Common use of Tracciabilità dei flussi finanziari Clause in Contracts

Tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente con i documenti previsti per la stipula del Contratto. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ESTAR e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo Quadro, il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136. Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Azienda Contraente, ad ESTAR ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze (o della provincia in cui ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D.Lgs. n.231/2007, ESTAR/Azienda Contraente, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015.

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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Quadriennale, in Lotti Separati, Della Fornitura in Service Di Attrezzature Per Oculistica (Facoemulsificatori, Vitrectomi Ecc.) Con Relativi Disposables Ed Altro Materiale Per Vitrectomia Occorrente Alle Aziende Sanitarie Della Regione Toscana, Accordo Quadro Per L’affidamento Quadriennale, in Lotti Separati, Della Fornitura in Service Di Attrezzature Per Oculistica (Facoemulsificatori, Vitrectomi Ecc.) Con Relativi Disposables Ed Altro Materiale Per Vitrectomia Occorrente Alle Aziende Sanitarie Della Regione Toscana, Accordo Quadro Per L’affidamento Quadriennale, in Lotti Separati, Della Fornitura in Service Di Attrezzature Per Oculistica (Facoemulsificatori, Vitrectomi Ecc.) Con Relativi Disposables Ed Altro Materiale Per Vitrectomia Occorrente Alle Aziende Sanitarie Della Regione Toscana

Tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136. In particolare particolare, i pagamenti relativi al presente appalto Accordo Quadro verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente con i documenti previsti per la stipula alle Aziende interessate entro sette giorni dalla attivazione del Contrattoprimo appalto specifico o ordinativo. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ESTAR e a ciascuna Azienda Contraente Amministrazione contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il la presente Accordo Quadroquadro, il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136. Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al RUP dell’Accordo quadro, alla Azienda Contraente, ad ESTAR Amministrazione Contraente ed alla prefetturaPrefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze (o della provincia in cui ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) attuativo, della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D.LgsD. Lgs. n.231/2007, n. 231/2007/ESTAR/Azienda Contraenteinteressata, quale pubblica amministrazionepubbliche amministrazioni, provvederà provvederanno ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015.

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Tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore assicura il pieno rispetto L’Appaltatore si impegna a rispettare, ed a far rispettare integralmente dai propri subaffidatari, per quanto di tutti sua competenza, la legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e, in particolare, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finanziari. Ove abbia notizia dell’inadempimento di cui un proprio subaffidatario agli obblighi di tracciabilità finanziaria, l’Appaltatore si impegna a darne immediata comunicazione alla L. 13.08.2010Committente ed alla Prefettura territorialmente competente. L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire ed a far inserire nei contratti di subappalto e negli altri subcontratti stipulati, a pena di nullità assoluta degli stessi, una clausola con la quale il subappaltatore e/o il subcontraente si impegnano a rispettare e far rispettare integralmente, per quanto di loro competenza, la legge 13 agosto 2010, n. 136136 e s.m.i. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati e, in particolare, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Detta clausola dovrà prevedere l’impegno per il subaffidatario, ovvero per il subcontraente, che abbia notizia dell’inadempimento di una propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva)darne immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura territorialmente competente. Ai fini del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, l’Appaltatore si obbliga ad utilizzare esclusivamente più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpAS.p.A., a mezzo dedicati in via esclusiva al Contratto, sui quali dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari ad esso relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario/postale bancario o postale, ovvero con altri mezzi strumenti di incasso o di pagamento idonei a garantire consentire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale piena tracciabilità delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente con i documenti previsti per la stipula del Contratto. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ESTAR e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessioperazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo Quadro, il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010136/2010, n. 136gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione relativa al Contratto, il C.I.G. dell’Appalto. Il Fornitore si obbligaIn tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli in violazione degli obblighi di cui al presente articolo ed alla normativa vigente, si applicheranno le sanzioni previste dalla legge n. 136/2010. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari finanziari, l’Appaltatore dichiara che gli estremi dei conti correnti dedicati, nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare sul conto, sono i seguenti: Conto Corrente n.: [….], Istituto: [….] , Agenzia: [….], IBAN: [….], Intestatario del conto: […..] Persona/e delegata/e ad operare sul conto: [….], Codice fiscale: [….], Data di cui all’art. 3 della L. 136/2010. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Azienda Contraentenascita: [...], ad ESTAR ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia Luogo di Firenze (o della provincia in cui ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi nascita: […..1, Residenza: […..], Indirizzo: […..] [….], Codice fiscale: [….], Data di tracciabilità finanziaria. Al fine nascita: [...], Luogo di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismonascita: […..1, in attuazione del D.Lgs. n.231/2007Residenza: […..], ESTAR/Azienda Contraente, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015.Indirizzo: […..]

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Tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010Ai sensi della legge 13.8.2010, n. 136, l’Impresa si obbliga ad accendere uno o più conti correnti bancari o postali dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche e a registrare su tali conti tutti i movimenti finanziari connessi all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno Tali flussi dovranno essere effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva)mediante bonifico bancario o postale, accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o ovvero con altri mezzi strumenti di incasso e di pagamento idonei a garantire consentire la tracciabilitàpiena tracciabilità delle operazioni, compresi gli stipendi di dipendenti, consulenti e fornitori, i pagamenti di beni e servizi rientranti tra le spese generali ed i pagamenti destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, ferme restando le eccezioni di cui all’art. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati 3, comma 3, della legge citata. La mancata osservanza delle su richiamate disposizioni, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su ulteriori disposizioni in materia di essi dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente con i documenti previsti per la stipula del Contratto. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ESTAR e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo Quadro, il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi comporterà, nelle fattispecie previste, l’applicazione delle sanzioni stabilite dall’art. 3, comma 8, e dall’art. 6 della L. 13.08.2010, legge n. 136. Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori 136/2010 e subcontraenti, a pena di nullità assoluta l’automatica risoluzione del contratto di subappalto o del subcontrattoa norma dell’art. 3, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi comma 9 bis, della medesima legge. Le clausole di tracciabilità dei flussi finanziari dovranno essere previste nel contratto di cui all’art. 3 della L. 136/2010. L’appaltatore subappalto; l’Impresa si impegna a dare immediata comunicazione alla Azienda Contraente, ad ESTAR ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze (o della provincia in cui ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) della notizia dell’inadempimento comunicare immediatamente all’Amministrazione l’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariafinanziaria (in caso di subappalto). Al fine La mandataria si impegna a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di assicurare la prevenzione dell'utilizzo tracciabilità dei flussi finanziari (ove l’Impresa sia un RTI). La fattura elettronica dovrà essere intestata a : Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale. Ai fini del sistema finanziario pagamento, l’Impresa fornisce i seguenti dati: BANCA: IBAN: SOGGETTI DELEGATI AD OPERARE SUL C/C: Incarico Nome e Cognome Codice Fiscale L’ Impresa si obbliga a scopo partecipare, giustificandola con documenti legali, qualunque successiva variazione delle modalità di riciclaggio dei proventi delle attività criminose pagamento e di finanziamento quietanza indicata nel contratto. Ove si ometta di partecipare la predetta comunicazione, l’Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare per i pagamenti effettuati con le modalità sopra indicate. Ove si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengano “ope legis” e/o per fatto previsto negli atti legali del terrorismofornitore, in attuazione del D.Lgsquando anche pubblicate nei modi legge, l’Impresa s’impegna a darne tempestiva notifica all’Amministrazione. n.231/2007In difetto di tale comunicazione, ESTAR/Azienda Contraentel’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi di pagamento eseguiti. Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale, quale pubblica amministrazionesenza oneri di diffida o di azione giudiziaria, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospettepotranno essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, che potrà rivalersi anche sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015garanzia.

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Tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che l’Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa con raccomandata a/r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136. Il Fornitore assicura il pieno rispetto Fornitore, nella sua qualità di tutti appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, Legge 13 agosto 2010 n. 136. In particolare Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’Amministrazione e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede l’Amministrazione. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva)subappaltatori e i subcontraenti, accesi presso banche verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento ovvero degli strumenti idonei a garantire consentire la tracciabilitàpiena tracciabilità dei flussi finanziari. Gli L’Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità ed (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. Ai sensi della Determinazione dell’XXXX (xxx X.X.XX.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di essi dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente con cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i documenti previsti per la stipula del ContrattoCIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ESTAR e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo Quadro, il Fornitore cessionario è tenuto ad indicare utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136. Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Azienda Contraente, ad ESTAR ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze (o della provincia in cui ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatoreCIG/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D.Lgs. n.231/2007, ESTAR/Azienda Contraente, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015CUP dallo stesso comunicato.

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Samples: Contratto Esecutivo, Contratto Esecutivo, Contratto Esecutivo

Tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore assicura il pieno rispetto L’Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’esecuzione del presente contratto di cui alla Legge 13/08/2010 n. 136. AIPo procederà con la risoluzione del presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie fossero eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A. Anche nei contratti con i subappaltatori e con i subcontraenti della filiera delle imprese, dovrà essere prevista a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, legge 13/08/2010 n. 136136 nonché una clausola risolutiva espressa nei casi in cui le transazioni finanziarie fossero eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente con i documenti previsti per la stipula del Contratto. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ESTAR e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo QuadroL’Appaltatore, il Fornitore è tenuto ad indicare subappaltatore e il CIG derivato risultante dagli Atti contraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse tracciabilità finanziaria di cui sopra, deve procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e bonifici effettuatila Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competenti. Il Fornitore Nell’atto contrattuale sarà indicato il numero del conto corrente dedicato e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, dovrà essere allegata la dichiarazione presentata dall’Impresa ai sensi dell’art. 3 della L. 13.08.2010, legge n. 136. Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena 136/2010 contenente l’assunzione da parte dell’appaltatore di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’artfinanziari. 3 L’Appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante ai sensi della L. 136/2010136/10 eventuali variazioni del conto dedicato. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla Azienda Contraentestipula del contratto, ad ESTAR ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze (o della provincia in cui ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismorelativo atto, in attuazione forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovrà indicare con precisione le generalità del D.Lgs. n.231/2007, ESTAR/Azienda Contraente, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche concessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute ed essere trasmesso all’AIPo In difetto delle indicazioni sopra riportate nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015pagamenti a persone non autorizzate dall’Appaltatore a riscuotere.

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Tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti Concessionario, con la sottoscrizione del Contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, Legge 13.08.2010 n. 136136 e ss.mm.ii. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), Le parti danno atto che le transazioni della Concessione dovranno transitare solo ed esclusivamente su conti correnti bancari o postali accesi presso banche Banche o presso Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché S.p.A. Per quanto sopra le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente con i documenti previsti per la stipula del Contratto. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ESTAR e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo Quadro, il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziariparti convengono espressamente che, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136. Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’artcomma 9-bis dell’art. 3 della L. 136/2010suddetta Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Azienda Contraente, ad ESTAR ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze (o della provincia in cui Il Concessionario che ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariafinanziaria di cui all’Art. Al fine di assicurare 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii. procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D.Lgs. n.231/2007, ESTAR/Azienda Contraente, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione Stazione Appaltante e la segnalazione di operazioni finanziarie sospettePrefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Il Concessionario si impegna a comunicare alla Stazione appaltante il conto corrente dedicato, come previsto dagli artt. 10anche non in via esclusiva, 41dal quale effettuerà i relativi pagamenti, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015e le generalità delle persone autorizzate ad operare su tale conto corrente.

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Tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.201013.8.2010, n. 136136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. In particolare 3. Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l'appaltatore e i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi subappaltatori / subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori e propri subcontraenti dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente inserite apposite clausole con cui i documenti previsti per la stipula del Contratto. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ESTAR e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo Quadro, il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136. Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume / subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’artalla succitata legge. 3 della L. 136/2010. L’appaltatore L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Azienda Contraente, ad ESTAR stazione appaltante ed alla prefettura-prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia Provincia di Firenze (o della provincia in cui ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) Trieste – della notizia dell’inadempimento di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando i conti correnti che l'appaltatore ha indicato come conti correnti dedicati in relazione all'appalto in oggetto indicando altresì i soggetti delegati ad operare sui suddetti conti correnti dedicati. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto. Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D.Lgs. n.231/2007, ESTAR/Azienda Contraente, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015Progetto (CUP) .

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Samples: Contratto D’appalto, Contratto D’appalto

Tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore assicura Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari per prevenire infiltrazioni criminali, la ditta aggiudicataria, in ottemperanza agli obblighi di cui all’articolo 3 della L.136/10, dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto pubblico devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del citato articolo 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai sensi del comma 5 del citato articolo 3 della L.136/10, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante, il pieno rispetto codice identificativo di tutti gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante, indicato all'articolo 5 del presente Capitolato. Ai sensi del comma 8 del citato articolo 3 della L.136/10, a pena di nullità assoluta del contratto l'appaltatore deve presentare apposita dichiarazione con cui dichiara esplicitamente di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente con i documenti previsti per la stipula del Contratto. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ESTAR e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessiL.136/10. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo Quadrodi cui sopra, la ditta aggiudicataria dovrà presentare, compilato in ogni sua parte e sottoscritto, il Fornitore è tenuto modello A: “Comunicazione di attivazione/esistenza di conto corrente dedicato ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, appalti/commesse pubbliche ai sensi dell’articolo 3, comma 7, della L. 13.08.2010Legge 136 del 2010”, n. 136allegato al presente Capitolato in separato file per farne parte integrante e sostanziale. Il Fornitore si obbligaAi sensi dell'articolo 3 comma 9-bis della stessa legge il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Restano salve le sanzioni previste in particolare dall'articolo 6 comma 4 della stessa legge: “L'omessa, pertantotardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'articolo 3 comma 7, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenticomporta, a pena carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010. L’appaltatore si impegna una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a dare immediata comunicazione alla Azienda Contraente, ad ESTAR ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze (o della provincia in cui ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D.Lgs. n.231/2007, ESTAR/Azienda Contraente, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.20153.000 Euro ”.

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Samples: www.sardegnaambiente.it, www.regione.sardegna.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, n. 136. In particolare gli appaltatori, i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva)subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpAitaliane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, al presente Contratto. L’Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese sono tenuti a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi comunicare a 3SUN (in particolare, all’unità di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli 3SUN che gestisce il Contratto) gli estremi identificativi dei del conto corrente dedicato di cui sopra entro sette giorni dall’accensione, o nel caso di conti correnti dedicati nonché correnti, già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relativamente al Contratto, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente con i documenti previsti per la stipula del Contratto. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ESTAR e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati esso ed ai soggetti delegati ad operare sugli ogni modifica riguardo agli stessi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo QuadroL’Appaltatore, il Fornitore è tenuto ad indicare subappaltatore od il CIG derivato risultante dagli Atti subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente 3SUN e bonifici effettuatila Prefettura Ufficio territoriale del Governo ove ha sede 3SUN stessa. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136. Il Fornitore L’Appaltatore si obbliga, pertanto, obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita subcontraenti analoga clausola con la quale ciascuna parte ciascuno di essi assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finanziari. L’Appaltatore si obbliga, inoltre, a risolvere di cui all’artdiritto, ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 cod. 3 della L. 136/2010. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Azienda Contraenteciv., ad ESTAR ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze (immediatamente il Contratto con i propri subappaltatori o della provincia in cui ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli subcontraenti qualora questi violino i suddetti obblighi di tracciabilità finanziariadei flussi finanziari. Al fine Nel caso in cui le transazioni relative al Contratto vengano eseguite senza avvalersi di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo banche o della società Poste Italiane Spa, il Contratto si intenderà risolto di riciclaggio dei proventi delle attività criminose diritto immediatamente, ai sensi e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D.Lgsper gli effetti dell’art.1456 cod. n.231/2007, ESTAR/Azienda Contraente, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015civ.

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Samples: 3sun.bravosolution.com, 3sun.bravosolution.com

Tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore assicura il pieno rispetto L’Impresa aggiudicataria, ed anche i subappaltatori in caso di tutti subappalto, assumono, a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, n. 136nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare i pagamenti relativi Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l’Impresa aggiuidcataria, utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (contratto in oggetto, ad eccezione di quanto disposto dal comma 3 del sopraccitato articolo, uno o più conti correnti dedicati, anche in maniera via non esclusiva), esclusiva accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpAS.p.A. Anche le transazioni tra Impresa ed eventuali subappaltatori e subcontraenti dovranno avvenire utilizzando il conto corrente dedicato. Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto in oggetto devono essere registrati sui conti correnti dedicati, salvo quanto previsto al comma 3 dell’art. 3 della Legge. n. 136/2010 e smi. Tale previsione è espressamente inserita, a mezzo pena di nullità, nel contratto d’appalto e nei contratti tra Impresa ed eventuali propri subappaltatori e subcontraenti. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancariobancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice unico di progetto (CIG/postale o altri mezzi CUP) relativo all’investimento pubblico sottostante. Ai fini di agevolare le operazioni di pagamento idonei a e garantire la tracciabilitàtracciabilità delle stesse il CIG/CUP dovrà essere apposto in tutti i documenti contabili relativi alla presente commessa. Gli Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, della Legge n.136/2010 e ss.mm.ii., la Società aggiudicataria avrà l’obbligo di comunicare all’Azienda Ospedaliera gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente con i documenti previsti per la stipula del Contratto. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ESTAR e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad operare sugli stessiuna commessa pubblica, e, comunque, entro sette giorni dall’avvio della fornitura. Ai fini della I pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane spa, a mezzo bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L’Impresa, se ha notizia dell’inadempimento da parte dei flussi finanziari inerenti il propri eventuali subappaltatori o subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente Accordo Quadroarticolo, il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuatideve procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136. Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con Analogo obbligo deve essere inserito per i propri subappaltatori e subcontraentiper i subcontraenti da questi stipulati con l’Impresa. Sarà inoltre cura della Società aggiudicataria comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi. Inoltre la società aggiudicataria, a pena di nullità assoluta con la sottoscrizione del contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’artalla citata Legge. 3 Il rispetto, nel corso dell’affidamento, di quanto disposto in osservanza della L. 136/2010. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Azienda Contraente, ad ESTAR ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze (o della provincia citata Xxxxx in cui ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi materia di tracciabilità finanziariadei flussi finanziari, è richiesto a pena di nullità assoluta del contratto. Al fine Pertanto, l’eventuale inosservanza di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D.Lgs. n.231/2007, ESTAR/Azienda Contraente, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come quanto previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015comporterà l’immediata risoluzione dell’affidamento.

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Samples: Patto Di Integrità, www.ospedaliriunitipalermo.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore assicura In ottemperanza alla L 136/2010 l’aggiudicatario dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni”. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante, il pieno rispetto codice identificativo di tutti gara (CIG), attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). L’aggiudicatario dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice. fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. L’aggiudicatario si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari a pena di nullità assoluta. Laddove l’aggiudicatario sia a conoscenza dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio in oggetto sia inserita un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136presente legge. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche Il mancato utilizzo del bonifico bancario o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o ovvero degli altri mezzi di pagamento strumenti idonei a garantire consentire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale piena tracciabilità delle persone delegate ad operare su operazioni determina la risoluzione di essi dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente con i documenti previsti per la stipula diritto del Contratto. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ESTAR e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo Quadro, il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136. Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Azienda Contraente, ad ESTAR ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze (o della provincia in cui ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D.Lgs. n.231/2007, ESTAR/Azienda Contraente, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015contratto.

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Samples: Accordo Quadro Con Un Solo Operatore Per Il Servizio Di Manutenzione Ordinaria E Straordinaria Dei Mezzi D’opera Aziendali Di Proprieta’ Della Centro Servizi Ambiente Impianti Spa, www.csaimpianti.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla all’articolo 3, L. 13.08.2010, n. 136136/2010. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente con i documenti previsti per la stipula del Contratto. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ESTAR e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo Quadro, il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziariparticolare, ai sensi del comma 7 dell’art. 3 della L. 13.08.2010legge citata il conto dedicato dovrà essere comunicato mediante presentazione dell’apposita dichiarazione prima della stipula del contratto e successivamente, n. 136in caso di variazione, entro 7 giorni dall’accensione del conto o dalla designazione di conto già in essere a “conto corrente dedicato”. Il Fornitore La società, inoltre, si obbliga, pertanto, obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraentieventuali subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontrattoassoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finanziaria prescritti dalla legge. Stante l’obbligo di verifica della stazione appaltante, di cui all’artal comma 9 dell’art. 3 della L. n. 136/2010. L’appaltatore , la Società si impegna a dare immediata comunicazione alla Azienda Contraentetrasmettere i predetti contratti all’Agenzia. Ai sensi dell’art. 3, ad ESTAR ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo commi 8 e 9 - bis della provincia di Firenze (o della provincia in cui L. n. 136/2010, la Società che ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraentesubappaltatori e subcontraenti) agli obblighi della tracciabilità finanziaria deve darne immediata comunicazione all’Agenzia e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di tracciabilità finanziariaGenova. Al fine Il mancato utilizzo degli strumenti di assicurare pagamento previsti dalla L. n. 136/2010 determina la prevenzione dell'utilizzo risoluzione di diritto del sistema finanziario contratto. La società accetta che l’Agenzia provveda alla liquidazione dei corrispettivi contrattuali, a scopo mezzo bonifico bancario, sul numero di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D.Lgs. n.231/2007, ESTAR/Azienda Contraente, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decretoconto corrente dedicato, sulla base degli indici della consuntivazione della fornitura effettuata. La Società si impegna a comunicare per iscritto all’Agenzia Dogane e Monopoli - Direzione Interregionale per la Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta – Ufficio Risorse – Sezione Acquisti, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, n. 4 - 16126 Genova, eventuali successive variazioni relative al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di anomalia esso. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all’Agenzia, i pagamenti effettuati sul numero di cui al DM 25.9.2015.conto corrente dedicato avranno effetto liberatorio. Ai sensi dell’art. 3, comma 5 della L. n. 136/2010, l’Agenzia indica che il Codice Identificativo di Gara è 809718479D

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Samples: www.adm.gov.it, www.adm.gov.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di Professionista assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente con i documenti previsti per la stipula del Contratto. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ESTAR e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo Quadro, il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136. Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010136/2010 e s.m.i., pena la risoluzione del contratto ai sensi del comma 8 del medesimo art. L’appaltatore 3. Il Professionista sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Università prima della stipula del contratto. Il Professionista si impegna impegna, altresì, a dare immediata comunicazione alla Azienda Contraentecomunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai sensi dell’art. 3, ad ESTAR ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo comma 8, della provincia di Firenze (o della provincia in cui L. 136/2010 e s.m.i. il Professionista che ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con soggetti a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria. Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D.Lgs. n.231/2007, ESTAR/Azienda Contraente, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia finanziaria di cui al DM 25.9.2015alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

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Samples: Accordo Quadro Triennale Con Unico Operatore Per Servizi Di Verifica Preliminare Della Progettazione E Supporto Al Rup Alla Validazione, Accordo Quadro Servizi Di Ingegneria E Architettura

Tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore assicura Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il pieno rispetto con- traente si obbliga all’osservanza del disposto di tutti cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sosti- tuito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a con - sentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima uti- lizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le ge- neralità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altre - sì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della societ à Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sot- toscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010. L’esecutore che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanzia- ria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capi- tale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servi - zi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, n. 136. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché restano ferme le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente con i documenti previsti per la stipula del Contratto. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ESTAR e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo Quadro, il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136. Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari disposizioni di cui all’artalla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 3 della 7 del D. L. 136/2010. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Azienda Contraente12 novembre 2010 n.187, ad ESTAR ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze (o della provincia in cui ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D.Lgs. n.231/2007, ESTAR/Azienda Contraente, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

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Samples: www.comune.roma.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore assicura il pieno rispetto L‘affidatario, ed anche i subappaltatori in caso di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010subappalto, n. 136. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpAassumono, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente con i documenti previsti per la stipula del Contratto. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ESTAR e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo Quadro, il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136. Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010Legge 13 agosto 2010 n.136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”. L’appaltatore si impegna Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a dare immediata comunicazione alla Azienda Contraenteprevenire infiltrazioni criminali, l’Impresa, utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative al contratto in oggetto, ad ESTAR eccezione di quanto disposto dal comma 3 del sopracitato articolo, uno o più conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa. Anche le transazioni tra Impresa ed eventuali subappaltatori e subcontraenti dovranno avvenire utilizzando il conto corrente dedicato. Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto in oggetto devono essere registrati sui conti correnti dedicati, salvo quanto previsto al comma 3 dell’art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.. Tale previsione è espressamente inserita, a pena di nullità, nel contratto d’appalto e nei contratti tra Impresa ed eventuali propri subappaltatori e subcontraenti. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice CIG relativo al lotto di fornitura. Ai fini di agevolare le operazioni di pagamento e garantire la tracciabilità delle stesse il CIG dovrà essere apposto in tutti i documenti contabili relativi alla prefetturapresente commessa, in particolare nelle fatture elettroniche, ai sensi dell'art. 25, comma 2-ufficio territoriale bis, del Governo della provincia di Firenze (o della provincia in cui D.L. n. 66 /2014, convertito con L. n. 89/2014. L’Impresa, se ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) da parte dei propri eventuali subappaltatori o subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D.Lgs. n.231/2007, ESTAR/Azienda Contraente, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia finanziaria di cui al DM 25.9.2015presente articolo, deve procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente le Aziende Contraenti, la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Analogo obbligo deve essere inserito per i subappaltatori e per i subcontraenti nei contratti da questi stipulati con l’Impresa.

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Samples: piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136. In particolare i pagamenti relativi 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati Governo in materia di normativa antimafia) e ss.mm.ii., e all’articolo 6 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 (anche Misure urgenti in maniera non esclusiva)materia di sicurezza) convertito, accesi presso banche o Poste Italiane SpAcon modificazioni, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente con i documenti previsti per la stipula dalla Legge del Contratto. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ESTAR e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi17 dicembre 2010, n. 217. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo Quadrocontratto, il Fornitore è tenuto ad indicare prende atto dei seguenti codici: Codice Identificativo Gara (CIG): 7698502CD0, il CIG derivato risultante dagli Atti Codice Unico di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136Progetto (CUP): F99H17000020006. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere – Ufficio Affari Generali e Giuridici il conto corrente bancario dedicato alla commessa pubblica di cui al presente contratto, ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 136/2010 e xx.xx.. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere – Ufficio Affari Generali e Giuridici ogni modifica relativa ai dati trasmessi in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti, accesi presso banche, dedicati, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica di cui al presente contratto, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica medesima. Nello stesso termine, il Fornitore provvede, altresì, a comunicare al suddetto Ufficio, le eventuali modifiche relative alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Il Fornitore, si obbliga, pertantoai sensi dell’articolo 3, comma 8, secondo periodo della Legge n. 136/2010 e xx.xx., ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontrattoassoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Azienda Contraente, ad ESTAR ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze (suindicata Legge n. 136/2010 e xx.xx.. Il Fornitore o della provincia in cui il subcontraente che ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariafinanziaria di cui alla norma sopra richiamata, è tenuto a darne immediata comunicazione all’Autorità e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma. Al fine Il Fornitore si obbliga e garantisce che, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale, nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. Per assicurare la prevenzione dell'utilizzo tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il Fornitore e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati all'esecuzione del sistema finanziario presente appalto, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva alla commessa pubblica. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e xx.xx., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Resta fin da ora inteso che, il presente contratto si intenderà risolto di diritto in tutti i casi in cui risulterà il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a scopo di riciclaggio dei proventi consentire la piena tracciabilità delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D.Lgs. n.231/2007, ESTAR/Azienda Contraente, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui relative al DM 25.9.2015contratto medesimo.

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Samples: www.poliziadistato.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di L’appaltatore assume, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010legge 13 agosto 2010, n. 136136 ( Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia). In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli L’appaltatore deve comunicare all’Istituto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché di cui all’art. 3, comma 1, legge n. 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 21 D.P.R. n. 445/2000 da inviarsi a mezzo posta o fax (al num. 011/0000000) alla Azienda Contraente S.C. Economico Finanziario dell’Istituto (vedi modello sul sito internet dell’Istituto alla voce amministrazione-bandi di gara). In pendenza della comunicazione dei dati di cui al precedente comma 2, l’Istituto non eseguirà alcun pagamento a favore dell’appaltatore. Di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi. L’Istituto procederà a risoluzione del contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a., in contrasto con quanto stabilito nell’art. 3, comma 1, legge n. 136/2010. L’appaltatore deve trasmettere all’Istituto, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i documenti previsti subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la stipula del Contratto. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ESTAR e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo Quadro, il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136. Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita verifica dell’inserimento dell’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. alla legge n. 136/2010. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione , ivi compreso quello di comunicare alla Azienda Contraente, ad ESTAR ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze (o della provincia in cui ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D.Lgs. n.231/2007, ESTAR/Azienda Contraente, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia Stazione Appaltante i dati di cui al DM 25.9.2015comma 2, con le modalità e nei tempi ivi previsti.

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Samples: trasparenza.izsler.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Contraente si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che il Dipartimento, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Contraente con raccomandata A.R., qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.136. Il Fornitore assicura il pieno rispetto Contraente, nella sua qualità di tutti appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8 terzo periodo, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente con i documenti previsti per la stipula del Contratto. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ESTAR e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo Quadro, il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010Legge 13 agosto 2010, n. 136. Il Fornitore Contraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Dipartimento e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Il Contraente si obbliga, pertanto, ad inserire obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti del Dipartimento e subcontraentidella Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Il Dipartimento verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontrattocontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Contraente si obbliga a trasmettere al Dipartimento, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, d.lgs. 50/2016 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che il Dipartimento si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei sub- contratti stipulati e di adottare, all’esito dell’espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. Si precisa che eventuali provvedimenti normativi, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della L. 136/2010Legge 13 agosto 2010, n. 136, che dovessero essere emanati ed entrare in vigore dopo la sottoscrizione del presente contratto, dovranno intendersi automaticamente e direttamente applicabili al presente contratto. L’appaltatore Ai sensi della Determinazione dell’AVCP n. 10 del 22 dicembre 2010, il Contraente, in caso di cessione dei crediti, si impegna a dare immediata comunicazione alla Azienda Contraentecomunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad ESTAR ed alla prefettura-ufficio territoriale utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore, mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Governo della provincia di Firenze (o della provincia in cui ha sede l’azienda che attiverà Fornitore medesimo, riportando il singolo contratto specifico) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D.Lgs. n.231/2007, ESTAR/Azienda Contraente, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015CIG dallo stesso comunicato.

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Samples: Contratto Relativo Al Servizio Di Manutenzione E Sviluppo Evolutivo (Cd. “Sm”) Della Rete Radar Meteorologica Nazionale (Rrn) Del Dipartimento Della Protezione Civile

Tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di 0.Xx sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 l’Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi movimenti finanziari di cui relativi alla L. 13.08.2010presente commessa, n. 136. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei quali devono essere registrati sui conti correnti dedicati nonché le generalità bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto, articolo 1456 del Codice Civile. 0.Xx sensi delle disposizioni normative vigenti l’Appaltatore dichiara che il conto corrente dedicato è come di seguito identificato: - Istituto: . - Filiale di ; - IBAN: IT ; - Intestatario: Impresa 0.Xx persona delegata ad operare sul suddetto conto è il Sig. _ – C.F. _. 4.Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. 5.Le fatture devono essere corredate con il codice fiscale delle persone delegate ad operare su CIG e CUP ed inoltrate in forma di essi dovranno essere comunicati Fattura elettronica alla Azienda Contraente con i documenti previsti per la stipula del ContrattoStazione Appaltante. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ESTAR e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo Quadro, il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136. Il Fornitore 6.L’Appaltatore si obbliga, pertanto, obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto e/o del subcontratto, un’apposita subcontraenti la clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010. L’appaltatore si impegna pagamenti e a dare immediata comunicazione alla Azienda Contraente, ad ESTAR ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze (o della provincia in cui ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) della notizia all’Ente committente delle notizie dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D.Lgs. n.231/2007, ESTAR/Azienda Contraente, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015.

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Samples: www.sismaumbria2016.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore assicura il pieno rispetto concessionario dà atto che tutte le transazioni finanziarie relative al presente atto, avverranno esclusivamente a mezzo bonifico bancario mediante utilizzo dei conti correnti “dedicati” di tutti cui alla nota del , considerata parte integrante del presente atto. Il concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque non oltre sette giorni ogni variazione relativa ai dati trasmessi ( estremi del conto corrente dedicato, persone delegate ad operare sul conto e relativo codice fiscale). Il concessionario si obbliga altresì, ai sensi dell'art.3, comma 8, della legge 136 del 2010, ad inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un' apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136citata legge. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente Il Comune verificherà che nei contratti sottoscritti con i documenti previsti per subappaltatori sia stata inserita la stipula clausola sulla tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 comma 9 della legge n. 136 del Contratto2010. Con riferimento ai subcontratti l'appaltatore si impegna a trasmettere al Comune, oltre alle informazioni di cui all'art.118, comma 11, ultimo periodo, apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che negli stessi è stata inserita a pena di nullità, la clausola di cui all'art.3 comma 9 della legge n.136 del 2010. Il Fornitore è tenuto Comune si riserva di richiedere, anche mediante verifica a comunicare a ESTAR campione, la copia dei contratti stipulati con i subcontraenti per accertare l'assolvimento degli obblighi di tracciabilità e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini di adottare all'esito della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo Quadro, il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, verifica ogni opportuna determinazione ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136di legge e del contratto. Il Fornitore L'appaltatore si obbliga, pertantoaltresì, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori subappalti e subcontraenti, a pena nei subcontratti la clausola di nullità assoluta risoluzione del contratto in caso di subappalto inosservanza delle norme sulla tracciabilità finanziaria. Il concessionario, l'appaltatore, il subappaltatore o del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010. L’appaltatore si impegna alla legge 136 del 2010 sono tenuti a dare darne immediata comunicazione al Comune e alla Azienda Contraente, ad ESTAR ed alla prefetturaPrefettura-ufficio Ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze (o Monza e Brianza. La mancata osservanza di quanto sopra comporterà l’immediata risoluzione di diritto del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 9 bis della provincia in cui ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D.Lgs. n.231/2007, ESTAR/Azienda Contraente, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, L. 136/2010 come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015modificata dal D.L. 187/2010.

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Samples: Contratto Per La Concessione Di Suolo Pubblico

Tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore assicura Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della L. 13 agosto 2010, n. 136, l’appaltatore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla menzionata L. n. 136/2010. I pagamenti verranno effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, a favore di un conto corrente bancario o postale che l'aggiudicatario dedica, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. A tal proposito l'Affidatario dovrà dare, in sede di stipula del contratto ovvero; se non ancora acceso, entro 7 giorni dalla sua accensione, comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato e delle generalità e il pieno rispetto codice fiscale delle persone delegate ad operare su di tutti esso nonché di ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In assenza di indicazione del conto dedicato, la Committente non potrà procedere ad alcun pagamento, ferma la risoluzione di diritto del contratto di appalto. L’appaltatore si obbliga, a mente dell’articolo 3, comma 9 della L. n. 136/2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto della fornitura, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima L. 13.08.2010, n. 136. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente con i documenti previsti per la stipula del Contratto. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ESTAR e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo Quadro, il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136. Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Azienda ContraenteOve l’appaltatore, ad ESTAR ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze (o della provincia in cui ha sede l’azienda che attiverà ovvero il singolo contratto specifico) della eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariafinanziaria di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione a SEI Toscana ed alla Prefettura competente. Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi L’appaltatore, ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività criminose e/o dei servizi, nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell’esecuzione di transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della L. n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di finanziamento del terrorismodiritto il relativo contratto. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nella presente lettera, SEI Toscana - in attuazione del D.Lgsottemperanza a quanto disposto dall’art. n.231/20073, ESTAR/Azienda Contraentecomma 9-bis della L. n. 136/2010 - risolverà di diritto i singoli contratti, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli ai sensi degli artt. 101456 e 1360 cod. civ., 41previa semplice dichiarazione da comunicarsi all’appaltatore con posta elettronica certificata, 66 del suddetto decretonell’ipotesi in cui per le transazioni eseguite non siano utilizzati il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015ai sensi e per gli effetti della L. n. 136/2010.

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Samples: static.seitoscana.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi Ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'appaltatore assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136succitata legge. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente con i documenti previsti per la stipula del Contratto. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ESTAR e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo QuadroL'appaltatore, il Fornitore è tenuto ad indicare subappaltatore o il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della L. 13.08.2010, n. 136. Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefetturaufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente. Tale disposizione vale anche per eventuali subcontratti (subappaltatori, cottimisti, fornitori, lavoratori autonomi). Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della L. Legge 136/2010, l’Affidatario si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato indicato nella dichiarazione “Scheda fornitore e comunicazione ex art. L’appaltatore 3 Legge 136/2010”, agli atti della Stazione appaltante, nell’ambito della quale sono stati individuati i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’Affidatario si impegna a comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. L’Affidatario si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxx. L’Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Azienda Contraente, ad ESTAR all’Agenzia ed alla prefettura-ufficio territoriale Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Firenze (o della provincia in cui ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario L’Affidatario si impegna, inoltre, a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismotrasmettere i predetti contratti all’Agenzia, in attuazione del D.Lgs. n.231/2007, ESTAR/Azienda Contraente, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia ai fini della verifica di cui al DM 25.9.2015comma 9 dell’art. 3 della L.136/2010. L’inadempimento degli obblighi previsti in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari costituisce ipotesi di risoluzione espressa del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. In caso di cessione del credito derivante dal presente Contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Affidatario nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti allo stesso mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’affidatario.

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Samples: www.agenziademanio.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti Ai sensi e per gli effetti del comma 8 dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., l’appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto assume per sé gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dalla medesima legge ed in particolare, egli è obbligato a pena di cui alla L. 13.08.2010, n. 136. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva)nullità assoluta a: utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpAitaliane Spa, a mezzo bonifico bancario/postale o dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche ovvero utilizzare altri mezzi strumenti di pagamento idonei a garantire consentire la tracciabilitàpiena tracciabilità delle operazioni; eseguire i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche tramite conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi medesimi, ovvero tramite altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; documentare la spesa per i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi. Gli Resta in ogni caso, anche per spese giornaliere di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa; riportare in ogni strumento di pagamento, in relazione a ciascuna transazione, il seguente codice identificativo gara (CIG) , attribuito al presente appalto; comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente con i documenti previsti per la stipula del Contratto. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ESTAR e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo Quadro, il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136. Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010. L’appaltatore si impegna a essi; dare immediata immediata comunicazione alla Azienda Contraente, ad ESTAR stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia Provincia di Firenze (o della provincia in cui ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) Modena della notizia dell’inadempimento dell'inadempimento della propria controparte (( esecutore/subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Al fine Ai sensi del comma 9-bis dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di assicurare la prevenzione dell'utilizzo risoluzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D.Lgs. n.231/2007, ESTAR/Azienda Contraente, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015contratto.

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Samples: Contratto Di Appalto Del Servizio Di Gestione E Manutenzione Del Parco Veicoli Di Proprieta’ Provinciale

Tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di L’appaltatore assume, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010legge 13 agosto 2010, n. 136136 ( Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia). In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli L’appaltatore deve comunicare all’Istituto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché di cui all’art. 3, comma 1, legge n. 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 21 D.P.R. n. 445/2000 da inviarsi a mezzo posta o fax (al num. 011/0000000) alla Azienda Contraente S.C. Economico Finanziario dell’Istituto (vedi modello sul sito internet dell’Istituto alla voce amministrazione-bandi di gara). In pendenza della comunicazione dei dati di cui al precedente comma 2, l’Istituto non eseguirà alcun pagamento a favore dell’appaltatore. Di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi. L’Istituto procederà a risoluzione del contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a., in contrasto con quanto stabilito nell’art. 3, comma 1, legge n. 136/2010. L’appaltatore deve trasmettere alla S.C. Tecnico, Logistica ed Appalti dell’Istituto, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i documenti previsti subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la stipula del Contratto. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ESTAR e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo Quadro, il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136. Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita verifica dell’inserimento dell’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. alla legge n. 136/2010. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione , ivi compreso quello di comunicare alla Azienda Contraente, ad ESTAR ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze (o della provincia in cui ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D.Lgs. n.231/2007, ESTAR/Azienda Contraente, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia Stazione Appaltante i dati di cui al DM 25.9.2015comma 2, con le modalità e nei tempi ivi previsti.

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Samples: trasparenza.izsler.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.201013.08.2010 n. 136 e successive modificazioni, n. 136con particolare riferimento all’art. In particolare 3. Nei contratti stipulati, per l’esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l’appaltatore e i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi subcontraenti dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente inserite apposite clausole con cui i documenti previsti per la stipula del Contratto. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ESTAR e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo Quadro, il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136. Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’artalla succitata legge. 3 della L. 136/2010. L’appaltatore L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Azienda Contraente, ad ESTAR stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia Provincia di Firenze (o della provincia in cui ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) Trieste della notizia dell’inadempimento di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, con accredito sui conti correnti dedicati di cui alla comunicazione di conto dedicato conservata in atti che riporta altresì i soggetti delegati ad operare sui suddetti conti correnti dedicati. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto. Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio l'effettiva tracciabilità dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismopagamenti, le fatture elettroniche emesse in attuazione del D.Lgs. n.231/2007relazione al presente appalto, ESTAR/Azienda Contraenteda inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015.dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): _

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Samples: bandieconcorsi.comune.trieste.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nella presente Convenzione, si conviene che, in ogni caso, ciascuna Azienda Sanitaria, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il Contratto nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187. Il Fornitore assicura il pieno rispetto Fornitore, nella sua qualità di tutti appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.. A tal fine, n. 136. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed l’Azienda Sanitaria contraente verificherà il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente con i documenti previsti per la stipula corretto adempimento del Contrattosuddetto obbligo. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ESTAR e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo QuadroFornitore, il Fornitore è tenuto ad indicare subappaltatore o il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della L. 13.08.2010, n. 136. Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. L’appaltatore si impegna è tenuto a dare darne immediata comunicazione alla Azienda Contraente, ad ESTAR ed Sanitaria contraente e alla prefettura-ufficio territoriale Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Firenze (o della provincia in cui Provincia ove ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariala stessa Azienda Sanitaria. Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismoIl Fornitore, in attuazione caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del D.Lgs. n.231/2007, ESTAR/Azienda Contraente, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

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Samples: Convenzione

Tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi Ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'appaltatore assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136succitata legge. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente con i documenti previsti per la stipula del Contratto. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ESTAR e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo QuadroL'appaltatore, il Fornitore è tenuto ad indicare subappaltatore o il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della L. 13.08.2010, n. 136. Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefetturaufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente. Tale disposizione vale anche per eventuali subcontratti (subappaltatori, cottimisti, fornitori, lavoratori autonomi). Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della L. Legge 136/2010, l’Affidatario si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato indicato nella dichiarazione “Scheda fornitore e comunicazione ex art. L’appaltatore 3 Legge 136/2010”, agli atti della Stazione appaltante, nell’ambito della quale sono stati individuati i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’Affidatario si impegna a comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. L’Affidatario si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxx. L’Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Azienda Contraente, ad ESTAR all’Agenzia ed alla prefettura-ufficio territoriale Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Firenze (o della provincia in cui ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario L’Affidatario si impegna, inoltre, a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismotrasmettere i predetti contratti all’Agenzia, in attuazione del D.Lgs. n.231/2007, ESTAR/Azienda Contraente, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia ai fini della verifica di cui al DM 25.9.2015comma 9 dell’art. 3 della L.136/2010. L’inadempimento degli obblighi previsti in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari costituisce ipotesi di risoluzione espressa del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. In caso di cessione del credito derivante dal presente Contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Affidatario nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti allo stesso mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’ affidatario.

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Samples: www.agenziademanio.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gestore si obbliga a comunicare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui alla all’art. 3 della L. 13.08.201013 agosto 2010, n. 136. In particolare i pagamenti relativi n.136, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche Governo in maniera non esclusiva)materia di normativa antimafia”, accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente sul predetto conto corrente. L’Ente provvederà al pagamento esclusivamente mediante bonifico bancario o postale con i documenti previsti per la stipula oneri a carico del Contrattogestore sul conto corrente “ dedicato”. Il Fornitore è tenuto mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a comunicare a ESTAR e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessiconsentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, secondo quanto previsto dall’art. Ai fini 3, comma 9 bis, della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo Quadro, il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuatiL. 136/2010. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136. Il Fornitore gestore si obbliga, pertanto, obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontrattoassoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della alla L. 136/2010. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Azienda Contraente, ad ESTAR ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze (o della provincia in cui Il gestore che ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatoreconsorziati esecutori/subcontraentesubappaltatori/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Al fine finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Camera di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D.Lgs. n.231/2007, ESTAR/Azienda Contraente, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione Commercio e la segnalazione Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di operazioni finanziarie sospetteBari. Il gestore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, come previsto dagli arttcon contestuale obbligo di informazione nei confronti della Camera di Commercio e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Bari. 10Con riferimento ai subcontratti, 41il gestore si obbliga a trasmettere all’Ente, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopraccitata oppure a trasmettere copia del subcontratto. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte al DM 25.9.2015RUP mediante dichiarazione sostitutiva di notorietà, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. n.445/2000. Le fatture intestate all’Ente dovranno riportare il CIG (Codice identificativo della gara). Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L.n.136/2010 e successive modificazioni e integrazioni.

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Samples: www.ba.camcom.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore assicura il pieno rispetto Ai sensi dell‟art. 3 della L. 136/ 2010 e s.m.i. l‟aggiudicataria si impegnerà in sede di tutti stipula del contratto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010ed in particolare ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, n. 136. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche non in maniera non via esclusiva), accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane SpAS.P.A., a mezzo bonifico bancario/postale dedicati all‟appalto in oggetto ovvero altri strumenti di incasso o altri mezzi di pagamento idonei a garantire consentire la tracciabilitàpiena tracciabilità delle operazioni. Gli Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare l‟indicazione del codice CIG. Il concorrente aggiudicatario è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche non in via esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità ed e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente con i documenti previsti per la stipula essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del Contratto. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ESTAR D.P.R. 445/2000 e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale della ditta aggiudicataria entro 7 (sette) giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già comunicati ed esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai soggetti delegati ad operare sugli stessidati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse. Ai fini sensi e per gli effetti del disposto di cui all‟art. 3 commi 8 e 9 della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo QuadroLegge 13 agosto 2010, il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicuranon. 136, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla l‟appaltatore si obbliga espressamente a riscuotere ogni corrispettivo con modalità che garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136. Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita clausola con Qualora la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Azienda Contraente, ad ESTAR ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze (o della provincia in cui ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) della stazione appaltante avesse notizia dell’inadempimento dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D.Lgs. n.231/2007, ESTAR/Azienda Contraente, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia finanziaria di cui al DM 25.9.2015presente articolo, procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

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Samples: www.regione.sardegna.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti Le Parti: - la Società, ai sensi e per gli obblighi di tracciabilità effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al Broker, intermediario dei flussi finanziari di cui premi ai sensi della apposita “clausola broker”, sia alla L. 13.08.2010Stazione Appaltante, n. 136. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché di cui al comma 1 della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati essi. La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi. - Il Broker ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla Azienda Contraente con i documenti previsti per la stipula del ContrattoStazione Appaltante ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi. Il Fornitore è tenuto presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a comunicare a ESTAR e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessiconsentire la piena tracciabilità delle operazioni . Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo QuadroL'Appaltatore, il Fornitore è tenuto ad indicare Subappaltatore o il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi Subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della L. 13.08.2010, n. 136. Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010. L’appaltatore si impegna a dare al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla Azienda Contraente, ad ESTAR ed Stazione Appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze (o della provincia in cui ove ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D.Lgs. n.231/2007, ESTAR/Azienda Contraente, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015Stazione Appaltante o l'amministrazione concedente.

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Samples: web.units.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. I pagamenti saranno effettuati unicamente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato oggetto di comunicazione da parte dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, con salvezza di A.Di.S.U. da ogni responsabilità conseguente. Il Fornitore assicura bonifico riporterà il pieno rispetto Codice Identificativo Gara attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. L’Appaltatore assume, pertanto, espressamente tutti gli obblighi di tutti tracciabilità dei flussi finanziari stabiliti a proprio carico dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dalle disposizioni interpretative, attuative e modificative di cui agli artt. 6 e 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187. L’Appaltatore ha l’obbligo di inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’esecuzione dell’appalto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010suddetta legge. A.Di.S.U. verificherà l’inserimento di tale clausola nei suddetti contratti. A tal fine, n. 136l’Appaltatore è obbligato a trasmettere a A.Di.S.U. copia dei subcontratti. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente con i documenti previsti per la stipula del Contratto. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ESTAR e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo Quadro, il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136. Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Azienda Contraente, ad ESTAR ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze (o della provincia Nel caso in cui ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) della l’Appaltatore abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli contrattuale ai suddetti obblighi di tracciabilità finanziaria. Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo , oltre a procedere all’immediata risoluzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismoContratto, in attuazione del D.Lgs. n.231/2007, ESTAR/Azienda Contraente, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione deve informarne contestualmente A.Di.S.U. e la segnalazione Prefettura/Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 risoluzione del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015Contratto.

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Tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi L’appaltatore si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010finanziari, come previsto dall’art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136136 e successive modificazioni e integrazioni (D.L. 12/11/2010 n. 187 convertito con modificazioni in Legge 17/12/2010 n. 217) e dalle Determinazioni dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n.8 del 18 novembre 2010 e n.10 del 22 dicembre 2010. In particolare Ai sensi e per gli effetti di tale normativa, i pagamenti relativi al presente appalto verranno saranno effettuati dal Tesoriere Provinciale, esclusivamente a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi bonifico. L’appaltatore si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante il/i numero/ i di c/c bancario o postale acceso presso banche o presso la società Poste Italiane SpAitaliane S.p.A, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti appositamente dedicati alle commesse pubbliche nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate della/e persona/e delegata/e ad operare su di essi esso/i. Tale comunicazione deve essere inviata all’Ente appaltante entro 7 giorni dall’accensione del/i c/c dedicato/i o dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a commesse pubbliche. L’omessa, tardiva o incompleta comunicazione dei suddetti elementi informativi comporta l’applicazione, da parte della Prefettura – UTG competente, della sanzione prevista dall’art. 6, comma 4 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni. Le fatture dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente emesse con i documenti previsti per la stipula gli estremi della banca, del Contrattorelativo codice IBAN, nonché del Codice Identificativo della Gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP) relativi al presente appalto. Il Fornitore è tenuto presente contratto si intenderà espressamente risolto qualora le transazioni riguardanti il contratto medesimo, non vengano eseguite in conformità a comunicare a ESTAR quanto stabilito dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo Quadro, il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse successive modificazioni e bonifici effettuatiintegrazioni. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136delle operazioni finanziarie relative al contratto determinerà la risoluzione di diritto del contratto stesso. Il Fornitore L’appaltatore si obbliga, pertanto, obbliga inoltre ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraentio a far inserire, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o del subcontrattosubcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Azienda ContraenteLegge 13 agosto 2010, ad ESTAR ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze (o della provincia in cui ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose n. 136 e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D.Lgs. n.231/2007, ESTAR/Azienda Contraente, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione successive modificazioni e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015integrazioni.

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Tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore assicura I pagamenti saranno effettuati dalla Stazione Appaltante con cadenza mensile previa positiva verifica della regolarità esecutiva da parte del responsabile del procedimento così come indicato nel precedente art. 5. L’aggiudicatario, dovrà trasmettere le propria fattura esclusivamente in modalità elettronica, con il pieno rispetto formato di tutti gli cui al D.M. 55 del 2013, recante firma elettronica qualificata o digitale da parte del fornitore o di un terzo soggetto delegato. Le fatture dovranno riportare obbligatoriamente il seguente codice identificativo (codice univoco del Sistema di Interscambio) assegnato dall'I.P.A. (xxx.xxxxxxxx.xxx.xx) relativo all’ufficio che ha ordinato la fornitura: EUEUY4 Oltre al “Codice Univoco Ufficio”, che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice del Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, occorre altresì indicare nella fattura i dati fiscali obbligatori ai sensi della normativa vigente, ivi compreso il C.I.G. “Codice Identificativo Gare”. Si specifica che in assenza di tali codici la Stazione Appaltante non può procedere al pagamento delle fatture elettroniche (art. 25 comma 3, D.L. n.66 del 24 aprile 2014). Infine, nel campo “Altra informazione” si ritiene necessario che vengano indicate informazioni dettagliate sulla fornitura e del settore ordinante, al fine di permettere all’Ufficio l'immediata individuazione dell’ordine di fornitura e la corretta registrazione della fattura. La fattura elettronica (F.E.) dovrà essere intestata a: Comune di Palma Campania, Via Municipio, 72 80036 – Palma Campania (NA) – C.F. – P. I.V.A. – 01245471212. Si specifica che la fattura prestata nelle modalità difformi da quelle descritte, sarà scartata, respinta e restituita al mittente. I pagamenti saranno, in ogni caso, effettuati su presentazione di regolare fattura ai fini fiscali, dell’attestazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.) e subordinatamente alla verifica. Tracciabilità dei flussi Pena la risoluzione contrattuale, l’Aggiudicatario dovrà assolvere obblighi di previsti del D.L.vo n.50 del 2016 per la tracciabilità dei flussi finanziari di cui relativi alla L. 13.08.2010, n. 136fornitura in oggetto. In particolare tutti i pagamenti relativi al movimenti finanziari inerenti la presente appalto verranno fornitura affidata dovranno essere registrati su conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. A tal fine l’Aggiudicatario si impegna a mezzo Conti Correnti dedicati (dare immediata comunicazione alla Stazione. Appaltante del conto corrente o dei conti correnti dedicati, anche in maniera via non esclusiva), accesi presso banche alla commessa in oggetto e al nominativo dei soggetti autorizzati ad operare su tali conti. Tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura in oggetto dovranno essere registrati su tale conto ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o Poste Italiane SpApostale, a mezzo bonifico bancario/postale o ovvero con altri mezzi strumenti di pagamento idonei a garantire consentire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale piena tracciabilità delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente con i documenti previsti per la stipula del Contratto. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ESTAR e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessioperazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare il presente Accordo Quadrocodice identificativo di gara (C.I.G.), il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti numero della Determinazione di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse aggiudicazione e bonifici effettuati. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi l’oggetto della L. 13.08.2010, n. 136. Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita clausola fornitura con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Azienda Contraente, ad ESTAR ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze (o della provincia in cui ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi descrizione delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D.Lgs. n.231/2007, ESTAR/Azienda Contraente, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015prestazioni rese.

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Tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti Le parti: - L'assicuratore ai sensi e per gli obblighi di tracciabilità effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al broker, intermediario dei flussi finanziari di cui premi ai sensi della apposita "clausola broker", sia alla L. 13.08.2010stazione appaltante, n. 136. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché di cui al comma 1 della medesima Xxxxx, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati essi. L'assicuratore si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi. - Il broker ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla Azienda Contraente con i documenti previsti per la stipula del Contrattostazione appaltante ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi. Il Fornitore è tenuto presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a comunicare a ESTAR e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessiconsentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo QuadroL'appaltatore, il Fornitore è tenuto ad indicare subappaltatore o il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della L. 13.08.2010, n. 136. Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010. L’appaltatore si impegna a dare al presente articolo ne da' immediata comunicazione alla Azienda Contraente, ad ESTAR ed stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze (o della provincia in cui ove ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D.Lgs. n.231/2007, ESTAR/Azienda Contraente, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore assicura Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il pieno rispetto contraente si obbliga all’osservanza del disposto di tutti cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010. L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010n. 136/2010…. Per tutto quanto non espressamente previsto, n. 136. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché restano ferme le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente con i documenti previsti per la stipula del Contratto. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ESTAR e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo Quadro, il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136. Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari disposizioni di cui all’artalla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 3 della 7 del D. L. 136/2010. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Azienda Contraente12 novembre 2010 n.187, ad ESTAR ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze (o della provincia in cui ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D.Lgs. n.231/2007, ESTAR/Azienda Contraente, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

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Tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all’ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all’oggetto, da utilizzare per l’effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all’affidamento in oggetto. A tal fine l’impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti relativi al presente appalto verranno esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento con strumenti idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale piena tracciabilità delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente con i documenti previsti operazioni per la stipula del Contrattol’intero importo dovuto. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ESTAR e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo Quadro, il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136. Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010. L’appaltatore si impegna concessionario s’impegna a dare immediata comunicazione alla Azienda Contraente, ad ESTAR ed stazione appaltante e alla prefetturaPrefettura-ufficio territoriale Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Firenze (o della provincia in cui ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) Bergamo — della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Al fine Qualora il concessionario non assolva gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolve di assicurare la prevenzione dell'utilizzo diritto ai sensi del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento comma 8 del terrorismomedesimo articolo 3. L’amministrazione comunale verifica, in attuazione del D.Lgsoccasione di ogni pagamento al concessionario e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. n.231/2007, ESTAR/Azienda Contraente, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione L'aggiudicazione e la segnalazione l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015lotta alla delinquenza mafiosa.

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Samples: Contratto Di Concessione Di Aree

Tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore assicura il pieno rispetto L’Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’esecuzione del presente contratto di cui alla Legge 13/08/2010 n. 136. A.I.Po procederà con la risoluzione del presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie fossero eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A. Anche nei contratti con i subappaltatori e con i subcontraenti della filiera delle imprese, dovrà essere prevista a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, legge 13/08/2010 n. 136136 nonché una clausola risolutiva espressa nei casi in cui le transazioni finanziarie fossero eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente con i documenti previsti per la stipula del Contratto. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ESTAR e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo QuadroL’Appaltatore, il Fornitore è tenuto ad indicare subappaltatore e il CIG derivato risultante dagli Atti contraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse tracciabilità finanziaria di cui sopra, deve procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e bonifici effettuatila Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competenti. Il Fornitore Nell’atto contrattuale sarà indicato il numero del conto corrente dedicato e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, dovrà essere allegata la dichiarazione presentata dall’Impresa ai sensi dell’art. 3 della L. 13.08.2010, legge n. 136. Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena 136/2010 contenente l’assunzione da parte dell’Appaltatore di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’artfinanziari. 3 L’Appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante ai sensi della L. 136/2010136/10 eventuali variazioni del conto dedicato. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla Azienda Contraentestipula del contratto, ad ESTAR ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze (o della provincia in cui ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismorelativo atto, in attuazione forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovrà indicare con precisione le generalità del D.Lgsconcessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute ed essere trasmesso all’A.I.Po. n.231/2007, ESTAR/Azienda Contraente, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche In difetto delle indicazioni sopra riportate nessuna responsabilità può attribuirsi alla Stazione Appaltante per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015pagamenti a persone non autorizzate dall’Appaltatore a riscuotere.

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Tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore assicura il pieno rispetto Contratto Quadro nonché i Contratti Attuativi oggetto della presente procedura ad evidenza pubblica sono soggetti alla normativa di tutti gli obblighi cui alla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010finanziari. L’Aggiudicatario, n. 136. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente con i documenti previsti per la stipula del Contratto. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ESTAR e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo Quadro, il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136. Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume sottoscrizione del Contratto Quadro e dei Contratti Attuativi, assumerà pertanto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. L’appaltatore nonché di cui alla legge n. 217/2010 e ss.mm.ii. In tutti i contratti di subappalto/subfornitura dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascun subcontraente della filiera si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e alla legge n. 217/2010 e ss.mm.ii. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese interessate a qualsiasi titolo all’oggetto della presente procedura di gara dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, aperti presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva. Il bonifico bancario o postale dovrà riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’affidatario, i Codici Identificativi di Gara relativi a ciascun lotto oggetto di affidamento. L’Aggiudicatario dovrà pertanto comunicare formalmente al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro apertura, o dalla loro destinazione per la commessa pubblica, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. L’Aggiudicatario, con la sottoscrizione dei Contratti Attuativi, si impegna altresì a trasmettere copia di tutti i contratti dei relativi subappaltatori e subcontraenti ai Comuni contenenti, a pena di nullità assoluta, la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136/2010 e alla legge n. 217/2010. Tutte le transazioni eseguite in maniera non conforme all’art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. comporteranno l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., fatta salva in ogni caso la risoluzione di diritto del contratto di concessione, qualora il Comune verifichi l’inadempimento di quanto previsto dal citato art. 3 ai commi 8, 9 e 9 bis. L’Aggiudicatario si impegna sin d’ora a dare immediata comunicazione alle Amministrazioni Comunali e alla Azienda Contraente, ad ESTAR ed alla prefettura-ufficio territoriale Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia Provincia di Firenze (o della provincia in cui ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) Torino della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Al fine Le notizie e i dati relativi alla Amministrazione Aggiudicatrice ed ai Comuni, comunque venuti a conoscenza dell’affidatario o di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle chiunque collabori alle sue attività criminose e di finanziamento del terrorismoin relazione all’esecuzione della presente concessione non dovranno, in attuazione del D.Lgs. n.231/2007alcun modo e in qualsiasi forma, ESTAR/Azienda Contraenteessere comunicate, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche divulgate o lasciate a disposizione di terzi e non potranno essere utilizzate per l'individuazione fini diversi da quelli previste dal Bando di Xxxx e la segnalazione dal presente Disciplinare di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015Gara.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi, sia nei rapporti verso il Comune di Altamura sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto. L’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione al Comune di Altamura ed alla Prefettura‐Ufficio territoriale del Governo. L’appaltatore si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia attivi da parte del Comune di Altamura sia passivi verso gli Operatori, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto. L’appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi, sarà rilasciata dal rappresentante legale dell’appaltatore entro 7 (sette) giorni dall’accensione del detto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il Fornitore assicura medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse. Ai fini dell’art.3, co.7, della L.136/2010 l’appaltatore è tenuto altresì a comunicare al Comune di Altamura gli estremi di cui sopra riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il pieno rispetto mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di tutti risoluzione dello stesso. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’Amministrazione e dagli altri soggetti di cui al precedente punto, il seguente codice identificativo gara (CIG): . L’appaltatore, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, trasmetterà i contratti sottoscritti con i subappaltatori contenenti, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente con i documenti previsti per la stipula del Contratto. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ESTAR legge 136/2010 e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo Quadro, il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136. Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Azienda Contraente, ad ESTAR ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze (o della provincia in cui ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D.Lgs. n.231/2007, ESTAR/Azienda Contraente, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015smi.

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Samples: Accordo Quadro, Secondo I Dettami Del Comma 4 Dell’art. 59 Del d.lgs.n.163/2006, Per L’affidamento Dei Lavori Di Manutenzione Ordinaria Degli Immobili Comunali Inerenti Le Opere Di Edilizia

Tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi L’appaltatore si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010finanziari, come previsto dall’art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136136 e successive modificazioni e integrazioni (D.L. 12/11/2010 n. 187 convertito con modificazioni in Legge 17/12/2010 n. 217) e dalle Determinazioni dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n.8 del 18 novembre 2010 e n.10 del 22 dicembre 2010. In particolare Ai sensi e per gli effetti di tale normativa, i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati saranno effettuati, esclusivamente a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi bonifico. L’appaltatore si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante il/i numero/i di c/c bancario o postale acceso presso banche o presso la società Poste Italiane SpAitaliane S.p.A., a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti appositamente dedicati alle commesse pubbliche nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate della/e persona/e delegata/e ad operare su di essi esso/i. Tale comunicazione deve essere inviata all’Ente appaltante entro 7 giorni dall’accensione del/i c/c dedicato/i o dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a commesse pubbliche. L’omessa, tardiva o incompleta comunicazione dei suddetti elementi informativi comporta l’applicazione, da parte della Prefettura – UTG competente, della sanzione prevista dall’art. 6, comma 4 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni. Le fatture dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente emesse con i documenti previsti per la stipula gli estremi della banca, del Contrattorelativo codice IBAN, nonché del Codice Identificativo della Gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP) relativi al presente appalto. Il Fornitore è tenuto presente contratto si intenderà espressamente risolto qualora le transazioni riguardanti il contratto medesimo, non vengano eseguite in conformità a comunicare a ESTAR quanto stabilito dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo Quadro, il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse successive modificazioni e bonifici effettuatiintegrazioni. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136delle operazioni finanziarie relative al contratto determinerà la risoluzione di diritto del contratto stesso. Il Fornitore L’appaltatore si obbliga, pertanto, obbliga inoltre ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraentio a far inserire, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o del subcontrattosubcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Azienda ContraenteLegge 13 agosto 2010, ad ESTAR ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze (o della provincia in cui ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose n. 136 e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D.Lgs. n.231/2007, ESTAR/Azienda Contraente, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione successive modificazioni e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015integrazioni.

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Samples: www.cbsc.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato ed eventualmente nel Contratto, si conviene che, in ogni caso, la Stazione appaltante, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell’art. 1360 c. c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il Contratto nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187. Il Fornitore assicura il pieno rispetto Fornitore, nella sua qualità di tutti appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. A tal fine, n. 136. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed Stazione appaltante verificherà il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente con i documenti previsti per la stipula corretto adempimento del Contrattosuddetto obbligo. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ESTAR e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo QuadroFornitore, il Fornitore è tenuto ad indicare subappaltatore o il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della L. 13.08.2010, n. 136. Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stessa Stazione appaltante. L’appaltatore Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a dare immediata comunicazione alla Azienda Contraente, comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad ESTAR ed alla prefettura-ufficio territoriale utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Governo della provincia di Firenze (o della provincia in cui ha sede l’azienda che attiverà Fornitore medesimo riportando il singolo contratto specifico) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D.Lgs. n.231/2007, ESTAR/Azienda Contraente, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015CIG dallo stesso comunicato.

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Samples: www.ausl.latina.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti L’Appaltatore si obbliga a comunicare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui alla all’art. 3 della L. 13.08.201013 agosto 2010, n. 136. In particolare i pagamenti relativi n.136,“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche Governo in maniera non esclusiva)materia di normativa antimafia”, accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente sul predetto conto corrente. L’Azienda provvederà al pagamento esclusivamente mediante bonifico bancario o postale con i documenti previsti per la stipula oneri a carico del Contrattogestore sul conto corrente “ dedicato”. Il Fornitore è tenuto mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a comunicare a ESTAR e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessiconsentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, secondo quanto previsto dall’art. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo Quadro3, il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicuranocomma 9 bis, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136136/2010. Il Fornitore L’Appaltatore si obbliga, pertanto, obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontrattoassoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della alla L. 136/2010. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Azienda Contraente, ad ESTAR ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze (o della provincia in cui L’Appaltatore che ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatoresubappaltatori/subcontraentesubcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo finanziaria procede all’immediata risoluzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismorapporto contrattuale, in attuazione del D.Lgs. n.231/2007, ESTAR/Azienda Contraente, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione informandone contestualmente ER.GO e la segnalazione Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di operazioni finanziarie sospetteBologna. L’Appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, come previsto dagli arttcon contestuale obbligo di informazione nei confronti dei ER.GO e della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bologna. 10Con riferimento ai subcontratti, 41il gestore si obbliga a trasmettere ad ER.GO, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopraccitata oppure a trasmettere copia del subcontratto. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte al DM 25.9.2015RUP mediante dichiarazione sostitutiva di notorietà, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. n.445/2000. Le fatture intestate all’Azienda dovranno riportare il CIG (Codice identificativo della gara). Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L.n.136/2010 e successive modificazioni e integrazioni.

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Samples: www.er-go.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore assicura il pieno rispetto La Società assicuratrice, la Società di tutti brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera) , sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. . I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla L. 13.08.2010, n. 136. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni fi- nanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità ed il e al codice fiscale delle persone delegate dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti. Tutte le movimentazioni finanziarie di essi cui al presente contratto dovranno essere avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamen- te a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Proget- to (CUP) comunicati alla Azienda Contraente con i documenti previsti per la stipula del Contrattodalla Stazione appaltante. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ESTAR e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessimancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. Ai fini 3 della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo Quadro, il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziaririsoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e dell’art. 3, c. 8 della L. 13.08.2010Legge. Fermo quanto normato all’art. 7 della Sez. III che segue, n. 136la denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto dalla Amministrazione, eventualmente anche per il tramite del broker, entro trenta giorni lavorativi da quando l’ufficio comunale preposto ne sia venuto a conoscenza. Il Fornitore La denuncia conterrà una descrizione dettagliata del fatto cui la richiesta scritta si obbligariferisce, pertantola data, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori il luogo, l’indicazione delle cause e subcontraentidelle conseguenze se conosciute, le generalità e recapito delle persone interessa- te e di eventuali testimoni, e sarà corredata di copia di tutta la documentazione relativa eventualmente in suo possesso; saranno altresì trasmessi quanto prima alla Società anche gli atti, documenti e notizie relativi al si- nistro, di cui la Amministrazione sia venuta in possesso successivamente alla denuncia. Le parti si impegnano reciprocamente a pena di nullità assoluta fornire annualmente per il tramite del broker, un elenco riepilogativo dei sinistri denunciati dall’inizio del contratto assicurativo, riportante: la numerazione attribuita - la data di subappalto o accadimento - le iniziali della controparte - lo stato del subcontratto, un’apposita clausola con sinistro (riservato / liquidato / respinto) - l’importo stimato per la quale ciascuna parte assume gli obblighi sua definizione - l’importo liquidato alla controparte É facoltà delle parti richiedere ed impegno fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora venga richiesto. L’Amministrazione dà facoltà alla Società di tracciabilità dei flussi finanziari pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta. Relativamente alle garanzie di cui all’art. 3 2 della L. 136/2010Sez. L’appaltatore III “Responsabilità verso prestatori di lavoro”, si impegna a dare immediata comunicazione alla Azienda Contraente, ad ESTAR ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze (o della provincia convie- ne che la Amministrazione dovrà denunciare il sinistro unicamente in cui ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D.Lgs. n.231/2007, ESTAR/Azienda Contraente, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015.caso di:

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Samples: www.sardegnaambiente.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di La Società, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136 del 13/8/2010 e smi, così come modificata dal D.L. n. 136. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (187/2010 e smi, è obbligata ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in maniera via non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpAalle commesse pubbliche, a mezzo bonifico bancario/postale o ovvero altri mezzi strumenti di pagamento idonei a garantire consentire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale piena tracciabilità delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente con i documenti previsti per la stipula del Contrattooperazioni. Il Fornitore è tenuto mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a comunicare a ESTAR e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessiconsentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo Quadrofinanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il Fornitore è tenuto codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della citata legge, la Società indica il seguente conto dedicato: La Società si impegna a comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti corrente e ai soggetti autorizzati ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti operare su di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuatiessi. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicuranoLa Società, nei rispettivi rapporti contrattualiinoltre, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136. Il Fornitore si obbliga, pertanto, obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraentisubcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontrattoassoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’artfinanziaria prescritti dalla citata legge. 3 della L. 136/2010. L’appaltatore La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla Azienda Contraente, ad ESTAR all’Agenzia ed alla prefettura-ufficio territoriale Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Firenze (o della provincia in cui ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) …… della notizia dell’inadempimento di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/-subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Al fine La Società si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di assicurare la prevenzione dell'utilizzo verifica imposto alla stazione appaltante dal comma 9 del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose predetto art. 3 della legge n. 136/2010 e di finanziamento del terrorismosuccessive modifiche ed integrazioni. La Società si impegna, in attuazione del D.Lgs. n.231/2007ancora, ESTAR/Azienda Contraente, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione i pagamenti destinati ai dipendenti, ai consulenti nonché ai fornitori di beni e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati ad immobilizzazioni tecniche tramite il conto corrente dedicato.

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Samples: Contratto Di Cessione Di Materiale Cartaceo E Di Beni Mobili, Previo Ritiro in Sito Ed Al Piano, Dichiarati Fuori Uso (Carta Da Macero, Mobili, r.a.e.e. E Materiale Plastico) Presso Le Sedi Delle Direzioni Centrali Dell’agenzia Delle Entrate Per Triennio

Tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore assicura In ottemperanza alla L 136/2010 l’aggiudicatario dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni”. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante, il pieno rispetto codice identificativo di tutti gara (CIG), attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). L’aggiudicatario dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice. fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. L’aggiudicatario si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari a pena di nullità assoluta. Laddove l’aggiudicatario sia a conoscenza dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio in oggetto sia inserita un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136presente legge. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche Il mancato utilizzo del bonifico bancario o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o ovvero degli altri mezzi di pagamento strumenti idonei a garantire consentire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale piena tracciabilità delle persone delegate ad operare su operazioni determina la risoluzione di essi dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente con i documenti previsti per la stipula diritto del Contratto. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ESTAR e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo Quadro, il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136. Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Azienda Contraente, ad ESTAR ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze (o della provincia in cui ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D.Lgs. n.231/2007, ESTAR/Azienda Contraente, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015contratto.

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Tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore assicura Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il pieno rispetto di fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente con i documenti previsti per la stipula del Contratto. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ESTAR e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo Quadro, il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136Legge 136/2010 s.m.i. Il Fornitore si obbligaimpegna inoltre a fornire, pertantosu richiesta di Iuav, ad inserire nei contratti con documentazione idonea per consentire le verifiche di cui all’art. 3 della Legge 136/2010. A pena di risoluzione del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi alla Fornitura devono essere registrati su conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o altri strumenti previsti dalla Legge 136/2010 s.m.i., salvo le deroghe previste dalla legge. Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione all’Università IUav e alla Prefettura competente dell’eventuale inadempienza di propri subappaltatori e subcontraentisubcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il Fornitore si impegna, altresì, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontrattocontratto, ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subcontraenti della filiera delle imprese a qualunque titolo interessate alla presente Fornitura, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte cui anche il subcontraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010n. 136/2010 s.m.i. L’appaltatore riguardanti il presente appalto. Ai fini della verifica prevista dall’art. 3, comma 9, della L. n. 136/2010 s.m.i., il Fornitore si impegna ad inviare all’Università Iuav di Venezia copia dei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera dell’impresa a dare immediata comunicazione alla Azienda Contraentequalsiasi titolo interessati al presente appalto, ad ESTAR ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze (o della provincia in cui ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariaentro dieci giorni dalla relativa sottoscrizione. Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D.Lgs. n.231/2007, ESTAR/Azienda Contraente, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia Le comunicazioni di cui al DM 25.9.2015presente articolo dovranno essere effettuate dal legale rappresentante o da soggetto munito di apposita delega.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di L’Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente con i documenti previsti per la stipula del Contratto. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ESTAR e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo Quadro, il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136. Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii, pena la nullità del contratto. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’appaltatore L’Affidatario, si impegna obbliga, ai sensi dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge n.136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a dare pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. L’AdG verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori sia inserita, a pena di nullità assoluta, la suddetta clausola. L’Affidatario, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’Affidatario, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’AdG e alla Azienda Contraente, ad ESTAR ed alla prefettura-ufficio territoriale Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Firenze (o della provincia in cui ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D.Lgs. n.231/2007, ESTAR/Azienda Contraente, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015Roma.

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Samples: www.politicheagricole.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136all’articolo 3 della Legge n.136 del 13/8/2010 e successive modifiche e integrazioni. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente con i documenti previsti per la stipula del Contratto. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ESTAR e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo Quadro, il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziariparticolare, ai sensi del comma 7 dell’art. 3 della L. 13.08.2010legge citata il conto dedicato, n. 136dovrà essere comunicato mediante presentazione in sede di offerta della “Comunicazione del Conto Dedicato” sulla base del fac-simile allegato alla presente (allegato 2). Il Fornitore La società, inoltre, si obbliga, pertanto, obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraentieventuali subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontrattoassoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finanziaria prescritti dalla legge. Stante l’obbligo di verifica della stazione appaltante, di cui all’artal comma 9 dell’art. 3 della L. 136/2010. L’appaltatore n. 136/2010 a Società si impegna a dare immediata comunicazione alla Azienda Contraentetrasmettere i predetti contratti all’Agenzia. Ai sensi dell’art. 3, ad ESTAR ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo commi 8 e 9 - bis della provincia di Firenze (o della provincia in cui L. n. 136/2010, la Società che ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraentesubappaltatori e subcontraenti) agli obblighi della tracciabilità finanziaria deve darne immediata comunicazione all’Agenzia e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di tracciabilità finanziariaGenova. Al fine Il mancato utilizzo degli strumenti di assicurare pagamento previsti dalla L. n. 136/2010 determina la prevenzione dell'utilizzo risoluzione di diritto del sistema finanziario “contratto” e dalla sua integrazione. La società accetta che l’Agenzia provveda alla liquidazione dei corrispettivi contrattuali, a scopo mezzo bonifico bancario, sul numero di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D.Lgs. n.231/2007, ESTAR/Azienda Contraente, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decretoconto corrente dedicato , sulla base degli indici della consuntivazione della fornitura effettuata. La Società si impegna a comunicare per iscritto all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Interregionale per la Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta – Ufficio Risorse – Sezione Acquisti, Xxx X. Xxxxxxxxx, 4 - 16126 Genova, eventuali successive variazioni relative al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di anomalia esso. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all’Agenzia, i pagamenti effettuati sul numero di cui al DM 25.9.2015conto corrente dedicato avranno effetto liberatorio. Ai sensi dell’art. 3, comma 5 della L. n. 136/2010, l’Agenzia indica che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è Z732A643BC.

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Samples: www.adm.gov.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore assicura il pieno rispetto La Società assicuratrice, la Società di tutti brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla L. 13.08.2010, n. 136. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità ed il e al codice fiscale delle persone delegate dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti. Tutte le movimentazioni finanziarie di essi cui al presente contratto dovranno essere avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati alla Azienda Contraente con i documenti previsti per la stipula del Contrattodalla Stazione appaltante. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ESTAR e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessimancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. Ai fini 3 della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo Quadro, il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziaririsoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e dell’art. 3, c. 8 della L. 13.08.2010Legge. La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto dalla Amministrazione, per il tramite del broker, entro dieci giorni dalla data dell’evento o da quando l’Ufficio Assicurazioni ne è venuto a conoscenza, e conterrà l’indicazione del giorno e luogo in cui si è verificato l’evento, la descrizione circostanziata, i riferimenti testimoniali e tutte le ulteriori informazioni che possono consentire la più ampia comprensione, oltre alle attestazioni rilasciate dalle Autorità eventualmente intervenute e, in caso di evento che riguardi gli artt. 149 e 150 del D. Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e il conseguente D.P.R. 18 luglio 2006 n. 136254, la modulistica compilata. Il Fornitore si obbligaIn caso di evento che riguardi le garanzie di cui ai punti 4, pertanto5 e 6 lettera B) dell’art. Oggetto dell’assicurazione, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraentidovrà inoltre essere fornita copia della denuncia presentata alla competente Autorità Giudiziaria. La Amministrazione farà altresì pervenire quanto prima alla Società ogni eventuale successiva comunicazione che dovesse pervenire. La Società fornirà semestralmente all’Amministrazione per il tramite del broker, a pena di nullità assoluta un elenco riepilogativo dei sinistri denunciati dall’inizio del contratto assicurativo, riportante: - la numerazione attribuita - la data di subappalto accadimento - la targa del veicolo assicurato coinvolto - le iniziali della controparte, laddove presente e/o possibile - lo stato del subcontrattosinistro - l’importo stimato per la sua definizione, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 o l’importo liquidato È facoltà dell’Amministrazione richiedere ed obbligo della L. 136/2010. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Azienda Contraente, ad ESTAR ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze (o della provincia società fornire lo stesso riepilogo anche in cui ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D.Lgs. n.231/2007, ESTAR/Azienda Contraente, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015altre occasioni qualora l’Amministrazione lo richieda.

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Samples: imperia.etrasparenza2.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore assicura Ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, a pena di nullità assoluta del contratto stipulato, l’impresa aggiudicataria è tenuta al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L’Impresa aggiudicataria deve rendere gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla presente commessa pubblica e le generalità ed il pieno rispetto codice fiscale. Qualora, nel corso del rapporto contrattuale, si dovessero registrare modifiche agli estremi identificativi anzi detti, queste dovranno essere comunicate entro 7 giorni. L’Impresa aggiudicataria deve riportare il codice CIG, assegnato alla specifica commessa, in tutte le comunicazioni ed operazioni relative alla gestione contrattuale, ed in particolare nelle fatture. L’Impresa aggiudicataria deve verificare che nei contratti sottoscritti con i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio in oggetto, sia inserita, a pena di tutti nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136legge sopra richiamata. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente con i documenti previsti per la stipula del Contratto. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ESTAR e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo Quadro, il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziariL’Impresa aggiudicataria, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 13.08.2010, n. 136. Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti136/2010, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontrattocontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’artalla citata legge. 3 della L. 136/2010. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Azienda ContraenteL’Appaltatore, ad ESTAR ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze (il subappaltatore o della provincia in cui ha sede l’azienda il sub contraente che attiverà il singolo contratto specifico) della abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D.Lgs. n.231/2007, ESTAR/Azienda Contraente, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia finanziaria di cui al DM 25.9.2015presente articolo è tenuto a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

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Tracciabilità dei flussi finanziari. La spesa è finanziata, come da impegni indicati nelle sopra richiamate determinazioni n. 1368/2019 e ……………….., con fondi del Bilancio del Comune. Il Fornitore assicura il pieno rispetto si impegna a rispettare, a pena di tutti nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, all’art. 3 della l. 13 agosto 2010 n. 136. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità 136 e successive modificazioni ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente con i documenti previsti per la stipula del Contratto. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ESTAR e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo Quadro, il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136integrazioni. Il Fornitore si obbliga, pertanto, obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. l. 136/2010. L’appaltatore Il Fornitore si impegna impegna, infine, a dare immediata comunicazione alla Azienda Contraente, ad ESTAR al Comune ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze (o della provincia in cui ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) Prefettura competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Al fine Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l’esecutore prende atto del seguente codice: codice identificativo di assicurare la prevenzione dell'utilizzo gara (CIG) n. 73444163D0. Il mancato utilizzo da parte del sistema finanziario “Fornitore” dei conti correnti dedicati e comunque il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sono causa di risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della l. 13 agosto 2010 n. 136, nonché di applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 6 della legge n. 136/’10 e s.m.. Il pagamento del corrispettivo relativo al presente contratto sarà effettuato al “Fornitore”, previo accertamento della regolare esecuzione di ogni servizio espletato, nonché della regolarità contributiva tramite Durc (Documento Unico di Regolarità Contributiva), indispensabile per poter procedere alla successiva liquidazione, nel rispetto della suddetta Legge 136/’10 e s.m.. Le eventuali contestazioni sulla qualità del servizio interrompono il termine di ammissione a scopo pagamento delle fatture. Il pagamento di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e un importo superiore a cinquemila euro è soggetto alla verifica di finanziamento cui all’Art. 48 bis del terrorismoDPR 29/09/73, in attuazione del D.Lgs. n.231/2007n. 602, ESTAR/Azienda Contraente, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare con le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia modalità di cui al DM 25.9.2015Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 18.01.08, n. 40.

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Samples: affidamenti.comune.fi.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, Ai sensi della Legge n. 136. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente con i documenti previsti per la stipula 136 del Contratto. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ESTAR e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo Quadro13 agosto 2010, il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136. Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte concedente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Azienda Contraente, ad ESTAR ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze (o della provincia in cui ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Al al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Il mancato utilizzo del sistema finanziario bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a scopo consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, costituisce ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della succitata legge, causa di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e risoluzione di finanziamento diritto del terrorismo, in attuazione del D.Lgspresente contratto. n.231/2007, ESTAR/Azienda Contraente, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione La parte interessata dovrà dichiarare che intende avvalersi della clausola risolutiva mediante una comunicazione scritta da inviare all’altra parte con un mezzo che ne assicuri la prova e la segnalazione data di operazioni finanziarie sospettericevimento. Gli estremi del conto corrente dedicato utilizzato per ricevere i pagamenti e gli estremi dei soggetti che possono operare su tale conto sono indicati nella comunicazione acquisita agli atti dall'Utilizzatore quale parte integrante anche se non materialmente allegata al presente contratto. Sempre ai fini fiscali il presente contratto è soggetto a registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986 e s.m.i. trattandosi di prestazioni soggette ad IVA. Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine al presente contratto o comunque derivante dal Contratto dovrà essere devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Ivrea. Le spese derivanti dal presente contratto sono a carico del Concedente. Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 15.11.2012 n. 218 che ha apportato modifiche al D. Lgs. 6.9.2011 n. 159, come previsto dagli è stata acquisita in data (…….)n. (…….)la comunicazione antimafia di cui agli artt. 10, 41, 66 84 e seguenti del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015D.Lgs n. 159/2011. Le parti eleggono domicilio come segue: il concedente (…….)

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Samples: Contratto Per L’affidamento Di Appalto Di Lavori Finalizzato Alla Realizzazione Di Una Operazione Di Public Private Partnerschip Ai Sensi Dell’art. 160 Ter Del D. Lgs. N. 163/2006 Per La Progettazione, Realizzazione E Perfetta Manutenzione Delle Opere Concernenti La Realizzazione Di Una Micro Centrale Idroelettrica Con Derivazione Dal Rio Ingria

Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni (smi), sia nei rapporti verso il Ministero sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto. L’Appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione al Ministero e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Roma. La predetta legge n. 136/2010 e smi trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti. L’Appaltatore si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto - sia attivi da parte del Ministero sia passivi verso gli Operatori della Filiera - uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’appalto. L’Appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale dell’Appaltatore entro 7 (sette) giorni dall’accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il Fornitore assicura medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse. Ai fini dell’art.3, co.7, della L. n. 136/2010 l’Appaltatore è tenuto altresì a comunicare al Ministero gli estremi di cui sopra riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il pieno rispetto mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di tutti risoluzione dello stesso. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’Amministrazione e dagli altri soggetti di cui al precedente punto 2, il seguente codice identificativo gara CIG: 37684585EA. L’Appaltatore, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, trasmetterà al Ministero i contratti sottoscritti con i subappaltatori contenenti, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010legge n. 136/2010 e smi. Con riferimento ai subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva del contratto, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere al Ministero, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, del D.Lgs. n. 136. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (163/2006 e smi, anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente con i documenti previsti per la stipula del Contratto. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ESTAR e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo Quadro, il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, apposita dichiarazione resa ai sensi della L. 13.08.2010del D.P.R. n. 445/2000, n. 136. Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraentiattestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontrattoassoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010. L’appaltatore alla legge n. 136/2010 e smi, restando inteso che il Ministero si impegna riserva di procedere a dare immediata comunicazione alla Azienda Contraenteverifiche a campione sulla veridicità di quanto a tale riguardo dichiarato, ad ESTAR ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze (o della provincia in cui ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Al fine di assicurare richiedendo all’uopo la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio produzione dei proventi delle attività criminose subcontratti stipulati e di finanziamento del terrorismoadottare, in attuazione del D.Lgs. n.231/2007all’esito dell’espletata verifica, ESTAR/Azienda Contraenteogni più opportuna determinazione, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione ai sensi della legge e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015contratto.

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Tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi Ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'appaltatore assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136succitata legge. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente con i documenti previsti per la stipula del Contratto. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ESTAR e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo QuadroL'appaltatore, il Fornitore è tenuto ad indicare subappaltatore o il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della L. 13.08.2010, n. 136. Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefetturaufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente. Tale disposizione vale anche per eventuali subcontratti (subappaltatori, cottimisti, fornitori, lavoratori autonomi). Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della L. Legge 136/2010, l’Affidatario si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato indicato nella dichiarazione “Scheda fornitore e comunicazione ex art. L’appaltatore 3 Legge 136/2010”, agli atti della Stazione appaltante, nell’ambito della quale sono stati individuati i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’Affidatario si impegna a comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. L’Affidatario si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge. L’Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Azienda Contraente, ad ESTAR all’Agenzia ed alla prefettura-ufficio territoriale Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Firenze (o della provincia in cui ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario L’Affidatario si impegna, inoltre, a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismotrasmettere i predetti contratti all’Agenzia, in attuazione del D.Lgs. n.231/2007, ESTAR/Azienda Contraente, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia ai fini della verifica di cui al DM 25.9.2015comma 9 dell’art. 3 della L.136/2010. L’inadempimento degli obblighi previsti in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari costituisce ipotesi di risoluzione espressa del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. In caso di cessione del credito derivante dal presente Contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Affidatario nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti allo stesso mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’ affidatario.

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Tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di Fornitore, nell’esecuzione della fornitura, dovrà impegnarsi ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3, della L. 13/8/2010, n. 136 e s.m.i. e dagli artt. 6 e 7, del DL 12/11/2010, n. 187, convertito con modificazioni nella L. 17/12/2010, n. 217, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010finanziari; dovrà, n. 136. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva)particolare, utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi esclusivamente presso banche o presso la Società Poste Italiane SpASPA, dedicati, anche in via non esclusiva, a mezzo tutti i movimenti finanziari ed a tutte le transazioni relativi al servizio in oggetto, che devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario/bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o altri mezzi di pagamento idonei a garantire consentire la tracciabilitàpiena tracciabilità delle operazioni. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché sono stati comunicati a questa AUSL, come sono stati comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente essi. Gli stessi soggetti provvederanno, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il mancato utilizzo, da parte del Fornitore del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto relativo al servizio in contesto, con i documenti previsti per la stipula del Contrattoincameramento della cauzione definitiva. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ESTAR altresì obbligato ad informare l’AUSL della Romagna e a ciascuna Azienda Contraente la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente, in merito ad eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini inadempimenti della propria controparte (subappaltatore e/o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo Quadrofinanziari, il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuatinonché della conseguente risoluzione del rapporto contrattuale a norma dell’art. 3, comma 8, L. 136 del 13/08/2010. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicuranosi impegna inoltre ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei rispettivi rapporti contrattualicontratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura aggiudicata, gli obblighi e gli adempimenti relativi un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine della verifica di tale adempimento ed in ottemperanza a quanto disposto dall’Autorità di Xxxxxxxxx sui Contratti Pubblici con propria determinazione, è fatto obbligo al Fornitore di trasmettere, alla stazione appaltante, copia conforme all’originale di tali contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura oggetto della presente gara. A norma della Determinazione ANAC n. 556, del 31/05/2017, “Xxxxxxxxxxxxxx x. 0, xxx 00/00/0000, xxxxxxx “Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, della L. 13.08.201013/08/2010, n. 136, aggiornata al D.Lgs. Il Fornitore 19/04/2017, n. 56”, si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraentiriporta, a pena seguire, per ciascun lotto oggetto del presente contratto, il CIG di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli riferimento: Lotto CIG Al fine dell’adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finanziari, in ogni documento fiscale, nonché in ogni bonifico bancario o postale o in ogni altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni deve essere riportato, in relazione a ciascuna transazione finanziaria legata ai prodotti aggiudicati di cui al presente appalto, il seguente CIG o CIG MASTER: In caso di aggiudicazione ad imprese raggruppate in RTI, ciascun componente dell’RTI è tenuto ad osservare in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla L. 136/2010 e s.m.i., anche al fine di non interrompere la concatenazione dei flussi tracciati tra stazione appaltante e singoli subcontraenti. La mandataria dovrà, pertanto, rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato. Le medesime condizioni valgono in relazione ai consorzi di cui all’art. 3 della L. 136/201045, comma 2, lett. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Azienda Contraented), ad ESTAR ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze (o della provincia in cui ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D.Lgs. n.231/2007, ESTAR/Azienda Contraente, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.201550/2016.

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Samples: Contratto Per La Fornitura Di Dispositivi Medici Per Allestimento E Somministrazione Di Farmaci Antiblastici Per Le Esigenze Di Ausl Della Romagna E Istituto Irst Di Meldola . Gara

Tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Ai sensi della L. 13.08.2010, 13/8/2010 n. 136. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), l’Appaltatore è tenuto ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane SpAS.p.A., a mezzo dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, sui quali dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto. Tali movimenti dovranno essere fatti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario/postale bancario o altri mezzi postale, fatta eccezione per i pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, per i quali sono ammessi sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di pagamento idonei a garantire la tracciabilitàdocumentazione della spesa. Gli Su tali documenti dovrà essere sempre indicato il Codice Identificativo Pratica (CIG) indicato nella documentazione di gara. La Società dichiara di esonerare l’Azienda da ogni responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo eseguiti. La Società dovrà comunicare all’Azienda gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché dedicati, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente con i documenti previsti per la stipula del Contrattoessi. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ESTAR e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo Quadro, il Fornitore L’Appaltatore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, assolvere a tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla all’appalto. Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari, il presente contratto si risolverà nei confronti dell’Appaltatore inadempiente di diritto ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136. Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o c. 8 del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’artmedesimo art. 3 della L. 136/2010. L’appaltatore La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla Azienda Contraente, ad ESTAR all’Azienda ed alla prefettura-ufficio territoriale Prefettura / Ufficio Territoriale del Governo della provincia Provincia di Firenze (o della provincia in cui ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Al fine L’Azienda, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Società fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali. Il mancato rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari costituisce causa di assicurare la prevenzione dell'utilizzo risoluzione espressa del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D.Lgs. n.231/2007, ESTAR/Azienda Contraente, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015contratto.

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Tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti Ai sensi e per gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente con i documenti previsti per la stipula del Contratto. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ESTAR e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo Quadro, il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136. Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari effetti di cui all’art. 3 della L. Legge 136/2010 l’Appaltatore si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato indicato nella “Scheda Fornitore e comunicazione ex art. 3 Legge 136/2010”, nell’ambito della quale ha individuato i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’appaltatore L’Appaltatore si impegna a comunicare alla S.A., entro 7 giorni ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con gli eventuali subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assumerà gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Azienda Contraente, ad ESTAR S.A. ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze (o della provincia in cui ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario L’Appaltatore si impegna, inoltre, a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismotrasmettere i predetti contratti alla S.A., in attuazione del D.Lgs. n.231/2007, ESTAR/Azienda Contraente, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia ai fini della verifica di cui al DM 25.9.2015comma 9 dell’art. 3 della legge 136/2010. L’inadempimento di tali obblighi costituirà ipotesi di risoluzione espressa del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. In caso di cessione del credito derivante dal presente Contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato. Ai fini della liquidazione dei corrispettivi si precisa che i pagamenti saranno effettuati mediante accredito su conto corrente bancario dedicato, con esclusione di responsabilità per la Stazione appaltante derivante da indicazioni erronee, disguidi e/o inconvenienti ascrivibili all’istituto bancario in questione. Sarà obbligo di ciascun operatore fatturare e registrare le operazioni relative all’esecuzione dell’incarico di propria competenza. Spetterà al mandatario raccogliere le fatture con gli importi di spettanza dei singoli operatori, vistarle per congruità e consegnarle alla Stazione Appaltante e quietanzare le somme dei mandati di pagamento intestati ai singoli beneficiari. Non saranno ammessi né consentiti pagamenti separati ai componenti del Raggruppamento. L’Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

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Tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore assicura Con riferimento alle attività relative al presente contratto le parti assumono tutti gli obblighi inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie” e successive modifiche, come individuati analiticamente all'art. 3 della stessa Xxxxx. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 della sopra citata legge n. 136/2010 e s.m.i., tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto di appalto debbono essere registrati su apposito conto corrente dedicato e debbono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L’effettuazione anche di una sola transazione senza l’utilizzo del bonifico bancario o postale, o di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. costituisce causa di risoluzione del presente contratto di appaltoai sensi dell’art. 3, comma 9/bis – della L. n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni. L’Appaltatore si obbliga a comunicare al Committente qualsivoglia variazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso banche o Poste Italiane s.p.a., unitamente alle generalità e al Codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, entro massimo 7 (sette) giorni dalla intervenuta variazione e/o accensione. Dette comunicazioni sono effettuate mediante Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art.21 del DPR 28/12/2000 n.45. Nelle fatture elettroniche emesse dall’appaltatore e in ogni altro documento inerente ai pagamenti e alle operazioni finanziarie relative al presente contratto debbono essere riportati il pieno rispetto codice CIG _, così come assegnato alla procedura di tutti aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi, unitamente agli estremi dell’Atto di aggiudicazione. L’appaltatore si impegna ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o subcontratti apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, legge n. 136136/2010 e s.m.i.. Con riferimento ai suddetti sub-contratti l’appaltatore si impegna altresì a comunicare immediatamente al committente ed alla Prefettura di Livorno la notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità. In particolare Con riferimento agli obblighi di cui sopra le parti si danno reciprocamente atto che l’appaltatore ha comunicato come segue gli estremi del conto corrente bancario su cui effettuare i pagamenti relativi al presente contratto di appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le unitamemte alle generalità ed il e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente con i documenti previsti per la stipula del Contratto. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ESTAR e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo Quadroessi: n. conto , il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136. Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Azienda Contraente, ad ESTAR ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze (o della provincia in cui ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D.Lgs. n.231/2007, ESTAR/Azienda Contraente, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015.Persone delegate

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Samples: Contratto Di Appalto

Tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di L’Operatore Economico si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.201013 agosto 2010, n. 136. In particolare i pagamenti relativi al 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilitàContratto. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m., sono . L’Operatore Economico si obbliga a comunicare all’ASL Roma 1 le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di essi dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente con i documenti previsti per cui all’art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la stipula del Contratto. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ESTAR e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti piena tracciabilità, il presente Accordo QuadroContratto è risolto di diritto, il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuatisecondo quanto previsto dall’art. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano3, nei rispettivi rapporti contrattualicomma 9 bis, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136136/2010 e s.m. Il Fornitore L’Operatore Economico si obbliga, pertanto, obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontrattoassoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. L’Operatore Economico, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla ASL Roma 1 ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stessa. (Ove l’Operatore economico abbia fatto richiesta di subappalto in fase di gara) L’ASL Roma 1 verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m. Con riferimento ai subcontratti, l’Operatore Economico si obbliga a trasmettere all’ASL Roma 1, oltre alle informazioni di cui all’art. 105 del d.lgs. 50/2016 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 136/2010. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Azienda Contraente, ad ESTAR ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze (o della provincia in cui ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose 13/08/2010 n. 136 e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D.Lgs. n.231/2007, ESTAR/Azienda Contraente, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015s.m.

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Samples: Accordo Sul Trattamento Dei Dati Personali

Tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore assicura Gli appaltatori, subappaltatori, subcontraenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. Pertanto devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche se non in via esclusiva e i relativi movimenti finanziari devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. I medesimi soggetti dovranno comunicare al Servizio Economico Finanziario di questa Azienda Sanitaria gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al predetto periodo entro 7 giorni dalla loro accensione, nonché nello stesso termine, le generalità e il pieno rispetto codice fiscale delle persone delegate ad operare su di tutti essi. Gli appaltatori dei lavori/servizi/forniture dovranno assumere contrattualmente, a pena di nullità assoluta gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136citata legge. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati Questa Azienda Sanitaria si riserva pertanto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 Codice Civile (anche in maniera non esclusivaclausola risolutiva espressa), accesi presso in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane SpAS.p.A. L’appaltatore, a mezzo bonifico bancario/postale il subappaltatore o altri mezzi il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte ai predetti obblighi di pagamento idonei a garantire tracciabilità finanziaria deve procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente questa Azienda Sanitaria e la tracciabilitàPrefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su Questa Azienda Sanitaria si riserva di essi dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente verificare che nei contratti sottoscritti con i documenti previsti per la stipula del Contratto. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ESTAR e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo Quadro, il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136. Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraentii subcontraenti relativi ai lavori/servizi/forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontrattoassoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Azienda Contraente, ad ESTAR ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze (o della provincia in cui ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D.Lgs. n.231/2007, ESTAR/Azienda Contraente, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015legge citata.

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Samples: www.aulss7.veneto.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni (smi), sia nei rapporti verso il Ministero sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto. L’Appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione al Ministero e alla Prefettura‐Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Roma. La predetta legge n. 136/2010 e smi trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti. L’Appaltatore si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto - sia attivi da parte del Ministero sia passivi verso gli Operatori della Filiera - uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’appalto. L’Appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale dell’Appaltatore entro 7 (sette) giorni dall’accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il Fornitore assicura medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse. Ai fini dell’art.3, co.7, della L. n. 136/2010 l’Appaltatore è tenuto altresì a comunicare al Ministero gli estremi di cui sopra riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il pieno rispetto mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di tutti risoluzione dello stesso. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’Amministrazione e dagli altri soggetti di cui al precedente punto 2, il seguente codice identificativo gara (CIG): 3188164C26. L’Appaltatore, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, trasmetterà al Ministero i contratti sottoscritti con i subappaltatori contenenti, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010legge n. 136/2010 e smi. Con riferimento ai subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva del contratto, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere al Ministero, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, del D.Lgs. n. 136. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (163/2006 e smi, anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente con i documenti previsti per la stipula del Contratto. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ESTAR e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo Quadro, il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, apposita dichiarazione resa ai sensi della L. 13.08.2010del D.P.R. n. 445/2000, n. 136. Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraentiattestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontrattoassoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010. L’appaltatore alla legge n. 136/2010 e smi, restando inteso che il Ministero si impegna riserva di procedere a dare immediata comunicazione alla Azienda Contraenteverifiche a campione sulla veridicità di quanto a tale riguardo dichiarato, ad ESTAR ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze (o della provincia in cui ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Al fine di assicurare richiedendo all’uopo la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio produzione dei proventi delle attività criminose subcontratti stipulati e di finanziamento del terrorismoadottare, in attuazione del D.Lgs. n.231/2007all’esito dell’espletata verifica, ESTAR/Azienda Contraenteogni più opportuna determinazione, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione ai sensi della legge e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015contratto.

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Samples: www.politicheagricole.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010Ai sensi della legge 13.8.2010, n. 136, l’Impresa si obbliga ad accendere uno o più conti correnti bancari o postali dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche e a registrare su tali conti tutti i movimenti finanziari connessi all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno Tali flussi dovranno essere effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva)mediante bonifico bancario o postale, accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o ovvero con altri mezzi strumenti di incasso e di pagamento idonei a garantire consentire la tracciabilitàpiena tracciabilità delle operazioni, compresi gli stipendi di dipendenti, consulenti e fornitori, i pagamenti di beni e servizi rientranti tra le spese generali ed i pagamenti destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, ferme restando le eccezioni di cui all’art. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati 3, comma 3, della legge citata. La mancata osservanza delle sù richiamate disposizioni, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su ulteriori disposizioni in materia di essi dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente con i documenti previsti per la stipula del Contratto. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ESTAR e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo Quadro, il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi comporterà, nelle fattispecie previste, l’applicazione delle sanzioni stabilite dall’art. 3, comma 8, e dall’art. 6 della L. 13.08.2010, legge n. 136. Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori 136/2010 e subcontraenti, a pena di nullità assoluta l’automatica risoluzione del contratto di subappalto o del subcontrattoa norma dell’art. 3, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi comma 9 bis, della medesima legge. Le clausole di tracciabilità dei flussi finanziari dovranno essere previste nel contratto di cui all’art. 3 della L. 136/2010. L’appaltatore subappalto; l’Impresa si impegna a dare immediata comunicazione alla Azienda Contraente, ad ESTAR ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze (o della provincia in cui ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) della notizia dell’inadempimento comunicare immediatamente all’Amministrazione l’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariafinanziaria (in caso di subappalto). Al fine La mandataria si impegna a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di assicurare la prevenzione dell'utilizzo tracciabilità dei flussi finanziari (ove l’Impresa sia un RTI). La fattura elettronica dovrà essere intestata a: Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale. Ai fini del sistema finanziario pagamento, l’Impresa fornisce i seguenti dati: BANCA: IBAN: SOGGETTI DELEGATI AD OPERARE SUL C/C: Incarico Nome e Cognome Codice Fiscale L’ Impresa si obbliga a scopo partecipare, giustificandola con documenti legali, qualunque successiva variazione delle modalità di riciclaggio dei proventi delle attività criminose pagamento e di finanziamento quietanza indicata nel contratto. Ove si ometta di partecipare la predetta comunicazione, l’Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare per i pagamenti effettuati con le modalità sopra indicate. Ove si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengano “ope legis” e/o per fatto previsto negli atti legali del terrorismofornitore, in attuazione del D.Lgsquando anche pubblicate nei modi legge, l’Impresa s’impegna a darne tempestiva notifica all’Amministrazione. n.231/2007In difetto di tale comunicazione, ESTAR/Azienda Contraentel’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi di pagamento eseguiti. Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale, quale pubblica amministrazionesenza oneri di diffida o di azione giudiziaria, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospettepotranno essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, che potrà rivalersi anche sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015garanzia.

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Tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore assicura 1 L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di cui all’art. 3, legge 13 agosto 2010, n.136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), così come modificata dal DL.12 novembre 2010, N. 187, convertito con Legge 17 dicembre 2010, n. 217. In particolare, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli Appaltatori, i Subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici, anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva - fermo restando quanto previsto dal comma 5 del suddetto art. 3 - al Contratto. Inoltre, tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici e, dunque relativi al Contratto, nonché alla gestione dei suddetti finanziamenti devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del suddetto art. 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L’Appaltatore è tenuto a comunicare alle unità amministrative competenti di ENEL, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui sopra entro sette giorni dall’accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al Contratto, nonché, nello stesso termine, le generalità e il pieno rispetto codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Analogamente e con le medesime modalità, il Subappaltatore o il subcontraente tramite l’Appaltatore, sono tenuti a comunicare al gestore del Contratto i dati di cui sopra. L’Appaltatore, il Subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, informa ENEL e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. L’Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti con i propri Subappaltatori o subcontraenti analoga clausola con la quale ciascuno di essi assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010al suddetto art. 3, n. 136legge 13 agosto 2010, n.136. In particolare i pagamenti relativi al Nel caso di violazione, da parte dell’Appaltatore, di uno solo degli obblighi previsti dall’art. 3, legge 13 agosto 2010, n.136 o dal presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente con i documenti previsti per la stipula del Contratto. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ESTAR e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo Quadroarticolo, il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti Contratto si intenderà risolto di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziaridiritto immediatamente, ai sensi della L. 13.08.2010e per gli effetti dell’art.1456 cc. Nel caso sia previsto, n. 136oltre al CIG (Codice Identificativo di Gara) il rilascio obbligatorio del Codice Unico di Progetto (CUP), ENEL comunicherà detto codice all’Appaltatore che dovrà riportarlo su ciascuna fattura ai sensi dell’art. Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Azienda Contraente, ad ESTAR ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze (o della provincia in cui ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi 3.2.5 delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D.Lgs. n.231/2007, ESTAR/Azienda Contraente, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015CG Basic.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto Basic Italia

Tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all’ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all’oggetto, da utilizzare per l’effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all’affidamento in oggetto. A tal fine l’impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti relativi al presente appalto verranno esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento con strumenti idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale piena tracciabilità delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente con i documenti previsti operazioni per la stipula del Contrattol’intero importo dovuto. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ESTAR e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo Quadro, il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136. Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010. L’appaltatore si impegna concessionario s’impegna a dare immediata comunicazione alla Azienda Contraente, ad ESTAR ed stazione appaltante e alla prefetturaPrefettura-ufficio territoriale Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Firenze (o della provincia in cui ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) Poggibonsi — della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Al fine Qualora il concessionario non assolva gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolve di assicurare la prevenzione dell'utilizzo diritto ai sensi del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento comma 8 del terrorismomedesimo articolo 3. L’amministrazione comunale verifica, in attuazione del D.Lgsoccasione di ogni pagamento al concessionario e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. n.231/2007, ESTAR/Azienda Contraente, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione L'aggiudicazione e la segnalazione l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015lotta alla delinquenza mafiosa.

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Tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010legge 13 agosto 2010, n. 136136 e successive modifiche ed integrazioni, tra i quali, in particolare, gli obblighi di seguito richiamati. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (L’appaltatore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in maniera non via esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli alle commesse pubbliche e comunica all’ente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché del conto corrente, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente esso, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina ai senti del comma 8 del precitato articolo 3 della Legge n. 136/201 e ss.mm.ii. la risoluzione del contratto. Al fine di permettere all’Amministrazione di assolvere all’obbligo di verifica delle clausole contrattuali, sancito dal comma 9 dell’art. 3 Legge n. 136/2010 l’appaltatore si impegna ad inviare, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, copia di tutti i contratti sottoscritti con i documenti previsti per la stipula del Contratto. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ESTAR e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo Quadro, il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136. Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraentidi subcontratti alla fine delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori oggetto del presente contratto. La comunicazione può anche avvenire per estratto mediante l’invio della singola clausola di tracciabilità e di idonea evidenza dell’avvenuta sottoscrizione, a pena nonché mediante l’invio di nullità assoluta del contratto dichiarazioni sostitutive sottoscritte, secondo le formalità di subappalto o del subcontrattoXxxxx, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli le quali le parti danno atto, dettagliandoli, dell’avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010tracciabilità. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Azienda Contraente, ad ESTAR all’Amministrazione ed alla prefettura-ufficio territoriale Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo della provincia Provincia di Firenze (o della provincia in cui ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) Pordenone della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Al fine L’appaltatore si obbliga, inoltre ad indicare negli strumenti di assicurare pagamento relativi ad ogni transazione il CIG che identifica il presente affidamento e ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subcontraente/i, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo quale ciascuno di riciclaggio essi assume gli obblighi di tracciabilità dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D.Lgs. n.231/2007, ESTAR/Azienda Contraente, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, flussi finanziari come previsto dagli arttdall'art. 103, 41c. 9, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015della L. 136/2010 e smi; e).

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Tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di Consulente assume, pena la nullità del contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010all’art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i. La CNPADC, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. effettuerà il pagamento esclusivamente mediante bonifico. A tal fine e ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Consulente si impegna a comunicare, il conto corrente dedicato e le generalità delle persone delegate ad operare sul medesimo conto nonché, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima Legge n. 136/2010. In particolare i pagamenti relativi Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, si conviene che, in ogni caso, la CNPADC in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto il presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. nonché dell’art. 1360 c.c.. previa dichiarazione da comunicarsi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche Consulente con raccomandata a.r., nell’ipotesi in maniera non esclusiva), cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale e quindi senza aver utilizzato uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpAS.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, al presente incarico. Il Consulente è tenuto a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli comunicare tempestivamente, e comunque, entro e non oltre 7 giorni dalla variazione, qualsivoglia modifica intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati del conto corrente dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente con i documenti previsti per detto conto. Resta espressamente inteso che in nessun caso il Consulente potrà sospendere la stipula prestazione delle attività oggetto del presente Contratto. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ESTAR e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo Quadro, il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti Nel caso di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136. Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta risoluzione anticipata del contratto di subappalto o del subcontrattocui al precedente comma 3, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 il corrispettivo come indicato al comma 1 della L. 136/2010. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Azienda Contraente, ad ESTAR ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze (o della provincia in cui ha sede l’azienda che attiverà lettera A) sarà dovuto proporzionalmente per il singolo contratto specifico) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D.Lgs. n.231/2007, ESTAR/Azienda Contraente, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione periodo intercorso tra il Closing e la segnalazione data di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015efficacia della risoluzione.

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Samples: Contratto Per L’affidamento Di Servizi Professionali

Tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di L’istituto Cassiere Intesa San Paolo spa con sede con sede legale in Torino (TO), Piazza San Carlo n. 156, CAP 10121, nella stipula del presente contratto, si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla come previsto dall’art. 3 della L. 13.08.2010, 13.8.2010 n. 136. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed A tal fine rende noto che il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente con i documenti previsti per la stipula del Contratto. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ESTAR e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo Quadro, il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136. Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conto dedicato di cui all’art. 3 citato è il seguente: IBAN: XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000 Dichiara inoltre che il sopraccitato conto bancario è un conto tecnico interno e pertanto non vi sono persone delegate ad operare sullo stesso. Ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile ed in applicazione dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010, si conviene che in caso di pagamenti disposti senza avvalersi del conto corrente bancario indicato al precedente articolo, il vincolo contrattuale si intenderà risolto di diritto mediante comunicazione da parte dell’Ente, da inviarsi con posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo con certezza della data di ricevimento. L’appaltatore si impegna Sarà sufficiente, nella suindicata comunicazione, che l’Agenzia comunichi la propria intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa. La risoluzione del contratto lascia impregiudicata l’applicazione delle disposizioni sanzionatorie previste dall’art. 6 della L. 13.8.2010 n. 136. Il Contratto è datato e sottoscritto, a dare immediata comunicazione alla Azienda Contraente, ad ESTAR ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia pena di Firenze (o della provincia in cui ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismonullità, in attuazione del D.Lgsforma digitale dalle parti. n.231/2007L’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo L’Istituto Cassiere PROTOCOLLO AGGIUNTIVO PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DOCUMENTI INFORMATICI SOTTOSCRITTI CON FIRMA DIGITALE TRA L’Istituto di Credito Intesa Sanpaolo S.p.A., ESTAR/Azienda Contraentein seguito denominato "Cassiere", quale pubblica amministrazionecon sede legale in Torino (TO), provvederà ad effettuare le relative verifiche Piazza San Carlo n. 156, CAP 10121, numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino e codice fiscale 00799960158, partita IVA 10810700152, iscritta al n. 5361 dell’Albo delle Banche, con capitale sociale interamente versato pari Euro 8.731.874.498,36, rappresentata dal Sig. Xxxxxxxx Xx Xxxxxxx, nato a Noto (SR) il 17/01/1969, domiciliato per l'individuazione la carica presso Intesa Sanpaolo, Filiale Imprese Roma Centro, Xxx xxx xxxxx 000 – 00000 Xxxx, nella sua qualità di quadro direttivo autorizzato a rappresentare legalmente la società, ai sensi e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia per gli effetti di cui al DM 25.9.2015alla delibera del Consiglio di Ente del giorno 28 aprile 2016, il cui estratto è stato certificato in data 6 giugno 2016 con atto del Notaio Xxxxxxx Xxxxxxx di Torino, rep. n° 124968; L’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, con sede in Roma, xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, 25 - 00135 - Roma, CF 97871890584, rappresentata dal Direttore e Legale Rappresentante, Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx, nata a Roma il 15/10/1959, Codice Fiscale XXXXXX00X00X000X di seguito denominata anche " Ente o Agenzia".

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Samples: Contratto Per La Gestione Dei Servizi Di Tesoreria E Cassa Dell’agenzia Italiana Per La Cooperazione Allo Sviluppo

Tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di La Società, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla ai sensi dell’art. 3 della L. 13.08.2010136/2010, n. 136. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (così come modificata dal D.L. 187/2010 e s.m.i., è obbligata ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in maniera via non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpAalle commesse pubbliche, a mezzo bonifico bancario/postale o ovvero altri mezzi strumenti di pagamento idonei a garantire consentire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale piena tracciabilità delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente con i documenti previsti per la stipula del Contrattooperazioni. Il Fornitore è tenuto mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a comunicare a ESTAR e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessiconsentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo Quadrofinanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’Agenzia e dalla Società, il Fornitore codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità di vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture. Ai sensi del comma 7 dell’art. 3 della legge citata il conto dedicato è tenuto il seguente:[ ]. La Società si impegna a comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti corrente e ai soggetti autorizzati ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti operare su di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuatiessi. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicuranoLa Società, nei rispettivi rapporti contrattualiinoltre, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136. Il Fornitore si obbliga, pertanto, obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraentisubcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontrattoassoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’artfinanziaria prescritti dalla citata legge. 3 della L. 136/2010. L’appaltatore La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla Azienda Contraente, ad ESTAR all’Agenzia ed alla prefettura-ufficio territoriale Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Firenze (o della provincia in cui ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) [ ] della notizia dell’inadempimento di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/-subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Al fine La Società si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di assicurare la prevenzione dell'utilizzo verifica imposto alla stazione appaltante dal comma 9 del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose predetto art. 3 della legge 136/2010 e di finanziamento del terrorismos.m.i. La Società si impegna, in attuazione del D.Lgs. n.231/2007ancora, ESTAR/Azienda Contraente, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione i pagamenti destinati ai dipendenti, ai consulenti nonché ai fornitori di beni e la segnalazione servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati ad immobilizzazioni tecniche tramite il conto corrente dedicato. Ai sensi dell’art. 3, comma 5 della L.136/2010 e s.m.i., l’Agenzia indica che il Codice Identificativo di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015.Gara (CIG) è: 6227892B0D.

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Samples: Contratto Di Concessione Del Servizio Di Gestione Dell’asilo Nido Aziendale Dell’agenzia Delle Entrate Direzione Regionale Dell’emilia Romagna Sito in Bologna in via Marco Polo N. 60. Cig:

Tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l’Impresa, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative al contratto in oggetto, ad eccezione di cui alla L. 13.08.2010quanto disposto dal comma 3 dello stesso articolo, n. 136il seguente conto corrente: ………………………………………, aperto presso ……………………. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati L’Impresa evidenzia che le persone delegate ad operare su tale conto sono le seguenti: ……………………………, nato a mezzo Conti Correnti dedicati ………………….. (anche in maniera non esclusiva)…..) il …… - Codice Fiscale ; ……………………………, nato a ………………….. (…..) il …… - Codice Fiscale …………………. Anche le transazioni tra Impresa ed eventuali subappaltatori e subcontraenti dovranno avvenire utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpAitaliane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, da comunicarsi preventivamente all’Azienda contraente. Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto in oggetto devono essere registrati sui conti correnti dedicati, salvo quanto previsto al comma 3 dell’art. 3 della L. n. 136/2010. Tale previsione deve essere espressamente inserita, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi pena di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente con i documenti previsti per la stipula del Contratto. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ESTAR e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo Quadro, il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicuranonullità, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136. Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i tra Impresa ed eventuali propri subappaltatori e subcontraenti. riportare, in relazione a pena ciascuna transazione posta in essere, il codice CIG e, ove previsto il codice unico di nullità assoluta del contratto di subappalto progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico sottostante. L’Impresa, se ha notizia dell’inadempimento da parte dei propri eventuali subappaltatori o del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli subcontraenti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Azienda Contraenteal presente articolo, ad ESTAR ed alla prefettura-deve procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l’Azienda contraente e la prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze (o della provincia in cui ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariaterritorialmente competente. Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose Analogo obbligo deve essere inserito per i subappaltatori e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D.Lgs. n.231/2007, ESTAR/Azienda Contraente, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015i subcontraenti nei contratti da questi stipulati con l’Impresa.

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Samples: www.aou.mo.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore assicura il pieno rispetto Ai sensi di tutti cui alla legge 136/2010 e s.m.i., riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari l’impresa aggiudicataria è tenuta a dichiarare: Che in caso di affidamento della concessione assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010legge 136/2010, n. 136. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva)impegnandosi: ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane SpAS.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto; a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi comunicare al Comune di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli Xxxxxxxxxx Sabino gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al punto precedente, nonché le generalità ed e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente con i documenti previsti per la stipula del Contratto. Il Fornitore è tenuto essi, entro sette giorni dalla loro accensione; a comunicare a ESTAR e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo Quadro, il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136. Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad inserire prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraentiimprese a qualsiasi titolo interessate a servizi oggetto del presente appalto, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita la clausola con la quale ciascuna parte di esse assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010. L’appaltatore si impegna alla citata legge, a dare immediata comunicazione alla Azienda Contraente, ad ESTAR ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia pena di Firenze (o della provincia in cui nullità assoluta dei contratti stessi; se ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio da parte dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D.Lgs. n.231/2007, ESTAR/Azienda Contraente, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia soggetti di cui al DM 25.9.2015precedente punto, a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte informando contestualmente sia il Comune di Xxxxxxxxxx Sabino sia la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo, territorialmente competente. di essere consapevole che ai fini di verificare l’applicazione della norma, l’Amministrazione potrà richiedere all’appaltatore copia dei contratti di cui sopra; di essere a conoscenza che il Comune di Xxxxxxxxxx Sabino risolverà il contratto in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

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Samples: www.comune.monteleonesabino.ri.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore assicura il pieno rispetto Contratto Attuativo EPC oggetto della presente procedura ad evidenza pubblica è soggetto alla normativa di tutti gli obblighi cui alla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010finanziari. L’Aggiudicatario, n. 136. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente con i documenti previsti per la stipula del Contratto. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ESTAR e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo Quadro, il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136. Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume sottoscrizione del Contratto Attuativo EPC, assumerà pertanto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. L’appaltatore nonché di cui alla legge n. 217/2010 e ss.mm.ii. In tutti i contratti di subappalto/subfornitura dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascun subcontraente della filiera si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e alla legge n. 217/2010 e ss.mm.ii. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese interessate a qualsiasi titolo all’oggetto della presente procedura di gara dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, aperti presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva. Il bonifico bancario o postale dovrà riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’affidatario, i Codici Identificativi di Gara relativi a ciascun lotto oggetto di affidamento. L’Aggiudicatario dovrà pertanto comunicare formalmente al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro apertura, o dalla loro destinazione per la commessa pubblica, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. L’Aggiudicatario, con la sottoscrizione del Contratto Attuativo, si impegna altresì a trasmettere copia di tutti i contratti dei relativi subappaltatori e subcontraenti ai Comuni contenenti, a pena di nullità assoluta, la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136/2010 e alla legge n. 217/2010. Tutte le transazioni eseguite in maniera non conforme all’art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. comporteranno l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., fatta salva in ogni caso la risoluzione di diritto del contratto di concessione, qualora il Comune verifichi l’inadempimento di quanto previsto dal citato art. 3 ai commi 8, 9 e 9 bis. L’Aggiudicatario si impegna sin d’ora a dare immediata comunicazione all’Amministrazione Comunale e alla Azienda Contraente, ad ESTAR ed alla prefettura-ufficio territoriale Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia Provincia di Firenze (o della provincia in cui ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) Novara della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Al fine Le notizie e i dati relativi alla Amministrazione Aggiudicatrice ed al Comune, comunque venuti a conoscenza dell’affidatario o di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle chiunque collabori alle sue attività criminose e di finanziamento del terrorismoin relazione all’esecuzione della presente concessione non dovranno, in attuazione del D.Lgs. n.231/2007alcun modo e in qualsiasi forma, ESTAR/Azienda Contraenteessere comunicate, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche divulgate o lasciate a disposizione di terzi e non potranno essere utilizzate per l'individuazione fini diversi da quelli previste dal Bando di Xxxx e la segnalazione dal presente Disciplinare di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015Gara.

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Samples: Unione Di Comuni

Tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore assicura Ai sensi della L. 13 agosto 2010, n. 136, entrambe le parti si obbligano alla rigorosa osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Per il pieno rispetto pagamento del corrispettivo vengono, conseguentemente, impiegati uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx restando che gli strumenti di tutti pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere in relazione al presente contratto, il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11, L. 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, nonché alla gestione dei finanziamenti pubblici, anche europei, a qualsiasi titolo interessati il presente contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni pagamenti, ad eccezione dei movimenti previsti dall'art. 3, co. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136 (movimenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi). I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite il/i conto/i corrente/i dedicato/i, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento. L’appaltatore si obbliga a comunicare all'amministrazione gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con obbligo per quest'ultime di provvedere, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.201013 agosto 2010, n. 136. In particolare i pagamenti relativi 136 nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese nonché dei concessionari di finanziamenti pubblici, anche europei, a qualsiasi titolo interessati al presente appalto verranno effettuati contratto. L'amministrazione si obbliga a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente verificare che nei contratti sottoscritti con i documenti previsti per la stipula del Contratto. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ESTAR e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo Quadro, il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136. Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraentii subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontrattoassoluta, un’apposita risulti inserita un'apposita clausola con la quale ciascuna parte ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della alla L. 136/201013 agosto 2010, n. 136. L’appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo si impegna obbliga a dare darne immediata comunicazione alla Azienda Contraente, ad ESTAR ed all'amministrazione e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze (o della provincia in cui ove ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D.Lgs. n.231/2007, ESTAR/Azienda Contraente, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

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Samples: Contratto Di Appalto Per Il Servizio Di Organizzazione Della Mostra “Il Giovane Tintoretto”, Che Si Svolgera’ Dal 7 Settembre 2018 Al 6 Gennaio 2019 Presso Le Gallerie Dell’accademia Di Venezia

Tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti Prestatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010legge 13 agosto 2010, n. 136136 e s.m.i., “Piano straordinario contro le mafie”. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva)Pertanto, accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli il Prestatore deve comunicare all’Agenzia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente lettera-contratto, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essi. Ai sensi del predetto art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., l’Agenzia provvederà ad accreditare l’importo spettante a codesta società esclusivamente tramite bonifico su detto conto corrente bancario o postale dedicato. La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone eventualmente autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere comunicati alla Azienda Contraente tempestivamente comunicata mediante raccomanda a/r all’Agenzia. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi all’Agenzia per pagamenti a persone non autorizzate dall’appaltatore a riscuotere. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente lettera-contratto si rinvia a quanto disposto dalla legge n. 136/2010 e s.m.i. In base a quanto disposto dall’art. 118 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il Prestatore non può cedere in nessun caso il contratto a terzi, in qualunque modo sia effettuata la cessione. In caso di cessione del contratto, il contratto sarà risolto per causa e in danno del Prestatore, senza riconoscimento alcuno delle prestazioni effettuate, con rivalsa sul deposito cauzionale definitivo e salva la facoltà dell’Agenzia di richiedere tutti i documenti previsti per la stipula del Contrattodanni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione stessa. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ESTAR Prestatore non potrà subappaltare né in tutto né in parte il servizio in oggetto. In caso di inosservanza di tale preciso divieto resta, comunque, piena ed esclusiva nei confronti dell’Agenzia la responsabilità di codesta società per tutto quanto concerne la regolare esecuzione e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessil’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo Quadro, il Fornitore Il Prestatore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicuranofatti, nei rispettivi rapporti contrattualiinformazioni, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziariconoscenze, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136. Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto documenti o del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari quant’altro di cui all’art. 3 della L. 136/2010. L’appaltatore si impegna verrà a dare immediata comunicazione alla Azienda Contraente, ad ESTAR ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze (o della provincia in cui ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D.Lgs. n.231/2007, ESTAR/Azienda Contraente, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015conoscenza nel corso dell’appalto.

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Samples: trasparenza.agid.gov.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136136 e smi, sia nei rapporti verso il Plus Ogliastra sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto. In particolare i L’Appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obbligo di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all’Ufficio di Piano del Plus Ogliastra e alla Prefettura – Ufficio del Governo della Provincia di Nuoro. La predetta legge 136/2010 e smi trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti. L’Appaltatore si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva)contratto, sia attivi da parte del Plus Ogliastra sia passivi verso gli Operatori della Filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane SpAspa, dedicati anche in via esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a mezzo bonifico carico anche dei subappaltori e dei sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto. L’appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del /i conto/i corrente/i bancario/postale i o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità ed e il codice fiscale delle persone delegate ad a operare su di essi dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente con i documenti previsti per la stipula essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del Contratto. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ESTAR D.P.R. 445/2000 e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai smi, sarà rilasciata dal legale rappresentante dell’appaltatore entro 7 (sette) giorni dall’accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già comunicati ed esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai soggetti delegati ad operare sugli stessidati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge 136/2010 l’appaltatore è tenuto altresì a comunicare al Plus Ogliastra gli estremi di cui sopra riferiti ai subappaltori e gli eventuali subcontraenti. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo Quadrogli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere della Amministrazione e dagli altri soggetti, il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti codice identificativo di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi gara (CIG) attribuito alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136. Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Azienda Contraente, ad ESTAR ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze (o della provincia in cui ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D.Lgs. n.231/2007, ESTAR/Azienda Contraente, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015presente gara.

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Samples: www.regione.sardegna.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, Ai sensi della Legge n. 136. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente con i documenti previsti per la stipula 136 del Contratto. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ESTAR e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo Quadro13 agosto 2010, il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136. Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte concedente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Azienda Contraente, ad ESTAR ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze (o della provincia in cui ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Al al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Il mancato utilizzo del sistema finanziario bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a scopo consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, costituisce ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della succitata legge, causa di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e risoluzione di finanziamento diritto del terrorismo, in attuazione del D.Lgspresente contratto. n.231/2007, ESTAR/Azienda Contraente, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione La parte interessata dovrà dichiarare che intende avvalersi della clausola risolutiva mediante una comunicazione scritta da inviare all’altra parte con un mezzo che ne assicuri la prova e la segnalazione data di operazioni finanziarie sospettericevimento. Gli estremi del conto corrente dedicato utilizzato per ricevere i pagamenti e gli estremi dei soggetti che possono operare su tale conto sono indicati nella comunicazione acquisita agli atti dall'Utilizzatore quale parte integrante anche se non materialmente allegata al presente contratto. Sempre ai fini fiscali il presente contratto è soggetto a registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986 e s.m.i. trattandosi di prestazioni soggette ad IVA. Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine al presente contratto o comunque derivante dal Contratto dovrà essere devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di (…….). Le spese derivanti dal presente contratto sono a carico del Concedente. Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 15.11.2012 n. 218 che ha apportato modifiche al D. Lgs. 6.9.2011 n. 159, come previsto dagli è stata acquisita in data (…….)n. (…….)la comunicazione antimafia di cui agli artt. 10, 41, 66 84 e seguenti del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015.D.Lgs n. 159/2011. Le parti eleggono domicilio come segue:

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Samples: Contratto Per L’affidamento Di Appalto Di Lavori Finalizzato Alla Realizzazione Di Una Operazione Di Public Private Partnerschip Ai Sensi Dell’art. 160 Ter Del D. Lgs. N. 163/2006 Per La Progettazione, Realizzazione E Perfetta Manutenzione Delle Opere Concernenti La Realizzazione Di Una Micro Centrale Idroelettrica Con Derivazione Dal Rio Ingria

Tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore assicura Nel rispetto della Legge n. 136 del 13.08.2010, Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, art. 3, tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, per il pieno rispetto totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di tutti cui al medesimo comma 1. I soggetti economici di cui al comma 1 dell’art. 3, tra cui l’Appaltatore, comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010suddetta legge. Il contratto deve essere munito, n. 136. In particolare altresì, della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche casi in maniera non esclusiva), accesi presso cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilitàitaliane Spa. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente con i documenti previsti per la stipula del Contratto. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ESTAR e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo QuadroL’appaltatore, il Fornitore è tenuto ad indicare subappaltatore o il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della L. 13.08.2010, n. 136. Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Azienda Contraenteal presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, ad ESTAR ed alla informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze (o della provincia in cui ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D.Lgs. n.231/2007, ESTAR/Azienda Contraente, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015territorialmente competente.

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Tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di L'Aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi movimenti finanziari di cui alla L. 13.08.2010relativi all’appalto. Pertanto l'Aggiudicatario e gli eventuali sub-affidatari e/o subcontraenti interessati ai servizi oggetto del presente incarico devono utilizzare un conto corrente bancario o postale, n. 136. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane SpAS.p.A., dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei pagamenti dell’appalto in oggetto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento oggetto del presente incarico devono essere registrati sul conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le deroghe di cui al comma 3 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010. L'Aggiudicatario è tenuto a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché del conto corrente dedicato entro 7 giorni dalla sua accensione, pena la risoluzione del contratto. Entro lo stesso termine devono essere comunicate le generalità ed e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente esso. Tale comunicazione dovrà riportare tutti gli elementi utili all’effettuazione del movimento finanziario quali in particolare:  i riferimenti specifici dell'Aggiudicatario (ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale/Partita IVA);  tutti i dati relativi al conto corrente con riferimento particolare al codice IBAN e ai dati di possibile riscontro (indicazione della banca con precisazione della filiale/agenzia, codici ABI e CAB, codice CIN);  i documenti previsti riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che per la stipula del Contratto. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ESTAR e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti l'Aggiudicatario saranno delegati ad operare sugli stessisul conto corrente dedicato. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti Qualora il presente Accordo Quadro, il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136. Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita clausola con conto corrente dedicato sia già attivo la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari comunicazione di cui all’art. 3 della L. 136/2010. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Azienda Contraente, ad ESTAR ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze (o della provincia in cui ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Al sopra deve precisare tale circostanza al fine di assicurare non incorrere nelle sanzioni previste per la prevenzione dell'utilizzo tardiva comunicazione. Tutti i documenti fiscali emessi per l’ottenimento dei pagamenti devono riportare gli estremi del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D.Lgsconto corrente dedicato. n.231/2007, ESTAR/Azienda Contraente, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come È inoltre previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015.che:

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Tracciabilità dei flussi finanziari. Il Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finanziari. Si conviene che, in ogni caso, l’Università, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore via PEC o altri sistemi analoghi, il contratto nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC) n. 8 del 18 novembre 2010. In ogni caso, si conviene che l’Università, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC o altri sistemi analoghi, nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui alla L. 13.08.2010, n. 136al precedente comma. In particolare Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i pagamenti qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità ed (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente con detto/i documenti previsti conto/i. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la stipula Vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC) n. 10 del Contratto22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ESTAR e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo Quadro, il Fornitore cessionario è tenuto ad indicare utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136. Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Azienda Contraente, ad ESTAR ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze (o della provincia in cui ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D.Lgs. n.231/2007, ESTAR/Azienda Contraente, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015dallo stesso comunicato.

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Tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente con i documenti previsti per la stipula del Contratto. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ESTAR e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo Quadro, il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136. Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraentiL’IMPRESA, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontrattocontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. legge 136/2010. L’appaltatore L’IMPRESA deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010: “Art. (…) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari). L’IMPRESA si impegna a dare immediata comunicazione alla Azienda Contraente, ad ESTAR FEM ed alla prefettura-ufficio territoriale al Commissariato del Governo della provincia di Firenze (o della provincia in cui ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) Trento della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraentesub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Al fine La FEM verifica i contratti sottoscritti tra l’ IMPRESA ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni di assicurare cui all’art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la prevenzione dell'utilizzo mancanza, rileva la radicale nullità del sistema finanziario contratto. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismoregistrare tutti i movimenti finanziari, in attuazione ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L’ IMPRESA comunica alla FEM gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla FEM deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l’IMPRESA deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del D.Lgsconto alle commesse pubbliche. n.231/2007Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ESTAR/Azienda Contraenteil bonifico bancario o postale deve riportare, quale pubblica amministrazionein relazione a ciascuna transazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione il pertinente codice identificativo di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015gara (CIG) acquisito dalla FEM.

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Tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che l’Amministrazione Contraente, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136. Il Fornitore assicura il pieno rispetto Fornitore, nella sua qualità di tutti appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, Legge 13 agosto 2010 n. 136. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva)Il Fornitore, accesi presso banche il subappaltatore o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tracciabilità finanziaria di essi dovranno essere comunicati cui alla Azienda Contraente con i documenti previsti per la stipula del Contratto. Il Fornitore norma sopra richiamata è tenuto a comunicare a ESTAR darne immediata comunicazione all’Amministrazione Contraente e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo Quadro, il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuatiprovincia ove ha sede l’Amministrazione medesima. Il Fornitore Fornitore, si obbliga e gli eventuali sub-contraenti assicuranogarantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136. Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad inserire L’Amministrazione Contraente verificherà che nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraentidi subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontrattocontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all’art. 3 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Xxxxx, restando inteso che l’Amministrazione Contraente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all’uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. Il Fornitore è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. Ai sensi della L. 136/2010. L’appaltatore Determinazione dell’XXXX (xxx X.X.XX.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a dare immediata comunicazione alla Azienda Contraentecomunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad ESTAR ed alla prefettura-ufficio territoriale utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Governo della provincia di Firenze (o della provincia in cui ha sede l’azienda che attiverà Fornitore medesimo riportando il singolo contratto specifico) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatoreCIG/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D.Lgs. n.231/2007, ESTAR/Azienda Contraente, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015CUP dallo stesso comunicato.

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Samples: Contratto Esecutivo

Tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di locatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati contratto, a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva)pena di nullità del contratto stesso. Pertanto, il locatario è obbligato, ai sensi dell’art. 3 della suddetta legge, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane SpAS.p.A., dedicati anche in via non esclusiva, al presente contratto ed a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli comunicare gli estremi identificativi dei suddetti conti correnti dedicati dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essi, entro sette giorni dalla loro accensione. Tutti i pagamenti in dipendenza del presente contratto devono essere comunicati alla Azienda Contraente effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con i documenti previsti per altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la stipula del Contrattopiena tracciabilità delle operazioni. Il Fornitore è tenuto mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituirà, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del contratto. L’appaltatore ha, pertanto, l'obbligo, ai sensi del suddetto articolo 3 della medesima legge, di comunicare a ESTAR e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai questo Ente committente gli estremi identificativi dei conto correnti “dedicati” entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui medesimi conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessidedicati. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo Quadro, il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattualifinanziari, gli obblighi strumenti di pagamento (es. bonifico bancario o postale e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136. Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena altri mezzi di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Azienda Contraente, ad ESTAR ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze (o della provincia in cui ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose pagamento e di finanziamento incasso) dovranno riportare nella causale l’indicazione del terrorismo, in attuazione codice identificativo di gara del D.Lgs. n.231/2007, ESTAR/Azienda Contraente, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015presente contratto.

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Samples: Contratto Di Locazione Dell ’immobile Di Proprietà Comunale Di via Trento Da Adibire Ad Asilo Nido

Tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore assicura il pieno rispetto Ai fini della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. relativa alla “tracciabilità dei flussi finanziari”, l’affidatario: • si assume, a pena di nullità assoluta degli eventuali rapporti contrattuali da porre in essere, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010Legge 13 agosto 2010, n. 136136 e s.m.i.; • si impegna, in relazione all'art. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA3 della Legge suddetta, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli fornire gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché del conto corrente dedicato e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente con i documenti previsti per la stipula del Contratto. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ESTAR e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo Quadro, il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136. Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010. L’appaltatore agire sul conto corrente de quo; • si impegna a dare immediata comunicazione alla Azienda ContraenteStazione Appaltante di qualsiasi variazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o delle persone delegate ad operare su di essi trasmettendo i dati previsti dalla legge; • è consapevole che, l'eventuale rapporto contrattuale posto in essere, verrà risolto automaticamente qualora le transazioni relative ad ESTAR ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia esso siano state eseguite senza avvalersi di Firenze (Istituti di Credito o della provincia in cui ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) società Poste Italiane S.p.A. Qualora l’affidatario non dovesse assolvere agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto, il contratto si risolverà di tracciabilità finanziariadiritto come previsto ai sensi dell’art. Al fine 8 comma 3 della medesima Legge. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia alla documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di assicurare Abilitazione e i relativi Allegati (es. il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali di Contratto, le Regole, etc.), nonché in generale a tutti gli atti e documenti che disciplinano l’Abilitazione, la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismoregistrazione, in attuazione del D.Lgs. n.231/2007, ESTAR/Azienda Contraente, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione l’accesso e la segnalazione partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico, alla procedura di operazioni finanziarie sospetteTrattativa Diretta, come previsto dagli arttnonché alla normativa vigente in materia di appalti pubblici (D. Lgs. 1018 aprile 2016, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui n. 50 e s.m.i.) ed al DM 25.9.2015Codice Civile.

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Samples: www.terredargine.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore assicura 32 18. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 32 19. RECESSO 33 20. CONTROVERSIE 34 21. NORMATIVA APPLICABILE 34 1. PREMESSA‌ Con nota prot. 2018.0287646 del 4 maggio u.s., la Direzione Mobilità della Regione Campania ha chiesto all’ACaMIR, alla luce delle competenze della stessa Agenzia, di predisporre il pieno rispetto Piano Triennale dei servizi di manutenzione delle strade regionali, tenendo nella debita considerazione sia le esigenze determinate dal contesto di riferimento sia le iniziative già in corso di realizzazione, ivi comprese quelle programmate dalla Giunta Regionale con DGR 104/2018, allo scopo di elaborare una pianificazione che consenta l’integrazione delle misure finalizzate a garantire le condizioni migliori di viabilità e di sicurezza stradale. Con nota prot. 1.061 del 14 maggio, l’ACaMIR ha trasmesso alla Regione Campania un primo contributo per la disciplina dei servizi del Piano Triennale di Manutenzione delle strade di interesse regionale, sulle quali, con il D.Lgs n. 96/1999, il Governo, sostituendosi alle Regioni che non avevano ancora legiferato, ha attribuito, tra l’altro, alle Regioni: le funzioni amministrative di programmazione e coordinamento della rete viaria trasferita alle stesse ai sensi del D.Lgs n. 112/1998, e di disciplina delle relative modalità e criteri di progettazione, costruzione, manutenzione e miglioramento; alle Province: le funzioni amministrative di gestione delle strade regionali e provinciali, ivi compresi gli interventi di nuova costruzione e miglioramento, nonché i compiti di vigilanza. La Regione Campania, con DGR n. 304 del 15 maggio 2018 ha preso atto del “Disciplinare dei servizi del Piano triennale di manutenzione delle strade regionali” redatto da ACaMIR e ne ha disposto la programmazione di €60.000.000,00 di cui: • €40.000.000,00 a valere sul POC 2014/2020 (Linee di Azione 2.1 e 2.4. dell’Asse 2 “Ambiente e Territorio”: €21.164.287,37; Linea di Azione 1.3 dell’Asse 1 “Trasporti e Mobilità”: €18.835.712,63); • €20.000.000,00 a valere sul bilancio pluriennale 2014/2020 approvato con L.R. n. 39 del 29/12/2017; Inoltre, la medesima delibera ha disposto l’approvazione dello schema di Accordo di collaborazione ex. Art. 15 della Legge n. 241 del 07.08.1990 da sottoscriversi fra la Regione Campania/Province/Città metropolitana quali soggetti beneficiari del Piano di manutenzione triennale delle strade regionali ed ACaMIR in qualità di Soggetto Attuatore per conto dei predetti Enti, soggetti beneficiari, per le attività di pianificazione, progettazione e gestione delle procedure di gara. In data 26 giugno 2018 è stato firmato digitalmente l’Accordo tra Enti stipulato ex art. 15 legge 7 agosto 1990, n. 241 tra la Regione Campania, le Province della Campania, la Città Metropolitana di Napoli e l’ACaMIR per la realizzazione del Piano triennale dei servizi per la manutenzione delle strade regionali. In virtù di tale Accordo, XXxXXX si è impegnata a predisporre quanto necessario per l’attuazione del Piano ed a redigere tutti gli obblighi atti necessari all’espletamento della procedura di tracciabilità gara volta ad individuare l’appaltatore e alla gestione delle relative procedure di evidenza pubblica. A valle dell’adozione della DGR 304/2018, nelle more della sottoscrizione del citato Accordo, l’Agenzia ha immediatamente avviato la complessa attività di progettazione, ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15, del DLgs 50/2014, del suddetto Piano, ivi inclusa l’interlocuzione con gli Enti coinvolti. Il presente Capitolato Tecnico e Prestazionale di gara illustra le attività richieste all’Aggiudicatario della procedura di gara, disciplina le condizioni generali e le modalità di espletamento degli interventi di sorveglianza e manutenzione da effettuare sulle arterie stradali di interesse regionale, così come individuate nella documentazione tecnica allegata che definisce anche la consistenza dei flussi finanziari singoli lotti di cui alla L. 13.08.2010gara e che costituisce a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale della documentazione di gara. Si precisa che, n. 136per effetto di acquisizioni e/o di cessioni di tratte stradali da parte delle Province oppure da parte della Regione Campania, nei confronti dei Comuni e/o dell’ANAS, le consistenze dei lotti riportate nell’allegato tecnico potranno subire delle variazioni che, nel limite del 5% (cinque per cento) dell’estensione chilometrica posta a base di gara non daranno luogo a variazioni dei patti e condizioni contrattuali. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (La consistenza dei lotti potrebbe variare, sempre all’interno dell’intervallo anzidetto, anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente con i documenti previsti per la stipula necessità dell’Ente Committente di rettificare o precisare i capisaldi degli archi della propria rete. Le eventuali variazioni della rete stradale affidata al singolo Appaltatore saranno formalizzate ad intervalli temporali non inferiori ai 3 (tre) mesi ed avranno valenza contrattuale a partire dal primo giorno del trimestre di attività successivo alla comunicazione da parte dell’Ente Committente. Se del caso, l’Appaltatore aggiornerà il proprio Piano esecutivo delle lavorazioni per tener conto delle variazioni sopraggiunte nella consistenza della rete. Ciascun Aggiudicatario sarà comunque tenuto all’attuazione delle soluzioni progettuali migliorative, rispetto alle previsioni del presente Capitolato, eventualmente proposte in sede di offerta tecnica e inserite nel Contratto. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ESTAR presente documento definisce, inoltre, unitamente agli altri documenti di gara, i rapporti contrattuali fra Committente e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessiAppaltatore. Ai fini L’esecuzione del Contratto dovrà essere improntata al perseguimento degli obiettivi della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo Quadro, il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti procedura di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136. Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena gara di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Azienda Contraente, ad ESTAR ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze (o della provincia in cui ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D.Lgs. n.231/2007, ESTAR/Azienda Contraente, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015.seguito descritti:

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Samples: acamir.regione.campania.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all’ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all’oggetto, da utilizzare per l’effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all’affidamento in oggetto. A tal fine l’impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti relativi al presente appalto verranno esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento con strumenti idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale piena tracciabilità delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente con i documenti previsti operazioni per la stipula del Contrattol’intero importo dovuto. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ESTAR e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo Quadro, il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136. Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010. L’appaltatore si impegna concessionario s’impegna a dare immediata comunicazione alla Azienda Contraente, ad ESTAR ed stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Firenze (o della provincia in cui ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) competente — della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Al fine Qualora il concessionario non assolva gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolve di assicurare la prevenzione dell'utilizzo diritto ai sensi del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento comma 8 del terrorismomedesimo articolo 3. L’amministrazione comunale verifica, in attuazione del D.Lgsoccasione di ogni pagamento al concessionario e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. n.231/2007, ESTAR/Azienda Contraente, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione L'aggiudicazione e la segnalazione l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015lotta alla delinquenza mafiosa.

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Samples: www.regione.sardegna.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore assicura Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136, il pieno rispetto di tutti gli Broker si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di cui alla L. 13.08.2010risoluzione previste dal pre- sente contratto, si conviene che EMAPI, in ottemperanza a quanto di- sposto dall’art. 3, co. 9 bis della legge 13 agosto 2010, n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. In particolare i pagamenti relativi 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva)Broker con raccomandata A/R o PEC, accesi presso banche qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o po- stale ovvero degli altri mezzi di pagamento strumenti idonei a garantire consentire la tracciabilitàpiena traccia- bilità delle operazioni ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. Gli Il Broker è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia varia- zione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità ed e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. La comunicazione de qua deve essere sottoscritta da un legale rappre- sentante della società di essi dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente con i documenti previsti per la stipula del Contrattobrokeraggio ovvero da un soggetto munito di apposita procura. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ESTAR e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo QuadroL'omessa, il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136. Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto tardiva o del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari incompleta comunicazione degli elementi infor- mativi di cui all’art. 3 3, co. 7 della L. legge 13 agosto 2010, n. 136, com- porta, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una san- zione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (art. 6, co. 4, della legge n. 136/2010). L’appaltatore Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui con- tratti pubblici (ora ANAC) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Broker, in caso di cessione dei crediti, si impegna a dare immediata comunicazione alla Azienda Contraentecomunicare il CIG al cessio- nario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad ESTAR ed alla prefettura-ufficio territoriale utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anti- cipare i pagamenti al Broker mediante bonifico bancario sui conti cor- renti dedicati del Governo della provincia di Firenze (o della provincia in cui ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D.Lgs. n.231/2007, ESTAR/Azienda Contraente, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015Broker medesimo.

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Samples: www.emapi.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla all’articolo 3, L. 13.08.2010, n. 136136/2010. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente con i documenti previsti per la stipula del Contratto. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ESTAR e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo Quadro, il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziariparticolare, ai sensi del comma 7 dell’art. 3 della L. 13.08.2010legge citata il conto dedicato dovrà essere comunicato mediante presentazione dell’apposita dichiarazione prima della stipula del contratto e successivamente, n. 136in caso di variazione, entro 7 giorni dall’accensione del conto o dalla designazione di conto già in essere a “conto corrente dedicato”. Il Fornitore La società, inoltre, si obbliga, pertanto, obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraentieventuali subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontrattoassoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finanziaria prescritti dalla legge. Stante l’obbligo di verifica della stazione appaltante, di cui all’artal comma 9 dell’art. 3 della L. n. 136/2010. L’appaltatore , la Società si impegna a dare immediata comunicazione alla Azienda Contraentetrasmettere i predetti contratti all’Agenzia. Ai sensi dell’art. 3, ad ESTAR ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo commi 8 e 9 - bis della provincia di Firenze (o della provincia in cui L. n. 136/2010, la Società che ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraentesubappaltatori e subcontraenti) agli obblighi della tracciabilità finanziaria deve darne immediata comunicazione all’Agenzia e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di tracciabilità finanziariaGenova. Al fine Il mancato utilizzo degli strumenti di assicurare pagamento previsti dalla L. n. 136/2010 determina la prevenzione dell'utilizzo risoluzione di diritto del sistema finanziario contratto. La società accetta che l’Agenzia provveda alla liquidazione dei corrispettivi contrattuali, a scopo mezzo bonifico bancario, sul numero di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D.Lgs. n.231/2007, ESTAR/Azienda Contraente, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decretoconto corrente dedicato, sulla base degli indici della consuntivazione della fornitura effettuata. La Società si impegna a comunicare per iscritto all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – DT II Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta – Ufficio Affari Generali – Sezione Acquisti e contratti, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, n. 4 - 16126 Genova, eventuali successive variazioni relative al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di anomalia esso. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all’Agenzia, i pagamenti effettuati sul numero di cui al DM 25.9.2015conto corrente dedicato avranno effetto liberatorio. Ai sensi dell’art. 3, comma 5 della L. n. 136/2010, l’Agenzia indica che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è 9482901177.

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Samples: adm.gov.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.201013.8.2010, n. 136136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. In particolare 3. Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l'appaltatore e i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi subappaltatori / subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori e propri subcontraenti dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente inserite apposite clausole con cui i documenti previsti per la stipula del Contratto. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ESTAR e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo Quadro, il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136. Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume / subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’artalla succitata legge. 3 della L. 136/2010. L’appaltatore L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Azienda Contraente, ad ESTAR stazione appaltante ed alla prefettura-prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia Provincia di Firenze (o della provincia in cui ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) Trieste – della notizia dell’inadempimento di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando i conti correnti che l'appaltatore ha indicato come conti correnti dedicati in relazione all'appalto in oggetto indicando altresì i soggetti delegati ad operare sui suddetti conti correnti dedicati. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto. Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, al Codice Identificativo dell'Ufficio di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e Carico EDILZ, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D.Lgs. n.231/2007, ESTAR/Azienda Contraente, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015.Progetto (CUP)

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Samples: Contratto D’appalto

Tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi, sia nei rapporti verso Il Fornitore assicura Comune sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto. L’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura‐ Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Bari. La predetta legge 136/2010 e smi trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti. L’appaltatore si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia attivi da parte del Comune sia passivi verso gli Operatori della Filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto. L’appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il pieno rispetto codice fiscale delle persone delegate ad operare su di tutti essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi, sarà rilasciata dal rappresentante legale dell’appaltatore entro 7 (sette) giorni dall’accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse. Ai fini dell’art.3, co.7, della L.136/2010 l’appaltatore è tenuto altresì a comunicare al Comune gli estremi di cui sopra riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’Amministrazione e dagli altri soggetti di cui al precedente punto 2, il codice identificativo gara (CIG). L’appaltatore trasmetterà i contratti sottoscritti con i subappaltatori contenenti, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010legge 136/2010 e smi. Con riferimento ai subcontratti stipulati per l’esecuzione, n. 136anche non esclusiva del contratto, l’appaltatore si obbliga a trasmettere al Comune, oltre alle informazioni di cui all’art. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (118, comma 11 ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e smi, anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente con i documenti previsti per la stipula del Contratto. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ESTAR e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo Quadro, il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, apposita dichiarazione resa ai sensi della L. 13.08.2010del D.P.R. 445/2000, n. 136. Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraentiattestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontrattoassoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010. L’appaltatore alla legge 136/2010 e smi, restando inteso che Il Comune si impegna riserva di procedere a dare immediata comunicazione alla Azienda Contraenteverifiche a campione sulla veridicità di quanto a tale riguardo dichiarato, ad ESTAR ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze (o della provincia in cui ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Al fine di assicurare richiedendo all’uopo la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio produzione dei proventi delle attività criminose subcontratti stipulati e di finanziamento del terrorismoadottare, in attuazione del D.Lgs. n.231/2007all’esito dell’espletata verifica, ESTAR/Azienda Contraenteogni più opportuna determinazione, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione ai sensi della legge e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015contratto.

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Samples: 85.35.120.58:8080

Tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto accordo quadro verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente con i documenti previsti per la stipula alle Aziende interessate entro sette giorni dalla attivazione del Contrattoprimo appalto specifico o ordinativo. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ESTAR e a ciascuna Azienda Contraente Amministrazione contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo Quadroaccordo quadro, il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti cor- rispondenti fatture emesse e bonifici effettuati. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136. Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita clausola con la quale qua- le ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al RUP dell'accordo quadro, alla Azienda Contraente, ad ESTAR Amministrazione Contraente ed alla prefettura-Prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze (o della provincia in cui ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) attuativo, della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi pro- venti delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D.Lgs. n.231/2007, D. Lgs n.231/2007 ESTAR/Azienda Contraenteinteressata, quale pubblica amministrazionepubbliche amministrazioni, provvederà provvederanno ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 10,41,66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015.

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Samples: start.toscana.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato d’Xxxxx, si conviene che, in ogni caso, ciascuna Azienda Sanitaria, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il Contratto nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187. Il Fornitore assicura il pieno rispetto Fornitore, nella sua qualità di tutti appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. A tal fine, n. 136. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed l’Azienda Sanitaria contraente verificherà il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente con i documenti previsti per la stipula corretto adempimento del Contrattosuddetto obbligo. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ESTAR e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo QuadroFornitore, il Fornitore è tenuto ad indicare subappaltatore o il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della L. 13.08.2010, n. 136. Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010. L’appaltatore si impegna Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a dare darne immediata comunicazione alla Azienda Contraente, ad ESTAR ed Sanitaria contraente e alla prefettura-ufficio territoriale Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Firenze (o della provincia in cui Provincia ove ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariala stessa Azienda Sanitaria. Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismoIl Fornitore, in attuazione caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del D.Lgs. n.231/2007, ESTAR/Azienda Contraente, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

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Samples: www.info.asl2abruzzo.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente con i documenti previsti per la stipula del Contratto. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ESTAR e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo Quadro, il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136. Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010, su espressa dichiarazione dell’O.E., i pagamenti in dipendenza del presente contratto saranno effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario/postale dedicato radicato presso l’Istituto Bancario denominato , Agenzia di ( ), avente i seguenti estremi identificativi: numero conto: codice IBAN: intestatario del conto: Sig. , nato a . (_) il __/ / _, C.F. ; persona delegata ad operare sul conto: Sig. , nato a . (_) il __/ / _, C.F. nella qualità di ; persona delegata ad operare sul conto: Sig. , nato a . (_) il __/ /_ , C.F. ; nella qualità di . Ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L. 136/10 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’Amministrazione committente e dagli altri soggetti di cui al comma 1 dell'articolo citato, il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) 8744187B60, attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) relativo al seguente Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento: C18E18000330005 Si precisa che per la liquidazione, le fatture elettroniche emesse dall’O.E. dovranno essere indirizzate al Comune di Capaci, contenere obbligatoriamente anche il Codice Univoco Ufficio "UF7FCU" e prevedere la scissione dei pagamenti. L’importo delle predette fatture, così come liquidato dall’ufficio competente, verrà bonificato dall’Amministrazione sul conto corrente dedicato dichiarato dall’operatore economico. E’ fatto obbligo all'affidatario, pena la nullità assoluta del presente contratto, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della succitata Legge n. 136/2010; la clausola risolutiva di cui sopra sarà avviata in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi del conto corrente dedicato all’appalto comunicato all’Amministrazione. L’appaltatore L’Operatore Economico si impegna a dare immediata comunicazione comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica relativa e dati dichiarati in merito alla Azienda Contraente, ad ESTAR ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze (o della provincia in cui ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) della tracciabilità dei flussi finanziari. Ove l’Operatore Economico abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli nel rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria. Al fine finanziaria da parte di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario sub affidatari (ove consentiti), sarà tenuto a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D.Lgs. n.231/2007, ESTAR/Azienda Contraente, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione darne immediata comunicazione all'Amministrazione comunale e la segnalazione Prefettura competente. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni è cause di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 risoluzione del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015contratto.

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Samples: www.comune.capaci.pa.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di broker aggiudicatario con la sottoscrizione del contratto d’appalto assume tutti gli obblighi di inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente con i documenti previsti per la stipula del Contratto. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ESTAR e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo Quadro, il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi all’art.3 della L. 13.08.2010, n. 136n.136, s..m.i. Il Fornitore si obbligaInoltre deve impegnarsi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante dell’AREA ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, pertantocompetente, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena della notizia di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli eventuali inadempimenti della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finanziari. Ai fini della partecipazione alla gara i concorrenti devono possedere i requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di ordine speciale (qualificazione) prescritti nel bando di gara. Quanto ai requisiti di idoneità professionale, oltre all’iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, è richiesta anche l’iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 3 della L. 136/2010. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Azienda Contraente, ad ESTAR ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze (o della provincia in cui ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione all’art.109 del D.Lgs. n.231/20077,09.2005, ESTARn.209, s.m.i.. L’appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. c) della L.R. 7.08.2007, n. 5, e xxxxxxxxx, dell’art. 83 del D.Lgs. 12.04.2006, n.163, s.m.i., con contratto, da stipulare a corpo. (Elementi di valutazione dell’offerta) Elementi di valutazione Sub-punti Max punti B2 Servizi aggiuntivi offerti 5 B3 Supporti informatici per la gestione del servizio assicurativo 5 Struttura organizzativa messa a disposizione dell'AREA B4 (team operativo, organizzazione, management, reperibilità, modalità di 5 raccordo con AREA) C1 Provvigione per le polizze di tipo RCA/Azienda Contraente, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare ARD 10 C2 Provvigione per le relative verifiche per l'individuazione polizze di tipo diverso da RCA/ARD 25 TOTALE PUNTEGGIO MAX 100 Sono di competenza esclusiva dell’AREA: • La valutazione e la segnalazione decisione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia merito sulle proposte formulate dal broker; • La decisione finale sulle coperture assicurative di cui al DM 25.9.2015dotarsi; • La redazione e approvazione del progetto dei servizi assicurativi (capitolato d’oneri, schema di contratto, ecc.); • La procedura di gara per la scelta del migliore contraente ai fini dell’affidamento dei servizi assicurativi; • La sottoscrizione dei contratti assicurativi, la sottoscrizione di disdette e l’assunzione di provvedimenti che modifichino obblighi in precedenza assunti, l’accettazione dell’importo dei sinistri da liquidare; • Il pagamento dei premi assicurativi.

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Samples: www.regione.sardegna.it

Tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima legge n. 136/2010. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, AMA - in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 - risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi degli articoli 1456 e 1360 cod. civ., previa semplice dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi in cui per le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane non siano utilizzati il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010. Il Fornitore assicura il pieno rispetto si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 9, della Legge n. 136/2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto, a pena di tutti nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010medesima Legge 13 agosto 2010, n. 136. In particolare i pagamenti relativi al Ove il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva)Contratto - abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità deve darne immediata comunicazione ad AMA ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente con i documenti previsti per la stipula Prefettura - Ufficio Territoriale del ContrattoGoverno competente. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ESTAR e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini della tracciabilità - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei flussi finanziari servizi oggetto del presente Contratto - nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell’esecuzione di transazioni inerenti il presente Accordo Quadrorapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziarioperazioni, ai sensi e per gli effetti della L. 13.08.2010Legge n. 136/2010, n. 136deve, altresì, risolvere di diritto il relativo contratto. Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad inserire AMA verificherà che nei contratti con i propri subappaltatori di subappalto - e subcontraentipiù in generale nei subcontratti - sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontrattomedesimo contratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte il subappaltatore ed il subcontraente assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra richiamata Legge n. 136/2010. Anche a tal fine, con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere ad AMA, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010. L’appaltatore alla surrichiamata Legge n. 136/2006, restando inteso che AMA si impegna riserva: (i) di verificare, anche a dare immediata comunicazione alla Azienda Contraentecampione, ad ESTAR ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia la veridicità di Firenze quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e (o della provincia in cui ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specificoii) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Al fine adottare, all’esito dell’espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose legge e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D.Lgs. n.231/2007, ESTAR/Azienda Contraente, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015contratto.

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Tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136all’articolo 3 della legge 136 del 13 agosto 2010 (di seguito legge 136/2010) e successive modifiche e integrazioni. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente con i documenti previsti per la stipula del Contratto. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ESTAR e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo Quadro, il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziariparticolare, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136. Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’artcomma 7 dell’art. 3 della L. 136/2010legge citata il conto dedicato, dovrà essere comunicato mediante presentazione in sede di offerta della “Comunicazione del Conto Dedicato” sulla base del fac-simile allegato alla presente (allegato 2). L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Azienda Contraentecontratti all’Agenzia. Ai sensi dell’art. 3, ad ESTAR ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo commi 8 e 9 - bis della provincia di Firenze (o della provincia in cui legge 136/2010 e s.m.i., la Società che ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraentesubappaltatori e subcontraenti) agli obblighi della tracciabilità finanziaria deve darne immediata comunicazione all’Agenzia e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di tracciabilità finanziariaGenova. Al fine Il mancato utilizzo degli strumenti di assicurare pagamento previsti dalla legge 136/2010 e s.m.i. determina la prevenzione dell'utilizzo risoluzione di diritto del sistema finanziario “contratto” e dalla sua integrazione. La società accetta che l’Agenzia provveda alla liquidazione dei corrispettivi contrattuali, a scopo mezzo bonifico bancario, sul numero di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D.Lgs. n.231/2007, ESTAR/Azienda Contraente, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decretoconto corrente dedicato, sulla base degli indici della consuntivazione della fornitura effettuata. La Società si impegna a comunicare per iscritto all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Interregionale per la Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta – Distretto di anomalia Genova – Servizio Acquisti e Contratti, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, 4 - 16126 Genova, eventuali successive variazioni relative al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di cui al DM 25.9.2015esso. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all’Agenzia, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente dedicato avranno effetto liberatorio. Ai sensi dell’art. 3, comma 5 della legge 136/2010, l’Agenzia indica che il Codice Identificativo di Gara (CIG) ZB42644B08.

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Tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136. In particolare i pagamenti relativi al alla presente appalto convenzione verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente con i documenti previsti per la stipula alle Aziende interessate entro sette giorni dalla attivazione del Contrattoprimo appalto specifico o ordinativo. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ESTAR e a ciascuna Azienda Contraente Amministrazione contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il la presente Accordo QuadroConvenzione, il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136. Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Azienda Contraenteal RUP della Convenzione, ad ESTAR al RES della Amministrazione Contraente ed alla prefetturaPrefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze (o della provincia in cui ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) attuativo, della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D.Lgs. D.Lgs n.231/2007, ESTAR/Estar/Azienda Contraenteinteressata, quale pubblica amministrazionepubbliche amministrazioni, provvederà provvederanno ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 10,41,66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015.

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Samples: Convenzione Per L’affidamento Della Gestione Del Servizio Di Assistenza Infermieristica Nei Grandi Cantieri Per Le aa.ss Della Regione Toscana

Tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente con i documenti previsti per la stipula del Contratto. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ESTAR e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo Quadro, il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136. Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010. L’appaltatore legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) n. CIG L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Azienda Contraente, ad ESTAR stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze (o della provincia in cui ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) Trieste della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Al fine A garanzia degli obblighi assunti con il presente atto, l’Appaltatore ha prodotto la cauzione definitiva di assicurare euro mediante polizza fideiussoria n. rilasciata da , che si conserva agli atti del Servizio gestione patrimonio immobiliare. Le parti danno altresì atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 della L. R. n. 14/2002, l’Appaltatore ha fornito la prevenzione dell'utilizzo polizza assicurativa n. rilasciata da L’Amministrazione regionale si considera sollevata da ogni responsabilità in ordine ad eventuali danni alle opere, alle persone ed alle cose in conseguenza dell’esecuzione dei lavori affidati, nonché per le eventuali inadempienze degli obblighi fiscali posti a carico dell’Appaltatore. - L’Amministrazione regionale committente si ritiene, inoltre, sollevata da ogni responsabilità relativa a controversie che dovessero comunque sorgere nei confronti di terzi in dipendenza dei lavori affidati con il presente contratto.-------------------------------------- nonché altri eventuali oneri ai sensi di legge, comprese inoltre le spese per copie, disegni, bollature degli atti inerenti alla gestione del sistema finanziario lavoro saranno a scopo carico dell’Appaltatore. Resta a carico della Stazione appaltante l’imposta sul valore aggiunto ai sensi delle norme vigenti. Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri previsti dal Capitolato speciale d’appalto, quelli imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale.------ Il presente contratto è efficace sin dalla data della stipulazione e diventa esecutivo dopo la registrazione del relativo impegno di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento spesa. L’Appaltatore, con la sottoscrizione del terrorismopresente contratto, in attuazione attesta, ai sensi dell’articolo 53, comma 16 ter del D.Lgs. n.231/2007n. 165/2001, ESTAR/Azienda Contraentedi non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti regionali che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Amministrazione regionale nei confronti del medesimo Concessionario, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione il triennio successivo alla cessazione del rapporto. I contratti conclusi e la segnalazione gli incarichi conferiti in violazione di operazioni finanziarie sospette, come quanto previsto dagli arttdal paragrafo precedente sono affetti da nullità. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia Ai soggetti di cui al DM 25.9.2015paragrafo sopra è fatto divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.-------------------------------------------------- L’Appaltatore si impegna ad osservare gli obblighi previsti dal D.P.Reg. 24 febbraio 2015, n. 39/Pres. "Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia", adottato ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, che si estendono, per quanto compatibili, ai collaboratori o dipendenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché ai dipendenti a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell’Amministrazione regionale nello svolgimento delle attività dedotte in contratto. In ottemperanza dell'art. 19 del Codice, il Codice di cui al presente articolo è pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione regionale all’indirizzo: trasparente/allegati/12032015_Codice_di_comportamento.pdf.--------------------------------- In caso di violazione degli obblighi derivanti dal predetto Codice, la Regione si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, previa formale contestazione degli addebiti.

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Tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari rispetto ai Contratti di Fornitura. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente atto, si conviene che, in ogni caso, l’ASL, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i Contratti di Fornitura nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora X.X.XX.) n. 8 del 18 novembre 2010. In ogni caso, si conviene che all’ASL, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma. Il Fornitore assicura è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il pieno rispetto codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. Il Fornitore, nella sua qualità di tutti appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, Legge 13 agosto 2010 n. 136. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva)Il Fornitore, accesi presso banche il subappaltatore o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di pagamento idonei a garantire la tracciabilitàtracciabilità finanziaria di cui all’art. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente con i documenti previsti per la stipula del Contratto3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ESTAR darne immediata comunicazione all’ASL e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo Quadro, il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuatiProvincia ove ha sede la stazione appaltante. Il Fornitore Fornitore, si obbliga e gli eventuali sub-contraenti assicuranogarantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136. Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad inserire L’ASL verificherà che nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraentidi subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontrattocontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’ASL, oltre alle informazioni di cui all’art. 3 105, comma 2, quinto periodo, del D. Lgs. n. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che l’ASL si riservano di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all’uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. Ai sensi della L. 136/2010. L’appaltatore Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora X.X.XX.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a dare immediata comunicazione alla Azienda Contraentecomunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad ESTAR ed alla prefettura-ufficio territoriale utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Governo della provincia di Firenze (o della provincia in cui ha sede l’azienda che attiverà Fornitore medesimo riportando il singolo contratto specifico) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatoreCIG/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D.Lgs. n.231/2007, ESTAR/Azienda Contraente, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015CUP dallo stesso comunicato.

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Tracciabilità dei flussi finanziari. Il Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che il Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa con raccomandata a/r o via PEC qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136. Il Fornitore, il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 13.08.2010, n. 136norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede il Committente. In particolare L’Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i pagamenti qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità ed (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. Ai sensi della Determinazione dell’XXXX (xxx X.X.XX.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di essi dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente con cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i documenti previsti per la stipula del ContrattoCIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ESTAR e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo Quadro, il Fornitore cessionario è tenuto ad indicare utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136. Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Azienda Contraente, ad ESTAR ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze (o della provincia in cui ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatoreCIG/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D.Lgs. n.231/2007, ESTAR/Azienda Contraente, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015CUP dallo stesso comunicato.

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Tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi L’appaltatore si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010finanziari, come previsto dall’art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136136 e successive modificazioni e integrazioni (D.L. 12/11/2010 n. 187 convertito con modificazioni in Legge 17/12/2010 n. 217) e dalle Determinazioni dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n.8 del 18 novembre 2010 e n.10 del 22 dicembre 2010. In particolare Ai sensi e per gli effetti di tale normativa, i pagamenti relativi al presente appalto verranno saranno effettuati dal Tesoriere Provinciale, esclusivamente a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi bonifico. L’appaltatore si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante il/i numero/i di c/c bancario o postale acceso presso banche o presso la società Poste Italiane SpAitaliane S.p.A, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti appositamente dedicati alle commesse pubbliche nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate della/e persona/e delegata/e ad operare su di essi esso/i. Tale comunicazione deve essere inviata all’Ente appaltante entro 7 giorni dall’accensione del/i c/c dedicato/i o dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a commesse pubbliche. L’omessa, tardiva o incompleta comunicazione dei suddetti elementi informativi comporta l’applicazione, da parte della Prefettura – UTG competente, della sanzione prevista dall’art. 6, comma 4 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni. Le fatture dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente emesse con i documenti previsti per la stipula gli estremi della banca, del Contrattorelativo codice IBAN, nonché del Codice Identificativo della Gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP) relativi al presente appalto. Il Fornitore è tenuto presente contratto si intenderà espressamente risolto qualora le transazioni riguardanti il contratto medesimo, non vengano eseguite in conformità a comunicare a ESTAR quanto stabilito dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo Quadro, il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse successive modificazioni e bonifici effettuatiintegrazioni. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136delle operazioni finanziarie relative al contratto determinerà la risoluzione di diritto del contratto stesso. Il Fornitore L’appaltatore si obbliga, pertanto, obbliga inoltre ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraentio a far inserire, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o del subcontrattosubcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Azienda ContraenteLegge 13 agosto 2010, ad ESTAR ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze (o della provincia in cui ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose n. 136 e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D.Lgs. n.231/2007, ESTAR/Azienda Contraente, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione successive modificazioni e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015integrazioni.

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