Esecuzione del contratto e consegne Clausole campione

Esecuzione del contratto e consegne. Si evidenzia che in caso di particolare urgenza, la Stazione appaltante può disporre, prima della stipula del contratto, anche nella forma della lettera commerciale, l'anticipata esecuzione dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. Il Fornitore è tenuto all’esecuzione a regola d’arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura dei beni/prodotti oggetto del presente Capitolato. Nella esecuzione, il Fornitore è tenuto alla diligenza ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto. Il Fornitore garantisce, altresì, che i prodotti oggetto della contrattazione, oltre ad essere conformi alle prescrizioni di legge per le specifiche categorie merceologiche cui appartengono, sono forniti nel rispetto delle norme: ▪ di igiene sulla produzione e sul commercio; ▪ di igiene sui contenitori, garantendo il trasporto fino alla consegna mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e refrigerazione al fine di garantire la catena del freddo. I prodotti da conservare a temperatura diversa da quella ambientale dovranno essere evidenziati mediante apposite etichette; ▪ sulla infortunistica e sulla prevenzione degli incendi. La prestazione a carico del Fornitore avviene sulla base del corrispondente ordinativo e nel rispetto dei termini, delle modalità e dei luoghi ivi indicati. Il Fornitore deve effettuare le consegne, entro 7 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell’ordine, o nel termine più breve ivi indicato, a proprio rischio e con carico di spese di qualsiasi natura (in porto franco), senza imporre alcun minimo d’ordine. L’Azienda ha, tuttavia, la facoltà, da esercitarsi entro 24 ore dall’invio dell’ordine, di annullarlo, avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l’invio dell’ordine medesimo. Trascorso tale termine, l’ordine diverrà irrevocabile. La merce dovrà essere consegnata, a spese del fornitore, al magazzino farmaceutico, o comunque, nel luogo fisico indicato nel buono d’ordine, in unica soluzione, salvo diverso calendario opportunamente concordato, accompagnata da documento di trasporto che dovrà obbligatoriamente riportare: • luogo di consegna della merce; • data e numero dell’ordine, completo di tutti gli elementi alfa numerici; • quantitativo consegnato con unità di misura; • numero del lotto di produzion...
Esecuzione del contratto e consegne. Il Fornitore è tenuto all’esecuzione della fornitura a regola d’arte, secondo gli usi commerciali. Nell’esecuzione, il Fornitore è tenuto alla diligenza ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dal D.M. 6/7/1999 e ss.mm.ii.. Il Fornitore garantisce, altresì, che i prodotti oggetto della fornitura, oltre ad essere conformi alle prescrizioni di legge per le specifiche categorie merceologiche cui appartengono, siano forniti nel rispetto delle norme: - di igiene sulla produzione e sul commercio; - di igiene sui contenitori, garantendo il trasporto fino alla consegna mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e refrigerazione al fine di garantire la catena del freddo. I prodotti da conservare a temperatura diversa da quella ambientale dovranno essere evidenziati mediante apposite etichette; - sulla infortunistica e sulla prevenzione degli incendi. I prodotti da conservare a temperatura diversa da quella ambientale dovranno essere evidenziati mediante apposite etichette; dovranno inoltre viaggiare accompagnati da idoneo supporto informatico che permetta di verificare alla consegna la temperatura cui sono stati esposti durante il trasporto. La prestazione a carico del Fornitore avviene sulla base del corrispondente ordinativo e nel rispetto dei termini, delle modalità e dei luoghi ivi indicati. Il Fornitore deve effettuare le consegne, entro 15 (quindici) giorni naturali consecutivi dalla data di ricevimento dell’ordine, a proprio rischio e con carico di spese di qualsiasi natura (in porto franco). In situazioni di particolare necessità ed urgenza, da dichiararsi a cura dell’APSS, il Fornitore dovrà provvedere, sempre a proprio rischio e spese, alla consegna delle merci entro e non oltre 48 (quarantotto) ore dal ricevimento della richiesta. L’APSS ha tuttavia la facoltà, da esercitarsi entro 24 (ventiquattro) ore dall’invio dell’ordine, di annullarlo, avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l’invio dell’ordine medesimo. Trascorso tale termine, l’ordine diverrà irrevocabile. I prodotti consegnati dovranno avere una validità residuale non inferiore ai 2/3 (due terzi) rispetto alla complessiva validità del farmaco. Il Fornitore deve consegnare i medicinali ordinati indipendentemente dall’importo, anche minimo, senza costi a...
Esecuzione del contratto e consegne. 1. Nella esecuzione il Fornitore è tenuto alla diligenza ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dalla normativa in vigore. Il Fornitore garantisce altresì che i prodotti oggetto della contrattazione, oltre ad essere conformi alle prescrizioni di legge per le specifiche categorie merceologiche cui appartengono, sono forniti nel rispetto delle norme: • di igiene sulla produzione e sul commercio; • di igiene sui contenitori, garantendo il trasporto fino alla consegna mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e refrigerazione, al fine di garantire, ove necessario, la catena del freddo. I prodotti da conservare a temperatura diversa da quella ambientale dovranno essere evidenziati mediante apposite etichette; • sulla infortunistica, sulla prevenzione degli incendi.
Esecuzione del contratto e consegne. 1. Il Fornitore è tenuto all’esecuzione a regola d’arte della fornitura, secondo le disposizioni previste dagli Atti di gara, del presente Contratto e dei successivi Ordinativi. Nella esecuzione il Fornitore è tenuto alla diligenza ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dalla normativa in vigore.
Esecuzione del contratto e consegne. Il fornitore nell’esecuzione dei contratti esecutivi derivanti dal presente accordo quadro dovrà attenersi a quanto disciplinato dai documenti di gara con particolare riferimento a quanto previsto all’art.10 ed all’art.11 del capitolato speciale prestazionale.
Esecuzione del contratto e consegne. 1. Nella esecuzione il Fornitore è tenuto alla diligenza, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dalla normativa in vigore.
Esecuzione del contratto e consegne. Il fornitore nell’esecuzione dei contratti esecutivi derivanti dal presente accordo quadro dovrà at- tenersi a quanto disciplinato dai documenti di gara con particolare riferimento a quanto previsto all’art.6 ed all’art.7 del capitolato tecnico.