PREMESSA
Contratto dell’area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, tecnica ed Amministrativa del Comparto sanità
PREMESSA
1. Il presente contratto è strumento indispen- sabile per realizzare gli obiettivi della riforma avviata con la legge n. 421/1992, con il D.Lgs. 502/1992. Esso è diretto al perseguimento del- le seguenti finalità fondamentali:
– flessibilizzazione del rapporto di lavoro per adeguarlo al soddisfacimento dei biso- gni e delle esigenze degli utenti, con mi- glioramento dell’efficienza;
– valorizzazione della dirigenza e delle pro- fessionalità dei dipendenti da correlare alle esigenze delle singole aziende od enti al fine di migliorare la qualità dei servizi se- condo i principi contenuti nella “carta dei servizi pubblici sanitari”;
– armonizzazione delle regole e delle tutele ri- guardanti il lavoro pubblico rispetto al lavoro privato, in attuazione dei principi generali dei decreti legislativi 502/1992 e 29/1993, rivedendo, nelle materie non riservate alla legge dall’art. 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la normativa pregressa, sia di origine contrattuale che le- gislativa;
– razionalizzazione della struttura retributi- va.
2. Il presente contratto tiene, altresì, conto della peculiarità del Servizio Sanitario Nazio- nale che, pur caratterizzato dalla specificità del ruolo sanitario, richiede un alto coinvol- gimento dell’intera dirigenza, chiamata ad af- frontare il processo di aziendalizzazione attra- verso sistemi di gestione totalmente innovati- vi.
3. Le parti, pur dandosi atto che il presente contratto non può avere il compito di introdur- re sistemi di gestione, né dettare norme di or-
ganizzazione che rientrano nella sfera di auto- noma determinazione delle aziende e degli en- ti, convengono che esso è strumento idoneo per favorire, con gli istituti del rapporto di la- voro e della retribuzione flessibile, il processo di rinnovamento in corso, senza creare vinco- li, per le aziende e gli enti in più avanzato sta- to di modernizzazione e, per la semplicità di impostazione, privilegiare, nel contempo, l’adattabilità degli istituti stessi ai diversi li- velli di evoluzione della cultura e degli stru- menti gestionali, nei contesti ove si verifichi- no situazioni di ritardo.
4. La realizzazione completa della riforma ed una piena utilizzazione degli istituti contrat- tuali richiedono, comunque, una piena, rapida e complessiva attivazione da parte delle a- ziende di quegli strumenti gestionali ed or- ganizzativi previsti dal D.Lgs. 502/1992 e del D.Lgs. 29/1993.
5. Per l’attuazione del Capo III del presente contratto le parti annettono grande importanza strategica a quegli interventi attinenti all’organizzazione aziendale che, pur non po- tendo formare oggetto di contrattazione, risul- tano tuttavia propedeutici per la piena realiz- zazione economica del contratto. In particola- re sono ritenuti essenziali, per i processi di a- ziendalizzazione del S.S.N. e di privatizzazio- ne del rapporto di lavoro della dirigenza, i se- guenti adempimenti organizzativi:
– attuazione della direzione per obiettivi e della metodologia budgetaria (art. 14 D.Lgs. 29/1993);
– individuazione degli uffici dirigenziali (art. 31 D.Lgs. 29/1993);
– conseguente rilevazione dei carichi di la- voro e ridefinizione dotazioni organiche (artt. 30 e 31 del D.Lgs.29/1993, nonché art. 3 commi 5 e 6 L. 537/1993 come mo- dificati dalla L. 724/1994);
– graduazione delle funzioni dirigenziali (art. 29 del D.Lgs. 29/1993);
– definizione di criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali (art. 19 D.Lgs.29/1993);
– attribuzione degli incarichi di direzione (art. 22 del D.Lgs. 29/1993);
– istituzione dei Servizi di Controllo Interno o Nuclei di Valutazione ed attivazione del- le procedure di verifica dei risultati (art. 20 del D.Lgs. 29/1993 ed art. 3 del D.Lgs. n. 502 del 1992).
PARTE PRIMA
TITOLO I Disposizioni generali
CAPO I ART. 1
Campo di applicazione
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutti i Dirigenti del ruolo sanitario - esclusi medici, veterinari ed odontoiatri - pro- fessionale, tecnico ed amministrativo con rap- porto di lavoro a tempo indeterminato o de- terminato, dipendenti dalle aziende, enti ed amministrazioni del comparto di cui all’art. 7 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, ivi comprese le Residenze sanitarie assistenziali (R.S.A) pubbliche. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.) che svol- gono prevalente attività sanitaria sono indivi- duate dalle Regioni.
2. Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 29/93 appar- tengono alla qualifica unica di Dirigente:
a) per il ruolo professionale: procuratori lega- li, avvocati, ingegneri, architetti, geologi già collocati nelle posizioni funzionali ri- comprese tra il IX e l’XI livello;
b) per il ruolo tecnico: sociologi, analisti, sta- tistici già collocati nelle posizioni funzio- nali dal IX all’XI livello;
c) per il ruolo amministrativo: vice direttori amministrativi, direttori amministrativi e di- rettori amministrativi capo servizio, già col- locati nelle posizioni funzionali dal IX all’XI livello.
3. Ai sensi degli artt. 15 e 18 del D.Lgs. n.
502 del 1992 appartengono alla qualifica di Dirigente del ruolo sanitario:
a) di I livello:
– farmacisti, biologi, chimici, fisici e psi- cologi già collocati nelle posizioni fun- zionali di IX e X livello;
b) di II livello:
– farmacisti, biologi, chimici, fisici e psi- cologi già collocati nella posizione fun- zionale di XI livello.
4. Al fine di semplificare la stesura del pre- sente contratto, con il termine “Dirigente” si intende far riferimento, ove non diversamente indicato, a tutti i Dirigenti della qualifica uni- ca dei ruoli professionale, tecnico ed ammini- strativo nonché ai Dirigenti di primo livello e di secondo livello del ruolo sanitario.
5. I riferimenti ai decreti legislativi 30 dicem- bre 1992, n. 502 e 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni sono riportati nel testo del presente contratto rispet- tivamente come “D.Lgs. n. 502 del 1992” e “D.Lgs. n. 29 del 1993”.
6. Il riferimento alle aziende, amministrazioni, istituti ed enti del Servizio sanitario nazionale di cui all’art. 7 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593 è riportato nel testo del presente contratto come “aziende ed enti”.
7. Nel testo del presente contratto con il ter- mine di “articolazioni aziendali” si fa riferi- mento a quelle direttamente individuate nel D.Lgs. n. 502 del 1992 (Dipartimento, Distret- to, Presidio Ospedaliero) ovvero in altri prov- vedimenti normativi o regolamentari di livello nazionale, mentre con i termini “unità opera- tiva”, “struttura organizzativa” o “servizi” si indicano genericamente articolazioni interne
delle Aziende così come individuate dai ri- spettivi ordinamenti e dalle leggi regionali di organizzazione.
8. Entro il 31.12.1996 si procederà mediante apposita contrattazione, a definire compiuta- mente la tipologia degli enti rientranti nel campo di applicazione del presente contratto con riguardo ai Dirigenti delle Agenzie regio- nali e delle province autonome istituite ai sen- si dell’art. 3 del D.L. 496/1993 convertito nel- la L. 61/1994.
ART. 2
Xxxxxx, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1994 - 31 dicembre 1997 per la parte normativa ed il periodo 1 gennaio 1994 - 31 dicembre 1995 per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno suc- cessivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. La stipula- zione si intende avvenuta al momento della sot- toscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all’art. 51, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 29 del 1993. Essa viene portata a cono- scenza delle aziende ed enti da parte dell’A.Ra.N.. con idonea pubblicità di carattere generale.
3. Le aziende ed enti destinatari del presente contratto danno attuazione agli istituti a conte- nuto economico e normativo con carattere vin- colato ed automatico entro 30 giorni dalla data in cui ne hanno avuto conoscenza ai sensi del comma 2.
4. Qualora non ne sia stata data disdetta da una delle parti, notificata con lettera racco- mandata almeno tre mesi prima di ogni singo- la scadenza, il presente contratto si intenderà rinnovato tacitamente di anno in anno. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali riman-
gono in vigore fino a quando non siano sosti- tuite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale pe- riodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza delle parti economiche del presente contratto, o a tre mesi dalla data di presentazione delle piat- taforme, se successiva, ai Dirigenti sarà corri- sposta la relativa indennità, secondo le sca- denze previste dall’accordo sul costo del lavo- ro del 23 luglio 1993. Per l’erogazione di det- ta indennità si applica la procedura dell’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 29 del 1993.
7. In sede di stipula del CCNL per il rinnovo biennale della parte economica, ulteriore pun- to di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione program- mata e quella effettivamente intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall’Accordo di cui al comma precedente.
TITOLO II SISTEMA DELLE RELAZIONI
SINDACALI
CAPO I Disposizioni Generali
ART. 3
Obiettivi e strumenti
1. Le relazioni sindacali tra le aziende e gli enti e le rappresentanze sindacali dei Dirigenti, di cui agli artt. 10 e 11 sono dirette a consentire un ampio e tempestivo coinvolgimento della cate- goria nelle decisioni riguardanti gli assetti orga- nizzativi e l’attribuzione delle responsabilità di- rigenziali, al fine di incrementare ed elevare
l’efficacia e l’efficienza dell’attività ammi- nistrativa e dei servizi sanitari erogati alla collet- tività.
2. In considerazione del ruolo attivo e respon- sabile attribuito a ciascun Dirigente dalle leg- gi, dal contratto collettivo e dalla specifica professionalità della categoria nonché dalle peculiarità delle funzioni dirigenziali, il si- stema di relazioni sindacali riconosciuto dai successivi articoli alle rappresentanze sinda- cali dei Dirigenti di cui agli artt.10 e 11 è strumento indispensabile per il coinvolgimen- to della categoria.
3. In coerenza con i commi 1 e 2, le relazioni sindacali della dirigenza si articolano nei se- guenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva la quale si svolge, oltre che a livello nazionale a quello de- centrato, sulle materie, con i tempi e le procedure indicati, rispettivamente, dagli artt. 4 e 5 del presente contratto, secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 29 del 1993. La piena e corretta applicazione dei con- tratti collettivi nazionali e decentrati è ga- rantita dalle parti anche mediante le proce- dure di risoluzione delle controversie in- terpretative previste dall’art. 13. In coe- renza con il carattere privatistico della contrattazione, essa si svolge in conformità alle convenienze e ai distinti ruoli delle parti e non implica l’obbligo di addivenire ad un accordo, salvo quanto previsto dall’art. 49 del D.Lgs. n. 29 del 1993;
b) esame, il quale si svolge nelle materie pre- viste dall’art.7 del presente contratto, pre- via informazione ai soggetti sindacali di cui agli artt. 10 e 11;
c) consultazione, per le materie per le quali la legge e il presente contratto la prevedono. In tali casi l’azienda o ente, previa adegua- ta informazione, acquisisce senza partico- lari formalità il parere dei soggetti sinda- cali;
d) informazione, allo scopo di rendere più trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli del sistema delle rela- zioni sindacali, le aziende o enti informano i soggetti sindacali, quando lo richieda la legge o il presente contratto; l’informazione è fornita con la forma scrit- ta ed in tempo utile; per le informazioni su materie riservate e nei casi di urgenza pos- sono essere adottate modalità e forme di- verse;
e) procedure di conciliazione e mediazione dei conflitti e di risoluzione delle contro- versie interpretative, finalizzate al raffred- damento dei conflitti medesimi secondo le disposizioni di cui all’art. 13.
Capo II CONTRATTAZIONE DECENTRATA
ART. 4
Tempi e procedure per la stipulazione od il rinnovo del contratto collettivo decentrato
1. La richiesta di apertura delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo decentrato, concernente le specifiche materie indicate nell’art. 5, è inviata almeno tre mesi prima della scadenza del precedente contratto.
2. Durante tale periodo e per il mese successi- vo alla scadenza del contratto decentrato, le parti non assumono iniziative unilaterali né danno luogo ad azioni conflittuali.
3. L’azienda o ente provvede a costituire la dele- gazione di parte pubblica abilitata alla trattativa decentrata entro 15 giorni dalla data in cui ha avuto conoscenza della stipulazione del presente contratto ai sensi dell’art. 2, comma 2 nonché a convocare la delegazione sindacale di cui all’art.11 per l’avvio del negoziato entro 15 giorni.
4. La contrattazione decentrata deve riferirsi solo agli istituti contrattuali rimessi a tale livello.
5. Il contratto decentrato diventa efficace con la definitiva sottoscrizione che si intende av-
venuta a seguito del perfezionamento delle procedure previste dall’articolo 51, terzo comma, del D.Lgs. n. 29 del 1993. Nelle a- ziende ed enti l’autorizzazione alla sottoscri- zione non è richiesta ove il contratto sia stipu- lato direttamente dall’organo di vertice che abbia tutti i poteri di gestione secondo i ri- spettivi ordinamenti.
6. I contratti decentrati devono contenere ap- posite clausole circa tempi, modalità e proce- dure di verifica della loro attuazione.
ART. 5
Materie di contrattazione
1. La contrattazione collettiva decentrata riguar- da le materie e gli istituti di cui al comma 2, se- condo le clausole di rinvio del presente articolo ed in conformità ai criteri e procedure indicati nell’art. 4, garantendo il rispetto delle disponibi- lità finanziarie fissate a livello nazionale, fatto salvo quanto previsto dall’art. 4, comma 8 del D.Lgs. 502 del 1992, modificato dall’art.10 comma 1 della L. 23.12.94 n. 724, in tema di a- vanzi di amministrazione, nonché dall’art. 13 del medesimo X.Xxx. 502.
2. La contrattazione decentrata si svolge sulle seguenti materie:
a) individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge 146 del 1990, secondo quanto previsto dall’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici es- senziali relativi all’area dirigenziale;
b) criteri generali per la definizione della per- centuale di risorse da destinare alla realizza- zione degli obiettivi generali dell’azienda o ente e da affidare alle articolazioni aziendali individuate dal D.Lgs. n. 502 del 1992 (Di- partimenti, Distretti, Presidi Ospedalieri ), dalle Leggi regionali di organizzazione e dai regolamenti aziendali, ai fini dell’attribuzio- ne della retribuzione di risultato ai Dirigenti;
c) criteri generali per la distribuzione delle ri- sorse aggiuntive ai sensi della precedente let- tera;
d) criteri generali sulle modalità di attribu- zione ai Dirigenti della retribuzione colle- gata ai risultati ed agli obiettivi e programmi assegnati secondo gli incarichi
e) scpoonsfetarmitie;nto di quote di risorse tra i fondi di cui agli artt. 58, 60 e 61 e per le
I.P.A.B. 59, 60 e 65;
f) linee di indirizzo generale per l’attività di formazione e aggiornamento dei Dirigenti;
g) pari opportunità, anche per le finalità della legge 10.4.1991 n. 125; in tale materia so- no confermate tutte le disposizioni dell’art. 40 del D.P.R. n. 270/1987 e dell’art. 23 del
D.P.R. n. 384/1990;
h) mobilità di cui all’art. 35, comma 8 del D.Lgs. n. 29 del 1993 e all’art.30;
i) criteri generali sui tempi e modalità di appli- cazione delle norme relative alla tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e pre- venzione nei luoghi di lavoro, con riferimen- to al D.Lgs 626/1994 e nei limiti stabiliti dall’eventuale accordo quadro relativo all’attuazione dello stesso decreto.
l) implicazioni relative all’applicazione delle lettere h) ed i) dell’art. 6 nonché delle in- novazioni organizzative e tecnologiche sulla qualità del lavoro, sulla professiona- lità e mobilità dei Dirigenti.
3. L’erogazione della retribuzione di risultato è strettamente correlata alla realizzazione de- gli obiettivi assegnati ed avviene, quindi, a consuntivo dei risultati totali o parziali rag- giunti ovvero per stati di avanzamento, in ogni caso dopo la necessaria verifica almeno trime- strale.
4. I contratti decentrati non possono compor- tare, né direttamente né indirettamente anche a carico di esercizi successivi, oneri aggiunti- vi rispetto a quelli previsti dal presente con- tratto, salvo per quanto riguarda le eventuali
risorse di cui al comma 1 lettera c), e conser- vano la loro efficacia sino alla stipulazione dei successivi contratti.
CAPO III Diritti di informazione
ART. 6
Informazione preventiva
1. Nelle aziende sanitarie ed ospedaliere ovve- ro negli enti dove siano in servizio almeno 5 Dirigenti, gli organi di vertice, per il tramite del Dirigente cui sia assegnato tale specifico compito secondo i rispettivi ordinamenti, in- formano in via preventiva, per iscritto ed in tempo utile, le rappresentanze sindacali di cui agli artt.10 e 11 sui criteri generali relativi a:
a) affidamento, mutamento e revoca degli in- carichi dirigenziali;
b) articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle connesse responsabi- lità ai fini della retribuzione di posizione;
c) sistemi di valutazione dell’attività dei Diri- genti;
d) modalità di formazione dei fondi per la retribu- zione di posizione e per le condizioni di lavoro;
e) articolazione dell’orario e dei piani per as- sicurare l’emergenza;
f) programmi di formazione e di aggiorna- mento dei Dirigenti;
g) misure per favorire le pari opportunità;
h) piani di ristrutturazione e riconversione delle strutture sanitarie;
i) sperimentazioni gestionali;
l) tutela in materia di igiene, ambiente, sicu- rezza e prevenzione nei luoghi di lavoro;
m) criteri generali riguardanti l’organizzazione del lavoro.
2. Gli enti di cui al comma 1 che abbiano in ser- vizio più di 10 Dirigenti possono individuare modalità di informazione preventiva più artico- late, anche in materie non comprese nel mede- simo comma.
ART. 7
Esame a seguito di informazione preventiva
1. Nelle seguenti materie previste dall’art.6, comma 1, ciascuna delle rappresentanze sin- dacali di cui agli artt. 10 e 11 può richiedere all’azienda o ente, in forma scritta, un incon- tro, per l’esame dei criteri generali per:
a) l’affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali;
b) l’articolazione delle posizioni organizzati- ve, delle funzioni e delle connesse respon- sabilità ai fini della retribuzione di posi- zione;
c) i sistemi di valutazione dell’attività dei Di- rigenti;
d) l’articolazione dell’orario e dei piani per assicurare l’emergenza.
2. Della richiesta di esame è data notizia alle altre rappresentanze sindacali.
3. L’esame si realizza attraverso il contraddit- torio tra le parti, che si svolge in appositi in- contri che iniziano di norma entro le quaran- totto ore dalla richiesta; durante il periodo di durata dell’esame le parti si adeguano, nei lo- ro comportamenti, ai principi di respon- sabilità, correttezza e trasparenza.
4. L’esame si conclude nel termine tassativo di giorni 15 dalla ricezione dell’informazione ovvero entro un termine più breve per oggetti- vi motivi di urgenza.
5. Dell’esito dell’esame è redatto verbale dal quale risultano le posizioni delle parti nelle ma- terie oggetto dell’esame. Resta ferma l’autono- ma determinazione definitiva e la responsabilità dei Dirigenti preposti agli uffici competenti all’adozione dei provvedimenti relativi alle stes- se materie.
6. Durante il periodo in cui si svolge l’esame le aziende ed enti non adottano provvedimenti unilaterali nelle materie oggetto dell’esame, e le organizzazioni sindacali che vi partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflit-
tuali.
ART. 8
Informazione successiva
zione amministrativa e sui rapporti con i cittadini e con gli utenti;
b) formulazione di proposte di soluzione di eventuali problemi agli organi competenti
1. Nelle aziende sanitarie ed ospedaliere ovve- ro negli enti nei quali siano in servizio almeno 5 Dirigenti, su richiesta delle rappresentanze sindacali di cui agli artt.10 e 11 e con le mo- dalità indicate nell’art.7, comma 3, sono for- nite adeguate informazioni sui provvedimenti e sugli atti di gestione adottati riguardanti l’organizzazione del lavoro, la costituzione, la modificazione e l’estinzione dei rapporti di lavoro della dirigenza, l’utilizzazione dei fon- di per la retribuzione di posizione e di risulta- to.
2. Le informazioni vanno fornite in tempi con- grui e nelle forme opportune, tenuto conto prioritariamente dell’esigenza di continuità dell’azione amministrativa.
Capo IV Partecipazione e rappresentanza
ART. 9
Forme di partecipazione
1. Nelle aziende sanitarie ed ospedaliere o ne- gli enti ove prestino servizio almeno 10 Diri- genti, su richiesta delle rappresentanze sinda- cali di cui agli artt.10 e 11, senza oneri per le medesime, possono essere istituite Commis- sioni bilaterali composte da uno stesso nume- ro di Dirigenti responsabili degli uffici e strut- ture sanitarie di livello più elevato e di rappre- sentanti sindacali dei Dirigenti. Il numero dei componenti e le modalità di designazione sa- ranno definiti da ciascuna azienda o ente.
2. Tali Commissioni, che non hanno carattere negoziale, svolgono i seguenti compiti:
a) verifica dell’eventuale esistenza di ele- menti normativi, organizzativi o gestionali che si ripercuotono negativamente sull’erogazione dei servizi sanitari, sull’a-
dell’azienda o ente, anche al fine di elabo- rare programmi, progetti, direttive, rego- lamenti ovvero provvedimenti che abbiano particolare riguardo alla semplificazione dei procedimenti amministrativi.
3. Presso ciascuna Regione può essere costi- tuita una Conferenza permanente con rappre- sentanti delle Regioni, dei Direttori Generali delle aziende o dell’organo di governo degli enti secondo i rispettivi ordinamenti e delle organizzazioni sindacali firmatarie del presen- te contratto, nell’ambito della quale, almeno una volta all’anno sono verificati gli effetti derivanti dall’applicazione del presente con- tratto, con particolare riguardo agli istituti concernenti l’affidamento degli incarichi, l’attribuzione della retribuzione di posizione e di risultato, le politiche della formazione e dell’occupazione, la qualità dei servizi presta- ti in connessione con i risultati di produttività raggiunti e l’andamento della mobilità con particolare riferimento ai casi di esubero dei dirigenti allo scopo di verificare ed elaborare proposte utili ai fini dell’art. 3, comma 5 let- tera g) del d.lgs 502 del 1992. Sono conferma- te le disposizioni di cui all’art. 69 del D.P.R. 384/1990
4. Il sistema delle relazioni sindacali regionali prevederà gli argomenti e le modalità di con- fronto con le XX.XX. regionali su materie a- venti riflessi sugli istituti disciplinati dal pre- sente contratto, in particolare su quelli a con- tenuto economico e sull’aggiornamento pro- fessionale, secondo i protocolli definiti in cia- scuna Regione con le medesime XX.XX. I pro- tocolli eventualmente sottoscritti saranno in- viati dalle XX.XX. all’A.Ra.N.., ai fini del comma 5.
5. È costituita una Conferenza nazionale con
rappresentanti dell’A.Ra.N.., della Conferenza permanente per i rapporti Stato - Regioni e delle organizzazioni sindacali dell’area della dirigenza che hanno stipulato il presente con- tratto, nell’ambito della quale almeno una vol- ta l’anno, sono verificati gli effetti derivanti dall’applicazione del presente contratto con particolare riguardo agli istituti concernenti l’affidamento degli incarichi, l’attribuzione della retribuzione di posizione e di risultato rispetto ai modelli organizzativi adottati a li- vello aziendale o di ente, le politiche della formazione nonché l’andamento della mobilità degli esuberi. In particolare nella predetta se- de saranno verificate le conseguenze sui bi- lanci delle aziende e degli enti dell’attivazione del sistema a tariffa, ai fini dell’eventuale revisione dei fondi per la retri- buzione di risultato, in connessione ai recupe- ri di produttività accertati, relativi ai flussi di mobilità sanitaria, determinandone limiti e modalità.
ART. 10
Rappresentanze sindacali dei Dirigenti nei luoghi di lavoro
1. Le rappresentanze sindacali dei Dirigenti nei luoghi di lavoro sono:
a) le rappresentanze sindacali individuate ai sensi dell’art. 19 della L. n. 300 del 1970;
b) le rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.), ascritte all’area della dirigenza e costituite ai sensi dei protocolli di intesa A.Ra.N. - Con- federazioni sindacali del 20 aprile, 14 e 16 giugno e 22 settembre 1994, ovvero le rap- presentanze di cui al precedente punto a) si- no alla costituzione delle R.S.U. Resta ferma l’applicabilità dell’art. 19 della L. n. 300 del 1970 per le organizzazioni sindacali firmata- rie del presente contratto.
2. Data la particolare composizione della de- legazione trattante di livello nazionale dell’area della dirigenza - costituita anche da
della dirigenza - costituita anche da organiz- zazioni sindacali di categoria che non hanno partecipato alla formulazione dei protocolli di intesa di cui al comma 1 lettera b) - le parti si danno atto dell’opportunità di pervenire, entro il 31 dicembre 1996, alla definizione di speci- fici protocolli di intesa tra A.Ra.N ed organiz- zazioni sindacali firmatarie del presente con- tratto per la costituzione di R.S.U dell’area di- rigenziale destinataria del contratto stesso.
3. Il Dirigente eletto o designato quale com- ponente nelle rappresentanze di cui al comma 1 non può far parte della delegazione trattante di parte pubblica.
ART. 11
Composizione delle delegazioni
1. Ai sensi dell’art. 45, comma 8 del D.Lgs. n.
29 del 1993, la delegazione trattante di parte pubblica, in sede decentrata, è costituita come segue:
– dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato;
– da rappresentanti dei titolari degli uffici interessati.
2. Per le organizzazioni sindacali, la delega- zione è composta:
– da componenti di ciascuna delle rappresen- tanze sindacali di cui all’art.10, comma 1, lettera a);
– dalle R.S.U., ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera b);
– da un componente di ciascuna delle strut- ture territoriali delle organizzazioni sinda- cali dell’area della dirigenza firmatarie del presente contratto.
3. Le aziende o enti del comparto possono av- valersi, nella contrattazione collettiva decen- trata, della attività di rappresentanza e di assi- stenza dell’Agenzia per la rappresentanza ne- goziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.), alle cui direttive sono tenuti in o-
gni caso a conformarsi, ai sensi dell’art. 50, comma 7 del D.Lgs. n. 29 del 1993.
ART. 12
Contributi sindacali
1. I Dirigenti hanno facoltà di rilasciare dele- ga, a favore dell’organizzazione sindacale da loro prescelta, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega è rila- sciata per iscritto ed è trasmessa all’azienda o ente a cura del Dirigente o dell’organizzazione sindacale interessata.
2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio.
3. Il Dirigente può revocare in qualsiasi mo- mento la delega rilasciata ai sensi del comma
1 inoltrando la relativa comunicazione all’azienda o ente di appartenenza ed all’organizzazione sindacale interessata. L’effetto della revoca decorre dal primo gior- no del mese successivo alla sua presentazione
.
4. Le trattenute operate dalle singole aziende o enti sulle retribuzioni dei Dirigenti in base alle deleghe ricevute, sono versate mensil- mente alle organizzazioni sindacali interessate secondo modalità concordate con l’azienda o ente stessi.
5. Le aziende o enti sono tenute, nei confronti dei terzi, alla segretezza sui nominativi del personale delegante nonché sui versamenti ef- fettuati alle organizzazioni sindacali.
CAPO V Procedure di raffreddamento
DEI CONFLITTI
ART. 13
Interpretazione autentica dei contratti
1. In attuazione dell’art. 53 del D.Lgs. n. 29 del 1993, quando insorgano controversie sull’interpretazione del contratto collettivo, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
2. Al fine di cui al comma 1, la parte interes- sata invia alle altre richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comun- que far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
3. L’A.Ra.N. si attiva autonomamente o su ri- chiesta della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.
4. L’eventuale accordo, stipulato con le pro- cedure di cui all’articolo 51 del D. Lgs. n.29 del 1993, sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza del contratto collettivo nazionale.
5. Con analoghe modalità si procede, tra le parti che lo hanno sottoscritto, quando insor- gano controversie sull’interpretazione del con- tratto decentrato, nelle materie di cui all’art.5. L’eventuale accordo, stipulato con le procedu- re di cui all’articolo 51, terzo comma, del D. Lgs. n. 29 del 1993, sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza del contratto decentrato.
6. Gli accordi di interpretazione autentica di cui ai precedenti commi producono gli effetti previsti dall’art. 53, comma 2 del D.lgs. n.29 del 1993.
TITOLO III RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
Costituzione del rapporto di lavoro
ART. 14
Il contratto individuale di lavoro
1. Il rapporto di lavoro dei Dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, non- ché di quelli del ruolo sanitario di I e II livello è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il presente contratto.
2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono co- munque indicati:
a) tipologia del rapporto;
b) data di inizio del rapporto di lavoro e data finale nei contratti a tempo determinato;
c) qualifica di assunzione, ruolo di apparte- nenza ed eventuale professione e disciplina di appartenenza nonché relativo trattamen- to economico;
d) per i Dirigenti di II livello l’incarico con- ferito ed il trattamento economico com- plessivo con specifico riferimento a quello degli artt. 53 e 56;
e) durata del periodo di prova, ove prevista;
f) sede di prima destinazione per i dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed xxxxxx- xxxxxxxx e per i dirigenti di I livello del ruolo sanitario.
3. Il contratto individuale specifica che il rap- porto di lavoro è regolato dai contratti collet- tivi nel tempo vigenti anche per le cause di ri- soluzione del contratto di lavoro e per i termi- ni di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di pre- avviso, l’annullamento della procedura con- corsuale che ne costituisce il presupposto o, per i Dirigenti di secondo livello del ruolo sa- nitario, quella per il conferimento dell’incarico, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs.
n. 502 del 1992. Sono fatti salvi gli effetti e- conomici derivanti dal rapporto di lavoro pre- stato fino al momento della risoluzione.
4. L’azienda o l’ente, prima di procedere al- l’assunzione mediante il contratto individuale, invita l’interessato a presentare la documenta-
zione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso o dall’avviso di cui all’art. 15, comma 3 del D.Lgs. 502 del 1992, asse- gnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine l’interessato, sot- to la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto previsto dall’art.16, comma 12, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o pri- vato e di non trovarsi in nessuna delle situa- zioni di incompatibilità richiamate dall’art. 58 del D.Lgs. n. 29 del 1993. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espres- samente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda o ente.
5. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 4, l’azienda o l’ente comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
6. La presente disposizione entra in vigore dopo la stipulazione del presente CCNL. Da tale data, per i candidati da assumere, il con- tratto individuale di cui al comma 1, sostitui- sce i provvedimenti di nomina e ne produce i medesimi effetti. Dalla stessa data sono di- sapplicati l’art. 18 del D.M. 30.1.1982 e l’art. 18, comma 1 punto f) del D.Lgs. n. 502 del 1992 e, in quanto applicabile, il D.P.C.M. del 21.4.1994 n. 439 per la parte afferente ai provvedimenti di nomina.
ART. 15
Periodo di prova
1. Il Dirigente assunto in servizio, è soggetto ad un periodo di prova di 6 mesi. Possono es- sere esonerati dal periodo di prova i Dirigenti che lo abbiano già superato nella medesima qualifica, professione e disciplina presso altra azienda o ente del comparto. Possono altresì essere esonerati dalla prova per la medesima qualifica, professione e disciplina, ove previ- ste, i Dirigenti, provenienti da altra azienda od ente del comparto, la cui qualifica è stata uni- ficata ai sensi degli artt. 18 del D.Lgs. n. 502
del 1992 e 26 del D.Lgs. n. 29 del 1993.
2. Ai fini del compimento del suddetto perio- do di prova si tiene conto del solo servizio ef- fettivamente prestato.
3. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs. n. 29 del 1993. In caso di malattia il Dirigente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo pari alla durata del periodo di prova, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l’art. 24, comma 1.
4. Le assenze riconosciute come causa di so- spensione ai sensi del comma 3, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i Dirigenti non in prova.
5. Decorsa la metà del periodo di prova cia- scuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma
3. Il recesso opera dal momento della comuni- cazione alla controparte. Il recesso dell’azienda o dell’ente deve essere motivato.
6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il Dirigen- te si intende confermato in servizio con il ri- conoscimento dell’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti.
7. In caso di risoluzione del rapporto di lavo- ro, compreso il recesso previsto dal comma 5, la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio; spetta altresì al Dirigente la retribuzione corrispon- dente alle giornate di ferie maturate e non go- dute per esigenze di servizio ed i ratei di tre- dicesima mensilità.
8. Il periodo di prova non può essere rinnova- to o prorogato alla scadenza.
9. Al Dirigente proveniente dalla stessa o da altra azienda o ente del comparto, durante il
periodo di prova, è concessa una aspettativa per motivi personali senza diritto alla retribu- zione, ai sensi dell’art. 27, e in caso di manca- to superamento della stessa rientra nella quali- fica e professione di provenienza.
10. Le disposizioni della presente norma, sal- vo quanto previsto dall’art. 27, comma 5, non si applicano al Dirigente del ruolo sanitario di secondo livello dirigenziale, il quale non è as- sunto per pubblico concorso ma direttamente per incarico ai sensi dell’art. 15, comma 3, 2° periodo e seguenti del D. Lgs. n. 502 del 1992.
ART. 16
Assunzioni a tempo determinato
(Il presente articolo non è stato ammesso al visto della Corte dei conti )
DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI
Le parti convengono sulla necessità di disci- plinare la materia oggetto dell’art. 16 censura- to con separato accordo da sottoscriversi entro il 20 dicembre 1996, attesa l’importanza stra- tegica dell’istituto del contratto a tempo de- terminato ai fini del regolare andamento e del- la continuità dei servizi sanitari, amministra- tivi e tecnici delle aziende ed enti.
CAPO II STRUTTURA DEL RAPPORTO
ART. 17
Orario di lavoro
1. Nell’ambito dell’assetto organizzativo dell’azienda o ente, i Dirigenti assicurano la propria presenza in servizio ed organizzano il proprio tempo di lavoro, articolando, con le procedure individuate negli artt. 6 e 7, in mo- do flessibile, l’orario di lavoro per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all’espletamento dell’incarico affidato, in
relazione agli obiettivi e programmi da realiz- zare.
2. L’orario di lavoro dei dirigenti di cui al com- ma 1 è confermato in 38 ore settimanali, al fine di assicurare il mantenimento del livello di effi- cienza raggiunto dai servizi sanitari ed ammini- strativi e per favorire lo svolgimento delle attivi- tà gestionali correlate all’incarico affidato non- ché quelle di didattica, ricerca ed aggiornamen- to.
3. Con le procedure richiamate nel comma 1 sono individuati in sede aziendale i particolari servizi ove sia necessario assicurare la presen- za dei Dirigenti del ruolo sanitario nell’arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione de- gli orari e dei turni di guardia, ai sensi dell’art. 18. Con l’articolazione del normale orario di lavoro nell’arco delle dodici ore di servizio diurne, la presenza dei predetti Diri- genti è destinata a far fronte alle esigenze or- dinarie e di emergenza che avvengano nel me- desimo periodo orario.
4. Nello svolgimento dell’orario di lavoro previ- sto per i Dirigenti del comma 1, due ore del- l’orario settimanale sono destinate ad attività quali l’aggiornamento professionale, la parteci- pazione ad attività didattiche, la ricerca finaliz- zata, ecc., tra le quali non rientra in ogni caso, per il ruolo sanitario l’attività assistenziale. Tale riserva di ore non rientra nei normali turni di la- voro, non può essere oggetto di separata ed ag- giuntiva retribuzione. Essa va utilizzata di norma con cadenza settimanale ma, anche per partico- lari necessità di servizio, può essere cumulata in ragione di anno per impieghi come sopra speci- ficati ovvero, infine, utilizzata anche per l’aggiornamento facoltativo, in aggiunta alle as- senze di cui all’art. 22, comma 1, primo alinea, al medesimo titolo. Va resa in ogni caso compa- tibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non può in alcun modo compor-
tare una mera riduzione dell’orario di lavoro.
ART. 18
Servizio di guardia
1. Nelle ore notturne e nei giorni festivi le emergenze dei servizi dell’art. 17, comma 3, sono assicurate, secondo le procedure di cui agli artt. 6 e 7, mediante i servizi di guardia o di pronta disponibilità dei dirigenti del ruolo sanitario, stabiliti, ove previsto, per disciplina.
2. Il servizio di guardia è svolto durante il normale orario di lavoro e può essere assicu- rato anche con ricorso ad ore di lavoro straor- dinario compensate con il fondo di cui all’art. 60 o con recupero orario.
3. Il servizio di guardia o eventuali servizi so- stitutivi dello stesso sono assicurati esclusi- vamente dai dirigenti di I livello.
ART. 19
Pronta disponibilità
1. Il servizio di pronta disponibilità è caratteriz- zato dalla immediata reperibilità del Dirigente e dall’obbligo per lo stesso di raggiungere il presi- dio nel tempo stabilito con le procedure di cui agli artt. 6 e 7, nell’ambito del piano annuale adottato dall’azienda o ente per affrontare le si- tuazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle strut- ture.
2. Sulla base del piano di cui al comma 1, so- no tenuti al servizio di pronta disponibilità e- sclusivamente i Dirigenti in servizio presso unità operative con attività continua e nel nu- mero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali. Con le procedure degli artt. 6 e 7, in sede aziendale, possono essere individuate altre unità operative per le quali, sulla base dei piani per le emergenze di cui al comma 1, sia opportuno prevedere il servizio di pronta disponibilità.
3. Il servizio di pronta disponibilità va limita-
to ai soli periodi notturni e festivi ed è orga- nizzato utilizzando di norma Dirigenti della stessa unità operativa.
4. Il servizio di pronta disponibilità ha durata di dodici ore. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive . Di regola non potranno essere previste per ciascun Dirigente più di dieci pronte disponi- bilità nel mese.
5. La pronta disponibilità dà diritto ad una in- dennità per ogni dodici ore. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata - che comunque non possono essere inferiori a quat- tro ore - l’indennità è corrisposta proporzio- nalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%. In caso di chiamata, l’attività prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata come recupero orario.
6. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in un giorno festivo spetta un giorno di riposo compensativo senza riduzione del debito ora- rio settimanale.
7. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con il fondo dell’art. 60.
ART. 20
Ferie e festività
1. Il Dirigente ha diritto, in ogni anno di ser- vizio, ad un periodo di ferie retribuito pari a
32 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall’articolo 1, comma 1, let- tera “a”, della L. n. 937/1977. In tale periodo al Dirigente spetta la retribuzione di cui alla nelle tabelle allegato n. 3.
2. Il periodo di ferie per coloro che accedono alla qualifica di Dirigente dopo la stipulazione del presente contratto - fatti salvi coloro che risultino essere già dipendenti del comparto - è di 30 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dal comma 1. Dopo tre anni di servizio agli stessi Dirigenti spettano i giorni di ferie previsti nel comma 1.
3. Nel caso che presso la struttura cui il Diri- gente è preposto o assegnato l’orario settima- nale di lavoro sia articolato su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 1 e
2 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste dall’articolo 1, comma 1, lettera “a”, della L. n. 937/ 1977.
4. Al Dirigente sono altresì attribuite 4 giorna- te di riposo da fruire nell’anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/1977.
5. La ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il Dirigente presta servizio è considerata giorno festivo purché ricadente in giorno lavora- tivo.
6. Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio presta- to. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il Dirigente che è stato assente ai sensi dell’art. 22 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 13. Esse sono fruite, anche frazionata- mente, nel corso di ciascun anno solare in perio- di programmati dallo stesso Dirigente nel rispet- to dell’assetto organizzativo dell’azienda o ente; in relazione alle esigenze connesse all’incarico affidato alla sua responsabilità, al Dirigente è consentito, di norma, il godimento di almeno 15 giorni. continuativi di xxxxx nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre.
9. In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessità di servizio, il Dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viag- gio di rientro in sede e per quello di eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all’indennità di missione per la durata del medesimo viaggio; il Dirigente ha inoltre
diritto al rimborso delle spese anticipate e do- cumentate per il periodo di ferie non goduto.
10. Le ferie sono sospese da malattie che si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. L’azienda o ente, cui è inviata la relativa certificazione medica, deve essere tempestivamente informa- ta.
11. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo se- mestre dell’anno successivo.
12. Il periodo di ferie non è riducibile per as- senze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l’intero anno so- lare. In tal caso, il godimento delle ferie av- verrà anche oltre il termine di cui al comma 11.
13. Fermo restando il disposto del comma 8, all’atto della cessazione dal rapporto di lavo- ro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del Dirigen- te, l’azienda o ente di appartenenza procede al pagamento sostitutivo delle stesse. Analoga- mente si procede nel caso che l’azienda o ente receda dal rapporto ai sensi dell’art. 35.
ART. 21
Riposo settimanale
1. In relazione all’assetto organizzativo dell’a- zienda o ente e all’orario di lavoro di cui al- l’art.17, il riposo settimanale coincide di nor- ma con la giornata domenicale. I riposi setti- manali spettanti a ciascun Dirigente sono fis- sati in numero di 52 all’anno. In tale numero non sono conteggiate le domeniche ricorrenti durante i periodi di assenza per motivi diversi dalle ferie.
2. Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere
fruito avendo riguardo alle esigenze di servi- zio.
3. Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato.
4. La festività nazionale e quella del Santo Pa- trono coincidenti con la domenica non danno luogo a riposo compensativo ne a monetizzazio- ne.
5. Nei confronti dei soli Dirigenti che, per as- sicurare il servizio prestano la loro opera du- rante la festività nazionale coincidente con la domenica, si applica la disposizione del 2 comma.
CAPO III
INTERRUZIONI E SOSPENSIONI DELLA PRESTAZIONE
ART. 22
Assenze retribuite
1. Il Dirigente può assentarsi nei seguenti ca- si:
– partecipazione a concorsi od esami, limita- tamente ai giorni di svolgimento delle prove, ovvero partecipazione a congressi, convegni, corsi di aggiornamento, perfezionamento o specializzazione professionale facoltativi connessi all’attività di servizio: giorni otto all’anno;
– xxxxx per coniuge, convivente, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado: giorni tre consecutivi per evento;
– particolari motivi personali e familiari, compresa la nascita di figli: 3 giorni all’anno.
2. Il Dirigente ha altresì diritto ad assentarsi per 15 giorni consecutivi in occasione di matrimo- nio.
3. Le assenze di cui ai commi 1 e 2 sono cumu- labili nell’anno solare e non riducono le ferie e sono valutate agli effetti dell’anzianità di servi- zio.
4. Durante i predetti periodi di assenza al Di-
rigente spetta l’intera retribuzione secondo quanto indicato nella nelle tabelle allegato n. 3.
5. I permessi previsti dall’art. 33, commi 2 e 3, della legge 104/1992, non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie.
6. Il Dirigente ha altresì diritto ad assentarsi, con conservazione della retribuzione, negli al- tri casi previsti da specifiche disposizioni di legge.
7. Le aziende ed enti favoriscono la partecipa- zione dei Dirigenti alle attività delle Associa- zioni di volontariato di cui alla L. n. 266/1991 ed al regolamento approvato con D.P.R. n. 613/1994 per le attività di protezione civile.
8. Il presente istituto sostituisce la precedente disciplina legislativa e contrattuale del conge- do straordinario, a decorrere dalla data di en- trata in vigore del presente contratto.
ART. 23
Assenze per malattia
1. Il Dirigente non in prova, assente per ma- lattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, l’assenza in corso si somma alle assenze per malattia in- tervenute nei tre anni precedenti.
2. Al Dirigente che ne faccia tempestiva ri- chiesta prima del superamento del periodo previsto dal comma 1, può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi, ovvero di essere sottoposto all’accertamento delle sue condi- zioni di salute, per il tramite dell’azienda uni- tà sanitaria locale territorialmente competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svol- xxxx qualsiasi proficuo lavoro.
3. Superati i periodi di conservazione del posto pre- visti dai commi 1 e 2, o nel caso che il Dirigente, a
seguito dell’accertamento di cui al comma 2, sia di- chiarato permanentemente inidoneo a svolgere qual- siasi proficuo lavoro, l’azienda o ente può procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al Diri- gente medesimo l’indennità sostitutiva del preavvi- so.
4. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente arti- colo, non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
5. Restano ferme le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC.
6. Il trattamento economico spettante al Diri- gente che si assenti per malattia è il seguente:
a) intera retribuzione, secondo quanto indica- to nella nelle tabelle allegato n. 3, per i primi 9 mesi di assenza;
b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera “a” per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera “a” per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel com- ma 1;
d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti.
7. L’assenza per malattia deve essere tempe- stivamente comunicata all’azienda o ente, alla quale va inviata la relativa certificazione me- dica.
8. L’azienda o ente può disporre il controllo della malattia, nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
9. Il Dirigente che durante l’assenza, per par- ticolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione, precisando l’indirizzo dove può essere reperito.
10. Nel caso in cui l’infermità sia causata da colpa di un terzo, il Dirigente è tenuto a darne comunicazione all’azienda o ente. In tal caso il risarcimento del danno da mancato guada- gno effettivamente liquidato da parte del terzo responsabile - qualora comprensivo anche del-
la normale retribuzione - è versato dal Diri- gente all’azienda o ente fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza, ai sensi del comma 6, lettere “a”, “b” e “c”, compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l’esercizio, da parte dell’azienda o ente, di e- ventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile.
11. Le disposizioni contenute nel presente ar- ticolo si applicano alle assenze per malattia iniziate successivamente alla data di stipula- zione del contratto, nonché a quelle che pur iniziate in precedenza siano ancora in corso alla stessa data. In ogni caso, in sede di prima applicazione, il triennio di riferimento previ- sto dal comma 1 è quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto.
ART. 24
Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, il Dirigente ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica e comunque non oltre il periodo com- plessivo previsto dall’art. 23, commi 1 e 2. In tale periodo al Dirigente spetta l’intera retri- buzione di cui all’art. 23, comma 6, lettera a).
2. Decorso il periodo massimo di conserva- zione del posto, trova applicazione quanto previsto dal comma 3 dell’art. 23. Nel caso in cui l’azienda o ente decida di non procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro prevista da tale disposizione, per l’ulteriore periodo di assenza al Dirigente non spetta alcuna retribu- zione.
3. Nulla è innovato per quanto riguarda il pro- cedimento previsto dalle vigenti disposizioni per il riconoscimento della dipendenza da cau- sa di servizio delle infermità e per la corre-
sponsione dell’equo indennizzo.
ART. 25
Astensione obbligatoria e facoltativa per maternità
1. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro, ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. n. 1204/1971 spetta l’intera retribuzione, secondo quanto indicato nella nelle tabelle allegato n. 3.
2. Nei confronti delle lavoratrici madri, nei pri- mi tre mesi di gravidanza e per tutta la durata del periodo di allattamento se naturale, qualora sia accertata una situazione di danno o pericolo per la salute della lavoratrice, fatte salve le di- sposizioni di legge in materia, si provvede al provvisorio mutamento di attività delle Dirigenti interessate che comporti minor aggravio psico- fisico.
3. Nel periodo complessivo di astensione facol- tativa dal lavoro previsto per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri, dall’art. 7, comma 1, della legge 1204/1971, integrata dalla L. n. 903/1977, della durata massima di sei mesi, i primi trenta giorni, fruibili anche frazio- natamente, sono considerati assenze retribuite per le quali spetta l’intera retribuzione, compre- sa quella di cui al comma 1. Il restante periodo di cinque mesi di astensione facoltativa rimane disciplinato, ai fini giuridici ed economici, dagli artt. 7, comma 3, e 15, comma 2, della L. n 1204/1971. Successivamente sino al compimen- to del terzo anno, nei casi previsti dall’art. 7, comma 2, della L. n. 1204/1971 la lavoratrice madre o in alternativa il lavoratore padre hanno diritto ad un massimo di trenta giorni di assenza retribuita per ciascun anno di età del bambino.
4. Le assenze di cui al comma 3 possono esse- re fruite cumulativamente nell’anno solare con quelle previste dall’art. 22, non riducono le ferie e sono valutate agli effetti dell’anzianità di servizio. Durante i predetti periodi al Dirigente spetta, altresì, l’intera re-
tribuzione di cui al comma 1.
5. Nulla è innovato nell’applicazione della L.
n. 903/1977 in caso di adozione o affidamento del bambino con riferimento alla materia re- golata dal presente articolo, salvo quanto dal- lo stesso modificato.
ART. 26
Servizio militare
1. Il rapporto di lavoro del Dirigente è sospeso per la chiamata alle armi, secondo la discipli- na dell’art. 22 della L. n. 958/1986. Durante tale periodo il Dirigente ha diritto alla conser- vazione del posto fino ad un mese dopo la cessazione del servizio militare, senza diritto alla retribuzione.
2. Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti compresa la determinazione dell’anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale, se- condo le vigenti disposizioni di legge.
3. Nel caso di richiamo alle armi si applica la disciplina prevista dai commi 1 e 2 fatta ecce- zione per il diritto alla conservazione del po- sto, che coincide con il periodo di richiamo. Durante tale periodo al Dirigente richiamato compete il trattamento economico più favore- vole tra quello civile e militare.
4. Per quanto non espressamente previsto si applica la disciplina dettata in materia dalla L. n. 958/1986.
ART. 27
Aspettativa
1. Al Dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi periodi di a- spettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzia- nità, per un massimo di dodici mesi nel triennio.
2. I periodi di aspettativa di cui al comma 1, fruiti anche frazionatamente, non si cumulano
con le assenze per malattia previste dagli artt. 23 e 24.
3. L’azienda o l’ente, qualora durante il perio- do di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invi- tare il Dirigente a riprendere servizio nel ter- mine appositamente prefissato.
4. Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del Dirigente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 3.
5. L’aspettativa di cui al comma 1 è concessa, a ri- chiesta, per un periodo massimo di sei mesi, anche al Dirigente del ruolo sanitario al quale sia stato conferito un incarico di II livello a rapporto quin- quennale, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 502 del 1992, presso la stessa od altra azienda od ente.
ART. 28
Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica
1. Nei confronti del Dirigente dei ruoli profes- sionale, tecnico ed amministrativo nonché del I livello del ruolo sanitario, riconosciuto fisi- camente inidoneo in via permanente allo svol- gimento delle funzioni attribuitegli, l’azienda o ente esperisce ogni utile tentativo, compati- bilmente con le proprie strutture organizzati- ve, per recuperarlo al servizio attivo.
2. A tal fine l’azienda od ente deve accertare, per il tramite del Collegio Medico Legale dell’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, quali attività il Dirigente di cui al comma 1 sia in grado di svolgere.
3. Qualora non si rinvengano nell’ambito del ruolo di appartenenza incarichi ai quali il cita- to Dirigente possa essere adibito, il medesimo, a domanda, può essere assegnato ad un incari- co dirigenziale di graduazione inferiore a quello di provenienza, compatibile con lo sta-
to di salute.
4. Per i Dirigenti di II livello dirigenziale del ruolo sanitario, che si trovino nelle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano, a do- manda, le disposizioni previste dall’art. 57, comma 11 in caso di mancato rinnovo dell’incarico.
5. Qualora per i Dirigenti di cui al 1 comma e per quelli di II livello del ruolo sanitario non sussistano le condizioni per procedere alla nuova assegnazione prevista dai commi 3 e 4, si fa luogo alla risoluzione del rapporto di la- voro di cui all’art. 23.
ART. 29
Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro
1. Il Dirigente colpito da misura restrittiva della libertà personale è obbligatoriamente so- speso dal servizio. Analogamente si procede nei casi previsti dall’art. 15, commi 1, 2, 3 e 4, della L. n. 55/1990, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, della L. n. 16/1992.
2. Il Dirigente rinviato a giudizio, per fatti di- rettamente attinenti al rapporto di lavoro o rientranti nella previsione dell’art. 35, comma 2, qualora non sia soggetto a misura restrittiva della libertà personale o questa abbia cessato i suoi effetti, con atto scritto e motivato, può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, fino alla sentenza definitiva per fatti gravi che rendano incompatibile la continuazione della presenza in servizio
3. La sospensione disposta ai sensi del presen- te articolo conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale ultimo termine il Dirigente è riammesso in servizio.
4. Al Dirigente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo è corrisposta una inden- nità alimentare pari al 50 per cento della retri- buzione prevista dalla nelle tabelle allegato n.
3).
5. In caso di sentenza definitiva di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità alimentare, è conguagliato con quanto dovuto al Dirigente se fosse rimasto in servizio. Il Di- rigente cui sia stato applicato l’art. 35, è rein- tegrato con diritto al trattamento economico cui avrebbe avuto titolo se fosse rimasto in servizio con esclusione della retribuzione di risultato.
CAPO IV
MOBILITÀ
ART. 30
Accordi di mobilità
1. Al fine di evitare le dichiarazioni di eccedenza, le aziende ed enti in tutti i casi di ristrutturazione della dotazione organica, esperiscono ogni utile tentativo per la ricollocazione dei dirigenti. Ove sia prevista l’appartenenza ad una disciplina, la ricol- locazione potrà avvenire, oltre che nell’ambito del- le discipline ad essa equipollenti secondo le vigenti disposizioni - anche in discipline diverse di cui gli interessati possiedano i requisiti previsti per l’accesso mediante pubblico concorso, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 502 del 1992. La ricolloca- zione può, altresì, operare mediante il conferimen- to degli incarichi dirigenziali di cui agli artt. 5 4, comma 1 lettera b) e 55 per lo svolgimento dei quali non sia richiesto il possesso di una particolare specializzazione. Tale ultima disposizione si appli- ca anche ai dirigenti di II livello con riguardo agli incarichi dell’art. 54, comma 1, lettera a).
2. Fatta in ogni caso salva l’applicazione del comma 1, ai sensi dell’art. 35, comma 8 del D.Lgs. n. 29 del 1993, al fine di salvaguardare l’occupazione, tra le aziende e gli enti del Servi- zio Sanitario Nazionale e le organizzazioni sin- dacali, possono essere stipulati accordi per di-
sciplinare la mobilità dei Dirigenti dei ruoli pro- fessionale, tecnico ed amministrativo nonché dei Dirigenti di I livello del ruolo sanitario, tra le stesse aziende ed enti, anche di diversa Regione.
3. Gli accordi di mobilità di cui al comma 1, possono essere stipulati:
– per prevenire la dichiarazione di ecceden- za, favorendo la mobilità volontaria;
– dopo tale evento, per evitare i trasferimenti di ufficio o la dichiarazione di messa in di- sponibilità.
4. A decorrere dalla data della richiesta scritta di una delle parti di cui al comma 2, intesa ad avviare la stipulazione degli accordi citati, i procedimenti di mobilità di ufficio o di messa in disponibilità sono sospesi per 60 giorni. La mobilità a seguito degli accordi stipulati resta comunque possibile anche dopo tale termine, sino all’adozione definitiva dei provvedimenti di mobilità di ufficio o di messa in disponibi- lità da parte dell’azienda o ente.
5. Per la stipulazione degli accordi di mobilità di cui al comma 2, la delegazione di parte pubblica è composta dai titolari del potere di rappresentanza delle aziende o enti nonché dai rappresentanti dei titolari dei rispettivi uffici interessati. La delegazione di parte sindacale di ciascuna azienda o ente è composta dalle organizzazioni sindacali individuate dall’art.11 anche se gli accordi di mobilità so- no stipulati tra aziende ed enti di diversa re- gione.
6. Gli accordi di mobilità stipulati ai sensi dei commi precedenti, devono contenere le se- guenti indicazioni minime:
a) le aziende e gli enti riceventi ed i posti di Di- rigente messi a disposizione dalle medesime, con l’indicazione della disciplina, ove previ- sta;
b) le aziende e gli enti cedenti e le qualifiche dei Dirigenti eventualmente interessati alla mobilità in previsione della dichiarazione di eccedenza o già dichiarati in esubero;
c) i requisiti richiesti ai Dirigenti in relazione al posto da ricoprire nelle aziende ed enti riceventi, ivi compresa la disciplina ove prevista od altra ad essa equipollente se- condo le vigenti disposizioni. In caso di passaggio alle aziende sanitarie ed ospeda- liere di Dirigenti provenienti dalle I.P.A.B., è richiesto il possesso dei requisi- ti previsti per l’accesso ai pubblici con- corsi previsti dagli artt. 26 del D.Lgs. n. 29 del 1993 e 15 del D.Lgs. n. 502 del 1992, eccettuato il limite di età;
d) il termine di scadenza del bando di mobili- tà;
e) le forme di pubblicità da dare all’accordo medesimo.
In ogni caso copia dell’accordo di mobilità deve essere affissa in luogo accessibile a tutti.
7. Gli accordi di mobilità sono sottoscritti dai titolari del potere di rappresentanza delle a- ziende e degli enti interessati e dalle organiz- zazioni sindacali di cui al comma 5 e sono sottoposti al controllo preventivo dei compe- tenti organi, ai sensi dell’art. 51, comma 3 del D.Lgs. n. 29 del 1993, da effettuarsi nei ter- mini e con le modalità previste dalla stessa norma.
8. La mobilità diviene efficace nei confronti dei Dirigenti a seguito di adesione scritta de- gli stessi, da inviare entro quindici giorni all’azienda o ente di appartenenza ed a quelli di destinazione, unitamente al proprio curricu- lum.
9. Il Dirigente è trasferito entro il quindicesi- mo giorno successivo.
10. Il rapporto di lavoro continua senza interru- zioni con l’azienda o ente di destinazione e al Dirigente sono garantite la continuità della posi- zione pensionistica e previdenziale nonché la posizione retributiva maturata in base alle vigen- ti disposizioni.
11. Ove si tratti di Dirigenti di I livello del ruolo sanitario, dichiarati in esubero ai sensi
delle vigenti disposizioni, la mobilità esterna può riguardare anche posti di disciplina diver- sa da quella di appartenenza di cui l’interessato possieda i requisiti previsti per l’accesso mediante pubblico concorso, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 502 del 1992 ovvero il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui agli artt. 54, comma 1 lett. b) e 55, per lo svolgimento dei quali non sia richiesto il pos- sesso di una particolare specializzazione.
12. La mobilità disciplinata dalla presente norma, fatto salvo quanto previsto dall’art. 31, non si applica nei confronti dei Dirigenti di II livello del ruolo sanitario, in quanto per il passaggio dei medesimi ad altra azienda od ente occorre il conferimento dell’incarico di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 502 del 1992.
13. Le aziende ed enti che intendono stipulare accordi di mobilità possono avvalersi dell’attivi- tà di rappresentanza ed assistenza dell’A.Ra.N., ai sensi dell’art. 50, comma 7 del D.Lgs. n. 29 del 1993.
ART. 31
Mobilità ordinaria per i Dirigenti in esube- ro
1. Le parti concordano che - salvo quanto di- sposto dall’art. 30 nonché dagli artt. 36, com- ma 16 e 38, comma 10 - sino all’attuazione dell’art. 3, comma 5, lett. g) del D.Lgs. n. 502 del 1992, le vigenti procedure della mobilità volontaria da esperire per tutti i Dirigenti in esubero, anche a seguito delle disattivazioni o delle riconversioni di cui all’art. 3, comma 3 della L. n. 724 del 1994, sono quelle disci- plinate dall’art. 12, comma 2, lett. B) del
D.P.R. 384/1990, attuate le quali si applica la mobilità d’ufficio di cui alla sopracitata nor- ma della L. n. 724/1994.
2. Tra i motivi rientranti nella fattispecie pre- vista dall’art. 35 comma 1, non sono ricom- presi i casi di esubero di Dirigenti - inclusi
quelli rientranti nelle tipologie indicate al comma 1 - in relazione alle quali devono esse- re esperite le procedure di mobilità previste dal medesimo comma 1, dall’art. 30 e, infine, dall’art. 3 commi da 47 a 52 della L. n. 537
del 1993.
3. Le parti concordano, altresì, che nell’attuazione dell’art. 3, comma 5, lett. g) del d.lgs 502/1992 particolare attenzione sia dedica- ta alla normativa riguardante la ricollocazione dei dirigenti dichiarati in esubero per la soluzio- ne delle problematiche derivanti specialmente dai vincoli connessi all’incardinamento nelle di- scipline - ove previste - tenuto conto della ne- cessità di esperire ogni utile tentativo di ricollo- cazione dei dirigenti medesimi come stabilito anche nell’art. 30.
CAPO V
ISTITUTI DI PECULIARE INTERESSE
ART. 32
Aggiornamento professionale, partecipazio- ne alla didattica e ricerca finalizzata
1. La formazione e l’aggiornamento profes- sionale del Dirigente sono assunti dalle azien- de ed enti come metodo permanente per la valorizzazione della capacità ed attitudini personali e quale supporto per l’assunzione delle responsabilità affidate, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema sanitario.
2. L’azienda o l’ente definisce annualmente la quota di risorse da destinare ad iniziative di formazione dei Dirigenti ai sensi della circola- re del Ministro della funzione pubblica n. 14 del 24.4.1995, costituendo un apposito fondo, nel quale - per i dirigenti del ruolo sanitario - confluiscono anche le quote eventualmente accantonate ai sensi dell’art. 66, comma 6.
3. L’azienda o l’ente, nell’ambito dei propri o- biettivi di sviluppo e nel rispetto dei criteri gene- rali definiti nell’art. 5, realizza iniziative di for- mazione e di aggiornamento professionale ob-
bligatorio anche avvalendosi della collaborazio- ne di altri soggetti pubblici o privati specializzati nel settore. Le attività formative devono tendere, in particolare, a rafforzare la cultura manageriale e la capacità dei Dirigenti di gestire iniziative di miglioramento e di innovazione dei servizi, de- stinate a caratterizzare le strutture sanitarie del comparto in termini di dinamismo, competitività e qualità dei servizi erogati.
4. La partecipazione alle iniziative di formazio- ne o di aggiornamento professionale obbligato- rio, inserite in appositi percorsi formativi, anche individuali, viene concordata dall’azienda o ente con i Dirigenti interessati ed è considerata servi- zio utile a tutti gli effetti. Essa può comprendere la ricerca finalizzata, in base a programmi ap- provati, sulla base della normativa vigente, dalle aziende o enti, anche in relazione agli indirizzi nazionali e regionali. In ogni caso la partecipa- zione alle iniziative di formazione deve essere prioritariamente garantita ai dirigenti dichiarati in esubero, al fine di favorirne la ricollocazione nell’ambito degli incarichi dirigenziali di cui all’art. 54, comma 1 lettera b) e 55.
5. È confermato l’istituto del comando finalizza- to previsto dall’art. art. 45 del DPR 20.12.1979 n. 761, con la precisazione che esso è disposto dall’azienda o ente, cui spetta di stabilire se ed in quale misura e per quale durata al Dirigente compete la retribuzione di cui agli artt. 53, 54 e 55 con esclusione comunque delle indennità cor- relate ad effettiva presenza in servizio o alla re- tribuzione di risultato.
6. L’aggiornamento facoltativo comprende do- cumentate iniziative, selezionate dai Dirigenti interessati ed effettuate con il ricorso all’art. 22 senza oneri per l’azienda o ente. L’eventuale concorso alle spese da parte dell’azienda o ente è, in tal caso, strettamente subordinato all’effettiva connessione delle iniziative con l’attività di servizio.
7. Nell’aggiornamento tecnico-scientifico fa- coltativo rientra anche l’istituto del comando
finalizzato di cui all’art. 45 del D.P.R. 761 del 1979, così come modificato dal comma 5.
8. La partecipazione dei Dirigenti all’attività didat- tica si realizza nelle seguenti aree di applicazione:
a) corsi di specializzazione e di insegnamento previsti dall’art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502;
b) corsi di formazione professionale post- base previsti dai decreti ministeriali che hanno individuato i profili professionali di cui al citato art. 6, comma 3;
c) corsi di aggiornamento professionale ob- bligatorio del personale del comparto, or- ganizzati dalle aziende o enti del Servizio sanitario nazionale;
d) formazione di base e riqualificazione del personale.
9. Le attività di cui al comma 8, previa appo- sita selezione secondo l’ordinamento di cia- scuna azienda o ente e nel rispetto dei proto- colli previsti dalla normativa citata al prece- dente punto a), sono riservate, di norma, ai Dirigenti delle medesime aziende o enti in ba- se alle materie di rispettiva competenza, con l’eventuale integrazione di docenti esterni.
CAPO VI
Estinzione del rapporto di lavoro
ART. 33
Cause di cessazione del rapporto di lavoro
1. Superato il periodo di prova, la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre che nei casi di risoluzione già disciplina- ti dagli artt. 23, 24, 26 e 27, ha luogo:
a) per compimento del limite massimo di età nel rispetto delle vigenti disposizioni di leg- ge, anche nei confronti dei Dirigenti di II li- vello del ruolo sanitario, cui è conferito l’incarico di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 502 del 1992;
b) per recesso del Dirigente;
c) per recesso dell’azienda o ente;
d) per decesso del Dirigente.
ART. 34
Obblighi delle parti
1. Nel caso di cui alla lettera a) dell’art. 33, la risoluzione del rapporto di lavoro avviene auto- maticamente al verificarsi della condizione pre- vista ed opera dal primo giorno del mese succes- sivo a quello di compimento dell’età. L’azienda o ente comunica, comunque, per iscritto l’intervenuta risoluzione del rapporto.
2. Nel caso di recesso del Dirigente, questi deve darne comunicazione scritta all’azienda o ente rispettando i termini di preavviso.
ART. 35
Recesso dell’azienda o ente
1. Nel caso di recesso dell’azienda o ente, ai sensi dell’art. 2118 c.c., quest’ultima deve comunicarlo per iscritto all’interessato, indi- candone contestualmente i motivi e rispettan- do, salvo che nel caso del comma 2, i termini di preavviso.
2. In caso di recesso per giusta causa si appli- ca l’art. 0000 xxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxx- xx consiste in fatti e comportamenti, anche e- stranei alla prestazione lavorativa, di gravità tale da non consentire la prosecuzione, sia pu- re provvisoria, del rapporto di lavoro.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l’azienda o ente, prima di recedere dal rapporto di lavo- ro, contesta per iscritto l’eventuale addebito all’interessato convocandolo, non prima che siano trascorsi cinque giorni dal ricevimento della contestazione, per sentirlo a sua difesa. Il Dirigente può farsi assistere da un rappre- sentante dell’associazione sindacale cui aderi- sce o conferisce mandato o da un procuratore di sua fiducia. Se l’azienda o ente lo ritenga necessario, in concomitanza con la contesta- zione, può disporre la sospensione dal lavoro
del Dirigente per un periodo non superiore a trenta giorni mantenendo la corresponsione del trattamento economico complessivo in go- dimento e la conservazione dell’anzianità di servizio.
4. La responsabilità particolarmente grave e reiterata, accertata secondo le procedure pre- viste dall’art. 57, costituisce giusta causa di recesso. L’annullamento della procedura di accertamento della responsabilità del Dirigen- te, disciplinata dall’art. 57, comma 5 e se- guenti, fa venire meno gli effetti del recesso.
5. Il Dirigente non è soggetto alle sanzioni di- sciplinari conservative previste dall’art. 7, commi 4 e 5, della L. n. 300/1970.
6. Le disposizioni del presente articolo si ap- plicano anche nei confronti di tutti i Dirigenti di II livello del ruolo sanitario. Rimane fermo il disposto dell’art. 15 del D.Lgs. n. 502 del 1992, riguardante la verifica complessiva, al termine del quinquennio, dell’espletamento dell’incarico conferito, ai fini del rinnovo dell’incarico stesso; in tal caso il mancato rin- novo produce gli effetti di cui al citato art. 15.
7. In relazione alla specificità delle professio- ni ricomprese nel ruolo sanitario ed al possibi- le conflitto tra direttive aziendali e deontolo- gia professionale, le parti concordano di costi- tuire una Commissione, composta da rappre- sentanti dell’A.Ra.N. e delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto da istituirsi entro il 31 ottobre 1996, allo scopo di proporre eventuali soluzioni di integrazione della normativa contrattuale sulla risoluzione del rapporto di lavoro anche alla luce di even- tuali casi di recesso nei quali si siano verifica- ti i conflitti di cui sopra. La commissione con- cluderà i propri lavori entro il 15 dicembre 1997.
ART. 36
Collegio di conciliazione
1. Ferma restando, in ogni caso, la possibilità di ricorso al giudice competente avverso gli atti applicativi dell’art. 35 commi 1 e 2, il Dirigente può attivare le procedure di conciliazione disci- plinate nel presente articolo e previste ed attuate ai sensi dell’art. 59, comma 7 del D.Lgs. n. 29 del 1993.
2. Il Dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione fornita dall’azienda o ente ovvero nel caso in cui tale motivazione non sia stata indicata contestualmente alla comunicazione del recesso, può ricorrere al Collegio previsto dal comma 4.
3. Il ricorso deve essere inoltrato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che co- stituisce prova del rispetto dei termini, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazio- ne scritta di licenziamento. Il ricorso al collegio non ha effetto sospensivo del recesso dell’azienda o ente.
4. Il Collegio di conciliazione è composto da tre membri. Il Dirigente ricorrente e l’azienda o en- te designano un componente ciascuno ed i due componenti così designati nominano di comune accordo, entro cinque giorni dalla loro designa- zione, il terzo componente, con funzioni di Pre- sidente.
5. Il Dirigente interessato provvede alla designa- zione del proprio componente nell’atto di ricor- so. L’azienda o ente comunica per iscritto al ri- corrente la designazione del proprio componente entro cinque giorni dal ricevimento del ricorso.
6. In caso di mancato accordo o, comunque, di non rispetto dei termini previsti nei commi 4 e
5 per la designazione dei componenti, essi vengono designati, su richiesta di una delle parti, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale l’azienda o l’ente.
7. Il Collegio, presenti le parti in causa o, e- ventualmente, i loro rappresentanti, deve e- sperire preliminarmente un tentativo di conci- liazione per verificare la sussistenza delle
condizioni per la revoca del recesso.
8. Ove si pervenga alla conciliazione e in tale sede l’azienda o l’ente si obblighino a riassume- re il Dirigente, il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità. In caso contrario, il Collegio, sentite le parti in causa, emette la propria decisione, alla quale l’azienda o ente so- no tenuti a conformarsi anche nel caso di cui al comma 15.
9. La procedura per la conciliazione e per l’emissione del lodo deve esaurirsi entro 60 giorni dalla data della costituzione del Colle- gio.
10. Ove il Collegio, con motivato giudizio, accolga il ricorso, dispone a carico dell’azienda o ente una indennità supplemen- tare, determinata in relazione alle valutazioni dei fatti e delle circostanze emerse, tra un mi- nimo, pari al corrispettivo del preavviso matu- rato, maggiorato dell’importo equivalente a due mensilità ed un massimo pari al corrispet- tivo di 22 mensilità.
11. L’indennità supplementare di cui al com- ma 10 è automaticamente aumentata, ove l’età del Dirigente sia compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure:
– 7 mensilità in corrispondenza del 51^ anno compiuto;
– 6 mensilità in corrispondenza del 50^ e 52^ anno compiuto;
– 5 mensilità in corrispondenza del 49^ e 53^ anno compiuto;
– 4 mensilità in corrispondenza del 48^ e 54^ anno compiuto;
– 3 mensilità in corrispondenza del 47^ e 55^ anno compiuto;
– 2 mensilità in corrispondenza del 46^ e 56^ anno compiuto.
12. Nelle mensilità di cui ai commi 10 e 11 la retribuzione da prendere a base è quella previ- sta dalla nelle tabelle allegato n. 3.
13. In caso di accoglimento del ricorso, l’azienda o ente non può assumere altro Diri-
gente nel posto precedentemente coperto dal ricorrente, per un periodo corrispondente al numero di mensilità riconosciute dal Collegio ai sensi dei commi 10 e 11.
14. Le spese relative alla partecipazione del Presidente al Collegio sono a carico della par- te soccombente.
15. In fase di prima applicazione del presente contratto e, comunque, non oltre il 15 dicem- bre 1997, il Collegio dispone la reintegrazione del Dirigente nel posto di lavoro, senza la tu- tela risarcitoria di cui ai commi 10 e 11, nei seguenti casi:
a) qualora accerti che il recesso è dovuto alle cause di nullità di cui all’art.37, comma 1, lett. a);
b) qualora accerti che il recesso è ingiustifi- cato.
16. Nel caso di recesso ritenuto ingiustificato dal Collegio di conciliazione per un periodo pari ai mesi cui è correlata la determinazione dell’indennità supplementare e con decorrenza dalla pronuncia del Collegio, il Dirigente può avvalersi della disciplina di cui all’art.38, comma 10, senza obbligo di preavviso. Qualo- ra si realizzi il trasferimento ad altra azienda od ente il Dirigente ha diritto ad un numero di mensilità risarcitorie pari al solo periodo non lavorato.
17. La procedura del presente articolo sarà sosti- tuita da quella prevista dall’art. 69 del D.Lgs. n. 29 del 1993 dal momento della devoluzione al giudice ordinario delle controversie individuali di lavoro.
ART. 37
Nullità del recesso
1. Il recesso è nullo in tutti i casi in cui lo pre- vedano il codice civile e le vigenti disposizio- ni di legge e, in particolare:
a) se è dovuto a ragioni politiche, religiose, sindacali, di sesso, di razza o di lingua;
b) se è intimato, senza giusta causa, durante i periodi di sospensione previsti dall’art. 2110 del codice civile, salvo quanto previ- sto dagli artt. 23 e 24.
2. In tutti i casi di recesso discriminatorio do- vuto alle ragioni di cui alla lettera a) del com- ma 1 si applica l’art.18 della L. 300/1970.
ART. 38
Termini di Preavviso
1. In tutti i casi in cui il presente contratto pre- vede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell’indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:
a) 8 mesi per Dirigenti con anzianità di servi- zio fino a 2 anni;
b) ulteriori 15 giorni per ogni successivo an- no di anzianità fino a un massimo di altri 4 mesi di preavviso. A tal fine viene trascu- rata la frazione di anno inferiore al seme- stre e viene considerata come anno com- piuto la frazione di anno uguale o superio- re al semestre.
2. In caso di dimissioni del Dirigente il termi- ne di cui al comma 1 è di tre mesi.
3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei termini di cui al com- ma 1, è tenuta a corrispondere all’altra parte un’indennità pari all’importo della retribuzio- ne spettante per il periodo di mancato preav- viso. L’azienda o ente ha diritto di trattenere su quanto dalla stessa eventualmente dovuto al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato.
5. È in facoltà della parte che riceve la comu- nicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolverlo sia all’inizio, sia durante il pe- riodo di preavviso con il consenso dell’altra parte.
te.
6. Durante il periodo di preavviso non è con- sentita la fruizione delle ferie. Pertanto, in ca- so di preavviso lavorato, si da luogo al paga- mento dell’indennità sostitutiva.
7. Il periodo di preavviso è computato nell’an- zianità a tutti gli effetti.
8. In caso di decesso del Dirigente, l’azienda o ente corrisponde agli aventi diritto l’indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabili- to dall’art. 2122 del c.c.. nonché una somma cor- rispondente ai giorni di ferie maturate e non go- dute.
9. L’indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando la retribuzione prevista dalla nelle tabelle allegato n. 3.
10. Qualora il Dirigente, anche al di fuori delle ipotesi disciplinate dall’art. 12 del D.P.R. 384/1990, presenti domanda di trasferimento ad altra azienda od ente del comparto che vi abbia dato formale assenso, il nulla osta dell’azienda od ente di appartenenza è sostituito dal preavvi- so di cui al comma 2 del presente articolo; per il ruolo sanitario il presente comma si applica e- sclusivamente nei confronti dei Dirigenti di I li- vello.
PARTE SECONDA
TITOLO I Trattamento Economico
CAPO I
STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE
ART. 39
Struttura della retribuzione dei Dirigenti
1. La struttura della retribuzione della qualifi- ca unica di Dirigente dei ruoli di cui all’art. 1 comma 2 e dei Dirigenti di I e II livello del ruolo sanitario, previsti dal comma 3 del me- desimo articolo, si compone delle seguenti voci:
1) stipendio tabellare;
2) indennità integrativa speciale;
3) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
4) retribuzione di posizione;
5) specifico trattamento economico per l’incarico quinquennale ai Dirigenti di II livello del ruolo sanitario, ove attribuito;
6) retribuzione di risultato;
7) retribuzione per particolari condizioni di lavoro, ove spettante;
8) assegni per il nucleo familiare, ove spet- tanti.
ART. 40
Incrementi contrattuali
1. Dal 1° gennaio 1995 al 30 novembre 1995 ai Dirigenti del ruolo sanitario è corrisposto l’incremento mensile lordo sottoindicato, che riassorbe l’indennità di vacanza contrattuale: ex IX livello: L. 110.000
ex X livello: L. 136.000
ex XI livello: L. 174.000
2. Dal 1° dicembre 1995 ai Dirigenti indicati al comma 1 è corrisposto l’incremento mensi- le lordo sottoindicato che riassorbe quello previsto dal medesimo comma:
ex IX livello: L. 192.000
ex X livello: L. 237.000
ex XI livello: L. 305.000
3. Dal 1° gennaio 1995 al 30 novembre 1995 ai Dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo è corrisposto l’incremento mensile lordo sottoindicato, che riassorbe l’indennità di vacanza contrattuale:
ex IX livello: L. 104.000
ex X livello: L. 136.000
ex XI livello: L. 174.000
4. Dal 1° dicembre 1995 ai Dirigenti indicati al comma 3 è corrisposto l’incremento mensi- le lordo sottoindicato che riassorbe quello previsto dal medesimo comma:
ex IX livello: L. 181.000
ex X livello: L. 237.000
ex XI livello: L. 305.000
5. Gli incrementi contrattuali degli ingegneri, architetti e geologi di cui all’art. 45, comma 2 del D.P.R. 384/1990, corrispondono a quelli previsti per l’ex X livello dai commi 3 e 4.
6. Gli incrementi contrattuali comprendono il 6% sugli stipendi tabellari previsti per i vari ex livelli dall’art. 41 del D.P.R. 384/1990, sull’elemento distinto della retribuzione (EDR), sull’indennità integrativa speciale in godimento nonché sull’intero importo delle indennità previste dagli artt. 44 e 45 del
D.P.R. 384/1990.
ART. 41
Stipendio tabellare dei Dirigenti di I e II livello del ruolo sanitario
e della qualifica unica dirigenziale dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo
1. A decorrere dal 1 dicembre 1995, salvo quan- to previsto in via transitoria dall’art.42, lo sti- pendio tabellare annuo, per dodici mensilità, della qualifica unica dirigenziale dei ruoli pro- fessionale, tecnico ed amministrativo e del I li- vello dirigenziale del ruolo sanitario, previo conglobamento dell’elemento distinto della re- tribuzione di cui alla legge 438/1992, è stabilito in L. 32.977.000.
2. A decorrere dal 1 dicembre 1995, salvo quanto previsto in via transitoria dall’art. 45 ed indipendentemente dall’effettuazione dell’opzione ai sensi dell’art. 15, comma 4 del D.Lgs. 502/1992, lo stipendio tabellare annuo per dodici mensilità del Dirigente di II livello del ruolo sanitario, previo conglobamento dell’elemento distinto della retribuzione di cui alla L. 438/1992, è stabilito in L. 43.941.000.
ART. 42
Norma transitoria per i Dirigenti già appartenenti al IX livello
dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed
amministrativo
1. A decorrere dal 1 dicembre 1995, lo stipen- dio tabellare annuo dei Dirigenti già di IX li- vello, con più di cinque anni di anzianità, ap- partenenti ai ruoli sottoindicati, previo con- globamento dell’elemento distinto della retri- buzione di cui alla L. n. 438/1992, è stabilito come di seguito indicato:
I - per i Dirigenti del ruolo amministrativo, in L. 27.643.000 che ricomprendono:
a) lo stipendio tabellare dell’ex IX livello di appartenenza, ai sensi dell’art. 41 del D.P.R. 384/1990 che comprende gli incrementi di cui all’art. 40, commi 3 e 4;
b) l’intero ammontare dell’indennità di di- rezione di cui all’art. 44 del D.P.R. 384/1990, come rideterminata dall’art. 48 del decreto medesimo;
c) il conglobamento di un importo pari a
n. 65 ore annue di lavoro straordinario feriale diurno nella misura spettante all’ex IX livello, alle tariffe di cui al
D.P.R. 384/1990, incrementato del 6%. II - per i Dirigenti dei ruoli tecnico e profes-
xxxxxxx, il L. 27.643.000 che ricomprendo- no:
a) lo stipendio tabellare dell’ex IX livello di appartenenza, ai sensi dell’art. 41 del D.P.R. 384/1990, che comprende gli incrementi di cui all’art. 40, commi 3 e 4;
b) l’intero ammontare dell’indennità tec- nico professionale di cui all’art. 45 del
D.P.R. 384/1990, come rideterminata dall’art. 48, comma 1 secondo alinea, del decreto medesimo;
c) conglobamento di un importo pari a n. 65 ore annue di lavoro straordinario fe- riale diurno nella misura spettante all’ex IX livello, alle tariffe di cui al
D.P.R. 384/1990, incrementato del 6%.
III - per i Dirigenti di I livello del ruolo sa- nitario, in L. 27.643.000 che ricomprendo- no:
a) lo stipendio tabellare dell’ex IX livello di appartenenza, ai sensi dell’art. 41 del D.P.R. 384/1990, che comprende gli incrementi di cui all’art.40, commi 1 e 2;
b) un importo pari al 74,2% dell’ammontare complessivo delle in- dennità di cui all’art. 45 del D.P.R. 384/1990, come rideterminate dall’art. 48 del decreto medesimo;
2. Lo stipendio tabellare annuo dei Dirigenti dei quattro ruoli con meno di cinque anni di anziani- tà al 1 dicembre 1995 è determinato in L. 26.091.000, con le modalità stabilite dal comma 1; in tale stipendio tabellare sono ricomprese per intero le indennità previste dagli artt. 44 e 45 del
D.P.R. 384/1990 con l’incremento del 6%, salvo che per il ruolo sanitario per il quale il conglo- bamento delle indennità ex art. 45, avviene solo nella misura del 69, 4% con il relativo incremen- to.
3. L’art. 48 del D.P.R. 384/1990 trova tuttora applicazione nei confronti di tutti i Dirigenti con meno di cinque anni di servizio indicati nel comma 2, con la precisazione che la mag- giorazione delle indennità ivi previste - che scatta al compimento del quinto anno di servi- zio previo giudizio favorevole - si somma nel- la misura di 12/13 allo stipendio tabellare fis- sato nello stesso comma 2 per raggiungere lo stipendio tabellare dei Dirigenti con più di cinque anni, secondo lo scaglionamento previ- sto per questi ultimi.
4. Lo stipendio tabellare dei Dirigenti di cui ai commi 1 e 2 è incrementato nel modo seguen- te, ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 583/1996:
– dal 1 gennaio 1996 di L. 1.726.000 an- nue;
– dal 1 luglio 1997 di L. 5.334.000 an- nue, che ricomprendono il precedente
incremento.
5. Dal 1.7.1997 lo stipendio tabellare dei Di- rigenti con più di cinque anni di anzianità de- stinatari del presente articolo raggiungerà quello previsto nell’art.41. Tale stipendio è automaticamente raggiunto anche dai Dirigenti con anzianità inferiore ai cinque anni con l’applicazione dell’art. 48 del D.P.R.
63.84L/o19s9ti0p.endio tabellare dei Dirigenti assunti dopo la stipulazione del presente contratto corrisponde a quello in atto goduto dai Diri- genti di cui al comma 2 e segue la dinamica prevista per i medesimi dai commi 3 e 4.
ART. 43
Norma transitoria per i Dirigenti già appartenenti al X livello
dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo
1. A decorrere dal 1 dicembre 1995, lo stipen- dio tabellare annuo dei Dirigenti già di X li- vello, appartenenti ai ruoli sottoindicati, pre- vio conglobamento dell’elemento distinto del- la retribuzione di cui alla L. n. 438/1992, è stabilito come di seguito indicato:
I - per i Dirigenti del ruolo amministrativo, in L. 32.977.000 e ricomprende:
a) lo stipendio tabellare dell’ex X livello, ai sensi dell’art. 41 del D.P.R. 384/1990 che comprende gli incrementi di cui all’art. 40, commi 3 e 4 nonché la quota dell’indennità integrativa speciale ecce- dente rispetto a quella determinata nell’art. 46;
b) un importo pari al 55% dell’indennità di direzione di cui all’art. 44 del citato
DPR;
II - per i Dirigenti dei ruoli tecnico e profes- sionale, in L. 32.977.000 e ricomprende:
a) lo stipendio tabellare dell’ex X livello, ai sensi dell’art. 41 del D.P.R. 384/1990 che comprende gli incrementi di cui all’art.
40, commi 3 e 4 nonché la quota dell’indennità integrativa speciale ecce- dente rispetto a quella determinata nell’art. 46;
b) un importo pari al 55% dell’indennità tecnico professionale di cui all’art. 45 del citato D.P.R.;
Per gli ingegneri, architetti e geologi già ap- partenenti alla posizione funzionale di IX li- vello, ma destinatari dell’art. 45, comma 2 del
D.P.R. 384/1990, lo stipendio tabellare, dal 1 dicembre 1995, è fissato in L. 32.977.000 e ricomprende:
a) lo stipendio tabellare dell’ex IX livello dell’art. 41 del D.P.R. 384/1990 che comprende gli incrementi di cui all’art. 40, commi 3 e 4 nonché l’importo di L. 7.140.000, incrementato del 6%;
b) un importo pari al 83,7% dell’indennità tecnico professionale prevista dall’art. 48, comma 1, secondo alinea, lett. A) del D.P.R. 384/1990;
III - per i Dirigenti di I livello del ruolo sani- tario già appartenenti al X livello, in L. 32.977.000 e ricomprende:
a) lo stipendio tabellare dell’ex X livello, ai sensi dell’art. 41 del D.P.R. 384/1990, che comprende gli incrementi di cui all’art. 40, commi 1 e 2 nonché la quota dell’indennità integrativa speciale ecce- dente rispetto a quella determinata nell’art. 46;
b) un importo pari al 42,4% dell’ammontare complessivo delle in- dennità di cui all’art. 45, comma 1, lett.
A) secondo alinea del D.P.R. 384/1990.
ART. 44
Norma transitoria per i Dirigenti già appartenenti all’XI livello dei ruoli
professionale, tecnico ed amministrativo
1. Per i Dirigenti appartenenti all’ex XI livello dei ruoli professionale, tecnico ed amministra-
tivo, a decorrere dal 1 dicembre 1995 lo sti- pendio tabellare annuo a regime è di L. 32.977.000.
2. In prima applicazione il trattamento eco- nomico stipendiale dei Dirigenti di cui al comma 1, a decorrere dal 1° dicembre 1995 è così articolato:
a) stipendio tabellare nella misura stabilita all’art. 41;
b) maturato economico pensionabile e non rias- sorbibile di L. 5.393.000, pari al maggior importo del trattamento economico tabellare in godimento al 1o dicembre 1995 - rispetto allo stipendio tabellare previsto nella lett. a)
- ottenuto dalla sommatoria delle seguenti voci:
– stipendio tabellare ex art. 41 del D.P.R. 384/1990, comprensivo dell’elemento distinto della retribuzione di cui all’art. 7 della L. 438/1992;
– incrementi contrattuali di cui all’art. 40 commi, 3 e 4;
– differenza tra l’importo dell’indennità integrativa speciale in godimento e quella già spettante all’ex IX livello.
ART. 45
Norma transitoria per i dirigenti già appartenenti all’XI livello del ruolo sanita- rio
1. A decorrere dal 1 dicembre 1995, lo stipen- dio tabellare annuo dei Dirigenti già apparte- nenti all’XI livello del ruolo sanitario, previo conglobamento dell’elemento distinto della retribuzione di cui alla legge 438/1992, è quello stabilito dall’art. 41, comma 2 e ricom- prende:
a) lo stipendio tabellare dell’art. 41 del
D.P.R. 384/1990 comprensivo degli incre- menti mensili lordi di cui all’art. 40 com- mi 1 e 2;
b) un importo pari al 47, 7% dell’indennità di cui all’art. 45 del citato D.P.R. 384/1990.
ART. 46
Indennità integrativa speciale
1. La misura dell’indennità integrativa speciale spettante ai Dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo nonché ai Dirigenti di I livello del ruolo sanitario è stabilita nell’im- porto corrispondente a quello del personale già appartenente all’ex IX livello, pari a L. 13.908.000.
2. La misura dell’indennità di cui al primo comma per i Dirigenti di II livello del ruolo sanitario corrisponde a quella in atto goduta, pari a L. 14.862.000.
3. Ai dirigenti dei commi 1 e 2 assunti dopo l’entrata in vigore del presente contratto, l’indennità integrativa speciale compete nelle misure rispettivamente indicate nei medesimi commi.
CAPO II
NORME PARTICOLARI PER I DIRIGENTI DELLE I.P.A.B. AVENTI FINALITÀ SANITARIE
ART. 47
Struttura della retribuzione per la qualifica unica di Dirigente delle I.P.A.B.
aventi finalità sanitarie
1. Presso le IPAB la qualifica di Dirigente è unica e corrisponde a quella di Dirigente di I livello del ruolo sanitario ovvero a quella del- la qualifica unica di Dirigente dei restanti ruo- li del Servizio Sanitario Nazionale. Per i Diri- genti in servizio presso le I.P.A.B. che già ap- plicano il trattamento economico e normativo del D.P.R. n. 384/1990, la struttura della re- tribuzione è configurata secondo quanto pre- visto dal Capo I.
2. Per i Dirigenti in servizio presso I.P.A.B. che tuttora applicano la disciplina del X.X.X. 0 x- xxxxx 0000, x. 000, xxxxx restando quanto previ- sto dall’art. 39 in ordine alla struttura della retri- buzione della qualifica unica dirigenziale, il trat-
tamento economico stipendiale è così determina- to:
– dal 1° gennaio 1995 al 30 novembre 1995 ai Dirigenti della ex prima qualifica diri- genziale viene corrisposto un incremento stipendiale mensile lordo di L. 136.000 che riassorbe l’indennità di vacanza con- trattuale; per gli stessi Dirigenti, a decor- rere dal 1° dicembre 1995, il predetto in- cremento mensile lordo è rideterminato in L. 237.000.
– dal 1° gennaio 1995 al 30 novembre 1995 al personale della ex seconda qualifica di- rigenziale è corrisposto un incremento sti- pendiale mensile lordo di L. 174.000 che riassorbe l’indennità di vacanza contrattua- le; per gli stessi Dirigenti, a decorrere dal 1° dicembre 1995, il predetto incremento mensile lordo è rideterminato in L. 305.000.
3. A decorrere dal 1 dicembre 1995, salvo quan- to previsto dall’art. 48, lo stipendio tabellare an- nuo della qualifica unica dirigenziale, previo conglobamento dell’elemento distinto della re- tribuzione di cui all’art. 7 della legge n. 438/1992, è stabilito in L. 32.977.000; tale somma, per il Dirigente della ex prima qualifica dirigenziale, ricomprende:
a) lo stipendio tabellare già spettante alla ex prima qualifica come previsto dall’articolo
43 del D.P.R. 333/1990, incrementato ai sensi del comma 2;
b) un importo pari allo 0,35 della indennità di funzione della ex prima qualifica dirigen- ziale di cui all’articolo 38 del D.P.R. 333/1990.
4. Gli incrementi contrattuali comprendono il 6% sugli stipendi tabellari previsti per i vari ex livelli dall’art. 43 del D.P.R. 333/1990, sull’elemento distinto della retribuzione (EDR), sull’indennità integrativa speciale in godimento nonché sull’importo dell’indennità conglobata di cui al comma 3 per la ex prima qualifica diri-
genziale.
5. La misura dell’indennità integrativa specia- le spettante al personale della qualifica unica dirigenziale è stabilita nell’importo corrispon- dente a quello spettante al personale apparte- nente alla ex prima qualifica dirigenziale.
ART. 48
Norma transitoria per il personale dirigenziale delle I.P.A.B. aventi finalità sanitarie
1. Il trattamento economico stipendiale dei Diri- genti della ex seconda qualifica dirigenziale, de- rivante dall’applicazione dell’art. 47, comma 3 a decorrere dal 1° dicembre 1995 è così determi- nato:
a) stipendio tabellare nella misura stabilita all’art. 47, comma 3;
b) maturato economico annuo, pensionabile e non riassorbibile di L. 5.007.000, pari al maggior importo, rispetto allo stipendio ta- bellare di cui alla lett. a), del trattamento e- conomico tabellare in godimento al 1° di- cembre 1995 ottenuto dalla sommatoria delle seguenti voci:
– stipendio tabellare ex art. 43 D.P.R. 333/1990 comprensivo dell’elemento distinto della retribuzione di cui all’art. 7 della L. n. 438/1992;
– incrementi contrattuali di cui all’art.
47, comma 2;
– differenza tra l’importo dell’indennità integrativa speciale in godimento e quella della ex prima qualifica dirigen- ziale.
2. Ai Dirigenti professionisti legali che ne ab- biano già beneficiato è conservato, negli at- tuali importi, nell’ambito della retribuzione individuale di anzianità, il compenso ricono- sciuto dall’art. 69, comma 1, del DPR 268/1987.
CAPO III
EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI
ART. 49
Effetti nuovi stipendi
1. Le misure degli stipendi tabellari risultanti dall’applicazione della Parte Seconda - Titolo I - Capi I e II, hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordina- rio, sul trattamento ordinario di quiescenza - normale e privilegiato - sull’indennità premio di servizio, sull’indennità alimentare di cui all’art. 29, comma 4, sull’equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e re- lativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. I benefici economici - ivi compresa l’indennità di vacanza contrattuale - risultanti dall’applicazione della Parte Seconda - Titolo I - Capi I e II hanno effetto integralmente sulla deter- minazione del trattamento di quiescenza dei Diri- genti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente bien- nio contrattuale di parte economica, alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate dal presente comma. Agli effetti dell’indennità premio di servizio, dell’indennità sostitutiva del preavviso e di quella prevista dall’art. 2122 del c.c. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. Ai sensi e per gli effetti dei commi 1 e 2, la re- tribuzione di posizione - per la parte indicata nell’art. 53, comma 4 e tabella allegato n. 2 - es- sendo costituita dalle indennità fisse e ricorrenti previste dagli artt. 44, 45 e 48 del D.P.R. 384/1990, nella quota non utilizzata per la ricostruzione dello stipendio tabellare nonché dall’art. 47 dello stesso decreto - mantiene la natura delle predette indenni- tà ed è, pertanto, utile ai fini pensionistici e dell’indennità premio di servizio, così come già previsto dalle vigenti disposizioni per le indennità che vi hanno dato origine.
4. Analogamente al comma 3, la retribuzione di posizione dei Dirigenti in servizio presso le
IPAB indicate nell’art. 47, comma 2 - che, ai sensi dell’art. 53, è costituita dalla parte del- l’indennità di funzione già prevista dall’art. 38 del DPR 333/90 nella quota non utilizzata per la ricostruzione dello stipendio tabellare - mantiene la natura di predetta indennità. Co- me tale, è utile ai fini pensionistici e dell’indennità premio di fine servizio secondo quanto previsto per la citata indennità di fun- zione dalle vigenti disposizioni.
TITOLO II
XXXXXXXXX DIRIGENZIALI
E RETRIBUZIONE DI POSIZIONE
CAPO I
XXXXXXXXX DIRIGENZIALI E VALUTAZIONI DEI DIRIGENTI AI FINI DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE
ART. 50
Graduazione delle funzioni dei Dirigenti ai fini della determinazione della retribu- zione di posizione
1. Le aziende od enti, in relazione alle artico- lazioni aziendali individuate dal D.Lgs. 502/92, dalle leggi regionali di organizzazione e dagli eventuali atti di indirizzo e coordina- mento del Ministero della Sanità, determinano la graduazione delle funzioni dirigenziali cui è correlato il trattamento economico di posizio- ne, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 29 del 1993.
2. L’individuazione viene effettuata nel rispet- to di quanto previsto dall’art.5, comma 2 e sulla base dei seguenti criteri e parametri di massima che le aziende ed enti possono inte- grare con riferimento alla loro specifica situa- zione organizzativa e nel rispetto delle leggi regionali di cui al comma 1:
– complessità della struttura in relazione alla sua articolazione interna, con particolare riguardo ai Dipartimenti;
– grado di autonomia in relazione anche ad
eventuale struttura sovraordinata;
– grado di autonomia negli interventi e nelle attività professionali;
– affidamento e gestione di budget;
– consistenza delle risorse umane, finanziarie e strumentali ricomprese nel budget affidato;
– importanza e delicatezza della funzione esplicitata da espresse e specifiche norme di legge;
– svolgimento di funzioni di coordinamento, indirizzo, ispezione, vigilanza, verifica di attività direzionali;
– grado di competenza specialistico - fun- zionale o professionale;
– grado di responsabilità negli interventi e nelle decisioni degli altri Dirigenti dell’unità operativa appartenenti alla me- desima professione;
– grado di autonomia nella direzione della cura per i profili sanitari ove ciò sia previ- sto dalle leggi che regolano il relativo or- dinamento professionale;
– utilizzazione, nell’ambito della struttura, di metodologie e strumentazioni significa- tivamente innovative e con valenza strate- gica per l’azienda od ente;
– affidamento di programmi di ricerca, ag- giornamento, tirocinio e formazione in rapporto alle esigenze didattiche dell’azienda od ente;
– produzione di entrate proprie destinate al finanziamento generale dell’azienda od en- te;
– rilevanza degli incarichi di cui all’art. 54 e 55, interna all’unità operativa ovvero a li- vello aziendale;
– ampiezza del bacino di utenza per le unità operative caratterizzate da tale elemento e reale capacità di soddisfacimento della domanda di servizi espressa;
– valenza strategica della struttura rispetto agli obiettivi aziendali, purché collegata oggettivamente con uno o più dei prece-
denti criteri
3. Le aziende ed enti, in base alle risultanze della graduazione di cui al comma precedente, attribuiscono ad ogni posizione dirigenziale prevista nel proprio assetto organizzativo un valore economico secondo i parametri di rife- rimento di cui agli artt. 54 e 55 previa infor- mazione alle rappresentanze sindacali di cui agli artt. 10 e 11, seguita, su richiesta da un incontro. A parità di struttura organizzativa e corrispondenza delle funzioni, alle posizioni è attribuita la stessa valenza economica.
4. La graduazione delle funzioni relativa agli incarichi di II livello dirigenziale è effettuata dalle aziende ed enti con le modalità indicate nel comma 2, in modo oggettivo e, cioè, indi- pendentemente dalla circostanza che i predetti Dirigenti esercitino o meno l’opzione per il rapporto ad incarico quinquennale rinnovabi- le. Essa ha effetto solo sulla determinazione del trattamento economico relativo alla retri- buzione di posizione secondo la disciplina del presente Capo.
5. Alla retribuzione della posizione, sulla base dei criteri e parametri stabiliti dal presente ar- ticolo, si provvede mediante il “Fondo per la retribuzione di posizione” - costituito presso ogni azienda o ente al fine di assegnare ai Di- rigenti un trattamento economico correlato al- le funzioni dell’incarico attribuito ed alle connesse responsabilità - e finanziato con le modalità di cui all’art. 58.
6. La disciplina del conferimento degli incari- chi prevista dai successivi articoli del presente Capo entra in vigore con la sottoscrizione del presente contratto e presuppone altresì che le aziende ed enti realizzino le seguenti innova- zioni:
a) attuazione dei principi previsti dal titolo I del D.Lgs. n. 29 del 1993 e, in particolare, dagli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 14;
b) ridefinizione delle strutture organizzative e delle funzioni dirigenziali;
c) istituzione e attivazione dei servizi di con- trollo interno o dei nuclei di valutazione.
ART. 51
Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali
1. A ciascun Dirigente sono conferiti incarichi di direzione di struttura ovvero di funzioni i- spettive e di consulenza, di studio e ricerca, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 29 del 1993 o di natura professionale in relazione alle attività svolte.
2. Gli incarichi nella qualifica unica di Diri- gente del ruolo professionale, tecnico ed am- ministrativo sono affidati, a ciascun Dirigente, dalle aziende od enti, con atto scritto e moti- vato nel rispetto dei principi e procedure pre- visti dagli artt. 19 e 26 del D.Lgs. n. 29 del 1993. Gli obiettivi e le risorse sono attribuiti ai sensi dell’art. 62, commi 4, 5 e 6. Nel caso di strutture articolate l’affidamento degli inca- richi avviene su proposta del Dirigente di più elevato livello. Analogamente si procede per gli incarichi per il primo livello dirigenziale del ruolo sanitario che sono affidati nel rispet- to delle procedure stabilite dagli artt. 15, comma 2, penultimo periodo del D.Lgs. n. 502 del 1992 e 19 del D.Lgs. n. 29 del 1993.
3. Le aziende o enti formulano in via preven- tiva i criteri per l’affidamento e la revoca de- gli incarichi dirigenziali nel rispetto dei prin- cipi stabiliti dalle disposizioni citate nei commi 1 e 2. Tali criteri, prima della definitiva determinazione, sono oggetto di informazione alle rappresentanze sindacali di cui agli artt.10 e 11, seguita, su richiesta, da 4u.n Nineclocnotrnof.erimento ai Dirigenti del comma 2 degli incarichi di cui agli artt. 54, comma 1 lettera b) e 55 in applicazione del presente contratto, le aziende o enti tengono conto - ri- spetto agli incarichi da conferire - della pro- fessionalità e dell’esperienza già acquisite dai
Dirigenti in servizio sia in relazione alle posi- zioni organizzative precedentemente ricoperte dagli stessi sia ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 384/1990, con particolare riferimento per i Di- rigenti dei ruoli professionale, tecnico ed am- ministrativo all’art. 26 comma 2-quinquies del D.Lgs. n. 29 del 1993.
5. La revoca dell’incarico in seguito all’accer- tamento dei risultati negativi di gestione o della inosservanza delle direttive impartite ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 29 del 1993 av- viene con atto scritto e motivato dopo l’espletamento delle procedure di cui all’art. 57.
6. Per il conferimento degli incarichi del II li- vello dirigenziale del ruolo sanitario si prov- vede secondo la disciplina dell’art. 52.
ART. 52
Affidamento e revoca degli incarichi ai Di- rigenti di II livello del ruolo sanitario
1. Dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 502 del 1992, per i Dirigenti di II livello il conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile costitui- sce modalità di accesso alla qualifica stessa e ri- sulta, pertanto, compiutamente disciplinato - per tale aspetto - dall’art. 15 del medesimo decreto. Per i dirigenti di II livello, ai quali l’incarico è conferito dopo l’entrata in vigore del presente contratto, la tipologia dell’incarico, le modalità di revoca, la retribuzione di posizione e lo speci- fico trattamento economico di cui all’art. 56, so- no disciplinati dal contratto individuale previsto dall’art. 14.
2. Per i dirigenti di II livello, assunti dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 502 del 1992 o che abbiano optato prima del presente contrat- to, si applica il comma 1 con le modalità pre- viste dall’art. 56
3. Per i Dirigenti di II livello in servizio alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 502 del 1992, il passaggio al rapporto ad incarico quinquennale rinnovabile avviene dopo l’opzione. A tal fine la
prima attuazione dell’art. 15, comma 4 del de- creto stesso con riferimento all’opzione, deve intendersi coincidente con l’applicazione del presente contratto, fatte salve le opzioni già e- sercitate. Per i medesimi Dirigenti l’opzione per il rapporto ad incarico quinquennale rinnovabile rende necessaria la stipulazione del contratto in- dividuale con le caratteristiche di cui al comma 1, alla quale si perviene dopo l’attuazione delle modalità di cui ai seguenti commi.
4. Ai Dirigenti di II livello di cui ai commi 1, 2 e 3, indipendentemente dall’opzione, sono con- feribili solo gli incarichi di direzione di struttura di cui all’art. 54, comma 1 lettera a), e fatto sal- vo quanto previsto dall’art. 57 commi 10 e 11. A tal fine le aziende ed enti formulano, in via pre- ventiva, i criteri per l’affidamento e la revoca degli incarichi nel rispetto dei principi, criteri e procedure previsti dagli artt. 19 e 22, comma 1 del D.Lgs. n. 29 del 1993, tenuto conto, per gli incarichi da conferire, della professionalità ed esperienza acquisite dai Dirigenti di II livello in servizio, anche in relazione alle posizioni orga- nizzative già ricoperte dagli stessi. Tali criteri, prima della definitiva determinazione sono og- getto di informazione alle rappresentanze sinda- cali di cui agli artt.10 e 11, seguita, su richiesta, da un incontro.
5. Il conferimento degli incarichi di direzione di struttura di cui all’art. 54, comma 1 lett. a) ai dirigenti di II livello avviene con atto scrit- to e motivato. Gli obiettivi e le risorse sono attribuiti ai sensi dell’art. 62, comma 4.
6. La revoca dell’incarico per i Dirigenti che non hanno optato può avvenire in seguito all’accertamento dei risultati negativi di ge- stione o della inosservanza delle direttive im- partite, con atto scritto e motivato secondo le procedure e con gli effetti indicati nell’art. 57.
7. Il comma 6 si applica anche nei confronti dei Dirigenti di II livello che abbiano optato per il rapporto ad incarico quinquennale e ne produce i medesimi effetti anche prima della
scadenza dell’incarico.
ART. 53
La retribuzione di posizione della dirigenza
1. La retribuzione di posizione è una compo- nente del trattamento economico dei Dirigenti, che, in relazione alla graduazione delle fun- zioni prevista dall’art. 50, comma 3, è colle- gata all’incarico agli stessi conferito dall’azienda o ente.
2. Nel quadro della riforma della dirigenza, la retribuzione di posizione caratterizza le attivi- tà organizzativo-gestionali nonché professio- nali proprie della funzione dirigenziale cui è affidato il conseguimento dei fini istituzionali aziendali previsti dall’art. 1 del D.Lgs. n. 502 del 1992. Per il ruolo sanitario tali funzioni sono altresì caratterizzate dalla peculiarità delle professioni in esso rappresentate.
3. La retribuzione di posizione di cui al com- ma 1 è composta di una parte fissa e di una parte variabile, la cui somma complessiva cor- risponde al valore economico degli incarichi attribuiti in base alla graduazione delle fun- zioni, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 29 del 1993. Essa compete per tredici mensilità.
4. Ai sensi dell’art. 72, comma 3 del D.Lgs. 29/1993, la componente fissa della citata retri- buzione, dal 1 dicembre 1995, è costituita dalla somma delle quote delle indennità previste dal
D.P.R. 384/1990 agli artt. 44 e 45 residue dopo la ristrutturazione degli stipendi tabellari di cui agli artt. 41, 42 e 43 nonché dall’indennità ex art. 47 dello stesso decreto, ove goduta . Tale parte della retribuzione di posizione essendo co- stituita - anche in quota residua - da indennità che erano fisse e ricorrenti, ne mantiene le carat- teristiche ed è, pertanto, utile ai fini del tratta- mento di quiescenza e di previdenza con le stes- se modalità già stabilite dalle vigenti disposizio- ni per le indennità che vi hanno dato origine.
5. La componente fissa della retribuzione di
posizione è garantita - nella misura in atto go- duta, in caso di trasferimento o per vincita di concorso o di incarico ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 502 del 1992, avvenuto dopo l’entrata in vigore del presente contratto. Le aziende o enti di nuova destinazione sono te- xxxx a garantire le predette somme nei limiti individuali in godimento, attraverso il fondo per la retribuzione di posizione di cui all’art. 58.
6. Per le caratteristiche descritte al comma 4, la componente fissa della retribuzione di cui al presente articolo è mantenuta anche nei casi previsti dall’art. 57, comma 7, lettere a) e b) e commi 10 e 11, operando gli effetti della valu- tazione negativa solo sulla parte variabile del- la medesima retribuzione di posizione, indivi- duata ai sensi dei commi 7 e 8 e relativa tabel- la allegato n. 2.
7. La componente variabile della retribuzione di posizione, salvo quanto previsto dal comma 8 e relativa tabella, è determinata in sede aziendale sulla base della graduazione delle funzioni in conformità degli incarichi di cui agli artt. 54 e 55.
8. Dal 1 dicembre 1995 e sino al conferimento degli incarichi di cui al comma 7, per tutti i Dirigenti in servizio alla data di entrata in vi- gore del presente contratto, la retribuzione di posizione è costituita dai valori indicati per le due componenti - fissa e variabile - nella ta- bella allegato n. 2 del presente contratto.
9. Per coloro che accedono per la prima volta alle qualifiche dirigenziali del Servizio Sanitario Nazionale dopo l’entrata in vigore del presente contratto, la componente della retribuzione di posizione di cui al comma 4, corrisponde ai va- lori indicati per ciascun ruolo nella tabella alle- gato n. 2.
10. I commi precedenti trovano applicazione anche per i Dirigenti delle I.P.A.B. aventi fi- nalità sanitarie, di cui all’art. 49, commi 1 e 2, in quanto compatibili.
11. Alla corresponsione della retribuzione di posizione nelle sue componenti - fissa e va- riabile - si provvede con i fondi di cui agli artt. 58 e 59.
ART. 54
Incarichi di direzione di struttura: determinazione e attribuzione
della retribuzione di posizione dei Dirigenti dei ruoli professionale, tecnico, amministrativo e dei Dirigenti
di I e II livello del ruolo sanitario
1. Le aziende ed enti, nel prevedere le singole strutture organizzative e i relativi uffici diri- genziali ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 29 del 1993, definiscono la retribuzione di posi- zione per i Dirigenti cui sia affidata la dire- zione di struttura, in relazione ai criteri e pa- rametri definiti nell’art. 50 e nei limiti delle disponibilità dei fondi di cui agli artt. 58 e 59, nell’ambito delle seguenti fasce di valori an- nui:
a) da un minimo di L. 9.500.000 fino a un massimo di L. 70.000.000, per le posizioni dirigenziali di strutture complesse, caratte- rizzate cioè dalla presenza contestuale di più criteri e parametri di elevata consisten- za, tra quelli individuati dall’art.50, ovvero da leggi regionali di organizzazione (a tito- lo meramente esemplificativo si possono citare: il Dipartimento, il Distretto, il Pre- sidio ospedaliero, le Unità Operative com- plesse come sopra indicato, i Servizi di Controllo Interno, i servizi che richiedono, per la loro direzione, un’elevata compe- tenza specialistico - professionale tra cui i Presidi multizonali di prevenzione, etc.);
b) da un minimo di L. 8.000.000 fino a un mas- simo di L. 60.000.000, per le posizioni di- rigenziali articolazioni interne delle strutture di cui al punto a), ovvero di posizioni diri- genziali di unità operative semplici rispetto a quelle indicate nel punto a) - (a titolo mera-
mente esemplificativo si possono citare i set- tori o moduli organizzativi di cui all’art. 47 del D.P.R. 384/90, con particolare riguardo a quelli che hanno valenza dipartimentale etc.).
2. Ad ogni Dirigente è riconosciuta una retri- buzione di posizione comunque non inferiore, a titolo personale, a quella prevista dall’art. 53, comma 8 e relativa tabella allegato n. 2, secondo la posizione funzionale di provenien- za. Tale retribuzione dovrà essere coerente con gli incarichi rientranti nelle tipologie rap- portabili a quelle indicate a titolo esemplifica- tivo nelle lettere a) e b) del comma 1, fatta salva la sua più favorevole rideterminazione in sede aziendale ai sensi dell’art. 53, comma 7, per l’attribuzione di incarichi di maggiore responsabilità.
3. Le modalità di affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali sono quelle previste da- gli artt. 51 e 52.
4. Per i Dirigenti dei ruoli professionale, tec- nico ed amministrativo, nel conferimento de- gli incarichi si deve tener conto della posizio- ne funzionale posseduta dai medesimi prima della unificazione della qualifica dirigenziale.
5. Nel rispetto dell’art. 26 comma 2-quinquies del D.Lgs. 29/1993, ai Dirigenti di più elevato livello dei ruoli professionale, tecnico ed ammi- nistrativo - già appartenenti all’ex XI livello - è attribuita la stessa valenza economica degli inca- richi affidati ai Dirigenti di II livello del ruolo sanitario ai sensi del comma 1 lettera a) del pre- sente articolo.
ART. 55
Incarichi non comportanti direzione
di struttura: determinazione ed attribuzio- ne della retribuzione di posizione
relativa alle funzioni dirigenziali dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo nonché di I livello del ruolo sanitario
1. Le Aziende ed Enti, nel prevedere, nelle
singole strutture organizzative, le relative po- sizioni dirigenziali, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 29/1993, individuano i corrispondenti incarichi dirigenziali non comportanti dire- zione di struttura, determinandone la gradua- zione e la relativa retribuzione di posizione nell’ambito delle fasce di valori annui di cui al comma 3.
2. Tali incarichi possono essere di consulenza, studio e ricerca, nonché di funzioni ispettive o di verifica e controllo, ovvero incarichi di na- tura professionale anche di alta specializza- zione.
3. La retribuzione di posizione di cui al com- ma 1 è ricompresa nell’ambito delle seguenti fasce:
a) da un minimo di £. 7.000.000 fino ad un massimo di £. 55.000.000 per le posizioni dirigenziali inerenti gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 comportanti attività o compiti di rilevanza aziendale, attinenti ai criteri e parametri previsti nell’art. 50 comma 2 o di rilevante competenza professionale o specialistico - funzionale ( a titolo mera- mente esemplificativo si individuano atti- vità quali il controllo di gestione, l’ufficio relazioni con il pubblico, la progettazione, nonché i moduli previsti dall’art. 47 del DPR 384/90 cui siano correlate le attività di cui al comma 2 ma non le attività di di- rezione di struttura);
b) dal valore minimo individuato per ciascun ruolo dalla tabella allegato n. 2 ad un mas- simo di £. 35.000.000 per le posizioni diri- genziali i cui incarichi abbiano rilevanza all’interno della struttura di appartenenza ovvero richiedano competenza professio- nale o specialistico - funzionale di base.
4. Ad ogni Dirigente è riconosciuta una retri- buzione di posizione comunque non inferiore, a titolo personale, a quella prevista dall’art. 53, comma 8 e relativa tabella allegato n. 2, secondo la posizione funzionale di provenien-
za. Tale retribuzione dovrà essere coerente con gli incarichi rientranti nelle tipologie rap- portabili a quelle indicate a titolo esemplifica- tivo nelle lettere a) e b) del comma 3, fatta salva la sua più favorevole rideterminazione in sede aziendale ai sensi dell’art. 53, comma 7, per l’attribuzione di incarichi di maggiore responsabilità.
5. Le modalità di affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali sono quelle previste dall’art. 51.
6. Al Dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, assunti dopo l’entrata in vi- gore del contratto, il conferimento degli incari- chi di cui all’art. 54, comma 1 lettere a) e b) o del comma 3 del presente articolo, avviene dopo il superamento del periodo di prova nel rispetto dell’art. 51, comma 4. Analogamente avviene per il dirigente di I livello del ruolo sanitario li- mitatamente agli incarichi di cui all’art. 54, comma 1 lettera b) o del comma 3 del presente articolo.
ART. 56
Dirigenti di II livello: la retribuzione di po- sizione e lo specifico trattamento economico legato all’incarico quinquennale. Norma di prima applicazione
1. Ai dirigenti di II livello con rapporto ad in- carico quinquennale - oltre alla retribuzione di posizione, compete, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 502 del 1992, uno specifico trattamento economico che è ricompreso tra il 5 % ed il 35
% del valore massimo della retribuzione di posizione prevista dall’art. 54, comma 1 lette- ra a).
2. Ai fini del presente articolo, le aziende ed enti, effettuata la graduazione delle funzioni, definiscono la retribuzione di posizione che, ai sensi degli artt. 50, comma 3 e 55, comma 1 e seguenti, può essere attribuita in concreto ai dirigenti di II livello, informandone gli stessi
contestualmente all’atto del conferimento de- gli incarichi di direzione di struttura di cui all’art. 54, comma 1 lett. a).
3. Ai dirigenti di II livello - assunti dopo l’entra- ta in vigore del d.lgs. 502 del 1992 o per coloro che abbiano già optato per il rapporto ad incari- co quinquennale alla data di entrata in vigore del presente contratto - oltre alla retribuzione di po- sizione prevista dal comma 2, è attribuito lo spe- cifico trattamento economico di cui al comma 1.
4. L’entità dello specifico trattamento del com- ma 3 viene determinata con la stipulazione del contratto individuale - che dovrà avere le mede- sime caratteristiche descritte all’art. 52, comma 1 - con decorrenza dalla medesima data che non potrà comunque essere anteriore all’1 gennaio 1997 . Il termine per la verifica quinquennale decorre comunque dall’inizio del rapporto ad in- carico.
5. I dirigenti di II livello che non versino nella situazione del comma 3 vengono invitati dall’a- zienda o ente, anche gradualmente, ad esercitare l’opzione per il rapporto ad incarico quin- quennale, previa informazione circa lo specifico trattamento economico a ciascuno attribuibile ai sensi del comma 1.
6. L’esercizio dell’opzione comporta la stipu- lazione del contratto individuale di cui agli art. 14 e 52, comma 1.
7. La retribuzione di posizione dei dirigenti di II livello che non optino o, comunque sino all’accoglimento dell’opzione, è quella fissata negli artt. 53 e 54, comma 1, lettera a).
8. All’applicazione del presente articolo si provve- de nei limiti del fondo previsto dall’art. 58.
ART. 57
Valutazione dei Dirigenti
1. Per la valutazione dei risultati conseguiti dai Dirigenti, in relazione allo svolgimento degli in- carichi agli stessi affidati ai sensi degli artt. 54 e 55, le aziende o enti definiscono sistemi e mec-
canismi di valutazione gestiti attraverso i servizi di controllo interno o i nuclei di valutazione isti- tuiti ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 29/1993 e dell’art. 3 comma 6 del D.Lgs. 502 del 1992.
2. Le aziende o enti determinano in via pre- ventiva i criteri che informano i sistemi di va- lutazione. Tali criteri, prima della definitiva determinazione, sono oggetto di informazione alle rappresentanze sindacali di cui agli artt.10 e 11, seguita, su richiesta, da un incontro.
3. Nella valutazione dei risultati conseguiti dai Dirigenti cui sono affidati incarichi ai sen- si dell’art. 54, gli organismi di cui al comma 1 dovranno comunque considerare l’operato dei Dirigenti in correlazione con gli obiettivi da perseguire secondo le direttive ricevute; in ca- so di incarico con affidamento di budget, la correlazione deve tener conto delle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamen- te disponibili.
4. Nella valutazione dei risultati conseguiti dai Dirigenti cui siano stati affidati incarichi ai sensi dell’art. 55, gli organismi di cui al comma 1 dovranno considerare l’operato dei Dirigenti in relazione all’osservanza delle di- rettive e, solo qualora agli incarichi stessi sia stata correlata anche attività di gestione finan- ziaria, tecnica o amministrativa, la valutazio- ne riguarderà anche i risultati della stessa ai sensi del comma 3.
5. Gli organismi di cui al comma 1, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una eventuale valutazione non positiva, acqui- siscono in contraddittorio le valutazioni del Dirigente, anche assistito da una persona di fiducia .
6. L’esito della valutazione periodica è ripor- tato nel fascicolo personale dei Dirigenti inte- ressati. Xxxxx stesso si tiene conto nelle deci- sioni di affidamento degli incarichi.
7. L’accertamento dell’inosservanza delle diret- tive ed i risultati negativi della gestione finanzia- ria, tecnica ed amministrativa con le procedure
di cui all’art. 20 del D.Lgs. 29/1993, in ragione della gravità dello scostamento, possono deter- minare:
a) l’affidamento di un incarico dirigenziale di valore economico inferiore;
b) la perdita della retribuzione di posizione ed il collocamento in disponibilità per la durata massima di un anno.
8. In caso di accertamento di responsabilità particolarmente grave e reiterata si applica l’art.35, commi 4 e 6.
9. Per effetto del collocamento in disponibilità di cui al comma 7, lett. b), non si può proce- dere a nuove nomine di qualifiche dirigenziali per un numero di posti corrispondenti, ai sensi del comma 9 dell’art. 20 del D.Lgs. 29/1993.
10. Al Dirigente di II livello di cui all’art. 52, commi 1, 2 e 3 che non abbia superato positi- vamente la valutazione prevista dal presente articolo, ove non ricorrano le condizioni del comma 7 lett. b) e 8, è affidato un incarico di- rigenziale di valore inferiore anche ricompre- so tra quelli dell’art. 55, fatto salvo quanto previsto dall’art. 53, comma 6.
11. I Dirigenti di II livello di cui all’art. 52 commi 1, 2 e 3 che, comunque, al termine del quinquennio non superino positivamente la veri- fica ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 502 del 1992, rimangono collocati nel medesimo livello con il trattamento economico definito dagli artt. 45 e 53, commi 4 e 6. Contestualmente l’a- zienda o ente congela un posto di I livello diri- genziale.
CAPO II
FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DELLA SPECIFICITÀ DEL RUOLO SANITARIO
ART. 58
Finanziamento della retribuzione di posizione per i Dirigenti
nonché dello specifico trattamento econo-
mico dei dirigenti di II livello del ruolo sa- nitario
1. Al finanziamento della retribuzione di posi- zione dei dirigenti dei ruoli professionale, tecni- co e d amministrativo e dei dirigenti di I e II li- vello del ruolo sanitario secondo la disciplina prevista negli artt. 54 e 55 nonché dell’attri- buzione dello specifico trattamento economico ai dirigenti di II livello del ruolo sanitario ai sen- si dell’art. 56, si provvede mediante l’utilizzo dei fondi di cui ai commi 2 e 3, costituiti a de- correre dal 1 dicembre 1995 ed a valere sulla competenza 1996, senza alcun pregiudizio sugli aumenti del biennio successivo.
2. Il fondo per la retribuzione di posizione dei Dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo è formato:
a) dall’ammontare delle risorse destinate nell’anno 1993:
– alle indennità previste dagli artt. 44, 45 e 48 del D.P.R. 384/1990, residue dopo l’applicazione degli artt. 42, 43 e 44 del presente contratto;
– alle indennità di cui all’art. 46 del
D.P.R. 384/1990 (partecipazione all’Ufficio di Direzione, Coordinamen- to) riferite ai Dirigenti dei ruoli so- praindicati;
– alle indennità dell’art. 47 del D.P.R. 384/1990 nella percentuale spettante ai vari ruoli.
b) di una somma pari allo 0,25 % del monte salari, al netto dei contributi a carico dell’azienda o ente, calcolato con riferi- mento all’anno 1993 e al solo personale con qualifica di Dirigente del ruolo ammi- nistrativo, e ad una somma pari allo 0,20% del monte salari dei dirigenti dei ruoli pro- fessionale e tecnico, individuato al mede- simo modo. Tali incrementi per l’anno 1995 riguardano due dodicesimi (mese di dicembre e 13^ mensilità). Lo stesso fon-
do, quindi, in ragione d’anno, al 1 gennaio 1996 è incrementato, rispettivamente, di una somma pari all’1,60% e all’1,31% del monte salari dei ruoli citati.
3. A decorrere dal 1 gennaio 1997 il fondo di cui al comma 2 è incrementato:
– di un importo pari a 30 minuti di plus ora- rio settimanale, calcolati sulla base del trattamento economico previsto dall’art. 61, commi 6 e 7 del D.P.R. 384/1990 con riferimento alle tre ex posizioni funzionali di provenienza di ciascun dirigente dei ruoli citati;
– di un importo pari a 65 ore annue pro- capite di lavoro straordinario diurno feriale secondo le tariffe fissate dall’art. 10 del DPR 384/1990, riferito ai soli Dirigenti dei ruoli citati già appartenenti agli ex X ed XI livello.
In corrispondenza dei predetti incrementi ven- gono proporzionalmente ridotti i fondi degli artt. 60 e 61. Dal 1 gennaio 1997 l’istituto del lavoro straordinario per i dirigenti di cui al secondo alinea e per quelli indicati nell’art. 42, comma 1, punti I e II, è abrogato.
4. Il fondo per la retribuzione di posizione dei Dirigenti del ruolo sanitario è formato:
a) dall’ammontare delle risorse destinate nell’anno 1993:
– alle indennità previste dagli artt. 45 e
48 del D.P.R. 384/1990, residue dopo l’applicazione degli artt. 42, 43 e 44 del presente contratto;
– all’indennità di partecipazione all’Ufficio di Direzione, di cui all’art. 46 del D.P.R. 384/1990, per i Dirigenti per i quali era prevista;
– alle indennità dell’art. 47 del D.P.R.
384/1990 nella percentuale spettante.
b) di una somma pari allo 0,22 % del monte salari, al netto dei contributi a carico dell’azienda o ente, calcolato con riferi- mento all’anno 1993 e al solo personale
con qualifica di Dirigente del ruolo sanita- rio, limitatamente a due dodicesimi per l’anno 1995 (mese di dicembre e 13^ men- silità). Lo stesso fondo, quindi, in ragione d’anno, dall’1.1.1996 è incrementato, ri- spettivamente di una somma pari all’1,46% del medesimo monte salari.
5. A decorrere dal 1 gennaio 1997 il fondo di cui al comma 4 è incrementato:
– di un importo pari a 60 minuti di plus ora- rio settimanale, calcolati sulla base del trattamento economico previsto dall’art. 61, commi 6 e 7 del D.P.R. 384/1990 con riferimento alle tre ex posizioni funzionali di provenienza di ciascun dirigente. Per i dirigenti di II livello dieci minuti dell’importo trasferito sono comunque fi- nalizzati, con quello del terzo alinea, al fi- nanziamento - almeno nella misura minima
- dello specifico trattamento economico previsto dall’art. 56;
– di un importo pari a 15 ore annue pro- capite di lavoro straordinario diurno feriale secondo le tariffe fissate dall’art. 10 del DPR 384/1990 per i dirigenti già apparte- nenti al IX e X livello;
– di un importo pari a n. 65 ore annue pro- capite di lavoro straordinario diurno feriale secondo le tariffe fissate dall’art. 10 del DPR 384/1990 per i dirigenti di II livello. Detto trasferimento opera in relazione alla gradualità delle opzioni.
In corrispondenza degli incrementi citati vengo- no proporzionalmente ridotti i fondi degli art. 60 e 61. Dall’1 gennaio 1997 l’istituto del lavoro straordinario per i Dirigenti di II livello del ruo- lo sanitario è abrogato e per quelli di I livello ri- dotto della quota utilizzata nel presente comma, secondo alinea.
6. Dal 1 gennaio 1997, i fondi dei commi 3 e 4 possono, altresì, essere proporzionalmente in- crementati con le risorse del fondo di cui all’art. 61, nella misura, condizioni e modalità
indicate dal medesimo articolo, comma 2, let- tera a) secondo periodo.
7. Il fondo annuale per la retribuzione di posi- zione deve essere integralmente utilizzato. Eventuali risorse che a consultivo risultassero ancora disponibili nel citato fondo annuale sono temporaneamente utilizzate nel fondo per la retribuzione di risultato relativo al me- desimo anno e quindi riassegnate al fondo per la retribuzione di posizione a decorrere dall’esercizio finanziario dell’anno successi- vo.
8. Nel periodo di vigenza del presente contratto, le aziende e gli enti che, in attuazione degli artt. 30 e 31 del D. Lgs. 29/93, rideterminino, con at- to formale, la dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale in numero superiore a quello preso a base del calcolo di cui alla lettera
a) del comma 1, nel finanziare la predetta dota- zione organica dovranno tenere conto del valore delle posizioni organizzative di nuova istituzione per incrementare con l’atto deliberativo, in mi- sura congrua, il fondo di cui al presente articolo. Qualora il personale dirigente nel 1995 risulti, comunque, superiore a quello preso come base di calcolo nel 1993, i fondi dei commi 2 e 4 sono formati dall’ammontare delle risorse delle ri- spettive lettere a) calcolate per l’anno 1995, alle quali si aggiunge l’incremento di cui alle lettere
b) dei commi citati, calcolato con riferimento al monte salari del 1993 .
9. I fondi per la retribuzione di posizione di cui ai commi 2 e 4 sono utilizzati per garanti- re gli effetti degli artt. 53, comma 8, e 56.
ART. 59
Finanziamento della retribuzione di posizione dei Dirigenti
delle IPAB aventi finalità sanitarie
1. Al finanziamento della retribuzione di posi- zione dei Dirigenti in servizio a tempo inde- terminato presso le I.P.A.B. indicate nell’art. 47, comma 2 si provvede mediante la costitu-
zione di un apposito fondo, a decorrere dal 1 dicembre 1995 ed a valere sulle competenze 1996, senza alcun pregiudizio sugli aumenti del biennio successivo, Il fondo è formato nel modo seguente:
a) dall’ammontare delle risorse destinate alle indennità di funzione di cui all’art. 38 del
D.P.R. 333/1990 per la I e la II qualifica di- rigenziale, ivi compresa la quota relativa alla tredicesima mensilità sull’indennità stessa, nell’anno 1993, detratto lo 0,35 utilizzato per la ristrutturazione della retribuzione dei Di- rigenti già appartenenti alla 1^ qualifica diri- genziale; tali risorse sono calcolate in rela- zione al personale con qualifica dirigenziale risultante alla data del 31.08.1993 secondo i criteri di cui al comma 19 dell’art. 3 della legge 537/1993, tenendo conto di quanto sta- bilito al comma 6 del medesimo articolo;
b) da una somma corrispondente al 6% calco- lata sull’importo di cui alla lett. a);
c) da una somma pari all’1,4 % del monte sala- ri, al netto dei contributi a carico dell’am- ministrazione, calcolato con riferimento al- l’anno 1993 e al solo personale con qualifica di Dirigente;
2. Nel periodo di vigenza del presente contratto, gli enti che, in attuazione degli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 29/93, abbiano rideterminato, con atto formale esecutivo ai sensi di legge, la dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale in numero superiore a quello preso a base del cal- colo di cui alla lettera a) del comma 1, incre- mentano il fondo di cui al comma 2 in misura congrua, con oneri a loro carico, tenuto conto del valore delle posizioni organizzative di nuova istituzione purché effettivamente ricoperte. Nei loro confronti trova,altresì, applicazione l’art. 58, comma 8, ultimo periodo.
3. Il valore complessivo del fondo, calcolato ai sensi del comma 1, lettere a), b), e c), non può essere comunque inferiore al valore com- plessivo, incrementato del 6 %, dell’indennità
di funzione, per la parte eccedente lo 0,2 della quota di pertinenza della prima qualifica diri- genziale, in godimento ai Dirigenti in servizio al momento dell’entrata in vigore del presente contratto.
4. Il fondo annuale di cui al comma 1 deve es- sere integralmente utilizzato. Eventuali risorse che a consultivo risultassero ancora disponibi- li nel citato fondo annuale sono temporanea- mente utilizzate nel fondo per la retribuzione di risultato relativo al medesimo anno e rias- segnate al fondo per la retribuzione di posi- zione a decorrere dall’esercizio finanziario dell’anno successivo.
5. In prima applicazione del presente contratto la retribuzione di posizione dei dirigenti è co- stituita dalla somma residua dopo la ristruttu- razione della retribuzione e la componente va- riabile della stessa è rideterminata dalle
I.P.A.B. secondo le procedure dell’art. 50 e seguenti.
TITOLO III
DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO LEGATO ALLE CONDIZIONI DI LAVORO
ART. 60
Costituzione del fondo
1. Per la corresponsione degli emolumenti connessi a determinate condizioni lavorative, dal 1.12.1995 è istituito un fondo, che è for- mato nel suo ammontare dalla somma spesa per l’anno 1993 per il pagamento al personale destinatario del presente contratto:
– della indennità di pronta disponibilità di cui all’art. 18 del D.P.R. 270/1987, come modificato dall’art. 68,ultimo comma del
D.P.R. 384/1990;
– dell’indennità per servizio notturno e fe- stivo di cui all’art. 52 del D.P.R. 384/1990;
– dell’indennità di rischio da radiazioni di cui all’art. 54 del D.P.R. 384/1990;
– dei compensi di cui all’art. 26, comma 15 del D.P.R. 270/1987.
– dell’indennità di bilinguismo di cui all’art. 52 del D.P.R. 270/1987 e 46, comma 1, del
D.P.R. 384/1990;
– dell’indennità di profilassi antitubercolare di cui all’art. 59 del D.P.R. 270/1987.
– dell’indennità di polizia giudiziaria di cui all’art. 46, comma 2 del DPR 384/1990.
A tale somma si aggiunge un importo corrispon- dente al valore di 50 ore di lavoro straordinario spettante nell’anno di riferimento ai Dirigenti di I livello del ruolo sanitario. Tale importo, per l’anno 1997 è decurtato delle somme corrispon- denti alle ore di lavoro straordinario portate ad incremento dei fondi previsti dall’art. 58 per le varie categorie di dirigenti ovvero utilizzate nell’art. 42.
2. Il fondo, nel quale confluiscono le risorse previste dalle norme citate nel comma 1, è tut- tora finalizzato alla remunerazione di compiti che comportano oneri, rischi o disagi partico- larmente rilevanti, collegati alla natura dei servizi che richiedono interventi di urgenza o per fronteggiare particolari situazioni di lavo- ro ecc.
3. I compensi spettanti per i servizi di guardia e di pronta disponibilità sono disciplinati da- gli artt.18 e 19. Per quanto attiene i compensi per lavoro straordinario e le indennità per ser- vizio notturno e festivo si applicano le dispo- sizioni di cui agli artt. 10 e 52 del D.P.R. 384
/1990.
4. Il fondo di cui al comma 2, è destinato an- che:
– alla attribuzione dell’indennità di rischio radiologico di cui all’art. 5 della legge
24.12. 1994, n. 724, ai soggetti ivi previsti. L’indennità stessa, nella misura individua- ta dall’art. 5, comma 4 della citata legge 724/1994, è corrisposta in base alle vigenti disposizioni;
– alla remunerazione dell’attività didattica
svolta fuori dell’orario di lavoro, in via forfetaria, con un compenso di L. 50.000 lorde, relativo all’impegno per la prepara- zione delle lezioni ed alla correzione degli elaborati nonché per la partecipazione alle attività degli organi didattici. Se l’attività in questione è svolta durante l’orario di la- voro, il compenso di cui sopra spetta nella misura del 20% per l’impegno nella prepa- razione delle lezioni e correzione degli e- laborati in quanto svolti fuori dell’orario di lavoro;
– alla corresponsione, ove spettanti, dell’indennità di bilinguismo, di polizia giudiziaria e di profilassi antitubercolare nelle misure indicate dalle norme citate nel comma 1.
5. Qualora il fondo annuale di cui al comma 1, a consuntivo, non risulti integralmente utiliz- zato, le risorse ancora disponibili nel citato fondo annuale sono temporaneamente utilizza- te nel fondo per la retribuzione di risultato re- lativo al medesimo anno e riassegnate al fon- do di cui al presente articolo a decorrere dall’esercizio finanziario dell’anno successi- vo.
6. In sede di contrattazione decentrata, in base ai modelli organizzativi adottati dall’azienda o ente ai sensi degli artt. 17, 18 e 19, il fondo annuale di cui al comma 1 può essere destina- to in parte al fondo di cui all’art. 58 ovvero finalizzato a rideterminare l’importo dell’indennità di pronta disponibilità tuttora fissato dall’art. 51, comma 2, del D.P.R. 384/1990. Il trasferimento effettuato a favore del fondo di cui all’art. 58 è irreversibile.
7. Tali disposizioni, dall’entrata in vigore del presente contratto, si applicano in quanto compatibili anche alle IPAB aventi finalità sanitarie.
TITOLO IV
RETRIBUZIONE DI RISULTATO
ART. 61
Finanziamento della retribuzione di risulta- to
e premio per la qualità della prestazione individuale per i Dirigenti
del Servizio Sanitario Nazionale
1. Le risorse finanziarie di cui al presente arti- colo sono annualmente destinate a costituire una componente retributiva correlata ai risul- tati raggiunti e finalizzata anche a costituire un premio per il conseguimento di livelli di particolare qualità della prestazione dei Diri- genti.
2. Al finanziamento della retribuzione di cui al comma 1, si provvede secondo la disciplina prevista negli artt.62,63 e 64 mediante l’utilizzo dei seguenti fondi:
a) fondo per la retribuzione di risultato rela- tivo ai livelli di produttività ed al miglio- ramento dei servizi:
Il fondo è costituito, nel suo ammontare, dalla somma complessiva dei fondi di produttività sub 1 e sub 2 di cui agli articoli 57 e seguenti del
D.P.R. 384/90 - ripartita secondo le quote stori- che spettanti a ciascun ruolo - determinata per l’anno 1993 e decurtata dalla percentuale previ- sta dall’art.8, comma 3 della legge n. 537/93. Il fondo è incrementabile con le eventuali risorse aggiuntive di cui all’art. 5, comma 2 . Dal 1 gennaio 1997, il fondo è decurtato degli importi utilizzati nei fondi previsti dall’art. 58, commi 2 e 4 e dalla medesima data, le aziende ed enti possono, altresì, utilizzare una ulteriore quota del fondo citato sino ad un massimo del 15%, per incrementare, proporzionalmente, i fondi di cui all’art. 58, commi 2 e 4. In tal caso il fondo della presente lettera è ridotto in misura corri- spondente e proporzionale alle risorse utilizzate. Le decurtazioni citate avvengono a condizione del mantenimento dei livelli organizzativi, assi- stenziali e di produttività ottenuti con l’applicazione del precedente istituto delle in-
centivazioni.
b) fondo per i premi per la qualità della pre- stazione individuale:
Il fondo è costituito, a decorrere dal 31.12.1995 ed a valere sulla competenza 1996 senza alcun pregiudizio sugli aumenti del biennio successivo, da una somma pari allo 0,2% del monte salari, nonché dalle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizza- no all’incentivazione di prestazioni o risultati raggiunti da particolari categorie di Dirigenti quali, ad esempio, quelle di cui all’art.64 comma 1, all’art. 18 della legge n. 109/1994 ed ai proventi relativi ai diritti di rogito, ove la materia sia stata disciplina di leggi regiona- li. Le risorse sono destinate annualmente a co- stituire una componente della retribuzione dei Dirigenti, quale premio per il conseguimento di livelli di particolare qualità della loro pre- stazione con riferimento alla maggiore effi- cienza delle aziende ed enti, anche con ri- guardo alla qualità dei servizi.
ART. 62
La produttività per i Dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale
1. La retribuzione di risultato dei Dirigenti è strettamente correlata alla realizzazione dei programmi e progetti aventi come obiettivo il raggiungimento dei risultati prestazionali pre- fissati e il rispetto della disponibilità comples- siva di spesa assegnata alle singole strutture, sulla base della metodologia della negoziazio- ne per budget ai sensi degli articoli 5, comma 4 e seguenti del D.Lgs. n. 502 del 1992 e 14 e 20, comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 29 del 1993.
2. Il fondo di cui all’art.61 è pertanto destina- to a promuovere il miglioramento organizzati- vo e l’erogazione dei servizi per la realizza- zione degli obiettivi generali dell’azienda o dell’ente, finalizzati al conseguimento di più elevati livelli di efficienza, di efficacia e di economicità dei servizi istituzionali, tra i qua-
xx, con riferimento anche alle disposizioni del- la legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono parti- colarmente qualificanti:
– il miglioramento degli indici di rendimen- to legati alla degenza;
– l’ottimizzazione delle condizioni di fruibi- lità delle prestazioni ospedaliere con il pieno utilizzo e valorizzazione dei servizi sanitari pubblici anche attraverso l’ampliamento degli orari di apertura al pubblico e un maggiore orientamento all’utenza;
– la razionalizzazione della spesa per consumi sanitari e farmaceutici anche attraverso l’adozione di adeguati protocolli clinici, dia- gnostici e terapeutici;
– il miglioramento dei livelli qualitativi di intervento di sanità collettiva negli am- bienti di vita e di lavoro;
– la razionalizzazione, la personalizzazione ed umanizzazione della funzione ospeda- liera anche attraverso l’individuazione di forme alternative, quali la spedalizzazione o l’assistenza a domicilio, nonché l’incentivazione delle prestazioni e dei trattamenti deospedalizzanti e delle attività di ospedale diurno;
– la semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi finalizzati al- l’acquisizione dei beni e servizi nonché al reclutamento del personale;
– lo svolgimento di funzioni strumentali e di supporto collegate con le attività istituziona- li;
– la realizzazione di modelli organizzativi innovativi per le attività delle articolazioni aziendali;
– l’avvio di tecniche per il controllo di gestio- ne.
3. Nel passaggio al nuovo sistema di retribu- zione per risultati dovranno, comunque, essere garantiti i livelli organizzativi, assistenziali e di produttività ottenuti con l’applicazione
dell’istituto di incentivazione sub 1 di cui all’art. 57 del D.P.R. 384/1990, lett. a). La re- tribuzione di risultato compensa anche l’eventuale superamento dell’orario di lavoro di cui all’art. 17 per il raggiungimento dell’obiettivo assegnato.
4. In attuazione dei fini indicati nei commi precedenti, la direzione generale, di norma con cadenza annuale e in corrispondenza con l’approvazione del bilancio, anche sulla base delle proposte dei Dirigenti responsabili, se- condo i rispettivi ordinamenti, alle strutture aziendali di più elevato livello:
a) definisce i programmi e gli obiettivi pre- stazionali, emanando le conseguenti diret- tive generali per l’azione amministrativa e la gestione;
b) assegna a ciascuna articolazione aziendale, individuata secondo i rispettivi ordinamen- ti, le risorse umane, strumentali e finanzia- rie necessarie al loro raggiungimen- to, indicando quale è la quota parte del fondo della retribuzione di risultato asse- gnata alla medesima e, in particolare, quel- la riservata al Dirigente responsabile, in base alla metodologia del comma 1;
5. I Dirigenti responsabili delle articolazioni aziendali provvedono, con le medesime pro- cedure e metodologie del comma 4, nei con- fronti delle singole unità operative che com- pongono l’articolazione medesima .
6. Gli obiettivi, preventivamente illustrati dal Dirigente responsabile dell’articolazione a- ziendale a tutti i Dirigenti dell’unità operati- va, sono assegnati formalmente secondo la ti- pologia degli incarichi conferiti a ciascun di essi ai sensi degli artt.53 e 54 con l’indicazione dell’incentivo economico con- nesso in attuazione dell’art. 5, comma 2, lette- ra c).
7. L’erogazione dell’incentivo di cui al com- ma 6 è strettamente connessa ai risultati con- seguiti in relazione alla realizzazione degli o-
biettivi assegnati. Detti risultati sono oggetto di valutazione da parte del competente servi- zio per il controllo interno o del nucleo di va- lutazione di cui all’art. 56, che ne definisce parametri e standard di riferimento.
8. La retribuzione di risultato è corrisposta a consuntivo, nei limiti delle quote di produtti- vità assegnate all’unità operativa e, comun- que, nel rispetto delle disponibilità finanziarie complessivamente attribuite alla medesima, in relazione al raggiungimento totale o parziale del risultato. Tale verifica può essere anche periodica, per stati di avanzamento.
9. Ferma rimanendo la formazione del fondo con le regole stabilite all’art.61 nei confronti delle aziende ed enti che non hanno ancora at- tivato la metodologia di budget citata al com- ma 1, è consentita, sino al 31 dicembre 1996 e, comunque, non oltre il 30 giugno 1997, la gestione dell’istituto incentivante secondo le norme previste dall’art 57, comma 6, lett. b) del D.P.R. 384/1990, nel rispetto, in particola- re, dei principi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5.
10. Le IPAB aventi finalità sanitarie di cui all’art. 47, comma 2, utilizzano il fondo previ- sto dall’art. 65, secondo le modalità del pre- sente articolo fatta salva la quota di cui all’art. 63, comma 2 da destinare ai premi per la qualità della prestazione individuale.
11. Il servizio di controllo o nucleo di valuta- zione di cui al comma 7 svolge anche un’attività di monitoraggio che si conclude con un rapporto da trasmettere all’A.Ra.N., da allegarsi alla relazione annuale sullo stato dell’amministrazione.
12. Per le aziende e gli enti rientranti nella previsione di cui al comma 8 tale rapporto do- vrà in particolare evidenziare lo stato di attua- zione della nuova metodologia.
ART. 63
Premio per la qualità della prestazione individuale
1. L’azienda o ente attribuisce la retribuzione di risultato di cui agli artt. 61, comma 2, lett.
b) e 65 nell’ambito del più ampio processo di valutazione previsto dall’art.57, sulla base del grado di raggiungimento di predefiniti obietti- vi e/o livelli di prestazione.
2. Le risorse del fondo di cui agli artt. 61, comma 2 lett. b), e le risorse di cui agli artt. 62 comma 10 e 65, sono attribuite, con caden- za annuale e, comunque non oltre il 31 dicem- bre, di ogni anno nella forma di premi di qua- lità della prestazione individuale a non più del 7% dei Dirigenti in servizio, esclusi i Dirigen- ti che beneficiano dell’art.64.
3. I principali fattori di valutazione, variamen- te combinati ed integrati secondo le caratteri- stiche delle metodologie valutative adottate da ciascuna azienda o ente e ponderati per le di- verse posizioni di incarico dirigenziale, sono:
a) capacità dimostrata di gestire il proprio tempo di lavoro, facendo fronte, con fles- sibilità alle esigenze del servizio e con- temperando i diversi impegni;
b) grado di conseguimento degli obiettivi as- segnati;
c) capacità dimostrata nel motivare, guidare e valutare i collaboratori e di generare un clima organizzativo favorevole alla produt- tività, attraverso una equilibrata individua- zione dei carichi di lavoro nonché median- te la gestione degli istituti previsti dal con- tratto di lavoro;
d) capacità di rispettare e far rispettare le re- gole ed i vincoli dell’organizzazione senza indurre formalismi e burocratismi e pro- muovendo la qualità dei servizi;
e) capacità dimostrata nel gestire e promuo- vere le innovazioni tecnologiche e proce- dimentali, i conseguenti processi formativi e la selezione, a tal fine, del personale;
f) capacità dimostrata nell’assolvere compiti inerenti ad attività di controllo, connesse
alle funzioni affidate, con particolare at- tenzione agli aspetti propri del controllo di gestione;
g) qualità dell’apporto personale specifico;
h) contributo all’integrazione tra le diverse are- e, strutture e servizi dirigenziali e all’adattamento al contesto di intervento, an- che in relazione alla gestione di crisi, emer- genze e cambiamenti di modalità operative, ed al mantenimento dei livelli quantitativi di prestazioni erogate.
i) impegno orario.
4. Le decisioni inerenti l’attribuzione del premio per la particolare qualità della presta- zione devono essere rese pubbliche. A xxxxxx- sta del singolo Dirigente o delle Organizza- zioni sindacali deve essere evidenziata la mo- tivazione delle decisioni adottate:
5. I risultati generali dell’applicazione del presente articolo sono comunicati alle XX.XX. che possono chiedere un incontro al riguardo con la direzione generale dell’azienda o ente.
ART. 64
Onorari e compensi di natura professionale
1. Ai Dirigenti avvocati e procuratori apparte- nenti al ruolo professionale spettano i com- pensi di natura professionale previsti dal regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, recuperati a seguito di condanna della parte avversa soc- combente.
2. Le aziende ed enti che hanno alle loro di- pendenze Dirigenti legali appartenenti al ruolo professionale adottano secondo il proprio or- dinamento le misure procedurali e organizza- tive necessarie all’applicazione di quanto pre- visto dal comma 1, nel rispetto dei seguenti principi:
a) gli onorari che devono essere corrisposti sono quelli recuperati a seguito di condan- na alle spese della parte avversa soccom- bente e sono corrisposti dopo l’avvenuta
acquisizione delle relative somme nel bi- lancio dell’azienda o ente;
b) gli onorari spettano esclusivamente ai Di- rigenti appartenenti al ruolo professionale che svolgono funzioni legali;
c) la ripartizione degli onorari tra i Dirigenti del ruolo professionale legale è definita dall’azienda o ente;
d) l’azienda o ente stabilisce una quota non inferiore al 5 % degli onorari da trattenere a copertura forfetaria delle spese generali.
3. Nella determinazione della retribuzione di risultato di cui all’art. 62, le risorse finanzia- rie derivanti dal comma 1 del presente artico- lo, nonché quelle previste dall’art. 61, comma 2, punto b) sono destinate ad incentivare le prestazioni dei Dirigenti che le hanno effet- tuate i quali non beneficiano, di conseguenza, del premio per la prestazione individuale.
ART. 65
Finanziamento della retribuzione di risulta- to e premio per la qualità della prestazione individuale per i Dirigenti delle IPAB aven- ti finalità sanitarie
1. Al finanziamento della retribuzione di risul- tato dei Dirigenti delle IPAB aventi finalità sanitarie di cui all’art. 47, comma 2, a decor- rere dal 31 dicembre 1995 ed a valere per il 1996, senza alcun pregiudizio per gli aumenti del biennio successivo, si provvede mediante la costituzione di un fondo che, in prima ap- plicazione del presente contratto, è formato:
– da una quota non inferiore al 4% e non su- periore all’8% del Fondo di cui all’art. 61;
– dalle risorse aggiuntive indicate nel comma 3.
– le risorse che specifiche disposizioni fina- lizzano all’espletamento di particolari fun- zioni, quali, ad esempio, quella dell’art. 45, comma 8, del DPR n. 333 del 1990.
– le risorse che specifiche disposizioni di
legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o risultati raggiunti dal perso- nale per la quota di pertinenza di particola- ri categorie di Dirigenti, quale, ad esem- pio, quelle di cui all’art. 69, comma 2, del DPR n. 268 del 1987 e all’art. 18 della legge n. 109/1994.
2. Possono avvalersi delle facoltà di cui al comma 1 secondo alinea le IPAB non disse- state e non strutturalmente deficitarie secondo le vigenti disposizioni e che abbiano realizza- to le seguenti innovazioni:
a) attuazione dei principi di razionalizzazione di cui al titolo I del D.Lgs. 29 del 1993;
b) ridefinizione delle strutture organizzative e delle funzioni dirigenziali;
c) istituzione e attivazione dei servizi di con- trollo interno o dei nuclei di valutazione.
3. Le IPAB che si trovino nelle condizioni indi- cate nel comma 2 possono incrementare, dal 31 dicembre 1995, con oneri a proprio carico, il Fondo di cui al comma 1, nel limite massimo di una somma pari allo 0,5% della quota del monte salari annuo riferito al 1993 e relativo ai Diri- genti, al netto dei contributi a carico dell’Amministrazione. Tale somma può essere incrementata di un’ulteriore somma pari allo 0, 2 % del medesimo monte salari, qualora siano accertati risparmi di gestione almeno quantitati- vamente corrispondenti secondo i criteri indicati al comma 5.
4. I risparmi di gestione consistono nei minori oneri relativi al personale dirigenziale deri- vanti dagli adempimenti organizzativi indicati al comma 5 che non incidano sulla gestione e sulla qualità dei servizi resi agli utenti.
5. I risparmi di gestione sono determinati a con- suntivo sulla base della differenza tra la spesa per il personale dirigenziale, al netto della spesa per l’indennità di funzione, al 31 agosto 1995 e quella al 31.8.1993, entrambe rapportate ad anno e calcolate secondo i criteri di cui al comma 19 dell’art. 3 della legge 537/1993, tenendo conto
di quanto stabilito al comma 6 del medesimo ar- ticolo.
6. Le amministrazioni devono attestare attra- verso i servizi di controllo interno o i nuclei di valutazione che detti risparmi non abbiano prodotto effetti negativi sull’estensione e sulla qualità dei servizi resi agli utenti e non siano dovuti all’affidamento di attività all’esterno.
PARTE TERZA TITOLO I
LA LIBERA PROFESSIONE
ART. 66
Attività libero professionale intramuraria dei dirigenti del ruolo sanitario
1. In applicazione dell’art. 4, comma 11bis del d.lgs. 502/1992 e nel rispetto delle disposizio- ni vigenti in materia, a tutti i dirigenti del ruo- lo sanitario è consentito lo svolgimento dell’attività libero professionale all’interno dei locali dell’azienda o ente, sia in regime ambulatoriale o di diagnostica strumentale e di laboratorio che in costanza di ricovero.
2. L’esercizio dell’attività professionale intra muraria non deve essere in contrasto con le fina- lità istituzionali dell’azienda o ente e lo svolgi- mento deve essere organizzato in modo tale da garantire l’integrale assolvimento dei compiti di istituto e da assicurare la piena funzionalità dei servizi.
3. L’esercizio dell’attività libero professionale si svolge nelle seguenti forme:
a) libera professione individuale, caratteriz- zata dalla scelta diretta - da parte dell’utente - del singolo professionista cui viene richiesta la prestazione.;
b) attività libero professionale svolta in équi- pe, caratterizzata dalla richiesta di presta- zioni a pagamento da parte dell’utente, singolo o associato anche attraverso forme di rappresentanza, all’équipe, che vi prov- vede nei limiti delle disponibilità orarie
concordate.
c) attività professionali autonome rese su ri- chiesta ed in favore dell’azienda per l’erogazione di prestazioni alla stessa commissionate da utenti singoli o associati anche attraverso forme di rappresentanza;
d) attività di consulenza secondo la disciplina dell’art. 67.
4. La libera professione individuale e di équi- pe di cui al comma 3, lettere a) e b) riguarda le attività in regime ambulatoriale, di diagno- stica strumentale e di laboratorio. L’attività professionale autonoma di cui alla lettera c) del medesimo comma riguarda le stesse attivi- tà nonchè le prestazioni, comprese quelle far- maceutiche, collegate alla attività libero pro- fessionale erogata in regime di ricovero,
5. Tra le attività del comma 3, lettera c) rien- trano anche le attività di laboratorio, farma- ceutiche e quelle strumentali o non, comple- mentari o di supporto alle attività professiona- li di cui al comma 3, lett. a) e b), individuate dall’azienda o ente secondo le modalità defi- nite nel CCNL. di riferimento del relativo per- sonale.
6. L’azienda o ente, nella fissazione delle tariffe, individua la quota percentuale destinata a se stessa. Un’ulteriore quota della tariffa - da con- cordare in azienda ai sensi dell’art. 5, comma 1 lettera f) comunque non inferiore al 5% - può es- sere destinata alle attività di formazione ed ag- giornamento professionale ai sensi dell’art. 33.
7. Le parti, allo scopo di fornire alle aziende linee guida uniformi in materia rinviano all’allegato n. 5.
ART. 67
Prestazioni di consulenza
1. L’attività di consulenza dei dirigenti della presente area negoziale, per lo svolgimento di compiti inerenti i fini istituzionali, all’interno dell’azienda o ente costituisce particolare in-
carico dirigenziale ai sensi dell’art. 55.
2. La consulenza può essere, altresì, esercitata al di fuori dell’azienda o ente medesimo nei seguenti casi:
A) In servizi sanitari di altra azienda o ente del comparto, mediante apposita conven- zione tra le istituzioni interessate che di- xxxxxxxx:
– i limiti orari minimi e massimi dell’im- pegno, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l’articolazione dell’orario di lavoro;
– il compenso e le modalità, ove l’attività abbia luogo fuori dell’orario di lavoro;
Il compenso deve affluire all’azienda o ente di appartenenza che provvede ad attribuirne il 95% al dipendente avente diritto quale prestatore del- la consulenza, entro quindici giorni dall’introito.
B) Presso istituzioni pubbliche non sanitarie, mediante apposita convenzione tra i sog- getti istituzionali che attesti che l’attività non è in contrasto con le finalità ed i com- piti istituzionali del Servizio Sanitario Na- zionale e disciplini:
– la durata della convenzione;
– la natura della prestazione, che non può configurare un rapporto di lavoro su- bordinato;
– i limiti di orario dell’impegno, compa- tibili con l’articolazione dell’orario di lavoro;
– l’entità del compenso, ove l’attività sia svolta fuori del debito orario di lavoro;
– obbligo del recupero del debito orario, qualora la consulenza, compatibilmente con l’esigenza del servizio, sia stata re- sa nell’orario di lavoro;
– motivazioni e fini della consulenza, al fine di accertarne la compatibilità con l’attività di istituto;
Il compenso deve affluire all’azienda o ente di appartenenza che provvede ad attribuirne il 95%
al dipendente avente diritto quale prestatore del- la consulenza entro quindici giorni dall’introito.
PARTE QUARTA TITOLO I
NORME FINALI E TRANSITORIE
ART. 68
Disposizioni particolari
1. I procedimenti disciplinari in corso alla da- ta di stipulazione del presente contratto ven- gono portati a termine secondo le norme e le procedure vigenti alla data del loro inizio.
2. Ai Dirigenti destinatari dell’art. 4, comma 21 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che - assegnato presso un’azienda o ente - opti per l’inquadramento nei ruoli di questi ultimi, si applica l’art. 14, commi 1 e 4 del D.P.R. 384/1990, alle condizioni ivi stabilite.
3. Nulla è innovato per i dipendenti del servi- zio sanitario nazionale operanti nel distretto speciale del comune di Campione d’Italia pur- ché ivi effettivamente residenti.
4. Ai Dirigenti in servizio presso le Agenzie regionale e delle province autonome di cui all’art.1, comma 8 in attesa della stipulazione dell’accordo di cui all’art. 1, comma 2 conti- nuano ad applicarsi i contratti del comparto degli enti di provenienza. Sono disapplicate le norme di leggi regionali che attribuiscano a soggetti diversi dall’A.Ra.N... la possibilità di stipulare accordi per la definizione del com- parto di appartenenza del predetto personale. Con il medesimo accordo sarà effettuata la ve- rifica del comparto di appartenenza del perso- nale addetto ai servizi sociali integrati gestiti dalle aziende sanitarie.
5. Ai Dirigenti che usufruiscono dei distacchi sindacali di cui all’art. 2 del D.P.C.M 27 otto- bre 1984 n. 770 compete la retribuzione di cui all’art. 39, punti da 1 a 3 e punto 8 ove spet- tante nonchè la retribuzione di posizione cor-
rispondente all’incarico attribuito al momento del distacco od altra di pari valenza in caso di rideterminazione degli incarichi successiva al distacco, comunque non inferiore a quella del- la tabella allegato n. 2, goduta dal dirigente. Non compete la retribuzione di risultato, quel- la connessa alle particolari condizioni di lavo- ro e, per i dirigenti di II livello del ruolo sani- tario con rapporto ad incarico quinquennale, lo specifico trattamento economico di cui all’art. 56.
6. Ai Dirigenti comandati presso altre aziende o enti del comparto ovvero presso altre pubbliche amministrazioni, ai sensi delle disposizioni vi- genti, spetta, nel rispetto dell’art. 3, comma 63 della L.537/1993, una retribuzione di posizione corrispondente all’incarico rivestito presso l’azienda o ente di provenienza ovvero, in caso di graduazione delle funzioni dirigenziali avve- nuta successivamente al comando, altra di va- lenza almeno pari alle funzioni svolte nell’azienda, ente o amministrazione presso la quale presta servizio, determinata dall’ammini- strazione stessa.
7. Per i dirigenti collocati in aspettativa per svolgere gli incarichi di cui all’ art. 3, commi
6 e 7, ed all’art. 4, comma 1 del d.lgs. 502/1992, il trattamento stipendiale sul quale devono essere calcolati i contributi previden- ziali ed assistenziali di cui all’art. 3, comma 8 del citato decreto, è costituito dalla retribu- zione tabellare, dall’indennità integrativa spe- ciale, dalla retribuzione individuale di anzia- nità e dalla retribuzione di posizione determi- nata ai sensi dell’art. 53, esclusivamente nelle componenti fissate nella tabella allegato 3. Dal computo sono esclusi la retribuzione di risultato, le indennità connesse a particolari condizioni di lavoro e, per i dirigenti di II li- vello con rapporto ad incarico quinquennale rinnovabile, lo specifico trattamento economi- co di cui all’art. 56.
8. Sono confermate le disposizioni di cui
all’art. 28, comma 2 del DPR 761/1979 non- chè quelle dell’art. 41 del DPR 270/1987 e dell’art. 19 del D.P.R. 384/1990. È, altresì, confermato l’art. 56, comma 1, punto 2) del
D.P.R. 761/1979, relativo all’accertamento della sopravvenuta incapacità professionale. I soggetti titolari della procedura prevista dal comma 3 e seguenti della medesima disposi- zione sono sostituiti con quelli corrispondenti del d.lgs. 502/1992, secondo i regolamenti a- ziendali. Analogamente si procede i Collegi e le Commissioni di cui agli artt. 48, comma 1, ultimo capoverso e 54 del D.P.R. 384/1990.
9. Nell’attribuzione degli stipendi tabellari ai dirigenti di cui all’art. 42 ove siano state con- globate le ore di lavoro straordinario, le a- ziende ed enti provvederanno ad operare i do- vuti conguagli con gli incrementi contrattuali, detraendole qualora prestate.
ART. 69
Una tantum
1. Per il periodo ricompreso tra il 1° gennaio ed il 30 novembre 1995, per compensare la mancata attribuzione degli incarichi, è corri- sposta la somma forfetaria, di seguito indica- ta:
Xxxxx | Xxxxx | Xxxxx | |
sanitario | professionale | amministrativo | |
Dirigenti di II | e tecnico | ||
livello | 763.000 | == | == |
Dirigenti | 202.000 | 202.000 | 202.000 |
ART. 70
Verifica delle disponibilità finanziarie complessive
1. In caso di accertamento da parte del Mini- stero del Tesoro di maggiori oneri del contrat- to rispetto a quelli previsti, le parti firmatarie possono richiedere il controllo e la certifica- zione di tali oneri ai sensi dell’art. 52, comma
3, del D. Lgs. n. 29 del 1993, al servizio di controllo interno della spesa relativa al pub- blico impiego, istituito presso il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro dall’art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n.
412.
2. Qualora vengano certificati maggiori oneri contrattuali rispetto a quelli previsti, le parti si incontrano allo scopo di concordare la pro- roga dell’efficacia temporale del contratto, ovvero la sospensione dell’esecuzione, totale o parziale, dello stesso.
ART. 71
Norma finale
1. Per tutte le materie e gli istituti non discipli- nati dal presente contratto, ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs. n. 29 del 1993, continuano ad appli- carsi le vigenti norme di legge, nonché degli ac- cordi di lavoro del comparto già recepiti con
D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270 e D.P.R. 28 no- vembre 1990, n. 384, in quanto non disapplicate dall’art. 72.
2. Nel primo e secondo anno di vigenza contrat- tuale, qualora le somme stanziate per il finan- ziamento dei fondi di cui all’art. 61, non siano state impegnate nei rispettivi esercizi finanziari sono riassegnate nell’esercizio dell’anno succes- sivo.
ART. 72
Disapplicazioni
1. A norma dell’art. 72, comma 1 del D. Lgs.
n. 29 del 1993, dalla data di cui all’art. 2, comma 2, sono inapplicabili, nei confronti del personale dirigenziale appartenente alla pre- sente area negoziale, tutte le norme previgenti incompatibili con quelle del presente contratto in relazione ai soggetti ed alle materie dalle stesse contemplate e, in particolare, le seguen- ti disposizioni:
a) con riferimento alla durata, decorrenza,
tempi e procedure di applicazione del con- tratto: art. 5 del DPR 384/1990;
b) con riferimento ai tempi e procedure per la stipulazione del contratto decentrato: art. 6 del DPR 384/ 1990;
c) con riferimento alle materie di contratta- zione: artt. 2 e 3 del DPR 270/1987;
d) con riferimento ai diritti di informazione e consultazione: artt. dal 18 al 20 del DPR 13/1986; art. 38 del DPR 270/1987;
e) con riferimento alle forme di partecipazio- ne: art. 60 del DPR 761/1979;
f) con riferimento alle rappresentanze sinda- cali nei luoghi di lavoro: art. 25 della L.93/1983;
g) con riferimento alla composizione delle de- legazioni: art. 4 del DPR 270/1987;
h) con riferimento all’interpretazione autenti- ca dei contratti: art. 112 del DPR 270/1987; art. 7 del DPR 384/90; art. 21 del DPR 13/1986;
i) con riferimento al contratto individuale di lavoro: art. 12 del DPR 3/1957; art. 27, comma 4, del DPR 761/1979; artt. 18, commi 3 e 4, e 20 del DM Sanità 30.01.1982; art. 12 del D.P.R. 3/1957 e art. 27, comma 4 del D.P.R. 761/1979;
j) con riferimento al periodo di prova: art. 14 del DPR 761/1979;
k) con riferimento al contratto a tempo deter- minato: per le disapplicazioni vedi dichia- razione congiunta all’art. 16
l) con riferimento all’orario di lavoro: art. 32 del DPR 761/1979; art. 16 del DPR 270/1987; art. 9 del DPR 384/1990;
m)con riferimento alla pronta disponibilità: art.18 del DPR 270/1987; art. 68, comma 9 del DPR 384/1990;
n) con riferimento alle ferie, festività e riposo settimanale: artt. 33 e 37 del DPR 761/1979; art. 4 del DPR 395/1988; art. 68, comma 5, del DPR 384/1990;
o) con riferimento alle assenze retribuite: art.
38 del DPR 761/1979; art. 3, commi dal 37 al 41, della L. 537/1993 e art. 22, commi da 22 a 24 e 26 della L. 724/1994;
p) con riferimento alle assenze per malattia e a- gli infortuni e malattie derivanti da causa di servizio: art. 47 del DPR 761/1979; art. 56, commi 1, punto 1) e 2 del medesimo decreto, artt. 28 e 29 del DPR 270/1987; artt. 37, 68, commi da 1 a 7, 70 e 71 del DPR 3/1957; artt. dal 30 al 34 del DPR 686/1957; art. 3, commi dal 37 al 41, della L. 537/1993 e art. 22, commi da 22 a 24 e 26, della L. 724/1994;
q) con riferimento all’astensione obbligatoria e facoltativa per maternità e al servizio milita- re: artt. da 37 a 41 e 67del DPR 3/1957; art. 38 e 47 del DPR 761/1979; art. 3, comma 37 della L. 537/1993; art. 7, comma 3 della L. 1204/1971, limitatamente ai primi 30 giorni di assenza retribuita in ciascun anno di vita del bambino fino al compimento del terzo anno;
r) con riferimento all’aspettativa: artt. 69 e 70 del DPR 3/1957; art. 47 del DPR 761/1979;
s) con riferimento al passaggio ad altra fun- zione per inidoneità fisica: art. 16 del DPR 761/1979; art. 16 del DPR 384/1990;
t) con riferimento agli effetti del procedimen- to penale sul rapporto di lavoro e al reces- so: artt. 51 e 61 del DPR 761/1979; art. 34 del DPR 384/1990; di conseguenza gli artt. da 78 a 123 del DPR 3/1957, fatto salvo quanto previsto dall’art. 66, comma 1;
u) con riferimento all’aggiornamento profes- sionale e alla partecipazione alla didattica e ricerca finalizzata: art. 26 del DPR 270/1987; art. 68, comma 4, del DPR 384/1990;
v) con riferimento alle cause di cessazione del rapporto di lavoro: artt. 52, 54, 55 e 57 del DPR 761/1979; per ciò che concerne l’art. 56 del medesimo decreto vedi il punto p) del presente comma;
w) con riferimento alla norma transitoria per i
Dirigenti già appartenenti all’ex IX livello: art. 26, comma 2-ter del D.Lgs. 29 del 1993;
art. 18, comma 2-bis del D.Lgs. 502 del 1993, eccetto l’ultimo periodo del secondo capover- so;
x) con riferimento alle norme transitorie di cui agli artt. 42, 43, 44 nonchè all’art. 45: artt. 41, 44 e 45 del DPR 384/1990, sostituiti dai nuovi valori tabellari nei quali vengono in- globate ed assorbite in quota parte le indenni- tà citate; art. 45, comma 2 del DPR 384/1990 la cui somma annua è assorbita dal nuovo sti- pendio tabellare;
y) con riferimento agli artt. 47 e 48: l’art. 43 del DPR 333/1990 sostituito dal nuovo va- lore tabellare; art. 38 del DPR 333/1990 per la parte assorbita dal tabellare; art. 69, comma 1 del DPR 268/1987;
z) con riferimento alla retribuzione di posizione della dirigenza: artt. 44, 45 e 47 del DPR 384/1990 assorbiti e sostituiti dalla retribu- zione di posizione; art. 53 del DPR 384/1990; aa)con riferimento al finanziamento della retri- buzione di posizione: art. 10 del DPR 384/1990, limitatamente nei confronti dei di- rigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo; art. 46 del DPR 384/1990 nonché tutte le altre indennità indicate nell’art. 53 le quali, in quanto confluite nel fondo, sono da esso assorbite e retribuite ad
altro titolo;
bb)con riferimento all’art. 59: art. 38 del DPR 333/1990 confluita ed assorbita dal fondo di posizione;
cc)con riferimento al fondo per le condizioni di lavoro: gli articoli dei decreti 270/1987 e 384/1990 citati nel primo comma dell’art. 60 sono disapplicati laddove ridisciplinati nel presente contratto altrimenti sono mantenuti in vigore per quanto attiene la parte normati- va e le procedure di erogazione, salvo speci- fica diversa indicazione. Le risorse previste per il pagamento delle predette indennità con-
fluiscono nel fondo e sono da esso assorbite; dd)con riferimento alla produttività per i diri-
genti del S.S.N.: artt. da 57 a 67 del DPR 384/1990, fatto salvo quanto previsto dall’art. 62, comma 9 del presente contratto per il quale la disapplicazione della lettera b) del sesto comma del citato art. 57 decorre dall’1 gennaio 1997.
2. Con riferimento alle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali, dalla data di cui al comma 1 sono altresì inapplicabili gli artt. 3 e 4
del DPR 384/1990.
3. Il DPR 25 giugno 1983 n. 348 è completa- mente disapplicato.
4. Sono del pari disapplicate le norme conte- nute nelle leggi regionali in materie oggetto del presente contratto.
5. Le aziende ed enti curano adeguate forme di pubblicità per informare i dirigenti dell’inter- venuta disapplicazione ed inviano, per cono- scenza, all’A.Ra.N. l’elenco delle norme non più applicabili in quanto incompatibili con il presen- te contratto.
6. Le parti concordano che eventuali errori materiali riscontrabili nel presente contratto saranno corretti a cura dell’A.Ra.N., previa informazione alle XX.XX. firmatarie.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Le parti, visto anche il D.L. 163/1995, convertito con modifiche con legge dell’11 luglio 1995, n. 273, esprimono il comune avviso che le Aziende ed enti, nell’istituire - mediante i regolamenti richiamati dalla citata legge - i servizi di control- lo interno o i nuclei di valutazione deputati la valutazione dei dirigenti ai sensi dell’art. 57 del presente contratto, dovranno tenere conto della particolare funzione che detti organismi saranno chiamati a svolgere in relazione alle specifiche professionalità operanti in azienda, prevedendo- ne una adeguata composizione o , se del caso, una integrazione con figure adeguate per profes- sionalità e qualifica.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Le parti si danno atto che i protocolli di cui all’art. 9, comma 4, non dovranno assumere carattere di accordi integrativi regionali.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Le parti, in relazione agli artt. 9 e 31 del presen- te CCNL, concordano sulla necessità che, a li- vello regionale, venga esperito ogni utile tentati- vo teso alla ricollocazione dei dirigenti even- tualmente dichiarati in esubero. A tale scopo le parti, anche quale suggerimento alla Conferenza di cui all’art. 9, comma 3, individuano - quale strumento che può facilitare la citata ricollo- cazione - il conferimento di incarichi dirigenzia- li anche nell’ambito di strutture o unità operati- ve o servizi delle aziende ed enti nei quali il possesso o la mancanza di una specifica disci- plina non determini un ostacolo ad un proficuo e funzionale inserimento.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
Le parti concordano sulla necessità ed urgenza dell’approvazione di provvedimenti che affron- tino il problema dell’utilizzazione di istituti di
flessibilità del rapporto di lavoro dei dirigenti pubblici e, in particolare, di quelli del S.S.N., in cui vengono impiegate professionalità per le quali l’utilizzazione part-time risulta particolar- mente adeguata per le caratteristiche delle pre- stazioni lavorative, di contenuto prevalentemen- te professionale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5
Le parti si impegnano ad iniziare, a partire dal mese di gennaio 1997, i lavori preparatori per giungere alla regolamentazione della costitu- zione di fondi di previdenza complementari e della riforma dell’indennità premio di servi- zio. Le parti considerano la modifica del d.lgs.
n. 124 del 1993 e successive modificazioni condizione preliminare per rendere attuabile un sistema di previdenza complementare ade- guata alle esigenze dei Dirigenti delle Aziende ed Enti del S.S.N. In tale orientamento do- vranno essere costruite le modalità di costitu- zione e di funzionamento del fondo e le clau- sole che ne permettano la verifica.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6
Le parti riconoscono l’importanza peculiare del- la tutela della salute dei Dirigenti e della sicu- rezza sul posto di lavoro e, conseguentemente, rinnovano la propria attenzione ed impegno per una evoluzione costruttiva della materia al fine di garantire ai Dirigenti lo svolgimento delle proprie attività nelle migliori condizioni possibi- li, nel pieno rispetto della persona e della sua in- tegrità fisica. A tal fine le parti, per dare concre- tezza ai principi della tutela della salute e dell’integrità fisica dei dipendenti, in ottempe- ranza al disposto dell’art. 9 della L. n. 300 del 1970, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente in materia ed in particolare dal d.lgs. n. 626 del 19 settembre 1994, si impegnano a definire gli aspetti contrat-
tuali relativi alla figura del rappresentante per la sicurezza, sulla base dell’accordo intercompar- timentale definito.
Le parti si impegnano altresì a disciplinare la materia delle attività usuranti non appena sarà definito il quadro normativo di riferimento.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7
Le parti, in riferimento a quanto previsto nell’al- legato n.6 dell’accordo dell’Area Medica, circa la previsione della maggiorazione del 40% del valore massimo della retribuzione di posizione nel caso di conferimento dell’incarico di respon- sabile di Dipartimento, quale premio per l’esclu- sività di rapporto, convengono sulla necessità che le Aziende, nella predisposizione del Rego- lamento indicato nel citato allegato n. 6 ed in quello n. 5 del presente contratto, valutino, ai fi- ni dell’attribuzione della relativa maggiorazione della retribuzione di posizione, il conseguimento del giusto equilibrio nei confronti dei Dirigenti del ruolo sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo il cui rapporto è caratterizzato dalla esclusività.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 8
Le parti con riferimento all’applicazione dell’art. 17 comma 4 del presente contratto, rela- tivo alla individuazione di due ore dell’orario lavorativo dei dirigenti da destinare ad attività di aggiornamento professionale, auspicano che nel- la prossima tornata contrattuale anche a detti di- rigenti vengano riconosciute, per evidenti motivi di parità di trattamento, le stesse ore e pari op- portunità di aggiornamenti settimanali godute dalla dirigenza medica.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 9
Le parti convengono che gli effetti che deri- vano dalla sottoscrizione del contratto indivi- duale di
lavoro nei confronti dei Dirigenti assunti suc- cessivamente alla data di entrata in vigore del presente CCNL si producono automaticamen- te anche nei confronti dei Dirigenti già in ser- vizio a tale data. Non occorre pertanto che questi ultimi sottoscrivano un contratto indi- viduale, fatta salva l’instaurazione di un nuo- vo rapporto di lavoro, con la stessa o altra a- zienda, a seguito di vincita di concorso pub- blico ovvero in esito a processi di mobilità.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 10
Le parti sottolineano la necessità che le Aziende, nel formulare i criteri per l’affidamento degli in- carichi, pongano attenzione al rispetto dei prin- cipi della Legge 903/1977 e della Legge 125/1991.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 11
Le parti prendono atto dell’eliminazione dal testo delle disposizioni riguardanti l’attività di consulenza (art. 67 lett. B) verso i soggetti privati, per effetto delle osservazioni formula- te dal Governo in data 12.9.1996 in sede di autorizzazione alla sottoscrizione del presente contratto.
Le parti convengono sulla necessità di rein- contrarsi entro il 31.3.1997, data entro la qua- le il quadro legislativo derivante dall’emananda legge di accompagno della fi- nanziaria 1997 in tema di attività libero pro- fessionale sarà completato, al fine di rivaluta- re alla luce di tali disposizioni le norme cen- surate.