RICONOSCIMENTO ACCADEMICO Clausole campione

RICONOSCIMENTO ACCADEMICO. 9.1 L’Istituto concorda con il Partecipante un programma di tirocinio chiaramente definito prima che lo studente si rechi all’estero (Learning Agreement for Traineeships). Al termine del periodo di lavoro all’estero, l’Impresa ospitante deve rilasciare al Partecipante un attestato, debitamente firmato, che certifichi le date del periodo di tirocinio svolto all’estero, nonché una nota con una breve descrizione dell’attività svolta, utilizzando la sezione “After the Mobility” del Learning Agreement for Traineeships (“Table D - Traineeship Certificate by the Receiving Organisation/Enterprise”).
RICONOSCIMENTO ACCADEMICO. 9.1 L’Istituto concorda con la/il Partecipante un programma di studio/tirocinio chiaramente definito prima che la/il Partecipante si rechi all’estero (Learning Agreement). Al termine del periodo di studio/tirocinio all'estero, l’Istituto ospitante deve rilasciare alla/al Partecipante sia l’attestato di partecipazione sia il Transcript of Records.
RICONOSCIMENTO ACCADEMICO. L'Istituto concorda con il Beneficiario un programma di lavoro chiaramente definito prima che lo studente si rechi all'estero (Training Agreement). Il Beneficiario deve essere informato per iscritto in merito al contenuto del programma. Al termine del periodo di studio all'estero, l'Impresa ospitante deve rilasciare al Beneficiario sia un attestato, debitamente firmato, che certifichi sia le date del periodo di placement svolto all’estero che l'effettivo svolgimento del programma convenuto, nonché una nota con i risultati conseguiti (Transcript of Work). Al termine del periodo di placement XXXXXXX l’Istituto di appartenenza deve garantire allo studente il totale riconoscimento, preferibilmente tramite ECTS, delle attività indicate nel Training Agreement e portate a termine con successo. Nel caso particolare di una mobilità ai fini di placement che non costituisce parte integrante del percorso di studi dello studente, l’Istituto di appartenenza dovrà riconoscere tale attività almeno nel Diploma Supplement. Al fine di garantire al beneficiario il pieno riconoscimento accademico delle attività di formazione svolte all’estero (senza integrazioni o prove aggiuntive), l’Istituto di appartenenza inserirà nel curriculum dello studente, come parte integrante del suo corso di studi, le attività di formazione effettuate presso l’Istituto ospitante che siano conformi al piano di formazione approvato nel Training Agreement e certificate dal Transcript of Work. Il mancato raggiungimento da parte del Beneficiario del proprio programma di lavoro all'estero potrà giustificare una richiesta di rimborso parziale o totale della borsa individuale. La clausola non si applicherà nei confronti del Beneficiario che si sia trovato nell'impossibilità di completare il proprio programma di lavoro all'estero per causa di forza maggiore o circostanze attenuanti attestate dal coordinatore XXXXXXX e riconosciute per iscritto dall'AN.
RICONOSCIMENTO ACCADEMICO. Lo studente vincitore, prima della partenza per l’estero, concorderà con l’Ateneo Xxxxxxxx XX e con l’Università ospitante un programma di studi chiaramente definito (learning agreement for studies). Al termine del periodo di studi all’estero l’Università ospitante dovrà rilasciare allo studente un attestato ufficiale con i risultati conseguiti (transcript of records). L’Ateneo Xxxxxxxx XX garantirà allo studente il riconoscimento accademico completo degli studi effettuati presso l’istituto ospitante, come indicati nel learning agreement, come parte integrante del proprio corso di studi.

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