Controlli Clausole campione

Controlli. Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura accetta che l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma attivi ed esegua controlli atti a verificare la qualità e la congruenza delle prestazioni rese sia rispetto alle relative prescrizioni mediche sia rispetto ai tetti di spesa massimi assegnati. La Struttura assicura agli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale il medesimo livello qualitativo delle prestazioni rese ai cittadini paganti in proprio. Sarà oggetto di specifico controllo da parte dell’Azienda USL, anche tramite verifiche presso gli assistiti e presso la struttura, ogni aspetto delle prestazioni inerente alla qualità dell’assistenza percepita dall’utente, all’appropriatezza clinica e organizzativa delle prestazioni, con particolare riferimento alle modalità di esecuzione e di refertazione, oltre che all’applicazione degli eventuali protocolli diagnostico-terapeutici adottati dall’Azienda. L’Azienda USL si riserva in ogni caso di esercitare attraverso il Dipartimento delle Cure Primarie del Distretto di riferimento tutte le attività di ispezione e controllo di propria competenza previste dalla vigente normativa. Le parti si impegnano a verificare periodicamente l’andamento della produzione e la regolarità del flusso informativo attraverso incontri periodici da concordare congiuntamente.
Controlli. La Società è soggetta ai controlli esercitati da Banca d’Italia, con sede in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇- ▇▇▇▇ ▇. ▇▇, ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇.
Controlli. Si informa che, in base all'art.71 del DPR 445 del 28/12/2000, l'Università controlla la veridicità delle autocertificazioni ai sensi delle vigenti norme e l'incompatibilità della borsa per la mobilità in oggetto con contributi erogati ad altro titolo, per scambi o soggiorni internazionali all'estero su fondi di Sapienza. Nel caso in cui, dai controlli effettuati sulle singole informazioni risultasse una falsa dichiarazione ai fini dell'attribuzione dei contributi di mobilità per l'estero, il contributo stesso verrà revocato e sarà effettuato il recupero delle somme eventualmente già corrisposte, ferma ogni eventuale responsabilità penale per le dichiarazioni mendaci rese.
Controlli. L’Azienda, preliminarmente alla stipulazione del contratto, dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per i contratti pubblici (quali, Documento Unico di Regolarità Contributiva o certificazione equipollente al DURC attestante il regolare adempimento degli obblighi contributivi di cui all’art. 1, comma 39, Legge n.243/2004, certificato di iscrizione al Registro delle imprese rilasciato dal CCIAA, con attestazione dell’insussistenza di procedure concorsuali o di procedimenti per l’assoggettamento a dette procedure e della dicitura antimafia di cui all’art. 9 del DPR n.252/1998, etc.). La Struttura Privata si impegna a garantire l’effettuazione di controlli anche mediante verifiche periodiche presso le proprie sedi da parte di dirigenti e funzionari dell’Azienda, al termine delle quali viene redatto il verbale di controllo, in contradditorio con il legale rappresentante della struttura o suo delegato; le verifiche dovranno tendere ad accertare, anche in riferimento ai volumi di attività rilevati, il mantenimento dei requisiti minimi strutturali, organizzativi e tecnologici previsti dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali, dei requisiti di qualità previsti dall’accreditamento istituzionale nonché il rispetto delle direttive di cui ai precedenti articoli 2 e 3. L’Azienda effettuerà controlli informatici (cfr. CEAWeb) e controlli sulle singole impegnative che, tra l’altro, riguardano: ▪ L’appropriatezza delle prestazioni richieste rispetto a quanto previsto nelle disposizioni nazionali e regionali; ▪ Il rispetto delle indicazioni sull’erogabilità delle prestazioni previste nelle disposizioni nazionali e regionali; ▪ Le modalità di erogazione delle prestazioni. Nel caso in cui la struttura aziendale di controllo dovesse rilevare difformità in ordine a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale provvederà, a cura del Dirigente preposto, alla contestazione scritta delle irregolarità riscontrate ai fini della decurtazione degli importi non dovuti, assegnando un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, per le controdeduzioni, sospendendo i pagamenti relativamente al periodo interessato limitatamente alle irregolarità contestate e sino alla conclusione dei procedimenti di contestazione e dandone comunicazione alla Regione. ▇▇▇▇’accoglimento delle controdeduzioni decide il Direttore Generale sentito il Direttore Sanitario nel termine massimo di 60 giorni dalla loro acquisizione dandone tempestiva com...
Controlli. É facoltà della Società far constatare in qualsiasi momento tale incapacità lavorativa da parte dei competenti organi del Servizio Sanitario Nazionale nei termini e secondo le modalità previste dalle leggi vigenti. Per quanto riguarda gli accertamenti sanitari di controllo, fermo restando quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 300/70, le Parti concordano che: - la visita medica di controllo potrà essere effettuata entro fasce orarie di reperibilità del lavoratore dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00 di tutti i giorni, comprese le domeniche e i festivi; - sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni e accertamenti specialistici nonché per le visite di controllo, di cui il lavoratore darà preventiva informazione all'Azienda. Per eventuali ricorsi si fa riferimento alle norme vigenti. Il lavoratore che, in relazione e durante il periodo della malattia, debba trasferirsi in località diversa della sua abituale residenza, deve darne tempestiva e preventiva comunicazione all'Azienda per gli opportuni controlli. Inoltre l'Azienda può far constatare - da parte di Enti pubblici o di Istituti specializzati di diritto pubblico - la capacità lavorativa del dipendente al rientro al lavoro dopo un periodo di infortunio o malattia. L'esito sarà comunicato per iscritto al lavoratore da parte dell'Azienda. Entro tre giorni da questa comunicazione, nel caso di disaccordo tra medico di fiducia del lavoratore e su richiesta del lavoratore stesso, sarà nominato di comune accordo tra Azienda e dipendente un "terzo" medico. Nelle more della decisione il lavoratore non può riprendere servizio, tale periodo facendo parte a tutti gli effetti - anche economici - dei termini stabiliti per il diritto alla conservazione del posto. Se la decisione definitiva del "terzo" medico attesta la capacità lavorativa della persona non si applicano le decurtazioni della retribuzione previste. Nell'attesa della decisione definitiva, il rapporto di lavoro rimane sospeso per il periodo eccedente rispetto a quello per cui il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto, ma nel caso di decisione definitiva attestante la ritrovata capacità lavorativa del lavoratore sarà reintegrata la retribuzione per tutto questo periodo di sospensione.
Controlli. I controlli sulle prestazioni di ricovero, che dovranno essere effettuati secondo il principio di equità e parità tra strutture pubbliche e private, nelle more dell’adozione di uno specifico provvedimento regionale in materia di controlli, saranno effettuati con periodicità almeno bimestrale onde permettere alle strutture una operatività contabile garantita da sufficienti margini di certezza. I controlli sono svolti dalla ASL nel cui territorio insiste l’erogatore privato. L’attività di controllo va di norma concentrata in momenti concordati con la Direzione della struttura controllata e alla presenza di un contraddittorio medico specialistico idoneo; deve essere garantito il rispetto della privacy e al termine va redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti. Qualora dovessero insorgere contestazioni a seguito dei controlli sulle prestazioni erogate, esse potranno essere risolte in sede locale con il seguente ordine: 1- devoluzione al Collegio medico di cui all’art. 10 del presente Accordo; 2 - devoluzione al lodo arbitrale, di cui al successivo articolo 7. In caso di contestazione sarà compito delle parti procedere all’attivazione del Collegio medico entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito. Gli erogatori privati non potranno dare avvio ad azioni di rivalsa per le contestazioni non formalizzate con le modalità e i tempi di cui sopra. L’esito dei controlli dovrà essere regolarizzato contabilmente con una apposita nota di variazione inviata alla ASL per effettuare i necessari conguagli positivi o negativi. I nuovi indirizzi assunti in materia di controlli dovranno indicare esplicitamente la data di decorrenza degli stessi e non potranno avere effetto retroattivo. Qualora il Collegio medico non si esprima entro 45 giorni dalla richiesta di attivazione, gli erogatori potranno procedere in sede arbitrale.
Controlli. Ai sensi delle vigenti norme in materia di rifiuti alla Provincia compete il controllo su tutte le attività di gestione dei rifiuti. Per l’esercizio di tale attività la Provincia si può avvalere delle strutture e degli organismi indicati dalla legge. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate oltre che dal personale della Polizia Municipale, anche da Ispettori del Gestore del servizio, incaricati con qualifica di Pubblici Ufficiali, autorizzati, limitatamente alle materie di specifica competenza, a far rispettare le disposizioni di legge e regolamentari. i Pubblici ufficiali di cui al comma precedente sono principalmente impegnati nell’attività di presidio del territorio al fine di vigilare sull’osservanza del Regolamento. L’attività di vigilanza è caratterizzata da tre fasi: informazione controllo repressione. Agli stessi Pubblici ufficiali sono inoltre affidate le seguenti attività: supporto in occasione di programmi e manifestazioni di educazione ambientale collegamento con enti e uffici comunali (Polizia Municipale, anagrafe ecc.) ed esterni (PRA, MCTC ecc.). Sono fatte salve le competenze degli enti preposti alla vigilanza e controllo fissate dalla vigente normativa nazionale.
Controlli. In base all’art. 71 del DPR 445 del 28/12/2000, l’Amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle autocertificazioni. La mancata veridicità delle informazioni, dichiarate o autocertificate, costituisce motivo di esclusione/decadenza.
Controlli. 1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell’intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere aventi mansioni specificate all'art. 101 commi 4 e 5 del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 2. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto ed al contratto. 3. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con il contraente in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Ha inoltre la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi. 4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice dei contratti e dalle relative norme attuative, in particolare: - verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte del contraente e del subappaltatore (se presente) della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; - provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell’inosservanza, da parte del contraente, della disposizione di cui all’articolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 5. Il contraente collaborerà attivamente con il direttore dei lavori e/o con i suoi assistenti in tutte le modalità possibili al conseguimento dei fini citati al presente articolo.
Controlli. 1. Il Titolare si riserva, anche tramite verifiche periodiche, di vigilare sulla puntuale osservanza delle disposizioni di legge sul trattamento dei dati e sul rispetto delle istruzioni impartite. 2. Il Responsabile dovrà consentire al Titolare, dandogli piena collaborazione, periodiche verifiche circa l’adeguatezza delle misure di sicurezza adottate e il rispetto della normativa e delle disposizioni impartite dal Titolare stesso.