Definizione di Proprio

Proprio la puntualizzazione in ordine alla funzione della “convenzione” relativa agli interessi moratori, individuata nella preventiva e forfetaria liquidazione del danno risarcibile in caso di inadempimento di un’obbligazione pecuniaria, consente anche di porre fuori gioco le eventuali pattuizioni che si risolvano in una utilizzazione abusiva dello strumento in questione. Si allude alle pattuizioni consistenti nella fissazione di termini di adempimento congegnati – in particolare sotto il profilo della brevità del termine – in modo tale da porre il mutuatario in posizione di immediato ed inevitabile inadempimento (prospettiva, questa, anche di recente indicata dalla Cassazione penale, 5 febbraio 2013, n. 5683, la quale, dopo avere negato, in linea di principio, che la clausola penale possa “essere considerata come parte di quel ‘corrispettivo’ che previsto dall’art. 644 c.p. può assumere carattere di illiceità”, ha escluso, appunto, il caso “in cui le parti, con la ‘clausola penale’ non abbiano dissimulato il pagamento di un corrispettivo (usurario), attraverso un ‘simulato’ e ‘preventivo’ inadempimento”). In tal caso, evidentemente, può essere utilmente evocata – secondo una diffusa indicazione della dottrina – la disciplina della “frode alla legge”, di cui all’art. 1344 c.c. (via, quest’ultima, significativamente seguita dalla giurisprudenza francese, in un quadro di reputata estraneità alla disciplina dell’usura degli interessi moratori e, in genere, della clausola penale). Al giudizio di illiceità della causa della pattuizione conseguirà il pieno dispiegamento – nell’ottica della nullità quale configurata dal legislatore in materia usuraria – del regime previsto dall’art. 1815, co. 2, c.c., con la sanzionatoria eliminazione del carattere feneratizio del mutuo.
Proprio il ruolo di quest’ultima opera merita, di conseguenza, un ulteriore approfondimento. Benché, evidentemente, il nucleo centrale 115 della nozione elaborata sulla base degli elementi forniti dal maestro di Heidelberg, non abbia trovato accoglimento in nessuna formulazione codici- stica ottocentesca, la dottrina del XIX secolo, come abbiamo già avuto modo di anticipare116, guar- dò con giusta ammirazione a questa definizione nella quale emergono non solo i tratti della koiné transattiva che abbiamo evidenziato come utilizzata dalle corti e dai giuristi (che la preferirono sen- za eccezioni invece di applicare ed interpretare l’art. 1764 «Codice Civile Italiano» 1865), ma anche una precisa anticipazione, perfino nel tenore letterale, dell’art. 1965 cod. civ. it. (1942). Ed è addirittura possibile trarre un ulteriore spunto proprio da questo frutto dell’elaborazione dello Zachariae: infatti la tecnica definitoria del maestro di Heidelberg, del tutto involontariamente, rende evidente l’abuso della categoria contrattuale (così come concepita nel «Code Napoléon» e an- cora nel «Codice Civile Italiano» 1865) quando essa serva per farvi rientrare la transazione (cfr. infra, § 5). Dovendo concludere la fase di questa ricerca dedicata ai modelli definitori del legislatore ita- liano, ci pare di poter affermare che proprio l’accostamento delle definizioni di transazione del Vin- nio, appunto, del ▇▇▇▇▇▇▇ (in originale e nella tradizione del Bazzarini), dello Zachariae, del «Code civil des Français» (1804) e dell’art. 1764 «Codice Civile Italiano» 1865 rende evidenti le molteplici influenze che determinarono le scelte della commissione ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ nel redigere quest’ultimo, contri- buendo a svelare i caratteri dell’archetipo sopravvissuto in dottrina e, di conseguenza, nelle corti, e ad evidenziare le crepe presenti nell’impianto dogmatico sotteso alla definizione ed alla disciplina adottate per la transazione, cui è ora opportuno volgere la nostra attenzione.
Proprio l’evoluzione di questa tendenza, rende attuale l’interesse per la speculazione oggetto del presente lavoro: verificare se, sulla scorta di quali istituti, e in quale modo e misura, il Giudice possa esercitare un sindacato sull’equilibrio economico del contratto e con quali strumenti rimediali, in particolar modo con riguardo al c.d. “equilibrio originario” del contratto. Al riguardo, il presente lavoro ”parte” da una considerazione, per così dire, “di base”, ovvero che la c.d. libertà o autonomia negoziale3, in materia contrattuale, incontra un limite di natura ontologica: l’incontro tra le volontà comporta necessariamente che queste ultime non siano pienamente libere nel senso che ciascuna singola parte non può massimizzare il proprio interesse se non nei limiti in cui ciò corrisponda alla massimizzazione degli interessi dell’altro contraente. Nel caso di contratti onerosi a prestazioni corrispettive o sinallagmatici questo aspetto comporta necessariamente che la libertà negoziale di ciascun contraente sia garantita nella misura in cui rispetta la possibilità per entrambe le parti di massimizzare il proprio interesse influendo necessariamente, quindi, sulla portata di quello altrui, limitandolo. Un problema di limiti e controlimiti dettato dalla presenza di interessi differenti, peraltro, può ben prospettarsi anche nell’ambito dei contratti gratuiti e con causa di liberalità. La dinamica dell’espressione della libertà negoziale, infatti, è evidentemente complessa perché necessita di distinguere tra contratti onerosi e gratuiti, all’interno dei contratti onerosi tra quelli a prestazioni corrispettive e quelli con comunanza di scopo, all’interno di quelli non 3 Intesa quale autòs e nòmos, significa letteralmente "dar legge a sé stessi", e quindi, potere riconosciuto ai soggetti di disporre della propria sfera giuridica personale e patrimoniale e di autoregolamentare i rispettivi comportamenti per il perseguimento di finalità di natura patrimoniali e non patrimoniali onerosi tra gratuiti in senso proprio e contratti stipulati con spirito di liberalità.

Examples of Proprio in a sentence

  • Proprio in riferimento agli aspetti di protezione dei dati personali puoi, ai sensi dell’art.

  • Proprio in quegli anni, infatti - ed in particolare col PCNL del 26.03.1960 - venne introdotta la gratifica natalizia per i salariati fissi; gratifica commisurata a 22 giorni di paga "globale" e che poi diventerà l'attuale tredicesima mensilità.

  • Proprio poiché sottoposte a condizioni, limiti e requisiti differenti, oltre che a provvedimenti autorizzativi diversi, le due attività, anche se svolte da una medesima persona, debbono essere assolutamente separate tra di loro.

  • Proprio in riferimento agli aspetti di protezione dei dati personali il Cliente è invitato, ai sensi dell’art.

  • Proprio per questo chi sottoscrive il contratto è tenuto a segnalare successivamente alla Compagnia ogni variazione ai dati inseriti.


More Definitions of Proprio

Proprio la valutazione delle prestazioni assume un ruolo fondamentale nello sviluppo delle risorse. La valutazione non va intesa solo come un sistema di misurazione a posteriori dei risultati raggiunti, ma anche come un sistema che consenta di intercettare le capacità, manifeste e potenziali, dei singoli, i loro punti di forza e di debolezza, in un’ottica di sviluppo professionale e organizzativo. L’Agenzia ha introdotto fin dalla sua nascita sistemi di valutazione della performance, dedicati ai dirigenti e ai titolari di posizioni organizzative e di responsabilità e utilizzate anche nei tirocini finalizzati all’assunzione. L’utilizzo di modelli di competenze, disegnati in coerenza con la missione, i valori e i principi organizzativi dell’Agenzia, ha consentito la diffusione di una cultura della valutazione che sarà ulteriormente incrementata con iniziative che diffondano il valore dello strumento e i vantaggi gestionali che possono derivarne.
Proprio la previsione di mansioni dal contenuto eterogeneo - nondimeno esigibili -, all'interno della medesima categoria, lungi dal dimostrare l'adozione di un diverso criterio di equivalenza, comprova che è nuovo e diverso il concetto accolto dal contratto in base alla legge; si tratta cioè di riconoscere che in tal modo è stata adottata una concezione avanzata, flessibile e più dinamica della professionalità, una concezione che ha riguardo, più che, al patrimonio, alle capacità potenziali del lavoratore (alla sua abilità lavorativa) ed alla dignità professionale delle mansioni -in stretta coerenza con gli obiettivi dichiarati dalla riforma (di massima flessibilita e di valorizzazione della professionalità) ; obiettivi, che non sí perseguono assicurando la cristallizzazione del dipendente nello stesso posto o ìn mansioni similari, sine die, bensì prevedendone lo sviluppo, sollecítandone le potenziatità anche in mansioni differenti , ma altrettanto importanti, in rejazione alle indispensabili innovazioni da introdurre nel settore e garantendo idonei percorsi formativi. Nemmeno la constatazione - secondo cui alcune figure professionali previste nel CCNL all'interno di una medesima categoria, sono così specialistiche e differenti, che sarebbe impensabile poterne richiedere lo svolgimento ad uno stesso lavoratore - può provare alcunché ai fini in discorso ed inficiare la correttezza della premessa sulla identificazione del colicetto di equivalenza assunto dalla contrattazione; si tratta solo di riconoscere che, in questì In conclusione questo giudice non solo non condivide l'interpretazione della normativa in questione, adottata da coloro che ancora fanno riferimento ai fini del giudizio di equivalenza al c.d. patrimonio professionale, da conservare (essendo altresì possibile una lettura differente all'interno dello stesso art.2103 c.c valutato in prospettiva dinamica); ma non condivide nemmeno quell'interpretazione del CCNL enti locali secondo cui, lo stesso contratto, dopo aver affermato che ai fini della mobilità (" ai sensi dell'art.56 d.lgs n.29 del 1993") tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili, non abbia poi in concreto esercitato la delega rimessagli dal legislatore; e sottintenda, in mancanza di più stringenti indicazioni contenute nel contratto, un ulteriore sindacato dell'equivalenza rimesso alla valutazione giudiziale all'interno della quale il parametro di riferimento ritornerebbe nuovam...
Proprio la rilevata impossibilità di riconnettere ex post ad un certo storico svolgimento della vicenda contrattuale effetti che presuppongono un concreto atteggiamento della vicenda diverso da quello riscontrabile nella realtà, comporta che non si possa ritenere, a seguito della accerta e dichiarata nullità delle clausole di apposizione del termine e unificazione ex lege dei vari rapporti a termine in un unico rapporto a tempo indeterminato, che, alla scadenza di ciascuno dei rapporti a termine, permanesse, in difformità dalla concreta volontà delle parti come manifestatasi (sia pure contra legem) nei singoli contratti a tempo determinato, un obbligo del lavoratore di continuare ad effettuare la propria prestazione o di tenersi disponibile per effettuarla, ed il correlativo obbligo del datore di corrispondere la retribuzione. È quanto anche la più recente sentenza affermativa dell'obbligo retributivo negli intervalli lavorativi (la cit. Cassazione n. 960/89) finisce per riconoscere allorché, nel convenire che detto obbligo non è un effetto automatico della dichiarata unicità del contratto, osserva che il contratto di lavoro subordinato è un contratto sinallagmatico per cui la prestazione del datore di lavoro resta sempre legata da nesso d'interdipendenza con quella contrapposta dal lavoratore; con la conseguenza che nei contratti sinallagmatici l'una parte non è obbligata (articolo 1460 C.C.) ad effettuare la prestazione se l'altra nello stesso tempo non offre la propria. D'altronde la stessa sentenza rileva come la realtà di fatto indica soltanto una comune volontà per la fissazione del termine ed una ulteriore volontà comune per la cessazione del rapporto alla scadenza di quel termine con liberazione da ogni obbligo, ed appare con ciò contraddittorio quanto poi la sentenza stessa asserisce e cioè che il momento di scadenza di ciascun termine nullo va riguardato come un momento in cui il datore di lavoro decide di non utilizzare temporaneamente la prestazione del dipendente con riserva di farlo al momento da lui considerato il più opportuno e con il discendente obbligo del lavoratore di tenersi a disposizione.
Proprio la formula compromissoria della lett. a), necessaria per implementare la linea di politica del diritto della legge del 1970, è risultata estremamente complicata nella gestione applicativa, essendosi prestata a strumentalizzazioni da parte di ciascuno dei molti sindacati concorrenti, con la denuncia di discriminazioni a proprio danno sul piano dei privilegi legali, e con un grave strascico di costi sulla certezza delle relazioni sindacali in azienda. Già pochi mesi dopo l'entrata in vigore dello Statuto si doveva in effetti registrare un elevato numero di ricorsi ex art. 28 di sindacati appartenenti a confederazioni autonome alla ricerca di competenze, attribuzioni, poteri in azienda, per l'appunto tutte quelle – quali Cisal, Cisnal, Confsal, Confail, ecc., – definite da ▇▇▇▇▇▇▇ "fantomatiche" o, stando ai rispettivi statuti, di "discutibile rappresentatività"12: di ciò i sindacati interessati da un così tagliente giudizio non potevano che dolersi, attaccando la legittimità costituzionale dello Statuto con le censure respinte nel 1974 dalla Corte costituzionale13. Ma il vero assalto giudiziario all'idea che venissero penalizzate le loro scelte organizzative e «l'impressione che il legislatore abbia voluto fermare la storia, consolidando i rapporti acquisiti e garantendo una volta per tutte il monopolio delle "potenze confederali"»14 vengono, nel corso del decennio '80, dal sindacalismo di mestiere dei quadri e soprattutto, all'inizio del decennio '90, dal nascente sindacalismo di base. Due ipotesi diverse, che finiscono per prospettare lo stesso problema della violazione dell'art. 39, 1° comma Cost. ossia della libertà di inquadramento rappresentativo. Complice la lett. a), la logica promozionale dell'autonomia sindacale e del contratto collettivo «di diritto comune» si è ormai piegata alle esigenze di una logica più propriamente regolatrice sui soggetti collettivi, sub specie di sostegno istituzionale delle scelte organizzative di alcuni sindacati che finisce con l'essere discriminatorio per gli altri. Il sostegno alla contrattazione collettiva e ad i suoi contenuti si è trasformato in un disposto eteronomo per formulare giudizi di valore o di disvalore sui sindacati, costringendoli a percorrere itinerari corrispondenti a modelli organizzativi astrattamente preferiti dallo Stato.
Proprio l’Agenda 2030, oltre ad offrire un quadro strategico integrato dove le dimensioni economiche, sociali e ambientali contribuiscono in maniera sinergica a definire un modello di sviluppo sostenibile, permette attraverso un sistema di target e indicatori di evidenziare il posizionamento di ogni Paese rispetto alle ambizioni descritte dagli SDGs. Al fine di meglio comprendere il contributo che gli interventi contrattualizzati nei Contratti di Programma parte Servizi e parte Investimenti sono in grado di produrre in termini di raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e riduzione della distanza rispetto agli altri Paesi europei e tra i diversi contesti territoriali nazionali, si riporta nella seguente matrice intervento-impatto (Tabella 1 - "Investimenti per le infrastrutture ferroviarie: contributo agli SDGs (Agenda 2030)") la valutazione di impatto atteso sugli SDGs. Ad ogni classe tipologica di intervento sono associati gli obiettivi ONU dell’Agenda 2030, ai quali potrà contribuire in termini di sviluppo sostenibile. Le associazioni ‘classe tipologica vs obiettivo’ indicate con simbolo verde (√) che vengono approfondite nella tabella successiva (Tabella 2 - "Indicatori relativi all'obiettivo di sviluppo sostenibile").
Proprio il fenomeno legato alla forte presenza sul territorio di risorse umane extracomunitarie pone l’urgenza, da un lato, di promuovere per questi lavoratori adeguati processi formativi al fine di favorire il loro inserimento nel mercato del lavoro e, dall’altro di contribuire alla loro crescita professionale e sociale. Tale obiettivo potrà essere raggiunto anche attraverso processi formativi d’ingresso e di aggiornamento professionale nell’ambito di accordi a carattere sperimentale che prevedano forme premiali per le imprese che vorranno aderire. Favorire un'analisi dei fabbisogni formativi è quanto di più necessario e propedeutico per un serio programma di corsi di formazione rispondenti alle esigenze della domanda di mercato e per dare risposte alla domanda legata alla sostenibilità ed eco compatibilità. Attraverso la formazione continua è possibile, infatti, favorire la trasformazione dei processi e di prodotti in edilizia, e nell’intera filiera delle costruzioni, così da aumentare la produttività e la sicurezza dei lavoratori. A tal proposito, le Parti rinnovano l’impegno ad aumentare la collaborazione con ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ed a promuoverne l’adesione da parte delle imprese. Attraverso il CFS, le Parti vogliono rafforzare l’impegno alla tutela della sicurezza dei lavoratori, mettendo a punto numerose iniziative volte a responsabilizzare sul tema sia i datori di lavoro che i lavoratori stessi. Attraverso il CFS, infatti, si punterà sempre di più alle attività di consulenza e assistenza alle imprese e ai lavoratori all’interno dei cantieri edili sulla sicurezza e sulla prevenzione in maniera capillare cercando, attraverso le visite in cantiere dei tecnici di individuare situazioni di possibile rischio, fornire suggerimenti per intervenire in modo adeguato e tempestivo ed aumentare il senso di responsabilità e partecipazione di tutti i soggetti che operano in cantiere.
Proprio la mancanza di trattative e di contatti diretti tra le parti comporta un elevato affidamento del consumatore nella comunicazione pubblicitaria, meritevole di tutela. L’emittente ha allora un obbligo particolarmente cogente, fondato sul principio di buona fede, di non predisporre clausole difformi dal messaggio pubblicitario. Quando così non è, la scorrettezza non sta allora tanto nell’aver predisposto un messaggio ingannevole, quanto nell’aver predisposto un contratto con clausole difformi dal contenuto del messaggio. Il richiamo, evidentemente, è al principio di tutela dell’affidamento incolpevole e dell’apparenza del diritto, su cui v. in ultimo Cass. 19 gennaio 2004, n 703. L’esigenza di base è quella di tutelare – in primo luogo con lo strumento risarcitorio- la incolpevole aspettativa di chi si trova di fronte ad una situazione ragionevolmente attendibile, anche se non conforme alla realtà, non altrimenti accertabile se non attraverso le sue esteriori manifestazioni. Nel caso dei contratti standard lo lo ius variandi è possibile esclusivamente se la modificazione sia dipesa da eventi imprevedibili, intervenuti tra l’emissione del messaggio e la predisposizione della clausola; in mancanza di sopravvenienze, deve presumersi che l’emittente intendeva predisporre clausole difformi da quelle che il destinatario poteva legittimamente attendersi in forza del messaggio . Ne segue che anche la comunicazione della difformità non esclude comunque la invalidazione della clausola difforme, ferma comunque la tutela risarcitoria.