Definizione di Considerata

Considerata la diversa natura, forma e dimensione dei prodotti, le caratteristiche degli impianti per la loro produzione, nonché la possibilità di fornitura sia in pezzi singoli sia in fasci, differenti possono essere i sistemi di marchiatura adottati, anche in relazione all’uso, quali, per esempio, l’impressione sui cilindri di laminazione, la punzonatura a caldo e a freddo, la stampigliatura a vernice, la targhettatura, la sigillatura dei fasci e altri. Permane, comunque, l’obbligatorietà del marchio di laminazione per quanto riguarda le barre e i rotoli. Ogni prodotto deve essere marchiato con identificativi diversi da quelli di prodotti aventi differenti caratteristiche ma fabbricati nello stesso stabilimento, e con identificativi differenti da quelli di prodotti con uguali caratteristiche ma fabbricati in altri stabilimenti, siano essi o meno dello stesso produttore. La marchiatura deve essere inalterabile nel tempo e senza possibilità di manomissione. Per quanto possibile, anche in relazione all’uso del prodotto, il produttore è tenuto a marcare ogni singolo pezzo. Ove ciò non sia possibile, per la specifica tipologia del prodotto, la marcatura deve essere tale che, prima dell’apertura dell’eventuale ultima e più piccola confezione (fascio, bobina, rotolo, pacco, ecc.), il prodotto sia riconducibile al produttore, al tipo di acciaio, nonché al lotto di produzione e alla data di produzione. Tenendo presente che gli elementi determinanti della marcatura sono la sua inalterabilità nel tempo e l’impossibilità di manomissione, il produttore deve rispettare le modalità di marcatura denunciate nella documentazione presentata al servizio tecnico centrale, e deve comunicare tempestivamente le eventuali modifiche apportate. Il prodotto di acciaio non può essere impiegato in caso di: - mancata marcatura; - non corrispondenza a quanto depositato; - illeggibilità, anche parziale, della marcatura. Eventuali disposizioni supplementari atte a facilitare l’identificazione e la rintracciabilità del prodotto attraverso il marchio possono essere emesse dal servizio tecnico centrale. In caso di mancata sottoscrizione della richiesta di prove da parte della Direzione dei Lavori, le certificazioni emesse dal laboratorio ufficiale non possono assumere valenza ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni, e di ciò ne deve essere fatta esplicita menzione sul certificato stesso. Può accadere che durante il processo costruttivo, presso gli utilizzatori, presso i commercianti o presso i...
Considerata l’originaria finalizzazione della norma, ovvero l’acquisizione di pregiate e specifiche professionalità non altrimenti reperibili all’interno delle pubbliche amministrazioni, e la sua più diffusa attuazione pratica quasi sempre volta a favorire personale interno all’amministrazione conferente l’incarico, sembra evidente la necessità di intervenire per favorire la corretta interpretazione della mens legis, recuperandone lo spirito e le intenzioni originarie. Al riguardo, l’intervento potrebbe seguire diverse strade, alternative o concorrenti. Potrebbe innanzitutto essere circoscritta l’applicazione del beneficio ai soli uffici di livello apicale o super apicale, ciò che servirebbe a riservare l’accesso alla dirigenza di base al solo reclutamento mediante concorso pubblico. È fuor di dubbio, infatti, che i “cacciatori di teste” del settore pubblico hanno un obiettivo interesse a ricoprire posti di particolare rilievo organizzativo o strategico con professionalità “chiave” selezionate nel mercato privato soprattutto per gli uffici apicali o superapicali (un po’ come avviene con i city manager degli enti locali). In secondo luogo, per espressa previsione normativa, dovrebbe essere sempre dimostrata l’inesistenza di professionalità omologhe nell’ambito della pubblica amministrazione in relazione ai compiti da svolgere, dato il carattere, più volte ribadito dalla stessa Corte dei conti, dell’eccezionalità delle nomine dall’esterno21. In terzo luogo, dovrebbero nuovamente restringersi le soglie percentuali di nomina esterna, dilatate per effetto degli ultimi interventi operati dalla Legge n. 145/2002. In ogni caso, per scoraggiare incarichi- del conferimento, dovrebbe ipotizzarsi anche in questo caso l’applicazione di uno spoils system puro, con interruzione ex lege del rapporto contrattuale alla nomina del Governo entrante22. Infine, nel caso di attribuzione di incarichi dirigenziali a dipendenti, trattandosi nei fatti di anomalo conferimento di mansioni superiori, le stesse dovrebbero essere esercitate nei modi e nei limiti previsti dall’apposita normativa, attualmente contenuta nell’art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001 (con carattere transitorio, onere espresso di motivazione, limitazione dell’esercizio delle funzioni dirigenziali per il periodo necessario per l’esperimento della procedura concorsuale, irripetibilità del conferimento…).
Considerata la rilevanza delle molteplici attività svolte, l’Agenzia ha la necessità di poter sempre contare su personale di elevata competenza e professionalità, con forte motivazione e buona predisposizione al cambiamento. Per tale motivo, nell’Area Risorse, particolare attenzione sarà posta alla crescita e alla valorizzazione del personale, che costituisce il capitale fondamentale per il conseguimento della propria missione istituzionale. Nel difficile contesto che stiamo ancora vivendo, il gettito che si prevede di realizzare nel triennio di riferimento, oltre a essere influenzato anche dall’operato degli altri attori della fiscalità, potrà essere condizionato da fattori esogeni quali, ad esempio, le evoluzioni congiunturali dell’economia italiana, le variazioni del Prodotto interno lordo e gli interventi normativi. Anche la perdurante pandemia e gli eventi internazionali non potranno non determinare impatti sul gettito tributario atteso, soprattutto quello derivante dalle attività di liquidazione e di controllo. Entrate complessive da adempimento spontaneo ERARIALI(€/MLD)* 425,9 439,4 449,4 Entrate complessive da adempimento spontaneo NON ERARIALI (€/MLD)** 35,9 37,1 37,9 Entrate complessive da attività di contrasto dell'evasioneERARIALI (€/MLD) 13,1 14,5 14,7 Totale entrate da attività di contrasto dell'evasione(€/MLD) 14,4 15,9 16,1 Allo scopo di apprezzare l’efficienza complessiva dell’Agenzia, può essere messa a confronto l’incidenza dei costi sostenuti per il proprio funzionamento con il totale delle entrate sopra evidenziate. La tabella seguente espone la tendenza di tale indicatore nell’arco del triennio 2022-2024, il cui trend decrescente nell’arco del triennio evidenzia i progressi in termini di efficienza della struttura. 2022 2023 2024 Il Piano 2022-2024 dell’Agenzia prevede, come il precedente, quattro aree strategiche (Servizi, Prevenzione, Contrasto e Risorse), che ne descrivono gli ambiti di attività e individuano le priorità politiche perseguite; all’interno delle aree sono evidenziati gli obiettivi che si intende raggiungere e le azioni da mettere in atto con i relativi indicatori istituzionali, volti a misurare il grado di conseguimento degli obiettivi in funzione degli specifici risultati attesi. Sono anche presenti alcuni indicatori di impatto, volti a monitorare, nel medio periodo, gli effetti delle attività svolte dall’Agenzia. Di seguito sono elencati, per ciascuna area strategica, obiettivi e azioni con i relativi indicatori istituzionali ...

Examples of Considerata in a sentence

  • SE UNA QUALSIASI DISPOSIZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO (EULA) SARÀ RESA INAPPLICABILE O NULLA, IN BASE ALLE LEGGI DELLA GIURISDIZIONE IN CUI L'UTENTE RISIEDE, TALE DISPOSIZIONE SARÀ CONSIDERATA COME NON ACCETTATA E SEPARATA DAL PRESENTE CONTRATTO (EULA), SENZA CHE CIÒ INFLUISCA O MODIFICHI GLI ALTRI TERMINI E CONDIZIONI PRESENTI.


More Definitions of Considerata

Considerata la comune volontà delle Parti di monitorare l’applicazione del suddetto Accordo, così come confermato nella riunione dell’Osservatorio contrattuale del 12 luglio 2005, al fine di disporre degli elementi conoscitivi necessari per apportare possibili interventi migliorativi funzionali alle esigenze complessive del settore, - che con ▇▇▇▇▇ 14/5/2005 n. 80 è stato aggiunto all’articolo 49 del citato D.Lgs. n. 276/2003 il seguente comma 5 bis: “Fino all’approvazione della legge regionale prevista dal comma 5, la disciplina dell’apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”, le Parti con la seguente normativa completano e integrano la disciplina di cui al sopracitato accordo nazionale regolamentando anche i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante per le imprese che applicano il CCNL per gli addetti all’industria chimica, chimico- farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori ceramica, abrasivi, lubrificanti e GPL ai sensi dell’art. 49, comma 5 bis del D.Lgs. n. 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di rendere operativo un contratto di lavoro a carattere formativo che riveste un’importanza significativa per il settore. Quanto sopra premesso le Parti convengono che il contratto di apprendistato, tipologia contrattuale nella quale la formazione ha un ruolo fondamentale, dovrà rappresentare un valido strumento finalizzato a costruire professionalità anche elevate da inserire nell’impresa.
Considerata l’importanza dell’adempimento richiesto, Vi invitiamo a compilare la dichiarazione in tutte le sue parti, precinsdao che Unet Energia Italiana S.p.A. provvederà all’invio dei dati dichiarati, rimanendo estranea ad ogni responsabilità nel caso in cui la dichiarazione non venga prodotta dal Cliente finale e/o venga prodotta in modo incompleto o con indicazione di dati errati. In proposito, Vi ricordiamo che, in base a quanto previsto dalla circola dell’Agenzia delle Entrate n° 44/E del 19 Ottobre 2005, nell’ipotesi di mancata compilazione, Unet Enregia Italiana S.p.A. dovrà farne segnalazione per eventuali successivi controlli fiscali a carico del Cliente finale stesso. La informiamo inoltre che, ai sensi dell’articolo 13 del D.P.R. 29/9/1973 n° 605 (e s.m.i.), qualora venga omessa la dichiarazione ovvero qualora i dati siano comunicati in maniera inesatta, l’Amministrazione finanziaria potrà applicare la Cliente la sanzione amministrativa da € 103,00 ad € 2.065,00. Per eventuali ulteriori informazioni riguardanti la normativa che prevede l’obbligo di comunicazione dei dati catastali, pàortirvolgersi direttamente agli uffici dell’Agenzia delle Entrate (numero verde 848.800.444, per chiamare tramite cellulare ▇▇.▇▇.▇▇.▇▇.▇▇, SMS ▇▇▇.▇▇.▇▇.▇▇▇) oppure consultare il sito dell’Agenzia delle ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇. Si fa presente che, ai fini di ottemperare a quanto disposto dalla normativa che regola la trasmissione periodica dei dati catastali dei clienti finali all’Agenzia delle Entrate da partdeelle aziende di energia elettrica e gas naturale, Unet Energia Italina S.p.A. potrà utilizzare anche i dati anagrafici e contrattuali acquisiti in occasione della stipula del contratto di fornitura cui fa riferimento la presente comunicazione. La informiamo che, nel caso in cui Lei risultasse intestatario di più servizi per la medesima unità immobiliare, salvo casi particolari, i dati catastali da Lei comunicati saranno utilizzati anche per gli altri servizi, con le medesime finalità; in caso di intestatario di contratti relativi a più forniture, è necessario comunicare i dati catastali riferiti a ciascun immobile.
Considerata inoltre la rilevanza che il livello decentrato assume nell’ambito del “Sistema di Relazioni Sindacali”, le parti hanno convenuto che per la vigenza del presente contratto, quale punto di riferimento per tutti gli addetti del Settore, la soluzione atta a rendere esigibile l’esercizio delle relazioni sindacali a livello decentrato trovi coerente e funzionale definizione con quanto stabilito nei successivi articoli del presente Titolo
Considerata la crescente rilevanza che l’art. 14 ha assunto in Lombardia per l’occupazione delle persone con disabilità, le Parti firmatarie intendono favorire ulteriormente questo processo e far convergere gli sforzi anche per innalzare la qualità dell’occupazione nell’ambito delle convenzioni sottoscritte ai sensi di tale norma. Per attuare tali obiettivi le Parti Firmatarie concordano di favorire gradualmente la stipulazione di convenzioni ai sensi dell’art 14 del D.lgs 276/2003 al più ampio numero possibile di datori di lavoro in obbligo ai sensi della L. 68/99, innalzando al tempo stesso i requisiti di accesso che assicurino la qualità del lavoro e una maggiore tutela dei lavoratori.
Considerata l’esigenza di evitare discriminazioni tra personale in posizione di comando che svolge le medesime mansioni in Autorità, nonché di individuare un criterio oggettivo per armonizzare le diverse situazioni di detto personale e per assicurare che la misura del trattamento accessorio allo stesso erogato sia il più possibile corrispondente a quello percepito dal personale di ruolo che svolge le medesime mansioni, nel rispetto dei parametri di cui agli artt. 3 e 36 della Costituzione; RITENUTO di individuare, quale criterio equo, non discriminatorio e oggettivo per l’assunzione del parametro retributivo di riferimento da assumere per la corresponsione del trattamento accessorio, l’attribuzione di un livello per ogni anno di servizio prestato presso istituzioni pubbliche nella qualifica corrispondente a quella da ricoprire o ricoperta in Autorità, in analogia a quanto avviene per il personale assunto a tempo determinato il cui trattamento economico, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Regolamento del Personale dell’Autorità, è determinato "in relazione alle esperienze maturate ed alle competenze possedute, e con riferimento a personale di ruolo che svolge funzioni analoghe"; RITENUTO, altresì, di applicare al personale in comando le medesime indennità riconosciute per il personale dell’Autorità, assoggettandole, pertanto, in via equitativa, al taglio di cui all’art. 22, comma 5 del d.l. 90/2014; RITENUTO, invece, che per le indennità accessorie riconosciute unicamente al personale in comando non trovano applicazione le disposizioni di cui al citato art. 22, comma 5 del d.l. 90/2014; RITENUTO che, per il personale comandato con funzioni dirigenziali, restano fermi i limiti di cui all’art. 23-ter, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; AVUTO RIGUARDO all’Accordo sindacale sottoscritto con le ▇▇.▇▇., il 28 dicembre 2015, nel quale espressamente è prevista la volontà delle parti di rideterminare la struttura stipendiale del personale dell’Autorità, “… nell’ottica di un progressivo riallineamento alla struttura retributiva vigente presso l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, quale riferimento di legge…”. RILEVATO che tra le indennità accessorie ricomprese nel trattamento economico dell’AGCM è inclusa l’Indennità di laurea, riconosciuta al personale della carriera operativa, di ruolo e con contratto a tempo determinato, in possesso del titolo di laurea almeno triennale; RAVVIS...
Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono, tra l’altro, il cofinanziamento ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso l’utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul Conto di Contabilità Speciale n. 5944;
Considerata l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;