Definizione di Ulteriore

Ulteriore giurisprudenza nonché approfondimenti vari sono consultabili nella sezione
Ulteriore elemento di discrimine fra i due contratti risiede nella durata del rapporto. Infatti, mentre per il mandato, sia esso specifico o generale, l’azione del mandatario si esaurisce nell’atto indicato nel mandato, per l’agente invece si tratta di una “messa a disposizione” stabile 75 di un’attività svolta in via strumentale a quella principale del preponente finalizzata alla stipulazione di contratti. Quindi, la differenza fra le due figure sta nel fatto che il mandatario viene incaricato dal mandante di svolgere determinati atti, mentre l’agente si obbliga nei confronti del preponente di svolgere stabilmente un’attività materiale e propedeutica alla conclusione di contratti. In questa sede, inoltre, non si può tralasciare il fatto che il mandato ha forma libera, e quindi, qualora l’affare da concludere in nome e per conto del mandante non sia soggetto a particolari forme76, è possibile concludere 74 In base all'ampiezza dell'oggetto il mandato si qualifica come generale o speciale. Il mandato speciale riguarda un singolo affare determinato mentre quello generale tutti gli affari del mandante così come previsto dall'art. 1708 cod. civ. a tal riguardo è lo stesso articolo che precisa che esso non comprende gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, se non sono indicati espressamente così ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇,”Mandato. Disposizioni generali”, in Comm. cod. civ., curr. di SCIALOJA – BRANCA; ▇▇▇▇▇▇▇ - ▇▇▇▇, ▇▇▇▇, p.526 e F. BILE,” Il mandato, la commissione, la spedizione( commento agli articolo 1705 -1741 del codice civile)”, Roma, 1961, p.77 . Si può anche prospettare una figura di mandato che, quanto alla comprensività dell'oggetto si ponga su una linea intermedia tra mandato speciale e mandato generale. Si parla a questo proposito di mandato generico, ma anche, curiosamente, di mandato specifico. La terminologia è relativa: ciò che conta è che, con queste espressioni si allude ad un mandato che ha per oggetto il conferimento dell'incarico di compiere una serie di atti determinata (non un atto, non tutti gli atti), per lo più ricadente in una categoria. Non va confusa con l'ampiezza del mandato generico la comprensività anche nel mandato speciale delle attività accessorie di cui al I° comma dell'art. 1708 cod. civ. La disposizione chiarisce soltanto il fatto che la gestione non può non comprendere anche gli atti strettamente necessari a portare a compimento l'incarico conferito, con l'esclusione di quelli ulteriori, non consequenziali
Ulteriore rilevante novità è che il rilascio dell’immobile abitato dal debitore sarà disposto, non più al momento dell’aggiudicazione, ma solo dopo il decreto di trasferi- mento, così come vuole l’art. 560, comma 3 e come ri- badito nell’ottavo comma dell’art. 586 c.p.c. Si tratta di previsioni che vorrebbero favorire il debitore bisogno- so[6], ma che, generalizzando il godimento dell’immobi- le da parte di qualsiasi debitore che lo abiti, indipenden- temente dalla sua reale situazione economica, finisce per favorire indiscriminatamente i debitori, pregiudicando i creditori. È indubbio che un bene libero da persone e da cose è più appetibile. Senz’altro più ragionevole, e più in linea con le finalità e l’efficienza dell’esecuzione forzata, era la norma laddove attribuiva al giudice dell’esecuzio- ne la possibilità di valutare la complessiva situazione eco- nomica del debitore, autorizzandolo, se del caso, a conti- nuare ad abitare l’immobile pignorato, considerando an- che la compatibilità di tale scelta con le finalità liquidato- rie della procedura espropriativa[7]. Viene anche soppressa la previsione di una liberazione dell’immobile a cura del custode che, secondo la previ- sione dell’art. 560, comma 3 c.p.c. ormai abrogata, il giu- dice dell’esecuzione avrebbe ordinato al più tardi al mo- mento dell’aggiudicazione o dell’assegnazione. Ormai la liberazione dell’immobile abitato dal debitore è posterga- ta al decreto di trasferimento e in tali ipotesi solo qualora il debitore o i suoi familiari contravvenissero agli obblighi posti a loro carico, tra cui quello di garantire la conserva- zione e l’integrità dell’immobile, il giudice dell’esecuzione ne ordinerà la liberazione anticipata.

Examples of Ulteriore in a sentence

  • Ulteriore base giuridica che legittima l’utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.

  • Qualora Titolare del trattamento sia l'Utente Finale, il Cliente si impegna a informare l'Utente Finale di tale trasferimento e dichiara che l'autorizzazione ad avvalersi del Responsabile Ulteriore del Trattamento situato fuori dallo SEE equivale al mandato di cui sopra.

  • Ulteriore base giuridica che legittima l'utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.

  • Privacy Shield in caso di Responsabili Ulteriori del trattamento situati negli Stati Uniti e per cui sia verificabile l'aderenza tramite i canali e registri ufficiali, o trasferimenti infragruppo del Responsabile Ulteriore del Trattamento che sia parte di un gruppo societario che ha ottenuto l'approvazione delle BCR per i Responsabili del trattamento).

  • Ulteriore pubblicazione del bando è effettuata sul sito ufficiale del MIUR e dell’Unione Europea.


More Definitions of Ulteriore

Ulteriore elemento costitutivo risiede nell’elemento dell’inesistenza dell’operazione registrata, che può essere ravvisata nelle ipotesi di: • inesistenza oggettiva, che si concretizza ove la fattura si riferisca a operazioni mai effettuate (inesistenza assoluta), ovvero realizzata solo parzialmente, con ciò intendo prestazioni che indichino un corrispettivo maggiore rispetto a quanto effettivamente corrisposto; • inesistenza soggettiva, integrata nel caso in cui le operazioni intercorrono tra soggetti diversi da quelli indicati nella fattura o in altro documento, con specifico riferimento all’interposizione fittizia.
Ulteriore elemento distintivo rispetto ai forward, connesso alla loro negoziazione in mercati regolamentati, è la presenza di una controparte unica per tutte le transazioni, la clearing house, che per il mercato italiano è la Cassa di compensazione e garanzia. Suo compito è di assicurare il buon fine delle operazioni e la liquidazione (intesa come calcolo) e corresponsione giornaliera dei profitti e delle perdite conseguiti dalle parti.
Ulteriore elemento di eterogeneità è rappresentato dai differenti livelli di personalizzazione e parametrizzazione delle soluzioni applicative implementate, generalmente dipendente da: • Aderenza delle soluzioni adottate ai processi gestionali e di supporto delle specifiche Amministrazioni; • Efficacia delle azioni di reingegnerizzazione ed efficientamento dei processi e dei sistemi. Il fornitore, in fase esecutiva e contrattuale, nel definire ed implementare le soluzioni tecnologiche, dovrà tenere conto anche delle iniziative progettuali trasversali sopra citate, in una logica di riuso ed al fine di assicurarne l’interoperabilità e la cooperazione applicativa. Inoltre il fornitore dovrà porre particolare rilevanza alle Linee guida e regole tecniche emesse dall’AGID in merito alla Gestione dei Procedimenti Amministrativi, in cui sono stati definiti: il modello di riferimento, l’architettura tecnologica ed i requisiti funzionali e non funzionali dei Sistemi di Gestione dei Procedimenti Amministrativi della Pubblica Amministrazione. Infine il fornitore dovrà operare tenendo conto di quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale in relazione alla pratica del riuso del software, in un’ottica di razionalizzazione della spesa pubblica. In particolare, il riuso rappresenta la possibilità per una P.A. di riutilizzare gratuitamente programmi informatici, o parti di essi, sviluppati per conto e a spese di un’altra Amministrazione, adattandoli alle proprie esigenze. Il contesto applicativo-tecnologico in uso presso la singola Amministrazione sarà rappresentato al fornitore aggiudicatario al momento della stipula del singolo Contratto esecutivo da parte di ciascuna Amministrazione locale contraente.
Ulteriore elemento distintivo rispetto ai forward, connesso alla loro negoziazione in mercati regolamentati, è la presenza di una controparte unica per tutte le transazioni, la clearing house, che per il mercato italiano è la Cassa di compensazione e garanzia. Suo compito è di assicurare il buon fine delle operazioni e la liquidazione (intesa come calcolo) e corresponsione giornaliera dei profitti e delle perdite conseguiti dalle parti. La clearing house si interpone in tutte le transazioni concluse sul mercato dei future: quando due soggetti compravendono un contratto, ne danno immediata comunicazione alla clearing house che procede a comprare il future dalla parte che ha venduto e a venderlo alla parte che ha comprato. In tal modo, in caso di inadempimento di una delle due parti, la clearing house si sostituisce nei suoi obblighi, garantendo il buon esito della transazione, salvo poi rivalersi sul soggetto inadempiente.
Ulteriore garanzia per il lavoratore iscritto senza una espressa manifestazione di volontà sarà, come già detto, quella prevista dal diritto di recesso (art. 6) che può essere utilizzato dopo l’adesione: tale lavoratore dispone, infatti, di un termine di trenta giorni per recedere, senza costi e senza dover indicare alcuna motivazione.
Ulteriore elemento di novità che amplia la possibilità di partecipazione è la reintroduzione dell’anticipazione del 20% del prezzo nei confronti delle imprese. Vi un altro aspetto certamente positivo, che non tarderà a mostrare i suoi benefici, ovvero quello della qualificazione sia delle stazioni appaltanti, sia degli operatori economici. Questi alcuni degli elementi qualificanti e Assoimmobiliare vuole dare un contributo allo sviluppo ed nell’affinamento di queste importanti nuove regole. Avvertiamo chiaramente infatti, che vi è necessità di fare squadra con tutte le componenti istituzionali, e fra queste l’Autorità Nazionale Anticorruzione, che si occupano direttamente ed indirettamente dell' industria immobiliare e con i soggetti pubblici che hanno un ruolo attivo come Demanio, Consip e Cdp in particolare, oltre agli Enti Locali (sistema ANCI) alimentando un dibattito proficuo e stimolante per applicare regole certe e chiare che rispondano alle esigenze di un mercato globale. Assoimmobiliare apprezza l’opportunità offerta dall’avvio della pubblica consultazione relativa allo schema di Linee guida sui sistemi di monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato (di seguito, le “Linee Guida”), attuative dell’articolo 181 del D. Lgs. n. 50/2016, recante il nuovo Codice degli appalti pubblici e concessioni di lavori, servizi e forniture (Codice).
Ulteriore elemento di riferimento per la determinazione del compenso è rappresentato dalle ore ordinarie di lavoro prestato dal personale. Non sono state previste fattispecie equiparabili alla presenza in servizio. Le ore dei soggetti di cui all’articolo 9, comma 1 e 2, del CCNL, titolari delle prerogative sindacali di cui agli artt. 5, 8 , 11 e 12 del CCNQ/98, sono considerate con coefficiente medio riferito alla struttura di appartenenza. Utilizzazione del Fondo Anno 2012 (importi al netto degli oneri riflessi) Stabilizzazione indennità di Agenzia € 7.329.686,01 Passaggi economici all'interno delle aree € 28.604.545,33 Posizioni organizzative € 73.850,00 Incarichi responsabilità € 1.912.300,00 Indennità di confine, di disagio e di rischio, e per centralinisti non vedenti € 6.800.000,00 Lavoro straordinario € 16.200.000,00 Turnazione € 5.506.772,00 Budget di sede € 3.250.000,00 Premio di performance organizzativa e di produttività d’ufficio € 19.095.052,60