Definizione di Segue

Segue l’applicazione del brocardo simul stabunt, simul cadent. Il meccanismo del collegamento negoziale, come è stato anticipato, oltre che per la qualificazione dell’operazione economica posta in essere dalle parti, assume rilevanza in merito alle relazioni intercorrenti tra i singoli contratti sotto il profilo patologico. Tradizionalmente infatti l’esistenza di un nesso giuridicamente rilevante tra due negozi distinti viene raffigurato dal brocardo simul stabunt, simul cadent, in forza del quale i diversi contratti sono posti tra loro in un rapporto per cui la validità o l’efficacia o la continuazione dell’esistenza dell’uno, influenzano la validità o l’efficacia o la continuazione dell’altro24. Ciò è ribadito anche dalla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, dove si afferma che l’interdipendenza tra i negozi collegati produce una regolamentazione unitaria delle vicende relative alla permanenza del vincolo contrattuale, per cui essi «simul stabunt, simul cadent»25. Al fine dell’applicazione di tale principio bisogna distinguere i casi di collegamento bilaterale da quelli di collegamento unilaterale: si ricorre alla prima ipotesi quando l’esistenza di un negozio non può prescindere dalla sussistenza dell’altro e viceversa; si ha invece collegamento unilaterale, quando un negozio è dipendente da un altro, che è invece autonomo, come ad esempio il contratto di garanzia rispetto al rapporto di debito garantito. Ebbene il brocardo trova generale applicazione solo nell’ambito del collegamento bilaterale, mentre nell’ambito di quello unilaterale si applica unicamente al verificarsi di vicende patologiche che colpiscano il contratto principale, che si trasmettono dunque a quello dipendente26. In tali ipotesi per effetto della sussistenza del legame, l’invalidità o la risoluzione di uno dei contratti collegati possono ripercuotersi sugli altri. Con riferimento ai casi di invalidità, la giurisprudenza ha giustificato l’operare del brocardo attraverso un’applicazione estensiva del principio di cui al primo comma dell’art. 1419 c.c. in tema di nullità parziale e ha statuito che 24 Già GIORGIANNI, Negozi giuridici collegati, cit., p. 74 aveva individuato tra le conseguenze del collegamento l’applicabilità della regola simul stabunt, simul cadent.
Segue. Il rent to buy di azienda Ancora più scarni se non del tutto assenti sono poi i riferimenti legislativi che è possibile utilizzare per le operazioni di rent to buy di azienda. Nell’esiguità anche del dibattito dottrinale, i caratteri dell’operazione possono essere desunti dagli schemi di contratto offerti, soprattutto a scopo pubblicitario, dai diversi imprenditori che si propongono in questo nuovo mercato. Il contratto ha normalmente una fase triennale di affitto (in tema di azienda, trattandosi di bene produttivo, non si può parlare di locazione15) e una successiva cessione. In particolare lo schema più comunemente utilizzato è quello che sfrutta il collegamento negoziale tra un contratto d’affitto d’azienda e un preliminare di compravendita o, in alternativa, un’opzione di acquisto. Lo schema ricalca comunque quello del rent to buy immobiliare e cioè la fase dell’affitto funge anche da accantonamento del prezzo di cessione: in genere i contratti prevedono il versamento di una caparra pari al 25/30% del valore totale dell’operazione; l’accantonamento ai fini della cessione del 70% del canone mensile pagato, e l’operazione viene costruita in modo che il cessionario dovrà versare all’atto della cessione il rimanente 50%. locativo, l'effettiva causa contrattuale (da ben distinguersi dai motivi che possono indurre le parti ad utilizzare un certo schema negoziale piuttosto che un altro) è una ed una sola, trovando essa fondamento nella necessità di rendere possibile al compratore un dilazionamento del corrispettivo dovuto e quindi approntando - di fatto - a favore di questi i medesimi vantaggi economici di cui egli godrebbe in caso di accesso ai normali canali creditizi. Il rent to buy, insomma, si atteggia sempre come una risposta concretamente attualizzabile in presenza dell'insorgenza di una difficoltà economica del compratore a versare interamente il corrispettivo dovuto al momento della vendita, contemperando l'interesse di questi alla conclusione comunque dell'acquisto, con l'interesse del venditore alla conclusione dell'alienazione immobiliare pur in assenza di un pagamento del prezzo dovuto in un'unica soluzione»: X. XXXXX, «Il rent to buy: la tipizzazione sociale di un contratto atipico», in Imm. propr., 2014, 6, p. 384 e ss. Sembra invece che le ragioni che giustificano tali operazioni possano essere le più varie; si consideri ad esempio il caso di un acquirente di un immobile sul quale siano necessari lavori di ristrutturazione; oppure si valuti l’...
Segue l’obbligo delle informazioni. 4. 4. Star del credere. L’art. 1746, 2o-3o co., c.c. 4. 5. Impedimento dell’agente. Obbligo di comunicazione. 4. 6. Gli ob- blighi del preponente. 4. 7. Segue: informazione e documentazione. 4. 8. Segue: la ri- duzione del volume delle operazioni commerciali. 4. 9. Segue: accettazione, rifiuto e mancata esecuzione degli affari. 4. 10. L’obbligo della consegna dell’estratto conto. La liquidazione delle provvigioni. 4. 11. Inderogabilita` della norma. 5. La retribu- zione dell’agente. 5. 1. La provvigione. 5. 2. I presupposti per la nascita del diritto alla provvigione dell’agente. Il sistema previgente e la disciplina attuale. 5. 3. Segue: affari conclusi direttamente dal preponente. 5. 4. Segue: affari conclusi dopo lo scio- glimento del contratto. 5. 5. La facolta` dell’agente alla riscossione. 6. La durata e la cessazione del contratto di agenzia. 6. 1. La durata del contratto. 6. 2. Il contratto di agenzia a tempo determinato. 6. 3. La cessazione del contratto di agenzia a tempo determinato. Il recesso per giusta causa. 6. 4. Il recesso nel contratto di agenzia a tempo indeterminato e l’obbligo del preavviso. 6. 5. L’indennita` sostitutiva del preavviso. 7. Indennita` di cessazione del contratto. 7. 1. Indennita` di cessazione del rapporto. Gli interventi legislativi di modifica e adeguamento dell’art. 1751

Examples of Segue in a sentence

  • Segue una lista di siti/strumenti/applicazioni funzionali all’erogazione dell’assistenza: o sito di erogazione del servizio di fatturazione elettronica (ambienti di produzione e di test) o Admin Utente o sito Xxxxxxxxxxxxxxx.xx Nel corso del periodo di gara si stima un volume di: • 53.700 contatti telefonici • 11.300 richieste scritte.

  • Segue una lista di siti/strumenti/applicazioni funzionali all’erogazione dell’assistenza: • Sistema Card Management System (CMS) • xxxx.xxxxxxxxxx.xx • software di firma digitale (es.

  • Segue una lista di siti/strumenti/applicazioni funzionali all’erogazione dell’assistenza: • Sito Lei-Italy • Admin ALEI • Sito Xxxxxxxxxxxxxxx.xx • Software Firma Digitale (File Protector, Dike IC) • Portale Consorzio Triveneto • FIDO • Files excel depositati in server condivisi • Google Drive Nel corso del periodo di gara si stima un volume di: • 23.300 contatti telefonici • 180.000 richieste scritte.

  • Segue una lista di siti/strumenti/applicazioni funzionali all’erogazione dell’assistenza: • sito INI-PEC • CNS per accesso al sito INI-PEC • Files Excel in server condiviso • Notepad ++ Nel corso del periodo di gara si stima un volume di: • 8.700 contatti telefonici • 14.700 richieste scritte.


More Definitions of Segue

Segue. Tipologia Segue: Durata Segue: Retribuzione
Segue. Sulla possibilità di apporre termini o condizioni Come già accennato, l’infelicissima tecnica legislativa attraverso cui si è attuata la riforma qui in commento viene a presentare ex novo un problema in ordine alla possibilità di prevedere la cessazione ancora più generale e viene a porsi con riguardo a qualsiasi previsione negoziale che leghi l’erogazione di una prestazione patrimoniale, nel contratto di convivenza, così come il suo eventuale venir meno, ad un avvenimento futuro ed incerto, così come ad un termine (iniziale o finale) certo. In effetti, una quanto mai improvvida disposizione della novella stabilisce che «Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti» (cfr. art. 1, comma 56, della riforma in esame), laddove, prima dell’introduzione di questa disposizione normativa, non si dubitava in dottrina che le prestazioni oggetto di un contratto di convivenza ben potessero essere temporalmente legate alla durata stessa del ménage o comunque collegate ad una condizione, tanto sospensiva che risolutiva, così come ad un termine, tanto iniziale che finale46. cit., p. 139 e ss.; ID., Le prestazioni lavorative del convivente more uxorio, cit., p. 83 e ss. 43 V. infra, § “Segue. Sulla possibilità di apporre termini o condizioni”. 44 Cfr. per tutti X. XXXXXX, I regimi patrimoniali della famiglia di fatto, cit., p. 139 e ss.; ID., I diritti dei conviventi. Realtà e prospettive tra Italia ed Europa, cit., p. 119 e ss. 45 Come è accaduto, ad es., nei casi risolti da Xxxx., 8 giugno 1993, n. 6381, in Nuova giur. civ. comm., 1994, I, p. 339, con nota di Xxxxxxxxxx; in Corr. giur., 1993, p. 947, con nota di X. Xxxxxxx; in Vita not., 1994, p. 225; Trib. Savona, 7 marzo 2001, in Fam. e dir., 2001, p. 529, con nota di Xxxxxxxxx; Trib. Palermo, 3 febbraio 2002, in Gius., 2003, p. 1506. Sul tema cfr. X. XXXXXX, I regimi patrimoniali della famiglia di fatto, cit., p. 285 e ss.; ID., «Famiglia di fatto e convivenze: tutela dei soggetti interessati e regolamentazione dei rapporti patrimoniali in vista della successione», in Fam. e dir., 2006, p. 661 e ss.; X. XXXXXX, L’assegnazione della casa familiare nella separazione, nel divorzio e nella convivenza, Torino, 2003, p. 104 e ss. Per la situazione successiva alla riforma qui in commento cfr.
Segue lo scopo, la causa e l’oggetto: gli obiettivi strategici e il programma comune. Un profilo innovativo della nuova disciplina si individua negli interessi che la figura è destinata a realizzare. E’ necessario dunque definire il profilo causale del contratto. Con riguardo alla funzione del contratto e, quindi, alla causa del negozio, la dottrina più risalente91 ha evidenziato come, in termini generali, la stessa sia identificabile in quell’elemento che, pur essendo dotato di propria autonomia e peculiarità, consente di analizzare i singoli requisiti del contratto, ma ancor più la sua unitarietà, fungendo essa da anello congiungente tra i c.d. elementi oggettivi e quelli soggettivi. Da tale posizione è, per tradizione, derivata la ricostruzione della causa quale 91 X.Xxxxx, Teoria generale del negozio giuridico, Milano, 1951; X.Xxxxx, Causa del negozio giuridico, in Noviss. Dig. It., Torino, 1957, III, 32. essenziali. Per funzione economico sociale si intendeva che un fatto, per assumere giuridica rilevanza doveva essere già rilevante sotto il profilo sociale ed economico. Sintesi degli elementi essenziali, invece, perché la causa consentiva di analizzare il negozio nella sua unitarietà. Ne conseguiva che gli elementi necessari per l’esistenza del negozio fossero nello stesso tempo considerati elementi indispensabili della sua funzione tipica o della sua propria causa. La teoria della funzione economico-sociale appare, però, superata e la dottrina più moderna92 definisce la causa in termini di funzione economico-individuale e, ancor più, di causa concreta93. Lo “scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competività nel mercato” espresso dalla norma in esame, assume un connotato generico incapace di assurgere ad elemento caratterizzante del contratto e, pertanto, non può considerarsi elemento costitutivo della causa del contratto dovendo necessariamente essere relegato tra i motivi i quali, in quanto tali, non rilevano rispetto alla struttura ed alla funzione del negozio. Ciò che sembra caratterizzare la funzione o causa del contratto di rete è il risultato che che i partecipanti si prefiggono, più che l’oggetto delle prestazioni che le imprese si impegnano ad eseguire al fine del raggiungimento del risultato finale medesimo. La causa del contratto di rete, osservando la sua funzione sia in una prospettiva economico e sociale generale e collettiva rilevata dall’analisi della prassi contrattuale, sia con...
Segue la fase forse più delicata della procedura, ovvero, la scelta del contraente che, come abbiamo visto in precedenza, non è libera, ma guidata dal legislatore attraverso binari ben definiti che dovrebbero assicurare ai privati che aspirano ad entrare in contatto con l‟amministrazione, parità di trattamento e trasparenza nel momento in cui presentano la propria offerta. L‟atto iniziale è l‟emissione del bando di gara218, anche se esistono procedure, come vedremo, in cui non sussiste una gara ufficiale.219 220 pone, a mio modo di vedere, l’autorevole insegnamento che, spezzando il tradizionale monolitismo della qualificazione pubblicistica dell’evidenza pubblica, ha individuato nella sequenza di atti che precede il contrato un duplice procedimento: l’uno di carattere privatistico e attinente alla formazione della volontà contrattuale; l’altro di carattere pubblicistico e attinente ai rapporti di controllo.” 214 Secondo X. XXXXXXX, Contratto e pubblica amministrazione, cit., p. 915, la deliberazione a contrarre non può essere considerata come proposta contrattuale vera e propria, ma come semplice “atto con efficacia interna all’Ente che ha solo natura autorizzatoria e quale unico destinatario il diverso organo legittimato ad esprimere la volontà all’esterno.” Anche la Giurisprudenza concorda sulla qualificazione della delibera a contrarre come mero atto interno e preparatorio. Cfr. ex plurimis Cass., 3 gennaio 2001, n. 59, in Foro it., 2001, I, p. 2899; Cass., 5 novembre 2001, n. 13628, in Cons. Stato, 2002, II, p. 25 e Cass., 22 giugno 2004, n. 11601, in Foro amm., CDS, 2004, p. 1613. 215 La norma di riferimento è l‟art. 11 del Codice dei contratti pubblici,commi 1 e 2: “Art.
Segue nel rent to buy.
Segue il Comune di Modena Il parere espresso dal responsabile del Servizio Anziani del Comune di Modena è fondato sulla illustrazione dei risultati del progetto SERDOM, con cui il Comune, in forza dell’accordo stipulato con la Provincia: autorizza le strutture del SERDOM a svolgere mediazione di manodopera, definisce come presupposto per l’accreditamento dell’operatore di essere iscritto al Centro per l’Impiego con la qualifica di operatore di servizi di vario genere; concordemente al sindacato si è stabilito che la certificazione è compito dei Centri per l’Impiego. L’iscrizione ai Centri per l’Impiego, con la predetta qualifica, è concessa se sussistono tre condizioni preliminari: un corso di 150 ore; attività di orientamento/formazione; dimostrare di aver lavorato per un mese svolgendo compiti che rientrano in tale mansione. Sottoponendosi infine a un accertamento delle competenze è possibile ottenere un permesso provvisorio di un anno. Grazie a tale progetto sono state presentate fino ad oggi ventinove domande. Gli operatori accreditati sono quaranta (la maggior parte sono extracomunitari), quindici forniscono già servizi, venticinque sono solo iscritti. Il Comune ha espresso l’opportunità di un accertamento del contratto, in quanto i contratti emersi sono per lo più regolati dalle norme previste in quelli per le colf e molto spesso sono privi dei requisiti minimi (tra cui la stessa sottoscrizione di entrambe le parti) ed il loro contenuto è povero.
Segue la non plausibilità di una ipotesi di derogabilità assistita nella riforma del mercato del lavoro Come si è accennato, l’art. 15 del d. lgs. 251/2004 ha sostituito la versione originaria dell’art. 68 del d. lgs. 276/2003, il quale prevede ora che “nella riconduzione a un progetto, programma di lavoro o fase di esso dei contratti di cui all’art. 61, comma 1, i diritti derivanti da un rapporto di lavoro già in essere possono essere oggetto di rinunzie e transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro di cui al Titolo VIII secondo lo schema dell’articolo 2113 del codice civile”. In proposito la novella ha messo fine alla querelle interpretativa del testo originario (“I diritti derivanti dalle disposizioni contenute nel presente capo possono essere oggetto di rinunzie e transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro […]”), accogliendo la posizione della dottrina maggioritaria secondo cui la norma ha alluso sin dall’inizio alla possibilità di disporre di diritti già entrati nel patrimonio del collaboratore a progetto71, e respingendo quindi la tesi di chi ha ritenuto si trattasse invece di 70 X. XXXXX, op. cit., 619 ss., qui 623 s. 71 Cfr., fa gli altri, X. XX XXXX XXXXXX, Dal lavoro parasubordinato al lavoro “a progetto”, in Working Papers CSDLE Xxxxxxx X’Xxxxxx, 2003, n. 25, 23; X. XXXXXX, Ricerca e analisi dei punti critici del decreto legislativo 276/2003 sul mercato del lavoro, in Riv. giur. lav., 2003, I, 919; X. XXXXXXXXXXXX, Il lavoro a progetto tra finalità antielusive ed esigenze di rimodulazione delle tutele, in AA. VV., Scritti in memoria di Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in Dir. lav., 2003, II, 637 ss.;