Definizione di Firma Elettronica

Firma Elettronica. ▪ avanzata grafometrica: firma autografa acquisita in formato digitale tramite un tablet con contestuale registrazione dei dati biometrici del firmatario. Tale soluzione di firma è offerta dalla Contraente in virtù di un apposito accordo con un ente certificatore, che opera quale certificatore accreditato ai sensi dell’art. 29 del Decreto Legislativo 5 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche; ▪ digitale: un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.
Firma Elettronica si fa espresso rinvio alle relative condizioni contrattuali.
Firma Elettronica ai fini della sottoscrizione della Proposta e, quindi, ai fini della Conclusione del Contratto. L’Assicurazione è attiva dalle ore 24 del giorno di decorrenza e indicato nel modulo di Accettazione della Proposta se il Premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il contratto prevede il tacito rinnovo alla sua scadenza. In mancanza di disdetta, l’Assicurazione, di durata non inferiore ad un anno, è pertanto prorogata per una durata pari ad un anno e così in seguito.

Examples of Firma Elettronica in a sentence

  • In quest’ultimo caso, il Contraente potrà sottoscrivere la polizza con Firma Elettronica Avanzata (FEA), aderendo a tale servizio secondo le modalità che gli verranno indicate dopo l’acquisto, disponibili anche nel Manuale Operativo FEA pubblicato sul sito xxx.xxxx.xx.

  • Il caso di conclusione del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza il Contraente potrà sottoscrivere il contratto con Firma Elettronica Avanzata (FEA), aderendo a tale servizio secondo le modalità che gli verranno indicate dopo l'acquisto, disponibili anche nel Manuale Operativo FEA pubblicato sul sito xxx.xxxx.xx.

  • Si precisa inoltre, che ai fini della sottoscrizione della documentazione di gara e dei documenti componenti le offerte, non sono valide le firme elettroniche (firme “deboli”), ivi comprese la FEQ (Firma Elettronica Qualificata) e la FEA (Firma Elettronica Avanzata).

  • Si precisa inoltre, che ai fini della sottoscrizione della documentazione di gara e dei documenti componenti le offerte, non è valida la Firma Elettronica (firma “debole”).

  • La soluzione di Firma grafometrica ha la finalità di consentire ai clienti della Banca di firmare contratti e disposizioni attraverso l’utilizzo di uno strumento evoluto di firma (Firma Elettronica Avanzata).


More Definitions of Firma Elettronica

Firma Elettronica è l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica;
Firma Elettronica sistema di firma digitale che consente di verificare l'identità dei firmatari al pari di una firma certificata apposta a mano, di certificare le comunicazioni inviate da un determinato firmatario e di accertare la fonte e l'integrità di un singolo o di una serie di documenti elettronici.
Firma Elettronica si fa espresso rinvio alle relative condizioni contrattuali. Conseguentemente, il Contratto si intende concluso: - nel caso in cui il Contraente abbia sottoscritto la Proposta di assicurazione su supporto cartaceo, nella data e nel luogo riportati nella Proposta di assicurazione controfirmata per accettazione dall’Intermediario che agisce in nome e per conto di Xxxxxxxxxx; - nel caso in cui il Contraente abbia sottoscritto la Proposta di assicurazione tramite il Servizio di “Firma Elettronica”, al momento della ricezione, nella sezione “MyBox” personale del Contraente, della copia della Proposta di assicurazione firmata per accettazione dall’Intermediario che agisce in nome e per conto di Credemvita.
Firma Elettronica dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare;
Firma Elettronica. L’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica (art. 1, comma 1, lett. q) del D. Lgs. n.82/2005);
Firma Elettronica l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica;
Firma Elettronica si fa espresso rinvio alle relative condizioni contrattuali. Il Contratto si intende concluso quando il Contraente ha sottoscritto la: - Proposta di assicurazione su supporto cartaceo, nella data e nel luogo riportati nella Proposta di assicurazione controfirmata per accettazione dall’Intermediario che agisce in nome e per conto di Xxxxxxxxxx; - Proposta di assicurazione tramite il Servizio di “Firma Elettronica”, al momento della ricezione, nella sezione “MyBox” personale del Contraente, della copia della Proposta di assicurazione firmata per accettazione dall’Intermediario che agisce in nome e per conto di Xxxxxxxxxx. Il Contratto e le coperture assicurative decorrono dal Giorno di Calcolo relativo al primo Giorno di Riferimento successivo alla data di ricezione da parte della Compagnia (valuta riconosciuta alla Compagnia) del pagamento del Premio unico. La Data di decorrenza è indicata nella lettera di conferma investimento dei premi. La Compagnia non può procedere con l’attivazione del Contratto in caso di: • non conformità e/o violazioni del quadro legislativo in vigore, in particolare della normativa antiriciclaggio. In tal caso, il Contratto non ha effetto sin dal momento della sua conclusione e i premi eventualmente pagati sono restituiti agli aventi diritto (fatte salve disposizioni contrarie dell’Autorità competente). In caso decesso dell’Assicurato in tale periodo, la prestazione assicurativa non è dovuta e le somme eventualmente versate sono restituite agli aventi diritto (fatte salve disposizioni contrarie dell’Autorità competente); • superamento dei limiti di investimento previsti per la Gestione Separata II e indicati nell’allegato