VERIFICA DI CONFORMITA’ DELLA FORNITURA Clausole campione

VERIFICA DI CONFORMITA’ DELLA FORNITURA. 1. La verifica di conformità sarà effettuata da un soggetto designato dalla Amministrazione ed è tesa a verificare, per ciascuna applicazione fornita, la conformità alle caratteristiche tecniche descritte nel presente capitolato e le condizioni di funzionamento sulla scorta di tutte le funzionalità a cui devono ottemperare i singoli applicativi, coerentemente con quanto contenuto nei documenti di asseverazione pubblicati dal Dipartimento Trasformazione Digitale per l’avviso in oggetto e secondo quanto previsto al precedente Art. 2.
VERIFICA DI CONFORMITA’ DELLA FORNITURA. E’ fatta salva l’eventuale azione di esperimento per il risarcimento del danno.
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VERIFICA DI CONFORMITA’ DELLA FORNITURA. 1. All’esito della messa in esercizio del sistema sarà eseguita la verifica di conformità per tutti i sistemi forniti e resi operativi. A tal fine il Fornitore si obbliga a produrre il verbale di collaudo.
VERIFICA DI CONFORMITA’ DELLA FORNITURA. Alla consegna del veicolo, alla presenza di incaricati dell’appaltatore, il Responsabile del procedimento, secondo i termini previsti dall’art. 102 del D.lgs. 50/2016, provvederà ad effettuare verifiche e prove intese ad accertare la funzionalità e la completa conformità dell’autoveicolo fornito rispetto alle prescrizioni del presente Capitolato. I risultati degli accertamenti eseguiti in fase di consegna saranno oggetto di apposito Verbale e del successivo rilascio da parte del Responsabile del procedimento del certificato di verifica di conformità. In caso di esito favorevole, la data di consegna del veicolo risulterà quella indicata nel Verbale. In caso di esito sfavorevole, invece, l’appaltatore provvederà a propria cura e spese a rimuovere le anomalie contestate e precisate nel Verbale. Il veicolo sarà ripresentato ad una successiva verifica di conformità. In caso di esito favorevole di quest’ultima, sarà assunta come data definitiva di consegna quella relativa allo stesso. In caso di ulteriore esito sfavorevole l'Amministrazione potrà procedere alla revoca della fornitura e alla risoluzione del contratto, incamerando la garanzia definitiva, di cui al successivo art.8, riservandosi altresì ogni altra azione a tutela dei propri diritti, compreso il diritto al risarcimento dei danni subiti.

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  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.