Responsabilità delle parti Clausole campione

Responsabilità delle parti. È di competenza esclusiva delle parti: - l’assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all’atto del deposito dell’istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell’organismo; - le indicazioni circa l’oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell’istanza di mediazione; - l’individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l’azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità; - l’indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni; - l’indicazione dei recapiti degli avvocati; - la determinazione del valore della controversia; - la forma e il contenuto dell’atto di delega al proprio rappresentante; - le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all’Organismo o al mediatore dal deposito dell’istanza alla conclusione della procedura.
Responsabilità delle parti. Ciascuna delle Parti solleverà e terrà indenne l'altra Parte da ogni danno, azione o pretesa di terzi che dovesse derivare dall'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto da parte del proprio personale o comunque da eventi ad esso imputabili.
Responsabilità delle parti. 1. Sono di competenza e responsabilità esclusiva delle parti:
Responsabilità delle parti. Il presente Accordo non comporta alcuna modifica delle competenze e delle responsabilità che fanno capo al Ministero a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti e non esonera lo stesso dall’onere di controllare, nella forma e nella sostanza, i singoli mandati predisposti con le modalità previste dal presente Accordo. La Banca d’Italia non assume, né nei confronti del Ministero né nei confronti di terzi, responsabilità per errori, anche di calcolo, omissioni o ritardi, né responsabilità connesse con la detenzione dei decreti di corte d’appello e non ha alcun obbligo di conservazione o archiviazione della documentazione ricevuta dal Ministero ai sensi del presente Accordo.
Responsabilità delle parti. 1. In conformità alle previsioni del presente Contratto e fatto salvo quanto previsto dagli artt. 6, 7 e 8, la Banca d’Italia cura la corretta tenuta dei Conti titoli e il corretto svolgimento delle attività di sua competenza inerenti ai trasferimenti di Quote.
Responsabilità delle parti. Il Conduttore è esclusivamente responsabile, per tutta la durata del Noleggio, di tutti i danni a persone, animali e cose derivanti dalla custodia e/o dal godimento ed utilizzo del Materiale, anche se derivanti da suoi vizi, difetti o malfunzionamen- to dei sistemi di sicurezza. Il Conduttore esonera Moovie da ogni e qualsiasi responsabilità in conseguenza dell’uso del Materiale e si obbliga a manlevarla dalle richieste e pretese di terzi, per tutte le conseguenze dannose o comunque pregiudizievoli che si possano verificare nel corso del Noleggio, quale che sia la causa di tali eventi ed accollan- dosi, pertanto, i relativi rischi. Il Conduttore prende atto e riconosce che tutte le batterie ricaricabili sono conse- gnate cariche. Pertanto, Moovie declina ogni e qualsiasi responsabilità̀ per perdite di carica dovute a viaggi (elettricità̀ statica), periodi prolungati di fermo o forti sbalzi di temperatura; il Conduttore è, conseguentemente, tenuto a controllare la carica prima dell'uso. Il Conduttore riconosce ed accetta, altresì, che le tariffe di Noleggio sono indipen- denti dal valore o dalla realizzazione delle opere prodotte e/o producili con l’ausilio del Materiale noleggiato; pertanto, Moovie resta esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale per danni diretti e/o indiretti (sia con riferimento al danno emergente che al lucro cessante) subiti dal Conduttore e/ o da terzi in conseguenza dell’inefficiente funzionamento o di difetti, anche occulti, del Materiale (ivi inclusi, senza limitazioni ed a mero titolo esemplificativo, i danni per interruzione dell'attività, perdita di informazioni, ritardo nella consegna di lavorazioni, ecc.), salvo il caso di eventi imputabili a Moovie o ai suoi collaboratori per dolo o colpa grave. In tali casi, il Conduttore può pretendere unicamente rimpiazzo puro e semplice del Materiale e, in caso d’impossibilità a rimpiazzare senza ritardo, il cambio con materiale equivalente, senza diritto ad alcuna indennità̀ per il mancato godimento della cosa locata.
Responsabilità delle parti a) Agilent presterà i Servizi in maniera professionale. Agilent compirà ogni ragionevole sforzo per prestare i Servizi in conformità all’offerta o all’Allegato relativo ai Servizi e potrà inoltre selezionare subappaltatori qualificati e di comprovata reputazione per l’esecuzione dei Servizi.
Responsabilità delle parti. Art. 12 Indennità Allegato I. Indennità di mediazione
Responsabilità delle parti. Data Rev. Descrizione Approvato da 12 gennaio 2022 3 Aggiornamento riferimenti normativi Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Responsabilità delle parti a) L'Istituzione Capofila, Università Xxxxxxxxx Xxxx Xxxx di Iaşi, agisce per conto di tutte le Istituzioni Consortili nelle materie attinenti al Corso di Laurea, essendo responsabile della gestione del corso a livello europeo.