Common use of Trattamento di fine rapporto Clause in Contracts

Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297, e secondo le norme del presente articolo. Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme: - i rimborsi spese; - le somme concesse occasionalmente a titolo di una tantum, gratificazioni straordinarie non contrattali e simili; - i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo; - l'indennità sostitutiva del preavviso; - l'indennità sostitutiva di xxxxx; - le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF; -le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; -il premio aziendale di cui agli artt. 12 e 6 del presente CCNL. - i premi corrisposti dal datore di lavoro per le polizze assicurative tutte accese in adempimento del presente CCNL in favore dei lavoratori Ai sensi del terzo comma art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 cod. civ., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Per i rapporti di xx.xx.xxx. i lavoratori hanno diritto a una quota pari al 5% dei compensi lordi percepiti In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposti agli aventi causa diritto secondo le disposizioni di legge vigenti in materia, (art. 2122 C C ). Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e comunque non oltre 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza di cui al precedente comma un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto. L'importo cosi determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti di lavoro, relativa al trattamento di fine rapporto.

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Samples: Contratto Di Inserimento, Contratto Di Inserimento, Contratto Di Inserimento

Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297, e secondo le norme del presente articolo. Ai sensi e per gli effetti del secondo comma A norma dell'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, 29.5.1982 n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini in ogni caso di cessazione del calcolo del rapporto di lavoro compete al dipendente un trattamento di fine rapporto rapporto. Ai fini del computo di tale trattamento, in sostituzione del disposto del secondo comma di detto art. 2120, viene convenuto che la retribuzione annua comprende le seguenti sommevoci retributive, con esclusione di quanto altro corrisposto: - i rimborsi spesestipendio; - le somme concesse occasionalmente a titolo di una tantum, gratificazioni straordinarie non contrattali e similiEDR (fino al 31.12.2018); - scatti di anzianità; - importo ex ristrutturazione tabellare; e, xxx xxxxxxxx: - indennità di rischio (art. 49); - indennità per lavori svolti in locali sotterranei (art. 49); - indennità trasporto valori (art. 49); - assegno ex differenza valore scatto (art. 45); - assegno ex differenza tabelle (art. 45); - assegno ex premio di rendimento (art. 45); - indennità di turno (art. 121); - assegni di cui all’art. 115 (benefici economici automatici); - assegno di preposto (art. 47); - prestazioni in natura (se continuative); - assegni ad personam (mensili; anche annuali, se continuativi); - premio di fedeltà (art. 102); - integrazione assegni familiari (xxx xxxxxxx). Ai fini di cui sopra vanno computate, anche, le differenze di retribuzione spettanti per svolgimento temporaneo di mansioni superiori o per sostituzione temporanea di cassieri e preposti. Le disposizioni che precedono producono effetti dal 1.6.1982. Dal 1.1.1983, ai fini di cui sopra vanno computati anche i compensi per lavoro straordinario straordinario. Voci previste dal presente contratto che restano escluse dal computo, sono: compensi per lavoro festivo e per lavoro festivo; - l'indennità sostitutiva del preavviso; - l'indennità notturno, diarie e relative integrazioni, indennità sostitutiva di xxxxx; - le permessi retribuiti per festività soppresse, indennità sostitutiva di trasferta ferie non godute, indennità sostitutiva di preavviso, trattamento per festività coincidenti con domeniche, indennizzo per reperibilità, premio di risultato. Restano comunque esclusi, dal computo, premi assicurativi e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota contributi di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF; -le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo previdenza a carico del lavoratore; -il premio aziendale di cui agli artt. 12 e 6 del presente CCNL. - i premi corrisposti dal datore di lavoro per le polizze assicurative tutte accese in adempimento del presente CCNL in favore dei lavoratori Ai sensi del terzo comma art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno obblighi contrattuali o per una delle cause di cui all'art. 2110 cod. civ., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoroautonome decisioni aziendali. Per i rapporti la indennità di xx.xx.xxxanzianità maturata fino al 31.5.1982, dispone l'art. i lavoratori hanno diritto a una quota pari al 5% dei compensi lordi percepiti In caso di decesso 5 della citata legge del dipendente1982. Per gli esattoriali, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposti agli aventi causa diritto secondo le disposizioni va liquidato ed eventualmente anticipato dal competente Fondo di legge vigenti in materia, (art. 2122 C C ). Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e comunque non oltre 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza di cui al precedente comma un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto. L'importo cosi determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti di lavoro, relativa al trattamento di fine rapportoprevidenza.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Verbale Di Accordo Di Modifica Dell’articolo 11 Bis 174

Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297, e secondo le norme del presente articolo. Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme: - i rimborsi spese; - le somme concesse occasionalmente a titolo di una tantum, gratificazioni straordinarie non contrattali contrattuali e simili; - i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo; - l'indennità sostitutiva del preavviso, di cui agli artt. 131, 160, 163; - l'indennità sostitutiva di xxxxxferie di cui all'art. 111; - le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF; -le – le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; -il premio aziendale di cui agli artt– gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa. 12 e 6 del presente CCNL. - i premi corrisposti dal datore di lavoro per le polizze assicurative tutte accese in adempimento del presente CCNL in favore dei lavoratori Ai sensi del terzo comma art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 cod. civ., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Per i rapporti di xx.xx.xxx. i lavoratori hanno diritto a una quota pari al 5% dei compensi lordi percepiti In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposti agli aventi causa diritto secondo le disposizioni di legge vigenti in materia, (art. 2122 C C ). Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e comunque non oltre 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza di cui al precedente comma un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto. L'importo cosi determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti di lavoro, relativa al trattamento di fine rapporto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Dipendenti Degli Studi d'Amministrazione, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Dipendenti Degli Studi d'Amministrazione

Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297, e secondo le norme del presente articolo. Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme: - i rimborsi spese; - le somme concesse occasionalmente a titolo di una tantum, gratificazioni straordinarie non contrattali e simili; - i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo; - l'indennità sostitutiva del preavviso, di cui agli artt. 98, 154 e 156; - l'indennità sostitutiva di xxxxxferie di cui all'art. 95; - le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF; -le - le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; -il premio aziendale di cui agli artt: - gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa. 12 e 6 del presente CCNL. - i premi corrisposti dal datore di lavoro per le polizze assicurative tutte accese in adempimento del presente CCNL in favore dei lavoratori Ai sensi del terzo comma art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 cod. civ., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Per Ai sensi del precedente art. 132, i rapporti lavoratori, in possesso dei requisiti di xx.xx.xxx. i lavoratori legge previsti dalla legge 335/95, che hanno optato per l’attivazione dei versamenti sul fondo pensionistico integrativo, non avranno diritto a una quota pari al 5% dei compensi lordi percepiti In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposti agli aventi causa diritto secondo le disposizioni di legge vigenti in materia, (art. 2122 C C ). Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione percepire gli importi previsti dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e comunque non oltre 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza di cui al precedente comma un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto. L'importo cosi determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti di lavoro, relativa al trattamento di fine rapportopresente articolo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato dipendente con la qualifica impiegatizia deve essere corrisposta una indennità di anzianità sino al 31 maggio 1982 nella misura pari ad una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio. Per il prestatore personale non impiegatizio, ferma restando la liquidazione della anzianità precedente sulla base di lavoro ha criteri previsti dai precedenti contratti collettivi, il diritto alla indennità di anzianità nella misura di una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio prestato, verrà raggiunto con la seguente gradualità: - 15/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31 dicembre 1971 al 30 dicembre 1972; - 20/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31 dicembre 1972 al 29 novembre 1973; - 25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 30 novembre 1973 al 30 dicembre 1973; - 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31 dicembre 1973. Per il personale impiegatizio l'indennità di anzianità dovuta è commisurata per ogni anno intero di servizio ad un trattamento una mensilità dal 31 dicembre 1973 al 31 maggio 1982. Le frazioni di fine rapporto determinato secondo le norme della anno, anche nel corso del primo anno di servizio, si computano per dodicesimi. Le frazioni di mese superiori a quindici giorni si computano come mese intero. Per tutto il personale per il periodo successivo al 31 maggio 1982 si applica la legge n. 297 del 29 maggio 1982, n. 297, e secondo . Le voci che rientrano nel t.f.r. sono le norme del presente articolo. Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti sommeseguenti: - i rimborsi speseretribuzione come da inquadramento; - le somme concesse occasionalmente a titolo retribuzione individuale di una tantum, gratificazioni straordinarie non contrattali e similianzianità; - i compensi indennità per lavoro straordinario e per lavoro festivomansioni superiori; - l'indennità superminimi; - assegni "ad personam"; - premio di incentivazione; - tredicesima mensilità; - indennità sostitutiva del preavviso; - l'indennità sostitutiva di xxxxx; - le eventuali altre indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF; -le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; -il premio aziendale di cui agli artt. 12 e 6 del presente CCNL. - i premi corrisposti dal datore di lavoro per le polizze assicurative tutte accese in adempimento del presente CCNL in favore dei lavoratori Ai sensi del terzo comma art. 2120 cod. civricorrenti., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 cod. civ., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Per i rapporti di xx.xx.xxx. i lavoratori hanno diritto a una quota pari al 5% dei compensi lordi percepiti In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposti agli aventi causa diritto secondo le disposizioni di legge vigenti in materia, (art. 2122 C C ). Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e comunque non oltre 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza di cui al precedente comma un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto. L'importo cosi determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti di lavoro, relativa al trattamento di fine rapporto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Delle Misericordie E Delle Organizzazioni Operanti Nell'ambito Socio Sanitario Assistenziale Educativo Quadriennio Normativo 2002 2005

Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione cessazione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro lavoratore ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo rapporto, calcolato sommando per ciascun anno di servizio una quota pari alla retribuzione globale divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per frazioni di anno computandosi come mese intero le norme frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. Per quanto riguarda i criteri di computo della legge 29 indennità di anzianità maturata fino al 31 maggio 1982, n. 297, e secondo restano valide le norme contenute nel c.c.n.l. 21 luglio 1979 alle quali si fa rinvio (v. allegato). Il t.f.r. viene calcolato una volta acquisito il coefficiente mensile applicabile e corrisposto non oltre il mese successivo a quello della risoluzione del presente articolorapporto. Se l'impiegato è remunerato in tutto o in parte con provvigioni o partecipazioni, si applicano le seguenti norme. Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine conclusi prima del termine di ciascun anno anche se debbono avere esecuzione posteriormente. Le partecipazioni agli utili sono computate fino ad un massimo pari all'importo degli altri elementi della retribuzione normale annua. E' in facoltà dell'azienda, salvo espresso patto contrario, di dedurre dal trattamento di fine rapporto quanto l'impiegato percepisca in conseguenza della risoluzione del rapporto per eventuali atti di previdenza (Cassa pensioni, previdenza, assicurazioni varie) compiuti dall'azienda. Ai sensi delle disposizioni della legge finanziaria 2007 in materia di previdenza complementare e per gli effetti dei relativi decreti attuativi, i lavoratori il cui rapporto di lavoro ha inizio dopo il 31 dicembre 2006 e che non abbiano già espresso in maniera tacita o esplicita la propria volontà in ordine al conferimento del t.f.r. relativamente a precedenti rapporti di lavoro, manifestano entro 6 mesi dalla data di assunzione la volontà di conferire il t.f.r. ad una forma pensionistica complementare, oppure di mantenerlo secondo comma dell'artle previsioni di cui all'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini fermo restando che nelle aziende con oltre 49 addetti il t.f.r. sarà versato dall'azienda nell'apposito Fondo gestito dall'INPS. Detta manifestazione di volontà deve avvenire attraverso la compilazione del calcolo modulo t.f.r.2 che deve essere messo a disposizione del trattamento di fine rapporto le seguenti somme: - i rimborsi spese; - le somme concesse occasionalmente a titolo di una tantum, gratificazioni straordinarie non contrattali e simili; - i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo; - l'indennità sostitutiva del preavviso; - l'indennità sostitutiva di xxxxx; - le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF; -le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; -il premio aziendale di cui agli artt. 12 e 6 del presente CCNL. - i premi corrisposti dal datore di lavoro per le polizze assicurative tutte accese in adempimento del presente CCNL in favore dei lavoratori Ai sensi del terzo comma art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 cod. civ., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), e che allo stesso deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile consegnato dopo la compilazione. N.B.: Fino al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Per i rapporti di xx.xx.xxx. i lavoratori hanno diritto a una quota pari al 5% dei compensi lordi percepiti In caso di decesso del dipendente, 31 dicembre 1989 il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposti agli aventi causa diritto secondo le disposizioni di legge vigenti in materia, (art. 2122 C C ). Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione, conteggiato con i criteri di cui alla all'art. 1 della legge 29 maggio 1982n. 297/1982, n. 297 e comunque non oltre 60 giorni dalla data ai sensi dell'art. 5, 4° comma della legge medesima, veniva attribuito al personale con qualifica operaia nella proporzione di cessazione del rapporto di lavoro. In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza di cui al precedente comma un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto. L'importo cosi determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti di lavoro, relativa al trattamento di fine rapporto27,69/30.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trattamento di fine rapporto. In ogni caso Le parti convengono che il presente Contratto Aziendale di risoluzione Gruppo FS, sottoscritto ad integrazione del rapporto CCNL delle Attività Ferroviarie, disciplina l’applicazione del CCNL medesimo al personale dipendente dalle Società FS SpA, Rete Ferroviaria Italiana SpA, Trenitalia SpA, Metropolis Spa e Italferr SpA, nonché le modalità di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982confluenza dello stesso personale al CCNL. Il presente contratto aziendale, n. 297nei suoi aspetti relazionali, economici, normativi e secondo le norme del presente articolo. Ai sensi e per temporali, costituisce a tutti gli effetti del – nel nuovo assetto contrattuale di settore, con le modalità e negli ambiti di applicazione definiti dal CCNL delle Attività Ferroviarie – il secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento livello di fine rapporto le seguenti somme: - i rimborsi spese; - le somme concesse occasionalmente a titolo di una tantum, gratificazioni straordinarie non contrattali e simili; - i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo; - l'indennità sostitutiva del preavviso; - l'indennità sostitutiva di xxxxx; - le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF; -le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; -il premio aziendale di cui agli artt. 12 e 6 del presente CCNL. - i premi corrisposti dal datore di lavoro per le polizze assicurative tutte accese in adempimento del presente CCNL in favore dei lavoratori Ai sensi del terzo comma art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 cod. civ., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Per i rapporti di xx.xx.xxx. i lavoratori hanno diritto a una quota pari al 5% dei compensi lordi percepiti In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposti agli aventi causa diritto secondo le disposizioni di legge vigenti in materia, (art. 2122 C C ). Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e comunque non oltre 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza contrattazione di cui al precedente comma un interesse punto 1 dell’art. 3 del 2% superiore medesimo CCNL. Il presente contratto decorre dal 1° agosto 2003 al tasso ufficiale 31 dicembre 2005 ed è rinnovabile, in fase di scontoprima applicazione, dal 1° gennaio 2006, nel rispetto del principio dell’autonomia dei cicli negoziali ai sensi della disciplina di cui all’art. L'importo cosi determinato 4 del CCNL delle Attività Ferroviarie, fermo restando quanto previsto in premessa al medesimo CCNL. Le scadenze e le procedure di rinnovo successive al 31.12.2005 saranno regolate così come previsto dal citato art. 4 del CCNL delle Attività Ferroviarie. In linea con i contenuti condivisi con l’accordo del 23 novembre 1999, le parti confermano che il presente contratto, integrando il “CCNL delle Attività Ferroviarie”, rappresenta lo strumento che coniuga il complessivo efficientamento produttivo e lo sviluppo delle attività delle Società del Gruppo FS a cui si intende comprensivo applica con il prioritario obiettivo del mantenimento delle capacità produttive nell’ambito delle attività del Gruppo FS. Per favorire l’affermazione di questi obiettivi le parti attiveranno i confronti necessari per la definizione delle soluzioni idonee, nell’ambito delle procedure negoziali di cui all’art. 2 del presente Contratto. In occasione dei rinnovi del presente Contratto aziendale, le parti negozieranno le eventuali variazioni alle discipline normative che si dovessero rendere necessarie, in considerazione delle evoluzioni organizzative e tecnologiche interessanti le società del Gruppo. In tale occasione, in coerenza con le variazioni di carattere normativo, si negozieranno gli adeguamenti degli istituti del salario variabile aziendale legati alla prestazione lavorativa. In occasione della rivalutazione monetaria stipula del presente Contratto, considerando che il “CCNL delle Attività Ferroviarie” è rivolto ad una pluralità di aziende operanti nel settore del trasporto ferroviario, le parti confermano la reciproca volontà di procedere tempestivamente alla definizione per crediti via pattizia delle modalità di lavoro, relativa applicazione e confluenza al trattamento di fine rapportonuovo CCNL del personale dipendente dalle altre Società controllate del Gruppo FS.

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Samples: Contratto Aziendale Di Gruppo Fs, Contratto Aziendale Di Gruppo Fs‌‌‌‌

Trattamento di fine rapporto. In ogni caso Oltre al preavviso di risoluzione del rapporto cui all’art.25, o, in difetto, alla corrispondente indennità di lavoro subordinato cui al penultimo comma dello stesso articolo, la lavoratrice ed il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 lavoratore assunta/o a tempo indeterminato avrà diritto, fino al 31 maggio 1982, n. 297, e secondo le norme del presente articolo. Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme: - i rimborsi spese; - le somme concesse occasionalmente a titolo di una tantum, gratificazioni straordinarie non contrattali e simili; - i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo; - l'indennità sostitutiva del preavviso; - l'indennità sostitutiva di xxxxx; - le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF; -le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; -il premio aziendale di cui agli artt. 12 e 6 del presente CCNL. - i premi corrisposti dal datore di lavoro per le polizze assicurative tutte accese in adempimento del presente CCNL in favore dei lavoratori Ai sensi del terzo comma art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 cod. civ.licenziamento, nonché sia in caso di sospensione totale o parziale dimissioni, ad una indennità commisurata ad una mensilità di retribuzione di cui all’art. 54 per ogni anno di servizio prestato per tutta la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento durata del rapporto di lavoro. Per Il calcolo dell'indennità va effettuato per tutto il personale e per l'intera anzianità sulla base della retribuzione di cui all’art.54, maggiorata dei ratei di 13° e 14° mensilità. Ai sensi dell'art. 2121 del C.C. modificato con legge 31 marzo 1977 n. 91, gli aumenti derivanti dall'indennità di contingenza maturati posteriormente al 31 gennaio 1977 sono esclusi dalla base di computo della indennità di anzianità. Non costituiscono accessori computabili agli effetti del presente articolo, i rapporti rimborsi spese, i compensi per lavoro straordinario, l'aggiunta di xx.xx.xxxfamiglia, le gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili, e le indennità non continuative. i lavoratori hanno diritto a una quota Le frazioni di anno saranno conteggiate per 12° e la frazione di mese pari al 5% dei compensi lordi percepiti In caso o superiore ai 15 giorni sarà considerata mese intero. A partire dal 1 giugno 1982 trova piena applicazione la Legge 29 gennaio 1982 n. 297. L'indennità di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposti agli aventi causa diritto secondo le disposizioni di legge vigenti in materia, (art. 2122 C C ). Il trattamento di fine rapporto anzianità deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e comunque non oltre 60 versata entro 20 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoroservizio. In caso di ritardo dovuto a contestazione o ad altre cause non imputabili alla lavoratrice od al lavoratore, lavoratore sarà corrisposto dalla scadenza conteggiato l'interesse legale con decorrenza dal giorno dell'effettiva cessazione del servizio. In caso di cui al precedente comma un interesse decesso della dipendente o del 2% superiore al tasso ufficiale dipendente l'indennità di sconto. L'importo cosi determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti anzianità e quella sostitutiva di lavoro, relativa al trattamento di fine rapportopreavviso saranno corrisposte agli aventi diritto secondo le norme contenute nel Codice Civile.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297, e secondo le norme del presente articolo. Ai sensi e per gli effetti del secondo comma A norma dell'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, 29.5.1982 n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini in ogni caso di cessazione del calcolo del rapporto di lavoro compete al dipendente un trattamento di fine rapporto rapporto. Ai fini del computo di tale trattamento, in sostituzione del disposto del secondo comma di detto art. 2120, viene convenuto che la retribuzione annua comprende le seguenti sommevoci retributive, con esclusione di quanto altro corrisposto: - i rimborsi spesestipendio; - le somme concesse occasionalmente a titolo di una tantum, gratificazioni straordinarie non contrattali e similiEDR; - scatti di anzianità; - importo ex ristrutturazione tabellare; e, xxx xxxxxxxx: - indennità di rischio (art. 49); - indennità per lavori svolti in locali sotterranei (art. 49); - indennità trasporto valori (art. 49); - assegno ex differenza valore scatto (art. 45); - assegno ex differenza tabelle (art. 45); - assegno ex premio di rendimento (art. 45); - indennità di turno (art. 121); - assegni di cui all’art. 115 (benefici economici automatici); - assegno di preposto (art. 47); - prestazioni in natura (se continuative); - assegni ad personam (mensili; anche annuali, se continuativi); - premio di fedeltà (art. 102); - integrazione assegni familiari (xxx xxxxxxx). Ai fini di cui sopra vanno computate, anche, le differenze di retribuzione spettanti per svolgimento temporaneo di mansioni superiori o per sostituzione temporanea di cassieri e preposti. Le disposizioni che precedono producono effetti dal 1.6.1982. Dal 1.1.1983, ai fini di cui sopra vanno computati anche i compensi per lavoro straordinario straordinario. Voci previste dal presente contratto che restano escluse dal computo, sono: compensi per lavoro festivo e per lavoro festivo; - l'indennità sostitutiva del preavviso; - l'indennità notturno, diarie e relative integrazioni, indennità sostitutiva di xxxxx; - le permessi retribuiti per festività soppresse, indennità sostitutiva di trasferta ferie non godute, indennità sostitutiva di preavviso, trattamento per festività coincidenti con domeniche, indennizzo per reperibilità, premio di risultato. Restano comunque esclusi, dal computo, premi assicurativi e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota contributi di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF; -le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo previdenza a carico del lavoratore; -il premio aziendale di cui agli artt. 12 e 6 del presente CCNL. - i premi corrisposti dal datore di lavoro per le polizze assicurative tutte accese in adempimento del presente CCNL in favore dei lavoratori Ai sensi del terzo comma art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno obblighi contrattuali o per una delle cause di cui all'art. 2110 cod. civ., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoroautonome decisioni aziendali. Per i rapporti la indennità di xx.xx.xxxanzianità maturata fino al 31.5.1982, dispone l'art. i lavoratori hanno diritto a una quota pari al 5% dei compensi lordi percepiti In caso di decesso 5 della citata legge del dipendente1982. Per gli esattoriali, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposti agli aventi causa diritto secondo le disposizioni va liquidato ed eventualmente anticipato dal competente Fondo di legge vigenti in materia, (art. 2122 C C ). Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e comunque non oltre 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza di cui al precedente comma un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto. L'importo cosi determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti di lavoro, relativa al trattamento di fine rapportoprevidenza.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297, e secondo le norme del presente articolo. Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme: - i rimborsi spese; - le somme concesse occasionalmente a titolo di una tantum, gratificazioni straordinarie non contrattali e simili; - i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo; - l'indennità sostitutiva del preavviso; - l'indennità sostitutiva di xxxxxferie; - le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF; -le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; -il premio aziendale di cui agli artt. 12 e 6 del presente CCNL. - i premi corrisposti dal datore di lavoro per le polizze assicurative tutte accese in adempimento del presente CCNL in favore dei lavoratori Ai sensi del terzo comma art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 cod. civ., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Per i rapporti di xx.xx.xxx. i lavoratori hanno diritto a una quota pari al 5% dei compensi lordi percepiti In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposti agli aventi causa diritto secondo le disposizioni di legge vigenti in materia, (art. 2122 C C ). Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e comunque non oltre 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza di cui al precedente comma un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto. L'importo cosi determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti di lavoro, relativa al trattamento di fine rapporto.

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Samples: Contratto Di Inserimento, Contratto Di Inserimento

Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato lavoro, al lavoratore compete il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme rapporto, salvo che non sia destinato ad alimentare fondi di previdenza complementare cui il lavoratore aderisca o ad altre destinazioni di legge. La retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della legge 29 maggio quota di cui al primo comma del novellato articolo 2120 Codice civile è quella composta esclusivamente dalle somme erogate a specifico titolo di: - paga base tabellare conglobata come prevista dal presente contratto; - eventuali scatti di anzianità di cui all'articolo 116 del presente contratto; - assegni "ad personam"; - aumenti di merito e/o superminimi; - tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità; - eventuali indennità erogate con continuità; - acconti su futuri aumenti contrattuali; - somme comunque erogate al fine di garantire copertura economica in caso di rinnovo contrattuale. Il periodo trascorso in servizio militare va computato nell'anzianità di servizio ai soli effetti dell'indennità di anzianità, in vigore alla data del 31 Maggio 1982, n. 297e del preavviso. A decorrere dal 1° Giugno 1982, e secondo le norme fino al 31 Marzo 1987, il periodo trascorso in servizio militare è considerato utile per il trattamento di fine rapporto, ai soli fini dell'applicazione del presente articolotasso di rivalutazione di cui all'articolo 2120 c. c. come modificato dalla Legge Maggio 1982, n° 297. Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. dell’articolo 2120 cod. civ.c. c., come modificato dalla legge Legge 29 maggio Maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della a decorrere dal 1° Aprile 1987, durante il periodo trascorso in servizio militare deve essere computato nella retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme: - i rimborsi spese; - le somme concesse occasionalmente a titolo di una tantum, gratificazioni straordinarie non contrattali e simili; - i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo; - l'indennità sostitutiva del preavviso; - l'indennità sostitutiva di xxxxx; - le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF; -le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; -il premio aziendale l’equivalente della normale retribuzione di cui agli artt. 12 e 6 del presente CCNL. - i premi corrisposti dal datore di lavoro per le polizze assicurative tutte accese in adempimento del presente CCNL in favore dei lavoratori Ai sensi del terzo comma art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 cod. civ., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali al Titolo XXX (INPS, INAILTrattamento Economico), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Per Non saranno invece, computati ad alcun effetto nell'anzianità i rapporti periodi di xx.xx.xxxferma volontaria eccedenti la durata normale del servizio di leva. i lavoratori hanno diritto a una quota pari al 5% dei compensi lordi percepiti In Nel caso di decesso del dipendentecessazione dell'attività della sede lavorativa, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva periodo trascorso in servizio militare sarà computato nell'anzianità del preavviso saranno corrisposti agli aventi causa diritto secondo le disposizioni di legge vigenti in materia, (artlavoratore fino alla cessazione dell'attività stessa. 2122 C C ). Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione Le norme del tasso di rivalutazione, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e comunque presente articolo non oltre 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. In si applicano nel caso di ritardo dovuto contratto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza di cui al precedente comma un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto. L'importo cosi determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti di lavoro, relativa al trattamento di fine rapportotermine.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Degli Studi Professionali

Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297, 297 e secondo le norme del presente pre- sente articolo. Per i periodi di servizio prestato sino al 31 maggio 1982 il trattamento di fine rapporto è calcolato con le modalità e con le misure previste dall’art. 86 del C.C.N.L. 14 dicembre 1979. Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'artdell’art. 2120 cod. civ.del Codice Civile, come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme: - i rimborsi spese; - le somme concesse occasionalmente a titolo di «una tantum», gratificazioni gratifica- zioni straordinarie non contrattali contrattuali e simili; - i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo; - l'indennità indennità sostitutiva del preavviso, di cui all’articolo 95; - l'indennità indennità sostitutiva di xxxxxferie di cui all’articolo 72; - le indennità di trasferta e le diarie non aventi carattere continuativo nonché, nonché il 50% delle stesse quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF; -le indennità economiche corrisposte da Istituti assistenziali (lNPS-INAIL) (1); prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; -il premio aziendale ogni elemento espressamente escluso dalla contrattazione integrativa collettiva. In caso di cui agli artt. 12 cessione o trasformazione in qualsiasi modo della ditta e 6 quando la ditta cedente non abbia dato ai lavoratori il preavviso e corri- sposto il trattamento di fine rapporto, la ditta cessionaria, ove non intenda mantenere in servizio il personale con tutti i diritti ed oneri competenti per il periodo di lavoro in precedenza prestato, sarà tenuta all’osservanza in- tegrale degli obblighi gravanti per effetto del presente CCNL. - i premi corrisposti dal datore di lavoro per le polizze assicurative tutte accese in adempimento del presente CCNL in favore dei lavoratori Ai sensi del terzo comma art. 2120 cod. civ.contratto sulla pre- cedente ditta, come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, in se avvenisse il licenziamento. In caso di sospensione fallimento della prestazione azienda, il dipendente ha diritto alla indennità di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 cod. civ., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile preavviso ed al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione stabilite nel presente con- tratto, come per il licenziamento, ed il complessivo suo avere sarà consi- derato credito privilegiato a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento norma dell’art. 2751 del rapporto di lavoroCodice Civile. Per i rapporti di xx.xx.xxx. i lavoratori hanno diritto a una quota pari al 5% dei compensi lordi percepiti In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l'indennità l’in- dennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposti corrisposte agli aventi causa diritto secondo se- condo le disposizioni di legge vigenti in materia, (art. 2122 C C )norme contenute nel Codice Civile. Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto all’atto della cessazione ces- sazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendentedi- pendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione, rivalutazione di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e comunque in ogni caso non oltre 60 giorni dalla data di il secondo mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. In caso di ritardo dovuto a contestazione o ad altre cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto l’interesse legale a decorrere dalla scadenza di cui al precedente comma un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di scontodata della cessazione dal servizio. L'importo cosi determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti di lavoro, relativa al Il trattamento di fine rapportorapporto (Legge 297/82) può essere erogato a fine rapporto di lavoro o “all’atto del pagamento della retribuzione oraria” fermo restando quanto previsto dall’art. 17 del C.C.N.L. 16 Aprile 1999. Il trattamento di fine rapporto è costituito da quanto di competenza dei lavoratori ai sensi del presente articolo e dalle somme già percepite a titolo di anticipazione dell’indennità di anzianità dai lavoratori aventi diritto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297, e secondo le norme del presente articolo. Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2120 cod. civ.codice civile, come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme: - i rimborsi spese; - le somme concesse occasionalmente a titolo di "una tantum", gratificazioni straordinarie non contrattali contrattuali e simili; - i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo; - l'indennità sostitutiva del preavviso, di cui all'art. 132; - l'indennità sostitutiva di xxxxxferie di cui all'art. 85; - le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF; -le - le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; -il premio aziendale di cui agli artt- gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa. 12 e 6 del presente CCNL. - i premi corrisposti dal datore di lavoro per le polizze assicurative tutte accese in adempimento del presente CCNL in favore dei lavoratori Ai sensi del terzo comma 3º comma, art. 2120 cod. civ.codice civile, come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 cod. civ.codice civile, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAILINAlL), deve essere computato computato, nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto rapporto, l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Per i rapporti di xx.xx.xxx. i lavoratori hanno diritto a una quota pari al 5% dei compensi lordi percepiti In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposti agli aventi causa diritto secondo le disposizioni di anticipazioni previste dalla legge vigenti in materia, (art. 2122 C C ). Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e comunque non oltre 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza di cui al precedente comma un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto. L'importo cosi determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti di lavoro, relativa al 297/1982 sul trattamento di fine rapporto, le priorità per la relativa concessione sono fissate nell'allegato che fa parte integrante del presente contratto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297, e secondo le norme del presente articolo. Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme: - i rimborsi spese; - le somme concesse occasionalmente a titolo di una tantum, gratificazioni straordinarie non contrattali contrattuali e simili; - i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo; - l'indennità sostitutiva del preavviso, di cui agli artt. 63, 90 e 92; - l'indennità sostitutiva di xxxxxferie di cui all'art. 33; - le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF; -le • le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; -il premio aziendale di cui agli artt• gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa. 12 e 6 del presente CCNL. - i premi corrisposti dal datore di lavoro per le polizze assicurative tutte accese in adempimento del presente CCNL in favore dei lavoratori Ai sensi del terzo comma art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 cod. civ., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Per i rapporti di xx.xx.xxx. i lavoratori hanno diritto a una quota pari al 5% dei compensi lordi percepiti In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposti agli aventi causa diritto secondo le disposizioni di legge vigenti in materia, (art. 2122 C C ). Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e comunque non oltre 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza di cui al precedente comma un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto. L'importo cosi determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti di lavoro, relativa al trattamento di fine rapporto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Centri Elaborazione Dati

Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato lavoro, al lavoratore compete il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme rapporto, salvo che non sia destinato ad alimentare fondi di previdenza complementare cui il lavoratore aderisca o ad altre destinazioni di legge. La retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della legge 29 maggio quota di cui al primo comma del novellato articolo 2120 Codice civile è quella composta esclusivamente dalle somme erogate a specifico titolo di: - paga base tabellare conglobata come prevista dal presente contratto; - eventuali scatti di anzianità di cui all'articolo 116 del presente contratto; - assegni "ad personam"; - aumenti di merito e/o superminimi; - tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità; - eventuali indennità erogate con continuità; - acconti su futuri aumenti contrattuali; - somme comunque erogate al fine di garantire copertura economica in caso di rinnovo contrattuale. Il periodo trascorso in servizio militare va computato nell'anzianità di servizio ai soli effetti dell’indennità di anzianità, in vigore alla data del 31 Maggio 1982, n. 297e del preavviso. A decorrere dal 1° Giugno 1982, e secondo le norme fino al 31 Marzo 1987, il periodo trascorso in servizio militare è considerato utile per il trattamento di fine rapporto, ai soli fini dell’applicazione del presente articolotasso di rivalutazione di cui all’articolo 2120 c. c. come modificato dalla Legge Maggio 1982, n° 297. Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. dell’articolo 2120 cod. civ.c. c., come modificato dalla legge 29 maggio Legge Maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della a decorrere dal 1° Aprile 1987, durante il periodo trascorso in servizio militare deve essere computato nella retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme: - i rimborsi spese; - le somme concesse occasionalmente a titolo di una tantum, gratificazioni straordinarie non contrattali e simili; - i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo; - l'indennità sostitutiva del preavviso; - l'indennità sostitutiva di xxxxx; - le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF; -le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; -il premio aziendale l’equivalente della normale retribuzione di cui agli artt. 12 e 6 del presente CCNL. - i premi corrisposti dal datore di lavoro per le polizze assicurative tutte accese in adempimento del presente CCNL in favore dei lavoratori Ai sensi del terzo comma art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 cod. civ., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali al Titolo XXXI (INPS, INAILTrattamento Economico), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Per Non saranno invece, computati ad alcun effetto nell'anzianità i rapporti periodi di xx.xx.xxxferma volontaria eccedenti la durata normale del servizio di leva. i lavoratori hanno diritto a una quota pari al 5% dei compensi lordi percepiti In Nel caso di decesso del dipendentecessazione dell'attività della sede lavorativa, il trattamento periodo trascorso in servizio militare sarà computato nell'anzianità del lavoratore fino alla cessazione dell'attività stessa. Le norme del presente articolo non si applicano nel caso di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposti agli aventi causa diritto secondo le disposizioni di legge vigenti in materia, (artcontratto a termine. 2122 C C ). Articolo 130 - CORRESPONSIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto all’atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla legge Legge 29 maggio 1982, n. 297 e comunque non oltre 60 30 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza di cui al precedente comma un interesse del 2% (due per cento) superiore al tasso ufficiale di sconto. L'importo cosi L’importo così determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti di da lavoro, relativa al trattamento di fine rapporto. Il sistema di computo degli interessi di cui al presente articolo decorre dal 1° Gennaio 1978. Articolo 131 - ANTICIPAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO I lavoratori con anzianità di servizio di almeno 8 (otto) anni possono chiedere al datore di lavoro una anticipazione non superiore al 70% (settanta per cento) del trattamento cui avrebbero diritto in caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta, purché questa sia giustificata dalla necessità di effettuare: • Spese sanitarie per interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. • Spese per l’acquisto della prima casa di abitazione per il richiedente e per i figli. • Spese durante l’astensione facoltativa per maternità. • Spese durante i congedi per la formazione o per la formazione continua. Il datore di lavoro deve soddisfare ogni anno tale richieste nei limiti del 10% (dieci per cento) degli addetti occupati nella struttura lavorativa e comunque con un minimo di una unità. L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto. Sono fatti salvi migliori trattamenti in uso.

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Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297, e secondo le norme del presente articolo. Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme: - i rimborsi spese; - le somme concesse occasionalmente a titolo di una tantum, gratificazioni straordinarie non contrattali e simili; - i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo; - l'indennità sostitutiva del preavviso; - l'indennità sostitutiva di xxxxx; - le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF; -le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; -il premio aziendale di cui agli artt. 12 e 6 del presente CCNL. - i premi corrisposti dal datore di lavoro per le polizze assicurative tutte accese in adempimento del presente CCNL in favore dei lavoratori Ai sensi del terzo comma art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297Al personale spetta, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 cod. civ., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento cessazione del rapporto di lavoro. Per i rapporti di xx.xx.xxx. i lavoratori hanno diritto a una quota pari al 5% dei compensi lordi percepiti In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto di cui al combinato disposto dell’art. 2120 del codice civile, come novellato dalla legge 29/5/1982 n. 297, e l'indennità sostitutiva dell’art. 53 della legge 27/12/1997 n. 449. Ai fini della determinazione del preavviso saranno corrisposti agli aventi causa diritto secondo TFR sono utili le disposizioni seguenti voci: - minimo tabellare; - indennità di legge vigenti contingenza in materiagodimento; - retribuzione individuale di anzianità; - elemento distintivo della retribuzione; - tredicesima e quattordicesima mensilità; - ulteriori posizioni economiche oltre i minimi tabellari di ciascuna Area, (art. 2122 C C ). Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizioconseguenti al mantenimento, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendenteai sensi del CCNL 26/11/1994, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazionedifferente regime retributivo delle ex categorie contrattuali; - posizioni economiche differenziate, di cui alla legge 29 maggio 1982all’art. 4 del CCNL del 19/06/1997, n. 297 e comunque non oltre 60 giorni dalla data di cessazione integrativo per la parte economica del rapporto di lavoro. In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza CCNL del 26/11/94; - assegni individuali di cui al precedente CCNL 11 luglio 2003, art. 64 Indennità di funzione Quadri – Dichiarazione a verbale – comma un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale II.; - indennità di scontocassa; - indennità portalettere; - indennità di funzione Quadri; - indennità per lavoro notturno e festivo, limitatamente ai casi in cui tali prestazioni vengano effettuate perché previste nella programmazione dell’orario di lavoro su turni; - indennità per servizi viaggianti; - indennità centralinisti non vedenti. L'importo cosi determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti di lavoro, relativa al trattamento di fine rapporto.NOTA A VERBALE

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Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297, e secondo le norme del presente articolo. Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme: - i rimborsi spese; - le somme concesse occasionalmente a titolo di una tantum, gratificazioni straordinarie non contrattali e simili; - i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo; - l'indennità sostitutiva del preavviso; - l'indennità sostitutiva di xxxxx; - le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF; -le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; -il premio aziendale di cui agli artt. 12 e 6 del presente CCNL. - i premi corrisposti dal datore di lavoro per le polizze assicurative tutte accese in adempimento del presente CCNL in favore dei lavoratori Ai sensi del terzo comma art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 cod. civ., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Per i rapporti di xx.xx.xxx. i lavoratori hanno diritto a una quota pari al 5% dei compensi lordi percepiti In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposti agli aventi causa diritto secondo le disposizioni di legge vigenti in materia, (art. 2122 C C ). Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e comunque non oltre 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, l’operaio a tempo indeterminato ha diritto a un trattamento di fine rapporto che si calcola sommando, per ciascun anno di lavoro, una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13.5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese, uguali o superiori a 15 giorni. Tale disciplina si applica ai rapporti di lavoro, con decorrenza al 1° giugno 1982, data di entrata in vigore della legge n. 297/82, le cui disposizione che regolano la materia del trattamento di fine rapporto, s’intendono qui integralmente richiamate. Per il servizio prestato anteriormente al 1° giugno 1982, si applicano le disposizioni previste in merito all’indennità di anzianità dai contratti collettivi nazionali e provinciali preesistenti. In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratoremorte dell’operaio, sarà corrisposto dalla scadenza di cui al precedente comma un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto. L'importo cosi determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti di lavoro, relativa al le indennità spettanti e il trattamento di fine rapportorapporto è dovuto agli aventi diritto indicati nell’art 2122 del Codice Civile. Xxx l’operaio deceduto avesse beneficato della casa di abitazione, la sua famiglia continuerà con l’uso di essa – o di altra corrispondente – come degli eventuali annessi per un periodo di tempo uguale a sei mesi. TABELLA INDENNITA’ ANZIANITA’ FINO AL 31/05/1982 - gg 7 all’anno dall’11/11/1922 al 10/11/1937 - gg 10 all’anno dall’11/11/1937 al 10/11/1949 - gg 11 all’anno dall’11/11/1949 al 10/11/1963 - gg 12 all’anno dall’11/11/1963 al 10/11/1970 - gg 15 all’anno dall’11/11/1970 al 31/12/1972 - gg 18 all’anno dall’1/11/1973 al 31/12/1973 - gg 25 all’anno dall’1/11/1976 al 31/12/1978 - gg 26 all’anno dall’1/11/1979 al 31/5/1982 per gli operai a tempo determinato il trattamento di fine rapporto è compreso nel 3° elemento di cui all’art 11. L’anticipazione del T.F.R. potrà anche nei limiti di legge essere richiesto per ristrutturare l’abitazione.

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Samples: Contratto Integrativo Inter Provinciale Di Lavoro Del c.c.n.l. Del 22 10 2014 ( Che Viene Integralmente Richiamato) Per Gli Operai Dipendenti Dalle Aziende Agricole, Agrituristiche,avicole, Cunicole E Dalle Aziende Florovivaistiche Della Provincia Di Como E Lecco

Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297, e secondo le norme del presente articolo. Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme: - i rimborsi spese; - le somme concesse occasionalmente a titolo di una tantum, gratificazioni straordinarie non contrattali e simili; - i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo; - l'indennità sostitutiva del preavviso; - l'indennità sostitutiva di xxxxx; - le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF; -le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; -il premio aziendale Con riferimento al disposto di cui agli artt. 12 e 6 del presente CCNL. - i premi corrisposti dal datore di lavoro per le polizze assicurative tutte accese in adempimento del presente CCNL in favore dei lavoratori Ai sensi del terzo al 2° comma dell art. 2120 cod. civc.c., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 cod. civ., nonché in caso di sospensione totale o parziale la retribuzione annua da prendere a base per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella determinazione della quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Per i rapporti di xx.xx.xxx. i lavoratori hanno diritto a una quota pari al 5% dei compensi lordi percepiti In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposti agli aventi causa diritto secondo le disposizioni di legge vigenti in materia, (art. 2122 C C ). Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e comunque non oltre 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza di cui al precedente comma un interesse dell art. 2120 c.c. - a partire dal 1° luglio 1983 - è quella composta esclusivamente dalle somme corrisposte a specifico titolo di: minimo tabellare contrattuale indennità di contingenza (secondo quanto stabilito dalla legge 297/1982) aumenti periodici di anzianità superminimi ed altre analoghe eccedenze mensili rispetto al minimo tabellare contrattuale ex premio di produzione (1) maggiorazione per turni avvicendati maggiorazione per lavoro notturno a carattere continuativo 13ª mensilità ed eventuali ulteriori mensilità corrisposte aziendalmente cottimi indennità di cassa indennità sostitutiva di mensa indennità di funzione Gli elementi suindicati saranno computati agli effetti della determinazione della quota annua anche nei casi di assenza dal lavoro previsti dal 3° comma dell art. 2120 c.c. La quota annua sarà ottenuta dividendo per 13,5 i surriportati elementi retributivi corrisposti nell anno al lavoratore. Per le quote annue maturate fino al 31/12/86 - per il settore cemento e lavorazioni promiscue - e fino al 31/12/87 - per il settore calce, gesso e malte - si fa riferimento alle tabelle di cui all art. 19 del 2% superiore c.c.n.l. 30/9/94, riportate in allegato al tasso ufficiale di sconto. L'importo cosi determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti di lavoro, relativa al trattamento di fine rapporton.3.

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Samples: Contratto

Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 19821 982, n. 297, 297 e secondo le norme del presente articolo. Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, 297 sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme: - i -i rimborsi spese; - le -le somme concesse occasionalmente a titolo di una tantum, gratificazioni straordinarie non contrattali e simili; - i -i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo; - l'indennità -l'indennit� -l'indennit� sostitutiva del preavviso; - l'indennità sostitutiva di xxxxx; - le indennità ferie -le indennit� di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonchénonch�, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF; -le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; -il premio aziendale di cui agli artt-gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa. 12 e 6 del presente CCNL. - i premi corrisposti dal datore di lavoro per le polizze assicurative tutte accese in adempimento del presente CCNL in favore dei lavoratori Ai sensi del terzo comma art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, 297 in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 cod. civ., nonché nonch� in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità indennit� economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Per i rapporti lavoratori, in possesso dei requisiti di xx.xx.xxx. i lavoratori legge previsti dalla legge previsti dalla legge 335/95 che hanno optato per l'attivazione dei versamenti sul fondo pensionistico integrativo, non avranno diritto a una quota pari al 5% dei compensi lordi percepiti In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposti agli aventi causa diritto secondo le disposizioni di legge vigenti in materia, (art. 2122 C C ). Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione percepire gli importi previsti dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e comunque non oltre 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza di cui al precedente comma un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto. L'importo cosi determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti di lavoro, relativa al trattamento di fine rapportopresente articolo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Centri Elaborazione Dati

Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297, e secondo le norme del presente articolo. Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme: - i rimborsi spese; - le somme concesse occasionalmente a titolo di "una tantum", gratificazioni straordinarie non contrattali contrattuali e simili; - i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo; - l'indennità sostitutiva del preavviso, di cui agli artt. 142, 172, 175; - l'indennità sostitutiva di xxxxxferie di cui all'art. 122; - le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF; -le le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; -il premio aziendale di cui agli arttgli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa. 12 e 6 del presente CCNL. - i premi corrisposti dal datore di lavoro per le polizze assicurative tutte accese in adempimento del presente CCNL in favore dei lavoratori Ai sensi del terzo comma art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 cod. civ., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Per i rapporti di xx.xx.xxx. i lavoratori hanno diritto a una quota pari al 5% dei compensi lordi percepiti In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposti agli aventi causa diritto secondo le disposizioni di legge vigenti in materia, (art. 2122 C C ). Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e comunque non oltre 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza di cui al precedente comma un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto. L'importo cosi determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti di lavoro, relativa al trattamento di fine rapporto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297, e secondo le norme del presente articolo. Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme: - i rimborsi spese; - le somme concesse occasionalmente a titolo di una tantum, gratificazioni straordinarie non contrattali e simili; - i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo; - l'indennità sostitutiva del preavviso; - l'indennità sostitutiva di xxxxx; - le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF; -le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; -il premio aziendale di cui agli artt. 12 e 6 del presente CCNL. - i premi corrisposti dal datore di lavoro per le polizze assicurative tutte accese in adempimento del presente CCNL in favore dei lavoratori Ai sensi del terzo comma art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 cod. civ., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Per i rapporti di xx.xx.xxx. i lavoratori hanno diritto a una quota pari al 5% dei compensi lordi percepiti In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposti agli aventi causa diritto secondo le disposizioni di legge vigenti in materia, (art. 2122 C C ). Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e comunque non oltre 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza di cui al precedente comma un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto. L'importo cosi determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti di lavoro, relativa al trattamento di fine rapporto.percepiti

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Samples: Contratto Di Inserimento

Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297, delle leggi 297/1982 e secondo le norme del presente articolo296/2006. Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono Sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme: - i rimborsi spese; - le somme concesse occasionalmente a titolo di una tantum, gratificazioni straordinarie non contrattali contrattuali e simili; - i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo; - l'indennità l’indennità sostitutiva del preavviso, di cui all’art. 50; - l'indennità l’indennità sostitutiva di xxxxxferie di cui all’art. 20; - le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare all’ammontare esente dall'IRPEFda IRPEF; -le - le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; -il premio aziendale di cui agli artt- gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa. 12 e 6 del presente CCNL. - i premi corrisposti dal datore di lavoro per le polizze assicurative tutte accese in adempimento del presente CCNL in favore dei lavoratori Ai sensi del terzo comma art. 2120 cod. civc.c., come modificato dalla legge Legge 29 maggio 1982, n. 297, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno dell’anno per una delle cause di cui all'artall’art. 2110 cod. civc.c., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione previsto l’integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, ,INAIL), ) deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente l’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Per i rapporti di xx.xx.xxx. i lavoratori hanno diritto a una quota pari al 5% dei compensi lordi percepiti In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposti agli aventi causa diritto secondo le disposizioni di legge vigenti in materia, (art. 2122 C C ). Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e comunque non oltre 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza di cui al precedente comma un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto. L'importo cosi determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti di lavoro, relativa al trattamento di fine rapporto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trattamento di fine rapporto. In ogni Al personale spetta, in caso di risoluzione cessazione del rapporto di lavoro subordinato lavoro, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della di cui al combinato disposto dell’art. 2120 del codice civile, come novellato dalla legge 29 maggio 1982, 29/5/1982 n. 297, e secondo dell’art. 53 della legge 27/12/1997 n. 449. In particolare, il futuro accordo dovrà: § rappresentare la fonte costitutiva del Fondo, definendone la data di attivazione e le norme modalità di funzionamento; § confermare che l’adesione al Fondo da parte dei lavoratori interessati avverrà su base volontaria, con eventuale previsione del presente articolopagamento di una quota di ingresso, regolando altresì le modalità di riscatto e quelle di trasferimento delle posizioni individuali da e verso altri fondi; § stabilire la quota di TFR ed i conseguenti importi da destinarsi come finanziamento individuale al Fondo, fermo restando che per il personale di prima occupazione, assunto dopo il 28/4/1993, dovrà essere prevista l’integrale destinazione al Fondo del TFR maturando, a decorrere dalla data di adesione al Fondo medesimo; § prevedere, all’atto del pensionamento dell’iscritto, le modalità per l’esercizio dell’opzione tra l’erogazione del trattamento pensionistico e/o il riconoscimento della quota capitale di spettanza; § individuare, nel rispetto della normativa vigente, i soggetti cui affidare la gestione delle risorse del Fondo, definendo criteri e modalità. Ai sensi Le Parti medesime fin da ora stabiliscono che il contributo mensile a carico del lavoratore e quello a carico dell’Azienda corrisponda, per gli effetti del secondo comma dell'art. 2120 cod. civ.ciascuno, come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua all’1% della retribuzione utile ai fini del calcolo TFR e si impegnano a fare in modo che i lavori propedeutici all’attivazione del trattamento Fondo di fine rapporto Previdenza Complementare, per i dipendenti delle Poste Italiane S.p.A., possano concludersi, per consentirne il funzionamento, a partire dal 2002, secondo le seguenti somme: - i rimborsi spese; - scadenze che sarà cura delle Parti definire. A tal fine, le somme concesse occasionalmente a titolo Parti stipulanti, nel condiviso intento di regolare la costituzione ed il funzionamento del Fondo medesimo, si danno atto di voler affidare ad una tantumCommissione Paritetica, gratificazioni straordinarie composta da non contrattali più di 2 componenti per Organizzazione Sindacale e simili; - i compensi da altrettanti componenti dell’Azienda, il compito di studiare ed approfondire la materia relativa con l’obbiettivo di redigere l’ipotesi di accordo nazionale, che andrà sottoposto alle Delegazioni negoziali per lavoro straordinario e per lavoro festivo; - l'indennità sostitutiva del preavviso; - l'indennità sostitutiva perfezionarne la stipula. La predetta Commissione Paritetica, le cui spese di xxxxx; - le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF; -le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo organizzazione resteranno a carico del lavoratore; -il premio aziendale dell’Azienda, verrà insediata, per avviare i lavori, a partire dal mese di cui agli artt. 12 e 6 del presente CCNL. - i premi corrisposti dal datore di lavoro per le polizze assicurative tutte accese in adempimento del presente CCNL in favore dei lavoratori Ai sensi del terzo comma art. 2120 cod. civmarzo p.v., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 cod. civ., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Per i rapporti di xx.xx.xxx. i lavoratori hanno diritto a una quota pari al 5% dei compensi lordi percepiti In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposti agli aventi causa diritto secondo le disposizioni di legge vigenti in materia, (art. 2122 C C ). Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e comunque non oltre 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza di cui al precedente comma un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto. L'importo cosi determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti di lavoro, relativa al trattamento di fine rapporto.

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Samples: www.slp-cisl.it

Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297, e secondo le norme del presente articolo. Ai sensi e per gli effetti del secondo comma A norma dell'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, 29.5.1982 n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini in ogni caso di cessazione del calcolo del rapporto di lavoro compete al dipendente un trattamento di fine rapporto rapporto. Ai fini del computo di tale trattamento, in sostituzione del disposto del secondo comma di detto art. 2120, viene convenuto che la retribuzione annua comprende le seguenti sommevoci retributive, con esclusione di quanto altro corrisposto: - i rimborsi spesestipendio; - le somme concesse occasionalmente a titolo di una tantum, gratificazioni straordinarie non contrattali e similiEDR; - scatti di anzianità; - importo ex ristrutturazione tabellare; e, xxx xxxxxxxx: - indennità di rischio (art. 49); - indennità per lavori svolti in locali sotterranei (art. 49); - indennità trasporto valori (art. 49); FEDERCASSE 85 - assegno ex differenza valore scatto (art. 45); - assegno ex differenza tabelle (art. 45); - assegno ex premio di rendimento (art. 45); - indennità di turno (art. 121); - assegni di cui all’art. 115 (benefici economici automatici); - assegno di preposto (art. 47); - prestazioni in natura (se continuative); - assegni ad personam (mensili; anche annuali, se continuativi); - premio di fedeltà (art. 102); - integrazione assegni familiari (xxx xxxxxxx). Ai fini di cui sopra vanno computate, anche, le differenze di retribuzione spettanti per svolgimento temporaneo di mansioni superiori o per sostituzione temporanea di cassieri e preposti. Le disposizioni che precedono producono effetti dal 1.6.1982. Dal 1.1.1983, ai fini di cui sopra vanno computati anche i compensi per lavoro straordinario straordinario. Voci previste dal presente contratto che restano escluse dal computo, sono: compensi per lavoro festivo e per lavoro festivo; - l'indennità sostitutiva del preavviso; - l'indennità notturno, diarie e relative integrazioni, indennità sostitutiva di xxxxx; - le permessi retribuiti per festività soppresse, indennità sostitutiva di trasferta ferie non godute, indennità sostitutiva di preavviso, trattamento per festività coincidenti con domeniche, indennizzo per reperibilità, premio di risultato. Restano comunque esclusi, dal computo, premi assicurativi e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota contributi di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF; -le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo previdenza a carico del lavoratore; -il premio aziendale di cui agli artt. 12 e 6 del presente CCNL. - i premi corrisposti dal datore di lavoro per le polizze assicurative tutte accese in adempimento del presente CCNL in favore dei lavoratori Ai sensi del terzo comma art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno obblighi contrattuali o per una delle cause di cui all'art. 2110 cod. civ., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoroautonome decisioni aziendali. Per i rapporti la indennità di xx.xx.xxxanzianità maturata fino al 31.5.1982, dispone l'art. i lavoratori hanno diritto a una quota pari al 5% dei compensi lordi percepiti In caso di decesso 5 della citata legge del dipendente1982. Per gli esattoriali, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposti agli aventi causa diritto secondo le disposizioni va liquidato ed eventualmente anticipato dal competente Fondo di legge vigenti in materia, (art. 2122 C C ). Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e comunque non oltre 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza di cui al precedente comma un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto. L'importo cosi determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti di lavoro, relativa al trattamento di fine rapportoprevidenza.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297, e secondo le norme del presente articolo. Per i periodi di servizio prestato sino al 31 maggio 1982 il trattamento di fine rapporto è calcolato con le modalità e con le misure previste dall'art. 97 del CCNL 17 dicembre 1979 (all.9). Ai sensi e per gli effetti del secondo 20 comma dell'art. 2120 cod. civc.c., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme: - i rimborsi spese; - le somme concesse occasionalmente a titolo di "una tantum, " gratificazioni straordinarie non contrattali contrattuali e simili; - i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo; - la contribuzione di cui agli art. 92, 93 e 112; - l'indennità sostitutiva del preavviso, di cui agli artt. 180, 227, 230 e 231; - l'indennità sostitutiva di xxxxxferie di cui all'art. 141; - le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonchénonchè, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF; -le - le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; -il premio aziendale di cui agli artt- gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa. 12 e 6 del presente CCNL. - i premi corrisposti dal datore di lavoro per le polizze assicurative tutte accese in adempimento del presente CCNL in favore dei lavoratori Ai sensi del terzo comma art. 2120 cod. civc.c., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 2971982 n.297, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 cod. civc.c., nonché nonchè in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Per i rapporti di xx.xx.xxx. i lavoratori hanno diritto a una quota pari al 5% dei compensi lordi percepiti In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposti agli aventi causa diritto secondo le disposizioni di legge vigenti in materia, (art. 2122 C C ). Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizioè costituito da quanto di competenza dei lavoratori ai sensi del presente articolo e dalle somme già percepite a titolo di anticipazione dell'indennità di anzianità dai lavoratori aventi diritto ai sensi dell'art. 74 quater, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendenteCCNL 25 settembre 1976 e dell'art. 79, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla CCNL 17 dicembre 1979. Per le anticipazioni previste dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 e comunque non oltre 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza di cui al precedente comma un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto. L'importo cosi determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti di lavoro, relativa al 297/1982 sul trattamento di fine rapporto, le priorità per la relativa concessione sono fissate nell'allegato 7 che fa parte integrante del presente contratto.

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Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato lavoro, al lavoratore compete il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della previsto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, e secondo le norme del presente articolo. Ai sensi e per gli effetti del secondo 20 comma dell'artdell’art. 2120 codc.c. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme: - i rimborsi spese; - le somme concesse occasionalmente a titolo di una tantum, gratificazioni straordinarie non contrattali contrattuali e simili; - i compensi per lavoro straordinario straordinario, per lavoro festivo e per lavoro festivodomenicale; - l'indennità la contribuzione di cui agli art. 38; - l’indennità sostitutiva del preavviso; - l'indennità l’indennità sostitutiva di xxxxx; - le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare all’ammontare esente dall'IRPEFdall’IRPEF; -le - le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; -il premio aziendale di cui agli artt- gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa. 12 e 6 del presente CCNL. - i premi corrisposti dal datore di lavoro per le polizze assicurative tutte accese in adempimento del presente CCNL in favore dei lavoratori Ai sensi del terzo comma art. 2120 cod. civc.c., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno dell’anno per una delle cause di cui all'artall’art. 2110 cod. civc.c., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione l’integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente l’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. La quota annua da accantonare si otterrà dividendo per 13,5 i valori dei su riportati elementi retributivi corrisposti nell’anno ai lavoratori. Per l’anzianità maturata fino al 31 dicembre 1982 valgono i rapporti di xx.xx.xxx. i lavoratori hanno diritto a una quota pari al 5% dei compensi lordi percepiti In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposti agli aventi causa diritto secondo le disposizioni di legge vigenti in materia, (art. 2122 C C ). Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e comunque non oltre 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza di cui al precedente comma un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto. L'importo cosi determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti di lavoro, relativa al trattamento di fine rapportoseguenti criteri.

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Trattamento di fine rapporto. In ogni caso Oltre al preavviso di cui all'art. 64 o, in difetto, oltre a corrispondere l'indennità di cui all'art. 64, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad lavoro, l'azienda deve corrispondere al lavoratore un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della rapporto. Le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni si computano come mese intero, per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si fa riferimento alla legge 29 maggio 1982, 29/05/1982 n. 297, e secondo le norme del presente articolo. Ai sensi e per gli effetti del secondo 2o comma dell'art. dell'articolo 2120 cod. civ.C.C:, come modificato dalla legge Legge 29 maggio Maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto T.F.R. le seguenti somme: - i rimborsi spese; - le somme concesse occasionalmente a titolo di "una tantum", gratificazioni straordinarie non contrattali contrattuali e simili; - i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo; - l'indennità sostitutiva del preavviso; - l'indennità sostitutiva , di xxxxxcui all'art. 64; - le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonchécontinuativo; - l'indennità di diaria e trasferta di cui all'art. 39, quando le stesse hanno carattere anche se corrisposta in modo continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente che rientra nei limiti dei valori giornalieri esenti dall'IRPEF; -le - le indennità economiche corrisposte da istituti assistenziali (INPS, INAIL); - le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; -il premio aziendale - gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa. Il prestatore di cui agli artt. 12 e 6 del presente CCNL. - i premi corrisposti dal lavoro, con almeno sette anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro per le polizze assicurative tutte accese in adempimento del presente CCNL in favore dei lavoratori Ai sensi del terzo comma art. 2120 cod. civ.lavoro, come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297può richiedere, in caso costanza di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 cod. civ., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Per i rapporti di xx.xx.xxx. i lavoratori hanno , una anticipazione non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto a una quota pari al 5% dei compensi lordi percepiti In nel caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposti agli aventi causa diritto secondo le disposizioni di legge vigenti in materia, (art. 2122 C C ). Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e comunque non oltre 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoroalla data della richiesta. In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratoreLe richieste sono soddisfatte entro i limiti del 10% degli aventi diritto, sarà corrisposto dalla scadenza di cui al precedente comma un interesse comma, e comunque del 240% superiore al tasso ufficiale di scontodel numero dei dipendenti. L'importo cosi determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti di lavoro, relativa al trattamento di fine rapporto.La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:

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Trattamento di fine rapporto. In ogni caso La retribuzione annua di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato riferimento per il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297, e secondo le norme del presente articolo. Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto è costituita dai seguenti emolumenti. Per le seguenti somme: - i rimborsi spese; - le somme concesse occasionalmente a titolo di una tantum, gratificazioni straordinarie non contrattali e simili; - i compensi per lavoro straordinario aree professionali dalla 1ª alla 3ª e per lavoro festivoi quadri direttivi di 1° e 2° livello: – stipendio; - l'indennità sostitutiva del preavviso– scatti di anzianità; - l'indennità sostitutiva – importo ex ristrutturazione tabellare; e, ove spettino, da – assegno di xxxxxcui all’art. 92, ultimo comma; - le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonchérischio; – indennità per lavori svolti in locali sotterranei; – concorso spese tranviarie; – indennità di cui all’art. 95, quando le stesse hanno carattere continuativo3° comma; – indennità di turno diurno; – assegni di cui all’art. 107; – indennità di ruolo chiave; – eventuale ex premio di rendimento aziendale; – indennità aziendali di cui al secondo comma della Nota a verbale n. 1 dell’art. 46 del C.C.N.L. 23 ottobre 1980, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEFBanche; -le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; -il premio aziendale – compensi percentuali di cui agli artt. 12 43, 44 e 6 45, per la quota riconosciuta quale retribuzione; – eventuali altri emolumenti previsti dai contratti integrativi «aziendali ed in atto alla data del presente CCNL. - i premi corrisposti dal datore di lavoro per le polizze assicurative tutte accese in adempimento del presente CCNL in favore dei lavoratori Ai sensi del terzo comma art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 31 maggio 1982, n. 297, in caso semprechè assoggettabili al contributo dovuto per le prestazioni di sospensione della prestazione capitale al Fondo di lavoro nel corso dell'anno previdenza per una gli impiegati dipendenti dai Concessionari ai sensi delle cause di cui all'art. 2110 cod. civ., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve norme vigenti a detta data e fintanto che gli emolumenti stessi continueranno ad essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavorocorrisposti. Per i rapporti quadri direttivi di xx.xx.xxx3° e 4° livello: – stipendio; – tutti gli emolumenti costitutivi del trattamento economico aventi carattere continuativo anche se con corresponsione periodica, compresa, ove spetti, l’indennità di rischio. Da tale computo restano esclusi soltanto gli emolumenti di carattere eccezionale, quanto corrisposto a titolo di effettivo rimborso, anche parziale, di spese sostenute ed i lavoratori hanno diritto a una quota pari al 5% dei compensi lordi percepiti In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso saranno trattamenti corrisposti agli aventi causa diritto secondo le disposizioni di legge vigenti in materia, (ai sensi degli art. 2122 C C ). Il trattamento 58 e 80 del presente contratto o, comunque, corrisposti con finalità similari al quadro direttivo di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e comunque non oltre 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza di cui al precedente comma un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto. L'importo cosi determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti di lavoro, relativa al trattamento di fine rapporto4° livello retributivo trasferito o in missione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297, e secondo le norme del presente articolo. Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2120 cod. civ.codice civile, come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme: - i rimborsi spese; spese; - le somme concesse occasionalmente a titolo di "una tantum", gratificazioni straordinarie non contrattali contrattuali e simili; simili; - i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo; festivo; - l'indennità sostitutiva del preavviso; , di cui all'art. 132; - l'indennità sostitutiva di xxxxx; ferie di cui all'art. 85; - le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF; -le dall'IRPEF; - le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; -il premio aziendale di cui agli arttlavoratore; - gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa. 12 e 6 del presente CCNL. - i premi corrisposti dal datore di lavoro per le polizze assicurative tutte accese in adempimento del presente CCNL in favore dei lavoratori Ai sensi del terzo comma 3° comma, art. 2120 cod. civ.codice civile, come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 cod. civ.codice civile, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAILINAlL), deve essere computato computato, nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto rapporto, l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Per i rapporti di xx.xx.xxx. i lavoratori hanno diritto a una quota pari al 5% dei compensi lordi percepiti In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposti agli aventi causa diritto secondo le disposizioni di anticipazioni previste dalla legge vigenti in materia, (art. 2122 C C ). Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e comunque non oltre 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza di cui al precedente comma un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto. L'importo cosi determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti di lavoro, relativa al 297/1982 sul trattamento di fine rapporto, le priorità per la relativa concessione sono fissate nell'allegato che fa parte integrante del presente contratto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato lavoro, al lavoratore compete il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme rapporto, salvo che non sia destinato ad alimentare fondi di previdenza complementare cui il lavoratore aderisca o ad altre destinazioni di legge. La retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della legge 29 maggio quota di cui al primo comma del novellato articolo 2120 Codice civile è quella composta esclusivamente dalle somme erogate a specifico titolo di: - paga base tabellare conglobata come prevista dal presente contratto; - eventuali scatti di anzianità di cui all'articolo 117 del presente contratto; - assegni "ad personam"; - aumenti di merito e/o superminimi; - tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità; - eventuali indennità erogate con continuità; - acconti su futuri aumenti contrattuali; - somme comunque erogate al fine di garantire copertura economica in caso di rinnovo contrattuale. Il periodo trascorso in servizio militare va computato nell'anzianità di servizio ai soli effetti dell’indennità di anzianità, in vigore alla data del 31 Maggio 1982, n. 297e del preavviso. A decorrere dal 1° Giugno 1982, e secondo le norme fino al 31 Marzo 1987, il periodo trascorso in servizio militare è considerato utile per il trattamento di fine rapporto, ai soli fini dell’applicazione del presente articolotasso di rivalutazione di cui all’articolo 2120 c. c. come modificato dalla Legge Maggio 1982, n° 297. Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. dell’articolo 2120 cod. civc.c., come modificato dalla legge 29 maggio Legge Maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della a decorrere dal 1° Aprile 1987, durante il periodo trascorso in servizio militare deve essere computato nella retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme: - i rimborsi spese; - le somme concesse occasionalmente a titolo di una tantum, gratificazioni straordinarie non contrattali e simili; - i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo; - l'indennità sostitutiva del preavviso; - l'indennità sostitutiva di xxxxx; - le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF; -le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; -il premio aziendale l’equivalente della normale retribuzione di cui agli artt. 12 e 6 del presente CCNL. - i premi corrisposti dal datore di lavoro per le polizze assicurative tutte accese in adempimento del presente CCNL in favore dei lavoratori Ai sensi del terzo comma art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 cod. civ., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali al Titolo XXVIII (INPS, INAILTrattamento Economico), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Per Non saranno invece, computati ad alcun effetto nell'anzianità i rapporti periodi di xx.xx.xxxferma volontaria eccedenti la durata normale del servizio di leva. i lavoratori hanno diritto a una quota pari al 5% dei compensi lordi percepiti In Nel caso di decesso del dipendentecessazione dell'attività della sede lavorativa, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva periodo trascorso in servizio militare sarà computato nell'anzianità del preavviso saranno corrisposti agli aventi causa diritto secondo le disposizioni di legge vigenti in materia, (artlavoratore fino alla cessazione dell'attività stessa. 2122 C C ). Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione Le norme del tasso di rivalutazione, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e comunque presente articolo non oltre 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. In si applicano nel caso di ritardo dovuto contratto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza di cui al precedente comma un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto. L'importo cosi determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti di lavoro, relativa al trattamento di fine rapportotermine.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trattamento di fine rapporto. In ogni caso La retribuzione annua di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato riferimento per il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297, e secondo le norme del presente articolo. Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto è costituita dai seguenti emolumenti. Per le seguenti sommearee professionali dalla 1ª alla 3ª e per i quadri direttivi di 1° e 2° livello: - i rimborsi spesestipendio; - le somme concesse occasionalmente a titolo scatti di una tantum, gratificazioni straordinarie non contrattali e similianzianità; - i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivoimporto ex ristrutturazione tabellare; e, ove spettino, da - assegno di cui all'art. 92, ultimo comma; - l'indennità sostitutiva del preavvisoindennità di rischio; - l'indennità sostitutiva di xxxxxindennità per lavori svolti in locali sotterranei; - le concorso spese tranviarie; - indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonchécui all'art. 95, quando le stesse hanno carattere continuativo3° comma; - indennità di turno diurno; - assegni di cui all'art. 107; - indennità di ruolo chiave; - eventuale ex premio di rendimento aziendale; - indennità aziendali di cui al secondo comma della Nota a verbale n. 1 dell'art. 46 del C.C.N.L. 23 ottobre 1980, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEFBanche; -le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; -il premio aziendale - compensi percentuali di cui agli artt. 12 43, 44 e 6 45, per la quota riconosciuta quale retribuzione; - eventuali altri emolumenti previsti dai contratti integrativi "aziendali ed in atto alla data del presente CCNL. - i premi corrisposti dal datore di lavoro per le polizze assicurative tutte accese in adempimento del presente CCNL in favore dei lavoratori Ai sensi del terzo comma art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 31 maggio 1982, n. 297, in caso semprechè assoggettabili al contributo dovuto per le prestazioni di sospensione della prestazione capitale al Fondo di lavoro nel corso dell'anno previdenza per una gli impiegati dipendenti dai Concessionari ai sensi delle cause di cui all'art. 2110 cod. civ., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve norme vigenti a detta data e fintanto che gli emolumenti stessi continueranno ad essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavorocorrisposti. Per i rapporti quadri direttivi di xx.xx.xxx3° e 4° livello: - stipendio; - tutti gli emolumenti costitutivi del trattamento economico aventi carattere continuativo anche se con corresponsione periodica, compresa, ove spetti, l'indennità di rischio. Da tale computo restano esclusi soltanto gli emolumenti di carattere eccezionale, quanto corrisposto a titolo di effettivo rimborso, anche parziale, di spese sostenute ed i lavoratori hanno diritto a una quota pari al 5% dei compensi lordi percepiti In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso saranno trattamenti corrisposti agli aventi causa diritto secondo le disposizioni di legge vigenti in materia, (ai sensi degli art. 2122 C C ). Il trattamento 58 e 80 del presente contratto o, comunque, corrisposti con finalità similari al quadro direttivo di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e comunque non oltre 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza di cui al precedente comma un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto. L'importo cosi determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti di lavoro, relativa al trattamento di fine rapporto4° livello retributivo trasferito o in missione.

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Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 19821 982, n. 297, 297 e secondo le norme del presente articolo. Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, 297 sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme: - i -i rimborsi spese; - le -le somme concesse occasionalmente a titolo di una tantum, gratificazioni straordinarie non contrattali e simili; - i -i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo; - l'indennità -l'indennit� -l'indennit� sostitutiva del preavviso; - l'indennità sostitutiva di xxxxx; - le indennità xxxxx -le indennit� di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonchénonch�, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF; -le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; -il premio aziendale di cui agli artt-gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa. 12 e 6 del presente CCNL. - i premi corrisposti dal datore di lavoro per le polizze assicurative tutte accese in adempimento del presente CCNL in favore dei lavoratori Ai sensi del terzo comma art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, 297 in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 cod. civ., nonché nonch� in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità indennit� economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Per i rapporti lavoratori, in possesso dei requisiti di xx.xx.xxx. i lavoratori legge previsti dalla legge previsti dalla legge 335/95 che hanno optato per l'attivazione dei versamenti sul fondo pensionistico integrativo, non avranno diritto a una quota pari al 5% dei compensi lordi percepiti In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposti agli aventi causa diritto secondo le disposizioni di legge vigenti in materia, (art. 2122 C C ). Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione percepire gli importi previsti dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e comunque non oltre 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza di cui al precedente comma un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto. L'importo cosi determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti di lavoro, relativa al trattamento di fine rapportopresente articolo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Centri Elaborazione Dati

Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato dipendente con la qualifica impiegatizia deve essere corrisposta una indennità di anzianità sino al 31 maggio 1982 nella misura pari ad una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio. Per il prestatore personale non impiegatizio, ferma restando la liquidazione della anzianità precedente sulla base di lavoro ha criteri previsti dai precedenti contratti collettivi, il diritto alla indennità di anzianità nella misura di una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio prestato, verrà raggiunto con la seguente gradualità: - 15/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31 dicembre 1971 al 30 dicembre 1972; - 20/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31 dicembre 1972 al 29 novembre 1973; - 25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 30 novembre 1973 al 30 dicembre 1973; - 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31 dicembre 1973. Per il personale impiegatizio l'indennità di anzianità dovuta è commisurata per ogni anno intero di servizio ad un trattamento una mensilità dal 31 dicembre 1973 al 31 maggio 1982. Le frazioni di fine rapporto determinato secondo le norme della anno, anche nel corso del primo anno di servizio, si computano per dodicesimi. Le frazioni di mese superiori a quindici giorni si computano come mese intero. Per tutto il personale per il periodo successivo al 31 maggio 1982 si applica la legge n. 297 del 29 maggio 1982, n. 297, e secondo . Le voci che rientrano nel T.F.R. sono le norme del presente articolo. Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti sommeseguenti: - i rimborsi speseretribuzione come da inquadramento; - le somme concesse occasionalmente a titolo retribuzione individuale di una tantum, gratificazioni straordinarie non contrattali e similianzianità; - i compensi indennità per lavoro straordinario e per lavoro festivomansioni superiori; - l'indennità superminimi; - assegni "ad personam"; - premio di incentivazione; - tredicesima mensilità; - indennità sostitutiva del preavviso; - l'indennità sostitutiva di xxxxx; - le eventuali altre indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF; -le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; -il premio aziendale di cui agli artt. 12 e 6 del presente CCNL. - i premi corrisposti dal datore di lavoro per le polizze assicurative tutte accese in adempimento del presente CCNL in favore dei lavoratori Ai sensi del terzo comma art. 2120 cod. civricorrenti., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 cod. civ., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Per i rapporti di xx.xx.xxx. i lavoratori hanno diritto a una quota pari al 5% dei compensi lordi percepiti In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposti agli aventi causa diritto secondo le disposizioni di legge vigenti in materia, (art. 2122 C C ). Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e comunque non oltre 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza di cui al precedente comma un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto. L'importo cosi determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti di lavoro, relativa al trattamento di fine rapporto.

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Samples: Contratto Collettivo Applicato

Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato dipendente con la qualifica impiegatizia deve essere corrisposta una indennità di anzianità sino al 31 maggio 1982 nella misura pari ad una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio. Per il prestatore personale non impiegatizio, ferma restando la liquidazione della anzianità precedente sulla base di lavoro ha criteri previsti dai precedenti contratti collettivi, il diritto alla indennità di anzianità nella misura di una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio prestato, verrà raggiunto con la seguente gradualità: 1)15/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31.12.71 al 30.12.72; 2)20/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31.12.72 al 29.11.73; 3)25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 30.11.73 al 30.12.73; 4)30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31.12.73. Per il personale non impiegatizio l'indennità di anzianità dovuta è commisurata per ogni anno intero di servizio ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 una mensilità dal 31.12.73 al 31 maggio 1982. Le frazioni di anno, anche nel corso del primo anno di servizio, si computano per dodicesimi. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si computano come mese intero. Per tutto il personale per il periodo successivo al 31 maggio 1982 si applica la legge n. 297, e secondo 297 del 29/5/1982. Le voci che rientrano nel T.F.R. sono le norme del presente articolo. Ai sensi e seguenti: retribuzione come da inquadramento; retribuzione individuale di anzianità; indennità per gli effetti del secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento mansioni superiori; superminimi; assegni ad personam; premio di fine rapporto le seguenti somme: - i rimborsi speseincentivazione; - le somme concesse occasionalmente a titolo di una tantum, gratificazioni straordinarie non contrattali e similitredicesima mensilità; - i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo; - l'indennità indennità sostitutiva del preavviso; - l'indennità sostitutiva di xxxxx; - le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF; -le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; -il premio aziendale di cui agli artt. 12 e 6 del presente CCNL. - i premi corrisposti dal datore di lavoro per le polizze assicurative tutte accese in adempimento del presente CCNL in favore dei lavoratori Ai sensi del terzo comma art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 cod. civ., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Per i rapporti di xx.xx.xxx. i lavoratori hanno diritto a una quota pari al 5% dei compensi lordi percepiti In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposti agli aventi causa diritto secondo le disposizioni di legge vigenti in materia, (art. 2122 C C ). Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e comunque non oltre 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza di cui al precedente comma un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto. L'importo cosi determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti di lavoro, relativa al trattamento di fine rapporto.eventuali altre indennità

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Le Lavoratrici Ed I Lavoratori Dipendenti Dall’anffas

Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297, e secondo le norme del presente articolo. Ai sensi e per gli effetti del secondo comma A norma dell'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, 29.5.1982 n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini in ogni caso di cessazione del calcolo del rapporto di lavoro compete al dipendente un trattamento di fine rapporto rapporto. Ai fini del computo di tale trattamento, in sostituzione del disposto del secondo comma di detto art. 2120, viene convenuto che la retribuzione annua comprende le seguenti sommevoci retributive, con esclusione di quanto altro corrisposto: - i rimborsi spesestipendio; - le somme concesse occasionalmente a titolo di una tantum, gratificazioni straordinarie non contrattali e similiEDR; - scatti di anzianità; - importo ex ristrutturazione tabellare; e, ove spettino: - indennità di rischio (art. 49); - indennità per lavori svolti in locali sotterranei (art. 49); - indennità trasporto valori (art. 49); FEDERCASSE 85 - assegno ex differenza valore scatto (art. 45); - assegno ex differenza tabelle (art. 45); - assegno ex premio di rendimento (art. 45); - indennità di turno (art. 121); - assegni di cui all’art. 115 (benefici economici automatici); - assegno di preposto (art. 47); - prestazioni in natura (se continuative); - assegni ad personam (mensili; anche annuali, se continuativi); - premio di fedeltà (art. 102); - integrazione assegni familiari (ove residui). Ai fini di cui sopra vanno computate, anche, le differenze di retribuzione spettanti per svolgimento temporaneo di mansioni superiori o per sostituzione temporanea di cassieri e preposti. Le disposizioni che precedono producono effetti dal 1.6.1982. Dal 1.1.1983, ai fini di cui sopra vanno computati anche i compensi per lavoro straordinario straordinario. Voci previste dal presente contratto che restano escluse dal computo, sono: compensi per lavoro festivo e per lavoro festivo; - l'indennità sostitutiva del preavviso; - l'indennità notturno, diarie e relative integrazioni, indennità sostitutiva di xxxxx; - le permessi retribuiti per festività soppresse, indennità sostitutiva di trasferta ferie non godute, indennità sostitutiva di preavviso, trattamento per festività coincidenti con domeniche, indennizzo per reperibilità, premio di risultato. Restano comunque esclusi, dal computo, premi assicurativi e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota contributi di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF; -le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo previdenza a carico del lavoratore; -il premio aziendale di cui agli artt. 12 e 6 del presente CCNL. - i premi corrisposti dal datore di lavoro per le polizze assicurative tutte accese in adempimento del presente CCNL in favore dei lavoratori Ai sensi del terzo comma art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno obblighi contrattuali o per una delle cause di cui all'art. 2110 cod. civ., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoroautonome decisioni aziendali. Per i rapporti la indennità di xx.xx.xxxanzianità maturata fino al 31.5.1982, dispone l'art. i lavoratori hanno diritto a una quota pari al 5% dei compensi lordi percepiti In caso di decesso 5 della citata legge del dipendente1982. Per gli esattoriali, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposti agli aventi causa diritto secondo le disposizioni va liquidato ed eventualmente anticipato dal competente Fondo di legge vigenti in materia, (art. 2122 C C ). Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e comunque non oltre 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza di cui al precedente comma un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto. L'importo cosi determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti di lavoro, relativa al trattamento di fine rapportoprevidenza.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982Legge 29/5/1982, n. 297, e secondo le norme del presente articolo. Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'artdell’art. 2120 cod. civc.c., come modificato dalla legge 29 maggio 1982Legge 29/5/1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme: - i rimborsi spese; - spese;- le somme concesse occasionalmente a titolo di "una tantum, " gratificazioni straordinarie non contrattali contrattuali e simili; - simili;- i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo; - l'indennità festivo;- la eventuale contribuzione ai Fondi complementari quali: sanità, previdenza;- l’indennità sostitutiva del preavviso; - l'indennità preavviso;- l’indennità sostitutiva di xxxxx; - ferie;- le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare all’ammontare esente dall'IRPEFdall’IRPEF; -le - le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; -il premio aziendale di cui agli artt. 12 e 6 del presente CCNL. - i premi corrisposti dal datore di lavoro per le polizze assicurative tutte accese in adempimento del presente CCNL in favore dei lavoratori Ai lavoratore;- gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva xxxxxxxxxxx.Xx sensi del terzo comma art. 2120 cod. civc.c., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, Legge 29/5/1982 n. 297, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno dell’anno per una delle cause di cui all'artall’art. 2110 cod. civc.c., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione l’integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente l’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Per i rapporti di xx.xx.xxx. i lavoratori hanno diritto a una quota pari al 5% dei compensi lordi percepiti In caso di decesso del dipendenteÈ facoltà dell’azienda, il salvo espresso patto contrario, dedurre dal trattamento di fine rapporto quanto l’Operatore di Vendita percepisca, in conseguenza del licenziamento, per eventuali atti di previdenza (Casse Pensioni, previdenza, assicurazioni varie) compiuti dall’ azienda. Trattenimento in sedeQualora l’Operatore di Xxxxxxx retribuito anche con provvigione fosse trattenuto in sede per oltre un terzo del tempo in cui dovrebbe rimanere in viaggio in base al suo contratto individuale, il rapporto d’ impiego si intenderàrisolto, su richiesta del viaggiatore stesso, con diritto, da parte di questi, a considerarsi licenziato a tutti gli effetti e l'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposti agli aventi causa diritto secondo a percepire le disposizioni relative indennità, compresa quella di legge vigenti in materia, (art. 2122 C C ). Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e comunque non oltre 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza di cui al precedente comma un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto. L'importo cosi determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti di lavoro, relativa al trattamento di fine rapportomancato preavviso.

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Samples: www.unimpresa.it

Trattamento di fine rapporto. In ogni caso La retribuzione annua di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato riferimento per il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297, e secondo le norme del presente articolo. Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto è costituita dai seguenti emolumenti. Per le seguenti sommearee professionali dalla 1ª alla 3ª e per i quadri direttivi di 1° e 2° livello: - stipendio; scatti di anzianità; importo ex ristrutturazione tabellare; e, ove spettino, da assegno di cui all art. 84, ultimo comma; indennità di rischio; indennità per lavori svolti in locali sotterranei; concorso spese tranviarie; indennità di cui all art. 86, 3° comma; indennità di turno diurno; assegni di cui all art. 97; indennità di ruolo chiave; eventuale ex premio di rendimento aziendale. Per i rimborsi spesequadri direttivi di 3° e 4° livello: stipendio; - le somme concesse occasionalmente tutti gli emolumenti costitutivi del trattamento economico aventi carattere continuativo anche se con corresponsione periodica, compresa, ove spetti, l indennità di rischio. Da tale computo restano esclusi soltanto gli emolumenti di carattere eccezionale, quanto corrisposto a titolo di una tantumeffettivo rimborso, gratificazioni straordinarie non contrattali e simili; - anche parziale, di spese sostenute ed i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo; - l'indennità sostitutiva del preavviso; - l'indennità sostitutiva di xxxxx; - le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF; -le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; -il premio aziendale di cui agli trattamenti corrisposti ai sensi degli artt. 12 52 e 6 72 del presente CCNLcontratto o, comunque, corrisposti con finalità similari al quadro direttivo di 3° e 4° livello retributivo trasferito o in missione. - i premi corrisposti dal datore di lavoro per le polizze assicurative tutte accese Nei confronti del personale già destinatario del contratto collettivo ACRI del 19 dicembre 1994 appartenente alle aree professionali ed al 1° e 2° livello retributivo dei quadri direttivi in adempimento servizio alla data del presente CCNL in favore dei lavoratori Ai sensi del terzo comma art. 2120 cod. civ.1° novembre 1999, come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 cod. civ., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salarialecontinua ad applicarsi, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPSdel presente articolo, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Per i rapporti di xx.xx.xxx. i lavoratori hanno diritto a una quota pari al 5% dei compensi lordi percepiti In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposti agli aventi causa diritto secondo le disposizioni di legge vigenti in materia, (l art. 2122 C C ). Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione 45 del tasso di rivalutazione, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e comunque non oltre 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza di cui al precedente comma un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto. L'importo cosi determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti di lavoro, relativa al trattamento di fine rapportopredetto ccnl.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Quadri Direttivi E Per Il Personale Delle Aree Professionali

Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297, e secondo le norme del presente articolo. Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme: - i rimborsi spese; - le somme concesse occasionalmente a titolo di una tantum, gratificazioni straordinarie non contrattali e simili; - i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo; - l'indennità sostitutiva del preavviso, di cui agli artt. 86, 114 e 116; - l'indennità sostitutiva di xxxxxferie di cui all'art 55; - le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF; -le - le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; -il premio aziendale di cui agli artt: - gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa. 12 e 6 del presente CCNL. - i premi corrisposti dal datore di lavoro per le polizze assicurative tutte accese in adempimento del presente CCNL in favore dei lavoratori Ai sensi del terzo comma art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 cod. civ., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Per Ai sensi del precedente art.106, i rapporti lavoratori, in possesso dei requisiti di xx.xx.xxx. i lavoratori legge previsti dalla legge 335/95, che hanno optato per l’attivazione dei versamenti sul fondo pensionistico integrativo, non avranno diritto a una quota pari al 5% dei compensi lordi percepiti In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposti agli aventi causa diritto secondo le disposizioni di legge vigenti in materia, (art. 2122 C C ). Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione percepire gli importi previsti dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e comunque non oltre 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza di cui al precedente comma un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto. L'importo cosi determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti di lavoro, relativa al trattamento di fine rapportopresente articolo.

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Samples: Accordo Integrativo Nazionale Con Schema Di Contratto Individuale

Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297297 e successive modifiche, e secondo le norme del presente articolo. Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297297 e successive modifiche, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme: - i rimborsi spese; - le somme concesse occasionalmente a titolo di "una tantum", gratificazioni straordinarie non contrattali contrattuali e simili; - i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo; - l'indennità sostitutiva del preavviso, di cui agli artt. 142, 172, 175; - l'indennità sostitutiva di xxxxxferie di cui all'art. 122; - le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF; -le le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; -il premio aziendale di cui agli arttgli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa. 12 e 6 del presente CCNL. - i premi corrisposti dal datore di lavoro per le polizze assicurative tutte accese in adempimento del presente CCNL in favore dei lavoratori Ai sensi del terzo comma art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297297 e successive modifiche, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 cod. civ., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Per i rapporti di xx.xx.xxx. i lavoratori hanno diritto a una quota pari al 5% dei compensi lordi percepiti In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposti agli aventi causa diritto secondo le disposizioni di legge vigenti in materia, (art. 2122 C C ). Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e comunque non oltre 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza di cui al precedente comma un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto. L'importo cosi determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti di lavoro, relativa al trattamento di fine rapporto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trattamento di fine rapporto. In ogni caso Oltre al preavviso di cui all’art. 64 o, in difetto, oltre a corrispondere l’indennità di cui all’ art.64, all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad lavoro, l’azienda deve corrispondere al lavoratore un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della rapporto. Le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni si computano come mese intero, per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si fa riferimento alla legge 29 maggio 1982, 29/05/1982 n. 297, e secondo le norme del presente articolo. Ai sensi e per gli effetti del secondo 2 comma dell'art. dell’articolo 2120 cod. civ.C.C:, come modificato dalla legge Legge 29 maggio Maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto T.F.R. le seguenti somme: - i rimborsi spese; - le somme concesse occasionalmente a titolo di una tantum, gratificazioni straordinarie non contrattali contrattuali e simili; - i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo; - l'indennità − l’indennità sostitutiva del preavviso, di cui all’art.64; - l'indennità sostitutiva di xxxxx; - le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonchécontinuativo; − l’indennità di diaria e trasferta di cui all’art. 39, quando le stesse hanno carattere anche se corrisposta in modo continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEFche rientra nei limiti dei valori giornalieri esenti dall’IRPEF; -le − le indennità economiche corrisposte da istituti assistenziali (INPS, INAIL); − le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; -il premio aziendale − gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa. Il prestatore di cui agli artt. 12 e 6 del presente CCNL. - i premi corrisposti dal lavoro, con almeno sette anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro per le polizze assicurative tutte accese in adempimento del presente CCNL in favore dei lavoratori Ai sensi del terzo comma art. 2120 cod. civ.lavoro, come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297può richiedere, in caso costanza di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 cod. civ., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Per i rapporti di xx.xx.xxx. i lavoratori hanno , una anticipazione non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto a una quota pari al 5% dei compensi lordi percepiti In nel caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposti agli aventi causa diritto secondo le disposizioni di legge vigenti in materia, (art. 2122 C C ). Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e comunque non oltre 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoroalla data della richiesta. In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratoreLe richieste sono soddisfatte entro i limiti del 10% degli aventi diritto, sarà corrisposto dalla scadenza di cui al precedente comma un interesse comma, e comunque del 240% superiore al tasso ufficiale di scontodel numero dei dipendenti. L'importo cosi determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti di lavoro, relativa al trattamento di fine rapporto.La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:

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Samples: www.flai.it

Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato e dovuto il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato previsto dall'art. 2120 cod. civ. come modificato dalla Legge 29 maggio 1982 n. 297. La retribuzione annua utile per la determinazione del trattamento di fine rapporto e costituita esclusivamente dai seguenti elementi: * minimo tabellare; * indennità dl contingenza, secondo le norme della modalità di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297297/1982; * aumenti periodici d'anzianità; * premio di produzione; * premio per risultati; * indennità straordinaria - integrativa - di carica - di mansione - di orario disagiato e vestiario indennità di turno- di funzione - di funzione e specializzazione; * 13ma mensilità; * 14ma mensilità; * quota convenzionale e previdenziale di cui all'Art. 19; * indennità ad personam e superminimi. Sono escluse dalle retribuzioni annue le indennità previste nei casi di cui all'Art. 10 del presente C.C.L., e secondo le norme del presente articoloogni altro emolumento corrisposto a titolo occasionale o risarcitorio. Ai sensi e per gli Gli elementi suindicati saranno computati agli effetti del secondo della determinazione della quota annua di T.F.R. anche nei casi d'assenza dal lavoro previsti dal 3° comma dell'art. 2120 cod. civ.. La liquidazione dovrà essere corrisposta entro la fine del mese successivo e in ogni caso entro il 15mo giorno dovrà essere corrisposto un acconto pari all'80% della liquidazione spettante. Il T.F.R. accumulato dal dipendente dovrà essere comunicato allo stesso, come modificato dalla legge 29 maggio 1982ogni anno attraverso apposito modello, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto compilato nel modo più chiaro possibile e con distinte le seguenti sommevoci: - i rimborsi spese* il maturato anno precedente; - le somme concesse occasionalmente a titolo * la percentuale e l'importo di una tantum, gratificazioni straordinarie non contrattali e similirivalutazione; - i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo; - l'indennità sostitutiva del preavviso; - l'indennità sostitutiva di xxxxx; - le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una * la quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEFT.F.R. aggiuntiva; -le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo * il maturato anno attuale; * eventuali trasferimenti a carico del lavoratore; -il premio aziendale di cui agli artt. 12 e 6 del presente CCNL. - i premi corrisposti dal datore di lavoro per le polizze assicurative tutte accese in adempimento del presente CCNL in favore dei lavoratori Ai sensi del terzo comma art. 2120 cod. civfondi previdenziali., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 cod. civ., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Per i rapporti di xx.xx.xxx. i lavoratori hanno diritto a una quota pari al 5% dei compensi lordi percepiti In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposti agli aventi causa diritto secondo le disposizioni di legge vigenti in materia, (art. 2122 C C ). Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e comunque non oltre 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza di cui al precedente comma un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto. L'importo cosi determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti di lavoro, relativa al trattamento di fine rapporto.

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Samples: www.slc-cgil.it

Trattamento di fine rapporto. Articolo 129 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato lavoro, al lavoratore compete il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme rapporto, salvo che non sia destinato ad alimentare fondi di previdenza complementare cui il lavoratore aderisca o ad altre destinazioni di legge. La retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della legge 29 maggio quota di cui al primo comma del novellato articolo 2120 Codice civile è quella composta esclusivamente dalle somme erogate a specifico titolo di: - paga base tabellare conglobata come prevista dal presente contratto; - eventuali scatti di anzianità di cui all'articolo 116 del presente contratto; - assegni "ad personam"; - aumenti di merito e/o superminimi; - tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità; - eventuali indennità erogate con continuità; - acconti su futuri aumenti contrattuali; - somme comunque erogate al fine di garantire copertura economica in caso di rinnovo contrattuale. Il periodo trascorso in servizio militare va computato nell'anzianità di servizio ai soli effetti dell’indennità di anzianità, in vigore alla data del 31 Maggio 1982, n. 297e del preavviso. A decorrere dal 1° Giugno 1982, e secondo le norme fino al 31 Marzo 1987, il periodo trascorso in servizio militare è considerato utile per il trattamento di fine rapporto, ai soli fini dell’applicazione del presente articolotasso di rivalutazione di cui all’articolo 2120 c. c. come modificato dalla Legge Maggio 1982, n° 297. Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. dell’articolo 2120 cod. civ.c. c., come modificato dalla legge 29 maggio Legge Maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della a decorrere dal 1° Aprile 1987, durante il periodo trascorso in servizio militare deve essere computato nella retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme: - i rimborsi spese; - le somme concesse occasionalmente a titolo di una tantum, gratificazioni straordinarie non contrattali e simili; - i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo; - l'indennità sostitutiva del preavviso; - l'indennità sostitutiva di xxxxx; - le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF; -le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; -il premio aziendale l’equivalente della normale retribuzione di cui agli artt. 12 e 6 del presente CCNL. - i premi corrisposti dal datore di lavoro per le polizze assicurative tutte accese in adempimento del presente CCNL in favore dei lavoratori Ai sensi del terzo comma art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 cod. civ., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali al Titolo XXXI (INPS, INAILTrattamento Economico), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Per Non saranno invece, computati ad alcun effetto nell'anzianità i rapporti periodi di xx.xx.xxxferma volontaria eccedenti la durata normale del servizio di leva. i lavoratori hanno diritto a una quota pari al 5% dei compensi lordi percepiti In Nel caso di decesso del dipendentecessazione dell'attività della sede lavorativa, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva periodo trascorso in servizio militare sarà computato nell'anzianità del preavviso saranno corrisposti agli aventi causa diritto secondo le disposizioni di legge vigenti in materia, (artlavoratore fino alla cessazione dell'attività stessa. 2122 C C ). Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione Le norme del tasso di rivalutazione, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e comunque presente articolo non oltre 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. In si applicano nel caso di ritardo dovuto contratto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza di cui al precedente comma un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto. L'importo cosi determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti di lavoro, relativa al trattamento di fine rapportotermine.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297, e secondo le norme del presente articolo. Per i periodi di servizio prestato sino al 31 maggio 1982 il trattamento di fine rapporto è calcolato con le modalità e con le misure previste dall'art. 97 del CCNL 17 dicembre 1979 (all.9). Ai sensi e per gli effetti del secondo 20 comma dell'art. 2120 cod. civc.c., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme: - i rimborsi spese; - le somme concesse occasionalmente a titolo di "una tantum, " gratificazioni straordinarie non contrattali contrattuali e simili; - i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo; - la contribuzione di cui agli artt. 92, 93,112; l'indennità sostitutiva del preavviso, di cui agli artt. 180, 227, 230 e 231; - l'indennità sostitutiva di xxxxxferie di cui all'art. 141; - le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonchénonchè, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF; -le le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; -il premio aziendale di cui agli arttgli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa. 12 e 6 del presente CCNL. - i premi corrisposti dal datore di lavoro per le polizze assicurative tutte accese in adempimento del presente CCNL in favore dei lavoratori Ai sensi del terzo comma art. 2120 cod. civc.c., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 2971982 n.297, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 cod. civc.c., nonché nonchè in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Per i rapporti di xx.xx.xxx. i lavoratori hanno diritto Chiarimento a una quota pari al 5% dei compensi lordi percepiti In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposti agli aventi causa diritto secondo le disposizioni di legge vigenti in materia, (art. 2122 C C ). verbale Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizioè costituito da quanto di competenza dei lavoratori ai sensi del presente articolo e dalle somme già percepite a titolo di anticipazione dell'indennità di anzianità dai lavoratori aventi diritto ai sensi dell'art. 74 quater, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendenteCCNL 25 settembre 1976 e dell'art. 79, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla CCNL 17 dicembre 1979. Per le anticipazioni previste dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 e comunque non oltre 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza di cui al precedente comma un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto. L'importo cosi determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti di lavoro, relativa al 297/1982 sul trattamento di fine rapporto, le priorità per la relativa concessione sono fissate nell'allegato n. 7 che fa parte integrante del presente contratto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti

Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato dipendente con la qualifica impiegatizia deve essere corrisposta una indennità di anzianità sino al 31 maggio 1982 nella misura pari ad una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio. Per il prestatore personale non impiegatizio, ferma restando la liquidazione della anzianità precedente sulla base di lavoro ha criteri previsti dai precedenti contratti collettivi, il diritto alla indennità di anzianità nella misura di una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio prestato, verrà raggiunto con la seguente gradualità: 15/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31.12.71 al 30.12.72; 20/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31.12.72 al 29.11.73; 25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 30.11.73 al 30.12.73; 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31.12.73. Per il personale impiegatizio l'indennità di anzianità dovuta e commisurata per ogni anno intero di servizio ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 una mensilità dal 31.12.73 al 31 maggio 1982. Le frazioni di anno, anche nel corso del primo anno di servizio, si computano per dodicesimi. Le frazioni di mese superiori a quindici giorni si computano come mese intero. Per tutto il personale per il periodo successivo al 31 maggio 1982 si applica la legge n. 297, e secondo 297/82 - 29/5/1982. Le voci che rientrano nel T.F.R. sono le norme del presente articolo. Ai sensi e seguenti: retribuzione come da inquadramento; retribuzione individuale di anzianità; indennità per gli effetti del secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento mansioni superiori; superminimi; assegni ad personam; premio di fine rapporto le seguenti somme: - i rimborsi speseincentivazione; - le somme concesse occasionalmente a titolo di una tantum, gratificazioni straordinarie non contrattali e similitredicesima mensilità; - i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo; - l'indennità indennità sostitutiva del preavviso; - l'indennità sostitutiva di xxxxx; - le eventuali altre indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF; -le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; -il premio aziendale di cui agli artt. 12 e 6 del presente CCNL. - i premi corrisposti dal datore di lavoro per le polizze assicurative tutte accese in adempimento del presente CCNL in favore dei lavoratori Ai sensi del terzo comma art. 2120 cod. civricorrenti., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 cod. civ., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Per i rapporti di xx.xx.xxx. i lavoratori hanno diritto a una quota pari al 5% dei compensi lordi percepiti In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposti agli aventi causa diritto secondo le disposizioni di legge vigenti in materia, (art. 2122 C C ). Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e comunque non oltre 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza di cui al precedente comma un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto. L'importo cosi determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti di lavoro, relativa al trattamento di fine rapporto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Dipendente

Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato lavoro, al lavoratore compete il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme rapporto, salvo che non sia destinato ad alimentare fondi di previdenza complementare cui il lavoratore aderisca o ad altre destinazioni di legge. La retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della legge 29 quota di cui al primo comma del novellato articolo 2120 c.c. è quella composta esclusivamente dalle somme erogate a specifico titolo di: - paga base tabellare conglobata come prevista dal presente Contratto; - eventuali scatti di anzianità di cui all'art. 116 del presente Contratto; - assegni "ad personam"; - aumenti di merito e/o superminimi; - tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità; - eventuali indennità erogate con continuità; - acconti su futuri aumenti contrattuali; - somme comunque erogate al fine di garantire copertura economica in caso di rinnovo contrattuale. Il periodo trascorso in servizio militare va computato nell'anzianità di servizio ai soli effetti dell'indennità di anzianità, in vigore alla data del 31 maggio 1982, e del preavviso. A decorrere dal 1° giugno 1982, e fino al 31 marzo 1987, il periodo trascorso in servizio militare è considerato utile per il trattamento di fine rapporto, ai soli fini dell'applicazione del tasso di rivalutazione di cui all'articolo 2120 c.c. come modificato dalla Legge maggio 1962, n. 297, e secondo le norme del presente articolo. Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. dell'articolo 2120 cod. civc.c., come modificato dalla legge 29 Legge maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della a decorrere dal 1° aprile 1987, durante il periodo trascorso in servizio militare deve essere computato nella retribuzione utile ai al fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme: - i rimborsi spese; - le somme concesse occasionalmente a titolo di una tantum, gratificazioni straordinarie non contrattali e simili; - i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo; - l'indennità sostitutiva del preavviso; - l'indennità sostitutiva di xxxxx; - le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF; -le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; -il premio aziendale l'equivalente della normale retribuzione di cui agli artt. 12 e 6 del presente CCNL. - i premi corrisposti dal datore di lavoro per le polizze assicurative tutte accese in adempimento del presente CCNL in favore dei lavoratori Ai sensi del terzo comma art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 cod. civ., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali al Titolo XXX (INPS, INAILTrattamento Economico), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Per Non saranno invece, computati ad alcun effetto nell'anzianità i rapporti periodi di xx.xx.xxxferma volontaria eccedenti la durata normale del servizio di leva. i lavoratori hanno diritto a una quota pari al 5% dei compensi lordi percepiti In Nel caso di decesso del dipendentecessazione dell'attività della sede lavorativa, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva periodo trascorso in servizio militare sarà computato nell'anzianità del preavviso saranno corrisposti agli aventi causa diritto secondo le disposizioni di legge vigenti in materia, (artlavoratore fino alla cessazione dell'attività stessa. 2122 C C ). Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione Le norme del tasso di rivalutazione, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e comunque presente articolo non oltre 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. In si applicano nel caso di ritardo dovuto contratto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza di cui al precedente comma un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto. L'importo cosi determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti di lavoro, relativa al trattamento di fine rapportotermine.

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Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297, e secondo le norme del presente articolo. Ai sensi e per gli effetti del secondo comma A norma dell'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, 29.5.1982 n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini in ogni caso di cessazione del calcolo del rapporto di lavoro compete al dipendente un trattamento di fine rapporto rapporto. Ai fini del computo di tale trattamento, in sostituzione del disposto del secondo comma di detto art. 2120, viene convenuto che la retribuzione annua comprende le seguenti sommevoci retributive, con esclusione di quanto altro corrisposto: - i rimborsi spesestipendio; - le somme concesse occasionalmente a titolo scatti di una tantum, gratificazioni straordinarie non contrattali e similianzianità; - importo ex ristrutturazione tabellare; e, ove spettino: - indennità di rischio (art. 49); - indennità per lavori svolti in locali sotterranei (art. 49); - indennità trasporto valori (art. 49); - assegno ex differenza valore scatto (art. 45); - assegno ex differenza tabelle (art. 45); - assegno ex premio di rendimento (art. 45); - indennità di turno (art. 121); - assegni di cui all’art. 115 (benefici economici automatici); - assegno di preposto (art. 47); - prestazioni in natura (se continuative); - assegni ad personam (mensili; anche annuali, se continuativi); - premio di fedeltà (art. 102); - integrazione assegni familiari (ove residui). Ai fini di cui sopra vanno computate, anche, le differenze di retribuzione spettanti per svolgimento temporaneo di mansioni superiori o per sostituzione temporanea di cassieri e preposti. Le disposizioni che precedono producono effetti dal 1.6.1982. Dal 1.1.1983, ai fini di cui sopra vanno computati anche i compensi per lavoro straordinario straordinario. Voci previste dal presente contratto che restano escluse dal computo, sono: compensi per lavoro festivo e per lavoro festivo; - l'indennità sostitutiva del preavviso; - l'indennità notturno, diarie e relative integrazioni, indennità sostitutiva di xxxxx; - le permessi retribuiti per festività soppresse, indennità sostitutiva di trasferta ferie non godute, indennità sostitutiva di preavviso, trattamento per festività coincidenti con domeniche, indennizzo per reperibilità, premio di risultato. FEDERCASSE 76 Restano comunque esclusi, dal computo, premi assicurativi e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota contributi di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF; -le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo previdenza a carico del lavoratore; -il premio aziendale di cui agli artt. 12 e 6 del presente CCNL. - i premi corrisposti dal datore di lavoro per le polizze assicurative tutte accese in adempimento del presente CCNL in favore dei lavoratori Ai sensi del terzo comma art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno obblighi contrattuali o per una delle cause di cui all'art. 2110 cod. civ., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoroautonome decisioni aziendali. Per i rapporti la indennità di xx.xx.xxxanzianità maturata fino al 31.5.1982, dispone l'art. i lavoratori hanno diritto a una quota pari al 5% dei compensi lordi percepiti In caso di decesso 5 della citata legge del dipendente1982. Per gli esattoriali, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposti agli aventi causa diritto secondo le disposizioni va liquidato ed eventualmente anticipato dal competente Fondo di legge vigenti in materia, (art. 2122 C C ). Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e comunque non oltre 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza di cui al precedente comma un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto. L'importo cosi determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti di lavoro, relativa al trattamento di fine rapportoprevidenza.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un una trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297, e secondo le norme del presente articolo. Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2120 cod. civ.Codice civile, come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme: - i rimborsi spese; - le somme concesse occasionalmente a titolo di una tantum, gratificazioni straordinarie non contrattali contrattuali e simili; - i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo; - l'indennità la indennità sostitutiva del preavviso; - l'indennità sostitutiva di xxxxx; - le la indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF; -le dall' IRPEF - le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; -il premio aziendale di cui agli artt- gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa. 12 e 6 del presente CCNL. - i premi corrisposti dal datore di lavoro per le polizze assicurative tutte accese in adempimento del presente CCNL in favore dei lavoratori Ai sensi del terzo comma art. 2120 cod. civc.c., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 cod. civc.c., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Per i rapporti di xx.xx.xxx. i lavoratori hanno diritto a una quota pari al 5% dei compensi lordi percepiti In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposti agli aventi causa diritto secondo le disposizioni di legge vigenti in materia, (art. 2122 C C ). Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e comunque non oltre 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza di cui al precedente comma un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto. L'importo cosi determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti di lavoro, relativa al trattamento di fine rapporto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Non Imbarcato Dipendente Da Cooperative Esercenti Attività Di Pesca Marittima Attività Di Maricoltura, Acquacoltura E Vallicoltura

Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un una trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297, e secondo le norme del presente articolo. Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2120 cod. civ.Codice civile, come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme: - i rimborsi spese; - le somme concesse occasionalmente a titolo di una tantum, gratificazioni straordinarie non contrattali contrattuali e simili; - i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo; - l'indennità − la indennità sostitutiva del preavviso; - l'indennità sostitutiva di xxxxx; - le − la indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF; -le dall' IRPEF - le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; -il premio aziendale di cui agli artt− gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa. 12 e 6 del presente CCNL. - i premi corrisposti dal datore di lavoro per le polizze assicurative tutte accese in adempimento del presente CCNL in favore dei lavoratori Ai sensi del terzo comma art. 2120 cod. civc.c., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 cod. civc.c., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Per i rapporti di xx.xx.xxx. i lavoratori hanno diritto a una quota pari al 5% dei compensi lordi percepiti In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposti agli aventi causa diritto secondo le disposizioni di legge vigenti in materia, (art. 2122 C C ). Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e comunque non oltre 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza di cui al precedente comma un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto. L'importo cosi determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti di lavoro, relativa al trattamento di fine rapporto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Non Imbarcato Dipendente Da Cooperative Esercenti Attività Di Pesca Marittima Attività Di Maricoltura, Acquacoltura E Vallicoltura

Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge L. 29 maggio 1982, n. 297, e secondo le norme del presente articolo. Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge L. 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme: - i rimborsi spese; - le somme concesse occasionalmente a titolo di una tantum, gratificazioni straordinarie non contrattali e simili; - i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo; - l'indennità sostitutiva del preavviso, di cui agli artt. 98, 138 e 140; - l'indennità sostitutiva di xxxxxferie; - le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF; -le • le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; -il premio aziendale di cui agli artt: • gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa. 12 e 6 del presente CCNL. - i premi corrisposti dal datore di lavoro per le polizze assicurative tutte accese in adempimento del presente CCNL in favore dei lavoratori Ai sensi del terzo comma art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge L. 29 maggio 1982, n. 297, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 cod. civ., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Per i rapporti I lavoratori, in possesso dei requisiti di xx.xx.xxxlegge previsti dalla L. 335/95, che hanno optato per l’attivazione dei versamenti ad un fondo pensionistico integrativo, non avranno diritto a percepire gli importi previsti dal presente articolo. Le Parti si impegnano, nell'arco della vigenza del presente CCNL, ad istituire una Commissione, costituita pariteticamente da rappresentanti di Assoced e Ugl-Terziario, con il compito di approfondire le tematiche sulla previdenza complementare per i lavoratori hanno diritto a una quota pari al 5% dei compensi lordi percepiti In caso del settore e di decesso del dipendente, il trattamento valutare la fattibilità e formulare proposte in merito alla creazione di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposti agli aventi causa diritto secondo le disposizioni un apposito fondo di legge vigenti in materia, (art. 2122 C C ). Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e comunque non oltre 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza di cui al precedente comma un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto. L'importo cosi determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti di lavoro, relativa al trattamento di fine rapportocategoria.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da

Trattamento di fine rapporto. Art. 166 (Trattamento di fine rapporto) In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297, e secondo le norme del presente articolo. Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme: - i rimborsi spese; - le somme concesse occasionalmente a titolo di "una tantum", gratificazioni straordinarie non contrattali contrattuali e simili; - i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo; - l'indennità sostitutiva del preavviso, di cui agli artt. 136, 165, 168; - l'indennità sostitutiva di xxxxxferie di cui all'art. 116; - le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF; -le - le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; -il premio aziendale di cui agli artt- gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa. 12 e 6 del presente CCNL. - i premi corrisposti dal datore di lavoro per le polizze assicurative tutte accese in adempimento del presente CCNL in favore dei lavoratori Ai sensi del terzo comma 3° comma, art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 cod. civ., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti Istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Per i rapporti di xx.xx.xxx. i lavoratori hanno diritto a una quota pari al 5% dei compensi lordi percepiti In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposti agli aventi causa diritto secondo le disposizioni di legge vigenti in materia, (art. 2122 C C ). Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e comunque non oltre 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza di cui al precedente comma un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto. L'importo cosi determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti di lavoro, relativa al trattamento di fine rapporto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trattamento di fine rapporto. In ogni caso La retribuzione annua di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato riferimento per il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297, e secondo le norme del presente articolo. Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto è costituita dai seguenti emolumenti. Per le seguenti somme: - i rimborsi spese; - le somme concesse occasionalmente a titolo di una tantum, gratificazioni straordinarie non contrattali e simili; - i compensi per lavoro straordinario aree professionali dalla 1ª alla 3ª e per lavoro festivoi quadri direttivi di 1° e 2° livello: – stipendio; - l'indennità sostitutiva del preavviso– scatti di anzianità; - l'indennità sostitutiva di xxxxx– importo ex ristrutturazione tabellare; - le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonchée, quando le stesse hanno carattere continuativoove spettino, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF; -le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; -il premio aziendale di cui agli artt. 12 e 6 del presente CCNL. - i premi corrisposti dal datore di lavoro per le polizze assicurative tutte accese in adempimento del presente CCNL in favore dei lavoratori Ai sensi del terzo comma art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause da – assegno di cui all'art. 2110 cod84, ultimo comma; – indennità di rischio; – indennità per lavori svolti in locali sotterranei; – concorso spese tranviarie; – indennità di cui all'art. civ.86, nonché 3° comma; – indennità di turno diurno; – assegni di cui all'art. 97; – indennità di ruolo chiave; – eventuale ex premio di rendimento aziendale. – stipendio; – tutti gli emolumenti costitutivi del trattamento economico aventi carattere continuativo anche se con corresponsione periodica, compresa, ove spetti, l'indennità di rischio. Da tale computo restano esclusi soltanto gli emolumenti di carattere eccezionale, quanto corrisposto a titolo di effettivo rimborso, anche parziale, di spese sostenute ed i trattamenti corrisposti ai sensi degli artt. 52 e 72 del presente contratto o, comunque, corrisposti con finalità similari al quadro direttivo di 3° e 4° livello retributivo trasferito o in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salarialemissione. Nei confronti del personale già destinatario del contratto collettivo ACRI del 19 dicembre 1994 appartenente alle aree professionali ed al 1° e 2° livello retributivo dei quadri direttivi in servizio alla data del 1° novembre 1999, continua ad applicarsi, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPSdel presente articolo, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo l'art. 45 del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Per i rapporti di xx.xx.xxx. i lavoratori hanno diritto a una quota pari al 5% dei compensi lordi percepiti In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposti agli aventi causa diritto secondo le disposizioni di legge vigenti in materia, (art. 2122 C C ). Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e comunque non oltre 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza di cui al precedente comma un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto. L'importo cosi determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti di lavoro, relativa al trattamento di fine rapportopredetto ccnl.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Quadri Direttivi E Per Il Personale Delle Aree Professionali

Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297, e secondo le norme del presente articolo. Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo c alcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme: - i rimborsi spese; - le somme concesse occasionalmente som me co ncesse o ccasionalmente a titolo di una tantum, gratificazioni straordinarie non n on contrattali e simili; - i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo; - l'indennità sostitutiva del preavviso, di cui agli artt. 103, 142 e 144; - l'indennità sostitutiva di xxxxxferie; - le indennità in dennità di trasferta e diarie non aventi carattere a venti ca rattere continuativo nonché, quando q uando le stesse ste sse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF; -le • le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; -il premio aziendale di cui agli artt: • gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa. 12 e 6 del presente CCNL. - i premi corrisposti dal datore di lavoro per le polizze assicurative tutte accese in adempimento del presente CCNL in favore dei lavoratori Ai sensi del terzo d el ter zo comma art. 2120 cod21 20 c od. civ., come co me modificato dalla legge d alla leg ge 29 maggio 1982, n. 297, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 cod. civ., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAILI NAIL), deve essere d xxx e ssere computato nella quota annua della retribuzione quo ta ann ua d ella retribu zione utile al calcolo del de l trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Per I lavoratori, in possesso dei requisiti di legge previsti dalla legge 335/95, che hanno optato per l’attivazione dei versamenti ad un fondo pensionistico integrativo, non avranno diritto a pe rcepire gli importi previsti dal presente articolo. Le Parti si impegnano, nell'arco della vigenza del presente CCNL, ad istituire una Commissione, costituita p ariteticamente d a ra ppresentanti di Assoced e U gl-Terziario, con il compito d i rapporti di xx.xx.xxx. approfondire le tematiche sulla previdenza complementare per i lavoratori hanno diritto a una quota pari al 5% dei compensi lordi percepiti In caso del settore e di decesso del dipendente, il trattamento valutare la fattibilità e formulare proposte in merito alla creazione di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposti agli aventi causa diritto secondo le disposizioni un apposito fondo di legge vigenti in materia, (art. 2122 C C ). Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e comunque non oltre 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza di cui al precedente comma un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto. L'importo cosi determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti di lavoro, relativa al trattamento di fine rapportocategoria.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Centri Elaborazione Dati

Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato lavoro, al lavoratore compete il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme rapporto, salvo che non sia destinato ad alimentare fondi di previdenza complementare cui il lavoratore aderisca o ad altre destinazioni di legge. La retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della legge 29 maggio quota di cui al primo comma del novellato articolo 2120 Codice civile è quella composta esclusivamente dalle somme erogate a specifico titolo di: - paga base tabellare conglobata come prevista dal presente contratto; - eventuali scatti di anzianità di cui all'articolo 116 del presente contratto; - assegni "ad personam"; - aumenti di merito e/o superminimi; - tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità; - eventuali indennità erogate con continuità; - acconti su futuri aumenti contrattuali; - somme comunque erogate al fine di garantire copertura economica in caso di rinnovo contrattuale. Il periodo trascorso in servizio militare va computato nell'anzianità di servizio ai soli effetti dell'indennità di anzianità, in vigore alla data del 31 Maggio 1982, e del preavviso. A decorrere dal 1° Giugno 1982, e fino al 31 Marzo 1987, il periodo trascorso in servizio militare è considerato utile per il trattamento di fine rapporto, ai soli fini dell'applicazione del tasso di rivalutazione di cui all'articolo 2120 c.c. come modificato dalla Legge Maggio 1902, n. 297, e secondo le norme del presente articolo. Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'artdell'articolo 2120 c.c. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio Legge Maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della a decorrere dal 1° Aprile 1987, durante il periodo trascorso in servizio militare deve essere computato nella retribuzione utile ai al fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme: - i rimborsi spese; - le somme concesse occasionalmente a titolo di una tantum, gratificazioni straordinarie non contrattali e simili; - i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo; - l'indennità sostitutiva del preavviso; - l'indennità sostitutiva di xxxxx; - le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF; -le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; -il premio aziendale l'equivalente della normale retribuzione di cui agli artt. 12 e 6 del presente CCNL. - i premi corrisposti dal datore di lavoro per le polizze assicurative tutte accese in adempimento del presente CCNL in favore dei lavoratori Ai sensi del terzo comma art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 cod. civ., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali al Titolo XXX (INPS, INAILTrattamento Economico), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Per Non saranno invece, computati ad alcun effetto nell'anzianità i rapporti periodi di xx.xx.xxxferma volontaria eccedenti la durata normale del servizio di leva. i lavoratori hanno diritto a una quota pari al 5% dei compensi lordi percepiti In Nel caso di decesso del dipendentecessazione dell'attività della sede lavorativa, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva periodo trascorso in servizio militare sarà computato nell'anzianità del preavviso saranno corrisposti agli aventi causa diritto secondo le disposizioni di legge vigenti in materia, (artlavoratore fino alla cessazione dell'attività stessa. 2122 C C ). Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione Le norme del tasso di rivalutazione, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e comunque presente articolo non oltre 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. In si applicano nel caso di ritardo dovuto contratto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza di cui al precedente comma un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto. L'importo cosi determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti di lavoro, relativa al trattamento di fine rapportotermine.

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Samples: www.tributaristi-int.it

Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297, e secondo le norme del presente articolo. Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme: - i rimborsi spese; - le somme concesse occasionalmente a titolo di una tantum, gratificazioni straordinarie non contrattali contrattuali e simili; - i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo; - l'indennità sostitutiva del preavviso, di cui agli artt. 136, 165, 168; - l'indennità sostitutiva di xxxxxferie di cui all'art. 116; - le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF; -le – le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; -il premio aziendale di cui agli artt– gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa. 12 e 6 del presente CCNL. - i premi corrisposti dal datore di lavoro per le polizze assicurative tutte accese in adempimento del presente CCNL in favore dei lavoratori Ai sensi del terzo comma art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 cod. civ., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Per i rapporti di xx.xx.xxx. i lavoratori hanno diritto a una quota pari al 5% dei compensi lordi percepiti In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposti agli aventi causa diritto secondo le disposizioni di legge vigenti in materia, (art. 2122 C C ). Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e comunque non oltre 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza di cui al precedente comma un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto. L'importo cosi determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti di lavoro, relativa al trattamento di fine rapporto.

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Samples: Contratto a Tempo Parziale (Part Time)