Domanda di arbitrato Clausole campione

Domanda di arbitrato. 1. L’attore deve depositare presso la Segreteria Generale la domanda di arbitrato.
Domanda di arbitrato. Art. 22 – Tentativo di Mediazione Art. 23 – Comparsa di risposta
Domanda di arbitrato. 1. La parte che intende promuovere il procedimento deve proporre la relativa domanda con atto, dalla medesima sottoscritto, indirizzato all’altra parte e alla Segreteria della Camera Arbitrale e contenente:
Domanda di arbitrato. 1. La parte che intende instaurare il procedimento arbitrale, rituale o irrituale, deve notificare con raccomandata A.R. o tramite Ufficiale Giudiziario alla controparte una domanda di arbitrato sottoscritta dalla stessa o dal difensore munito di procura e contenente ovvero accompagnata da:
Domanda di arbitrato. La parte che intende instaurare il procedimento deve presentare presso la Segreteria Arbitrale una domanda di arbitrato, sottoscritta dalla parte stessa o dal suo difensore munito di procura, e contenente:
Domanda di arbitrato. 1. L’attore deve notificare alle altri parti la domanda di arbitrato e successivamente depositarla presso la Segreteria della Camera Arbitrale, entro 30 giorni dalla notifica.
Domanda di arbitrato. ARTICOLO 11 -
Domanda di arbitrato. Chiunque intenda promuovere un procedimento arbitrale secondo il presente Regolamento deve depositare alla Segreteria delle Camere Arbitrali la domanda di arbitrato ai recapiti indicati nel sito xxxxx://xxxxxxxxxxx- xxx.xx/xxxxxx con invio a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo x.xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx. Eventuali documenti allegati alla domanda devono essere numerati e prodotti insieme al deposito dell’istanza. La domanda può essere depositata utilizzando il modulo on line messo a disposizione dalle Camere Arbitrali ovvero a forma libera redatta dalla Parte istante contenente le informazioni e indicazioni previste nel modulo. La domanda, sottoscritta dalla parte che propone il procedimento o dall’eventuale legale rappresentante munito di idonei poteri, deve contenere: - il nome delle parti e la loro residenza, o trattandosi di società o altro ente, la denominazione, il tipo, la sede ed il nome del legale rappresentante, codice fiscale e Partita Iva ; - l’indicazione delle generalità del difensore, compreso codice fiscale e Pec, l’indicazione dell’eventuale elezione di domicilio presso quest’ultimo, l’indicazione della procura alle liti ; - copia autentica del testo della convenzione arbitrale dal quale il procedimento trae origine; - le indicazioni sul tipo di arbitrato prescelto (rituale o irrituale), se arbitro unico o collegio arbitrale; - l’esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda con la precisazione dei quesiti, la domanda e il suo valore; - l’indicazione di tutti gli eventuali mezzi di prova di cui intende avvalersi e l’elencazione dei documenti eventualmente allegati alla domanda; -l’indicazione delle parti (testimoni) che intende siano sentiti nel procedimento e l’indicazione dell’eventuale rappresentante nel giudizio arbItrale con relativa delega in originale; - la prova di avvenuta notifica alla controparte della domanda. Il deposito della domanda deve essere accompagnato dal versamento in favore della Camera Arbitrale Equilibrium della somma (non rimborsabile) per le spese amministrative (di cui all’art. 5 co. 2) nella misura prevista dal Tariffario della Camera Arbitrale pubblicato sul sito. La Segreteria provvede a notificare alla Parte chiamata in arbitrato a mezzo pec ovvero con ogni altra forma equipollente entro 15 Giorni dal deposito mediante invio della domanda, dei documenti eventualmente allegati, di copia del Regolamento delle Camere Arbitrali nonché con l’invito a comunicare entro 30 giorni l’adesione al...
Domanda di arbitrato. Il procedimento arbitrale ha inizio con il deposito nella segreteria della domanda di arbitrato da parte di chi intenda promuovere il procedimento arbitrale. La domanda deve essere depositata in un esemplare originale per la SACA e uno per ciascuna parte convenuta, oltre ad una copia per l’Arbitro. Copia della domanda e degli allegati dovrà essere consegnata alla Segreteria anche mediante supporto informatico. Unitamente alla domanda la parte attrice deve versare i diritti di segreteria indicati nella tariffa allegata. La segreteria provvede a trasmettere alla controparte la domanda di arbitrato con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata ovvero a mezzo telefax.
Domanda di arbitrato l. L’attore notifica al convenuto e alle altre parti la domanda di arbitrato e, successivamente, la deposita presso la Segreteria della Camera Arbitrale, entro dieci giorni dalla notifica. La notifica può avvenire anche tramite posta elettronica, in quest’ultimo caso purché ne sia certa l’avvenuta ricezione da parte del destinatario.