Variazione del contratto Clausole campione

Variazione del contratto. 1. Ai sensi dell’art. 106, comma 12 del Codice, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Variazione del contratto. L’entità del servizio da fornire ha per il Committente valore indicativo. L’appaltatore è pertanto tenuto ad effettuare il servizio sia per le maggiori come per le minori quantità rispetto a quelle indicate nel presente articolato, che siano anche determinate da una variazione delle aree su cui deve eseguirsi il servizio, nei limiti di un quinto del valore complessivo dell’appalto come stabilito dall’art. 106, comma 12, D. lgs. 50/2016, quindi alle stesse condizioni previste nel contratto aggiudicato e senza aver quindi diritto a reclamare indennità o compensi aggiuntivi di sorta. In caso di modificazioni e variazioni delle prestazioni che si pongano al di fuori della misura contemplata dall’art. 106, comma 12, D. Lgs. n. 50/2016, l’Azienda procederà, nella ricorrenza, in conformità a quanto previsto dalla disciplina legislativa vigente.
Variazione del contratto. Tutte le eventuali variazioni del presente contratto dovranno essere concordate tra l’appaltatore ed il subappaltatore. Quest’ultimo non può introdurre variazioni e/o addizioni rispetto alle previsioni contrattuali se non accettate per iscritto dall’appaltatore. Il subappaltatore ha però l’onere di eseguire ed adeguarsi scrupolosamente a tutte le variazioni ordinate espressamente per iscritto dall’appaltatore in particolare se scaturenti da modifiche tecniche al progetto o alle modalità di esecuzione impartite dall’Ente appaltante. Tutte le opere, eseguite in proprio dal subappaltatore, ancorchè autorizzate dalla Direzione dei Lavori, ma senza essere autorizzate per iscritto dall’appaltatore, non saranno pagate in quanto i rapporti diretti tra affidatario e Stazione Appaltante sono espressamente vietati ai sensi dell’art. 4 del presente contratto
Variazione del contratto. Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione della prestazione, la I.A. è tenuta ad assoggettarvisi agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto, sempre che le relative variazioni siano complessivamente contenute entro il quinto dell'importo contrattuale e non siano tali da alterare la natura della prestazione originaria. In tal caso, l’AC procederà dandone preventiva comunicazione scritta alla I.A.. In caso di riduzione, il corrispettivo dell'appalto subirà una proporzionale diminuzione a decorrere dalla data indicata nella relativa comunicazione; in tal caso, nessuna indennità o rimborso sono dovuti a qualsiasi titolo. In caso di integrazione, il corrispettivo sarà proporzionalmente aumentato.
Variazione del contratto. 1. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 8, l’Azienda, in relazione al presente appalto, si riserva altresì le seguenti facoltà e l’affidatario ha l’obbligo di accettare alle stesse condizioni senza pretesa di alcun sovrapprezzo o risarcimento forfettario: − ai sensi dell’art.11 del X.X. x° 0000/0000, xx xxxxxxxxx o diminuire il servizio oggetto del presente appalto nella misura del cosiddetto quinto d’obbligo del valore dello stesso alle medesime condizioni; − ai sensi dell’ art. 57 , comma 5, lettera “a” , del Codice, di procedere altresì ad affidare l’esecuzione di servizi complementari, non compresi nè nel progetto iniziale né nel contratto, che, a seguito di una circostanza imprevista, siano divenuti necessari all’esecuzione del servizio oggetto del contratto, se :
Variazione del contratto. Le variazioni contrattuali che determineranno un incremento della metratura interna appaltata nell’ambito del 20%, determineranno una riduzione di tutti i prezzi di aggiudicazione del 1,5% (unovirgolacinque%) in ragione di una minore incidenza dei costi generali. L’Azienda potrà richiedere qualsiasi operazione di pulizia necessaria per riportare i locali nelle condizioni igieniche ottimali a seguito di lavori periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In tal caso l’operazione di pulizia dovrà essere preventivamente autorizzata dal Direttore del Presidio o Distretto o dal Capo Dipartimento Funzionale/Strutturale sulla base di un preventivo di spesa. In caso di mancato accoglimento della proposta per incongruità del prezzo proposto, la ASL7 di Carbonia potrà rivolgersi ad altra Ditta per l’esecuzione dell’intervento richiesto. E’ vietato alla impresa aggiudicataria estendere il servizio a locali o aree non previsti in capitolato, senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell’Amministrazione appaltante. Ogni eventuale estensione del servizio dovrà, su proposta del Servizio Tecnico Manutentivo Logistico, essere sottoposta alla preventiva autorizzazione della Direzione Generale.
Variazione del contratto. Le parti si impegnano a non variare né modificare le Clausole. Ciò non impedisce alle parti di aggiungere clausole su problemi relativi all'attività aziendale quando richiesto, purché non siano in conflitto con le Clausole.
Variazione del contratto. Laddove nel corso della concessione, per cause impreviste, si rendessero necessari interventi di manutenzione straordinaria e di ripristino funzionale e adeguamento a nuove normative, le parti possono convenire modifiche o integrazioni al contratto. In tal caso è possibile concordare nuove condizioni e modalità operative, in considerazione delle spese da sostenere, anche in relazione al corrispettivo del canone e alla durata della concessione. Eventuali modificazioni contrattuali saranno autorizzate dall'Amministrazione comunale.
Variazione del contratto. La concessione può essere modificata durante il suo periodo di efficacia, nei casi previsti all'art. 175 del codice dei contratti. In particolare, ai sensi dell'art. 175, comma 1 del codice, qualora nel corso della durata contrattuale l’Amministrazione comunale dovesse modificare le modalità organizzative e/o gestionali del servizio rispetto a quelle indicate nel capitolato, per necessità/esigenze ad oggi non prevedibili, le attività oggetto di concessione verranno adeguate in conseguenza della modifica. Detto adeguamento potrà comportare una variazione, in aumento o in diminuzione, del valore della concessione fino ad un massimo del 30%.
Variazione del contratto. Ogni variazione al contratto dovrà essere fatta in forma scritta. Il presente contratto è composto da 12 articoli, stampato su 4 pagine tutte firmate e siglate per presa visione ed accettazione dal Committente e dal Direttore del CRIF.