CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA CENTRI ELABORAZIONE DATI Costituzione delle parti
�����
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA CENTRI ELABORAZIONE DATI
Costituzione delle parti
Il GIORNO 01/05/07 in Roma, presso la sede della CONFSAL in Viale Trastevere n 60
SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA rappresentata dal Presidente Xxxx. Berlino Tazza
UNION CED aderente a Sistema Commercio e Impresa rappresentata dal Presidente Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx.
UNIMPRESA rappresentata dal presidente Xxxxx Xxxxxxxxxx e dal responsabile di categoria Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
E
XXXXXX XXXXXXX rappresentata dal segretario generale Xxxxx Xxxxxxx e dai componenti la Segreteria Generale Xxxxxx Xxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
CONFSAL FISALS rappresentata dal segretario nazionale aggiunto Claudio Trovato e dal componente la Segreteria nazionale Xxxxxx Xxxxxxx.
Con l'assistenza della CONFSAL rappresentata dal segretario generale Xxxxx Xxxxx Xxxx
hanno sottoscritto il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti da Centri Elaborazione Dati, composto da:
-33 Titoli
-193 Articoli
-1 Tabella
Titolo I - Campo di applicazione
Art 1 - Validit�
e sfera di applicazione del contratto
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo
indeterminato, i lavoratori interinali forniti da societ� autorizzate e,
se compatibili a tempo determinato, tra tutti i Centri Elaborazione Dati qui di seguito elencati ed il relativo personale dipendente.
A) Centri elaborazione dati contabili;
B) Centri elaborazione cedolini paghe;
C) Centri elaborazione data entry;
D) Centri elaborazione dati per amministrazioni pubbliche;
E) Centri elaborazione servizi per il commercio e/o artigianato;
F) Centri elaborazione dati per la comunicazione aziendale;
G) Centri elaborazione dati per attivit� di mailing e publishing;
H) Centri elaborazione dati operanti come Internet Provider;
I) Centri elaborazione dati operanti per la fornitura di servizi
commerciali o non forniti per conto terzi in modalit� on line;
J) Centri elaborazione dati operanti con fornitori di servizi a valore
aggiunto per gli utenti in rete;
K) Altri centri che operino in aree riconducibili alle precedenti declaratorie.
Titolo II - Classificazione del personale Articolo 2
Classificazione del personale
Il personale addetto ai CED
� classificato su otto livelli aventi ciascuno
una declaratoria valida per tutto il settore.
Quadri
A questo livello appartengono i lavoratori che conducono operativamente e
tecnicamente il CED, assumendosi dirette responsabilit� nella gestione
delle procedure e nella direzione del restante personale del CED.
Primo Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di scuola media superiore o di titolo di studio equipollente legalmente riconosciuto, esplicano funzioni direttive sovrintendendo
all'intera attivit� iniziativa.
In dettaglio:
del CED con ampi poteri decisionali ed autonomia di
-Capo di ufficio tecnico;
-Capocentro EDP;
-Analista sistemista;
-Capo ufficio amministrativo;
-Responsabile commerciale;
-Responsabile public relations;
-Responsabile ricerche statistiche;
-Direttore di logistica;
-System Manager;
-Lan Manager - Security Manager - Responsabile di elaborazione e realizzazione di progetti;
-Product manager;
-Esperto di sviluppo organizzativo.
Secondo Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di
concetto con specifiche ed elevate capacit� tecnico-professionali con
autonomia di iniziativa nell'ambito delle direttive generali del Titolare
del CED nonch� con eventuali responsabilit� di settori che implichino
coordinamento e controllo dell'attivit� di altri dipendenti ed analoghe
responsabilit� amministrative.
In dettaglio:
per quanto riguarda il rispetto di scadenze legislative o
-Programmatore analista;
-Contabile con responsabilit�
di controllo delle procedure
amministrative;
-Addetto alla segreteria di direzione;
-Addetto specializzato di EDP;
-Capo Servizio qualit�;
-Web Master;
-System Analyst;
-Addetto al servizio Paghe con conoscenze generali e complessive tecnico- legali sul diritto del lavoro;
-Corrispondente di concetto con o senza conoscenza di lingue estere;
-Addetto all'esecuzione di progetti o di parte di essi;
-Contabile con mansioni di concetto;
-Segretario di direzione con mansioni di concetto;
-Determinatore di costi;
-Programmatore analista;
-Assistente del product manager;
-EDP auditor;
-Specialista di controllo di qualit�;
-Analista di procedure organizzative.
Terzo Livello Super
A questo livello appartengono i lavoratori che alle competenze e
professionalit� di cui al livello terzo aggiungono una capacit� di
svolgimento autonomo delle proprie mansioni o di semplici coordinamento di gruppi elementari di lavoro.
In dettaglio:
-Programmatore Senior per applicazioni SW;
-Contabile con competenze, comunque acquisite, in campo amministrativo e tributario;
-Impiegato amministrativo con conoscenza, comunque acquisita, dell'intero processo lavorativo;
-Responsabile del servizio paghe con competenze di diritto del lavoro;
-Programmatore EDP;
-Steno-dattilografo in lingue estere;
-Operatore di elaboratore con controllo di flusso;
-Schedulatore flussista;
-Contabile/impiegato amministrativo: personale che in condizioni di autonomia operativa e di adeguata determinante iniziativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni e applicando procedure operative complesse relative al sistema contabile e/o amministrativo
adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza, � incaricato di
svolgere a titolo di esemplicazione non esaustiva i seguenti compiti: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti, elaborare situazioni contabili;
-Programmatore minutatore di programmi.
Terzo Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto operativamente autonome che comportino particolari conoscenze ed esperienze tecnico professionali comunque acquisite.
In dettaglio:
-Operatore EDP;
-Impiegato amministrativo;
-Responsabile del servizio paghe;
-Contabile d'ordine;
-Cassiere, nei CED con sistema di incasso centralizzato;
-Traduttore (adibito alle sole traduzioni scritte);
-Controllore di settore tecnico di CED, compreso il settore delle telecomunicazioni;
-Operatore meccanografico;
-Stenodattilografo;
-Addetto a mansioni d'ordine di segreteria.
Quarto Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni che
richiedono specifiche conoscenze e particolari capacit� comunque acquisite.
In dettaglio:
tecnico pratiche
-Contabile d'ordine;
-Digitatore EDP;
-Addetto al controllo macchine EDP;
-Addetto alle paghe;
-On line assistano (Help Desk);
-Operatore HTLM, Java con altri linguaggi di programmazione;
-Operatore esperto di controllo per IP, con responsabilit� del flusso dei dati;
-Fatturista;
-Protocollista;
-Operatore di macchine perforatrici e verificatrici.
Xxxxxx Xxxxxxx
sulla gestione
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni di ordine con adeguate conoscenze tecnico pratiche comunque acquisite.
In dettaglio:
-Addetto al ricevimento ed alla prima lavorazione dei dati connessi con il servizio paghe;
-Dattilografo;
-Schedarista;
-Archivista;
-Codificatore;
-Addetto di segreteria;
-Operatore di call center, in audio e/o video;
-Operatore di controllo per IP.
Sesto Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni ausiliarie con conoscenza tecnico-pratiche comunque acquisite.
A questo livello appartengono i lavoratori neoassunti con iter di carriera
prefissati per i livelli Quarto e Xxxxxx secondo le modalit� successivo articolo (vedi sotto)
In dettaglio:
-Centralinista;
-Portiere;
-Custode;
-Fattorino;
-Addetto allo smistamento delle pratiche.
di cui al
Articolo 3 - Mansioni di attesa
I lavoratori inquadrati nelle seguenti mansioni:
-Custode;
-Portiere;
al fine della determinazione dell'orario settimanale, sono considerati lavoratori con mansioni di attesa o con mansioni prevalentemente in attesa.
Articolo 4 - Campo di applicazione del lavoro interinale
In applicazione dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 24 giugno 1997
n. 196, si concorda che il contratto di fornitura per prestazione di
lavoro temporaneo potr� essere stipulato per le seguenti mansioni: Xxxxx Xxxxxxx
Analista Sistemista Capo Centro EDP
Responsabile Commerciale Responsabile Public Relations Responsabile Ricerche Statistiche Direttore di Logistica
System Manager Xxx Manager
Secondo Livello
Programmatore Analista Contabile con responsabilit� Addetto Specializzato di EDP Capo Servizio Qualit�
Web Master System Analist
Terzo Livello
Operatore EDP Programmatore EDP Impiegato Amministrativo
di controllo delle procedure amministrative
Articolo 5 - Limiti di applicazione
Ai sensi dell'art. 1 comma 8 della Legge 196/97 i prestatori di lavoro temporaneo non possono superare il 50% del totale dei lavoratori, occupati dall'impresa utilizzatrice in forza di contratto a tempo indeterminato calcolato al momento della stipula del contatto temporaneo.
Articolo 6 - Individuazione dei soggetti fornitori
I contratti di lavoro temporaneo possono essere stipulati esclusivamente tra i Centri di Elaborazione Dati (C.E.D.) ed imprese fornitrici individuale ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 15/97.
Titolo III - Quadri Art. 7 - Declaratoria
Appartengono alla categoria dei Quadri, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 maggio 1985, n. 190 i prestatori di lavoro subordinato, esclusivi i dirigenti, che svolgono con carattere continuativo funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza per l'attuazione degli obbiettivi del Centro Elaborazione Dati nell'ambito di strategie e programmi aziendali definiti.
Chiarimento a verbale
La corretta interpretazione dell'articolo 7
� la seguente:
1) sono considerati quadri i lavoratori in possesso di tutte le competenze tecnico-professionali in grado di gestire nel suo complesso
l'attivit� del CED, con la sola esclusione della direzione strategico e/o
industriale di competenze della propriet� e/o dei Dirigenti;
2) il raggiungimento delle capacit�
di cui al punto 1) richiede pertanto,
oltre alla propria competenza professionale specifica, una generica conoscenza di tutte le aree produttivo/organizzative in cui si articola il
CED, con la conseguente capacit� di indirizzo e valutazione del lavoro
svolto dagli altri dipendenti e con la capacit�, in sede straordinaria e di durata minima, di supplire a qualsiasi assenza del personale di regola assegnato alle diverse mansioni produttivo/organizzative;
3) in aggiunta ai precedenti punti, il quadro impiegato presso CED con
pi� sedi operative, deve, se specificatamente delegato e formato al
compito, essere in grado di gestire la totalit� delle operazioni connesse
con la corretta gestione dell'unit� produttiva a lui assegnata.
Articolo 8 - Orario part-time speciale per Quadri
Per i quadri, in deroga al successivo art. 57,
� consentito l'assunzione
con contratto a tempo indeterminato Part-time con il limite minimo di 16 ore mensili.
L'orario di lavoro dei quadri con contratto di lavoro sino a 30 ore
mensili si articoler� in giornate lavorative di minimo 4 ore.
Articolo 9 - Formazione e aggiornamento
Al fine di garantire il mantenimento degli standards qualitativi e di migliorare la gamma dei servizi offerti, i Centri Elaborazione Dati favoriranno l'accesso a specifici corsi di formazione per le materie di
diretta competenza dei Quadri.
Art 10 - Assegnazione della qualifica
L'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di Quadro, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quanto si sia protratta per un periodo di oltre 180 giorni di calendario.
Articolo 11 - Polizza assicurativa
Ai Quadri viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.
L'azienda � tenuta altres�
ad assicurare i Quadri contro il rischio di
responsabilit�
civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento
delle proprie funzioni.
Articolo 12 - Indennit�
di funzione
A decorrere dalla data di attribuzione della categoria di Quadro da parte
dell'azienda, verr� mensilmente corrisposta ai lavoratori interessati
un'indennit� di funzione pari a Euro 180,00 (centottanta/00 euro) lorde
per 14 mensilit�.
Titolo IV - Quadri di direzione Articolo 13 - Declaratoria
Al fine di premiare ed incentivare la permanenza nelle aziende dei
lavoratori con altissima professionalit�, le Parti ravvisano l'utilit� di attivare una figura intermedia tra il quadro ed il personale dirigente.
Tale figura di raccordo tra il personale dipendente e quello dirigenziale
� individuata nel quadro di Direzione.
Questa qualifica, sfuggendo alla declaratorie di cui all'articolo 2 del
presente contratto, non � contraddistinta dallo svolgimento di specifiche
mansioni o ruoli all'interno del ciclo lavorativo aziendale ma dalla libera valutazione, effettuata dall'azienda, del valore aggiunto apportato dal lavoratore interessato all'interno dell'azienda.
Articolo 14 - Accesso ala qualifica
La Qualifica di Quadro di Direzione
� attribuita liberamente dall'Azienda
ai lavoratori che, secondo il suo insindacabile giudizio, abbiano maturato
le competenze professionali e dimostrato il loro impegno nel raggiungimento degli obiettivi aziendali.
Trattandosi di una qualifica meritocratica, non di permanenza nella qualifica ovvero nel ruolo.
� previsto un tempo minimo
La nomina deve essere comunicata all'interessato in forma scritta unitamente alla lettera di accordo sui contenuti economici e/o normativi
per i quali � prevista la modifica migliorativa rispetto al presente
contratto collettivo.
Articolo 15 - Minimi retributivi
Per la Qualifica di Quadro di Direzione
� richiesta, in caso di
contrattazione individuale, una retribuzione minima pari alla paga base prevista per i Quadri maggiorata del 10%.
Nel caso di applicazione di quanto previsto dal successivo articolo la
maggiorazione sar� quella prevista dal C.C.N.L. richiamato e comunque mai
inferiore a quanto fissato nel comma precedente del presente articolo.
Nel computo della maggioranza retributiva non vanno comprese le altre voci che normalmente compongono la retribuzione ordinaria, quali, a titolo di esempio, gli scatti di anzianit�, i superminimi aziendali e ogni altra
indennit� economica che possa essere riconducibile a contrattazione
collettiva/territoriale/aziendale.
Articolo 16 - Norme di salvaguardia
Le Parti convengono che in alcun modo l'attribuzione della qualifica di Quadro di Direzione possa essere con la diminuzione di qualsiasi tutela prevista dalla Legge o dal presente contratto.
Pertanto in caso di controversia fa fede il testo del presente contratto.
Titolo V - Assunzione ordinaria e con contratti atipici
Articolo 17 - Assunzione
L'assunzione sar�
effettuata con atto scritto dei due contraenti, in esso
dovranno essere specificate:
a) la data di assunzione;
b) la durata del periodo di prova;
c) la qualifica del lavoratore e livello di inquadramento
d) il trattamento economico.
e) Luogo di lavoro
f) Numero di registrazione a libro matricola
g) Informativa sulla privacy
h) Informativa sul tfr
In caso di assunzione a tempo determinato i contenuti dovranno specificare, espressamente, la durata del rapporto stesso e le eventuali clausole di proroga.
Per le assunzioni con contratti di Formazioni e Lavoro. si rimanda al successivo titolo del presente C.C.N.L..
Per i lavoratori assunti con qualifica di apprendista si rimanda al successivo Titolo VI del persente C.C.N.L..
Articolo 18 - Documentazione
Legge n. 863/84;
c) attestato di conoscenza di una o pi� implichino tale requisito;
lingue estere per le mansioni che
d) certificato di servizio eventualmente prestato presso altre aziende;
e) libretto di lavoro o tesserino di disoccupazione;
f) documenti relativi alle assicurazioni sociali per i lavoratori che ne siano provvisti;
g) documentazioni e dichiarazioni necessarie per l'applicazione delle leggi previdenziali e fiscali;
h) dichiarazione di responsabilit�
dalla quale risulti il numero dei
giorni di malattia indennizzati nel periodo precedente la data di assunzione, dell'anno di calendario in corso;
i) dichiarazione di responsabilit�
per i lavoratori assunti con contratto
a termine, dalla quale risulti il numero delle giornate lavorate nei 12
mesi immediatamente precedenti la data di assunzione; ci� ai fini di quanto previsto dall'art. 5, legge li novembre 1983, n. 638;
j) liberatoria per il trattamento dei dati personale, ai sensi della vigente normativa.
Il datore di lavoro
� tenuto a rilasciare ricevuta dei documenti ritirati
ed a restituirli all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.
Articolo 19 - Periodo di prova
La durata massima del periodo di lavoro di prova non potr� seguenti limiti:
Quadri e Primo Livello 180 giorni Secondo e Terzo Livello Super 120 giorni Terzo e Quarto Livello 90 giorni
Quinti e Sesto Livello 30 giorni
superare i
Il periodo di prova si computer�
per i Quadri e Primo livello in giorni di
calendario. Per i restanti livelli i giorni indicati devono intendersi di lavoro effettivo.
Titolo VI - Contratto di apprendistato
Articolo 20 - Definizione
L'istituto dell'apprendistato
� il percorso di istruzione, di formazione
professionale, e dell'accesso al lavoro secondo tre differenti tipologie:
a) contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
b) contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;
c) contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
Articolo 21 - Limiti anagrafici
Il contratto di apprendistato pu�
essere stipulato per lavoratori privi di
qualsiasi esperienza professionale nel campo di applicazioni del presente
C.C.N.L. di et� professionale.
Il limite di et�
non inferiore ai 16 anni per completare la formazione
aumenta fino a 26 anni per i comuni che rientrano nelle
aree Obiettivo 1 e 2, fino a 28 anni se hai una forma certificata di disabilit�, fino a 29 per qualifiche ad alto contenuto professionale, secondo le vigenti disposizioni normative.
Articolo 22 - Il periodo di prova
Il lavoratore e il datore di lavoro possono prevedere un periodo di prova per valutare la reciproca convenienza del rapporto di lavoro. La legge fissa la durata massima di tale periodo in sei mesi per tutti (art. 10 L. 604/1966).
La durata. Il periodo di prova non potr�
superare i seguenti limiti:
Apprendisti II� e III�
livello super 60 giorni
Apprendisti III� e IV� livello 45 giorni
Apprendisti V� livello 30 giorni
Al termine del periodo stabilito le due parti sono libere di recedere dal contratto o di continuare il rapporto di lavoro: in quest'ultimo caso il
tempo di prova va calcolato nell'anzianit� di servizio.
Il contenuto. Il patto di prova, con l'indicazione precisa delle mansioni del lavoratore, deve essere scritto e firmato dal dipendente prima o al
momento del contratto; altrimenti esso � nullo e il rapporto di lavoro �
da considerarsi definitivo.
I diritti. Durante la prova si ha diritto ai trattamenti di legge e del contratto previsti per i dipendenti di uguale qualifica: i ratei maturati
di ferie, di mensilit� aggiuntive (tredicesima e quattordicesima) e di
trattamento di fine rapporto (T.F.R.).
E' ammesso interrompere la prova in qualunque momento senza obbligo di preavviso e di una specifica motivazione.
E' facolt�
dell'impresa sospendere il periodo di prova per un massimo di
60 giorni, nel caso di malattia.
In caso di ricovero ospedaliero, la proroga non massimo di 60 giorni.
Articolo 23 - Inquadramento
� rifiutabile, nel limite
Il contratto di apprendista pu�
essere stipulato per i giovani da
inserirsi nelle mansioni comprese nel secondo, terzo super, terzo e quarto livello del C.C.N.L. per i dipendenti dei Centri Elaborazione Dati.
I contratti di apprendistato dovranno avere una durata minima di 18 mesi e una durata massima di 48 mesi.
Articolo 24 - Durata
Nello specifico i limiti minimi e massimi sono:
GRUPPO A - Addetto al ricevimento ed alla prima lavorazione dei dati connessi con il servizio paghe;
-Dattilografo;
-Schedarista;
-Archivista;
-Codificatore;
-Addetto di segreteria;
-Operatore di cali center, in audio e/o video
-Operatore di controllo per IP;
Per apprendisti maggiorenni all'alto dell'assunzione mesi 18, per minorenni all'atto dell'assunzione mesi 24
GRUPPO B
-Contabile d'ordine;
-Digitatore EDP;
-Addetto al controllo macchine EDP;
-Addetto alle paghe;
-On line assistano (Help Desk);
-Operatore HTML, Java con altri linguaggi di programmazione;
-Fatturista;
-Protocollista;
-Operatore di macchina perforatrice e verificatrici;
Per apprendisti maggiorenni all'atto dell'assunzione mesi 24, per minorenni all'atto dell'assunzione mesi 30.
GRUPPO C
-Operatore EDP;
-Impiegato amministrativo;
-Contabile d'ordine;
-Cassiere, nei CED con sistema di incasso centralizzato;
-Traduttore d(adibito alle sole traduzioni scritte);
-Controllore di settore tecnico di CED, compreso il settore delle telecomunicazioni;
-Operatore meccanografico;
-Stenodattilografo;
-Addetto a mansioni d'ordine di segreteria.
Per apprendisti maggiorenni all'atto dell'assunzione mesi 30, per minorenni all'atto dell'assunzione mesi 36.
GRUPPO E
-Programmatore analista;
-Contabile con responsabilit�
amministrative;
-Web Master;
-System Analyst;
di controllo delle procedure
-Addetto al servizio Paghe con competenze complessive e conoscenze tecnico-legali sul diritto del lavoro
-Corrispondente di concetto con o senza conoscenza di lingue estere;
-Addetto all'esecuzione di progetti o di parti di essi;
-Contabile con mansioni di concetto;
-Determinatore di costi;
-Programmatore analista;
-Assistente del product manager;
-EDP auditor;
-Analista di procedure organizzative;
Per apprendisti muniti di diploma di Ragioneria e/o equipollente - corso
di studi quinquennale - laurea - la durata � di 48 mesi.
Articolo 25 - Obbligo formativo
L'impegno formativo dell'apprendista dalla correlazione tra la qualifica professionale, la mansione da conseguire e il titolo di studio in possesso dell'apprendista con le seguenti modalit�.
Al 2� livello di contrattazione potr�
essere stabilito un differente
impegno formativo e specifiche modalit�
di svolgimento della formazione
interna ed esterna, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali dell'attivit�.
Titolo di studio formazione annua
Scuola dell'obbligo 120 ore Attestato di qualifica professionale 100 ore Diploma di scuola media superiore 80 ore Laurea 60 ore
Laurea specialistica 40 ore
Il rispetto del precedente comma previste dalla Legge.
� vincolante per ottenere le agevolazioni
Le attivit� formative svolte presso gli Istituti di formazione o gli Enti
bilaterali cos�
come quelle svolte presso pi�
datori di lavoro, si
cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
E' in facolt�
dell'azienda anticipare in parte le ore di formazione
previste per gli anni successivi, con esclusione dei corsi attinenti la
specificit� della qualifica.
Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario normale di lavoro.
Articolo 26 - Formazione: contenuti
Le parti richiamando la normativa vigente, delegano all' ENTE BILATERALE la definizione di regole condivise per l'individuazione dei contenuti che saranno oggetto dell'obbligo formativo.
Le attivit�
formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale
e contenuti a carattere preofessionalizzante.
In particolare sia i contenuti a carattere trasversale sia quelli a carattere professionalizzante andranno predisposti per gruppi di profili omogenei della categoria in modo da consentire l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie di base per adibire proficuamente
l'apprendista nell'area di attivit� aziendale di riferimento.
Le attivit�
di cui all'art. 2, lett. A), Decreto del ministro del lavoro
8.4.1998, dovranno proseguire gli obiettivi formativi definiti nel DM 20.5.1999 e succ. mod. e articolati nelle seguenti 4 aree di contenuti:
-competenze relazionali;
-organizzazione ed economia;
-disciplina del rapporto di lavoro;
-sicurezza sul lavoro;
Articolo 27 - Tutor
Le parti s'impegnano ad attivare iniziative congiunte presso le Istituzioni al fine di ottenere le agevolazioni contributive previste ai sensi dell'art. 16, comma 3, Legge n. 196/97 e dell'art. 4, DM 8.4.98 per
i lavoratori impegnati in qualit� di "tutor", comprendendo fra questi
anche i titolari, o i loro familiari coadiutori, dei ced con meno di 15 dipendenti.
Articolo 28 - Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro ha l'obbligo di:
a) Impartire o fare impartire nella sua azienda, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario al fine di conseguire la capacit� per diventare lavoratore qualificato;
b) Non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite ad incentivo;
c) Non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza e di non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non sia attinenti
alla lavorazione o alla mansione per il quale � stato assunto;
d) Accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio;
e) Accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla
retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria di corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami, nei limiti di tre
ore settimanali per non pi� di otto mesi l'anno;
f) Per gli apprendisti minori, informare periodicamente, e comunque ad intervalli non superiori a 6 mesi, la famiglia dell'apprendista o chi esercita legalmente la patria potest�, dei risultati dell'addestramento.
Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lett. C), non sono
considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attivit� nelle
quali l'addestramento si effettua in aiuto al tutor o al lavoratore
qualificato sotto la cui guida l'apprendista � addestrato, quelli di
riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente affidate al sesto livello del presente C.C.N.L.,sempre che lo svolgimento
di tale attivit� non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante, in
rapporto ai compiti affidati all'apprendista.
Articolo 29 - Doveri dell'apprendista
L'apprendista deve:
a) Xxxxxxx le istruzioni del tutor, del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) Prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) Frequentare assiduamente e con diligenza i corsi d'insegnamento complementare;
d) Osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni in
azienda, purch� questi ultimi non siano in contrasto con le norme
contrattuali e di legge.
L'apprendista
� tenuto a frequentare i corsi di cui alla lett. e) del
presente articolo, anche se in possesso di un titolo di studio.
Articolo 30 - Diritti dell'apprendista
All'apprendista si applica, in quanto compatibile con la legislazione vigente, lo stesso trattamento contrattuale previsto per i lavoratori a tempo indeterminato.
L'apprendista ha diritto a ricevere la formazione e l'assistenza prevista per il suo percorso professionale nei vari cicli produttivi.
La previsione del presente xxxxx, nel caso di apprendista minore, i genitori o il tutore legale dovranno essere informati semestralmente sullo stato del suo apprendimento.
L'apprendista non potr�
essere adibito a:
-lavoro straordinario;
-lavoro supplementare (con esclusione della formazione esterna);
-lavoro a turno notturno o festivo per i CED che operano su 24 ore.
Articolo 31 - Retribuzione
All'apprendista compete una retribuzione pari a quella riportata nella seguente tabella
GRUPPO A (cfr art. 17) RETRIBUZIONE PERIODO DI APPRENDISTATO MAGGIORENNI 18 MESI | Paga 65% Mesi /// | di da | riferimento V livello 75% 85% 95% a Mesi da a Mesi da a Mesi da 1-6 7-12 13-18 | a | ||||
MINORENNI 24 MESI GRUPPO B (cfr art. 17) RETRIBUZIONE PERIODO DI APPRENDISTATO MAGGIORENNI 24 MESI | 1-6 Paga 65% Mesi /// | di da | 7-12 13-18 19-24 riferimento IV livello 75% 85% 95% a Mesi da a Mesi da a Mesi da 1-8 9-16 17-24 | a | ||||
MINORENNI 30 MESI GRUPPO C (cfr art, 17) RETRIBUZONE PERIODO DI APPRENDISTATO MAGGIORENNI 30 MESI | 1-6 Paga 65% Mesi /// | di da | 7-16 17-24 25-30 riferimento III livello 75% 85% 95% a Mesi da a Mesi da a Mesi da 1-10 11-20 21-30 | a | ||||
MINORENNI 36 MESI GRUPPO D (cfr art. 17) RETRIBUZONE | 1-9 Paga 65% | di | 00-00 00-00 28-36 riferimento III super livello 75% 85% 95% | |||||
PERIODO DI APPRENDISTATO MAGGIORENNI 36 MESI | Mesi /// | da | a | Mesi da a 1-12 | Mesi da 13-24 | a | Mesi da 25-36 | a |
GRUPPO E (cfr art. 17) RETRIBUZIONE | Paga 80% | di | riferimento II 85% | livello 90% | 95% | |||
PERIODO DI APPRENDISTATO MAGGIORENNI 36 MESI | Mesi 1-12 | da | a Mesi da a 13-24 | Mesi da 25-36 | a | Mesi da 37-48 | a |
Articolo 32 - Proporzione numerica
Considerato che la legge 19.7.1997 n. 196 prevede la partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione, le parti convengono che il
numero di apprendisti che l'imprenditore ha facolt� di occupare nella
propria azienda non pu� superare il 100% dei lavoratori specializzati e
qualificati in servizio presso l'azienda stessa, considerando nel computo anche quelli che appartengono a categorie per le quali l'apprendistato non
� previsto ed i titolari, i soci, i familiari ex art. 230 del C.C.
In deroga a quanto disposto dal comma precedente, ai sensi dell'art. 21 legge n. 56/87 l'imprenditore che non ha alle proprie dipendenze
lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di 3, pu� apprendisti in numero non superiore a 3.
Articolo 33 - Norma speciale
assumere
E' consentita, in deroga all'articolo precedente, l'assunzione di un apprendista per i C.E.D. che occupino con contratto di lavoro a tempo indeterminato un solo dipendente. comprendendo nel computo anche il titolare e/o il socio.
Articolo 34 - Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sar�
computato
presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal
presente contratto, purch� l'addestramento si riferisca alle stesse
attivit� e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, un'interruzione
superiore a 1 anno.
Articolo 35 - Trattamento normativo
L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
Le ore d'insegnamento sono comprese nell'orario di lavoro.
Sono fatti salvi, altres�, gli accordi in materia gia esistenti alla data di stipula del presente C.C.N.L.
Articolo 36 - Trattamento economico per malattia dell'apprendista
A decorrere dal 01/01/2007 la legge finanziaria ha esteso l'indennit� economica di malattia anche agli apprendisti che, pertanto, da tale data godono degli stessi diritti economici riconosciuti agli altri dipendenti
Articolo 37 - Altri diritti previdenziali
All'apprendista in infortunio, malattia professionale o maternit� spettano:
a) Infortunio e malattia professionale
In base alla normativa vigenti sono tutelati tutti quei lavoratori
appartenenti alle categorie per le quali assicurazione.
b) Maternit�
� previsto l'obbligo di tale
Spetta, senza alcun requisito minimo contributivo, l'indennit� di
maternit� obbligatoria e facoltativa.
Titolo VII - Gli istituti del nuovo mercato del lavoro Articolo 38 - Premessa
Nel presente Titolo trovano luogo alcuni fra i principali istituti introdotti dalla " Riforma Biagi" (D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276) con particolare riferimento alle soluzioni contrattuali che garantiscono, al
contempo, maggiore flessibilit� strutturale e organizzativa all'impresa e
migliore occupabilit� dei lavoratori inoccupati e disoccupati.
Le singole tipologie negoziali disciplinate negli articoli negli articoli
che seguono rappresentano il momento pi� alto di confronto necessario fra
le parti e rispondono alla coniugazione dei contrapposti interessi in un
bilanciamento di tutele frutto degli sforzi e della volont� dei firmatari del presente C.C.N.L..
Articolo 39 - Richiami normativi
conciliativa
Gli istituti considerati nel presente Titolo trovano la loro fonte normativa nel richiamato D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 in particolare:
-per la somministrazione di lavoro: art. 55, 56, 57, 58;
-per il lavoro intermittente: art. 59 e 60;
-per il lavoro ripartito: art. 61.
Articolo 40 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato
Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, cos�
come
introdotto dagli art. 20 e segg. Del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, serve a soddisfare le esigenze a tempo determinato dell'impresa, che assume le vesti negoziali di "utilizzatore".
Il contratto di somministrazione a tempo determinato pu�
essere stipulato
con una delle Agenzie per il lavoro autorizzate e iscritte alla Sezione I dell'Albo nazionale informatico delle Agenzie per il lavoro, nei casi in
cui � possibile stipulare un normale contratto di lavoro a tempo
determinato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368
e pu� essere concluso quindi ogni qualvolta l'impresa debba fronteggiare
particolari problemi legati a motivate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria
attivit� dell'impresa stessa.
In particolare, fermo restando la libera utilizzabilit�
dell'istituto nei
termini di cui al comma precedente, il contratto di somministrazione a
termine pu� essere stipulato, anche per aumenti temporanei di attivit�, e
comunque nei seguenti casi:
-punte di intensa attivit�
alle quali non si pu�
fare fronte con il
ricorso ai normali assetti organizzativi aziendali;
-per l'esecuzione di un'opera o di un servizio, definiti o predeterminati, che non possono essere realizzati o eseguiti con il solo ricorso ai normali assetti organizzativi aziendali;
-per l'esecuzione di particolari servizi che per la loro specificit�
necessitano di professionalit� e specializzazione differenti e pi� articolate di quelle in forza;
-per l'esecuzione di opere o di servizi che richiedono professionalit� a
carattere eccezionale o presenti unicamente sul mercato del lavoro locale.
Articolo 41 - Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato
Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato pu� essere stipulato con una delle Agenzie per il lavoro autorizzate e iscritte alle Sezioni I e II dell'Albo nazionale informatico fiele Agenzie per il lavoro, soltanto per le seguenti lavorazioni e/o attivit�:
a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti internet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati;
b) per servizi di pulizia, custodia, portineria;
c) per servizi, da e per lo stabilimento, di strasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;
d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini,
nonch� servizi di economato;
e) per attivit�
di consulenza direzionale, assistenza alla
certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;
f) per attivit�
di marketing, analisi di mercato, organizzazione della
funzione commerciale;
g) per la gestione di call-center, nonch�
per l'avvio di nuove iniziative
imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999,recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
h) per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari
attivit� produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla
cantieristica navale, le quali richiedono pi� fasi successive di
lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa.
Inoltre il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato
potr� essere stipulato per la lavorazione e/o attivit� che saranno
dettagliate dall'ENTE BILATERALE, mediante gli strumenti operativi individuali del presente C.C.N.L..
Articolo 42 - Obblighi di informazione
L'impresa utilizzatrice comunica alle XX.XX. firmatarie il presente contratto collettivo a livello territoriale:
a) il numero ed i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di somministrazione . Se ricorrono
motivate ragioni di urgenza e necessit� di stipulare il contratto,
l'impresa utilizzatrice fornisce le predette comunicazioni entro i primi cinque giorni successivi;
b) ogni 12 mesi, anche per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero ed i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Analoga comunicazione andr� BILATERLALE.
effettuata entro il 1�
marzo all'ENTE
Articolo 43 - Diritti dei lavoratori somministrati
Ai lavoratori somministrati presso l'impresa utilizzatrice sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente C.C.N.L., salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
Con riferimento alle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa la contrattazione di
secondo livello dovr� prevedere la quantificazione e le modalit� di
corresponsione per le categorie di lavoratori somministrati presenti in azienda in mancanza di previsione ai lavoratori somministrati verr� riconosciuto, in frazione annua, lo stesso trattamento previsto per i lavoratori a tempo indeterminato occupati in azienda.
I lavoratori somministrati hanno diritti ad esercitare presso l'impresa utilizzatrice, per tutta la durata della somministrazione, i diritti di
libert� e di attivit� sindacale, nonch� a partecipare alle assemblee del
personale dipendente dell'impresa utilizzatrice.
Con riferimento al godimento dei permessi retribuiti per lo svolgimento
delle attivit� sindacali, il lavoratore somministrato che ne fa richiesta
durante l'esecuzione del contratto di somministrazione conserva il posto presso l'impresa utilizzatrice fino alla scadenza del contratto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 23 e 30 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
I lavoratori somministrati non sono computati nell'organico dell'impresa utilizzatrice ai fini della applicazione di normative di legge o del presente C.C.N.L., fatta eccezione per quella relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.
Articolo 44 - Lavoro intermittente
Il contratto di lavoro intermittente pu� ipotesi:
essere stipulato nelle seguenti
a) per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le esigenze individuate per i casi di svolgimento del lavoro straordinario.
b) in via sperimentale per prestazioni comunque rese da soggetti in stato
di disoccupazione con meno di 25 anni di et� ovvero da lavoratori con pi�
di 45 anni di et� che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o siano
iscritti alle liste di mobilit� e di collocamento;
c) per prestazioni da rendersi nei fine settimana, nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali ed in altri periodi che saranno individuati dalle parti entro sei mesi dalla firma del presente C.C.N.L..
Successivamente l'aggiornamento dei periodi e/o la loro modifica-
abrogazione sar� competenza dell'Ente bilaterale.
Ai fini della stipula dei contratti di lavoro intermittente di cui al precedente comma 1, lett. c) s'intende:
-per "fine settimana" il periodo che va dall'apertura ordinaria del
venerd� alla chiusura ordinaria della domenica;
-per "ferie estive" il periodo che va dall'ultimo luned� primo sabato di ottobre;
di maggio al
-per "vacanze natalizie" il periodo che va dal sabato precedente all'8
dicembre al sabato successivo al 6 gennaio;
-per "vacanze pasquali" il periodo che va dal venerd�
che precede la
domenica delle palme al marted� successivo alla pasqua.
Il contratto di lavoro intermittente pu�
essere stipulato a tempo
indeterminato, ma anche a termine secondo le disposizioni di cui al X.Xxx. 6 settembre 2001, n. 368.
Il datore di lavoro
� tenuto a informare con cadenza annuale le XX.XX.
firmatarie del presente contratto collettivo a livello territoriale.
Articolo 45 - Diritti e doveri del lavoratore intermittente
Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente C.C.N.L., salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
Se nel contratto di lavoro intermittente � previsto l'obbligo per il
lavoratore di rispondere alla chiamata del datore di lavoro, � altres�
stabilita la corresponsione di una indennit� mensile di disponibilit� per
i periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilit� al
datore di lavoro in attesa di utilizzazione, la stessa � prevista nella
misura pari al 25% della retribuzione mensile, calcolata ai sensi dell'art. 130 del C.C.N.L. In ogni caso si tiene conto di quanto previsto dal DM 10 marzo 2004 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
L'indennit� di disponibilit� � esclusa dal computo di ogni istituto di
legge o di contratto collettivo.
In caso di malattia o di altro evento da cui deriva la temporanea
impossibilit� di rispondere alla chiamata, il lavoratore intermittente �
tenuto a informare il datore di lavoro secondo le modalit� previste
dall'art. 106 del presente C.C.N.L., nel periodo di temporanea
indisponibilit� non matura il diritto alla indennit� di disponibilit�. Se
il lavoratore non informa il datore di lavoro nei termini anzidetti perde
il diritto alla indennit� di disponibilit� per un periodo di 15 giorni,
salva diversa previsione del contratto individuale.
Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata, nelle ipotesi di
cui al precedente comma 2, � ricompresso nella fattispecie della assenza ingiustificata.
Il prestatore di lavoro intermittente
� computato nell'organico
dell'impresa, ai fini dell'applicazione di normative di legge, in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre.
Articolo 46 - Lavoro ripartito
Il contratto di lavoro ripartito
� uno speciale contratto di lavoro
mediante il quale due lavoratori assumono in solido l'adempimento di una unica e identica obbligazione lavorativa, per cui ogni lavoratore resta personalmente e direttamente responsabile dell'adempimento della intera obbligazione. Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro ripartito sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente C.C.N.L., salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
I lavoratori hanno la facolt�
di determinare discrezionalmente e in
qualsiasi momento sostituzioni tra di loro, nonch�
di modificare
consensualmente la collocazione temporale dell'orario di lavoro, informando preventivamente il datore di lavoro, con cadenza almeno settimanale. Nelle aziende dotate di rilevazione automatiche delle
presenze non vi � obbligo di preventiva informazione.
Eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di impossibilit�
di uno
o entrambi i lavoratori coobbligati, sono vietate e possono essere ammesse solo previo consenso del datore di lavoro.
Le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati comportano l'estinzione dell'intero vincolo contrattuale, salvo che il datore di lavoro chieda al lavoratore superstite, che si renda disponibile, di adempiere l'obbligazione lavorativa, in tal caso il contratto di lavoro ripartito si trasforma in un normale contratto di lavoro subordinato ai sensi del presente C.C.N.L..
In caso di licenziamento per motivi disciplinari di uno dei lavoratori coobbligati il lavoratore superstite potr�, entro 7 giorni dall'evento, proporre al datore di lavoro un candidato alla sostituzione del lavoratore licenziato. In caso di mancato superamento del periodo di prova da parte del sostituto anche il rapporto di lavoro del lavoratore superstite si estingue ai sensi dell'art. 41 comma 5 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n.
276.
Il datore di lavoro
� tenuto a informare con cadenza annuale XX.XX.
firmatarie il presente contratto collettivo a livello territoriale, sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro ripartito. Analoga
comunicazione andr� effettuata entro il 1� marzo all'ENTE BILATERALE.
Articolo 47 - Soglie numeriche
I lavoratori dipendenti delle Agenzie di somministrazione, che vengono somministrati presso un'impresa utilizzatrice che adotta il presente
C.C.N.L., non potranno superare, in ciascuna unit� produttiva, i seguenti limiti:
Lavoratori da 0 a da 6 a da 11 a da 16 a da 31 a da 51 a Per ogni Dipendenti 5 10 15 30 50 100 Scaglione
di 100
Contratti 1 2 4 6 8 10 ulteriori
Flessibili 10
La base di computo per il calcolo dei lavoratori somministrati
nell'impresa � costituita dal numero dei lavoratori occupati a tempo
indeterminato e dal numero dei lavoratori assunti con contratto di inserimento all'atto dell'attivazione dei singoli contratti di
somministrazione. A tal fine le frazioni di unit� si computano per intero.
Nelle imprese stagionali, in ragione della loro peculiarit�, la base di computo viene determinata in via convenzionale dal presente C.C.N.L. ed � costituita dal numero dei lavoratori subordinati occupati all'atto della attivazione dei singoli contratti di somministrazione.
La contrattazione integrativa pu�
tuttavia stabilire percentuali maggiori,
con specifica attenzione alle seguenti ipotesi: nuove aperture, acquisizioni, ampliamenti, ristrutturazioni.
Articolo 48 - Gestione delle controversie
In caso di controversie tra azienda e lavoratore sui contenuti o sull'applicazione sulle tipologie contrattuali di cui al presente titolo, le Parti, fermi restando i legittimi diritti delle parti in lite, valutano conforme allo spirito bilaterale che uniforma il presente C.C.N.L., di individuare quale metodologia, vincolante per le associazioni firmatarie ed i loro assistiti, quanto segue:
a) per controversie sui contenuti dei contratti stipulati: invio delle ragioni del contenzioso all'ENTE BILATERALE e successiva attivazione della Commissione di conciliazione istituita, come da norma, da tre arbitri un datoriale, uno delle associazioni dei lavoratori ed uno - con funzioni di Presidente - nominativo dal locale DPL;
b) per controversie sull'applicazione dei contratti stipulati: invio da parte dell'attore della vertenza della copia degli atti all'ENTE
BILATERALE, ai fini di consentirne un'attivit� valutazione giurisprudenziale.
Titolo VIII - Orario di lavoro
Articolo 49 - Orario normale settimanale
di statisticazione e
La durata normale del lavoro effettivo
� fissata in 40 ore settimanali
Articolo 50 - Turni
I centri Elaborazione Dati che per la loro articolazione organizzativa
interna e/o per le specificit� del settore di mercato operano con orari di lavoro:
-lunghi: pi� di 12 ore giornaliere di apertura per 6 giorni a settimana;
-lunghissimi: pi� di 12 ore giornaliere per 365 giorni;
-h24: per i CED che non operano mai interruzioni nell'attivit�,
possono ricorrere a nastri orari con turni fissi o variabili.
I dipendenti assunti con l'indicazione di lavoro a turni non hanno diritto alle maggiorazioni previste per il lavoro ordinario notturno e/o festivo.
Ai lavoratori assunti secondo il comma precedente il CED attribuir� un
titolo di preferenza nelle richieste di cambio turno o di aumento dell'orario lavorativo per i contratti part-time;
Articolo 51 - Disposizioni per i lavoratori in reperibilit�
I centri Elaborazione Dati per la copertura di emergenze tecniche occorrenti fuori dall'orario di apertura degli uffici, possono richiedere ad alcuni dipendenti di restare in reperibilit�.
La richiesta dell'azienda deve essere presentata in forma scritta al dipendente, che se accetta, provvede a firmare un'apposita comunicazione di servizio.
La reperibilit� non pu� essere richiesta durante i periodi di ferie,
malattia, infortunio, aspettativa, maternit�
o permesso per studio.
La reperibilit� seguenti opzioni:
del dipendente deve essere retribuita in una delle
a) con un assegno ad personam di importo pari al 10% della retribuzione di fatto , per i dipendenti che continuativamente si rendano reperibili per le esigenze di emergenze;
b) con un importo del 15% delle retribuzioni oraria per i lavoratori che
si rendano disponibili alla reperibilit� per un periodo non superiore alle
6 settimane annue.
Ove si richieda l'effettivo intervento del dipendente in reperibilit� trovano applicazione le norme del presente contratto sul lavoro straordinario, straordinario notturno, straordinario festivo o straordinario festivo notturno.
Articolo 52 - Flessibilit�
dell'orario
Per far fronte alle variazioni dell'intensit� lavorativa dell'azienda,
questa potr� realizzare diversi regimi di orario, rispetto
all'articolazione prescelta, con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 48 ore settimanali, per un massimo di sedici settimane.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi del precedente
comma, l'azienda riconoscer� ai lavoratori interessati, nel corso
dell'anno ed in periodi di minore intensit� lavorativa, una pari entit� di
ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell'orario contrattuale.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
L'azienda provveder� a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati
il programma annuale di applicazione della flessibilit�, le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per anno s'intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma annuale di flessibilit�
Articolo 53 - Decorrenza dell'orario per i lavoratori comandanti fuori sede
Qualora il lavoratore sia comandato per lavoro fuori dalla sede ove egli
presta normale servizio, l'orario di lavoro avr� inizio sul posto indicatogli.
In tale ipotesi, ove gli venga richiesto di rientrare in sede alla fine
della giornata lavorativa, il lavoro cesser� tanto tempo prima della fine
del normale orario di lavoro, quanto � strettamente necessario al
lavoratore, in rapporto alla distanza ed al tempo di locomozione, per raggiungere la sede
Le spese di trasporto saranno rimborsate dal datore di lavoro secondo le norme contenute nell'ultimo comma del successivo art. 122.
Articolo 54 - Fissazione dell'orario
Fermi i limiti di durata massima e le disposizioni del presente contratto
in materia, il datore di lavoro fisser� gli orari di lavoro armonizzando
le istanze del personale con le esigenze dell'azienda.
Ai sensi dell'art. 12 X.X. 00 settembre 1923, n. 1955, l'articolazione dell'orario di lavoro deve risultare da apposita tabella collocata in posizione ben visibile a tutto il personale interessato.
Articolo 55 - Lavoratori discontinui
La durata normale del lavoro per il seguente personale discontinuo o di semplice attesa o custodia addetto prevalentemente alle mansioni che seguono:
1) uscieri;
Qualora i lavoratori di cui al 1�
comma del presente articolo svolgano nei
periodi di attesa altre mansioni, sempre riconducibili con il proprio
inquadramento, l'orario di lavoro sar�
Titolo IX - Part-time
Articolo 56
di 40 ore settimanali.
L'esigenza di accrescere la base lavorativa dei Centri Elaborazione Dati, di concerto con la riduzione del monte ore annuo di straordinari pro capite possibili, rende per le Parti stipulanti il presente C.C.N.L. di primaria importanza il corretto utilizzo dello strumento dei part-time.
A tal fine le Parti si danno reciprocamente atto della valenza sociale della diffusione dei contratti a tempo ridotto al fine di contribuire
all'abbattimento della disoccupazione e della necessit� di flessibilit�
necessariamente connessa con la tipologia produttiva dei Centri Elaborazione Dati.
Articolo 57 - Rapporto a tempo parziale
Cos�
come disciplinato dall'art. 5 della Legge 863/84, il contratto di
lavoro a tempo parziale deve stipularsi per iscritto e deve essere
notificato alla DPL. Nel contratto dovr� essere indicato:
1) il periodo di prova per i nuovi assunti;
2) la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalit� da ricondurre ai regimi di orario esistenti in azienda. La prestazione
individuale sar�
fissata tra datore di lavoro e lavoratore, di norma,
entro le seguenti fasce:
a) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale da
12 a 25 ore;
b) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile da 48 a
120 ore;
c) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuo da 400 a 1300 ore;
3) il trattamento economico e normativo secondo criteri di
proporzionalit� all'entit� della prestazione lavorativa.
All'atto della stipulazione del contratto a tempo parziale i CED informeranno il lavoratore sugli eventi riflessi in materia previdenziale, sia per quanto attiene alle prestazioni INPS sia per quanto connesso con le contribuzioni ai fondi pensione di cui alla Legge 335/95 derivante dalla instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale.
La prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 ore non potr� frazionata nell'arco della giornata.
essere
La prestazione lavorativa a tempo ridotto potr� essere svolta per tutti i
giorni di normale attivit� del CED (part-time orizzontale) o solo per
alcuni - definiti - giorni (part-time verticale).
Inoltre viene recepito quanto previsto nel testo del decreto legislativo del 25 febbraio 2000, n. 61 coordinato con il decreto legislativo 26 febbraio 2001 n. 100 che prevede: il "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto" ossia quello che si svolge secondo una combinazione delle
due modalit� indicate nel rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale
e al rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale.
Articolo 58 - Disciplina del rapporto a tempo parziale
Il rapporto a tempo parziale sar� principi:
disciplinato secondo i seguenti
a) volontariet�
di entrambi la parti;
b) reversibilit�
della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in
relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni
svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontariet� delle parti;
c) priorit� nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei
lavoratori gi� stesse mansioni;
in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le
d) applicabilit�
delle norme del presente contratto in quanto compatibili
con la natura del rapporto stesso;
e) volontariet�
delle parti in caso di modifiche dell'articolazione
dell'orario concordata.
Articolo 59 - Riproporzionamento
Al lavoratore con contratto part-time saranno garantite le previsioni di
cui al presente C.C.N.L., con i seguenti meccanismi:
A) riproporzionamento del trattamento economico e normativo del lavoratore assunto a tempo parziale determinato sulla base del rapporto fra orario settimanale o mensile ridotto ed il corrispondente orario intero previsto del presente contratto;
B) la retribuzione sia normale che di fatto dei lavoratori assunti a
tempo parziale, fatto salvo il caso di lavoratore supplementare, � in
misura fissa mensile, la quota giornaliera di essa si ottiene, in tutti casi dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 26, altres� la quota oraria della retribuzione si ottiene dividendo la retribuzione mensile che sarebbe spettata in caso di svolgimento del rapporto a tempo pieno per il divisore convenzionale orario previsto all'art. 116;
C) in caso d�
coincidenza di una festivit�
di cui all'art. 69 con una
domenica o con un diverso giorno di riposo settimanale, in aggiunta alla
retribuzione mensile sar� corrisposto ai lavoratori occupati a tempo
parziale un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 131;
D) fermo restando il computo per dodicesimi dei permessi retribuiti di
cui all'art. 72 con le modalit� previste dallo stesso articolo,
E) i lavoratori a tempo parziale hanno diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell'orario di
lavoro settimanale - � comunque considerata di sei giorni lavorativi dal
luned� al sabato agli effetti del computo delle ferie. La retribuzione
relativa va commisurata alla prestazione di lavoro ordinario riferita al periodo di maturazione delle ferie. Nel solo caso di prestazione lavorativa configurata come alternanza di mesi lavorati a tempo pieno con altri non lavorati, in alternativa a quanto previsto al comma precedente,
il periodo di ferie sar� calcolato proporzionalmente in relazione ai mesi
nel periodo di maturazione, con corresponsione della retribuzione intera;
F) per i lavoratori occupati a tempo parziale il numero di ore di
permesso retribuito � eterminato utilizzando i criteri previsti dal presente articolo.
Articolo 60 - Lavoro supplementare
Per lavoro supplementare si intende quello prestato fino al raggiungimento dell'orario di lavoro del personale a tempo pieno.
Ai sensi del quarto comma dell'art. 5, legge n. 863/1984, sono autorizzate, quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore, prestazioni di lavoro supplementare, rispetto a quello individuale concordato, nella misura di 60 ore annue, con riferimento alle seguenti specifiche esigenze organizzative:
-compilazione degli inventari e dei bilanci o di analoghe brevi necessit�
di intensificazione dell'attivit� lavorativa aziendale;
-particolari difficolt� organizzative derivanti da concomitanti assenze
per malattia o infortunio di altri dipendenti.
Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 113 e la maggiorazione forfetariamente e convenzionalmente determinata nella misura del 25%, da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto.
Tale maggiorazione esclude il computo della retribuzione del lavoro
supplementare su ogni istituto differito. Essa � compresa in ogni caso
nella quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2120 Cod. Civ..
Ferma restando l'applicabilit� della presente norma, mantengono validit�
gli accordi aziendali gi� esistenti.
Xxxxxxx valide altres�
intese a livello aziendale o di unit�
che, alla
luce di ulteriori specifiche esigenze organizzative, similari a quelle di
cui sopra, prevedendo quantit� superiori a quelle indicate al secondo comma del presente articolo.
Articolo 61 - Registro lavoro supplementare
Le ore di lavoro supplementare saranno cronologicamente annotate a cura dell'azienda su apposito registro.
Le organizzazioni sindacali regionali o provinciali firmatarie del presente C.C.N.L. potranno consultarlo o presso la sede del Centro Elaborazione Dati stesso. Il registro di cui al presente articolo pu� essere sostituto da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la gestione del personale informatizzata.
Articolo 62 - Mensilit�
supplementari - Tredicesima e quattordicesima
Per i lavoratori a tempo parziale, in caso di trasformazione del rapporto nel corso dell'anno, l'importo della tredicesima e della quattordicesima
mensilit� � determinato per dodicesimi.
Ogni dodicesimo
� calcolato sulla base della retribuzione di fatto.
Articolo 63 - Preavviso
I termini di preavviso per i lavoratori occupati a tempo parziale hanno la stessa durata di quelli previsti per i lavoratori a tempo pieno e si calcolano in giorni di calendario indipendentemente dalla durata e dall'articolazione della prestazione lavorativa.
Essi decorrono dal primo e dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
Titolo X - Lavoro straordinario e lavoro ordinario notturno
Articolo 64 - Norme generali lavoro straordinario
Le mansioni di ciascun lavoratore debbono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente contratto. Il lavoratore non pu� compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
Articolo 65 - Maggiorazione lavoro straordinario
Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, le ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle eccedenti l'orario normale di lavoro previsto dall'art. 49, del presente contratto, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto 131 e con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione:
-15% (quindici per cento) per le prestazioni di lavoro dalla 41� ora settimanale;
alla 48�
-20% (venti per cento) per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48� settimanale.
ora
le ore straordinarie di lavoro prestato nei giorni festivi verranno retribuite con la quota della retribuzione di fatto e con la maggiorazione del 30% (trenta per cento) sulla quota oraria della normale retribuzione Le ore straordinarie di lavoro prestate per la notte - intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del mattino, sempre che non si tratti di turni regolari di servizio - verranno retribuite con quota oraria della retribuzione di fatto e con la maggiorazione del 50% (cinquanta per cento) sulla quota oraria della normale retribuzione
Per i lavoratori retribuiti in tutto o in parte a provvigioni la
maggiorazione del compenso per lavoro straordinario verr� computata sulla
quota oraria della retribuzione di fatto tenendo conto, per il calcolo delle provvigioni, della inedia dell'ultimo semestre solare o del periodo di lavoro prestato, qualora questo sia inferiore a sei mesi.
Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili tra loro.
Articolo 66 - Registro lavoro straordinario
Le ore di lavoro straordinario saranno cronologicamente annotate, a cura
dell'azienda, su apposito registro, la cui tenuta � obbligatoria, e che
dovr� essere esibito in visione, a richiesta delle Organizzazioni
sindacali regionali e provinciali o comprensoriali, presso la sede della locale Associazione imprenditoriale.
Il registro di cui al precedente capoverso pu�
essere sostituito da altra
idonea documentazione nei Centri Elaborazione Dati che abbiano la
contabilit� meccanizzata autorizzata.
La liquidazione del lavoro straordinario dovr� essere effettuata non oltre
il mese successivo a quello in cui il lavoro � stato prestato.
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge e regolamentari.
Articoli 67 - Lavoro ordinario notturno
Le ore di lavoro ordinario prestato di notte - intendendosi per tali
quelle effettuate per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del mattino - verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto maggiorata del 15%.
Titolo XI - Riposo settimanale, festivit�
Articolo 68 - Riposo settimanale
e permessi retribuiti
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nella giornata della domenica o in altre giornate se comunicato dall'azienda per iscritto all'atto dell'assunzione nei mondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, alle quali il presente contratto fa esplicito riferimento.
Articolo 69 - Festivit�
Le festivit�
che dovranno essere retribuite sono quelle sotto indicate:
1) il 1�
giorno dell'anno
2) l'Epifania
3) il giorno di luned�
dopo Pasqua
4) 25 aprile - Ricorrenza della Liberazione
5) 1� maggio - Festa dei lavoratori
6) il 2 giugno
7) la solennit�
il 29 giugno
del Patrono del luogo ove si svolge il lavoro, per Roma
8) il 15 agosto - festa dell'Assunzione
9) il 1� novembre - Ognissanti
10)l'8 dicembre - Immacolata Concezione 11)il 25 dicembre - Natale
12)il 26 dicembre - X. Xxxxxxx
In relazione alla norma di cui al primo comma del presente articolo,
nessuna riduzione o trattenuta sar� operata sulla retribuzione di fatto ai
lavoratori in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni sopra indicati, sempre che non si tratti di prestazioni saltuarie ed occasionali senza continuit�.
Nulla � dovuto ad alcun titolo al prestatore d'opera - qualunque sia la
misura ed il sistema di retribuzione - nel caso che la festivit�
ricorra
in un periodo di sospensione dalla retribuzione e dal servizio in conseguenza di provvedimenti disciplinari o di assenza ingiustificata e comunque derivante da ogni altra causa imputabile al lavoratore stesso.
In caso di coincidenza di una festivit� sopra elencate con una domenica,
in aggiunta alla retribuzione mensile sar�
corrisposto ai lavoratori un
ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione di fatto.
Per la festivit�
civile la cui celebrazione
� stata spostata alla prima
domenica del mese, ai sensi dell'art. 1 secondo comma, legge 5 marzo 1977,
n. 54/4 novembre), il lavoratore beneficer� del trattamento previsto per
le festivit� che coincidono con la domenica.
Articolo 70 - Retribuzione prestazioni festive
Le ore di lavoro, a qualsiasi titolo richieste, prestate nei giorni festivi indicati nel precedente art. 69 dovranno essere compensate come
lavoro straordinario festivo nella misura e con le modalit� previste dal precedente art. 65.
Articolo 71 - Retribuzione prestazioni nel giorno di riposo settimanale di legge
Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di cui alla legge 22 febbraio 1934, n. 370 dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 30% sulla quota oraria della normale retribuzione fermo restando il diritto del lavorato di godere il riposo compensativo nel giorno successivo, avuto riguardo alle disposizioni di legge vigenti in materia.
Articolo 72 - Permessi retribuiti - R.O.L.
Gruppi di 4 o di 8 ore di permesso individuale retribuito, in sostituzione
delle 4 festivit� abolite dal combinato disposto della legge 5 marzo 1977,
n. 54 e D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792 verranno fruiti dai lavoratori
I permessi per un totale di 72 ore annue saranno fruiti individualmente in
periodi di minore attivit� e mediante rotazione dei lavoratori che non
implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell'attivit� produttiva.
I permessi non goduti non saranno trasferibili all'anno successivo o pagabili.
Titolo XII - Congedi - Diritto allo studio - Aspettativa
Articolo 73 - Congedi retribuiti
In casi speciali e giustificati il datore di lavoro potr� concedere in
qualunque epoca dell'anno congedi retribuiti con facolt� di dedurli dalle ferie annuali.
Ai lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, e che, in base alla legge 20 maggio 1970, n. 300 hanno diritto ad usufruire di permessi giornalieri retribuiti, i Centri Elaborazione Dati concederanno altri cinque giorni retribuiti, pari a 40 ore lavorative all'anno, per la relativa preparazione.
I permessi di cui al precedente comma saranno retribuiti previa presentazione della documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificati, dichiarazioni,libretti e ogni idoneo mezzo di prova).
Articolo 74 - Congedi - Diritto allo studio - Aspettativa
Congedo matrimoniale
Al lavoratore compete, per contrarre matrimonio, un congedo straordinario della durata di giorni quindici di calendario.
Compatibilmente con le esigenze dell'azienda, il datore di lavoro dovr� concedere il congedo straordinario con decorrenza dal terzo giorno antecedente alla celebrazione del matrimonio.
Il lavoratore ha l'obbligo di esibire al datore di lavoro, al fine del congedo, regolare documentazione della celebrazione del matrimonio.
Durante il periodo di congedo straordinario per matrimonio, il lavoratore
� considerato ad ogni effetto in attivit� di esercizio, conservando tutti
i diritti alla retribuzione di fatto.
I lavoratori extracomunitari cittadini di Paesi dove sia legale la poligamia potranno beneficiare del congedo nuziale per un solo matrimonio.
Articolo 75 - Diritto allo studio
Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, i Centri Elaborazione Dati concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859 o riconosciuti i base alla legge
19 gennaio 1942, n. 86 nonch� corsi regolari di studio per il
conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea.
I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per
tutti i dipendenti dell'unit� produttiva che sar� determinato all'inizio
di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo
del numero totale dei dipendenti occupati nelle unit� produttiva a tale data.
Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno.
I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unit� produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma.
Nei Centri Elaborazione Dati che occupano da 30 a 49 dipendenti il diritto
allo studio � comunque riconosciuto ad un solo lavoratore nel corso dell'anno.
In ogni unit�
produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo
reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale
attivit�. Il lavoratore che chieder� di assentarsi con permessi retribuiti
ai sensi del presente articolo dovr� specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovr� comportare l'effettiva frequenza,
anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito.
A tal fine il lavoratore interessato dovr� presentare la domanda scritta
all'azienda nei termini e con le modalit� che saranno concordate con il
datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre.
Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento
della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando
quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provveder� a ridurre
proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base
ai criteri obiettivi (quali: et�, anzianit� di servizio, caratteristiche
dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno.
I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative.
Dei permessi di cui al secondo comma potranno altres�
usufruire i
lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i
limiti e le modalit� di cui ai commi precedenti.
E' domandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni
nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni pi� opportune
affinch� dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che,
garantendo le finalit� di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione
di pi� elevati valori professionali e siano appropriati alle
caratteristiche dell'attivit�
Titolo XIII - Ferie Articolo 76 - Ferie
commerciale.
Il personale di cui al presente contratto ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di ventisei giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell'orario
di lavoro settimanale - � comunque considerata di sei giorni lavorativi
dal luned� al sabato agli effetti del computo delle ferie.
Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le
festivit� nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso, e
pertanto il periodo di ferie sar� prolungato di tanti giorni quante sono
le domeniche e le festivit� nazionali e infrasettimanali in esso comprese.
Articolo 77 - Funzioni pubbliche elettive
In conformit�
alla vigente legge 21 marzo 1990, n. 53, in occasione di
tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli Uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati nonch�, in occasione di Referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del Referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.
I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al precedente
comma sono considerati, a tutti gli effetti giorni di attivit� lavorativa.
Articolo 78 - Determinazione periodo di ferie
Compatibilmente con le esigenze dell'azienda, e tenuto conto di quelle dei
lavoratori, � in facolt� del datore di lavoro stabilire il periodo delle
ferie dal maggio all'ottobre, eccettuate i centri di elaborazione dati contabili che potranno fissare i turni di ferie in qualsiasi periodo dell'anno.
Ferme restando le eccezioni sopra indicate, in deroga a quanto sopra, la
determinazione dei turni feriali potr� avvenire anche in periodi diversi
dell'anno in accordo tra le parti e mediante programmazione.
Le ferie potranno essere frazionate in non pi�
di due periodi.
I turni non potranno avere inizio di domenica, n�
di giorno festivo e
neppure nel giorno antecedente alla domenica o a quello festivo ad
eccezione dei turni aventi inizio il 1� o il 16� giorno del mese.
Articolo 79 - Richiesta di ferie per festivit� di cui all'articolo 84.
religiose diverse da quelle
Ai lavoratori che, con congruo anticipo, comunichino per iscritto la richiesta di ferie per partecipare a celebrazioni religiose diverse da quelle individuate dal precedente art. 84, le aziende cercheranno, nei
limiti delle esigenze di funzionalit� interna e di rispetto delle
richieste complessive, di accordare una via preferenziale.
Articolo 80 - Insorgenza della malattia durante il periodo feriale
Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciate e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio.
Articolo 81 - Normativa per cessazione di rapporto
In caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato nell'anno di competenza.
Articolo 82 - Richiamo lavoratore in ferie
Per ragioni di servizio il datore di lavoro potr�
richiamare il lavoratore
prima del termine del periodo di ferie, xxxxx restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l'anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato.
Articolo 83 - Registro ferie
Per le ferie verr� registro.
istituito presso i Centri elaborazione Dati un apposito
Il registro di cui al precedente capoverso pu�
essere sostituito da altra
idonea documentazione nei CED che abbiano la gestione del personale informatizzata.
Titolo XIV - Missioni e trasferimenti
Articolo 84 - Missioni
L'azienda ha facolt�
di inviare il personale in missione temporanea fuori
dalla propria residenza.
In tal caso al personale compete:
1) il rimborso delle spese effettive di viaggio;
2) il rimborso delle spese effettive per il vitto e l'alloggio;
3) il rimborso delle spese sostenute in esecuzione del mandato nell'interesse dell'azienda;
4) una diaria non inferiore al doppio della quota giornaliera della retribuzione di fatto , qualora non vi sia pernottamento fuori sede la
diaria verr� ridotta di un terzo.
Per le missioni di durata superiore al mese verr� ridotta del 10%.
corrisposta una diaria
In alternativa al lavoratore che compia un minimo 15 missioni all'anno,
con almeno 10 pernottamenti, l'azienda potr� corrispondere, in luogo delle
diarie di cui al n. 4) del secondo comma, nonch� della diaria di cui al
terzo comma del presente articolo, un'indennit� pari al 10% della retribuzione mensile.
Articolo 85 - Trasferimenti
mensile, per quattordici,
I trasferimenti di residenza danno diritto alle seguenti indennit�:
a) al lavoratore che non sia capofamiglia:
1) il rimborso della spesa effettiva di viaggio per la xxx xxx
xxxxx;
2) il rimborso della spesa effettiva per il trasporto del mobilio e del bagaglio;
3) il rimborso dell'eventuale perdita di pigione qualora non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo o far luogo al subaffitto;tale rimborso va corrisposto per un massimo di sei mesi;
4) una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea pari a quella prevista dal precedente art. 102 ovvero un
rimborso a pi� di lista con le modalit� indicate nello stesso articolo;
b) al lavoratore che sia capofamiglia e cio�
abbia famiglia propria o
conviva con parenti verso cui abbia obblighi di alimenti:
1) il rimborso delle spese effettive di viaggio per la via pi� se e per le persone di famiglia;
breve per
2) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e del bagaglio;
3) il rimborso dell'eventuale perdita di pigione ove non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto; tale rimborso va corrisposto per un massimo di sei mesi;
4) una diaria nella misura fissata per il personale in missione
temporanea, per se e per ciascun convivente a carico la diaria � ridotta a
tre quinti. In luogo di detta diaria il datore di lavoro pu� corrispondere
il rimborso a pi� di lista delle spese di vitto ed alloggio sostenute dal
lavoratore per se e per i familiari a carico componenti il nucleo familiare.
Le diarie o i rimborsi di cui al presente articolo saranno corrisposti per il tempo strettamente necessario al trasloco. Quando il trasferimento
comporta anche il trasporto del mobilio, il lavoratore avr� diritto a
percepire le diarie e percepire le diarie o i rimborsi di cui al presente articolo fino a 8 giorni dopo l'arrivo del mobilio.
Il trasferimento dei lavoratori con responsabilit� di direzione esecutiva
che determini il cambiamento di residenza verr� di xxxxx comunicato per
iscritto agli interessati con un preavviso di 45 giorni ovvero di 70 giorni per coloro che abbiano familiari a carico.
In tali ipotesi, ai lavoratori di cui al comma precedente sar� riconosciuto, per un periodo massimo di 9 mesi, il rimborso dell'eventuale differenza del canone effettivo di locazione per un alloggio dello stesso
tipo di quello occupato nella localit� di provenienza.
Articolo 86 - Disposizione per i trasferimenti
A norma dell'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il lavoratore non
pu� essere trasferito da un'unit� aziendale ad un'altra se non per
comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Il personale trasferito avr�
diritto, in caso di successivo licenziamento,
al rimborso delle spese per il ritorno suo e della sua famiglia nel luogo
di provenienza, purch� il rientro sia effettuato entro sei mesi dal
licenziamento, salvo i casi di forza maggiore.
Titolo XV - Malattie e infortuni
Articolo 87 - Malattia
Nell'ambito della normativa del Servizio sanitario nazionale il datore di lavoro ha l'obbligo di rilasciare ai propri dipendenti, all'atto dell'assunzione, la certificazione eventualmente prescritta dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento ai fini dell'iscrizione del lavoratore stesso al Servizio sanitario nazionale.
Articolo 88 - Normativa
Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento e fermi restando gli obblighi di cui al precedente art. il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della propria malattia al datore di lavoro, in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall'inizio dell'assenza,
l'assenza stessa sar� considerata ingiustificata.
Il lavoratore ha l'obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata dal certificato del medico curante ovvero, laddove siano esperiti i controlli sanitari previsti, alla data indicata dal certificato del medico di controllo; in caso di mancata presentazione o di ritardo
ingiustificato, il rapporto di lavoro si intender� risolto di pieno diritto.
Nell'ipotesi di continuazione della malattia, salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della continuazione stessa all'azienda da cui dipende; in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall'inizio
dell'assenza, l'assenza stessa sar� considerata ingiustificata.
Ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha diritto di far effettuare il controllo delle
assenze per infermit� di malattia attraverso i servizi ispettivi degli
Istituti competenti nonch� dai medici dei Servizi sanitari indicati della
Regione. Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha in oltre la facolt� di
far controllare la idoneit� fisica del lavoratore da parte di enti
pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
Articolo 89 - Obblighi del lavoratore
Il lavoratore assente per malattia
� tenuto a rispettare scrupolosamente
le prescrizioni mediche inerenti la permanenza presso il proprio domicilio.
Il lavoratore
� altres�
tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore
10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, al fine di consentire l'effettuazione delle visite di controllo, richieste dal datore di lavoro.
Nel caso in cui a livello nazionale o territoriale le visite di controllo siano effettuate a seguito di un provvedimento amministrativo o su decisione dell'Ente preposto ai controlli di malattia, in orari diversi da quelli indicati al secondo compia del presente articolo, questi ultimi saranno adeguati ai nuovi criteri organizzativi.
Salvo i casi di giustificata e comprovata necessit�
di assentarsi dal
domicilio per le visite, le prestazioni, gli accertamenti specialistici e le visite ambulatoriali di controllo e salvo i casi di forza maggiore dei quali ultimi il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia all'azienda da cui dipende, il mancato rispetto da parte del lavoratore dell'obbligo di cui al secondo comma del presente articolo comporta comunque l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 5, legge 11
novembre 1983, n. 638, quattordicesimo comma, nonch� l'obbligo
dell'immediato rientro in azienda.
In caso di mancato rientro, l'assenza sar�
considerata ingiustificata.
Articolo 90 - Periodo di comporto
Durante la malattia, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare, trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro
potr� procedere al licenziamento. Il periodo di malattia � considerato
utile ai fini del computo delle indennit� di preavviso e di licenziamento.
Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo di cui al successivo articolo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso.
Articolo 91 - Trattamento economico di malattia
Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il
lavoratore avr� diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:
a) ad una indennit�
pari al cinquanta per cento della retribuzione
giornaliera per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione stessa per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell'INPS ai sensi dell'art. 74 legge 23 dicembre
1978, n. 833, secondo le modalit� stabilite per i dipendenti del settore
terziario, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1 legge 29
febbraio 1980, n. 33. l'importo anticipato dal datore di lavoro � posto a
conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalit� di cui agli artt. 1 e 2 legge 29 febbraio 1980, n. 33;
b) ad una integrazione dell'indennit�
a carico dell'INPS da
corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure:
1) 100% (cento per cento) per i primi tre giorni (periodo di carenza);
2) 75% (settantacinque per cento) per i giorni dal 4� al 20�;
3) 100% (cento per cento) per i giorni dal 21� in poi della retribuzione
giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione di fatto
Al fine della percezione delle indennit� economiche relative al periodo di
malattia il lavoratore � tenuto - ai sensi dell'art. 2 legge 29 febbraio
1980, n. 33 - a recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro due giorni dal rilascio da parte del medico curante,
l'attestazione sull'inizio e la durata presunta della malattia, nonch� i
successivi certificati in caso di ricaduta o continuazione della malattia.
Al momento della risoluzione del rapporto, il datore di lavoro � obbligato
a rilasciare una dichiarazione di . responsabilit� dalla quale risulti il
numero di giornate di malattia indennizzate nel periodo, precedente alla data di risoluzione del rapporto, dell'anno di calendario in corso.
Le indennit� a carico del datore di lavoro non sono dovute se l'INPS non
corrisponde per qualsiasi motivo l'indennit� di cui alla lettera a) del
presente articolo; se l'indennit� stessa � corrisposta dall'INPS in misura
ridotta; il datore di lavoro non � tenuto ad integrare la parte di
indennit� non corrisposta dall'Istituto.
Articolo 92 - Infortunio
Cos� come previsto dal Decreto legislativo numero 626/94 e successive
modificazioni, il datore di lavoro
� obbligato dall'art. 4, comma 0, del
succitato decreto a tenere un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano una assenza dal lavoro di almeno un giorno.
Per la copertura assicurativa da infortuni sul lavoro e le malattie professionali i Centri Elaborazione Dati sono tenuti ad assicurare presso l'INAIL i propri dipendenti, secondo la normativa vigente.
Il lavoratore deve dare notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entit�, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'INAIL, il datore di lavoro resta esonerato da
ogni e qualsiasi responsabilit� derivante dal ritardo stesso.
Per la conservazione del posto e per la risoluzione del rapporto di lavoro valgono le stesse norme di cui agli art. 90
Articolo 93 - Trattamento economico di infortunio
Ai sensi dell'art. 73 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 il datore di lavoro � tenuto a corrispondere un'intera quota giornaliera ella retribuzione di fatto di cui all'art. 131 per la giornata in cui avviene l'infortunio.
A decorrere dal primo giorno successivo a quello dell'infortunio, verr�
corrisposta dal datore di lavoro assente per inabilit� temporanea assoluta
derivante da infortunio sul lavoro, una integrazione dell'indennit� corrisposta dall'INAIL fino a raggiungere complessivamente le seguenti misure:
1) 60% (sessanta per cento) per i primi tre giorni (periodo di carenza);
2) 75% (settantacinque per cento) per i giorni dal 40 in poi della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 131.
l'indennit� a carico del datore di lavoro non
� dovuta se l'INAIL non
corrisponde per qualsiasi motivo l'indennit�
prevista dalla legge.
Articolo 94 - Quota giornaliera per malattia ed infortunio
Durante il periodo di malattia ed infortunio la quota giornaliera della retribuzione di fatto stante la sua natura integrativa, si ottiene applicando i criteri adottati dall'INPS e dall'INAIL.
Articolo 95 - Festivit�
Ai sensi della legge 31 marzo 1954, n. 90 per le festivit� cadenti nel
periodo di malattia o infortunio, il lavoratore ha diritto ad un'indennit� integrativa di quella a carico rispettivamente dell'INPS e dall'INAIL, da corrispondersi a carico del datore di lavoro, in m odo da raggiungere complessivamente il 100% (cento per cento) della retribuzione di fatto .
Articolo 96 - Aspettativa non retribuita per malattia ed infortunio
Nei confronti dei lavoratori ammalati o infortunati sul lavoro la conservazione del posto, fissata nel periodo massimo di giorni 180 , sar� prolungata, a richiesta del datore di lavoro, per un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita e non superiore a 120 giorni alla condizione che siano esibiti dal datore di lavoro regolari certificati medici.
I lavoratori che intendono beneficiare del periodo di aspettativa di cui al precedente comma dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata
r.r. prima della scadenza del 180� giorno di assenza per malattia o
infortunio e firmare espressa accettazione della suddetta condizione.
Il datore di lavoro dar�
riscontro alla richiesta di cui al precedente
comma, comunicando per iscritto la scadenza del periodo di aspettativa.
Al termine del periodo di aspettativa il datore di lavoro potr� procedere
al licenziamento ; il periodo stesso � considerato utile ai fini
dell'anzianit� di servizio in caso do prosecuzione del rapporto.
Articolo 97 - Tubercolosi
I lavoratori che siano affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in Istituti sanitari o Case di cura a carico dell'assicurazione obbligatoria TBC o dello Stato, delle Province e dei Comuni, o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto fino a diciotto mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia tubercolare; nel caso di dimissione per dichiarata guarigione, prima della scadenza di quattordici mesi dalla data di sospensione predetta, il diritto alla conservazione del posto di lavoro sussiste fino a quattro mesi successivi alla dimissione stessa.
Per le aziende che impiegano pi�
di 15 dipendenti l'obbligo di
conservazione del posto sussiste in ogni caso fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta stabilizzazione, ai sensi dell'art. 9 legge 14 dicembre 1970, n. 1088.
Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata
l'inidoneit� fisica permanente al posto occupato prima della malattia, in
caso di contestazione il merito dell'idoneit� stessa decide in via
definitiva il Direttore del Presidio sanitario antitubercolare assistito, a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 legge 28 febbraio 1953, n. 86.
Tanto nei casi di ricovero in luogo di cura, quanto negli altri casi, al
lavoratore affetto da malattia tubercolare sar� riconosciuto
nell'anzianit� di servizio un periodo massimo di 180 giorni.
Articolo 98 - Sicurezza sul lavoro
Per l'attuazione delle disposizioni inerenti la sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro di cui agli ara. 18, 19 e 20 del Decreto Legislativo n. 626/94 e successive modificazioni, si rimanda all'allegato C al presente contratto.
Articolo 99 - Rimando alla vigente normativa
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e infortuni valgono le norme di legge e regolamentari vigenti
Restano altres�
immutate le potest�
delle legislazioni speciali previste
per le Regioni Autonome e per le Province Autonome di Bolzano/Sudtirol e Trento.
Titolo XVI - Gravidanza e puerperio
Articolo 100 - Astensione dal lavoro della lavoratrice
Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo di sei mesi (facoltativo) dopo il periodo di cui alla lettera c).
Il godimento dei periodi di cui alla lettera a) e c), pu�, mediante presentazione di idonea certificazione medica del Servizio Sanitario
Nazionale, essere cos� diversamente articolato:
a) per il mese precedente la data presunta del parto indicata dal certificato medico di gravidanza;
b) per i quattro mesi dopo il parto.
La lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per tutto il periodo di gestazione, attestato da regolare certificato medico, e fino
al compimento di un anno di et� del bambino, salvo eccezioni previste
dalla legge (licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attivit� dell'azienda, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta, cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale era stato stipulato, esito negativo della prova).
Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione, entro 90 giorni dal licenziamento, di idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza, all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026, la mancata prestazione di lavoro durante il periodo di tempo intercorrente tra la
data della cessazione effettiva del rapporto di lavoro e la presentazione della certificazione non da luogo a retribuzione, il periodo stesso �
tuttavia computato nell'anzianit� relativi alle ferie, alle mensilit� rapporto.
di servizio, esclusi gli effetti supplementari e al trattamento di fine
In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti
il periodo di divieto di licenziamento, il datore di lavoro � obbligato a
conservare il posto alla lavoratrice alla quale � applicabile il divieto stesso.
I periodi di astensione obbligatoria dal lavoro indicati alla lettera a),
b), c), devono essere computati nell'anzianit� di servizio a tutti gli
effetti contrattualmente previsti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilit�, alle ferie ed al trattamento di fine rapporto.
Il periodo di assenza facoltativa di cui alla lettera d) � computato
nell'anzianit� di servizio esclusi gli effetti relativi alle ferie, ed alle mensilit� supplementari.
Durante il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa la lavoratrice ha
diritto ad una indennit� pari rispettivamente all'80% ed al 30% della
retribuzione, posta a carico dell'INPS dall'art. 74 legge 23 dicembre
1978, n. 833, secondo le modalit� stabilite, e anticipata dal datore di
lavoro ai sensi dell'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo
anticipato dal datore di lavoro � posto a conguaglio con i contributi
dovuti all'INPS, secondo le modalit� di cui agli articoli I e 2 legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Nei confronti delle lavoratrici assunte a tempo determinato per i lavori stagionali, l'INPS provvede direttamente al pagamento delle prestazioni di
maternit� agli aventi diritto, ai sensi del sesto comma dell'art. 1 legge
29 febbraio 1980, n. 33.
Nei confronti delle lavoratrici che abbiano adottato bambini o che abbiano ottenuti in affidamento preadottivo si applica l'articolo 6 legge 9 dicembre 1977, n. 903.
Articolo 101 - Astensione dal lavoro del lavoratore
Il diritto di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 118 � riconosciuto anche al padre lavoratore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7 legge 1977, n. 903 e sue successive modificazioni, alle
condizioni previste nello stesso articolo, nonch� in applicazione della
sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 19 gennaio 1987, ove l'assistenza della madre al minore sia divenuta impossibile per decesso o grave infermit�.
Il diritto di cui alla lettera d) del primo comma dell'art. 118 � riconosciuto, in alternativa alla madre, al padre lavoratore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, alle condizioni previste nello stesso articolo.
Articolo 102 - Permessi per l'assistenza
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madre, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili,
durante la giornata il riposo � uno solo quando l'orario giornaliero di
lavoro
� inferiore a 6 ore.
Il diritto di cui al comma precedente
� riconosciuto in alternativa alla
madre, al padre lavoratore, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 21 febbraio 1993.
La concessione dei riposi giornalieri al padre lavoratore
� subordinata in
ogni caso all'esplicito consenso scritto della madre. Inoltre, il diritto
ai riposi giornalieri retribuiti non pu� esercitarsi durante i periodi in
cui il padre lavoratore o la madre lavoratrice xxxxxx gi� dei periodi
astensione obbligatoria o di assistenza facoltativa o quando, per altre cause, l'obbligo della prestazione lavorativa sia interamente sospeso.
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro, essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dall'azienda.
Per detti riposi
� dovuta dall'INPS un'indennit�
pari all'intero ammontare
della retribuzione relativa ai riposi medesimi.
L'indennit� �
anticipata dal datore ed
� portata a conguaglio con gli
importi contributivi dovuti all'ente assicuratore, ai sensi dell'art. 8 legge 9 dicembre 1977, n. 903.
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli articoli 18 e 19, legge 26 aprile 1934, n. 635, sulla tutela del lavoro delle donne.
La lavoratrice ha diritto, altres�, ad assentarsi dal lavoro durante le
malattie del bambino di et� inferiore a tre anni, dietro presentazione di certificato medico.
Il diritto di cui al comma precedente � riconosciuto, in alternativa alla
madre, al padre lavoratore, ferme restando le condizioni e le modalit� di godimento di cui all'art. 7 legge 1977, n. 903.
I periodi di assistenza di cui al penultimo e terzultimo comma sono
computati nell'anzianit� di servizio, esclusi gli effetti relativi alle
xxxxx ed alle mensilit� supplementari, ai sensi dell'art. 7 ultimo comma,
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e al trattamento di fino rapporto.
Articolo 103 - Normativa
La lavoratrice in stato di gravidanza
� tenuta ad esibire al datore di
lavoro il certificato rilasciato a un ufficiale sanitario o da un medico
del Servizio sanitario nazionale ed il datore di lavoro � tenuto a darne ricevuta
Per usufruire dei benefici connessi con il parto ed il puerperio la
lavoratrice � tenuta ad inviare al datore di lavoro, entro il 15� giorno
successivo al parto, il certificato di nascita del bambino rilasciato dall'Ufficio di stato civile oppure il certificato di assistenza al parto, vidimato dal sindaco, previsto dal R.D.L. 15 ottobre 1936, n. 2128. Nel caso di dimissioni presentate durante il periodo antecedente il parto per
cui � previsto il divieto di licenziamento la lavoratrice ha diritto al
trattamento di file rapporto e ad un'indennit� pari a quella spettante in caso di preavviso.
Ai sensi della legge 31 marzo 1954, n. 90, per le festivit�
cadenti nel
periodo di assistenza obbligatoria e facoltativa, la lavoratrice ha
diritto ad un'indennit�
integrativa di quella a carico dell'INPS, da
corrispondersi a carico del datore di lavoro in modo da raggiungere complessivamente il 100% (cento per cento) della quota giornaliera della retribuzione di fatto.
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.
Articolo 104 - Apprendistato e maternit�
Le norme previste dalle leggi e dal presente contratto collettivo in
tutela della maternit� hanno valore per tutte le categorie di dipendenti
regolati dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
Titolo XVII - sospensione di lavoro
Articolo 105 Sospensione
In caso di sospensione del lavoro per fatto dipendente dal datore di
lavoro e indipendente dalla volont� del lavoratore, questi ha diritto alla
retribuzione di fatto di cui all'art. 131 per tutto il periodo della sospensione.
La norma di cui al precedente comma non si applica nel caso di pubbliche calamit�, eventi atmosferici straordinari e altri casi di forza maggiore.
Titolo XVIII - Anzianit�
di servizio
Articolo 106 - Decorrenza anzianit�
di servizio
L'anzianit�
di servizio decorre dal giorno in cui il lavoratore �
entrato
a far parte dell'azienda, quali che siano le mansioni affidate, resta
valida la normativa per il riconoscimento dell'anzianit� convenzionale
cos� come previsto dalla legislazione vigente.
Sono fatti salvi criteri diversa di decorrenza dell'anzianit� espressamente previsti per i singoli istituti contrattuali, ai fini della maturazione dei relativi diritti.
Articolo 107 - Computo anzianit�
frazione annua
Ad eccezione degli effetti derivanti dalla normativa sugli scatti di anzianit�, le frazioni di anno saranno computate, a tutti gli affetti contrattuali, per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori o uguali a 15 giorni.
Per mesi si intendono quelli del calendario civile (gennaio, febbraio, marzo, ecc.).
Titolo XIX - Passaggi di qualifica
Articolo 108 - Mansioni del lavoratore
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali � stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al
trattamento corrispondente all'attivit� svolta e l'assegnazione stessa
diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.
Articolo 109 - Modificazioni tecnologiche
Le previsioni di cui al secondo comma dell'art. 126, ferma restando la
validit� per i casi individuali, trova diversa applicazione nel caso del
Centro Elaborazione Dati che utilizzando i futuri miglioramenti di hardware e/o software, ed a seguito di evidente, rilevante e innovativa modificazione delle procedure lavorative, proceda ad una diversa riconfigurazione degli incarichi assegnati ai dipendenti.
Ove questa riconfigurazione delle mansioni coinvolga pi�
della met�
dei
dipendenti, prima del decorrere dei tre mesi dall'avvio delle nuove
procedure lavorative, il CED potr� formulare uno schema retributivo sia
collettivo che individuale che pur riconoscendo i miglioramenti di
professionalit� dei dipendenti non dovr� necessariamente portare ad un
diverso inquadramento contrattuale.
La proposta aziendale trover�
applicazione solo se sottoscritta in accordo
aziendale, ove, diversamente, non si raggiungesse l'accordo aziendale, si
ricorrer� alla commissione Paritetica nazionale.
Articolo 110 - Passaggi di livello
Il lavoratore promosso a livello superiore ha diritto alla retribuzione contrattuale del nuovo livello.
Qualora il lavoratore percepisca, all'atto della promozione, una
retribuzione superiore al minimo tabellare del nuovo livello, manterr� la
relativa eccedenza come assegno ad personam avente lo stesso titolo e
caratteristiche originarie. In ogni caso, tale eccedenza non potr� essere
assorbita dagli scatti di anzianit� e dall'indennit� di contingenza.
Il lavoratore appartenente a qualifica non impiegatizia ai sensi di legge,in caso di passaggio a categoria impiegatizia, conserva l'anzianit� maturata nelle rispettive qualifiche di impiegato e di lavoratore con mansioni non impiegatizie.
Articolo 111 - Scatti di anzianit�
Per l'anzianit�
di servizio maturata presso la stessa azienda il personale
ha diritto a cinque scatti biennali. Ai fini della maturazione degli
scatti, l'anzianit� di servizio decorre dalla data di assunzione.
Gli importi degli scatti in cifra fissa sono determinati per ciascun livello di inquadramento, nelle seguenti misure e con le seguenti decorrenze:
Inquadramento
Quadri 40.00 euro
1 livello 37.00 euro
2 livello 34.00 euro
3 livello super 31.00 euro
3 livello 28.00 euro
4 livello 25.00 euro
5 livello 22.00 euro
6 livello 20.00 euro
L'importo degli scatti determinati secondo il criterio di cui ai commi precedenti, viene corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianit�.
Gli scatti di anzianit�
non possono essere assorbiti da precedenti e
successivi aumenti di merito, ne eventuali aumenti di merito possono essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare.
Titolo XX - Trattamento economico Articolo 112 - Normale retribuzione
La normale retribuzione del lavoratore
� costituita dalle seguenti voci:
a) paga base nazionale conglobata (vedi tabella A, allegata al C.C.N.L.);
b) eventuali scatti di anzianit� per gli aventi diritto ai sensi del precedente art. 111;
c) altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva;
d) eventuali indennit� contrattuale,
Articolo 113 - Retribuzione di fatto
La retribuzione di fatto � costituito dalle voci di cui al precedente art.
130 nonch� da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere
continuativo ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie o una tantum, e di ogni elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo di singoli istituti contrattuali ovvero esclusi dall'imponibile contributivo a norma di legge.
Articolo 114 - Retribuzione mensile
Eccettuate le prestazioni occasionali o saltuarie, la retribuzione
mensile, sia normale che di fatto, � in misura fissa e cio� non variabile
in relazione alle festivit�, ai permessi retribuiti, alle giornate di riposo settimanali di legge cadenti nel periodo di paga e, fatte salve le condizioni di miglior favore, alla distribuzione dell'orario settimanale.
Essa si riferisce pertanto a tutte le giornate del mese di calendario.
Articolo 115 - Quota giornaliera
La quota giornaliera della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene, in tutti i casi, dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 26.
Articolo 116 - Quota oraria
La quota oraria della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene dividendo l'importo mensile per i seguenti divisori convenzionali:
a) 168, per il personale la cui durata normale di lavoro �
settimanali;
b) 195, per il personale la cui durata normale di lavoro �
settimanali.
Articolo 117 - Paga base nazionale conglobata
di 40 ore
di 45 ore
Agli otto livelli previsti dalla classificazione del personale dei centri di Elaborazione Dati di cui al presente contratto corrisponde una paga base nazionale conglobata nelle misure indicate nella allegata tabella A che fa parte integrante del presente contratto.
Articolo 118 - Assorbimenti
In caso di aumenti di tabelle, gli aumenti di merito concessi dalle
aziende, nonch� gli aumenti derivanti da scatti di anzianit�, non possono
essere assorbiti.
Per aumenti di merito devono intendersi gli assegni corrisposti con riferimento alle attitudini e al rendimento del lavoratore.
Gli aumenti che non siano di merito e non derivino da scatti di anzianit�, erogati dalle aziende indipendentemente dai contratti collettivi stipulati in sede sindacali, possono essere assorbiti in tutto o in parte, in caso di aumento di tabella, solo se l'assorbimento sia stato previsto da eventuali accordi sindacali oppure espressamente stabilito all'atto della concessione.
Non possono essere assorbiti gli aumenti corrisposti collettivamente e unilateralmente dal datore di lavoro nel corso dei sei mesi immediatamente precedenti la scadenza del presente contratto.
Articolo 119 - Prospetto paga
La retribuzione corrisposta al lavoratore dovr� risultare da apposito
prospetto paga nel quale dovr� essere specificato il periodo di lavoro a
cui la retribuzione si riferisce, l'importo della retribuzione, la misura e l'importo dell'eventuale lavoro straordinario e di tutti gli altri
elementi che concorrono a formare l'importo corrisposto nonch� tutte le
ritenute effettuate.
Il prospetto paga deve recare le firma, sigla o timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci.
Titolo XXI - Mensilit�
supplementari (13a e 14a)
Articolo 120 - Tredicesima mensilit�
In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno i Centri Elaborazione Dati dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una
mensilit� della retribuzione di fatto (esclusi gli assegni familiari).
In caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all'intero periodo di
12 mesi precedenti alla suddetta data, il lavoratore avr� diritto a tanti
dodicesimi dell'ammontare della 13a mensilit� servizio prestato.
Dall'ammontare della tredicesima mensilit�
quanti sono i mesi interi di
saranno detratti i ratei
relativi ai periodi in cui non sia stata corrisposta dal datore di lavoro la retribuzione per una delle cause previste dal presente contratto.
Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto a percepire dal datore di lavoro la tredicesima
mensilit� limitatamente all'aliquota corrispondente al 20% (venti per
cento) della retribuzione di fatto.
Articolo 121 - Quattordicesima mensilit�
Al personale compreso nella sfera di applicazione del presente contratto
sar� corrisposto, il 1� luglio di ogni anno, un importo pari ad una
mensilit� della retribuzione di fatto in atto al 30 giugno immediatamente
precedente (quattordicesima mensilit�), esclusi gli assegni familiari.
In caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all'intero periodo di
12 mesi precedenti alla suddetta data, il lavoratore avr� diritto a tanti
dodicesimi dell'ammontare della 14a mensilit� quanti sono i mesi interi di servizio prestato.
Per quanto riguarda tutte le altre modalit� di computo della
quattordicesima mensilit�, si fa riferimento alle analoghe norme del presente Titolo riguardanti la tredicesima mensilit�.
Titolo XXII - Indennit�
disagio e prestazioni speciali
Articolo 122 - Campo di applicazione
Le indennit� previste dal presente titolo saranno attribuite, caso per
caso secondo le occorrenze, in tutti i CED che occupino pi� dipendenti, inclusi gli apprendisti.
di 15
Le indennit�
saranno pagate per dodici mensilit�
o pro rata in caso di
frazioni utili di mese.
I lavoratori in malattia, infortunio, ferie, permesso, recupero, aspettativa, maternit�, sospensione disciplinare non hanno diritto a percepire le indennit�.
Articolo 123 - Contrattazione di Secondo livello Aziendale o Territoriale
I CED con meno di 15 dipendenti potranno prevedere, con apposita contrattazione integrativa aziendale o territoriale l'erogazione delle
indennit� di cui al precedente titolo.
Articolo 124 - Indennit�
Trasporto Comuni con pi�
di 1.000.000 abitanti
I CED che richiedono al proprio personale di recarsi al lavoro con mezzi di trasporto propri, sia per effettuare eventuali missioni, sia per
l'orario di inizio o termine dell'attivit� lavorativa non compatibile con
l'utilizzo dei mezzi pubblici, erogheranno ai dipendenti un'indennit� di 5,00 Euro al giorno.
Fermo restando il rimborso con le tabelle ACI degli eventuali chilometri percorsi per causa di servizio.
Articolo 125 - Indennit�
Trasporto Comuni con pi�
di 500.000 abitanti
I CED che richiedono al proprio personale di recarsi al lavoro con mezzi di trasporto propri, sia per effettuare eventuali missioni, sia per
l'orario di inizio o termine dell'attivit� lavorativa non compatibile con
l'utilizzo dei mezzi pubblici, erogheranno ai dipendenti un'indennit� di 3,50 Euro al giorno.
Fermo restando il rimborso con le tabelle ACI degli eventuali chilometri percorsi per causa di servizio.
Articolo 126 - Indennit�
Trasporto Comuni con pi�
di 100.000 abitanti
I CED che richiedono al proprio personale di recarsi al lavoro con mezzi di trasporto propri, sia per effettuare eventuali missioni, sia per
l'orario di inizio o termine dell'attivit� lavorativa non compatibile con
l'utilizzo dei mezzi pubblici, erogheranno ai dipendenti un'indennit� di 2,00 Euro al giorno.
Fermo restando il rimborso con le tabelle ACI degli eventuali chilometri percorsi per causa di servizio.
Articolo 127 - Indennit�
trasporto Comuni con pi�
di 10.000 abitanti
I CED che richiedono al proprio personale di recarsi al lavoro con mezzi di trasporto propri, sia per effettuare eventuali missioni, sia per
l'orario di inizio o termine dell'attivit� lavorativa non compatibile con
l'utilizzo dei mezzi pubblici, erogheranno ai dipendenti un'indennit� di 1,00 Euro al giorno.
Fermo restando il rimborso con le tabelle ACI degli eventuali chilometri percorsi per causa di servizio.
Articolo 128 - Indennit�
sotterranei
I lavoratori che, nel rispetto della vigente normativa sulle salubrit� dei
luoghi di lavoro, prestino la loro attivit� lavorativa in locali
sotterranei o privi di illuminazione naturale, percepiranno un'indennit� giornaliera di 0,50 Euro.
Articolo 129 - Indennit�
mensa
I CED che non abbiano attivato il servizio mensa erogheranno ai dipendenti, il cui orario di lavoro preveda la pausa pranzo ovvero una
prestazione lavorativa suddivisa in due parti, una indennit� sostitutiva
del servizio mensa, ed "ticket restaurant" pari a 5,30 Euro giornalieri
Nota a verbale
Le parti richiamano la giurisprudenza e la normativa sull'assoluto
carattere non retributivo dell'indennit� sostitutiva della mensa.
Articolo 130 - Indennit�
mezzi pubblici
I CED che abbiano la loro sede nelle zone a traffico limitato
attribuiranno ai dipendenti una indennit� di trasporto pari al costo
mensile dell'abbonamento al trasporto pubblico per il solo territorio comunale.
Articolo - Premessa 131 - Indennit�
locali rumorosi
I lavoratori che prestino l'intera attivit�
lavorativa in locali al cui
interno siano attive, per la maggior parte del tempo, stampanti o altri
macchinari rumorosi percepiranno un'indennit� giornaliera pari a 0,25 Euro.
Articolo 132 - Indennit�
valori
Ai lavoratori cui sia attribuito, senza carattere di continuit�, la
responsabilit� di conservazione o trasporto di valori, di importo
superiore a 250,00 Euro, sar� attribuita un'indennit� pari allo 0,1% del valore consegnato.
Articolo 133 - Indennit�
vestiario - Divisa di lavoro
I CED che richiedano al loro personale di indossare un determinato vestiario saranno tenuti a fornirlo ai dipendenti senza alcuna partecipazione alle spese da parte dei dipendenti.
I costi delle riparazioni di sartoria, per un importo forfetario 25,00 euro all'anno per gli uomini e di 50,00 euro all'anno per le donne, saranno erogati direttamente dal CED ai lavoratori.
I capi saranno sostituiti una volta l'anno e dovranno prevedere indumenti estivi ed invernali.
Articolo 134 - Indennit�
vestiario. Codice di abbigliamento
I CED che richiedano al proprio personale di vestire secondo determinate regole, (cd. Codice di abbigliamento) erogheranno ai dipendenti nei mesi
di Aprile e settembre una speciale indennit� pari a 100,00 Euro.
Titolo XXIII - Risoluzione del rapporto di lavoro
Articolo 135 - Recesso ex art. 2118 cod. civ.
Ai sensi dell'art. 2118 cod. civ., ciascuno dei contraenti pu�
recedere
dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso scritto a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, nei termini stabiliti.
Articolo 136 - Recesso ex art. 2119 cod. civ.
Ai sensi dell'art. 2119 cod. civ., ciascuno dei contraenti pu�
recedere
dal contratto di lavoro, prima della scadenza del termine se il contratto
� a tempo determinato, o senza preavviso se il contratto � a tempo
indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).
La comunicazione del recesso deve essere effettuata per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, contenente l'indicazione dei motivi.
A titolo esemplificativo, rientrano fra le cause di cui al primo comma del presente articolo:
-il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio anche fra i dipendenti, che comporti nocumento o turbativa al normale esercizio
dell'attivit�
aziendale;
-l'insubordinazione verso i superiori accompagnata da comportamento oltraggioso;
-l'irregolare dolosa scritturazione o timbratura di schede di controllo delle presenze di lavoro;
-l'appropriazione nel luogo di lavoro di beni aziendali o di terzi;
-il danneggiamento volontario di beni dell'azienda o di terzi;
-l'esecuzione, senza permesso di lavoro nell'azienda per conto proprio o di terzi;
-il comportamento tendente a creare costrizione psicologica e/o fisica fra i dipendenti motivato da comportamenti discriminatori e/o da molestie sessuali.
Articolo 137 - Licenziamento: normativa applicabile
Nei Centri Elaborazione Dati compresi nella sfera di applicazione della legge 15 luglio 1966, n. 604 e dall'art. 35 legge 20 maggio 1970, n. 300 nei confronti del personale cui si applica il presente contratto, il
licenziamento pu� essere intimato per giusta causa (art. 2119 cod. civ. e
art. 155 del presente contratto) o per giustificato motivo con preavviso, intendendosi per tale il licenziamento determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, ovvero
da ragioni interni all'attivit� produttiva, all'organizzazione del lavoro
e al regolare funzionamento di essa.
Il datore di lavoro deve comunicare il licenziamento per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.
In caso di licenziamento per giustificato motivo con preavviso il
lavoratore pu� chiedere entro 8 giorni dalla comunicazione del
licenziamento i motivi che lo hanno determinato; in tal caso il datore di
lavoro � tenuto ad indicarli per iscritto entro 5 giorni dalla richiesta.
Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle norme di cui al secondo
e terzo comma del presente articolo � inefficace.
Sono esclusi dalla sfera di applicazione del presente articolo i lavoratori in periodo di prova e quelli che siano in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia.
Articolo 138 - Nullit�
del licenziamento
Ai sensi delle leggi vigenti il licenziamento determinato da ragioni di razza, sesso, credo politico o fede religiosa, dall'appartenenza a un
sindacato e dalla partecipazione attiva ad attivit� sindacali � nullo, indipendentemente dalla motivazione adottata.
Articolo 139 - Nullit�
del licenziamento
Ai sensi dell'art. 1 legge 9 gennaio 1963, n. 7
� nullo il licenziamento
della lavoratrice attuato a causa del matrimonio; a tali effetti si presume disposto per causa di matrimonio il licenziamento intimato alla lavoratrice nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa.
Il datore di lavoro ha facolt� di provare che il licenziamento della
lavoratrice verificatosi nel periodo indicato nel comma precedente non � dovuto a causa di matrimonio, ma per una delle ipotesi previste dalla lettere a), b), e c) del terzo comma dall'art. 2 legge 30 dicembre 1971,
n. 1204 e cio�: licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attivit� aziendale, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice �
stata assunta o cessazione del rapporto di lavoro di lavoro per scadenza
del termine per il quale � stato stipulato.
Articolo 140 - Licenziamento simulato
Il licenziamento del lavoratore seguito da nuova assunzione presso la stessa ditta deve considerarsi improduttivo di effetti giuridici quando sia rivolto alla violazione delle norme protettive dei diritti del lavoratore e sempre che sia provata la simulazione.
Il licenziamento si presume comunque simulato, salvo prova del contrario, se la nuova assunzione venga effettuata entro un mese dal licenziamento.
Articolo 141 - Preavviso
I termini di preavviso, a decorrere dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese, sono i seguenti:
a) fino a cinque anni di servizio compiuti:
Q | e 1 | 60 | giorni | di calendario |
2 | e 3S | 45 | giorni | di calendario |
3 | e 4 | 30 | giorni | di calendario |
5 | e 6 | 20 | giorni | di calendario |
b) oltre i cinque anni e fino a dieci anni di servizio compiuti:
Q | e 1 | 90 | giorni | di calendario |
2 | e 3S | 60 | giorni | di calendario |
3 | e 4 | 45 | giorni | di calendario |
5 | e 6 | 30 | giorni | di calendario |
c) oltre i dieci anni di servizio compiuti:
Q | e 1 | 120 giorni di calendario |
2 | e 3S | 90 giorni di calendario |
3 | e 4 | 60 giorni di calendario |
5 | e 6 | 45 giorni di preavviso |
Articolo 142 - Indennit�
sostitutiva del preavviso
Ai sensi del secondo comma dell'art. 2118 cod. civ. in caso di mancato
preavviso al lavoratore sar� corrisposta un'indennit� equivalente
all'importo della retribuzione di fatto corrispondente al periodo di cui all' articolo precedente, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilit�.
Articolo 143 - Trattamento di fine rapporto
In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1 982, n. 297 e secondo le norme del presente articolo.
Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme:
-i rimborsi spese;
-le somme concesse occasionalmente a titolo di una tantum, gratificazioni straordinarie non contrattali e simili;
-i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo;
-l'indennit�
-l'indennit�
sostitutiva del preavviso; sostitutiva di xxxxx
-le indennit� di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo
nonch�, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF;
-le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore;
-gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa.
Ai sensi del terzo comma art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge
29 maggio 1982, n. 297 in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 cod. civ.,
nonch� in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista
l'integrazione salariale, in luogo delle indennit� economiche corrisposte
dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
i lavoratori, in possesso dei requisiti di legge previsti dalla legge previsti dalla legge 335/95 che hanno optato per l'attivazione dei versamenti sul fondo pensionistico integrativo, non avranno diritto a percepire gli importi previsti dal presente articolo.
Articolo 144 - Decesso del dipendente
In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e
l'indennit� sostitutiva del preavviso saranno corrisposti agli aventi
diritto secondo le disposizioni di legge vigenti in materia.
Articolo 145 - Corresponsione del trattamento di fine rapporto
Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto al dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e comunque non oltre 30 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sar� corrisposto dalla scadenza di cui al precedente comma un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto.
L'importo cos�
determinato si intende comprensivo della rivalutazione
monetaria per crediti di lavoro, relativa al trattamento di fine rapporto.
Articolo 146 - Dimissioni
In caso di dimissioni, sar�
corrisposto al lavoratore dimissionario il
trattamento di fine rapporto di cui all'art. 145.
Le dimissioni devono essere rassegnate in ogni caso per iscritto con lettera raccomandata o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento e con rispetto dei termini di preavviso .
Su richiesta del dimissionario, il datore di lavoro pu�
rinunciare al
preavviso, facendo in tal caso cessare subito il rapporto di lavoro.
Ove invece il datore di lavoro intenda di sua iniziativa far cessare il
rapporto prima della scadenza del preavviso, ne avr� facolt�, ma dovr�
corrispondere al lavoratore l'indennit� sostitutiva per il periodo di
anticipata risoluzione del rapporto di lavoro.
Articolo 147 - Dimissioni per matrimonio
In conformit�
della norma contenuta nel quarto comma dell'art. 1 legge 9
gennaio 1963, n. 7 le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio in quanto segua la celebrazione, e la scadenza di un anno dalla celebrazione atessa, sono nulle se non risultino confermate entro un mese all'ufficio del lavoro.
La lavoratrice che rassegni le dimissioni per contrarre matrimonio ha diritto al trattamento di fine rapporto previsto dall'art. 162 con
esclusione della indennit� sostitutiva del preavviso.
Anche in questo caso le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto con l'osservanza dei termini di preavviso di cui all'art. 160 e confermate, a pena di nullit�, all'ufficio del lavoro entro il termine di un mese.
La previsione di cui al secondo comma del presente articolo non vige per le lavoratrici, in possesso dei requisiti di cui alla legge 335/95 che hanno deciso di utilizzare i ratei maturati di T.F.R per l'attivazione e
del fondo pensionistico integrativo.
Articolo 148 - Dimissioni per maternit�
Per il trattamento spettante alla lavoratrice che rassegna le dimissioni in occasione della maternit�, valgono le norme di cui all'art. precedente
Titolo XXIV - Doveri del personale e norme disciplinari Articolo 149 - Obbligo del personale di lavoro
Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel mondo pi�
scrupoloso i doveri
e il segreto di ufficio, di usare modi cortesi con la clientela, di rispettare scrupolosamente le scadenze amministrative di legge ed assegnate dai superiori e di competenza per mansione ed inquadramento.
Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente le dotazioni strumentali e i materiali di consumo, di cooperare alla prosperit� dell'impresa.
Il lavoratore ha l'obbligo di uniformare il proprio comportamento con i colleghi al massimo rispetto delle possibili differenze di razza, sesso, religione e cultura che possano esistere tra i colleghi.
E' altres�
obbligatorio il rispetto della legge 675/96 per i dipendenti
che per motivi di lavoro vengano a conoscenza dei dati sensibili dei propri colleghi.
Articolo 150 - Divieti
E' vietato al personale ritornare nei locali dell'azienda e trattenersi oltre l'orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con
l'autorizzazione dell'azienda. Non � consentito al personale di
allontanarsi dal servizio durante l'orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.
Il datore di lavoro a sua volta non potr�
trattenere il proprio personale
oltre l'orario normale, salvo nel caso di prestazione di lavoro straordinario.
Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, pu� allontanarsi dal lavoro
anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso
� in facolt�
del
datore di lavoro richiede il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di un'ora al giorno senza diritto di alcuna maggiorazione.
Al termine dell'orario di lavoro, prima che sia dato il segnale di uscita,
� assolutamente vietato abbandonare il proprio posto.
Articolo 151 - Giustificazioni alle assenze
Salvo i casi di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al lavoratore l'onere della prova, e fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dell'assenza al datore di lavoro, le assenze devono essere giustificate per iscritto presso l'azienda entro 48 ore, per gli eventuali accertamenti.
Nel caso di assenze ingiustificate sar�
operata la trattenuta di tante
quote giornaliere della retribuzione di fatto quante sono le giornate di assenza, fatta salva l'applicazione della sanzione previste.
Articolo 152 - Rispetto orario di lavoro
I lavoratori hanno l'obbligo di rispettare l'orario di lavoro. Nei
confronti dei ritardatari sar� operata una trattenuta, che dovr� figurare
sul prospetto paga. di importo pari alle spettanze corrispondenti al ritardo.
Articolo 153 - Comunicazione mutamento di domicilio
E' dovere del personale di comunicare immediatamente all'agenzia ogni mutamento della propria dimora sia durante il servizio che durante i congedi.
Il personale ha altres�
l'obbligo di rispettare ogni altra disposizione
emanata dalla azienda per regolare il servizio interno, in quanto non contrasti con le norme del presente contratto e con le leggi vogenti, e rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Tali norme dovranno essere rese note al personale con comunicazione scritta o mediante affissione nell'interno dell'azienda.
Articolo 154 - Provvedimenti disciplinari
La inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in
relazione alla entit� delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
1) richiamo inflitto verbalmente per le mancanze pi�
lievi;
2) richiamo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1);
3) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione;
4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
5) Licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.
Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:
-ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari all'ammontare della trattenuta;
-esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
-si assenti dal lavoro fino a tre giorni nell'anno solare senza comprovata giustificazione;
-non dia immediata notizia all'azienda di ogni mutamento dalla propria dimora; sia durante il servizio che durante i congedi;
-non curi con scrupolo la consegna di valori ricevuti per servizio;
-utilizzi per scopi impropri e/o estranei al servizio gli accessi alla rete del CED, indipendentemente dal carico di lavoro presente.
Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che:
-arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilit�;
-si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
-commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedano la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata e per la seconda mancanza di diligenza nella consegna di
valori di clienti se nell'anno in corso � gi� stata inflitta una multa per analogo motivo;
-utilizzi senza specifica autorizzazione dell'azienda connessione alla rete e/o telefoniche a tariffazione speciale.
Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di | cui al | punto 5 |
(licenziamento disciplinare) si applica esclusivamente | per le | seguenti |
mancanze: |
-assenza ingiustificata oltre tre giorni nell'anno solare;
-recidiva nei ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell'anno solare, dopo formale diffida per iscritto;
-grave violazione degli obblighi.
-infrazione delle norme di legge circa la sicurezza previste dal Decreto Legislativo 626/94;
-l'abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d'ufficio;
-l'esecuzione, in concorrenza con l'attivit�
dell'azienda, di lavoro per
conto proprio o di terzi, fuori dall'orario di lavoro;
-la recidiva oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi, e per la terza mancanza di diligenza nella consegna
di valori dei clienti se nell'anno in corso � gi� stata comminata la sospensione per analogo motivo;
-l'utilizzo per fini diversi da quelli d'ufficio e comunque senza specifica autorizzazione scritta del datore di lavoro, degli archivi sui dati sensibili dei clienti raccolti ai sensi della vigente normativa sulla
privacy e connessi con l'attivit� del CED.
L'importo delle multe sar� destinato al Fondo pensioni dei lavoratori
dipendenti. Il lavoratore ha facolt� documentazione relativa al versamento
Articolo 155 - Codice disciplinare
di prendere visione della
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 legge 20 maggio 1970, n. 300 le dispozioni contenute negli articoli di cui al presente Titolo nonch�
quelle contenute nei regolamenti o acordi aziendali in materia di sanzioni disciplinari devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti.
Il lavoratore colpito da provvedimento disciplinari il quale intenda
impugnare la legittimit� del provvedimento stesso pu� avvalersi delle
procedure di conciliazione previste dall'art. 7 legge 20 maggio 1970, n. 300.
Articolo 156 - Normativa provvedimenti disciplinari
L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovr�
essere
comunicata al lavoratore con lettera raccomandata entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue controdeduzioni.
Per esigenze dovute a difficolt� nella fase di valutazione delle
controdeduzioni e di decisioni nel merito, il termine di cui sopra pu�
essere prorogata di 30 giorni, purch� l'azienda ne dia preventiva
comunicazione scritta al lavoratore interessato.
Titolo XXV - Responsabilit�
civili e penali
Articolo 157 - Assistenza legale
Ai lavoratori con responsabilit�
di direzione esecutiva, nei casi in cui
le norme di legge o di regolamento attribuiscano loro specifiche
responsabilit� civili o penali, anche in presenza di apposite deleghe nei
rapporti con le pubbliche amministrazioni per conto dei clienti, � riconosciuta l'assistenza legale e la copertura di eventuali spese connesse, in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.
Articolo 158 - Normative su procedimenti penali
Ove il dipendente sia privato della libert� personale in conseguenza di
procedimento penale, il datore di lavoro lo sospender�
dal servizio e
dallo stipendio o salario e ogni altro emolumento e compenso fino al giudicato definitivo.
In caso di procedimento penale per reato non colposo, ove il lavoratore
abbia ottenuto la libert� provvisoria, il datore di lavoro ha facolt� di
sospenderlo dal servizio e dallo stipendio o salario e ogni altro emolumento o compenso.
Salva l'ipotesi di cui al successivo comma, dopo il giudicato definitivo,
il datore di lavoro decider� sull'eventuale riammissione in servizio,
fermo restando che comunque il periodo di sospensione non sar� computato
gli effetti dell'anzianit� del lavoratore.
Nella ipotesi di sentenza definitiva di assoluzione con formula piena il lavoratore ha diritto in ogni caso alla riammissione in servizio.
In caso di condanna per delitto non colposo commesso fuori dall'azienda,
al lavoratore che non sia riammesso in servizio spetter� il trattamento previsto dal presente contratto per il caso di dimissioni.
Il rapporto di lavoro si intender�, invece, risolto di pieno diritto e con gli effetti del licenziamento in tronco, qualora la condanna risulti motivata da reato commesso nei riguardi del datore di lavoro o in servizio.
Titolo XXVI - Relazioni sindacali
Articolo 159 - Relazioni Nazionali
Le parti si danno reciprocamente atto dell'importanza ascritta ad un sistema di relazioni industriali basato sulla concertazione e sul raffreddamento delle vertenze collettive.
A tal proposito le parti si incontreranno, entro sei mesi dalla firma del presente contratto, per una valutazione congiunta sull'andamento del settore e dei trend occupazionali. Nella stessa riunione si valuteranno le proposte avanzate dall'Osservatorio Paritetico Nazionale al fine di rendere operative le eventuali proposte avanzate dalla Commissione stessa in tema di inquadramento di nuove figure professionali o di mutamento dei
contenuti di professionalit� per mansioni gi� definite nel testo
contrattuale ma interessate da profondi mutamenti inerenti le tecnologie di applicazione.
Articolo 160 - Relazioni Regionali
Le parti consapevoli delle differenziazioni presenti nelle tipologie dei
Centri Elaborazioni Dati operanti nelle diverse realt� regionali, si
riuniranno, su richiesta di una delle parti, su base regionale per la valutazione dell'andamento occupazione e del mercato del territorio.
La previsione degli incontri di cui al precedente comma si intende rapportata a livello principale per le province autonome di Bolzano/Sudtirol e Trento.
Articolo 161 - Assemblea
Nei Centri Elaborazione Dati con pi�
di 15 dipendenti, e le Organizzazioni
Sindacali firmatarie del presente C.C.N.L. potranno indire Assemblee retribuite dei lavoratori nella misura massima di 10 ore annue, durante la normale prestazione lavorativa. La comunicazione di indizione
dell'assemblea dei lavoratori dovr� essere notificata almeno 3 giorni
lavorativi prima dello svolgimento dell'assemblea stessa. Ai sensi della
legge 300/70 l'azienda � tenuta a consentire l'accesso di dirigenti
sindacali esterni, i cui nominativi vanno comunicati contestualmente alla richiesta di assemblea, ed a mettere a disposizione un locale idoneo.
Articolo 162 - Deleghe Sindacali
I lavoratori potranno rilasciare delega al datore di lavoro per effettuare la trattenuta sindacale dalla propria retribuzione in favore della O.S., firmataria del presente contratto C.C.N.L., a cui aderiscano. Le deleghe sindacali si intenderanno rinnovate di anno in anno salvo disdetta da inviare entro il mese di settembre di ciascun anno. L'importo delle
deleghe sar� pari all'1% della paga base conglobata, per quattordici
mensilit�. Le deleghe dovranno contenere la specifica liberatoria rilasciata dal lavoratore interessato al trattamento dei suoi dati sensibili. L'assenza della liberatoria di cui al comma precedente libera l'azienda dal dover compiere sia la trattenuta sulla busta paga sia ogni qualsiasi elaborazione statistico - organizzativa.
Titolo XXVII - Ente Bilaterale e Formazione Continua
Articolo 163 - Ente Bilaterale
Le parti stipulati, per migliorare la gestione partecipativa del presente
contratto collettivo, delegano l'ENTE BILATERALE, che sar� costituito
dalle parti entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto, a svolgere le seguenti finalit�:
-gestire i contratti di formazione e lavoro;
-incrementare l'occupazione;
-realizzare corsi di formazione professionali;
-svolgere funzioni di osservatorio del mondo del lavoro;
-ricevere dalle associazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali e aziendali, curandone la raccolta e provvedere, a richiesta, alla loro trasmissione al C.N.E.L. come previsto dalla legge;
-emanare parere di congruit�
sulle domande presentate dai datori di
lavoro relativamente a specifiche figure professionali.
-esprimere pareri in merito all'assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato e/o contratto a tempo parziale;
-realizzare iniziative di carattere sociale;
-istituire comitato di vigilanza nazionale;
-promuovere iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni
nazionali, europee, internazionali, nonch� altri organismi orientati ai medesimi scopi;
-favorire attraverso azioni formative, le pari opportunit� per le donne,
in vista della piena attuazione della legge 125/91 nonch� favorire il loro
reinserimento nel mercato del lavoro dopo l'interruzione dovuta alla maternit�;
-seguire le problematiche relative alla materia della salute a della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legge e dalle intese tra le parti sociali;
-mantenere rispondente alla legge ed alle esigenze dei lavoratori e delle aziende la previdenza complementare;
-svolgere tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge.
L'Ente Bilaterale Nazionale del PRIVATO dovr�
dotarsi di una commissione
di conciliazione paritetica nazionale con il compito di redimere eventuali controversie.
L' ENTE BILATERALE promuover�
tutte quelle iniziative che rispondano alle
esigenze di ottimizzare le risorse interne.
Articolo 164 - Finanziamento dell'Ente Bilaterale
Il finanziamento dell'ENTE BILATERALE
� garantito mediante contribuzione
(0,20%) calcolata sull'imponibile previdenziale del monte dei salari, di cui una parte a carico delle aziende (0,10) ed una parte a carico dei lavoratori (0,10%).
La suddetta quota
� parte integrante dei costi connessi con l'applicazione
del presente contratto collettivo nazionale cli lavoro, L'ENTE BILATERALE non persegue fini di lucro.
Articolo 165 - Formazione continua
Le parti si impegnano a costituire nel pi�
breve tempo possibile l'ente di
formazione continua e la gestione di una rete di supporto per l'erogazione di strumenti dedicati alla formazione ed all'aggiornamento professionale.
Tali servizi, pur considerando la oggettiva differenziazione dei
fabbisogni formativi tra le diverse categorie di lavoratori, dovr� fornire
canali di accesso e moduli di interesse per la totalit� inquadrati dal presente C.C.N.L.
Titolo XXVIII - Composizione delle controversie
Articolo 166 - Composizione delle controversie
dei lavoratori
In sede di soluzione amichevole di eventuali vertenze inerenti l'applicazione del presente C.C.N.L., le parti firmatarie del Contratto si impegnano, prima di adire le vie legali, ed intraprendere il tentativo di conciliazione in sede sindacale.
La pratica attuazione del presente articolo avverr� modalit�:
con le seguenti
a) accertamento della vertenza;
b) raccolta del materiale inerente la vertenza;
c) comunicazione della vertenza ed invio del materiale raccolto alla controparte;
in caso di esito positivo della conciliazione in sede sindacale, le parti provvederanno alla notifica presso il competente Ufficio del lavoro per
l'applicazione di quanto previsto dalla vigente norma per le conciliazioni.
Articolo 167 - Commissione Paritetica Nazionale
La Commissione Paritetica Nazionale
� composta da quattro componenti
designati dalle parti, da quattro componenti designati dalla XX.XX. firmatarie del presente C.C.N.L., da un Presidente nominato di comune accordo tra le parti.
Funzioni della Commissione Paritetica Nazionale sono:
-preparazione dei testi di lavoro per gli incontri nazionali di cui al precedente articolo 178;
-valutazione dello stato di applicazione del C.C.N.L. nel territorio;
-definizione di standard applicativi comuni, su tutto il territorio nazionale, degli istituti di cui al presente C.C.N.L.;
-istruttoria delle pratiche inerenti le vertenze collettive direttamente collegate con l'autentica interpretazione contrattuale;
-istruttoria delle pratiche connesse con le nuove figure professionali o con quelle professionali o con quelle interessate da rilevanti mutamenti di contenuto professionale ai sensi del precedente art. 127.
Articolo 168 - Procedure
Le procedure di convocazione della Commissione Paritetica Nazionale saranno le medesime previste per gli incontri nazionali tra LE XX.XX. firmatarie del presente C.C.N.L. di cui al precedente art. 189, i costi
diretti di attivazione e attivit� della Commissione saranno sostenuti
mediante l'utilizzo di cui al successivo art. 186.
Dei lavori della Commissione Paritetica Nazionale dovranno essere redatti tre verbali per l'esperimento delle procedure previste ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto di cui agli artt. 441, 3� modificati dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533.
Articolo 169 - Organismi Paritetici
xxxxx, c.c., come
Le Parti firmatarie del presente C.C.N.L., promuoveranno la costituzione di apposti Organismi Paritetici per la gestione delle problematiche connesse con:
-formazione professionale;
-formazione Continua.
Articolo 170 - Tentativo di composizione per i licenziamenti individuali Su richiesta del lavoratore licenziato, fatto salvo il caso di
licenziamento per giusta causa derivante da procedimento disciplinare, e per iniziativa dell'O.S. a cui venga conferito mandato, si riunir�, a livello regionale, apposita commissione di conciliazione composta da tre componenti: un rappresentante DATORIALE , un rappresentante della O.S. delegata ed un terzo elemento, con funzioni di Presidente, scelto di comune accordo tra le parti.
Della riunione verr�
redatto verbale in triplice copia di cui una inviata
presso il competente DPL, per la registrazione ai sensi della normativa vigente per la conciliazione in sede sindacale.
Al fine di garantire il funzionamento di quanto previsto nel presente
C.C.N.L. � attivata una trattenuta pari allo 0,1% della retribuzione a
carico dei soli datori di lavoro.
L'attivazione del presente articolo avviene, ai sensi della Legge n. 311/73, mediante la convenzione con l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.
Le indicazioni per il versamento delle quote sono riportate in allegato.
Titolo XXIX - Accordi integrativi regionali
Articolo 171 - Accordi integrativi regionali
In sede di incontro regionale, di cui al precedente art. 179 le XX.XX. firmatarie del presente C.C.N.L. potranno stipulare appositi contratti integrativi regionali per le materie che gli Accordi sulla Politica dei Redditi delegano alla contrattazione.
Analogamente in questa sede si potranno stipulare accordi di gestione sulle materie rientranti nel passaggio di competenze tra l'amministrazione centrale dello Stato e le Regioni autonome ed ordinarie.
Titolo XXX - Tutela della dignit�
e parit�
dei lavoratori
Articolo 172 - Tutela delle lavoratrici madri
Per le lavoratrici - o i lavoratori - che esercitino la patria potest� su
minori e non abbiano, all'interno del nucleo familiare convivente, l'altro genitore, le aziende riconosceranno un titolo di preferenza per la concessione del periodo feriale e per le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro per quanto concerne la prestazione oraria.
Articolo 173 - Pari opportunit�
In armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE 13 dicembre 1984, numero 636 e dalle disposizioni della Legge 10 aprile 1991. numero 125 le parti riconoscono l'esigenze di dare concreta applicazione alle previsioni
della legge sulla Pari Opportunit� Uomo - Xxxxx, con particolare riguardo
all'eccesso alla formazione ed alle mansioni direttive e di rimuovere gli
ostacoli che non consentono una effettiva parit� di opportunit� di lavoro.
Articolo 174 - Azioni positive
Le aziende, d'intesa con le Organizzazioni firmatarie del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, adotteranno misure concrete per dare attuazione al diritto di accesso alla formazione ed informazione del personale femminile.
Tali azioni positive si utilizzeranno principalmente nell'individuazione di metodologie formative, di aggiornamento e/o di riqualificazione che prevedano l'utilizzo di media e la fruizione on-site tale da non rendere necessaria la frequenza di corsi esterni che richiedano trasferte oltre il normale orario di lavoro.
Articolo 175 - Molestie sui luoghi di lavoro
Le aziende si adopereranno per eliminare dai luoghi di lavoro qualsiasi comportamento o prassi che possa costituire forma di coercizione della persona umana, con particolare attenzione per la sfera delle molestie sessuali.
Articolo 176 - Lavoratori di lingua non italiana
Le aziende favoriranno l'utilizzazione da parte di lavoratori extracomunitari delle previsioni di cui all'articolo 90 del presente
C.C.N.L. per l'accesso ai corsi di formazione per il conseguimento di una conoscenza basica della lingua italiana.
Articolo 177 - Lavoratrici straniere
Nella programmazione delle ferie, le aziende che occupino lavoratori stranieri con il proprio nucleo familiare nel Paese di origine, favoriranno il raggruppamento dei giorni di ferie al fine di consentire un congruo periodo di permanenza nei rispettivi paesi di origine.
Articolo 178 - Aspettativa per tossicodipendenza
I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle
prestazioni lavorative � dovuta all'esecuzione del trattamento
riabilitativo e, comunque, un periodo non superiore a tre anni.
Tale periodo
� considerato di aspettativa non retribuita.
I lavoratori familiari di un tossicodipendente, possono essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente qualora il
servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessit� massimo di tre mesi non frazionabile e non ripetibile.
per un periodo
Le relative domande devono essere presentate al datore di lavoro in forma scritta dall'interessato corredate di idonea documentazione redatta dai servizi sanitari e dalle altre strutture sopra indicate.
Articolo 179 - Tutela dei genitori di portatori di Handicap
Le aziende riconosceranno ai lavoratori che siano genitori di handicappati non autosufficienti, con documentazione comprovante emessa da competente struttura del Servizio Sanitario Nazionale, un titolo di preferenza per la concessione delle ferie e per le richieste di trasformazione del regime orario del rapporto di lavoro.
Titolo XXXI - Telelavoro Articolo 180 - Definizione
Si definisce telelavoro l'attivit�
lavorativa svolta dal dipendente senza
la sua presenza fisica all'interno dei locali aziendali.
Non
� telelavoro lo svolgimento di mansioni che richiedono, per la loro
intrinseca natura, la presenza del lavoratore fuori dai locali aziendali, quali ad esempio:
-autisti;
-lavoratori comandanti presso altre ditte o presso cantieri e/o appalti;
-ogni altra mansione che preveda, per il suo svolgimento, una presenza fisica in un determinato luogo estraneo ai locali aziendali.
Articolo 181 - Campo di applicazione
Il telelavoro pu�
essere concesso dall'azienda o richiesto dal lavoratore
per tutte quelle mansioni che non richiedono o il contatto con il
pubblico/clientela o attivit� di controllo sul lavoro di altri dipendenti
o l'accesso a materiali e/o informazioni che per natura o per logistica non possono essere posti fuori dall'azienda stessa.
A titolo di semplice esemplificazione non
� possibile concedere il
telelavoro per i dipendenti che occupino le seguenti mansioni:
-personale direttivo, tutto;
-gestione del personale;
-impiegati amministrativi preposti al riscontro dei documenti contabili;
-personale ausiliario di vigilanza e controllo;
-ogni altra mansione assimilabile a quelle su esposte.
La concessione come l'accettazione della modalit� di telelavoro non pu� in
alcun modo essere pretesa e il suo rifiuto da parte del lavoratore non costituisce motivo legittimo per l'interruzione del rapporto di lavoro.
Articolo 182 - Dotazioni strumentali
Le eventuali dotazioni strumentali necessarie allo svolgimento del lavoro
dovranno essere fornite dall' azienda e resteranno di propriet� aziendale.
Gli oneri derivanti dall'uso delle stesse, come ad esempio i consumi telefonici e/o elettrici, saranno oggetto di specifici accordi scritti da raggiungersi al momento della concessione del telelavoro.
Articolo 183 - Rottura, o danneggiamento delle dotazioni strumentali
In caso di danneggiamento involontario o di guasto delle dotazioni
strumentali fornite al lavoratore, lo stesso dovr� darne immediata
comunicazione all'azienda che potr� inviare presso il domicilio del
lavoratore, durante l'orario di lavoro, un proprio tecnico o un tecnico di una ditta specializzata per verificare il guasto ed operare riparazioni/sostituzioni.
Il rifiuto di far accedere un tecnico, ove non figuri comportamenti pi�
gravi, comporter� l'eutomatice estinzione del rapporto di telelavoro ed i
ripristino della normale attivit� presso la sede aziendale.
Articolo 184 - Furto delle dotazioni strumentali
In caso di furto delle dotazioni strumentali fornite dall'azienda per lo
svolgimento del telelavoro, il lavoratore dovr� darne immediata
comunicazione all'azienda fornendo, entro il termine di un giorno
lavorativo copia della denuncia presentata preso l'autorit� giudiziaria.
Articolo 185 - Orario di lavoro
di Polizia
L'orario di lavoro del dipendente a distanza dovr� previsto dal contratto.
essere lo stesso
Viceversa l'orario di inizio e la pausa di met�
giornata potranno essere
oggetto di specifico accordo tra l'azienda ed il lavoratore.
L'azienda potr�, mediante specifiche procedure da concordarsi, richiedere la prova dell'avvenuto inizio di lavoro e dela sua ripresa dopo la pausa.
Articolo 186 - Durata
L'accordo tra l'azienda e il lavoratore interessato a svolgere i propri
compiti con la modalit� di telelavoro dovr� prevedere anche la durata che
potr� essere o a tempo determinato o a tempo indeterminato.
Nel caso di accordo a tempo indeterminato ciascuna delle due parti potr�, con preavviso di 60 giorni, richiedere la disdetta dell'accordo ed il
ritorno allo svolgimento presso l'azienda dell'attivit� lavorativa.
Gli accordi a tempo determinato potranno essere disdetti dall'azienda solo in caso di comprovate motivazioni funzionali/organizzative.
Gli accordi per effettuare il telelavoro sottoscritti da lavoratrici, o da lavoratori ai sensi della legislazione vigente, per il periodo successivo
al rientro in servizio dopo l'astensione obbligatoria per maternit� e con
durata prefissata sino al compimento di un anno di vita del bambino non potranno essere disdetti dall'azienda.
Articolo 187 - Sicurezza e prevenzione degli infortuni
L'azienda dovr� farsi rilasciare dal lavoratore, prima dell'inizio della
prestazione con modalit�
di telelavoro, una dichiarazione in cui lo stesso
comunica di essere a conoscenza delle prescrizioni di sicurezza ed igiene connesse con lo svolgimento del lavoro e con gli strumenti che dovr� utilizzare.
Articolo 188 - Infortuni
In caso di infortunio il lavoratore, ai sensi della normativa contrattuale
sugli infortuni, dovr� darne immediata comunicazione all'azienda fornendo
una dettagliata relazione sulle modalit� stesso, salvo comprovati impedimenti.
Articolo 189 - Santo Patrono
che hanno portato all'incidente
Nel caso il lavoratore avesse domicilio in un comune diverso da quello
dell'azienda, il giorno di festivit� connesso con la solennit� del Santo
Patrono rester� sempre quello del comune ove opera l'azienda.
Articolo 190 - Ricercatori delocalizzati
La modalit� del telelavoro pu�
essere utilizzata anche per i ricercatori
che, oltre all'attivit� lavorativa in favore dell'azienda, continuino a
svolgere attivit� di studio o ricerca presso centri universitari o assimilabili.
In questa fattispecie, se il rapporto di lavoro � stato sin
dall'instaurazione nella modalit� del telelavoro l'eventuale sua modifica
potr� avvenire solo con accordo tra Aziende e lavoratore.
Articolo 191 - Rimando alla normativa
Per tutto quanto qui non previsto si rimanda al testo contrattuale, all'ente bilaterale per eventuali controversie applicative ed alla legislazione vigente.
Titolo XXXII - Fondo pensionistico complementare Articolo 192
Le parti concordano di costituire un fondo chiuso paritetico
Titolo XXXIII - Decorrenza e durata del contratto Articolo 193 - Decorrenza e durata
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro entra in vigore il 01
MAGGIO 2007 e scadr� il 30 aprile 2011. Xxx non sia data disdetta da una
delle due parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi
prima della scadenza, il presente contratto si intender� rinnovato di anno
in anno. La parte economica scadr� il 30 aprile 2009.
Articolo 194 - Quota di servizio contrattuale
All'atto di recepimento del presente CCNL i datori di lavoro tratterranno ai lavoratori non iscritti una quota associativa straordinaria di sostegno per le spese sostenute per il rinnovo contrattuale di Euro 20,00 da trattenere sulla retribuzione mensile immediatamente successiva alla data di applicazione del CCNL.
Le quote trattenute vanno inviate sul x/x xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxx XXX 00000 CAB 03205 CIN D.
Tabella 1
Tabella retributiva
Livello All'1.05.2007
Quadri(*) 1.900,00 euro
8121 intestato a
1� livello 1.630.00 euro
2� livello 1.460,00 euro 3� livello Super 1.400,00 euro 3� livello 1.310,00 euro
4� livello 1.220,00 euro
5� livello 1.160,00 euro
6� livello 1.080,00 euro
(*)Ai sensi dell'articolo 11 del Contratto Collettivo Nazionale ai quadri
� riconosciuta un'indennit� di funzione pari a 180,00 Euro.
Tabella retributiva
Livello All'1.05.2007
Quadri(*) 1.900,00 euro
1� livello 1.630.00 euro
2� livello 1.460,00 euro 3� livello Super 1.400,00 euro 3� livello 1.310,00 euro
4� livello 1.220,00 euro
5� livello 1.160,00 euro
6� livello 1.080,00 euro
(*)Ai sensi dell'articolo 11 del Contratto Collettivo Nazionale ai quadri
� riconosciuta un'indennit� di funzione pari a 180,00 Euro.
����