Mobilità volontaria Clausole campione

Mobilità volontaria. 1. La mobilità volontaria dei dirigenti tra le aziende e tutti gli enti del comparto di cui al CCNQ del 2 giugno 1998 - anche di Regioni diverse – in presenza della relativa vacanza di organico avviene a domanda del dirigente che abbia superato il periodo di prova, con l’assenso dell’azienda di destinazione e nel rispetto dell’area e disciplina di appartenenza del dirigente stesso.
Mobilità volontaria. 1. In alternativa alla copertura dei posti vacanti della dotazione organica attraverso le normali procedure concorsuali ove le amministrazioni del comparto lo ritengano opportuno possono applicare la mobilità volontaria.
Mobilità volontaria. Con riferimento al tema della mobilità volontaria, per il biennio 2021-2022 trova applicazione quanto stabilito nel Verbale di Accordo sottoscritto in data 4 maggio u.s. e nelle intese territoriali tempo per tempo vigenti. Le Parti concordano che l’Azienda procederà sulla base delle disponibilità organizzative, previo confronto a livello territoriale con le XX.XX. all’attivazione della mobilità provinciale, sia in ambito Mercato Privati che in PCL, quale leva propedeutica all’implementazione delle successive fasi, secondo le graduatorie in essere. Successivamente, l’Azienda renderà noti a livello regionale i fabbisogni riservati allo scorrimento delle graduatorie di mobilità regionale. Al termine dei processi di mobilità volontaria regionale, le disponibilità per singola Provincia - per l’individuazione geografica delle quali si terrà conto anche degli esiti delle precedenti fasi di mobilità volontaria - verranno coperte ricorrendo preliminarmente allo scorrimento della mobilità nazionale per il 50% delle disponibilità e, per l’ulteriore 50% (ovvero per la maggiore percentuale in caso di non completa copertura attraverso la mobilità nazionale), alle trasformazioni da part-time in full-time secondo le modalità previste dal successivo paragrafo 2. Inoltre, al fine di massimizzare i risultati e ridurre le tempistiche di realizzazione, con riferimento a quanto previsto al capoverso precedente le Parti convengono che per le province in cui una delle due leve risulti, totalmente o parzialmente, non attivabile le relative numeriche saranno rese sin da subito disponibili per l’altra leva. Relativamente alla fase di mobilità nazionale in ambito MP, Azienda e XX.XX. convengono che, al fine di individuare le sedi interessate dalle disponibilità, non saranno tendenzialmente presi in considerazione gli Uffici Postali presso cui risultino impiegati lavoratori part-time potenzialmente interessati alla conversione a tempo pieno. Le Parti condividono, in ottica di semplificazione dei processi, che anche la mobilità regionale sarà gestita attraverso lo specifico applicativo già in uso per la mobilità nazionale.
Mobilità volontaria. 1. Qualora per la funzione attribuita alle UTI in conseguenza del processo di riordino necessiti ulteriore personale, la copertura dei posti avviene prioritariamente tramite l’istituto della mobilità volontaria nel rispetto delle seguenti regole.
Mobilità volontaria. 1. Per ogni nuova assunzione, deve sempre essere esperita la preventiva procedura di mobilità volontaria.
Mobilità volontaria. 1. Qualora il dirigente presenti domanda di trasferimento ad altra pubblica amministrazione che vi abbia dato assenso, il nullaosta dell’amministrazione di appartenenza è sostituito dal preavviso di 4 mesi.
Mobilità volontaria. 1. La Provincia di Lecce può ricoprire posti vacanti della dotazione organica mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa categoria in servizio presso altre pubbliche amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento.
Mobilità volontaria. Ciascuna Azienda, dopo aver dato attuazione al disposto di cui al comma 1 art.18/ACN e prima di procedere alla pubblicazione degli incarichi, su richiesta dello specialista, da seguito alla procedura di mobilità all’interno della stessa Azienda Sanitaria Locale e/o fra Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione Toscana. - Le domande devono essere presentate all’Azienda presso la quale lo specialista intenda trasferirsi entro il 31 gennaio di ogni anno, e rinnovate annualmente. Dette domande devono avere per oggetto un numero di ore non superiore a quelle per le quali si chiede il trasferimento. - L’Azienda Sanitaria Locale, esamina le eventuali domande e, previa acquisizione del parere dell’azienda di provenienza dello specialista, decide l’accettazione o meno della richiesta di trasferimento. In caso di non accettazione, l’azienda provvede alla pubblicazione del turno vacante e alla relativa assegnazione ai sensi dell'art.19/ACN. Le domande di mobilità aziendale hanno la priorità sulle domande di mobilità interaziendali.
Mobilità volontaria. 1. La mobilità volontaria dei dirigenti tra le Aziende e tutti gli Enti del comparto – sia intraregionale che di Regioni diverse – in presenza della relativa vacanza di organico avviene a domanda del dirigente che abbia superato il periodo di prova, con l’assenso dell’Azienda di destinazione e nel rispetto dell’area e disciplina di appartenenza del dirigente stesso. Il nulla osta dell’Azienda o Ente di appartenenza non è richiesto. Nel caso di valutazione comparativa, conseguente alla presentazione di più domande per la copertura del medesimo posto vacante, il colloquio, ancorché ritenuto necessario, non rientra tra gli elementi utilizzabili ai fini della scelta.
Mobilità volontaria. 1. L’art. 81 del contratto collettivo provinciale di lavoro del personale non dirigenziale del comparto Sanità sottoscritto in data 8 agosto 2000, è sostituito dal seguente: