CAMERA ARBITRALE DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VELLETRI
CAMERA ARBITRALE DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VELLETRI
REGOLAMENTO DI PROCEDURA
ART. 1 – NORME APPLICABILI AL PROCEDIMENTO
1. Il procedimento arbitrale è disciplinato dalle regole previste dallo Statuto della Camera Arbitrale dell’Ordine degli Avvocati di Velletri, dal presente Regolamento, dalle regole fissate di comune accordo dalle parti sino alla costituzione dell’Organo Arbitrale e, dopo la sua costituzione, da quelle fissate dall’Organo Arbitrale.
2. In ogni caso è fatta salva l’applicazione, delle norme inderogabili del procedimento arbitrale, del principio del contraddittorio e della parità di trattamento delle parti.
ART. 2 - APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
1. Il Regolamento è applicato:
a – quando è richiamato, con qualunque espressione facente riferimento alla Camera Arbitrale dell’Ordine degli Avvocati di Velletri, dalla Convenzione Arbitrale, dalla clausola compromissoria oppure da altra Convenzione tra le parti.
b – qualora, anche al di fuori di quanto previsto dalla lettera a), una parte depositi una domanda di arbitrato contenente la proposta di ricorrere ad un arbitrato disciplinato dal presente Regolamento e l’altra parte accetti tale proposta, nel termine indicato;
2. Se una parte contesta l’applicabilità del Regolamento prima della costituzione dell’Organo Arbitrale, il Consiglio Direttivo dichiara la procedibilità o l’improcedibilità dell’arbitrato;
3. Se il Consiglio Direttivo dichiara la procedibilità dell’arbitrato rimane impregiudicata ogni decisione dell’Organo Arbitrale al riguardo.
ART. 3 - NORME APPLICABILI AL MERITO DELLA CONTROVERSIA
1. L’Organo Arbitrale decide il merito della controversia secondo diritto se le parti non hanno espressamente previsto che decida secondo equità, nella Convenzione arbitrale oppure, anche successivamente ma non oltre la costituzione dell’Organo Arbitrale.
ART. 4 - SEDE DELL’ARBITRATO
1. La sede dell’arbitrato è fissata dalle parti nella Convenzione arbitrale. In mancanza di indicazione, la sede dell’Arbitrato è presso la Camera Arbitrale dell’Ordine degli Avvocati di Velletri.
2. Con motivato provvedimento od autorizzazione del Consiglio Direttivo, la sede dell’arbitrato può essere fissata in un altro luogo, tenuto conto delle richieste delle parti e di ogni altra circostanza.
3. Le udienze e gli altri atti del procedimento, si svolgono presso la sede del Consiglio dell’Ordine di Velletri o dell’Organismo di Mediazione Civile e Commerciale del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Velletri. L’Organo Arbitrale può disporre che le udienze od altri atti del procedimento, si svolgano in luogo diverso dalla sede dell’arbitrato.
ART. 5 - LINGUA DELL’ARBITRATO
1. La lingua dell’arbitrato è quella italiana, salvo diverso accordo delle parti contenuto nella convenzione arbitrale od anche formalizzato in un atto successivo purché intervenuto non oltre la costituzione dell’Organo Arbitrale.
2. L’Organo Arbitrale può autorizzare la produzione di documenti redatti in una lingua diversa da quella dell’arbitrato ed ordinare che i documenti siano accompagnati da una traduzione nella lingua dell’arbitrato, con traduzione semplice o redatta da esperto qualificato. Può inoltre richiedere la traduzione giurata di atti e documenti quando necessario.
ART. 6 - DEPOSITO E TRASMISSIONE DEGLI ATTI
1. Sino alla costituzione dell’Organo Arbitrale, le parti depositano gli atti ed i documenti presso la Segreteria della Camera Arbitrale, secondo le modalità previste dalla stessa, prediligendo le modalità telematiche; l’Organo Arbitrale può sempre chiedere l’esibizione, in originale cartaceo, di atti e documenti trasmessi digitalmente .
2. La trasmissione alle parti dei provvedimenti dell’Organo Arbitrale avviene in via telematica.
3. L’originale degli atti dell’Organo Arbitrale è conservato nell’apposito fascicolo formato all’atto della costituzione dell’Organo. Quando l’originale, invece, è informatico, la Segreteria lo conserva tramite appositi strumenti di archiviazione.
ART. 7 -TERMINI
1. I termini previsti dal Regolamento o fissati dall’Organo Arbitrale non sono perentori se non quando espressamente previsti dal Regolamento od espressamente stabilito dal provvedimento che li fissa.
2. Il Consiglio Direttivo può prorogare, prima della loro scadenza, i termini perentori qualora sussistano gravi motivi ovvero con il consenso di tutte le parti.
3. Nel computo dei termini non si calcola il giorno iniziale. Se il termine scade il sabato, la domenica od un giorno festivo, esso è prorogato al giorno successivo non festivo.
4. Salvo diverso accordo delle parti o determinazione del Consiglio Direttivo, i termini sono sospesi dal 1 al 31 agosto.
ART. 8 - RISERVATEZZA
l. La Camera Arbitrale, l’Organo Arbitrale, le parti, i difensori e i consulenti tecnici sono tenuti a mantenere riservata ogni notizia od informazione relativa al procedimento ed al lodo, tranne che sia previsto dalla legge.
2. Il lodo e gli altri provvedimenti dell’Organo Arbitrale possono essere pubblicati per fini di studio, in forma anonima e con l’eliminazione di ogni altro elemento che consenta di individuare le parti, salva l’indicazione contraria anche di una sola delle parti manifestata entro 30 giorni dal deposito del lodo.
ART. 9 - DOMANDA DI ARBITRATO
1. L’attore deposita la domanda di arbitrato presso la Segreteria della Camera Arbitrale e la deve notificare al convenuto entro giorni dieci dal ricevimento del numero di protocollo assegnato dalla Segreteria.
2. La domanda di arbitrato deve contenere il nome ed il domicilio delle parti, la descrizione della controversia, le domande ed il loro valore economico, le ragioni giuridiche della domanda,
l’indicazione dei mezzi di prova di cui la parte intenda avvalersi, le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulla sede e la lingua del procedimento, la procura al difensore, la menzione della convenzione arbitrale o della clausola compromissoria, la nomina dell’arbitro tra gli arbitri iscritti nell’apposito Elenco istituito presso la Camera Arbitrale dell’Ordine degli Avvocati di Velletri e l’invito a controparte a designare il proprio arbitro tra i professionisti del medesimo elenco.
ART. 10 MEMORIA DI RISPOSTA
1. Il convenuto, entro giorni trenta dal ricevimento della notifica della domanda di arbitrato, deposita presso la Segreteria della Camera Arbitrale la memoria di risposta e, successivamente, entro giorni dieci giorni dal deposito, la notifica all’attore ed alle altre parti.
2. La memoria di risposta deve contenere il nome ed il domicilio delle parti, l’esposizione dei fatti e le difese, l’indicazione dei mezzi di prova di cui la parte intenda avvalersi, le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulla sede e la lingua del procedimento, la procura al difensore, la nomina dell’arbitro tra gli arbitri iscritti nell’apposito elenco istituito presso la Camera Arbitrale dell’Ordine degli Avvocati di Velletri.
3. L’eccezione circa l’esistenza, la validità o l’efficacia della convenzione arbitrale o circa la competenza dell’organo arbitrale, deve essere proposta, a pena di decadenza, nel primo atto successiva alla domanda a cui l’eccezione si riferisce.
4. In caso di domanda riconvenzionale del convenuto, che deve essere proposta a pena di decadenza nella memoria di risposta, l’attore o le altre parti possono depositare, presso la Segreteria del Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dal ricevimento della notifica della memoria di risposta, una memoria di replica.
5. La chiamata in arbitrato del terzo deve avvenire con la memoria di risposta. Il consenso dell’Organo arbitrale e delle parti alla chiamata del terzo od all’intervento volontario deve essere espresso entro la prima udienza.
6. Nel caso in cui il convenuto non depositi la memoria di risposta o non partecipi a qualsiasi fase del procedimento, l’arbitrato prosegue in sua assenza.
ART. 11 - NUMERO DEGLI ARBITRI
l. Il numero degli arbitri è fissato dalle parti.
2. In assenza di una previsione specifica delle parti sul numero degli arbitri, la controversia è decisa da un Arbitro unico nominato dal Consiglio Direttivo, salva la facoltà, per lo stesso Consiglio, di deferirla ad un collegio di tre membri, se ritenuto opportuno per la complessità o per il valore della controversia.
3. Se la convenzione arbitrale o la clausola compromissoria prevedono la nomina di un collegio arbitrale senza indicarne il numero dei membri, l’Organo Arbitrale è composto da tre membri.
4. Se la convenzione arbitrale o la clausola compromissoria prevede un numero pari di arbitri, l’Organo Arbitrale è composto dal numero di arbitri corrispondente al numero dispari immediatamente superiore.
ART. 12 - NOMINA DEGLI ARBITRI
1. Gli arbitri sono nominati dalle parti secondo le regole stabilite dallo Statuto della Camera Arbitrale, nel presente Regolamento, nella convenzione arbitrale e nella clausola compromissoria tra gli arbitri iscritti nell’Elenco istituito presso la Camera Arbitrale dell’Ordine degli Avvocati di Velletri.
2. L’Arbitro unico ed il Presidente dell’Organo Arbitrale, quando non sono indicati di comune accordo dalle parti, a norma dello Statuto, sono nominati dal Consiglio Direttivo.
3. In relazione a controversie di particolare natura e valore, sottoposte all’applicazione di eventuali convenzioni stipulate dalla Camera Arbitrale, possono essere nominati Arbitri, anche professionisti non iscritti all’Elenco.
4. Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, il collegio arbitrale è così nominato:
a. Ciascuna parte, nella domanda di arbitrato e nella memoria di risposta, indica un nominativo tra gli arbitri iscritti nell’Elenco istituito presso la Camera Arbitrale dell’Ordine degli Avvocati di Velletri; se la parte non vi provvede o se il nominativo non è ricompreso nell’apposito elenco, l’arbitro è nominato dal Consiglio Direttivo.
b. Il Presidente dell’Organo Arbitrale, se non è indicato di comune accordo tra le parti, viene nominato dal Consiglio Direttivo.
ART. 13 - NOMINA DEGLI ARBITRI NELL’ARBITRATO CON PLURALITÀ DI PARTI
l. Anche in deroga a quanto previsto nella convenzione arbitrale, se la domanda è proposta da più parti o contro più parti, il Consiglio Direttivo nomina tutti i componenti dell’Organo Arbitrale, designando un arbitro unico qualora lo ritenga opportuno e la convenzione arbitrale non richieda la designazione di un collegio. Tuttavia, se le parti si raggruppano inizialmente in due sole unità, nominando ciascuna unità un arbitro come se la controversia avesse due sole parti ed accettando che l’Organo Arbitrale sia formato da tre membri, il Consiglio Direttivo nomina il solo Presidente.
ART. 14 - ACCETTAZIONE E REVOCA O SOSTITUZIONE DEGLI ARBITRI
1. Il Consiglio Direttivo comunica agli arbitri la loro nomina. Gli arbitri nominati, devono trasmettere al Consiglio Direttivo la dichiarazione di accettazione entro il termine di giorni dieci, attestando il possesso di tutti i requisiti previsti dallo Statuto nonché l’insussistenza delle condizioni preclusive di cui all’art. 61 del Codice Deontologico Forense.
2. Qualora sussistano condizioni ostative o preclusive per l’assunzione del mandato ad arbitrare, il Consiglio Direttivo può revocare o sostituire anche parzialmente l’Organo Arbitrale.
ART. 15 - RICUSAZIONE DEGLI ARBITRI
1. Ciascuna parte può depositare un’istanza motivata di ricusazione degli arbitri, per ogni motivo idoneo a porre in dubbio la loro indipendenza od imparzialità.
2. L’istanza deve essere avanzata al Consiglio Direttivo, entro giorni dieci dalla conoscenza del motivo di ricusazione previa comunicazione, a pena di inammissibilità, a tutte le parti ed all’arbitro ricusato.
3. Entro dieci giorni dal recapito dell’istanza di ricusazione, ciascuna parte può rivolgere al Consiglio Direttivo eventuali osservazioni, previa comunicazione a tutte le altre parti ed all’arbitro ricusato.
4. Sull’istanza di ricusazione decide il Consiglio Direttivo, sentiti, se ritenuto opportuno, l’arbitro e le parti.
5. I termini procedimentali restano sospesi, dal momento in cui viene presentata l’istanza di ricusazione, fino alla comunicazione del provvedimento del Consiglio Direttivo.
ART. 16 - SOSTITUZIONE DEGLI ARBITRI
1. Il Consiglio Direttivo provvede, anche su istanza delle parti o dello stesso Organo Arbitrale, alla nomina di un nuovo arbitro nelle seguenti ipotesi:
a. mancata accettazione dell’incarico, rinuncia od oggettiva impossibilità sopravvenuta di adempiere;
b. accoglimento da parte del Consiglio Direttivo dell’istanza di ricusazione proposta n ei confronti dell’arbitro;
c. revoca dell’arbitro da parte del Consiglio Direttivo, qualora si accerti la sussistenza delle condizioni ostative previste dallo Statuto o dall’art. 61 del Codice Deontologico Forense;
d. cancellazione dell’arbitro dall’Elenco;
2. Il Consiglio Direttivo può sospendere il procedimento per ciascuna delle ipotesi previste dal presente articolo.
3. Il nuovo arbitro è nominato dal Consiglio Direttivo.
4. Il Consiglio Direttivo determina l’eventuale compenso spettante all’arbitro sostituito, tenuto conto dell’attività svolta e del motivo della sostituzione.
5. In caso di sostituzione dell’arbitro, il nuovo Organo Arbitrale può disporre la rinnovazione totale o parziale degli atti del procedimento svoltosi fino a quel momento.
ART. 17 - INCOMPETENZA DELL’ORGANO ARBITRALE
L’eccezione di incompetenza dell’Organo Arbitrale deve essere proposta, a pena di decadenza, nel primo atto o nella prima udienza successiva alla domanda cui l’eccezione si riferisce.
ART. 18 - COSTITUZIONE DELL’ORGANO ARBITRALE
1. La Camera Arbitrale trasmette agli arbitri gli atti introduttivi con i documenti allegati, in qualsiasi modalità.
2. La Segreteria determina l’ammontare dei costi dovuti alla Camera Arbitrale ed agli Arbitri, secondo la tabella allegata, dandone comunicazione alle parti con invito ad accettare ed a provvedere al pagamento degli anticipi.
3. Ricevuti gli atti ed i documenti dalla Camera Arbitrale, gli arbitri si costituiscono in Organo Arbitrale entro quindici giorni.
4. La costituzione dell’Organo Arbitrale, avviene mediante redazione di un verbale datato e sottoscritto dagli arbitri, anche digitalmente. Il verbale indica la sede e la lingua dell’arbitrato, se diversa da quella italiana e fissa le modalità e i termini relativi alla prosecuzione del procedimento.
5. L’Organo Arbitrale, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, può, con il medesimo verbale, designare un segretario particolare dell’arbitrato, per lo svolgimento di funzioni ausiliarie ed integrative rispetto a quelle di cui all’art. 5 dello Statuto.
6. Se ha luogo la sostituzione di arbitri dopo che l’Organo Arbitrale si è costituito, la Camera Arbitrale consegna ai nuovi arbitri copia degli atti e dei documenti del procedimento. La costituzionedel nuovo Organo Arbitrale ha luogo ai sensi dei commi 2 e 3.
ART. 19 - IRREGOLARE FORMAZIONE DELL’ORGANO ARBITRALE
L’Organo Arbitrale che ravvisi nella nomina dei propri membri, la violazione di una norma inderogabile del procedimento o del Regolamento, può depositare presso la Segreteria un’ordinanza motivata di restituzione degli atti alla Camera Arbitrale, che equivale a rinuncia di tutti i membri dell’Organo Arbitrale. In tali casi gli eventuali nuovi arbitri in sostituzione, sono nominati secondo le previsioni del Regolamento.
ART. 20 - POTERI DELL’ORGANO ARBITRALE
1. Se è stata prevista una clausola di mediazione ed il tentativo non risulta esperito, l'Organo Arbitrale, su eccezione di parte proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 28 del 4 marzo 2010. Allo stesso modo l’Organo arbitrale, fissa la successiva udienza quando la mediazione od il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti all'Organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 28 del 4 marzo 2010, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto od allo statuto od all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto.
2. L’Organo Arbitrale, in qualunque fase del procedimento, previo accordo tra le parti, può invitare le stesse ad esperire il tentativo di mediazione.
3. L’Organo Arbitrale investito di più procedimenti pendenti relativi alla stessa controversia, può disporne la riunione.
4. Se più controversie pendono nel medesimo procedimento, l’Organo Arbitrale può disporne la separazione.
5. Se un terzo chiede di partecipare ad un arbitrato pendente oppure se una parte richiede la partecipazione di un terzo, l’Organo Arbitrale, sentite le parti, decide tenuto conto di tutte le circostanze rilevanti.
ART. 21 - ORDINANZE DELL’ORGANO ARBITRALE
1. Salvo quanto previsto per il lodo, l’Organo Arbitrale decide con ordinanza.
2. Le ordinanze sono pronunciate a maggioranza.
3. Le ordinanze devono essere redatte per iscritto e possono essere sottoscritte anche solo dal Presidente dell’Organo Arbitrale.
4. Le ordinanze dell’Organo Arbitrale sono revocabili.
ART. 22 - UDIENZE
1. Osservato il principio del contraddittorio, l’Organo Arbitrale può anche definire la controversia senza convocare le parti od i rispettivi difensori in udienza, salvo che almeno una delle parti od almeno un difensore, non ne richieda la fissazione per la discussione orale.
2. L’udienza orale può avvenire anche in video conferenza, qualora tutte le parti o, per esse, i difensori, concordino e, comunque, con ogni mezzo idoneo indicato dall’Organo Arbitrale.
3. Le udienze sono fissate dall’Organo Arbitrale e comunicate alle parti con preavviso di almeno giorni dieci.
4. Le parti possono comparire alle udienze personalmente od a mezzo di rappresentanti, con i necessari poteri ed essere assistite da difensori muniti di procura.
5. Se una parte è assente all’udienza senza giustificato motivo, l’Organo Arbitrale, verificata la regolarità della convocazione, può procedere all’udienza. Se rileva irregolarità nella convocazione, l’Organo Arbitrale provvede a una nuova convocazione.
6. Delle udienze è redatto verbale.
7. Salvo diverso accordo tra le parti, le udienze sono riservate.
ART. 23 - ISTRUZIONE PROBATORIA
1. L’Organo Arbitrale può interrogare le parti ed assumere d’ufficio o su istanza di parte, tutti i mezzi di prova che non siano esclusi da norme inderogabili applicabili al procedimento od al merito della controversia.
2. L’Organo Arbitrale valuta liberamente tutte le prove, salvo quelle che hanno efficacia di prova legale secondo norme inderogabili applicabili al procedimento od al merito della controversia.
3. L’Organo Arbitrale può delegare ad un proprio membro l’assunzione delle prove ammesse. Può altresì deliberare di assumere la deposizione del testimone richiedendo a quest’ultimo di fornire per iscritto le risposte ai quesiti nel termine stabilito.
ART. 24 - CONSULENZA TECNICA
1. L’Organo Arbitrale può nominare, su istanza di parte o d’ufficio, uno o più consulenti tecnici, scelti nell’apposito elenco della Camera Arbitrale oppure, in mancanza, nell’albo dei consulenti del Tribunale di Velletri.
2. Il consulente tecnico d’ufficio è tenuto all’osservanza dei medesimi doveri imposti agli arbitri dal Regolamento. In caso di ricusazione, si applica la disciplina prevista per gli arbitri.
3. Il consulente tecnico d’ufficio deve consentire alle parti ed ai consulenti tecnici di parte eventualmente nominati, di assistere direttamente o tramite i loro difensori alle operazioni peritali.
ART. 25 - DOMANDA NUOVE
L’Organo Arbitrale, sentite le parti, decide sull’ammissibilità di domande nuove, tenuto conto di ogni circostanza, incluso lo stato del procedimento.
ART. 26 - MISURE CAUTELARI O PROVVISORIE E ARBITRO D’URGENZA
1. Salvo quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento, il procedimento arbitrale si svolge in base ai principi del codice di procedura civile in materia di arbitrato.
2. L’Organo Arbitrale può pronunciare, su domanda di parte, i provvedimenti cautelari o provvisori, anche di natura anticipatoria, che non siano vietati da norme inderogabili ed applicabili al procedimento, anche subordinandone la concessione ad idonea garanzia. L’eventuale proposizione di
domanda cautelare dinanzi all’autorità giudiziaria, non comporta rinuncia agli effetti della convenzione arbitrale né alla domanda di arbitrato.
3. Fino alla definitiva costituzione dell’Organo arbitrale ciascuna parte può chiedere l’adozione di provvedimenti urgenti e provvisori. La Camera Arbitrale nomina l’Arbitro d’urgenza che assume le determinazioni necessarie anche inaudita altera parte, entro giorni sette dall’accettazione dell’incarico. La decisione dell’Arbitro d’urgenza può essere confermata, modificata o revocata dall’Organo Arbitrale.
ART. 27 - TRANSAZIONE E RINUNCIA AGLI ATTI
1. Le parti o i loro difensori comunicano all’Organo Arbitrale la rinuncia agli atti, a seguito di transazione o di altro motivo, esonerando l’Organo Arbitrale, se già costituito, dall’obbligo di pronunciare il lodo. Resta salvo il diritto dell’Organo Arbitrale, al compenso per l’attività prestata.
2. L’estinzione del procedimento è dichiarata dal Consiglio Direttivo se il procedimento si conclude prima della costituzione dell’Organo Arbitrale.
ART. 28 - PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
1. Quando ritiene il procedimento maturo per la pronuncia del lodo definitivo, l’Organo Arbitrale può dichiarare la chiusura della trattazione e decidere oppure invitare le parti a precisare le conclusioni, anche assegnando un termine per la precisazione scritta.
2. Se lo ritiene opportuno, anche su richiesta di una parte, l’Organo Arbitrale può fissare un termine per il deposito di memorie conclusionali. L’Organo Arbitrale può, inoltre, fissare ulteriori termini per memorie di replica ed un’udienza di discussione finale.
3. Dopo la chiusura della trattazione, le parti non possono proporre nuove domande, compiere nuove allegazioni, produrre nuovi documenti o proporre nuove istanze istruttorie.
4. I commi precedenti si applicano anche nell’ipotesi in cui l’Organo Arbitrale ritenga di pronunciare lodo parziale, limitatamente alla controversia oggetto di tale lodo.
ART. 29 - DELIBERAZIONE DEL LODO
1. Il lodo è deliberato con la partecipazione di tutti i membri dell’Organo Arbitrale, riuniti anche in luogo diverso dalla sede dell’arbitrato ed assunto a maggioranza di voti. Quando non è assunto all’unanimità, deve essere dato atto che la deliberazione è avvenuta con la partecipazione personale di tutti i componenti e che uno o più di essi non hanno voluto o potuto sottoscrivere il lodo.
ART. 30 - FORMA E CONTENUTO DEL LODO
1. Il lodo è redatto per iscritto e contiene:
a. l’indicazione degli arbitri, delle parti e dei loro difensori;
b. l’indicazione della convenzione arbitrale;
c. l’indicazione della natura “rituale” o “irrituale” del lodo, se il procedimento è soggetto alla legge italiana;
d. l’indicazione della sede dell’arbitrato;
e. l’indicazione delle domande proposte dalle parti;
f. l’esposizione anche concisa dei motivi della decisione;
g. il dispositivo;
h. la decisione sulle spese del procedimento e sulle spese di difesa sostenute dalle parti;
i. la data, il luogo della deliberazione.
2. Il lodo è sottoscritto, anche digitalmente, da tutti i membri dell’Organo Arbitrale o dalla maggioranza di essi. In tale ultimo caso, il lodo deve dare atto dell’impedimento o del rifiuto degli arbitri che non sottoscrivono.
3. Le sottoscrizioni possono avvenire in luoghi e tempi diversi.
ART. 31 - DEPOSITO E COMUNICAZIONE DEL LODO
L’Organo Arbitrale deposita il lodo, anche digitalmente, presso la Camera Arbitrale, la quale lo trasmette alle parti, anche tramite consegna per xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx giorni dieci dalla sottoscrizione, nel domicilio eletto o presso il difensore.
ART. 32 - TERMINE PER IL DEPOSITO DEL LODO DEFINITIVO
l. In difetto di diverso accordo delle parti, l’Organo Arbitrale deve depositare presso la Camera Arbitrale il lodo definitivo entro giorni centottanta dalla sua costituzione, ponendo fine al procedimento. Il termine per il deposito del lodo è prorogato su autorizzazione del Consiglio Direttivo, per un tempo determinato, con ordinanza dell’Organo Arbitrale quando sono assunti mezzi di prova ovvero è disposta una consulenza tecnica d’ufficio.
2. Il Consiglio Direttivo può, con adeguata motivazione, autorizzare la proroga del termine per il deposito del lodo in altri casi.
ART. 33 - LODO PARZIALE E LODO NON DEFINITIVO
1. L’Organo Arbitrale può pronunciare uno o più lodi, anche parziali o non definitivi.
2. L’eventuale pronuncia di un lodo parziale o non definitivo, non modifica il termine per il deposito del lodo definitivo, fatta salva la facoltà di richiedere proroga alla Camera Arbitrale.
3. Al lodo parziale e al lodo non definitivo, si applicano le disposizioni del Regolamento sul lodo. Il lodo non definitivo non contiene la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa.
ART. 34 - CORREZIONE DEL LODO
1. L’istanza di correzione di errori materiali o di calcolo, deve essere depositata presso la Segreteria entro giorni trenta dalla data di ricezione del lodo.
2. L’Organo Arbitrale, sentite le parti, decide con provvedimento entro giorni sessanta dalla data di ricevimento dell’istanza.
3. Il provvedimento dell’Organo Arbitrale, in caso di accoglimento, è parte integrante del lodo.
4. Nessun onere aggiuntivo è posto a carico delle parti, salva diversa determinazione della Camera Arbitrale.
ART. 35 - VALORE DELLA CONTROVERSIA
1. Ai fini della determinazione del valore della domanda, dei costi e delle spese del procedimento, il
valore della controversia è dato dalla sommatoriadelle domandepresentate da tutte le parti e si calcola secondo le tariffe allegate al presente Regolamento ai sensi di quanto previsto dagli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile.
ART. 36 - COSTI E SPESE DEL PROCEDIMENTO
1. Il Consiglio Direttivo determina i costi e le spese del procedimento, in conformità alle tariffe vigenti della Camera Arbitrale, come da tabella allegata.
2. L’Organo Arbitrale con il lodo decide in ordine alla ripartizione dell’onere dei costi e delle spese tra le parti, in base al criterio di soccombenza.
3. Se il procedimento si conclude prima della costituzione dell’Organo Arbitrale, la liquidazione dei costi e delle spese di procedimento viene disposta dal Consiglio Direttivo.
4. I costi e le spese di procedimento sono composti dalle seguenti voci:
a. diritti amministrativi della Camera Arbitrale;
b. onorari dell’Organo Arbitrale ed eventualmente dell’Arbitro d’urgenza;
c. compensi dei consulenti tecnici d’ufficio;
x. xxxxxxxx spese degli arbitri;
x. xxxxxxxx spese dei consulenti tecnici d’ufficio;
f. compenso del Segretario particolare ove previsto;
g. ogni altra spesa di natura fiscale o tributaria prevista dalla normativa pertinente.
5. Gli onorari dell’Organo Arbitrale sono determinati in base al valore della controversia, secondo le tariffe allegate al Regolamento, in relazione all’attività svolta, alla complessità della controversia, alla rapidità del procedimento ed a ogni altra circostanza. Possono essere determinati onorari differenziati per i singoli membri dell’Organo Arbitrale. Possono essere determinati onorari inferiori al minimo delle tariffe, in casi di conclusione anticipata del procedimento e superiori al massimo in casi straordinari.
6. I compensi dei consulenti tecnici d’ufficio sono determinati con equo apprezzamento, tenendo conto della tariffa professionale, della tariffa giudiziale e di ogni altra circostanza.
7. I rimborsi spese degli arbitri e dei consulenti tecnici d’ufficio, devono essere comprovati dai relativi documenti di spesa. In difetto di loro esibizione, si considerano assorbiti dai relativi onorari.
8. Le tabelle allegate al Regolamento determinano le attività incluse e quelle escluse dagli on orari della Camera arbitrale.
9. Le tariffe arbitrali sono da intendersi complessive e per l’intero procedimento. L’onorario del collegio, è determinato in un’importo compreso tra il minimo ed il massimo indicato per il corrispondente scaglione, in base al valore della controversia, alla pluralità ed alla complessità delle questioni giuridiche da trattare.
10. Le parti sono solidalmente responsabili del pagamento dei costi del procedimento.
ART. 37 - CONTABILITA’
La contabilità è tenuta dal Segretario, mediante l’utilizzo di eventuali collaboratori e nelle modalità organizzative ritenute più idonee.
ART. 38 - VERSAMENTI ANTICIPATI E FINALI
1. In occasione della costituzione dell’Organo Arbitrale, il Consiglio Direttivo può disporre che sia versato un fondo iniziale, in misura di norma pari al 30% del totale delle spese amministrative e dell’onorario minimo stabilito secondo il valore della controversia, fissando un termine per i depositi.
2. Il Consiglio Direttivo può richiedere il versamento di integrazioni del fondo iniziale, in relazione all’attività svolta dall’Organo Arbitrale od in caso di variazione del valore della controversia, fissando un termine per i depositi.
3. Prima del deposito del lodo, il Consiglio Direttivo richiede il saldo degli onorari e delle spese di procedimento, fissando il termine per i versamenti. Il termine per il deposito del lodo, è interrotto dalla richiesta di versamento e riprende a decorrere dal decimo giorno successivo al versamento integrale di quanto dovuto.
4. Gli importi menzionati nel presente articolo, sono richiesti a tutte le parti in eguale misura, salva la responsabilità solidale per l’intero e salva la determinazione sulle spese contenuta nel lodo. In ogni fase del procedimento, il Consiglio Direttivo può richiedere importi differenziati a ciascuna parte in relazione alle rispettive domande.
5. Ai fini della richiesta dei depositi, la Segreteria può considerare più parti come una sola, anche tenuto conto delle modalità di composizione dell’Organo Arbitrale o dell’om ogeneità degli interessi delle parti.
6. Su istanza motivata di parte, la Segreteria può richiedere che per gli importi menzionati nel presente articolo, sia prestata garanzia bancaria od assicurativa, fissandone le condizioni.
ART. 39 - MANCATO PAGAMENTO
l. Se una parte non deposita l’importo richiesto, il Consiglio Direttivo può richiederlo all’altra parte e fissare un termine per il pagamento o, se non lo abbia stabilito in precedenza, suddividere il valore della controversia e richiedere a ciascuna parte un importo correlato al valore delle rispettive domande, fissando un termine per il deposito.
2. In ogni caso di mancato pagamento entro il termine fissato, il Consiglio Direttivo, anche su richiesta dell’Organo arbitrale, può sospendere il procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento. La sospensione del procedimento è comunicata alle parti. La sospensione è revocata dal Consiglio Direttivo, previa verifica dell’adempimento dei versamenti dovuti, con comunicazione fornita alle parti.
3. Decorsi mesi tre dalla comunicazione alle parti del provvedimento di sospensione previsto dal comma 2 senza che il versamento sia eseguito, il Consiglio Direttivo può dichiarare l’estinzione del procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento.
ART. 40 – ARBITRATO SEMPLIFICATO
1. Qualora il valore della domanda di arbitrato non sia superiore ad Euro 120.000,00, si applica la Procedura di arbitrato semplificato allegata al presente Regolamento, fatta salva la contrarietà anche di una sola parte, espressa nell’atto introduttivo o nel primo atto difensivo.
2. 2. La Procedura di arbitrato semplificato si applica, altresì, a tutti i procedimenti senza alcun limite di valore economico, se le parti vi abbiano fatto riferimento nella convenzione arbitrale
o se ne abbiano concordato l’applicazione anchesuccessivamente, fino allo scambio dei primi atti difensivi.
ART. 41 - ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla sua approvazione.
2. Il Consiglio Direttivo può integrare, modificare e sostituire il presente Regolamento, fissando la data alla quale le nuove regole entrano in vigore.
3. Salva diversa determinazione, le nuove regole introdotte ai sensi del comma 2 sono applicate ai procedimenti instaurati dalla data della loro entrata in vigore.