Definizione di Ulteriore

Ulteriore giurisprudenza nonché approfondimenti vari sono consultabili nella sezione
Ulteriore distinzione deve essere effettuata fra la sospensione disciplinare e quella cautelare. Mentre la prima, contemplata dall’art. 7, comma 4, legge 300/1970 e da tutti i contratti collettivi come la sanzione disciplinare “conser- vativa” più grave, cui non può che seguire il licenziamento, se questa si rivela “inefficace”, la sospensione cautelare è invece una misura di carattere provviso- rio e strumentale all’accertamento dei fatti relativi alla violazione da parte del lavoratore degli obblighi inerenti al rapporto, che esaurisce i suoi effetti con l’adozione dei provvedimenti disciplinari definitivi. Pertanto, per disporre una sospensione cautelare, nelle more dell’indagine disciplinare e al fine evitare danni più gravi, qualora il comportamento del lavoratore sia stato comunque di una certa gravità, il datore di lavoro non è tenuto ad osservare la procedura ex art. 7, legge n. 300/1970; per contro, non essendo la sospensione cautelare un atto definitivo, ma piuttosto una misura precauzionale adottata in base a som- xxxxx (anche se evidenti) ragioni, il lavoratore conserverà comunque il diritto alla retribuzione per i giorni di sospensione, cosa che invece non avviene in ca- so di sospensione disciplinare. Tuttavia, secondo un recente orientamento giuri- sprudenziale, qualora il provvedimento disciplinare si concluda con la sanzione più drastica – quella del licenziamento (si veda l’apposita sezione del Manuale) – la precedente sospensione cautelare dal servizio, pur strutturalmente e fun- zionalmente autonoma rispetto al provvedimento di risoluzione del rapporto, si salda con il licenziamento, legittimando il recesso retroattivamente, con perdita ex tunc del diritto alle retribuzioni a far data dal provvedimento di sospensione (App. Milano, n. 1649/2013). I limiti all'entità delle multe e della sospensione dal lavoro sono tassativi e, d'altra parte, la contrattazione collettiva spesso tende a contenere notevolmente la gravità di tali penali. Inoltre, la legge prevede un limite anche alla rilevanza della recidiva, stabilendo che «non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni di- sciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione» (art. 7, comma 8): a tal proposito, è bene precisare che il limite dei due anni si computa dal momento in cui la sanzione viene comminata (cioè formalmente comunicata al dipendente) e non da quando viene materialmente scontata dal lavoratore. Il potere di controllo sul nesso di proporzionalità tra infrazione e sanzione è s...
Ulteriore elemento importante di questo articolo è che esso attribuisce al contratto stesso la funzione di decidere cosa regolamentare nella parte comune e cosa nelle sezioni o parti speciali, secondo un modello di articolazione della disciplina che si proietta anche oltre la fase transitoria che il contratto quadro ha inteso regolamentare. Come detto in premessa, alla salvaguardia del ruolo delle organizzazioni sindacali rappresentative nei precedenti comparti e necessità a essere coinvolte anche nella gestione della fase transitoria, è stato un delicato aspetto del confronto svoltosi in sede Aran. Infatti come prevede il modello di relazioni sindacali del settore pubblico, l’ammissione al tavolo negoziale è riservato alle organizzazioni sindacali rappresentative dell’ambito contrattuale considerato, e quindi del comparto o dell’area. Ciò comporta che, in alcuni casi, organizzazioni sindacali già rappresentative in un ambito contrattuale più ristretto (precedente comparto), non riescano a ottenere il requisito di rappresentatività (5% come media tra dato elettorale e dato associativo) nelle nuove aggregazioni per effetto dell’ampliamento della base di calcolo (Addetti). La delicatezza della questione è accentuata dal fatto che la rilevazione del dato elettorale era stata effettuata nelle elezioni svoltesi lo scorso anno secondo l’articolazione dei vecchi comparti (si ricorda a questo proposito che fino ad ora nelle aree dirigenziali non si procede ad elezioni delle RSU e quindi la rappresentatività si calcola sul solo dato associativo). L’immediata applicazione della regola legislativa avrebbe comportato che organizzazioni appena legittimate dal voto sarebbero state quasi subito escluse dal tavolo per effetto del nuovo calcolo. La volontà condivisa di evitare questo possibile vulnus all’autonomia sindacale, ha suggerito di trovare soluzioni differenziate che rispettassero i vincoli statutari e l’autonomia nelle scelte organizzative da parte dei sindacati coinvolti. Queste soluzioni alternative sono individuate negli art. 9 e 10 del contratto quadro e si possono così sintetizzare: L’avvio del percorso di aggregazione garantisce la sommabilità dei dati e l’ammissione ai tavoli con riserva in attesa della ratifica definitiva che, se non giungesse nei limiti previsti dall’accordo, comporterebbe la restituzione delle prerogative ottenute e l’eventuale danno apportato per utilizzo illegittimo di prerogative sindacali. Le soluzioni adottate negli artt. 9 e 10 attuano la r...

Examples of Ulteriore in a sentence

  • Ulteriore base giuridica che legittima l’utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.

  • Ulteriore base giuridica che legittima l'utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.

  • Le Compagnie, in aggiunta all’Indennità di cui sopra, liquidano inoltre anche un Indennizzo Ulteriore di importo pari all’Indennità medesima.

  • Ulteriore pubblicazione del bando è effettuata sul sito ufficiale del MIUR e dell’Unione Europea.

  • Ulteriore informativa disponibile ........................................................................................


More Definitions of Ulteriore

Ulteriore elemento di novità che amplia la possibilità di partecipazione è la reintroduzione dell’anticipazione del 20% del prezzo nei confronti delle imprese. Vi un altro aspetto certamente positivo, che non tarderà a mostrare i suoi benefici, ovvero quello della qualificazione sia delle stazioni appaltanti, sia degli operatori economici. Questi alcuni degli elementi qualificanti e Assoimmobiliare vuole dare un contributo allo sviluppo ed nell’affinamento di queste importanti nuove regole. Avvertiamo chiaramente infatti, che vi è necessità di fare squadra con tutte le componenti istituzionali, e fra queste l’Autorità Nazionale Anticorruzione, che si occupano direttamente ed indirettamente dell' industria immobiliare e con i soggetti pubblici che hanno un ruolo attivo come Demanio, Consip e Cdp in particolare, oltre agli Enti Locali (sistema ANCI) alimentando un dibattito proficuo e stimolante per applicare regole certe e chiare che rispondano alle esigenze di un mercato globale. Assoimmobiliare apprezza l’opportunità offerta dall’avvio della pubblica consultazione relativa allo schema di Linee guida sui sistemi di monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato (di seguito, le “Linee Guida”), attuative dell’articolo 181 del D. Lgs. n. 50/2016, recante il nuovo Codice degli appalti pubblici e concessioni di lavori, servizi e forniture (Codice).
Ulteriore intervento legislativo si è avuto nel 2000 con il decreto legislativo approvato il 4 luglio 2000 94 Cfr. X. Xxxxxxxx, Franchising la nuova legge, Torino, 2004, pagg. 2-3.‌ 95 Il disegno di legge è disponibile sul sito del Senato all’indirizzo xxx.xxxxxx.xx/xxx/00/XXX/Xxxxx/Xxxxxxx/00000000. dalla Commissione industria, commercio e turismo, che ha introdotto alcune novità importanti in tema di strumenti di incentivazione all’auto-impiego e conseguentemente ai fruitori del contratto di franchising96. Successivamente, furono presentati altri quattro disegni legge che vennero unificati e diedero vita alla nuova legge italiana sul franchising del 6 maggio 200497 denominata “Norme per la disciplina dell’affiliazione commerciale”98, entrata successivamente in vigore il 25 maggio 2004. Si tratta di un testo legislativo composto da un numero ridotto di articoli99, ma che, secondo le intenzioni del legislatore, dovrebbe apportare correttezza e trasparenza nei rapporti di 96 Il decreto prevede che lo Stato si impegna a fornire benefici finanziari e di tutoraggio, per il primo anno a chi voglia aprire un’attività in franchising, purché sia disoccupato e residente nei territori dei nuovi obiettivi indicati dall’Unione Europea nel Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006, o nelle aree individuate dal Ministero del Lavoro in cui esiste un forte squilibrio tra domanda e offerta di lavoro. 97 Legge pubblicata sulla G.U. del 24 maggio 2004, n. 120, entrata in vigore il giorno successivo.‌ 98 Si può notare come il legislatore abbia tradotto il termine franchising in “affiliazione commerciale”.
Ulteriore base giuridica che legittima l'utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Infine, il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento a svolgere l'attività assicurativa, incluse le attività di studio statistico, attività per individuare e gestire comportamenti fraudolenti e illeciti e di invio di comunicazioni di servizio strumentali e utili al miglioramento della gestione del rapporto assicurativo.
Ulteriore elemento di riferimento per la determinazione del compenso è rappresentato dalle ore ordinarie di lavoro prestato dal personale. Non sono state previste fattispecie equiparabili alla presenza in servizio. Le ore dei soggetti di cui all’articolo 9, comma 1 e 2, del CCNL, titolari delle prerogative sindacali di cui agli artt. 5, 8 , 11 e 12 del CCNQ/98, sono considerate con coefficiente medio riferito alla struttura di appartenenza. Utilizzazione del Fondo Anno 2013 – ulteriori risorse (importi al netto degli oneri riflessi) Indennità di disagio € 2.580.000,00 Budget di sede € 3.250.000,00 Premio di performance organizzativa e di produttività d’ufficio € 4.385.331,48 In fase di chiusura dell’esercizio contabile, l’Agenzia definisce le risorse da destinare ai fondi della contrattazione integrativa per consentire i necessari accantonamenti in bilancio. Nell’allegato atto di costituzione definitiva (All. 1), sono riepilogate tutte le risorse economiche già accantonate per l’esercizio 2013 nonché le ulteriori risorse trasferite a titolo di quota incentivante (art. 59 del decreto legislativo 300/1999) e con D.M. 6 maggio 2015 per il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell’anno 2013, Area Dogane, per un importo complessivo di € 87.982.086,83. A seguire saranno rappresentate solo le risorse non esposte nell’accordo stralcio del 2 dicembre 2014. Risorse considerate nell’accordo del 2 dicembre 2014.
Ulteriore impostazione li colloca nella fase di formazione della volontà del consumatore contraente, e ritiene che quest’ultimo, non essendo stato adeguatamente informato, possa richiedere l’annullamento del contratto40. La tesi oggi prevalente ritiene che la violazione dell’obbligo informativo possa qualificarsi come inadempimento, dunque che la sanzione più idonea possa individuarsi nella risoluzione del contratto41. Il consumatore può avvantaggiarsi di una doppia scelta: potrà egli, infatti, chiedere la risoluzione del contratto con annesso risarcimento del danno e restituzione di quanto abbia ricevuto dalla controparte. In alternativa, egli potrà chiedere il risarcimento del danno, conservando le prestazioni già adempiute, con detrazione del valore di queste ultime nella commisurazione del risarcimento all’interesse positivo. In giurisprudenza il risarcimento del danno è stato ritenuto come soluzione maggiormente conveniente, consentendo al consumatore di mantenere i vantaggi connessi all’operazione economica realizzata. In particolare, le Sezioni unite, con la sentenza 26724 del 19 dicembre 2007, hanno confermato la differenza tra regole di validità e regole di responsabilità, ribadendo l'estraneità della violazione degli obblighi di informazione all'area della nullità. Rispetto ai rimedi esperibili dal consumatore (nella qualità specifica di investitore) non correttamente informato, la Corte ha poi distinto tra violazioni degli obblighi informativi che si collocano nella fase precedente alla stipulazione del contratto, 38G. XXXXX, Gli obblighi di informazione,in Il contratto e le tutele, Prospettive di diritto europeo, a cura di X. Xxxxxxxxx, Torino, 2002, p. 144.
Ulteriore elemento di eterogeneità è rappresentato dai differenti livelli di personalizzazione e parametrizzazione delle soluzioni applicative implementate, generalmente dipendente da: • Aderenza delle soluzioni adottate ai processi gestionali e di supporto delle specifiche Amministrazioni; • Efficacia delle azioni di reingegnerizzazione ed efficientamento dei processi e dei sistemi. Il fornitore, in fase esecutiva e contrattuale, nel definire ed implementare le soluzioni tecnologiche, dovrà tenere conto anche delle iniziative progettuali trasversali sopra citate, in una logica di riuso ed al fine di assicurarne l’interoperabilità e la cooperazione applicativa. Inoltre il fornitore dovrà porre particolare rilevanza alle Linee guida e regole tecniche emesse dall’AGID in merito alla Gestione dei Procedimenti Amministrativi, in cui sono stati definiti: il modello di riferimento, l’architettura tecnologica ed i requisiti funzionali e non funzionali dei Sistemi di Gestione dei Procedimenti Amministrativi della Pubblica Amministrazione. Infine il fornitore dovrà operare tenendo conto di quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale in relazione alla pratica del riuso del software, in un’ottica di razionalizzazione della spesa pubblica. In particolare, il riuso rappresenta la possibilità per una P.A. di riutilizzare gratuitamente programmi informatici, o parti di essi, sviluppati per conto e a spese di un’altra Amministrazione, adattandoli alle proprie esigenze. Il contesto applicativo-tecnologico in uso presso la singola Amministrazione sarà rappresentato al fornitore aggiudicatario al momento della stipula del singolo Contratto esecutivo da parte di ciascuna Amministrazione locale contraente.
Ulteriore elemento di pericolo può essere indotto dall’urto del corpo con elementi che possono portare lesioni più o meno gravi (trauma cranico, fratture, ferite, abrasioni, ecc.).