Trasferte Clausole campione

Trasferte. L'impresa, per esigenze di servizio, può inviare il lavoratore fuori dell'abituale sede di lavoro. In tale caso il lavoratore conserva la retribuzione relativa alla propria sede di lavoro ed avrà diritto:
Trasferte. 1. Il lavoratore convivente di cui all’art.15, comma 1, è tenuto, ove richiesto dal da- tore di lavoro, a recarsi in trasferta, ovvero a seguire il datore di lavoro o la per- sona alla cui cura egli è addetto, in soggiorni temporanei in altro comune e/o in residenze secondarie. In tali località il lavoratore fruirà dei riposi settimanali.
Trasferte. 1. Al lavoratore che per esigenze di servizio venga inviato fuori dalla sede di lavoro, intendendosi per tale le località in cui sono ubicati gli impianti aziendali, spetta a titolo di trasferta il rimborso delle spese effettive di viaggio e delle altre spese necessarie per l’espletamento della missione dietro presentazione dei relativi documenti di viaggio e ricevute fiscali, secondo quanto previsto ai punti seguenti:
Trasferte. 1. Al lavoratore inviato dall’azienda, per esigenze di servizio, fuori dal suo normale ambito territoriale di impiego, verranno rimborsate, qualora egli non possa usufruire dei servizi aziendali, le spese effettive di viaggio corrispondenti all’utilizzo dei mezzi normali di trasporto nonché, in relazione alla necessità di consumare uno o più pasti e/o di pernottare fuori dalla abituale residenza, le spese di vitto e alloggio, ovvero verrà corrisposta una indennità di trasferta giornaliera (diaria).
Trasferte. All'impiegato in missione per esigenze di servizio, l'azienda corrisponderà, oltre alla normale retribuzione mensile:
Trasferte. Al lavoratore in trasferta, ove questo venga occupato in più sedi di attività dell'azienda ed ove le stesse sia dislocate nell’ambito della stessa provincia, oltre al rimborso delle spese eventualmente sopportate per conto dell'Azienda, dovrà essere corrisposta una indennità di disagio, riferita a tutti gli istituti contrattuali il cui importo viene fissato in 16,00 € per tutti i livelli di inquadramento per trasferte di durata inferiore alle 24 ore, viceversa per le trasferte di durata superiore sarà riconosciuta un’indennità di 32,00 € al giorno o frazione dello stesso.
Trasferte. Le spese per vitto, alloggio, viaggio e simili sostenute dall’impiegato per ragioni inerenti al servizio previa documentazione ove possibile, debbono essere rimborsate entro il mese in cui il viaggio o il particolare servizio che le ha determinate ha avuto luogo. Sul solo importo delle spese di vitto ed alloggio deve applicarsi una mag- giorazione del 25%, a titolo di rimborso delle piccole spese non docu- mentabili. Sono ammesse le forfettizzazioni (vedi art. 65, lett. h).
Trasferte. All'operaio comandato a prestare la sua opera fuori dal luogo ove normalmente svolge la sua attività compete:
Trasferte. Al lavoratore in servizio, comandato a lavorare fuori dal luogo ove normalmente svolge la sua opera, spetta il rimborso delle spese di trasporto per portarsi sul luogo di lavoro, anche nel caso che usi mezzi propri, oltre la corresponsione della retribuzione anche per le ore impiegate nel percorso fino a un massimo di otto ore. La retribuzione si intende composta da: minimo tabellare, eventuale superminimo, indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità, aumentata dell'ex premio di produzione (per gli importi del premio di produzione nei limiti e secondo le previsioni di cui all'art. 15, parte A, commi 7 e 8) della percentuale minima contrattuale di cottimo per i cottimisti e, per i turnisti, della percentuale che sarebbe spettata per il turno assegnato. Fermo restando quanto sopra, sarà corrisposto al lavoratore il rimborso, a pié di lista, di eventuali spese di vitto nei limiti normali qualora lo spostamento del lavoratore stesso non sia stato predisposto in modo da consentirgli di consumare il pasto nel luogo di residenza. Saranno altresì rimborsate, a pié di lista, al lavoratore le spese di alloggio nei limiti normali qualora lo spostamento predisposto dall'Azienda comporti la necessità di pernottamento fuori residenza. Sarà inoltre corrisposta una indennità di lire 1.200 per gli appartenenti alla 2a declaratoria del Gruppo B e di lire 1.000 per gli appartenenti alla 2a declaratoria dei Gruppi C Super e C, qualora la trasferta comporti pernottamento, e di lire 300, per i tre gradi, in caso contrario. E' in facoltà dell'Azienda di prefissare forfettariamente in forma di diaria, comprensiva dell'indennità di cui sopra, il rimborso delle spese di vitto e alloggio in misura adeguata al costo della vita nella località di trasferta. Nel caso in cui la permanenza fuori sede per ragioni di servizio dovesse protrarsi o comunque riguardare lunghi periodi, è in facoltà delle parti di concordare, in sostituzione del trattamento cui sopra, un trattamento forfettario per tutto il periodo di trasferta. Il lavoratore ha l'obbligo di trovarsi sul posto di trasferta all'ora stabilita per l'inizio del lavoro. Al lavoratore inviato in trasferta. l'Azienda corrisponderà un anticipo adeguato alla prevedibile durata della trasferta stessa. Il trattamento di trasferta compete anche nei giorni festivi cadenti nel periodo di permanenza fuori sede. La comunicazione dell'invio in trasferta sarà fatta al lavoratore con un preavviso di 48 ore, salvo casi eccezio...