Accordi di mobilità Clausole campione

Accordi di mobilità. 1. In applicazione dell'art. 35, comma 8 del d.lgs. n. 29/1993, tra le amministrazioni del comparto e le organizzazioni sindacali, possono essere stipulati accordi per disciplinare la mobilità dei dirigenti tra le stesse amministrazioni.
Accordi di mobilità. 1. Le parti di cui al comma 3 possono stipulare appositi accordi:
Accordi di mobilità. 1. Tra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali, possono essere stipulati accordi per disciplinare la mobilità dei dipendenti verso amministrazioni di diverso comparto.
Accordi di mobilità. 1. In relazione a quanto previsto dall’art. 33 del d. lgs. n. 165 del 2001, tra gli enti o agenzie e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, possono essere stipulati accordi per disciplinare la mobilità dei dirigenti, al fine di: - prevenire la dichiarazione di eccedenza, favorendo la mobilità volontaria; - dopo detta dichiarazione di eccedenza, per evitare i trasferimenti di ufficio o la dichiarazione di messa in disponibilità.
Accordi di mobilità. 1. In caso di accorpamenti di aziende aderenti alla FEDERLAB ITALIA e al fine di salvaguardare l’occupazione, possono essere stipulati accordi, sia a livello nazionale che regionale ed anche aziendale, tra le aziende aderenti alla FEDERLAB ITALIA e le organizzazioni sindacali, per disciplinare la mobilità dei dipendenti tra le stesse aziende , anche di diversa Regione.
Accordi di mobilità. 1. Al fine di evitare le dichiarazioni di eccedenza, le aziende ed enti in tutti i casi di ristrutturazione della dotazione organica, esperiscono ogni utile tentativo per la ricollocazione dei dirigenti. Ove sia prevista l’appartenenza ad una disciplina, la ricol- locazione potrà avvenire, oltre che nell’ambito del- le discipline ad essa equipollenti secondo le vigenti disposizioni - anche in discipline diverse di cui gli interessati possiedano i requisiti previsti per l’accesso mediante pubblico concorso, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 502 del 1992. La ricolloca- zione può, altresì, operare mediante il conferimen- to degli incarichi dirigenziali di cui agli artt. 5 4, comma 1 lettera b) e 55 per lo svolgimento dei quali non sia richiesto il possesso di una particolare specializzazione. Tale ultima disposizione si appli- ca anche ai dirigenti di II livello con riguardo agli incarichi dell’art. 54, comma 1, lettera a).
Accordi di mobilità. 5. Accordi per il rilascio di titoli doppi e congiunti
Accordi di mobilità. Molti sono gli accordi di mobilità per lo scambio reciproco di studenti, docenti e ricercatori conclusi tra istituzioni accademiche italiane e svizzere e attualmente operativi, i quali vanno ben al di là dei 66 accordi bilaterali registrati nella piattaforma CINECA. Al fine di fornire una panoramica il più possibile completa e rappresentativa della situazione attuale (aggiornata a Settembre 2023), è stata operata una ricognizione dettagliata tramite la consultazione delle principali fonti disponibili, a partire dai portali dedicati alla mobilità studentesca raggiungibili dai siti web delle varie scuole universitarie svizzere.5 I risultati di tale ricognizione hanno permesso di individuare l’esistenza di un numero complessivo di oltre 500 accordi bilaterali di mobilità accademica, attivi tra 20 scuole universitarie svizzere (i 2 Politecnici federali di Losanna e Zurigo, le 10 Università cantonali e le 8 maggiori Scuole universitarie professionali) e un vasto numero di istituzioni di formazione superiore italiane, appartenenti sia al sistema della formazione superiore di tipo universitario (Università statali, Università non statali riconosciute dal MUR, Istituti universitari a ordinamento speciale), che al sistema dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica - AFAM (Accademie di Belle Arti, Conservatori di musica, Istituti Superiori per le Industrie Artistiche - ISIA e Istituti AFAM privati legalmente riconosciuti dal MUR). Sul lato svizzero, non sono emerse differenze significative nel volume di accordi di mobilità in essere con la parte italiana tra Politecnici federali (Pf), Università e Scuole universitarie professionali (Sup), 5 Tali portali interattivi, di cui quasi tutte le Università e alcune Sup dispongono, sono dei database aperti per la consultazione delle varie possibilità di scambio accademico offerte dalla scuola, tramite cui è possibile filtrare per paese di destinazione e visualizzare tutte le sedi di scambio disponibili sulla base dei singoli accordi bilaterali in vigore, comprese le relative informazioni tecniche riguardanti l’istituzione estera partner e i dettagli dell’accordo di scambio (tipologia dell’accordo di mobilità, corso/i di studio, n. di posti disponibili etc.). Laddove esistenti, si fornirà nel prosieguo del paragrafo il link esterno indirizzante ai database, a corredo delle informazioni e dei numeri sommari qui forniti. seppur le prime due tipologie di scuole gestiscano programmi di studio che abbracciano l’intera fi...
Accordi di mobilità. 1. Al fine di salvaguardare l’occupazione, tra l’Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali, possono essere stipulati accordi per disciplinare la mobilità dei dipendenti con le altre amministrazioni dello Stato. - per prevenire la dichiarazione di eccedenza, favorendo la mobilità volontaria; - dopo tale evento, per evitare i trasferimenti d’ufficio.
Accordi di mobilità. 1. Gli accordi di mobilità sono finalizzati: - a prevenire la dichiarazione di eccedenza di personale, favorendo la mobilità volontaria; - ad evitare, dopo la dichiarazione di eccedenza, i trasferimenti d’ufficio o la dichiarazione di messa in disponibilità.