Misure tecniche ed organizzative Clausole campione

Misure tecniche ed organizzative. Il RESPONSABILE garantisce la sicurezza del trattamento ai sensi degli artt. 28 par. 3 punto c) e 32 RGPD, in particolare ai sensi dell'art. 5 par. 1 e par. 2 RGPD. Tali misure devono garantire la sicurezza dei dati ed un livello di protezione adeguato al rischio per la confidenzialità, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi. Ai sensi dell'art. 32 par. 1 RGPD, nel valutare il livello di adeguatezza delle misure di sicurezza deve tenersi conto dello stato dell'arte, i costi di realizzazione, la natura, l'oggetto e gli scopi del trattamento, così come la probabilità di una violazione di dati personali e la gravità dei rischi da essa potenzialmente derivanti per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Il RESPONSABILE controlla periodicamente i processi interni e le misure tecniche e organizzative per assicurare che il trattamento nella sua area di competenza sia conforme ai requisiti della normativa sulla protezione dei dati personali e dei diritti degli interessati, ai sensi di quanto specificato dall'art. 32 RGPD. Il RESPONSABILE garantisce al TITOLARE la verificabilità delle misure tecniche e organizzative nell'ambito dei suoi poteri di controllo.
Misure tecniche ed organizzative. 1) Pseudonimizzazione e cifratura dei dati personali Il Responsabile nel servizio contrattualizzato non memorizza di norma particolari categorie particolari di dati personali fuori dalla gestione del software applicativo. Nel caso si verificasse la necessità di memorizzare categorie particolari di dati personali collegata alla attività di assistenza e manutenzione, il Responsabile separa i dati personali dai dati che tratta in modo tale che non sia possibile collegare il dato trattato a una persona identificata o identificabile senza avere informazioni aggiuntive, che sono archiviate dal Responsabile separatamente ed in modo sicuro. Il Responsabile, se del caso, provvede alla cifratura dei dati personali con chiavi simmetriche e asimmetriche.
Misure tecniche ed organizzative. (a) SAP implementerà ed adotterà, come minimo, le appropriate misure tecniche ed organizzative, come descritte nell'Appendice 2 all'allegato.
Misure tecniche ed organizzative. (1) Prima di dare esecuzione alla presente nomina, il Responsabile sarà tenuto ad implementare tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate per la protezione dei dati personali ed a consegnare al Titolare un documento che descrive dettagliatamente tutte le misure di sicurezza adottate dallo stesso Responsabile, anche con specifico riferimento all'esecuzione del presente contratto. Tali misure sono soggette allo scrutinio del Titolare ed alla sua previa approvazione. Se approvate dal Titolare, tali misure, cristallizzate nel documento di cui al paragrafo precedente, divengono parte integrante e sostanziale di questo contratto di nomina e s'intendono integralmente richiamate nello stesso. Qualora mediante ispezione o revisione il Titolare dovesse constatare la necessità di modificarle, le modifiche saranno apportate di concerto tra le parti.
Misure tecniche ed organizzative. MONICA XXXXX Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
Misure tecniche ed organizzative. Le Parti stabiliscono, di comune accordo, le misure tecniche e organizzative idonee a garantire la minimizzazione dei rischi con riguardo al trattamento dei dati personali. Le Parti supervisionano, anche mediante le rispettive organizzazioni interne, l'effettiva e continua adozione di tali misure.
Misure tecniche ed organizzative. 3.1.Xxxxx Xxxxx dovrà garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali abbiano preventivamente sottoscritto un accordo di riservatezza. 3.2.Xxxxx Xxxxx dovrà nominare, ai sensi dell’articolo 28, par. 2 del regolamento UE 2016/679 un altro responsabile esclusivamente previa esplicita approvazione da parte del titolare. 3.3.Cassa Edile dovrà mantenere le misure tecniche ed organizzative al fine di assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio. 0.0.Xx Titolare si riserva il diritto di verificare e monitorare lo stato di conformità del responsabile alle indicazioni fornite in materia di protezione dei dati, anche attraverso audit periodici da parte del proprio personale o di personale esterno incaricato.

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