Raggruppamenti temporanei e consorzi Clausole campione

Raggruppamenti temporanei e consorzi. Per i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d), e), e-bis), f), e f-bis), del codice dei contratti, il bando individua i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale necessari per partecipare alla procedura, nonché le eventuali misure in cui gli stessi devono essere posseduti dai singoli concorrenti. La mandataria (ovvero l’impresa capogruppo) in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. Nei raggruppamenti temporanei di tipo verticale i requisiti di qualificazione relativi agli eventuali servizi e/o forniture indicati nel bando come principali devono essere posseduti dall’impresa capogruppo; le imprese mandanti devono possedere i suddetti requisiti per i servizi e le forniture eventualmente qualificate come secondarie. Per la partecipazione del consorzio stabile, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale posseduti dai singoli consorziati relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo sono sommati; i restanti requisiti sono sommati con riferimento ai soli consorziati esecutori.
Raggruppamenti temporanei e consorzi. SI RICORDA PRELIMINARMENTE CHE OGNI RAPPRESENTANTE DEL RAGRUPPAMENTO DOVRA' COMPILARE ED ALLEGARE UN PROPRIO DGUE DISTINTO. Nel caso di partecipazione alla gara di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett d, g, f, g del D. Lgs. n. 50/2016, verranno osservate le disposizioni di cui all'articolo 48 del predetto D.Lgs. 50/2016. Alle condizioni di cui all’art. 48, comma 8, del D. Lgs n. 50/2016 è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. d) X.Xxx. 50/2016 (A.T.I.) ed 45 comma 2 lett. e) D.Lgs. 50/2016 (consorzi ordinari) anche se non ancora costituiti. Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 45 comma 1 lett d , i Consorzi di cui all'art. 45 comma 1 lett. e ed i soggetti di cui all'art. 45 comma 1 lett f del D.Lgs. 50/2016, in caso di associazione di tipo verticale, l'impresa mandataria esegue, ai sensi dei commi 1 e 6 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, la prestazione indicata come prevalente, le mandanti quella indicata come scorporabile.
Raggruppamenti temporanei e consorzi. Nel caso di raggruppamenti temporanei d’imprese, deve essere prodotto, in originale o in copia debitamente autenticata, il mandato collettivo speciale risultante da scrittura privata autenticata, nonché la procura speciale conferita al legale rappresentante dell’impresa capogruppo mediante atto pubblico; nell’atto dovranno risultare le quote di partecipazione rispetto all’importo complessivo dei lavori. I consorzi devono presentare l’atto costitutivo, in originale o in copia autenticata, con indicazione di tutte le imprese consorziate e delle relative quote di partecipazione rispetto all’importo complessivo dei lavori.
Raggruppamenti temporanei e consorzi. Art. 10 Qualificazione
Raggruppamenti temporanei e consorzi. E’ consentita la presentazione di offerte da parte di Raggruppamenti temporanei come definiti dal D.Lgs. n. 50/2016, anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta e la relativa dichiarazione deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i R.T.I. o i Consorzi ex art. 2602 C.C. e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, indicata in sede di offerta con la qualifica di capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Si richiamano i divieti di cui all'art. 48, comma 9, del Decreto sopra richiamato. I R.T.I., in caso di aggiudicazione, devono essere costituiti prima della stipulazione del contratto, con mandato collettivo speciale con rappresentanza in forma di atto pubblico notarile o di scrittura privata autenticata da Notaio, registrato, che deve contenere il riferimento espresso all'art. 92 commi da 1 a 4, D.P.R. n. 207/2010 ed all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016. Per la partecipazione alle gare, nei R.T.I. di carattere orizzontale, e in quelli verticali il possesso dei requisiti da parte delle raggruppate è definito dal bando e dal disciplinare di gara in conformità alla normativa vigente e fermo restando quanto stabilito all’art. 3 del presente capitolato. Ciascuna impresa raggruppata o consorziata, se qualificata in una categoria, è abilitata a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto, a condizione che sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara. In caso di omissione della produzione, nelle forme dovute, dell’atto di mandato collettivo speciale con rappresentanza ed in caso di modificazione nella composizione espressa in sede di offerta, l'Amministrazione dichiarerà la decadenza dall'aggiudicazione. In caso di aggiudicazione, la capogruppo, oltre ad eseguire la propria quota di lavori, deve assicurare il coordinamento dei lavori dell'intero appalto ed ha l'obbligo di coordinare gli adempimenti per la sicurezza; ogni impresa del R.T.I. potrà eseguire e fatturare lavori limitatamente alla classe di qualificazione con cui ha partecipato. All'atto della stipulazione deve essere definita la quota presuntiva attribuita a ciascuna impresa del Raggruppamento, anche ai fini delle segnalazioni di carattere fiscale che l'Ente appaltante deve effettuare. Per i Raggruppamenti di tip...
Raggruppamenti temporanei e consorzi. Avvalimento Pag. 30 ART. 15 Cauzione provvisoria Pag. 35 ART. 16 Sopralluogo Pag. 36 TITOLO QUARTO PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Raggruppamenti temporanei e consorzi. 13.4.1) Pei r.t.i., le a.i.r. e i consorzi ordinari di tipo orizzontale i requisiti richiesti devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40%. La percentuale restante dev’essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% dell’intero; l’impresa mandataria deve sempre possedere i requisiti in misura superiore alle mandanti.
Raggruppamenti temporanei e consorzi. Per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), e g), del codice dei contratti, il bando individua i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale necessari per partecipare alla procedura, nonché le eventuali misure in cui gli stessi devono essere posseduti dai singoli concorrenti. La mandataria (ovvero l’impresa capogruppo) in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
Raggruppamenti temporanei e consorzi. (artt. 47-48) Condizioni relative ad accordi internazionali (art. 49)
Raggruppamenti temporanei e consorzi. SI RICORDA PRELIMINARMENTE CHE IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO CIASCUN COMPONENTE DEL RAGGRUPPAMENTO DOVRA' COMPILARE ED ALLEGARE UN PROPRIO DGUE DISTINTO.