Modalità di conclusione Clausole campione

Modalità di conclusione. 1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni Contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati e/o trasmessi dalle Amministrazioni.
Modalità di conclusione. 1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Aziende Sanitarie si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di fornitura inviati dalle stesse Aziende Sanitarie.
Modalità di conclusione. 1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Aziende Sanitarie si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di fornitura inviati dalle stesse Aziende Sanitarie, nelle modalità che verranno comunicate in sede di stipula della presente Convenzione. Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi di fornitura che pervengano in modalità alternative a quella descritta nel presente articolo.
Modalità di conclusione. 2.1 Il C. può richiedere il Servizio: A) compilando in ogni sua parte il presente Contratto e i relativi allegati ed inviandoli ovvero consegnandone una copia in originale all’indirizzo indicato all’art. 17.1; B) completando la relativa procedura online sul sito xxx.xxxxx.xxxxxxxx.xx se disponibile per la tipologia di Servizio richiesto; C) sottoscrivendo il contrat- to attraverso l’idoneo processo certificato di firma (Firma Elettronica Semplice OTP Namirial).
Modalità di conclusione. 1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza dell’Accordo Quadro, i singoli contratti con le Aziende Sanitarie Contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati o trasmessi dalle Aziende Sanitarie Contraenti stesse.
Modalità di conclusione. 1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti con le Amministrazioni contraenti si concludono conformemente a quanto riportato nel Capitolato Tecnico.
Modalità di conclusione. 2.1 Il C. potrà richiedere il Servizio: A) compilando in ogni sua parte il presente Contratto e i relativi allegati ed inviandoli ovvero consegnandone una copia in originale all’indirizzo indicato all’art. 18 del presente Contratto; B) completando la relativa procedura online sul sito xxx.xxxxxxxx.xx se disponibile per la tipologia di Servizio richiesto.
Modalità di conclusione. 2.1 Il C. può richiedere il Servizio: A) compilando in ogni sua parte il presente Contratto e i relativi allegati ed inviandoli ovvero consegnandone una copia in originale all’indirizzo indicato all’art. 17).
Modalità di conclusione. 1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, i singoli Contratti di Fornitura con le Amministrazioni o Enti Contraenti si concludono con la ricezione da parte del Fornitore degli Ordinativi di Fornitura inviati e/o trasmessi dalle medesime Amministrazioni o Enti Contraenti a mezzo lettera, fax o via web per mezzo del Sito delle Convenzioni, anche ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, o altro mezzo anche elettronico ritenuto idoneo e comunque disciplinato dalla normativa vigente o che dovesse entrare in vigore con particolare riferimento a quella applicabile alle Amministrazioni Pubbliche.
Modalità di conclusione. 1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza dell’Accordo, i singoli contratti di fornitura con le Aziende Sanitarie e Ufficio DPC regionale si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di fornitura inviati dalle stesse Aziende Sanitarie e Ufficio DPC regionale, nelle modalità che verranno comunicate in sede di stipula del presente Accordo. Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi di fornitura che pervengano in modalità alternative a quella descritta nel presente articolo.