Definizione di Segue
Segue l’aleatorieta` nei futures Il future e`, nelle origini, una compravendita differita, con la quale una parte si obbliga a consegnare o a ritirare in una borsa uffi- ciale una data quantita` di materie prime, prodotti agricoli o di altri beni, ad una determinata scadenza preventivamente conve- nuta(51). E` un contratto suscettibile di diverse modalita` esecutive: tuttavia, benche´ alla scadenza del termine sia, di norma, possi- bile procedere all’attuazione della sua funzione tipica (e, quindi, all’attuazione dello scambio), nella maggior parte dei casi le parti provvedono, in un momento anteriore alla data prevista per l’e- secuzione, ad acquistare sul mercato una posizione uguale e contraria a quella detenuta, s`ı da far operare il meccanismo della compensazione(52). Il future, che viene negoziato in borse ufficiali specializzate e regolamentate, presenta clausole per lo piu` standardizzate su- scettibili di un numero indefinito di applicazioni eterogenee, sic- che´ l’autonomia dei contratti appare vincolata nella determina- zione del contenuto, potendosi esprimere unicamente riguardo al prezzo. L’organizzazione del mercato entro il quale la negozia- zione avviene prevede poi un particolare organo, la Cassa di compensazione e garanzia, che assume la veste di controparte in tutti i contratti, con la finalita` di offrire a ciascun operatore la garanzia della regolare esecuzione. In Italia una prima ed organica disciplina del mercato dei futures e` contenuta nella l. 2.1.1991, n. 1, cui hanno fatto seguito, dap- prima (febbraio 1992) la regolazione sulla negoziazione dei con- tratti a termine sui titoli di stato e su indici di borsa, poi (nel novembre 1994) il «Regolamento per il funzionamento del siste- ma telematico delle borse valori per la negoziazione dei contratti uniformi a termine su strumenti finanziari collegati a valori mo- biliari o ad indici su tali valori mobiliari»; i futures, infine, sono stati annoverati tra i c.d. «strumenti finanziari» (concetto sosti- tutivo di «valore mobiliare») dal d.lgs. n. 415/1996. L’innovazione finanziaria che ha caratterizzato i mercati negli ultimi trent’anni ha, pero`, riguardato essenzialmente i contratti
Segue il nuovo art. 182 quater l. fall. Il legislatore tra gli interventi volti a sostenere e rilanciare la competitività delle imprese, ha ricompreso anche quelli in materia di procedure concorsuali di cui all’art. 48 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge con modificazioni con la L. n. 122 del 30 luglio 2010, intervenendo sugli istituti del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti. 133 Si esprimono in favore del riconoscimento della prededucibilità della nuova finanza erogata nell’ambito degli accordi di ristrutturazione: E. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti. Un nuovo procedimento concorsuale, Padova, 2009, p. 85; ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Diritto Fallimentare, La nuova disciplina delle procedure concorsuali giudiziali, Torino, 2007, p. 255; A. VICARI, Op. ult. Cit., , p. 493; ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Accordi di ristrutturazione dei debiti, commento sub. Art. 182 bis., in, AA.VV. , La Riforma della Legge Fallimentare, Tomo II, Artt. 104 – 215, a cura di ▇. ▇▇▇▇▇ e ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Torino, 2006, p. 1107.
Segue i tirocini e i contratti a contenuto formativo Le perplessità sin qui evidenziate non si limitano allo schema delle collaborazioni coordinate e continuative, laddove diano luogo a rapporti di lavoro subordinato dissimulati, ma investono anche altre tipologie contrattuali. Si pensi, per esempio, all’abuso dei tirocini formativi e di orientamento, uno strumento fondamentale per innalzare la qualità del lavoro e favorire l’occupabilità dei giovani e che, pur tuttavia, al pari di quanto spesso avviene con riferimento all’apprendistato e ai contratti di formazione e lavoro, denota una pericolosa tendenza a sfociare in un utilizzo distorto del canale formativo, in funzione meramente strumentale all’abbattimento del costo del lavoro. Con specifico riferimento alla provincia di Modena preoccupanti indicazioni in questo senso derivano da una recente indagine svolta dal Settore Studi e Ricerche della CISL circa i tirocini formativi. L’indagine evidenzia come l’istituto sia utilizzato con una certa frequenza dalle aziende modenesi soprattutto in certe aree geografiche, concentrate nella zona di Sassuolo, Maranello, Formigine, oltre che nella città di Modena. Il settore in cui l’istituto è maggiormente sviluppato è quello delle ceramiche, seguito dalle aziende che operano nel campo dell’assistenza alla persona. A questi limiti, territoriali e settoriali, segue il fatto che spesso sono le stesse aziende a ospitare tirocinanti. Dai dati evidenziati sono scaturite alcune importanti riflessioni tra cui la seguente: “Il tirocinio formativo è una forma estrema di flessibilità, che pur non costituendo un rapporto di lavoro, nemmeno a causa mista, permette ai datori di lavoro, che lo utilizzano, di adoperare manodopera a bassissimo costo e di svincolarsene in maniera più semplice rispetto ad altri istituti contrattuali che caratterizzano il lavoro subordinato, oppure è un ottimo strumento, che dopo un limitato periodo caratterizzato da una reciproca valutazione, permette un inserimento, il più delle volte, a tempo indeterminato nel mondo del lavoro tradizionale, al pari del coevo lavoro interinale” 2. Le perplessità che sorgono a tal proposito in ambito sindacale non sono rivolte all’istituto del tirocinio in quanto tale, ma piuttosto alle forme di abuso.
Examples of Segue in a sentence
Segue un approfondimento degli istituti a tutela della qualità dell’erogazione della fornitura.
More Definitions of Segue
Segue la pubblica amministrazione. — 14. Segue: il somministrante monopolista. — 15. Segue: il sommi- nistrato. — 16. L’oggetto del contratto. — 17. Segue: la somministrazione d’uso e di consumo. — 18. Segue: le prestazioni periodiche o continuative. — 19. Segue: il carattere generico delle cose da prestare. — 20. Segue: la somministrazione di servizi. — 21. La determinazione delle prestazioni: la somministrazione secondo il fabbisogno. — 22. Se- gue: la somministrazione con fissazione del limite massimo e minimo. — 23. Segue: la somministrazione a piacere. — 24. Segue: la somministrazione con “impegno di po- tenza”. — 25. Segue: la somministrazione con fissazione del limite minimo. — 26. Il corrispettivo. — 27. Segue: la determinazione convenzionale. — 28. Segue: la determi- nazione legale. — 29. Segue: il prezzo nelle pubbliche forniture. — 30. La determina- zione del termine di adempimento delle prestazioni. — 31. Scadenza delle singole prestazioni. — 32. Determinazione del termine ad opera del somministrato. — 33. Pro- roga del termine. — 34. La prescrizione. — 35. La forma del contratto. — 36. La causa.
Segue. Tipologia Segue: Durata Segue: Retribuzione
Segue la determinazione convenzionale. — 28. Segue: la determi- nazione legale. — 29. Segue: il prezzo nelle pubbliche forniture. — 30. La determina- zione del termine di adempimento delle prestazioni. — 31. Scadenza delle singole prestazioni. — 32. Determinazione del termine ad opera del somministrato. — 33. Pro- roga del termine. — 34. La prescrizione. — 35. La forma del contratto. — 36. La causa.
Segue il divieto di cessione del punto vendita. — 28. Segue: l’obbligo di applicare i metodi commerciali predisposti dal franchisor. — 29. Segue: l’obbligo di vendere esclusivamente nei locali autorizzati. — 30. Segue: il divieto di cedere il contratto. — 31. Segue: il controllo sulla pubblicità.
Segue la legislazione in materia e coordina gli operatori delle Sezioni AIPD che sul territorio seguono le prime fasi dell’inserimento lavorativo con il tutoraggio sui posti di lavoro. Si occupa della costante sensibilizzazione di aziende e opinione pubblica su chi sono e come possono essere come lavoratori le persone con la sdD. Dedica particolare attenzione alla ricerca e stipula di accordi con catene/realtà lavorative sia per la realizzazione di tirocini brevi (2-3 settimane) o stagionali, sia per tirocini extracurriculari e assunzioni. Elabora strumenti/materiali utili per la formazione, l’informazione e l’orientamento sul tema di operatori, famiglie, aziende, persone con sdD (pubblicazioni, applicazioni, schede). Cura la gestione e l’aggiornamento di materiali caricati sulle piattaforme online AIPD di Formazione (per l’area lavoro) e Osservazione/Valutazione dei lavoratori. Effettua una costante ricerca di Bandi Nazionali su cui presentare progetti o iniziative sul tema, con l’obiettivo di attivare percorsi che permettano un lavoro di rete con le altre sedi e la formazione di operatori e giovani potenziali lavoratori. Nell’ambito delle attività dell’Osservatorio, sulla base delle esperienze realizzate dall’AIPD, si è arrivati a identificare già da molti anni a livello nazionale il “Protocollo sugli interventi necessari per promuovere un percorso efficace di inserimento lavorativo”. L’Osservatorio cura inoltre dal 1999 i rapporti con la Presidenza della Repubblica in una collaborazione ormai ventennale avviata con il Servizio Giardini di Roma, che ha garantito la possibilità di svolgere stage di formazione presso Villa Rosebery a Napoli (dal 2010), il Servizio Cucine e il Servizio Tavola a Roma (dal 2009), la Biblioteca (dal 2012) e la Tenuta di Castelporziano (dal 2013).
Segue le critiche della dottrina Contro questa ricostruzione dottrinale sono state mosse le seguenti critiche. Anzitutto, il nostro sistema non conosce nell'ambito degli atti tra vivi negozi unilaterali capaci di determinare «il trasferimento di un diritto in capo ad altri soggetti» (48). Non potrebbe, pertanto, essere ricompreso «nei modi stabiliti dalla legge» di cui all'art. 922 c.c. anche l'atto unilaterale. Questa affermazione sembra però frutto di una petizione di principio in quanto parte dal presupposto indimostrato che le fattispecie tipiche di pagamento traslativo non abbiano struttura unilaterale. Ragionando specularmene e dando per acquisita la natura unilaterale delle prestazione isolate tipizzate dal legislatore, si potrebbe con eguale disinvoltura sostenere che siano proprio questi “i modi diversi di acquisto della proprietà” cui fa riferimento l'art. 922 c.c. Ciò vuol dire che (almeno per le ipotesi di negozi solvendi causa nominati) quest'ultima disposizione normativa ha un valore neutro. In ogni caso, sia detto in via incidentale, il sistema conosce sicuramente almeno una fattispecie capace di determinare anche nel settore degli atti tra vivi effetti traslativi sulla base della solo manifestazione di volontà del disponente: mi riferisco alla donazione obnuziale a cui si è fatto cenno in precedenza. La seconda obiezione verte sul fatto che la ricostruzione criticata urta contro il principio della tipicità delle promesse unilaterali sancito dall'art. 1987 c.c. Si osserva testualmente: «Né va dimenticato che, quanto meno con riferimento agli atti unilaterali fonte di obbligazione, l'art. 1987 detta la regola della tipicità degli stessi: sicché sarebbe paradossale che mentre le promesse unilaterali fonte di obbligazioni sono tipiche vi possono essere atti unilaterali atipici capaci di determinare l'acquisto di diritti reali in capo al destinatario dei relativi effetti» (49). L'obiezione non è, però, convincente per le seguenti ragioni. La funzione del richiamato principio di tipicità è, da un lato, quella di ribadire la fondamentale regola nudum pactum non obligat sottolineando la necessità di una giustificazione causale perché si verifichi un effetto attributivo ( 50 ); dall'altro quella di salvaguardare il canone della 47 In questo senso si sono espressi: ▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇ e contratti traslativi. Il patto di differimento degli effetti reali, in Diritto privato, casi e questioni, collana diretta da ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, Milano, 1999, 122-123; SCIARRONEALIBRA...
Segue l’obbligo delle informazioni. 4. 4. Star del credere. L’art. 1746, 2o-3o co., c.c. 4. 5. Impedimento dell’a- gente. Obbligo di comunicazione. 4.