Definizione di Proprio

Proprio la focalizzazione sull’ “interesse” del committente all’esecuzione dell’opera, unita alla previsione di un obbligo di indennizzo esteso alla piena compensazione del guadagno perduto dall’appaltatore31, invece, escludono che assuma rilievo la valutazione delle modalità di esercizio del recesso, in vista di una maggior tutela dell’appaltatore. La prestazione dell’appaltatore, infatti, non può che essere esattamente commisurata alle specifiche esigenze del committente e proprio da tale specificità dipende l’utilità economica dell’opera per il committente e l’utilità dello scambio dal punto di vista sociale. L’esecuzione di un’opera, esattamente commisurata a bisogni specifici, ma che, per la constatata scarsa abilità dell’appaltatore o per la sopravvenuta mancanza di interesse del committente, si riveli non più in grado di attribuire a quest’ultimo quelle specifiche utilità in vista delle quali ne era stata richiesta l’esecuzione, si risolverebbe in un costo sociale ingiustificato. D’altra parte, alcune delle informazioni necessarie per valutare tale specifica utilità dell’opera, possono venire acquisite dal committente, in un tempo successivo alla conclusione del contratto e proprio in virtù dell’intrapresa esecuzione da parte dell’appaltatore. L’esecuzione della prestazione dell’appaltatore, infatti, è in grado di generare informazioni rilevanti per il committente sia in merito alla effettiva idoneità dell’opera a rispondere alle esigenze per le quali era stata ordinata, sia in merito alla 30 Cfr. ad esempio X. XXXXXXXXX, Recesso ad nutum e limite della buona fede nel contratto di appalto, in Corr. giur. 2001, p. 1614, nota a Trib. Roma 19 luglio 2001, ordinanza (criticata dall’annotatore) che opporunamente “sterilizza” la valutazione del recesso secondo buona fede, facendo leva sull’intuitus personae quale fondamento del potere di recesso riconosciuto al committente, considerando così comunque legittimo il recesso fondato sul venir meno della fiducia del committente nei confronti dell’appaltatore, a prescindere da ulteriori scrutini sulle modalità di esercizio del recesso; la giurisprudenza giustamente in generale nega che l’esercizio del potere di recesso del committente debba essere sia subordinato all’esistenza di cause giustificatrici sindacabili in sede giurisdizionale, cfr. Cass. 13 luglio 1998 n. 6814; Cass. 7 marzo 1993 n. 8565; per la nozione di buona fede quale regola che impone, in generale, a ciascuna parte la “salvaguardia” dell’interesse altr...
Proprio il ruolo di quest’ultima opera merita, di conseguenza, un ulteriore approfondimento. Benché, evidentemente, il nucleo centrale 115 della nozione elaborata sulla base degli elementi forniti dal maestro di Heidelberg, non abbia trovato accoglimento in nessuna formulazione codici- stica ottocentesca, la dottrina del XIX secolo, come abbiamo già avuto modo di anticipare116, guar- dò con giusta ammirazione a questa definizione nella quale emergono non solo i tratti della koiné transattiva che abbiamo evidenziato come utilizzata dalle corti e dai giuristi (che la preferirono sen- za eccezioni invece di applicare ed interpretare l’art. 1764 «Codice Civile Italiano» 1865), ma anche una precisa anticipazione, perfino nel tenore letterale, dell’art. 1965 cod. civ. it. (1942). Ed è addirittura possibile trarre un ulteriore spunto proprio da questo frutto dell’elaborazione dello Zachariae: infatti la tecnica definitoria del maestro di Heidelberg, del tutto involontariamente, rende evidente l’abuso della categoria contrattuale (così come concepita nel «Code Napoléon» e an- cora nel «Codice Civile Italiano» 1865) quando essa serva per farvi rientrare la transazione (cfr. infra, § 5). Dovendo concludere la fase di questa ricerca dedicata ai modelli definitori del legislatore ita- liano, ci pare di poter affermare che proprio l’accostamento delle definizioni di transazione del Vin- nio, appunto, del Xxxxxxx (in originale e nella tradizione del Bazzarini), dello Zachariae, del «Code civil des Français» (1804) e dell’art. 1764 «Codice Civile Italiano» 1865 rende evidenti le molteplici influenze che determinarono le scelte della commissione Xxxxxxxxx nel redigere quest’ultimo, contri- buendo a svelare i caratteri dell’archetipo sopravvissuto in dottrina e, di conseguenza, nelle corti, e ad evidenziare le crepe presenti nell’impianto dogmatico sotteso alla definizione ed alla disciplina adottate per la transazione, cui è ora opportuno volgere la nostra attenzione.
Proprio la convergenza di tali interessi e le particolarità modalità di conclusione ed esecuzione del contratto finanziamento possono fornire degli elementi utili ai fini della valutazione e qualificazione del rapporto tra contratto di vendita e contratto di finanziamento. Il codice al consumo, come precedentemente il T.U.B., non individua la natura del rapporto tra i due contratti, né lo qualifica in termini di collegamento negoziale. L’art. 42 cod.cons. , che, come detto, non è altro che la riproduzione integrale degli abrogati commi 4° e 5° dell’art. 125 T.U.B., si limita ad indicare i presupposti ricorrendo i quali il consumatore può agire nei confronti del finanziatore (inadempimento fornitore, costituzione in mora dello stesso da parte del consumatore, accordo tra fornitore e finanziatore in virtù del quale a quest’ultimo viene concessa l’esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore) e può quindi ritenersi sussistente un’ipotesi di collegamento negoziale ex lege tra i due contratti. In considerazione del fatto che è assai arduo, se non impossibile, per il consumatore provare l’esistenza dell’accordo di esclusiva, si pone seriamente la questione se tale ipotesi esaurisca le fattispecie di collegamento negoziale rinvenibili tra il contratto di finanziamento e il contratto di vendita ovvero se l’interprete possa comunque verificare l’esistenza di un nesso giuridicamente rilevante caso per caso, previo accertamento della volontà dei contraenti. Non vi è dubbio che il principio di autonomia contrattuale, che trova il proprio fondamento nell’art. 1322 cod. civ, consenta alle volontà delle parti, al di là della ricorrenza dei presupposti previsti dalla legge speciale, di instaurare tra i due contratti, pur strutturalmente distinti e ciascuno soggetto alla disciplina del tipo negoziale cui appartiene, un collegamento negoziale, un nesso di reciproca interdipendenza in vista della realizzazione di un fine ulteriore unitario. Tale assunto si pone in linea con quanto ritenuto dalla sentenza della Corte di Giustizia 23 aprile 2009 (causa C 509/07), la quale ha affermato nella sua parte motiva che l’art. 11 della direttiva 87/102 Ce – che prevede il diritto del consumatore di agire nei confronti del finanziatore ove ricorrano sostanzialmente gli stessi presupposti previsti dall’art. 42 cod. cons. - offre al consumatore una protezione supplementare che si aggiunge alle azioni che il consumatore può già esercitare sulla base delle disposizioni nazionali...

Examples of Proprio in a sentence

  • Proprio dai continui stimoli provenienti dall’Unione Europea deriva che il diritto del consumatore sia oggetto di un’evoluzione, che ha recentemente compiuto quarant’anni2, ma pare comunque destinata a proseguire anche negli anni a venire.

  • Proprio in quanto auto-sussistente, l’infinito trova il finito fuori da sé a limitarlo, e a renderlo finito.

  • Proprio questa linea di lettura rappresenta la direttiva di ricerca che si assume in questo lavoro.

  • Proprio per questo, i rappresentanti di Federapi rilevano come gli stessi abbiano sovente in- contrato difficoltà nel confronto diretto con i propri associati insoddisfatti dal non potere utiliz- zare in modo ancor più libero le modalità di flessibilizzazione del rapporto di lavoro disponibili dal settembre 2003.


More Definitions of Proprio

Proprio il fenomeno legato alla forte presenza sul territorio di risorse umane extracomunitarie pone l’urgenza, da un lato, di promuovere per questi lavoratori adeguati processi formativi al fine di favorire il loro inserimento nel mercato del lavoro e, dall’altro di contribuire alla loro crescita professionale e sociale. Tale obiettivo potrà essere raggiunto anche attraverso processi formativi d’ingresso e di aggiornamento professionale nell’ambito di accordi a carattere sperimentale che prevedano forme premiali per le imprese che vorranno aderire. Favorire un'analisi dei fabbisogni formativi è quanto di più necessario e propedeutico per un serio programma di corsi di formazione rispondenti alle esigenze della domanda di mercato e per dare risposte alla domanda legata alla sostenibilità ed eco compatibilità. Attraverso la formazione continua è possibile, infatti, favorire la trasformazione dei processi e di prodotti in edilizia, e nell’intera filiera delle costruzioni, così da aumentare la produttività e la sicurezza dei lavoratori. A tal proposito, le Parti rinnovano l’impegno ad aumentare la collaborazione con Xxxxxxxxxxx ed a promuoverne l’adesione da parte delle imprese. Attraverso il CFS, le Parti vogliono rafforzare l’impegno alla tutela della sicurezza dei lavoratori, mettendo a punto numerose iniziative volte a responsabilizzare sul tema sia i datori di lavoro che i lavoratori stessi. Attraverso il CFS, infatti, si punterà sempre di più alle attività di consulenza e assistenza alle imprese e ai lavoratori all’interno dei cantieri edili sulla sicurezza e sulla prevenzione in maniera capillare cercando, attraverso le visite in cantiere dei tecnici di individuare situazioni di possibile rischio, fornire suggerimenti per intervenire in modo adeguato e tempestivo ed aumentare il senso di responsabilità e partecipazione di tutti i soggetti che operano in cantiere.
Proprio l’area della domiciliarità si presta quindi ad essere un ambito in cui implementare, e nel caso sperimentare, modelli organizzativi maggiormente imperniati sulla flessibilità e tempestività della risposta, ampliando la serie di supporti forniti all’utenza e allargando il servizio, ad esempio, al nucleo familiare (ove presente) e ai suoi diversi bisogni. L'area del supporto alla domiciliarità è oggi stabilmente finanziata con le risorse dal Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze. La strutturalità delle risorse permette di continuare il percorso volto a garantire l'attuazione dei “livelli essenziali” delle prestazioni con riguardo alle persone non autosufficienti con disabilità gravissima. Nello specifico il Piano regionale per la non autosufficienza triennio 2019-2021 ha l'obiettivo precipuo di un raggiungimento graduale, nei limiti delle risorse disponibili, dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da assicurare su tutto il territorio alle persone con disabilità gravissima. Il Piano regionale e il relativo Programma Operativo Regionale, già dalla annualità 2019 – esercizio 2020, intendono realizzare una programmazione delle Misure su base pluriennale, tenendo fermi gli elevati standard di gestione della Misura, con assenza/contenimento di liste di attesa, nessuna esclusione di categorie rispetto agli interventi proposti e forte integrazione nella costruzione di percorsi individuali, con l’obiettivo di raggiungere la massima appropriatezza degli interventi, coerentemente con le azioni avviate per la costituzione del Fondo Unico per le disabilità. Annualmente, al recepimento delle risorse da parte del Ministero, Regione Lombardia dispone con proprio atto il riparto tra le due misure: alla Misura rivolta alle persone in condizione di disabilità gravissima (MISURA B1) è destinato circa il 70% del fondo, alla Misura a favore delle persone con disabilità grave o comunque in condizione di non autosufficienza (MISURA B2) il restante 30%.
Proprio la valutazione delle prestazioni assume un ruolo fondamentale nello sviluppo delle risorse. La valutazione non va intesa solo come un sistema di misurazione a posteriori dei risultati raggiunti, ma anche come un sistema che consenta di intercettare le capacità, manifeste e potenziali, dei singoli, i loro punti di forza e di debolezza, in un’ottica di sviluppo professionale e organizzativo. L’Agenzia ha introdotto fin dalla sua nascita sistemi di valutazione della performance, dedicati ai dirigenti e ai titolari di posizioni organizzative e di responsabilità e utilizzate anche nei tirocini finalizzati all’assunzione. L’utilizzo di modelli di competenze, disegnati in coerenza con la missione, i valori e i principi organizzativi dell’Agenzia, ha consentito la diffusione di una cultura della valutazione che sarà ulteriormente incrementata con iniziative che diffondano il valore dello strumento e i vantaggi gestionali che possono derivarne.
Proprio la ratio di tutela della persona sottesa alla manifestazione del consenso al trattamento, quale strumento di esercizio di autodeterminazione informativa dell’interessato, giustifica l’espressa previsione normativa di diversi e più stringenti requisiti di validità, che appare opportuno ripercorrere sinteticamente in questa sede. L’art. 4 n. 1) del GDPR descrive il consenso come “qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell’interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento”. Quanto alla forma di manifestazione, la norma richiede che si tratti di un atto positivo inequivocabile, che può tradursi sia in dichiarazioni espresse che in fatti concludenti, senza la necessaria adozione di una specifica forma ai fini della sua validità. L’approccio orientato al principio di libertà della forma trova conferma nel Considerando 3243, che elenca una serie di atti compiuti durante la navigazione in rete, idonei ad indicare l’accettazione al trattamento da parte dell’interessato. È stata inoltre eliminata la necessità di documentare per iscritto il consenso: sarà il titolare del trattamento a dover fornire la prova dell’avvenuta prestazione dello stesso ex art. 7 comma 1 GDPR. 42 Cfr. Cass. n. 17278/2018 cit., secondo la quale è particolarmente avvertita “l’esigenza di tutelare la pienezza del consenso, in vista dell’esplicazione del diritto di autodeterminazione dell’interessato, attraverso la previsione di obblighi di informazione contemplati in favore della parte ritenuta più debole”.
Proprio l’indisponibilità delle situazioni giuridiche soggettive inerenti al diritto di famiglia consente, in definitiva, di osservare che un eventuale e legittimo rifiuto del coniuge di sottoporsi a tecniche di fecondazione medicalmente assistita ovvero di veder l’altro assoggettarsi a tale trattamento non possa trovare quale proprio limite il consenso originariamente espresso né la volontà dell’altro coniuge. Il rischio evidente sarebbe, infatti, quello di indurre a scelte coartanti la volontà del soggetto, ledendo il diritto alla libera esplicazione del proprio essere. In altre parole, in nome di quel precedente accordo stipulato in vista del futuro matrimonio, non può e non deve accettarsi un annichilimento delle proprie scelte alla volontà non condivisa dell’altro. BIBLIOGRAFÍA XX XXXXXXX, E.: “I prenuptial agreements negli Stati Uniti e nella prospettiva di diritto italiano”, Fam. e dir., 2005, 5, pp. 542 ss. XXXXXXXX, G.: “Il tribunale per le relazioni familiari: una storia infinita”, Fam. e dir., 2010, 1, pp. 90 ss. XXXXXXXXX, X.: “La responsabilità genitoriale e l’interesse del minore, (tra norme e principi)”, in “Comunioni di vita e familiari tra libertà, sussidiarietà e inderogabilità”, Atti del 13° Convegno Nazionale SISIDC, 3-4-5 maggio 2018, a cura di PERLINGIERI, X., XXXXX, X., Xxx, Napoli, 2019, pp. 366 ss.
Proprio il graduale, ma sempre più deciso irrigidimento del regime di cambi fissi, caratteristico de- gli ultimi anni del Sistema Monetario Europeo, va considerato uno degli elementi che contribuì a mettere in crisi la vecchia struttura della contrattazione. A esso si accompagnava, con importanza via via crescente, il deterioramento dei conti della finanza pubblica, l’altro grande canale da cui erano affluite, negli anni precedenti, le risorse che avevano facilitato la composizione delle tensioni endemiche associate all’atteggiamento non cooperativo delle parti sociali. Da un lato il progressivo inaridimento di quel canale, dall’altro il crescente allarme sulle cifre del disavanzo e sulla dinamica tendenziale del debito pubblico (che era arrivato nella primavera del 1992 a una situazione che po- teva quasi essere definita di crisi latente), determinavano un quadro complessivo in cui tutti i nodi irrisolti del mercato del lavoro stavano arrivando rapidamente al pettine. La svolta decisiva si verificò, però, l’anno successivo, nel luglio del 1992, quando un primo, sof- ferto, accordo tra governo e parti sociali abolì l’indicizzazione e introdusse un virtuale blocco dei salari per i successivi 18 mesi. Più precisamente, in quell’accordo, in attesa di una futura riforma complessiva del sistema di contrattazione, si stabilì quanto segue: (i) di abolire l’indicizzazione; (ii) di bloccare ogni incremento salariale aziendale sino alla fine del 1993; (iii) di concedere soltanto un pagamento una tantum, non differenziato per qualifica, pari allo 0.7 per cento della retribuzione to- tale, da ricevere nel mese di gennaio del 1993. L’accordo di luglio non bastò per evitare una pesante
Proprio le caratteristiche fisiche prima indicate fanno sì che i bruciatori siano costruiti nel modo più semplice: un iniettore che fa affluire il gas in un tubo miscelatore trascinandosi dietro l'aria occorrente, per sfociare poi alla testa del bruciatore e bruciare completamente. Quindi, nessuna parte meccanica in movimento, poca usura e massima durata degli apparecchi utilizzatori. Se si considera che l'industria italiana é ormai allineata a quella europea e produce ora apparecchiature con organi di sicurezza di tutta affidabilità, capaci di annullare ogni pericolo imprevisto (spegnimento fiamma per mancanza di gas) o causati da errori umani (errori di manovra), e se aggiungiamo la normativa che finalmente anche in Italia disciplina la costruzione di impianti interni e di apparecchi utilizzatori del gas (D.M. 21 Aprile1993 che approva le norme UNI-CIG di cui alla precedente Legge n° 1083 del 6 dicembre 1971), la sicurezza dell'utente é oggi pienamente salvaguardata, per quanto stabilito dalla Legge 5 marzo 1990 n° 46, che impone l'applicazione delle norme precedentemente citate, volte alla sicurezza degli impianti. Con la revisione della Norma UNI-CIG 7133 si impone peraltro alle aziende distributrici di odorizzare convenientemente il gas con un tracciante olfattivo, onde renderlo certamente percettibile in caso di fuga, molto prima del formarsi di una miscela esplosiva. Ciò però non consente certamente di escludere in assoluto il rischio di esplosioni, del resto presente in tutti i gas combustibili. Esistono dei limiti di infiammabilità del metano, compresi entro i seguenti estremi: inferiore 4,5 % superiore 15,0 % ed il campo di infiammabilità é quindi contenuto in una percentuale di metano in aria del 10,5 %, abbastanza ristretto rispetto ad altri gas combustibili aventi valori molto più estesi. Se consideriamo che al di sotto del limite inferiore come sopra al limite superiore, non avviene accensione e neppure esplosione, significa che il gas naturale é più sicuro di qualsiasi altro gas combustibile, anche se pur resta vero che entro tali limiti di infiammabilità , la miscela (se presente) in un ambiente chiuso (camera) ed innescata, genera una combustione rapida simile ad una esplosione. Se però l'azienda distributrice attua i controlli contemplati dalle citate norme, provvedendo tra l'altro a far eseguire le prove di tenuta degli impianti interni, i pericoli di scoppi sono certamente scongiurati. Un altro rischio evitato dal gas naturale, é quello così de...