DISCIPLINARE DI GARA
Procedura aperta per la selezione di una Energy Service Company (ESCO) ai fini dell’affidamento della concessione mista di beni e servizi per la riqualificazione energetica e la gestione energetica di n. 18 edifici pubblici di proprietà di n° 5 Comuni della Città Metropolitana di Torino (Bruino, None, Orbassano, Volvera, Piossasco) compresa la fornitura del combustibile, la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria degli interventi di riqualificazione energetica e la conduzione degli impianti di riscaldamento e di acqua calda sanitaria per garantire gli standard di confort prescritti nella normativa vigente anche in tema di risparmio, di contenimento e di ottimizzazione energetica, in un unico lotto, da realizzarsi con Finanziamento Tramite Terzi (FTT) ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. m), del D. Lgs. n. 115/2008 e in relazione ai principi e finalità di cui al D.Lgs 4- 7-2014 n. 102.
CUP J72F14000390009 C.I.G. 65365725DA
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx ……………
Determinazione a Contrarre: N. 267- 42793 Del 23/12/2015
DISCIPLINARE DI GARA
PREMESSA
(A) nel 2008 la Commissione europea ha lanciato un’iniziativa denominata “Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors)” per coinvolgere le città e i cittadini rispetto gli obiettivi di politica energetica sostenibile in attuazione del cosiddetto Pacchetto 20-20-20 al 2020 (20% di riduzione di consumi di energia, 20% di energia da fonti rinnovabili negli usi finali e 20% di riduzione delle emissioni di CO2);
(B) con D.G.P. n. 125-4806/2010 la Provincia di Torino ha aderito in qualità di Struttura di Supporto all'iniziativa della Commissione Europea denominata “Patto dei Sindaci”, impegnandosi a:
• promuovere l’adesione al Patto dei Sindaci tra i Comuni fornendo supporto e il coordinamento ai quei Comuni che firmano il Patto;
• supportare i Comuni nella preparazione dei Piani di Azione per la Sostenibilità Energetica, nella contrattazione e nella gestione dei servizi necessari;
• definire gli obiettivi e la metodologia di valutazione, le modalità di monitoraggio e i rapporti di verifica e aiutando l’implementazione dei Piani di Azione;
• fornire supporto tecnico per l’organizzazione di eventi pubblici (giornate per l’energia) per aumentare la presa di coscienza del pubblico da conseguire sotto l’egida del Patto;
• relazionare regolarmente alla DG TREN della Commissione dell’Unione europea sui risultati ottenuti nella provincia e a partecipare alle discussioni proposte dalla Commissione;
(C) con D.C.P. n. . 50533 del 21/01/2014 la Provincia di Torino ha approvato il proprio Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile che prevede tra le linee programmatiche di intervento l’assistenza agli enti locali territoriali nella definizione di politiche e progetti in materia di energia, quali ad esempio la pianificazione energetica locale e la riqualificazione energetica degli edifici pubblici, citando espressamente la realizzazione di progetti congiunti di efficientamento energetico in cui la Provincia può agevolare il raggiungimento di soglie di economie di scala per rendere gli investimenti più appetibili per le Energy Service Company (ESCo) che devono effettuare gli investimenti ed interventi;.
D) Il progetto “2020”: TOrino is GEtting THERe – 2020TOGETHER”, presentato dalla Provincia di Torino in qualità di capofila di progetto unitamente agli altri partner Environment Park S.p.A, Regione Piemonte – Settore Sviluppo Energetico Sostenibile e Città di Torino, nel bando 2013 del programma Energia Intelligente - Europa (EIE), misura “Mobilizing Local Energy Investment - MLEI”, a seguito dell’approvazione da parte dell’Agenzia Esecutiva per le Piccole e Medie Imprese (EASME), è stato approvato dalla Provincia con D.G.P. n. 52-959/2014.
(E) Con la suddetta DGP n. 52-959/2014 veniva richiamato il ruolo di stazione appaltante della Provincia di Torino su delega dei Comuni.
F) Il progetto “2020TOGETHER” ha come obiettivo principale l’attivazione di interventi di riqualificazione energetica degli edifici e delle linee di illuminazione pubblica mediante il finanziamento tramite terzi delle Energy Service Company (ESCo) e prevede i seguenti risultati attesi: attivazione di 9,4 M€ di investimenti con una riduzione attesa di 4.362 tonnellate di emissioni climalteranti, il risparmio di 1796 tep di energia, la produzione di 103 tep di energia rinnovabile;
(G) il progetto prevede inoltre che tutta la documentazione inerente la gara per la selezione delle ESCO venga predisposta a cura della Provincia di Torino, con l’ausilio degli altri partner di progetto e con il coinvolgimento dei Comuni che partecipano al progetto, e che la gara venga bandita dalla Provincia che opererà come centrale di committenza, dunque come stazione appaltante in nome e per conto dei comuni convenzionati interessati. A partire dal 1° gennaio 2015, la Città Metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino ai sensi della L. 56/2014.
(H) il progetto “2020TOGETHER” valorizza, pertanto, uno dei ruoli e delle funzioni fondamentali assegnate dalla Legge 56/2014 alle Città Metropolitane, relativamente alla strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
(I) nello specifico le ESCO (Energy Service Company) che risulteranno aggiudicatarie all’esito delle gare pubbliche espletate - in attuazione della Direttiva CE/36/2002, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 115/2008 e successive norme di modificazione ed integrazione – si dovranno obbligare al compimento, con mezzi finanziari sia propri, sia di terzi soggetti, di una serie di servizi e di interventi integrati volti alla riqualificazione e al miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici e/o impianti di proprietà dei Comuni Convenzionati partecipanti al programma di riqualificazione energetica a fronte di un corrispettivo strettamente correlato all'entità dei risparmi energetici ottenuti a seguito all’espletamento delle misure ed interventi di efficientamento sui sistemi, edifici e/o impianti;
J) Le ESCO che risulteranno aggiudicatarie dovranno impegnarsi contrattualmente a garantire che i risparmi di energia non siano inferiori ai livelli concordati, stabiliti sulla base delle attività di auditing degli edifici e ponderati sull’insieme degli edifici pubblici di ciascun Comune;
K) per la migliore riuscita del Programma di riqualificazione energetica , è necessaria l'azione condivisa e sinergica della Città Metropolitana di Torino e dei Comuni partecipanti all'iniziativa; la prima, in qualità di responsabile del Programma di riqualificazione energetica in collaborazione con gli altri partner di progetto, i secondi, in qualità di beneficiari dei servizi di miglioramento ed efficientamento energetico che saranno approntati dalle ESCO;
(L) Per attuare le misure di risparmio ed efficientamento energetico, la Città Metropolitana di Torino e i Comuni convenzionati coinvolti dovranno stipulare con le ESCO, contratti di prestazione per il Risparmio Energetico con garanzia di risultato (“EPC – Energy Performance Contract”) affidati a seguito di gare da appalto da effettuarsi sulla base di bandi e capitolati predisposti appositamente allo scopo. Il meccanismo contrattuale consente di ripagare gli investimenti dell’aggiudicataria del Contratto, con una quota prevalente dei risparmi ottenuti mediante gli interventi di riqualificazione energetica, mentre la restante quota rimarrà nella disponibilità dei Comuni.
(M) Al fine di svolgere in modo coordinato le funzioni, i servizi ed i compiti connessi all'attuazione dell'iniziativa di cui sopra, la Provincia di Torino ora Citta Metropolitana di Torino, ha stipulato con i Comuni coinvolti (in qualità di beneficiari dei servizi di miglioramento ed efficientamento energetico che saranno approntati dalle ESCo), apposite convenzioni ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con la quale sono stati regolamentati i reciproci rapporti ed assunti i rispettivi impegni per l'attuazione della predetta iniziativa.
(N) Il predetto rapporto di convenzione instaurato è sottoposto a novazione soggettiva, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, che prescrive che il “1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi”.
(O) Con determinazione dirigenziale 267-42793 del 23/12/2015, la Città Metropolitana di Torino ha approvato l’esperimento di della procedura di tipo ‘aperto’ per l’affidamento della concessione mista di beni e servizi per la riqualificazione energetica e la gestione di n. 18 edifici pubblici di proprietà di n° 5 Comuni della Città Metropolitana di Torino (Br uino, None, Orbassano, Volvera, Piossasco) compresa la fornitura del combustibile, la manutenzione ordinaria e la conduzione degli impianti di riscaldamento e di acqua calda sanitaria nel garantire gli standard di confort prescritti nella normativa vigente anche in tema di risparmio, di contenimento e di ottimizzazione energetica, in un unico lotto, da realizzarsi con Finanziamento Tramite Terzi (FTT) ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. m), del D. Lgs. n. 115/2008, in un unico lotto.
(P) La ESCO aggiudicataria della gara dovrà sottoscrivere con la Città Metropolitana di Torino, il contratto quadro (il “Contratto Quadro”) e, successivamente, in esecuzione del Contratto Quadro ed ai termini e alle condizioni ivi indicate, un contratto (il “Contratto Attuativo EPC”) con ciascuno dei Comuni coinvolti nella procedura.
(Q) Il Bando della presente procedura aperta è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (INVIATO ALLA G.U.U.E. il 29/12/2015 ).
1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Selezione di una Energy Service Company (ESCO) ai fini dell’affidamento della concessione mista di beni e servizi per la riqualificazione energetica e la gestione energetica di n. 18 edifici pubblici di proprietà di n° 5 Comuni della Città Metropolitana di Torino ( Bruino, None, Orbassano, Volvera, Piossasco) compresa la fornitura del combustibile, la manutenzione ordinaria, la manutenzione
straordinaria degli interventi di riqualificazione energetica e la conduzione degli impianti di riscaldamento e di acqua calda sanitaria per garantire gli standard di confort prescritti nella normativa vigente anche in tema di risparmio, di contenimento e di ottimizzazione energetica, in un unico lotto, da realizzarsi con Finanziamento Tramite Terzi (FTT) ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. m), del D. Lgs. n. 115/2008.
Ferma restando la dettagliata descrizione dei servizi oggetto della presente concessione riportata del documento di gara ‘Capitolato di Gestione’, il Bando ha lo scopo di ottenere la proposizione di un’offerta tecnico-economica in riferimento ai seguenti servizi:
-Interventi di riqualificazione e di efficientamento energetico su n.18 edifici di proprietà dei Comuni della Citta Metropolitana di Torino (Bruino, None, Orbassano, Volvera, Piossasco) indicati nell’’Allegato ‘A’ (Scheda Edifici) del presente Disciplinare, liberamente proponibili dall’impresa concorrente in sede di offerta, migliorativi dei limiti minimi di risparmio dei consumi e degli investimenti, fissati dall’Amministrazione Aggiudicatrice negli allegati al Disciplinare di Gara, con le modalità di partecipazione dettagliatamente indicate all’art. 10 del presente Disciplinare di Gara e con l’utilizzo degli stessi appositi allegati per proporre l’offerta tecnica ed economica ;
- La manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria sugli interventi di riqualificazione energetica, come meglio descritta nel Capitolato di Gestione, degli interventi e delle misure di efficientamento implementati dalla ESCo, degli impianti termici e di climatizzazione invernale e di produzione di acqua calda sanitaria;
- La fornitura dei vettori energetici di energia termica necessaria per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria, per tutti gli impianti degli edifici compresi nell’ambito della procedura, previa intestazione dei contratti d’utenza, secondo i termini e le modalità indicati nello Schema di Contratto Attuativo EPC.
Il valore complessivo dell’affidamento della Concessione è di € 5.444.386 oltre IVA di legge, comprensiva della fornitura del vettore. Di tale valore, l’importo minimo complessivo degli interventi di riqualificazione energetica (lavori) previsto, secondo la descrizione riportata all’art. 7c del Disciplinare ed l’Allegato B è di € 1.791.284, oltre IVA di legge, mentre il valore dei servizi di progettazione, ai fini della qualificazione necessaria alla realizzazione della medesima è stimabile in almeno euro 110.000,00.
Il risparmio garantito per ciascun Comune formulato in gara nell’offerta tecnica dall’impresa concorrente, sarà oggetto di verifica e monitoraggio secondo il Piano di Monitoraggio e Verifica delle Prestazioni e secondo le disposizioni del Contratto Attuativo EPC con conseguente adeguamento del corrispettivo relativo alla remunerazione della quota del canone relativa ai consumi di combustibile (art.7.A del Disciplinare) da versare alla Concessionaria.
2 DOCUMENTAZIONE DI GARA
La documentazione di gara comprende:
- Bando di Gara;
- Disciplinare di Gara e i relativi allegati
- Modelli di dichiarazioni sostitutive per la partecipazione alla procedura;
- Schema di Contratto Quadro;
- Schema di Contratto Attuativo EPC
- Schema di Capitolato di Gestione;
- Il Piano di Monitoraggio e Verifica delle Prestazioni (PMVP);
nonché gli
- Audit energetici e la documentazione tecnica relativa ai singoli edifici e baseline .
Il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara, i modelli
di dichiarazioni sostitutive per la partecipazione alla Gara, gli schemi dei Contratti Quadro e Contratto Attuativo EPC, degli allegati al Contratto Attuativo EPC e del Capitolato di Gestione ed il Piano di Verifica e Misura delle Prestazioni, sono disponibili sul sito internet dell’Ente: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx/xxxx.xxxxx
I documenti relativi agli Audit Energetici con la Documentazione tecnica relativa ai singoli edifici, potranno essere acquisiti, previo appuntamento, presso gli uffici del Servizio Qualità dell’Aria e Risorse Energetiche con sede in Torino X.xx Inghilterra 7 Torino, (email: xxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx, e telefono: 000-0000000) tramite un apposito hard disk esterno dotato di una capienza minima di 100 Mb. Si specifica che l’estrazione di copia e/o la presa visione potranno essere effettuati dal legale rappresentante del concorrente, ovvero da soggetto munito di apposita delega e che detti documenti rappresentano un mero supporto tecnico di riferimento e non una documentazione progettuale.
3 INFORMAZIONI GENERALI
3.A Sopralluoghi
Allo scopo di assicurare la piena conoscenza dello stato dei luoghi e ai fini della predisposizione dell’offerta di gara, le imprese concorrenti dovranno obbligatoriamente procedere con il sopralluogo in relazione a tutti i Comuni interessati e su tutti gli edifici oggetto della presente procedura. In sede di gara, la Commissione di gara verificherà insieme al RP il corretto adempimento di tali sopralluoghi dandone atto nella verbalizzazione della relativa seduta.
A tal fine, l’impresa concorrente dovrà effettuare accurate visite presso gli edifici oggetto della concessione, previa richiesta con PEC da inoltrare al Comune interessato, all’attenzione del tecnico delegato all’uopo individuato (agli indirizzi resa disponibile sul sito Internet dell’Amministrazione Aggiudicatrice) ed inviata per conoscenza anche al punto contatto della Città Metropolitana di Torino in qualità di Amministrazione Aggiudicatrice.
La richiesta di sopralluogo dovrà pervenire a ciascun Comune e per conoscenza alla Città Metropolitana di Torino, entro (30) trenta giorni dalla pubblicazione del bando di gara. Il sopralluogo verrà espletato previa fissazione della data concordata con il tecnico comunale designato. I termini di effettuazione dei sopralluoghi verranno fissati con apposito atto dell’Amministrazione concedente e indicati nel Bando di gara. Al sopralluogo sarà presente, oltre al concorrente, il tecnico comunale designato e, eventualmente su richiesta del Comune o su richiesta dell’operatore economico interessato, un rappresentante della Amministrazione Aggiudicatrice. Del sopralluogo verrà redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.
A tal riguardo si precisa che sarà ammesso al sopralluogo esclusivamente un soggetto appositamente individuato e delegato dal legale rappresentante dell’impresa concorrente interessata.
3.B Richieste di chiarimenti
Le imprese concorrenti possono presentare eventuali quesiti o richieste di chiarimenti in merito ad aspetti riguardanti la partecipazione al presente procedimento di gara, da inviare mediante posta elettronica agli indirizzi: xxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx, xxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx oppure via fax al numero 000.000.0000. Le richieste di chiarimenti possono essere inviate fino a 20 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ovvero entro le ore 12:00 del giorno 09/03/2016.
Le istanze per i chiarimenti dovranno essere provviste di intestazione dell’impresa concorrente richiedente; non saranno prese in considerazione le domande formulate e/o inviate in modo difforme da quanto indicato.
L’Amministrazione Aggiudicatrice provvederà a dare riscontro ai quesiti pervenuti entro il sesto giorno antecedente al termine di presentazione delle offerte ovvero entro le ore 12.00 del giorno 23/03/2016 e si riserva di pubblicare i chiarimenti sul proprio sito internet xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx/xxxx.xxxxx.
4 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. a), b), c) d), e), e-bis), f), f-bis) del D.Lgs. n. 163/2006. Ai predetti soggetti, si applicano le disposizioni normative di cui agli articoli 35, 36, 37 e 47 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.
I consorzi stabili di cui all’art. 34 comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006, sono tenuti a indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara: in caso di violazione saranno esclusi sia il consorziato che il consorzio. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
I consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane di cui all’art. 34 co. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006, sono tenuti a indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara: in caso di violazione saranno esclusi sia il consorziato che il consorzio.
È fatto divieto ad una medesima impresa di partecipare alla gara in più di un R.T.I., o Consorzio o Rete di Imprese o GEIE, ovvero di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (quale componente di R.T.I., Consorzio, Rete di Imprese o GEIE).
È fatto divieto di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o di una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l’Amministrazione Aggiudicatrice rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario dopo l’aggiudicazione della procedura o dopo l’affidamento del contratto, si procederà alla pronuncia della decadenza dell’aggiudicazione e con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero alla risoluzione del contratto in danno dell’aggiudicatario.
Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determinerà l’esclusione dalla procedura del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei, reti di imprese o consorzi all’interno dei quali lo stesso partecipi.
5 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Ferme restando le modalità di presentazione delle domande di partecipazione di cui oltre, i concorrenti, a pena di esclusione dalla procedura, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale da attestare secondo le modalità indicate al successivo art. 10.
5.A REQUISITI MINIMI DI CARATTERE GENERALE
a.1) Iscrizione presso il Registro Imprese della C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri Stati membri della UE ex art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006, da cui risulti che l’oggetto dell’attività svolta rientri tra quelli previsti nella presente gara;
a.2) Insussistenza della cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater), del D.Lgs. n. 163/2006;
a.3) Essere ESCO (Energy Service Company) accreditate presso l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ai sensi della Deliberazione n. 103/2003, allegato A, e s.m.i. o essere società di servizi energetici ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 115/2008, che hanno come oggetto sociale, anche non esclusivo, l’offerta di servizi integrati per la realizzazione e l’eventuale gestione di interventi per il risparmio energetico.
In caso di RTI, consorzio ordinario, reti di imprese o GEIE (costituiti o costituendi), i requisiti di cui ai punti a.1) e a.2) devono essere posseduti da tutti i partecipanti al raggruppamento, al consorzio, al GEIE o alla rete di imprese. In caso di consorzio stabile di cui all’art. 34, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 163/2006, consorzio tra società cooperative o consorzio tra imprese artigiane di cui all’art. 34, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006, i requisiti di cui ai punti a.1) e a.2) dovranno essere posseduti dal consorzio e da tutti i consorziati per i quali il consorzio concorre.
In caso di RTI, consorzio ordinario, reti di imprese o GEIE (costituiti o costituendi), il requisito di cui al punto a.3) dovrà essere posseduto dal raggruppamento, dal consorzio, dalla rete di imprese o dal GEIE nel suo complesso, fermo restando che l’operatore economico mandatario/capogruppo dovrà possedere tale requisito tecnico.
In caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006, il requisito di cui ai punto a.3) dovrà essere posseduto dal consorzio. Per quanto non disciplinato nel presente documento, si rinvia ai principi ed alla disciplina contenuta negli artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in quanto applicabili.
5.B REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO - FINANZIARIA
b.1) In considerazione del fatto che l’impresa concorrente aggiudicataria dovrà realizzare in proprio significativi investimenti, esso deve possedere un capitale sociale interamente versato e risultante dall’ultimo bilancio depositato non inferiore ad €uro 100.000,00
b.2) possedere un fatturato per servizi energetici/di efficientamento energetico così come definiti dall’art. 2, comma 1, punto 7) direttiva 2012/27/UE, espletati nei tre anni precedenti alla data di pubblicazione del presente bando, per un importo complessivo nelle tre annualità almeno pari a €uro 2 milioni IVA esclusa. Nel caso di svolgimento di attività plurime, la suddetta dichiarazione dovrà essere integrata con la specifica delle quote di ripartizione del volume d’affari fra le diverse attività;
b.3) avere disponibilità di risorse finanziarie proprie o linee di credito in misura proporzionale agli interventi da realizzare, da certificarsi, ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006, tramite dichiarazioni rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs.
n. 385/1993, attestanti le capacità finanziarie ed economiche dell’impresa concorrente per poter realizzare gli interventi oggetto del presente affidamento.
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.
In caso di RTI, Consorzi ordinari, Reti di Imprese o GEIE (costituiti o costituendi) i requisiti di cui ai punti
b.1) e b.2) devono essere posseduti per almeno il 60% dall’impresa capogruppo, o da un’impresa consorziata o aderente al contratto di rete o partecipante al GEIE, e il resto cumulativamente dalla/e mandante/i o dalle altre imprese consorziate o aderenti al contratto di rete o partecipanti al GEIE. Per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006, i requisiti di cui ai punti b.1 e b.2 devono essere posseduti dal Consorzio. Per quanto non disciplinato nel presente documento, si rinvia ai principi ed alla disciplina contenuta negli artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in quanto applicabili.
In caso di RTI, Consorzi ordinari, Reti di Imprese o GEIE (costituiti o costituendi), il requisito di cui al punto b.3) deve essere posseduto dal raggruppamento, dal consorzio, dalla rete di imprese o dal GEIE nel suo complesso. Per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006, il requisito di cui al punto b.3) deve essere posseduto dal consorzio. Per quanto non disciplinato nel presente documento, si rinvia ai principi ed alla disciplina contenuta negli artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i., in quanto applicabili.
5.C REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E ORGANIZZATIVA
c.1) aver eseguito con buon esito, nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del presente bando, almeno due incarichi per contratti EPC (Energy Performance Contracts) di riqualificazione energetica di edifici ed impiantistica, oppure almeno due incarichi per contratti di Servizio Energia così come definito dal D.Lgs. n. 115/2008, allegato II per un importo complessivo almeno pari a €uro
1.000.000 IVA esclusa;
c.2) essere in possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione della qualifica di “terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico” ai sensi degli artt. 1, comma 1, lett. o) del
D.P.R. n. 412/1993 e s.m.i. e dell’art. 6, comma 8, del D.P.R n. 74/2013 e s.m.i.;
c.3) possedere certificazione di conformità alla norma ISO 9001:2008 nel campo dei servizi energetici o progettazione/costruzione di edifici/impianti;
c.4) possedere e comprovare i requisiti descritti dalla norma UNI CEI 11352 per progettare, eseguire, gestire e monitorare gli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica attraverso:
azioni per ridurre il fabbisogno di energia primaria degli involucri edilizi;
sostituzione, modifica o aggiunta di impianti sia convenzionali, sia alimentati da fonti rinnovabili; miglioramento dell’efficienza di conduzione degli impianti;
miglioramento del servizio di conduzione e manutenzione; adozione di sistemi di gestione dell’energia.
c.5) disporre di competenze ed esperienze progettuali nella progettazione di interventi di riqualificazione energetica edile e impiantistica , nonché nel campo della progettazione di sistemi
finalizzati all’utilizzazione delle fonti di energia rinnovabile e per una migliore efficienza energetica eventualmente esercitate su edifici pubblici, comprovabili attraverso il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 263 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice dei Contratti Pubblici DPR n. 207/2010 e smi in relazione all’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui all’art. 252 del medesimo Regolamento nelle soglie minime previste dal medesimo art. 263 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
Il nominativo del professionista abilitato individuato per l’attività di progettazione dovrà essere indicato all’interno della domanda di partecipazione ai sensi dell’art. 90 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Nel caso in cui l’Impresa Concorrente non disponga di tali competenze ed esperienze, il progettista potrà essere individuato o associato dal concorrente medesimo e dovrà possedere i requisiti di partecipazione di cui all’art. 263 sopra citato nelle soglie minime previste dal medesimo Resta fermo che il nominativo del professionista abilitato che effettuerà la progettazione dovrà essere indicato nella domanda di partecipazione ai sensi dell’art. 90 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Nel caso in cui per l’attività di progettazione venga associato un raggruppamento di progettisti abilitati, detto raggruppamento dovrà , ai sensi dell’art. 253 del D.P.R. 207/2010 e s.mi. prevedere la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione .
Dovrà in ogni caso, ai sensi dell’art. 90 comma 7 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., essere indicato, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto che esegue l’attività di progettazione ,la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.
c.6) impegnarsi ai fini dell’aggiudicazione ,ad avere la disponibilità di un ufficio operativo stabile e permanente per la durata del contratto sul territorio della Città metropolitana di Torino al fine di garantire pronto intervento ed assistenza entro 24 ore in caso di guasti degli impianti e/o in caso di ulteriori necessità;
c.7) essere in possesso di idonea qualificazione per l’esecuzione di lavori per categorie e classifiche in relazione alla tipologia e all’importo degli interventi di riqualificazione energetica cui l’aggiudicatario dovrà procedere, con riguardo, a titolo esemplificativo alle categorie di lavori ed opere OG1 per edifici civili ed industriali, OS 7 per finiture di opere generali di natura edile e tecnica, OS 6 per finiture di opere generali in materiali lignee, plastici, metallici e vetrosi, OG 11 per impianti tecnologici, OS03 impianti idrici-sanitari, OS28 impianti termici per condizionamento e OS 30 per impianti elettrici,e, in ogni caso, essere in possesso di idonea qualificazione per categorie e classifiche in relazione alla tipologia e all’importo degli interventi di riqualificazione energetica espressamente indicati dall’Impresa Concorente nell’offerta tecnica
Anche in questo caso l’operatore economico non in possesso di qualificazione per l’esecuzione di lavori idonea per categorie e classifiche adeguate potrà associare imprese in possesso di idonea qualificazione.
È possibile, inoltre, l’associazione con imprese che siano qualificate per progettazione ed esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 92, comma 6, seconda parte, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..
Resta fermo , ai sensi della richiamata disposizione, che qualora i requisiti di progettazione richiesti non siano dimostrabili attraverso il proprio staff tecnico ,l’operatore economico dovrà associare o individuare in sede di offerta progettista abilitato in possesso di idonea qualificazione nelle soglie minime previste dall’art. 263 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
In caso di RTI, consorzi ordinari, reti di imprese o GEIE (costituiti o costituendi), i requisiti di capacità tecnica e organizzativa dovranno essere possedute dall’RTI, dal consorzio, dalla rete di imprese o dal GEIE nel suo complesso. Per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006, i requisiti di capacità tecnica e organizzativa dovranno essere posseduti dal consorzio. Per quanto non disciplinato nel presente documento, si rinvia ai principi ed alla disciplina contenuta negli artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in quanto applicabili.
L’Amministrazione si riserva di chiedere alle imprese concorrenti ed in ogni caso all’Impresa Aggiudicataria, la documentazione a comprova delle dichiarazioni rese in relazione al possesso dei requisiti di cui al presente art. 5). In tale circostanza, in particolare, si richiede la seguente documentazione:
Per il requisito di cui all’art. 5.a.1, la certificazione rilasciata dalla CCIAA o documentazione equipollente per i concorrenti stabiliti in altri Stati membri della UE ovvero in caso di libero professionista o studio associato, la certificazione dell’iscrizione all’Albo professionale di appartenenza o documento equipollente;
Per il requisito di cui all’art. 5.a.3, l’attestato rilasciato dall’AEEG per le Energy Services Companies accreditate altrimenti la certificazione CIIAA evidenziando lo specifico requisito nell’oggetto sociale;
Per il requisito di cui all’art. 5.b.1, la produzione dell’ultimo bilancio depositato;
Per requisito di cui all’art. 5.b.2, la produzione di documenti contrattuali e fatture con indicazione specifica degli importi e delle voci in fattura relative a prestazioni rese per servizi energetici/di efficientamento come definiti dall’art. 2, c.1, punto 7) Direttiva 2012/7/UE nelle tre annualità precedenti alla data di pubblicazione del bando. Nel caso di svolgimento di attività plurime, la suddetta documentazione dovrà specificare le quote di ripartizione del volume d’affari fra le diverse attività.
Per il requisito di cui all’art. 5.b.3, la produzione di dichiarazioni emesse ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006, rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993,
Per il requisito di cui all’art. 5.c.1, la produzione di certificati di regolare esecuzione emessi dalla PA committente, contratti o altra documentazione comprovante equipollente, che si riferiscono a contratti EPC (Energy Performance Contracts) di riqualificazione energetica di edifici ed impiantistica, oppure a contratti di Servizio Energia così come definito dal D.Lgs. n. 115/2008, allegato II, per il triennio di riferimento e per l’importo richiesto.
Per il requisito di cui all’art. 5.c.2, la produzione di certificazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigenti e comunque idonea capacità tecnica, economica ed organizzativa per assumere la funzione di terzo responsabile con iscrizione negli albi tenuti dalla Pubblica Amministrazione e pertinenti alla categoria per la gestione e manutenzione degli impianti termici , oppure iscrizione ad elenchi equivalenti dell’UE oppure specifica certificazione UNI EN ISO 9001 o iscrizione SOA categoria OS28 per l’importo corrispondente.
Per il requisito di cui all’art. 5.c.3, la produzione della relativa certificazione richiesta in corso di validità; Per il requisito di cui all’art. 5.c.4 , la produzione della relativa certificazione richiesta in corso di validità
Per il requisito di cui all’art. 5.c.5, la produzione di documentazione contrattuale e/o progettuale e/o certificazione di regolare esecuzione rilasciata dalla PA committente ed ogni altra documentazione equivalente e comunque idonea a comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art.
263 del Regolamento di Attuazione ed Esecuzione dei Contratti Pubblici nella soglia minima prevista da detta norma;
Per il requisito di cui all’art. 5.c.6 , la produzione di documentazione idonea a comprovare la disponibilità di una sede operativa sul territorio della provincia di Torino;
Per il requisito di cui all’art. 5.c.7, la produzione di idonea documentazione /certificazione rilasciata dalle competenti autorità pubbliche e certificatrici, attestante il possesso dei requisiti di idonea qualificazione per le categorie e classifiche relative alla tipologia ed importo degli interventi di qualificazione energetiche proposte nell’offerta tecnica.
5.D CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà, secondo quanto previsto dall’art. 15 del D.Lgs. n. 115/2008, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e all’art. 120 del D.P.R. n. 207/2010, seguendo i criteri di seguito specificati.
L’offerta di partecipazione presentata dall’impresa concorrente sarà sottoposta all’esame della commissione di gara e da una apposita commissione giudicatrice nominata dall’Amministrazione nel rispetto di quanto previsto all’art. 84 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i e dall’art. 120 del DPR 207/2010.
L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con il metodo aggregativo-compensatore attraverso l’utilizzo della seguente formula:
6
2
Px = ∑ Ai + ∑ Bi
i =1 i =1
In cui:
Px = Punteggio assegnato all’offerta del Concorrente “X”
∑Ai = Sommatoria dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica
∑Bi = Sommatoria dei punteggi attribuiti all’offerta economica
La ripartizione dei punteggi tra offerta tecnica ed economica è la seguente:
A) – Offerta tecnica 60/100;
B) – Offerta economica 40/100.
5.D.1 Criteri di Valutazione delle offerte tecniche (max 60 punti)
Punteggio massimo da assegnare all’offerta tecnica dell’Impresa Concorrente X, così suddiviso nei seguenti elementi base:
Criterio | Peso | |
A.1 | Risparmio energetico offerto dall’Impresa Concorrente ‘X’ così calcolato: P = RX × 22 A1X R M Ove: PA1X è il punteggio da assegnare all’offerta dell’impresa concorrente ‘X’ RM è il valore del risparmio più vantaggioso di quelle offerte espresso in m3 di metano RX è il valore dell’offerta dell’impresa concorrente ‘X’ espresso in m3 di metano L’Impresa Concorrente è tenuta ad utilizzare lo schema appositamente predisposto e inserito in allegato alla lettera ‘C’ | 22 |
A.2 | Valutazione sulla base della vita utile degli interventi proposti come da allegato ‘D’ così calcolato: P = VUX × 20 A2 X VU M Ove: PA2Xè il punteggio da assegnare all’offerta dell’impresa concorrente X VUM è il valore dell’offerta massima più vantaggiosa costituita dalla somma delle vite utili oltre il termine del contratto di ogni intervento moltiplicate per il rapporto tra le quantità degli interventi sulle quantità massime VUX è il valore dell’offerta dell’impresa concorrente X costituita dalla somma delle vite utili oltre il termine del contratto di ogni intervento moltiplicate per il rapporto tra le quantità degli interventi sulle quantità massime – vedere allegato ‘D’ VU = VU × Qmax i X ∑ POSTi Q offi | 20 |
Dove: VU post i è la vita utile rimanente del singolo intervento al termine del contratto Q max i è la quantità massima del singolo intervento come indicato nell’allegato ‘D’ Q off i è la quantità offerta del singolo intervento L’Impresa Concorrente è tenuta ad utilizzare lo schema appositamente predisposto e inserito in allegato alla lettera ‘D’ | |||||
A.3 | Essere certificati ai sensi della Direttiva UNI CEI 11352 "Gestione dell'energia - Società che forniscono servizi energetici (ESCo) - Requisiti generali e lista di controllo per la verifica dei requisiti" | 2 | |||
Qualità del Piano di Gestione e Manutenzione del sistema | |||||
edificio/impianto comprensivo di Piano di formazione e condotta per gli | |||||
utenti. | |||||
I singoli Commissari attribuiranno discrezionalmente un coefficiente di | |||||
prestazione dell’offerta, variabile tra 0 e 1, secondo i principi motivazionali | |||||
illustrati nella tabella seguente. La Commissione giudicatrice effettuerà la media | |||||
dei coefficienti di prestazione dell’offerta attribuiti da parte dei singoli | |||||
Commissari al criterio in questione, e la successiva trasformazione di detta | |||||
media in coefficienti definitivi riportando ad uno la media più alta confrontando | |||||
le diverse offerte (sempre riferendosi al criterio in questione) e proporzionando | |||||
a tale media massima le medie provvisorie in precedenza calcolate. Si precisa | |||||
che sia nella definizione della media dei coefficienti, sia nella trasformazione di | |||||
A.4 | detta media in coefficienti definitivi sarà tenuto valido il risultato di dette operazioni arrotondato alla terza cifra decimale dopo la virgola. | 2 | |||
Coefficiente di | Motivazioni | ||||
prestazione | |||||
0 | Assente – completamente negativo | ||||
0,1 | Quasi del tutto assente – quasi completamente | ||||
negativo | |||||
0,2 | Negativo | ||||
0,3 | Gravemente insufficiente | ||||
0,4 | Insufficiente | ||||
0,5 | Appena insufficiente | ||||
0,6 | Sufficiente | ||||
0,7 | Discreto | ||||
0,8 | Buono | ||||
0,9 | Ottimo | ||||
1 | Eccellente | ||||
A5 | L’ulteriore riduzione dell’emissione di CO2, a seguito di impiego di fonti rinnovabili di energia e/o utilizzo di altri combustibili, offerto dall’Impresa Concorrente X così calcolato: | 8 |
P = RCO2 X ×8 A5 X R CO2M Ove: PA5X è il punteggio attribuito all’offerta dell’impresa concorrente X RCO2M è il valore di riduzione più vantaggiosa espresso in ton di CO2 RCO2X è il valore dell’offerta dell’impresa concorrente X espresso in ton di CO2 L’Impresa Concorrente è tenuta ad utilizzare lo schema appositamente predisposto e inserito in allegato alla lettera ‘E’ | |||||
A6 | Coerenza e completezza delle informazioni progettuali fornite in relazione agli obiettivi di risparmio energetico proposti e valutati al criterio A1, nonché alle tipologie di intervento valutate al criterio A2 e l’impiego di fonti alternativi di cui al criterio A5 • I singoli Commissari attribuiranno discrezionalmente un coefficiente di prestazione dell’offerta, variabile tra 0 e 1, secondo i principi motivazionali illustrati nella tabella seguente. La Commissione giudicatrice effettuerà la media dei coefficienti di prestazione dell’offerta attribuiti da parte dei singoli Commissari al criterio in questione, e la successiva trasformazione di detta media in coefficienti definitivi riportando ad uno la media più alta confrontando le diverse offerte (sempre riferendosi al criterio in questione) e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie in precedenza calcolate. Si precisa che sia nella definizione della media dei coefficienti, sia nella trasformazione di detta media in coefficienti definitivi sarà tenuto valido il risultato di dette operazioni arrotondato alla terza cifra decimale dopo la virgola. | 6 | |||
Coefficiente di prestazione | Motivazioni | ||||
0 | Assente – completamente negativo | ||||
0,1 | Quasi del tutto assente – quasi completamente negativo | ||||
0,2 | Negativo | ||||
0,3 | Gravemente insufficiente | ||||
0,4 | Insufficiente | ||||
0,5 | Appena insufficiente | ||||
0,6 | Sufficiente | ||||
0,7 | Discreto | ||||
0,8 | Buono | ||||
0,9 | Ottimo | ||||
1 | Eccellente | ||||
Totale | 60 |
Con riferimento ai criteri A1, A2 e A5, i valori di offerta del concorrente dovranno essere espressi solamente in cifra, senza cifre decimali.
5.D.2 Criteri di Valutazione delle offerte economiche (max 40 punti)
Punteggio massimo da assegnare all’offerta economica dell’Impresa Concorrente X, è di 40 PUNTI valutati secondo i seguenti criteri:
Criterio | Peso (βi) | |
B.1 | Valore complessivo dell’investimento offerto per la riqualificazione energetica degli edifici secondo la seguente formula: P = CTOTX ×20 B1X C TOTM Ove: PB1X è il punteggio da assegnare all’offerta dell’impresa concorrente X CTOTX è il valore dell’investimento dell’impresa concorrente X CTOTM è il valore dell’investimento massimo offerto tra i concorrenti L’Impresa Concorrente è tenuta ad utilizzare lo schema appositamente predisposto e inserito in allegato alla lettera ‘F’ compilando contestualmente l’allegato ‘G’ a comprova dell’offerta superiore alle soglie minime ‘Imin’ indicate per ciascun Comune riportate nell’allegato ‘B’. | 20 |
B.2 | Valore di Risparmio di Bilancio per i Comuni per il Periodo di Concessione rbl off tot secondo la seguente formula: P = rblofftotX × 20 B 2 X r blofftotM Ove: PB2X è il punteggio da assegnare all’offerta dell’impresa concorrente X rbl off totM è il risparmio massimo offerto tra i concorrenti rbl off totX è il risparmio offerto dall’impresa concorrente X L’Impresa Concorrente è tenuta ad utilizzare lo schema appositamente predisposto e inserito in allegato sotto la lettera ‘H’ | 20 |
Totale | 40 |
Con riferimento ai criteri B1 e B2, i valori di offerta del concorrente dovranno essere espressi solamente in cifra. Inoltre, per il criterio B2 l’offerta sarà tenuta valida fino al terzo decimale incluso. Pertanto non si procederà ad arrotondamento.
Per validamente proporre l’offerta tecnica ed economica nei termini sopra indicati, le Imprese Concorrenti dovranno utilizzare gli allegati al presente Disciplinare di Gara appositamente predisposti a tal fine.
Conclusa la valutazione delle offerte tecniche, la Commissione procederà, in seduta pubblica, all'apertura delle offerte economiche delle imprese concorrenti e assegnerà il relativo punteggio (massimo di 40 punti su 100) sulla base delle formule precedentemente descritte.
Ai sensi dell’art. 83, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. la Concessione sarà aggiudicata alla Impresa Concorrente che avrà conseguito il punteggio complessivo più elevato a seguito della sommatoria dei punteggi come sopra determinati. In questo caso, al fine dell’aggiudicazione provvisoria, si terrà conto del punteggio arrotondato alla terza cifra decimale.
Verrà pertanto redatta la graduatoria con la conseguente aggiudicazione provvisoria nei confronti dell’impresa concorrente che abbia conseguito i punteggi più alti.
L’aggiudicazione provvisoria non equivale ad accettazione dell’offerta, che diventerà definitiva solo dopo le verifiche previste in materia di aggiudicazione di contratti pubblici.
Nel caso in cui l'aggiudicatario non si presenti per la stipula del contratto o in cui venga accertata la falsità delle dichiarazioni prestate, l'Amministrazione si riserva la facoltà di conferire l'incarico all’impresa concorrente posto successivamente in graduatoria, espletati i controlli e le verifiche di rito.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta (economica e tecnica) valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente, con riserva dell’Amministrazione aggiudicataria di non aggiudicare.
L’offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo di 240 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. L’Amministratrazione Aggiudicatrice avrà la facoltà di richiedere il rinnovo del periodo di vincolo dell’offerta per ulteriori 180 giorni.
In caso di punteggio complessivo (tecnico più economico) pari tra due o più concorrenti, l’aggiudicazione provvisoria verrà data al concorrente che ha conseguito un punteggio maggiore nell’offerta tecnica . In caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggiare l’offerta vincitrice.
6 FORNITURA DEL VETTORE ENERGETICO
Per “Fornitura del Vettore Energetico” si intende l’approvvigionamento da parte dell’impresa concorrente del vettore energetico, indipendentemente dal tipo di combustibile necessario (gas naturale, gasolio, energia elettrica o altro, ivi compreso il teleriscaldamento) per il funzionamento degli impianti di climatizzazione invernale e di produzione di acqua calda e acqua surriscaldata e vapore e di eventuali impianti di cogenerazione, se presenti.
Il Concessionario dalla data di avvio della Fase I di Gestione dovrà provvedere alla Fornitura del Vettore Energetico necessario al corretto funzionamento di tutti gli impianti di climatizzazione invernale e di produzione di acqua calda e acqua surriscaldata e vapore presenti negli Edifici nelle quantità, qualità e caratteristiche richieste in fase di gara, così come specificate dal Concedente e riportato nel Piano di Misura e Verifica della Prestazione.
In riferimento al vettore energetico rilevante per il funzionamento degli impianti di climatizzazione invernale, (ivi compreso il teleriscaldamento), di produzione di acqua calda, acqua surriscaldata, e degli eventuali impianti di cogenerazione, l’impresa garantisce al Concedente che il combustibile fornito sarà pienamente conforme alle prescrizioni contenute nella Parte V – Allegato X del D. Lgs. n. 152/2006 (cd. Codice dell’Ambiente), nonché a tutte le altre disposizioni di legge e ad eventuali provvedimenti emanati dalle competenti autorità locali.
Il Concessionario dovrà provvedere all’intestazione in capo a sé dei contatori d’utenza relativi ai contratti di Fornitura del Vettore Energetico prima della data di inizio di erogazione della fornitura e, in ogni caso, entro 5 giorni prima della data di inizio della Fase I di Gestione.
In riferimento alla fornitura del vettore energetico rilevante per il funzionamento degli impianti di climatizzazione invernale, produzione di acqua calda ed eventuali impianti di cogenerazione, il Concessionario dovrà altresì provvedere alla tenuta dei registri di carico e scarico del combustibile previsti dalla corrente normativa fiscale e contabile, senza oneri aggiuntivi per il Concedente.
6.A Calcolo Prezzo di Fornitura
Il prezzo di riferimento per l’approvvigionamento del vettore energetico nell’ambito della presente procedura di gara è quello relativo agli ultimi aggiornamenti a disposizione della Città Metropolitana di Torino in relazione alle procedure di affidamento indette da Consip S.p.A (Convenzione Consip) e della centrale di committenza regionale SCR, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 del D.L. n. 95/2012, secondo la procedura indicata all’art.7 del PMVP allegato al presente Disciplinare.
7 DETERMINAZIONE DEL CANONE ANNUO DEI 12 ANNI DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI (FASE II)
Il canone, specifico per ogni Comune e spettante all’Aggiudicatario, considera le seguenti quote:
Ci = (CCi + CMi + CIi )
dove:
Ci = è il canone riferito al comune i-esimo proprietario degli edifici oggetto di riqualificazione energetica di cui all’allegato A
con ogni:
Ci ≤ CMAXi
dove
CMAXI è il canone massimo della Fase II della gestione, così come esplicitato nel capitolo 8. (Durata della Concessione) ed indicato nell’Allegato B.
7.A Quota relativa ai consumi di combustibile ( CC )
Comprende tutti i costi relativi ai consumi di combustibile specifici per la climatizzazione invernale e la produzione di ACS degli impianti di cui al presente Disciplinare, comprensivi della copertura di tutti gli oneri legati alla fornitura.
Ovvero, tale quota di canone è esprimibile come:
CCi
= ESi ×TG ×(1 − rCCi )
dove
ES i= è il consumo di gas metano storico riferito ai soli consumi energetici del singolo comune posto a base di gara.
TG = è la tariffa più conveniente disponibile per le PA nelle centrali di acquisto nazionali o regionali (CONSIP, SCR) per la l’acquisto del gas metano in vigore così come meglio descritto al punto 7 del PMVP e riferito al periodo di misura r cc i = è la % di risparmio offerto dal concorrente e
rCCi ≥ rC min i
dove
r Cmini = è il risparmio minimo di energia garantito per la PA posto a base di gara
7.B Quota relativa alla gestione e agli interventi di manutenzione ( CM )
Comprende tutti i costi relativi alla gestione e agli interventi di manutenzione ordinaria necessari per la corretta conduzione degli impianti di cui all’allegato A.
Ovvero, tale quota di canone è esprimibile come:
C M i = baseline MS i x (1-r MS c i) dove
baseline MS i è la spesa storica di manutenzione e conduzione degli impianti di cui al presente Disciplinare per gli edifici dei Comuni di cui all’Allegato ‘B’, oggetto di gara
r MSc i è la % di risparmio offerto dall’impresa concorrente r MSc i ≥ di r MS xxx i dove
r MS min i è il risparmio minimo garantito sui costi storici di manutenzione e conduzione degli impianti gli
edifici dei Comuni di cui all’Allegato A, oggetto di gara;
Sono da intendersi comprese e compensate nel canone tutte le attività descritte nel presente Disciplinare e nei relativi allegati per cui non viene espressa una specifica e separata remunerazione rispetto al canone.
7.C Quota di canone relativa agli interventi di riqualificazione ( C I )
La quota di canone relativa agli interventi di riqualificazione ( C I ) specifici per ogni comune e remunera tutti i costi relativi agli interventi che saranno proposti dall’impresa concorrente finalizzati a garantire il risparmio energetico offerto; in particolare questa componente del Canone dovrà remunerare nello specifico:
a. La progettazione;
b. La Direzione dei Lavori e della sicurezza
c. I lavori e le forniture
d. Gli oneri della sicurezza sui lavori
e. Il Collaudo
f. Le spese per le misure e verifiche come previste dal PMVP
g. Eventuali oneri finanziari
Tale importo di canone sarà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto ed è determinato dal valore complessivo degli interventi proposti divisi per il numero di anni della durata del contratto meno 1.
CI =Ic/(Tc-1)
Dove
Ic è l’investimento complessivo offerto Tc = durata contratto
Tale importo dovrà essere comunque ≥ degli investimenti minimi garantiti posti a base di gara secondo la seguente formula:
CI ≥ CI min
Dove
CI min = Imin/(Tc-1) dove
Imin = investimento minimo garantito posto a base di gara.
Si precisa che il Canone a carico del Comune Concedente durante la Concessione, è determinata ai sensi degli art. 11 e 12 del Contratto Attuativo EPC.
8 DURATA DELLA CONCESSIONE
La durata del contratto di concessione è di anni 13 contati a partire dalla consegna degli edifici dal Comune Concedente alla Concessionaria a seguito della sottoscrizione del contratto, così suddivisi:
- FASE I per la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici;
- FASE II per l’effettiva gestione, conduzione e manutenzione degli impianti.
FASE I inizia con la consegna degli immobili alla Concessionaria ed ha una durata di 12 mesi. Nell’ipotesi in cui la scadenza della FASE I dovesse ricadere nel corso della stagione termica (15 ottobre/15 aprile), la FASE I estende la sua durata fino al termine della detta stagione. La data di scadenza della FASE I sarà espressamente indicata nel Contratto Attuativo EPC.
Durante la FASE 1, la Concessionaria dovrà provvedere alla fornitura dei vettori energetici, alla conduzione e alla manutenzione ordinaria degli edifici/impianti, alla presentazione dei progetti definitivi ed esecutivi per l’approvazione degli uffici comunali e alla prevista realizzazione completa degli interventi di riqualificazione energetica, compreso il collaudo.
I lavori dovranno essere eseguiti e collaudati entro il termine ultimo della FASE I, garantendo la piena funzionalità, senza interruzione, degli edifici oggetto dei lavori con riserva di indicare le specifiche prescrizioni e modalità esecutive nel Contratto Attuativo EPC.
FASE II: inizia a partire dalla conclusione della FASE I e ha una durata pari a 12 anni. Durante la Fase II, la Concessionaria dovrà provvedere alla fornitura dei vettori energetici, alla conduzione, alla gestione e alla manutenzione ordinaria (e straordinaria come prevista) degli edifici ed degli impianti, il tutto secondo quanto prescritto e riportato nel Capitolato di Gestione e nel Contratto Attuativo EPC.
Per la corresponsione del canone, durante la FASE I, viene corrisposto alla Concessionaria una “quota forfait” ossia un importo forfetariamente stabilito dall’Amministrazione pari alla spesa storica annua per consumi energetici e manutenzione ordinaria come riportate nelle baseline di gara indicate in dettaglio per ciascun Comune all’Allegato B, meno il 10 %.
Inoltre, a conclusione della FASE I, viene effettuato il collaudo dei lavori di riqualificazione energetica finalizzato alla verifica che gli interventi effettuati siano conformi al progetto definitivo ed esecutivo approvato. In caso di esito positivo, si attiva la successiva FASE II. In caso di esito negativo, verrà assegnato alla Concessionaria, con apposito verbale sottoscritto dalle parti, un congruo termine per la regolarizzazione degli interventi. In caso di ulteriore inadempimento o di mancato collaudo per fatto imputabile alla Concessionaria, il Concedente ha la facoltà di richiedere la risoluzione del Contratto Attuativo EPC con le modalità previste nello stesso Contratto.
In tale ipotesi, i lavori realizzati resteranno acquisiti al patrimonio comunale a titolo di risarcimento per l’inadempimento contrattuale della Concessionaria, salvo il rimborso alla medesima di una somma in relazione al valore degli investimenti realizzati secondo il seguente meccanismo di forfetizzazione del danno subito dal Comune Concedente:
- rimborso di una somma corrispondente al 30% del valore degli investimenti realizzati nel caso in cui la risoluzione per inadempimento della Concessionaria avvenga nel primo triennio della FASE II, versata al concessionario in modalità compatibili con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- rimborso di una somma corrispondente al 20% del valore degli investimenti realizzati nel caso in cui la risoluzione per inadempimento della Concessionaria avvenga nel secondo triennio della FASE II, versata al concessionario in modalità compatibili con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- rimborso di una somma corrispondente al 10% del valore degli investimenti realizzati nel caso in cui la risoluzione per inadempimento della Concessionaria avvenga nel terzo triennio della FASE II, versata al concessionario in modalità compatibili con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- nessun rimborso nel caso in cui la risoluzione per inadempimento della Concessionaria avvenga nel quarto triennio della FASE II.
9 CAUZIONI, COPERTURE ASSICURATIVE
Ai sensi dell’art. 75, commi 1 e ss., del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. l’offerta dei concorrenti è corredata da una garanzia provvisoria, avente le caratteristiche di cui al predetto articolo e rilasciata dai soggetti indicati al comma 3 di tale norma,con valore pari al 2% dell’importo a base di gara Tale garanzia andrà prodotta con riferimento all’oggetto di offerta e dovrà essere valida per un periodo di 240 giorni, prorogabile per ulteriori 180 giorni, su richiesta della Amministrazione Aggiudicatrice.
L’offerta è altresì corredata, dalla dichiarazione rilasciata da un istituto bancario oppure da una compagnia di assicurazioni oppure da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione, contenente (i) l’impegno, ai sensi dell’art. 75 comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006, a rilasciare in favore dei singoli Comuni con i quali saranno stipulati i singoli Contratti Attuativi EPC, qualora l’impresa concorrente risultasse affidataria, una garanzia fideiussoria, pari al 10% del Valore dell’Investimento relativo ai singoli Comuni come risultante dall’offerta tecnica ed economica con la Tabella di cui all’allegato ‘F’ del Disciplinare di Gara , a garanzia della corretta esecuzione dei Lavori e alla realizzazione dell'Opera (la “Garanzia di Esecuzione”), (ii) l’impegno a rilasciare in favore dei singoli Comuni con i quali saranno stipulati i Contratti Attuativi EPC, qualora il concorrente risultasse affidatario, una garanzia fideiussoria, pari al Risparmio Xxxxx Xxxxxxxxxxxx, ai singoli Comuni come risultante dall’offerta tecnica ed economica con la Tabella di cui all’allegato ’H’ nella colonna ‘rbloff’ del Disciplinare di Gara, a copertura delle proprie obbligazioni contrattuali relative alla Fase di Gestione (la “Garanzia di Gestione”) e (iii) l’impegno a rilasciare in favore dei singoli Comuni con i quali saranno stipulati i Contratti Attuativi, qualora il concorrente risultasse affidatario, una garanzia fideiussoria, pari al 10% del Canone, calcolato su base annua, relativo ai singoli Comuni, così come individuato nel Disciplinare di Gara all’art. 7, a copertura delle proprie obbligazioni contrattuali relative alla Fornitura del Vettore (la “Garanzia di Fornitura”). L’importo di tali cauzioni non deve essere indicato, a pena di esclusione, per non inficiare la segretezza dell’offerta economica.
L’aggiudicatario dovrà fornire in sede di stipula e di esecuzione dei singoli Contratti Attuativi EPC ed in relazione a ciascuno dei Comuni coinvolti, le seguenti garanzie e coperture assicurative, pena la decadenza dall’affidamento e le altre conseguenze previste dalla normativa vigente:
a/ al momento della stipula del Contratto Attuativo, una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo del Valore dell’Investimento previsto per il contratto come risultante dall’offerta tecnica ed economica con la Tabella di cui all’allegato ‘F’ del Disciplinare di Gara a garanzia della corretta esecuzione dei Lavori e della realizzazione dell'Opera secondo le modalità e i contenuti di cui agli artt. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e 123 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. (la “Garanzia di Esecuzione”). Nei limiti ed alle condizioni previste dal Xxxxxx, il Concessionario potrà avvalersi della riduzione nella misura del 50% della garanzia fideiussoria. La Garanzia d’Esecuzione avrà validità dall’inizio della Fase di Gestione e dovrà comunque rimanere in vigore fino al decorso di dodici mesi dall’ultimazione dei Lavori dell’ultimo Edificio come risultante dal relativo certificato di collaudo. Tale cauzione andrà integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, in base alle vigenti norme in materia;
b/ al momento della stipula del Contratto Attuativo, una garanzia fideiussoria, pari al 10% dell’importo relativo al Canone, calcolato su base annua, relativo al Comune calcolato secondo le modalità contenute all’art. 7 del presente Disciplinare di Gara , secondo le modalità e i contenuti di cui agli artt. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e 123 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., in quanto compatibili (la “Garanzia di Fornitura”). Nei limiti ed alle condizioni previste dal Xxxxxx, il Concessionario potrà avvalersi della riduzione nella misura del 50% della garanzia fideiussoria. La Garanzia di Fornitura avrà validità a partire dalla data di avvio della Fase di Gestione per un anno e dovrà essere di anno in anno rinnovata fino ai sei mesi successivi alla fine del Contratto Attuativo EPC. Tale cauzione andrà integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, in base alle vigenti norme in materia;
c/ almeno 30 giorni prima del collaudo delle opere o, in ogni caso, almeno 30 giorni prima della scadenza della Garanzia di Esecuzione, una garanzia fideiussoria, pari all’importo relativo al Risparmio Xxxxx Xxxxxxxxxxxx al Comune come risultante dall’offerta tecnica ed economica
con la Tabella di cui all’allegato ‘H’ nella colonna ‘rbloff’, secondo le modalità e i contenuti di cui agli artt. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e 123 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., in quanto compatibili (la “Garanzia di Gestione”). Nei limiti ed alle condizioni previste dal Xxxxxx, il Concessionario potrà avvalersi della riduzione nella misura del 50% della garanzia fideiussoria. La Garanzia di Gestione avrà validità a partire dal collaudo delle opere fino ai sei mesi successivi alla fine del Contratto Attuativo EPC. Tale cauzione andrà integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, in base alle vigenti norme in materia;
d/ al momento della stipula del Contratto Attuativo, un’idonea copertura assicurativa R.C.T. –
R.C.O. e per danni da esecuzione valida sin dall’avvio della Fase II, per un massimale pari ad almeno il 5% della somma assicurata per le opere;
e/ un momento anche successivo alla stipula del Contratto Attuativo ma, in ogni caso, almeno dieci giorni prima della Consegna dei Lavori una polizza assicurativa, ai sensi dell’art. 129, comma 1, del Codice e dell’art. 125, commi 1 e 2, del Regolamento, per un massimale pari al 5% della somma assicurata per le opere, con un minimo previsto in conformità all’art. 125, comma
2 del predetto Regolamento, che tenga indenne il Comune da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo le eccezioni ivi previste, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori R.C.T./R.C.O. dalla data di Consegna dei Lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione relativo all’ultimo Edificio oggetto di intervento, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei Lavori dell’ultimo Edificio risultante dal relativo certificato. Successivamente (nel caso in cui non debbano essere prodotte le garanzie di cui alle successive lettere b) e c)), la polizza assicurativa è sostituita da una polizza, di pari massimale, che tenga indenne il Concedente da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni effettuate o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento; tale polizza dovrà avere una validità pari alla durata del Contratto, ovvero essere rinnovata per tutta la durata del medesimo.
f) almeno 30 giorni prima del collaudo delle opere o, in ogni caso, almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza per danno da esecuzione e responsabilità verso terzi di cui al precedente punto 6, lett. e), una polizza indennitaria decennale, ai sensi dell’art. 129, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 126 del D.P.R. n. 207/2010, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi1;
g) almeno 30 giorni prima del collaudo delle opere o, in ogni caso, almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza per danno da esecuzione e responsabilità verso terzi di cui al precedente punto 6, lett. e), una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, ai sensi dell’art. 129 co. 2 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 126, co. 2 del D.P.R. n. 207/2010, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata minima di 10 (dieci) anni2.
È ammessa la riduzione delle cauzioni di cui al presente articolo alle condizioni di cui all’art. 40, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii
1 La presente polizza, ai sensi dell’art. 129, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 dovrà essere prestata solo per i lavori il cui importo superi gli importi stabiliti con Decreto del Ministro delle Infrastrutture, pari, ad oggi, a 10 milioni di DSP (diritti speciali di prelievo).
2 La presente polizza, ai sensi dell’art. 129, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 dovrà essere prestata solo per i lavori il cui importo superi gli importi stabiliti con Decreto del Ministro delle Infrastrutture, pari, ad oggi, a 10 milioni di DSP (diritti speciali di prelievo).
10 TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Le offerte dovranno essere inviate e fatte pervenire alla Citta Metropolitana di Torino, esclusivamente in forma cartacea, all’Ufficio Protocollo Generale -Servizio Appalti Contratti ed Espropriazioni Xxx Xxxxx Xxxxxxxx 00 ,00000.- Xxxxxx, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 29/03/2016, pena l’irricevibilità del plico contenente l’offerta e la non ammissione alla procedura. Al fine di accertare la tempestiva presentazione del plico contenente l’offerta del concorrente, farà fede unicamente il timbro apposto dalla Citta Metropolitana di Torino sul plico pervenuto.
Non sarà ritenuto valido e non sarà accettato alcun plico pervenuto oltre tale termine, anche per causa non imputabile all’Impresa Concorrente, anche se spedito prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura. È in ogni caso responsabilità dei concorrenti provvedere all’invio tempestivo e completo di tutti i documenti e le informazioni richieste ai sensi del Bando e dal presente Disciplinare.
L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Città Metropolitana di Torino ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza al recapito sopra indicato.
A pena di esclusione del Concorrente, il plico trasmesso alla Città Metropolitana di Torino dovrà:
- essere chiuso e sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura;
- riportare la dicitura: “Concessione mista di beni e servizi per la riqualificazione energetica e la gestione di edifici pubblici di proprietà dei Comuni della Città Metropolitana di Torino, da realizzarsi con Finanziamento Tramite Terzi (FTT) ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. m), del D. Lgs. n. 115/2008 - CIG 65365725DA NON APRIRE”;
- riportare il nominativo del mittente, nonché la sua sede legale, codice fiscale, partita IVA, numero di telefono, numero di fax e PEC .
A pena di esclusione del concorrente, il plico trasmesso alla Città Metropolitana di Torino dovrà contenere le seguenti buste:
(i) BUSTA "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA";
(ii) BUSTA “B - OFFERTA TECNICA”;
(iii) BUSTA "C - OFFERTA ECONOMICA".
La documentazione di cui ai precedenti punti (i), (ii), (iii) è contenuta, a pena di esclusione, in separate buste debitamente chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura. Ogni busta reca l'intestazione del mittente/concorrente ed una di queste diciture:
"A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", "B - OFFERTA TECNICA”, “C - OFFERTA ECONOMICA”.
Le buste sono contenute, a pena di esclusione, nel plico di cui al presente paragrafo.
Per sigillo si intende una qualsiasi impronta o segno (sia impronta impressa su materiale plastico, come ceralacca, sia su piombo, sia striscia incollata sui lembi di chiusura con timbri e/o firme) tale da
confermare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente ed escludere così qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto.
10.A BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
La busta "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" deve contenere, i seguenti documenti:
(i) la domanda di partecipazione (per rendere la quale - unitamente alla dichiarazione sostitutiva di cui al successivo punto (ii) - può essere preso ad esempio il Modello allegato al N.1 del presente Disciplinare, effettuando le eventuali precisazioni e integrazioni che fossero richieste in ragione delle caratteristiche e della composizione dell’impresa Concorrente, singola o in raggruppamento, ovvero della normativa applicabile) in cui indica le proprie generalità e i propri recapiti e, in particolare, l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) che l’Amministrazione Aggiudicatrice dovrà utilizzare, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., autorizzando espressamente ai sensi del comma 5-bis del predetto articolo la stessa Amministrazione Aggiudicatrice ad utilizzare il predetto indirizzo PEC per le comunicazioni inerenti alla procedura in oggetto e le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, da rendere ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 (per rendere le quali possono essere presi ad esempio i modelli allegati indicati con i N.1-2-3-4 effettuando le eventuali precisazioni e integrazioni che fossero richieste in ragione delle caratteristiche e della composizione dell’impresa concorrente, singola o in raggruppamento, ovvero della normativa applicabile);
(ii) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (per rendere la quale può essere preso ad esempio il modello N.1 mediante il quale il titolare o il legale rappresentante dell’ImpresaConcorrente, ovvero un suo procuratore debitamente autorizzato, assumendosene tutte le responsabilità amministrative e penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
n. 445/2000, dichiara:
a) Iscrizione presso il Registro Imprese della C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri Stati membri della UE ex art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006, da cui risulti che l’oggetto dell’attività svolta rientri tra quelli previsti nella presente gara (requisito 5.a.1 Discplinare);
b) l’inesistenza di tutte le cause di esclusione previste all’art. 38 co. 1 lett. a), b), c), d), e) f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., (requisito 5.a.2 Disciplinare) precisando:
- ai sensi dell’art. 38, co. 1, lett. c), del D.Lgs. n. 163/2006, se vi siano soggetti di cui alla medesima lettera che sono cessati dalla carica nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara;
- ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett. l) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., se il soggetto economico partecipante non sia soggetto agli obblighi della Legge n. 68/1999 ovvero se il soggetto economico partecipante sia soggetto agli obblighi della Legge n. 68/1999 e li abbia correttamente adempiuti;
- ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la situazione di fatto e di diritto fra quelle di cui alle lettere a), b) o c) del comma 2 dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., nella quale versa l’impresa concorrente;
c) di essere una ESCO (Energy Service Company) accreditate presso l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ai sensi della Deliberazione n. 103/2003, allegato A, e s.m.i. o essere società di servizi energetici ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 115/2008, che hanno come oggetto sociale, anche non esclusivo, l’offerta di servizi integrati per la realizzazione e l’eventuale gestione di interventi per il risparmio energetico (requisito 5.a.3 del Discplinare);.
d) il possesso da parte del concorrente dei requisiti,di capacità economica - finanziaria e di capacità tecnica e organizzativa richiesti dal Bando e dal presente Disciplinare ai punti 5B e 5C, secondo le singole modalità specificate in detti punti del presente Disciplinare;
e) (in caso di raggruppamenti, consorzi, Reti di Imprese o GEIE) di non rientrare in uno dei divieti previsti dagli artt. 36 co. 5 e 37 co. 7 del D.Lgs. n. 163/2006;
f) (in caso di raggruppamento, consorzi ordinari, Reti di Imprese, GEIE non ancora costituiti), la denominazione del soggetto il quale, ai sensi dell’art. 37 co. 14 e 15 del D.Lgs. n. 163/2006, in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo, l’indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento, e la dichiarazione di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire il predetto mandato e ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di RTI o consorzi o reti di imprese o GEIE.
(iii) Dichiarazione sostitutiva di certificazione (per rendere la quale può essere preso ad esempio il modello N.2 con la quale i soggetti elencati alle lettere b), c) ed m-ter) dell’art. 38 co. 1 del D.Lgs. n. 163/2006 di tutte le imprese concorrenti, assumendosene tutte le responsabilità penali e amministrative ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiarano:
a) che nei loro confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 Dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
b.1) che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, nonché sentenza di condanna, passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva 2004/18/CE;
ovvero
b.2) che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze penali di condanna passate in giudicato/emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili/ emesse le seguenti condanne di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, elencando tutti i provvedimenti emessi e le condanne riportate dal concorrente;
c) nei propri confronti non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38 co.1 lett. m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006.
Si rammenta che la dichiarazione di cui al presente punto (iii), andrà resa da tutti i soggetti previsti dall’art. 38, comma1, lett. b), c), m-ter), del D.Lgs. n. 163/2006 e, in particolare, da (i) titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, (ii) soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, (iii) soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, (iv) amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore tecnico e socio unico persona fisica e socio di maggioranza, quest’ultimo in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio (Nel caso di società di capitale con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione societaria, ovvero in caso di società con tre soci di cui almeno uno possieda il 50% della partecipazione societaria, le dichiarazioni devono essere rese da tutti i soci in possesso del 50% della partecipazione societaria come indicato nella sentenza del Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria n. 24 del 6.11.2013).
Ai fini di consentire all’Amministrazione Aggiudicatrice di valutare la moralità professionale del concorrente ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., con riferimento a quanto indicato alle precedenti lettere b.1 e b.2, si rammenta che andranno indicati tutti i provvedimenti di condanna, riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato, passati in giudicato, ivi inclusi quelli per cui si beneficia della non menzione, fatti salvi esclusivamente i casi di depenalizzazione ed estinzione del reato, di condanne revocate, di quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.
Nel caso in cui vi siano soggetti di cui all’art. 38 co.1 lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 cessati dalla carica nell’anno precedente alla pubblicazione del bando di gara, essi dovranno rendere la presente dichiarazione in conformità a tale normativa, ossia con riferimento esclusivamente alle precedenti lettere b.1 e b.2 (per rendere tale dichiarazione può essere preso ad esempio fac-simile B.3). Nel caso in cui risulti oggettivamente impossibile ottenere la dichiarazione sottoscritta dal soggetto cessato dalla carica ai sensi dell’art. 38 co. 1 lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006, sarà possibile per il concorrente produrre un’analoga dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale il medesimo attesti “per quanto di propria conoscenza e secondo quanto risultante dagli atti di impresa” l’insussistenza della causa di esclusione di cui all’art. 38 co. 1 lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006.
Per tutto quanto non specificato, si fa rinvio all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.
(iv) (in caso di ricorso all’avvalimento) Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 (per rendere la quale può essere preso ad esempio il fac-simile N.4 da rendersi da parte del legale rappresentante o del procuratore debitamente autorizzato dell’impresa ausiliaria di messa a disposizione del requisito della medesima, contenente le dichiarazioni previste dall’art. 49, comma 2, lett. a), b), c), d), e) del D.Lgs. n. 163/2006.
(v) (In caso di ricorso all’avvalimento) originale o copia dichiarata conforme all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 del contratto di avvalimento stipulato tra il concorrente e l’impresa ausiliaria, fatte salve le eccezioni di legge.
(vi) (in caso di RTI, Consorzio, rete di imprese o GEIE già costituito) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento, ovvero l’atto costitutivo del Consorzio, rete di imprese o GEIE, in originale o copia dichiarata conforme all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
(vii) (nel caso in cui il concorrente intenda effettuare i lavori oggetto di affidamento con la propria organizzazione di impresa). Dichiarazione che l’impresa è in possesso di attestazione di qualificazione n…………….. rilasciata da SOA regolarmente autorizzata,
emessa in data.……………., con scadenza di validità triennale in data con
effettuazione verifica triennale in data……………., con iscrizione alla categoria e classifica richiesta (in sostituzione di detta dichiarazione potrà essere allegata copia della predetta attestazione);
(viii) originale o copia autentica delle dichiarazioni di almeno due istituti bancari e/o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993, attestanti il requisito di cui all’art. 5.b.3) del presente Disciplinare
(ix) dichiarazione del soggetto progettista, come da Modello allegato n. 5 ,relativa al possesso dei requisiti richiamati al punto 5.c.5 del presente Disciplinare nonché dichiarazione resa dal progettista, relativa all’insussistenza in capo al medesimo di cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006
(x) in caso di ricorso al subappalto dichiarazione delle prestazioni che si intendono eventualmente subappaltare,fermi restando i limiti di subappaltabilità come richiamati dall’art.13 del presente Disciplinare;
(xi) dichiarazione di aver preso esatta cognizione della natura del servizio oggetto di gara e delle condizioni contrattuali, nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, e di aver tenuto conto di tutto ciò nella determinazione dell’offerta, considerando, pertanto, remunerativa l'offerta presentata;
(xii) dichiarazione di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'Offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo in cui deve essere realizzato l’intervento;
(xiii) dichiarazione di conoscere e accettare integralmente le prescrizioni ed obbligazioni risultanti dalla documentazione tecnica di gara, ivi inclusi gli Audit Energetici con Documentazione tecnica relativa ai singoli edifici e Baseline e tutti gli elaborati tecnici ed economici afferenti l’affidamento in questione;
(xiv) dichiarazione di conoscere e accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando di Gara, nel presente Disciplinare di Gara, nello Schema di Contratto Quadro, nello Schema di Contratto Attuativo, nel Capitolato di Gestione e relativi allegati e nella documentazione di gara tutta;
(xv) dichiarazione di impegnarsi ad eseguire le prestazioni oggetto dell'affidamento nel rispetto di leggi e regolamenti vigenti e/o emanati in corso di esecuzione del contratto e, comunque, di
tutte le disposizioni necessarie a conseguire tutte le approvazioni finalizzate all'attuazione dell'oggetto dell'affidamento;
(xvi) dichiarazione di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante la gestione del servizio e la realizzazione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
(xvii) dichiarazione di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei mezzi, attrezzature e della mano d’opera da impiegare nella gestione dei servizi e nella realizzazione dei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione del contratto di servizio;
(xviii) dichiarazione di riconoscere e accettare la funzione di monitoraggio della Città Metropolitana di Torino sulla esecuzione del Contratto Attuativo stipulato con il Comune come previsto nel Piano di Monitoraggio e Verifica;
(xix) dichiarazione di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati forniti con le dichiarazioni di cui alla presente istanza e con le altre dichiarazioni presentate in allegato alla stessa, saranno trattati, nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente in funzione e per le finalità del procedimento per il quale le stesse sono state rese;
(xx) ricevuta attestante l'avvenuto versamento della somma di €uro 200, a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici), quale contributo dovuto per la partecipazione alla presente gara ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge
n. 266/2005, nei termini indicati dalla Deliberazione della medesima Autorità del 9 dicembre 2014. Ai fini di tale versamento si precisa che il Codice Identificativo di Gara (CIG) che identificano la presente procedura è CIG 65365725DA Tale versamento dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dalle istruzioni operative dell’Autorità in vigore dal 1 gennaio 2014, richiamate nella citata delibera del 5 marzo 2014 e disponibili sul sito
dell’Autorità (xxxx://xxx.xxxx.xx). Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi online al “Servizio di Riscossione” raggiungibile all’indirizzo xxxx://xxxxxxxxxx.xxxx.xx. L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il CIG che identifica la procedura alla quale l’operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento.
Il mancato od insufficiente pagamento del predetto contributo è causa di esclusione dalla procedura di gara.
(xxi) quietanza del versamento, oppure fideiussione bancaria, oppure polizza fideiussoria assicurativa, oppure polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, in originale, relativa alla garanzia provvisoria di cui all’art 9 del presente Disciplinare, per almeno 240 giorni dal termine per il ricevimento delle offerte di cui al presente Disciplinare; l'offerta deve essere corredata, altresì, dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice, la garanzia per ulteriori 180 (centottanta) giorni; la garanzia deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957,
comma 2, c.c. e la propria operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Aggiudicatrice. Ai sensi degli artt. 40, comma 7, e 75, comma 7, del D.Lgs.
n. 163/2006, l’importo della garanzia provvisoria, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX 00000.
(xxii) dichiarazione di un istituto bancario oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, contenente: (i) l'impegno, ai sensi dell’art. 75 comma 8 del D. Lgs. n. 163/2006, a rilasciare in favore dei singoli Comuni, qualora il concorrente risultasse affidatario, una fideiussione bancaria ovvero una polizza fideiussoria assicurativa, relativa alla cauzione definitiva, pari al 10% del Valore dell’Investimento relativo al Comune come risultante dall’offerta tecnica ed economica con la Tabella di cui all’allegato F del Disciplinare di Gara valida fino al decorso di dodici mesi dall’ultimazione dei lavori dell’ultimo Edificio come risultante dal relativo certificato di collaudo e rilasciata in conformità e nell’osservanza delle modalità previste dall’art. 113 del D.Lgs. n. 163/20063, (ii) l'impegno a rilasciare in favore dei singoli Comuni, qualora il concorrente risultasse affidatario, una fideiussione bancaria ovvero una polizza fideiussoria assicurativa, pari al Risparmio Xxxxx Xxxxxxxxxxxx al Comune , come risultante dall’offerta tecnica ed economica con la Tabella di cui all’allegato H nella colonna ‘rbloff’ del Disciplinare di Gara, valida a partire dal collaudo delle opere fino ai sei mesi successivi alla fine del relativo Contratto Attuativo EPC e rilasciata in conformità e nell’osservanza delle modalità previste dall’art. 113 del D.Lgs. n. 163/20064, in quanto compatibili; (iii) l'impegno a rilasciare in favore dei singoli Comuni, qualora il concorrente risultasse affidatario, una fideiussione bancaria ovvero una polizza fideiussoria assicurativa, pari al 10% della quota del Canone del consumo di combustibile , calcolato su base annua, riconosciuto al Comune , così come individuato all’art. 7 del presente Disciplinare di Gara valida a partire dall’avvio della Fase di Gestione per un anno e rinnovabile di anno in anno fino ai sei mesi successivi alla fine del relativo Contratto Attuativo e rilasciata in conformità e nell’osservanza delle modalità previste dall’art. 113 del D.Lgs. n. 163/20065, in quanto compatibili;
(xxiii) in caso di costituzione di società di progetto ai sensi dell’art. 156 del d.lgs. n. 163/2006, per il partecipante costituito da più soggetti, dichiarazione indicante le quote di capitale sociale della società di progetto di cui al successivo art. 16, di cui ciascuno dei soggetti raggruppati/consorziati sarà titolare all’atto di costituzione della società di progetto stessa;
3L’importo della cauzione definitiva non deve essere indicato, a pena di esclusione, per non inficiare la segretezza dell’offerta economica
4 L’importo della cauzione non deve essere indicato, a pena di esclusione, per non inficiare la segretezza dell’offerta economica
5 L’importo della cauzione non deve essere indicato, a pena di esclusione, per non inficiare la segretezza dell’offerta economica
(xxiv) Copia del PASSOE rilasciato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, in ottemperanza alla Deliberazione n. 111 del 20/12/12, previa registrazione on-line al “servizio AVCPASS” sul sito web dell’Autorità (xxx.xxxx.xx), fra i servizi ad accesso riservato, secondo le istruzioni ivi contenute, con l’indicazione del CIG che identifica la procedura relativo a ciascun lotto. Detto documento consente di effettuare la verifica dei requisiti dichiarati dall’Impresa in sede di gara, mediante l’utilizzo del sistema AVCPASS da parte dell’Amministrazione;
(xxv) In aderenza al D.P.R. n. 74/2013 s.m.i., al fine della corretta assunzione del ruolo di “terzo responsabile” degli impianti, oltre a quanto dichiarato all’interno della dichiarazione di cui al precedente punto (ii), il concorrente, in relazione al possesso del requisito di cui all’art. 5.c.2 del Disciplinare, dovrà allegare copia dell’attestazione rilasciata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per le categorie OG 11, impianti tecnologici oppure OS 28, ovvero della certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all’attività di gestione e manutenzione degli impianti termici.
A tutte le dichiarazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dovrà essere allegata , copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti le garanzie fideiussorie ed assicurative sono presentate secondo le modalità e nei termini di cui all’art. 128 del D.P.R. n. 207/2010.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti costituendo, le garanzie fideiussorie devono essere intestate a tutti i componenti dell’RTI medesimo e sottoscritte dal componente che assumerà il ruolo di mandatario. In caso di RTI costituito, la garanzia potrà essere intestata e sottoscritta dalla sola capogruppo mandataria.
Le dichiarazioni devono essere rese e sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente, ovvero da un procuratore munito del potere di impegnare il concorrente per lo specifico importo proposto in sede di offerta. In tal caso, le dichiarazioni dovranno essere corredate da copia della procura .In caso di Raggruppamento temporaneo costituendo le dichiarazioni dovranno essere rese e sottoscritte da ogni membro del raggruppamento
L'Amministrazione Aggiudicatrice effettuerà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità di quanto dichiarato, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, costituito o costituendo, l’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva di effettuare le comunicazioni inerenti alla presente procedura di cui all’art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006 alla sola impresa indicata come mandataria.
10.B BUSTA “B - OFFERTA TECNICA”
La busta B, confezionata come sopra indicato e denominata “B - OFFERTA TECNICA”, controfirmata e sigillata sui lembi di chiusura, deve contenere, a pena di esclusione, esclusivamente l’Offerta Tecnica. Gli atti dell’Offerta tecnica, a pena di esclusione, non devono recare alcuna indicazione dei valori degli elementi che attengano all’offerta economica, o che consentano di desumere in tutto o in parte l’Offerta
del Concorrente oggetto di valutazione e contenuta nella busta C denominata ”C - OFFERTA ECONOMICA”.
Non è dovuto alcun compenso per la presentazione dell’Offerta tecnica né è prevista la restituzione della stessa ai soggetti non aggiudicatari.
I concorrenti devono specificare e motivare se vi sono parti della propria offerta tecnica da considerarsi rientranti nella sfera di riservatezza dell’impresa per la tutela dei propri interessi professionali, industriali, commerciali da sottrarre quindi ad eventuali successive richieste di accesso agli atti. Con la presente disposizione di gara si intende assolto l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 184/2006 e con la sopraindicata specificazione da parte dell’impresa si intende esercitata la facoltà di cui al comma 2 del citato articolo.
L’Offerta tecnica deve contenere,:
1. L’allegato ‘C’, l’allegato ‘D’ e l’Allegato ‘E’ del Disciplinare di Xxxx, debitamente compilati nelle parti richieste che precisano in dettaglio l’offerta tecnica dell’Impresa Concorrente. Gli allegati debbono essere debitamente timbrati e sottoscritti dall’impresa concorrente.
2.Un progetto di livello almeno preliminare, predisposto nelle modalità e nei termini di seguito indicati, sulla base di quanto disposto dall’art. 17 del D.P.R. n. 207/2010 (in quanto compatibile, con esclusione dei documenti economici di cui al comma 1 lett. e) ed 1 lett. h), inerente gli interventi tecnici proposti per raggiungere l’obiettivo oggetto della concessione (riduzione del fabbisogno energetico pari o superiore al valore minimo richiesto dall’Amministrazione Aggiudicatrice). Al concorrente sarà consentito eseguire direttamente i lavori relativi alla soluzione progettuale proposta solo qualora abbia dimostrato il possesso di adeguata attestazione SOA. Diversamente il concessionario dovrà affidare l’esecuzione a terzi.
Tale progetto dovrà essere organizzato con fascicoli dedicati, e dovrà contenere:
2.1/ Relazione tecnica/illustrativa per ciascun Edificio, composta da max 2 fogli (4 pagine A4, carattere corpo 10) per edificio, in cui vengano descritti con dettaglio sufficiente tutti gli interventi proposti per ciascun edificio oggetto di intervento, fermo restando che i Lavori e le manutenzioni dovranno essere programmati ed eseguiti in modo tale da non compromettere la normale operatività e funzionalità degli edifici. Si richiede che in testa a tale documento venga riportata una tabella di riepilogo edificio/interventi. Se necessario la relazione dovrà contenere anche gli studi di prefattibilità ambientale e, qualora previsti, una relazione tecnica/illustrativa concernente gli Impianti per la Produzione di Energia da Fonte Rinnovabile; in tal caso la relazione potrà essere composta da max 4 fogli (8 pagine A4, carattere corpo 10).
2.2/ Fascicolo con schematizzazione grafica degli interventi proposti per ciascun edificio comunale oggetto di intervento, composto da max 3 fogli A3 per ciascun edificio;
2.3/ Una relazione sintetica, composta da max 2 fogli (4 pagine A4, carattere corpo 10), concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all’area ed all’organizzazione dello specifico cantiere, nonché alle lavorazioni interferenti in relazione ai Lavori sulla base di quanto previsto dalla normativa applicabile in materia e la stima sommaria dei costi per la sicurezza;
2.4/ Relazione energetica relativa alla quantificazione e giustificazione del risparmio energetico offerto, composta da max 3 fogli (6 pagine A4, carattere corpo 10) per edificio, articolata obbligatoriamente come segue:
A. Interventi sugli involucri edilizi (isolamenti, interventi sui serramenti, opere murarie, ecc)
B. Interventi di modifica/sostituzione/razionalizzazione impiantistica sul versante termico ed elettromeccanico (inclusi isolamenti di tubature e sistemi di ventilazione meccanica controllata);
C. Interventi di installazione/razionalizzazione di BEMS (Building Energy Management Systems) e di tele controllo;
D. Caratteristiche dei componenti tecnologici: qualità, prestazioni, ciclo di vita e sostituibilità delle parti;
E. Sintesi dei calcoli a dimostrazione del risultato di risparmio energetico offerto, senza dare riferimenti all’offerta economica;
2.5 Relazione descrittiva generale sulle modalità di gestione e manutenzione impiantistica proposte composta da max 4 fogli (8 pagine A4, carattere corpo 10);
2.6 Cronoprogramma complessivo degli interventi ed opere di riqualificazione energetica, con indicazione della Data Garantita di Completamento dei Lavori...
2.-7 La certificazione UNI CEI 11352 “Gestione dell’Energia – Società che forniscono servizi energetici”
Le relazioni dovranno essere rese esclusivamente entro i limiti di lunghezza stabiliti nel precedente paragrafo. I documenti che dovessero superare il numero di pagine richiesto non saranno fatti oggetto di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice.
Le relazioni e le dichiarazioni di cui alla presente Busta B) devono essere rese e sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa concorrente, ovvero da un procuratore munito del potere di impegnare il concorrente per lo specifico importo proposto in sede di offerta6. In tal caso, le dichiarazioni dovranno essere corredate da copia della relativa procura. Per quanto riguarda il progetto di cui al suddetto punto 2, tutti i documenti dovranno essere sottoscritti anche dal progettista, tecnico adeguatamente abilitato.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti, Consorzio già costituito o G.E.I.E. l’offerta tecnica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante (o soggetto munito del potere di impegnare la società per un importo almeno pari a quanto offerto dal concorrente) della mandataria Capogruppo, ovvero dal legale rappresentante (o soggetto munito del potere di impegnare la società per un importo almeno pari a quanto offerto dal concorrente) del Consorzio o del G.E.I.E. Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante, deve essere copia della relativa procura.
6 Tale importo non dovrà in ogni caso essere indicato all’interno dell’offerta tecnica, pena l’esclusione
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti o Consorzio Ordinario non ancora costituito, l’offerta tecnica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante (o soggetto munito del potere di impegnare la società per un importo almeno pari a quanto offerto dal concorrente) di ciascuno dei soggetti che parteciperanno al futuro Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti o Consorzio Ordinario. Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del Legale Rappresentante, deve essere allegata copia della relativa procura
10.C Busta "C - OFFERTA ECONOMICA
L'Offerta economica e il documento di cui la stessa si compone, dovranno essere sottoscritti dal Legale Rappresentante dell’Impresa Concorrente o, comunque, da soggetto munito del potere di impegnare il concorrente per lo specifico importo proposto in sede di offerta. In tal caso, le dichiarazioni dovranno essere corredate da copia della procura.
Tutti gli importi di cui all’Offerta economica dovranno essere espressi in cifre L’offerta economica dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, in un singolo plico debitamente chiuso e sigillato, nonché controfirmato sui lembi di chiusura.
Nella Busta C, denominata "C - OFFERTA ECONOMICA", controfirmata e sigillata sui lembi di chiusura, l’impresa concorrente deve presentare ,:
1. L’allegato ‘F’, l’allegato ‘G’ e l’allegato ‘H’ del Disciplinare di Gara debitamente compilati nelle parti richieste che precisano in dettaglio l’offerta economica dell’Impresa Concorrente. Gli allegati debbono essere debitamente timbrati e sottoscritti dall’Impresa Concorrente.
2.Un Piano Economico e Finanziario –PEF- asseverato da parte di un professionista abilitato iscritto all’apposito albo che,deve contenere dati coerenti con i valori inseriti nell’offerta economica di cui ai punti successivi, nonché riportare, oltre che i valori relativi al complessivo dell’offerta presentata, anche il dettaglio relativo ai singoli comuni oggetto della procedura,
3 Quadro economico di sintesi dei lavori offerti con suddivisione per categoria e classi necessari e corrispondenti ai requisiti di capacità tecnica dei professionisti e del concessionario, di cui all’articolo 5.c, commi 5 e 7.
In caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti, Consorzi già costituiti, o G.E.I.E. l'offerta economica e il documento di cui la stessa si compone dovranno essere sottoscritti dal Legale Rappresentante (o soggetto munito del potere di impegnare la società per un importo almeno pari a quanto offerto dal concorrente) della mandataria Capogruppo, ovvero dal Legale Rappresentante (o soggetto munito del potere di impegnare la società per un importo almeno pari a quanto offerto dal concorrente) del Consorzio o del G.E.I.E. Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del Legale Rappresentante, deve essere allegata la relativa procura. In ogni caso all’offerta economica dovrà essere allegata la copia di un documento d’identità in corso di validità del firmatario.
In caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti o Consorzi Ordinari non ancora costituiti, le offerte economiche e i documenti di cui le stesse si compongono dovranno essere sottoscritti, , dai Legali Rappresentanti (o da soggetti muniti del potere di impegnare la società per un importo almeno pari a quanto offerto dal concorrente) di ciascuno dei soggetti che parteciperanno al futuro Raggruppamento Temporaneo di concorrenti o Consorzio Ordinario. Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del Legale Rappresentante, deve essere allegata la relativa procura. In ogni caso all’offerta economica
dovrà essere allegata la copia di un documento d’identità in xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx dei firmatari.
11 PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero di partecipare alla gara in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento temporaneo.
Per quanto riguarda il possesso dei requisiti di carattere generale, si rinvia a quanto precisato all’art. 5) lett. A), B) e C) del presente Disciplinare.
12 AVVALIMENTO
Ai sensi e secondo le modalità e le condizioni di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006, l’Impresa Concorrente -singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari di cui ai punti 5.b.1, 5.b.2 e
5.b.3 e tecnico-organizzativi di cui ai punti 5.c.1, 5.c.5, 5.c.6 e 5.c.7, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
In conformità a quanto stabilito all’art. 49, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, l’Impresa Concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre i documenti e le dichiarazioni precedentemente indicati. Per la dichiarazione di cui al predetto art. 10 lett. A, sub (iv), potrà essere utilizzato il modello di cui al N. 4 salvi gli adattamenti che si rendessero necessari secondo le caratteristiche del concorrente e/o sulla base della normativa applicabile.
Si rammenta che i soggetti dell’impresa ausiliaria di cui all’art. 38, comma1, lett. b), c), m-ter), del D.Lgs.
n. 163/2006 dovranno rendere altresì apposita dichiarazione sostitutiva circa l’insussistenza delle cause di esclusione previste da tale disciplina nei loro confronti, da inserire nel plico di cui al precedente art. 10 lett. A). A tal fine si precisa che nel caso in cui risulti oggettivamente impossibile ottenere le dichiarazioni sottoscritte dai soggetti cessati dalla carica ai sensi dell’art. 38 co. 1 lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006, sarà possibile per l’impresa ausiliaria produrre un’analoga dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale il medesimo attesti “per quanto di propria conoscenza e secondo quanto risultante dagli atti di impresa” l’insussistenza della causa di esclusione di cui all’art. 38 co. 1 lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006.
L’Impresa Concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula della concessione.
Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all’avvalimento:
- non è ammesso, ai sensi dell’art. 49, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di una Impresa Concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;
- non è ammessa, ai sensi del richiamato art. 49, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese;
- è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito.
Per tutto quanto qui non espressamente previsto si rinvia alla disciplina di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006.
13 DIVIETO DI SUBCONCESSIONE. SUBAPPALTO.
Al Concessionario non è consentito, in alcun modo e in alcun momento nell’arco della durata contrattuale, sub concedere o cedere a terzi il contratto ed i servizi ivi previsti in oggetto, pena l’immediata risoluzione del contratto e l’incameramento delle garanzie rilasciate, fatti salvi i maggiori danni accertati.
Il Subappalto è consentito per la quota servizi e forniture nel limite del 30%. Resta fermo che le attività di progettazione non sono subappaltabili salvo le eccezioni espressamente previste dall’art. 91 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Per ciò che concerne il subappalto dei lavori con riferimento alla categoria di lavorazioni che a seguito della progettazione dovesse risultare prevalente la stessa e’ subappaltabile nel limite del 30%; le ulteriori lavorazioni scorporabili appartenenti a categorie generali o specializzate sono interamente subappaltabili a soggetti idoneamente qualificati, semprechè il relativo importo venga coperto dall’operatore economico concorrente con qualificazione in classifica adeguata nella categoria prevalente.
Per cio’ che invece concerne le lavorazioni inerenti strutture impianti ed opere speciali (S.I.O.S.) di cui all’art 107 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. che a seguito della progettazione dovessero risultare presenti nell’esecuzione dei lavori,il subappalto delle medesime è consentito nel limite del 30% e con un unico contratto ai sensi dell’art. 37 comma 11 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.
Il subappalto è subordinato alle seguenti condizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. :
- indicare all’atto dell’offerta le parti della prestazione che intende subappaltare;
- deposito del contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio del servizio;
- trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 e l’insussistenza dei divieti di cui la normativa antimafia.
Per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, il Concessionario è responsabile in solido dell'osservanza dei contratti collettivi e degli adempimenti in materia di sicurezza previsti dalla normativa vigente da parte del subappaltatore nei confronti dei propri dipendenti.
14 ANOMALIA DELLE OFFERTE
La Stazione concedente appaltante, in persona del Responsabile del Procedimento, anche avvalendosi di una Commissione appositamente nominata per l’istruttoria, di cui possono fare parte anche uno o più Componenti della Commissione Giudicatrice, procede alla verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi degli art. 87 ed 88 Codice dei contratti pubblici.
In particolare, la Stazione concedente, in persona del Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 88, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori prime cinque offerte che appaiano anomale ai sensi dell’art. 86, comma 2, del D.Lgs. citato.
Sono giudicate anomale le offerte che sia per la componente tecnica sia per quella economica ottengono un punteggio pari o superiori a quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nel bando di gara e nel disciplinare di gara.
La verifica delle offerte anomale avviene attraverso la seguente procedura, secondo quanto stabilito agli artt. 87 e 88 del Codice dei contratti pubblici:
a) richiedendo per iscritto all’impresa concorrente di presentare le giustificazioni; nella richiesta possono essere indicate le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale invitando l’offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
b) all’offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici)] giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
c), il Responsabile del Procedimento, anche avvalendosi della Commissione di cui al primo comma, esamina gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;
d) all’offerente è assegnato un termine perentorio di 7 (sette) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
e) il Responsabile del Procedimento, anche avvalendosi della Commissione di cui al primo comma, esamina gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;
f) prima di escludere l’offerta, ritenuta anormalmente bassa, il Responsabile del Procedimento convoca l’offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
i) il Responsabile del Procedimento può escludere l’offerta a prescindere dalle giustificazioni e dall’audizione dell’offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni entro il termine stabilito ovvero non si presenti all’ora e al giorno della convocazione;
j) il Responsabile del Procedimento esclude l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.
15 APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 38 E 46 DEL D.Lgs n. 163/2006
Alla procedura di gara aperta per l’affidamento del servizio di concessione di cui all’art. 1 del presente Discplinare di Gara, sono applicabili in via analogica le disposizioni di cui all’art. 38 e all’art. 46 del D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i. nella parte in cui consentono l’integrazione della documentazione in merito ad irregolarità essenziali..
16 SVOLGIMENTO DELLA GARA
La valutazione delle offerte tecniche/qualitative ed economiche/quantitative sarà effettuata da una Commissione giudicatrice, appositamente nominata ai sensi dell’art. 84 del D.lgs. 163/2006 e dell’art. 282 del D.P.R. 5.10.2010, n.207 sulla base dei criteri di valutazione di cui alla griglia riportata nel presente disciplinare.
In seduta pubblica, nei giorni indicati nel bando di gara, si procederà ad opera della commissione di gara, esclusivamente all'effettuazione delle operazioni attinenti all'ammissione alla gara dei concorrenti, previa verifica delle dichiarazioni richieste dal presente disciplinare e dal bando di gara.
Terminata la fase di ammissione, le offerte dei concorrenti definitivamente ammessi verranno rinviate ad apposita Commissione Giudicatrice che, effettuata l’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica in seduta pubblica appositamente convocata, procederà poi in seduta riservata alla valutazione dei contenuti dell'offerta tecnica con conseguente attribuzione dei punteggi, in conformità dei disposti della griglia di valutazione.
Terminata tale fase di valutazione, in nuova seduta pubblica, la cui data verrà successivamente comunicata ai concorrenti, la Commissione giudicatrice, dopo aver reso noti i punteggi attribuiti all’offerta tecnica, procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche attribuendo loro i punteggi relativi.
Al termine, sommati i punteggi attribuiti per ogni concorrente, verrà stilata la graduatoria finale e si procederà all’individuazione delle offerte anomale in analogia a quanto disposto dall’art. 86 comma 2 del 163/2006 e s.m.i. .
Qualora si verifichi l’ipotesi di anomalia di cui a detta norma, il Presidente della Commissione Giudicatrice chiude la seduta e ne da’ comunicazione al Responsabile del Procedimento per gli adempimenti di competenza .
Si applicano gli artt. 284 e 121 del D.P.R. 5.10.2010, n. 207. L'Amministrazione si riserva il diritto di non aggiudicare.
L’Amministrazione si riserva altresì il diritto di aggiudicare in presenza di un’unica offerta valida purchè tale offerta sia ritenuta conveniente ed idonea in relazione all’oggetto della concessione..
L'aggiudicazione definitiva della gara è subordinata all'adozione di apposite determinazioni dirigenziali . L'aggiudicazione diventa impegnativa per l'Amministrazione ad avvenuta esecutività dei provvedimenti che la dispongono, mentre l'Impresa concorrente e' vincolata sin dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta.
17 ADEMPIMENTI DEGLI AGGIUDICATARI AI FINI DELLA STIPULA DEI CONTRATTI
L’Aggiudicatario definitivo dovrà sottoscrivere con la Città Metropolitana di Torino il Contratto Quadro e, successivamente, in esecuzione del Contratto Quadro ed ai termini ed alle condizioni ivi indicate, i Contratti Attuativi EPC con i singoli Comuni coinvolti nella procedura di gara conclusa.
L’aggiudicazione definitiva e la successiva stipulazione del Contratto Quadro è subordinata al positivo esito dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale.
Le verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 38 del d.lgs. n. 163/06 nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio avverranno, ai sensi dell’art. 6-bis del d.lgs. n. 163/06 e s.m.i. e della deliberazione dell’Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici n. 111 Adunanza del 20 Dicembre 2012, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, qualora sia reso disponibile dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC – ex AVCP), fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis e dal comma 3 dell’art. 5 della citata deliberazione AVCP n. 111/2012.
Qualora, per motivi legati al funzionamento del sistema, non sia possibile procedere nel modo sopra descritto, l’Amministrazione Aggiudicataria si riserva di effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti richiesti, secondo le previgenti modalità.
Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006, il Contratto Quadro non può essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva di cui all’art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006.
L’Aggiudicatario dovrà costituire, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni dei Contratti Attuativi e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, come presupposto per la firma degli stessi Contratti Attuativi, le cauzioni definitive di cui all’art. 10 del presente Disciplinare di Gara.
L’aggiudicatario avrà la facoltà di costituire una Società di Progetto ai sensi dell’art. 156 del D. Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii.. In considerazione che l’aggiudicatario dovrà realizzare in proprio significativi investimenti, tale Società di Progetto dovrà avere capitale sociale almeno pari a €uro 300.000.
L’Aggiudicatario è responsabile di ogni danno prodotto nell’espletamento del servizio, con esonero da ogni responsabilità da parte della Città Metropolitana di Torino, dei partner di Progetto come sopra indicati e dei Comuni. A tali fini l’Aggiudicatario dovrà stipulare idonea polizza assicurativa, come stabilito all’art. 10, volta a garantire il risarcimento dei danni prodotti nell’espletamento del servizio. Sono fatte salve le assicurazioni obbligatorie per legge.
L’Aggiudicatario, in caso di costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, dovrà produrre copia dell'Atto costitutivo del medesimo contenente una clausola relativa alla modalità di fatturazione e di pagamento nei rapporti tra mandatarie/capogruppo e mandanti/consorziate e contenente altresì una clausola di adempimento agli obblighi di cui alla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. nei rapporti tra mandatarie/capogruppo e mandanti/consorziate.
Tra l'aggiudicazione definitiva e la sottoscrizione dei Contratti Attuativi, i singoli Comuni hanno la facoltà di chiedere un confronto con l'Aggiudicatario, al fine di chiarire aspetti di dettaglio anche inerenti eventuali accorgimenti tecnici relativi all'esecuzione dei contratti.
18 VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA
In caso di revoca dall'aggiudicazione o di risoluzione del Contratto Quadro stipulato con l'Aggiudicatario, e fatta salva all’Amministrazione Aggiudicataria la facoltà di cui all'art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006, di aggiudicare la gara al concorrente che immediatamente lo segue nella graduatoria finale, alle condizioni dallo stesso proposte in gara, previo il buon esito di ogni adempimento e verifica prevista per l'Aggiudicatario.
Entro i termini di validità dell'offerta, indicati in 240 giorni dal presente Disciplinare, rinnovabili per ulteriori 180 giorni su richiesta dell’Amministrazione Aggiudicatrice, ciascun concorrente classificato in posizione utile nella graduatoria finale di merito è tenuto all'accettazione dell'aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause che impediscano la stipulazione del Contratto. Oltre i termini di validità dell'offerta il
concorrente eventualmente interpellato dall'Amministrazione Aggiudicatrice per subentrare nell'aggiudicazione avrà facoltà di accettare o meno la proposta contrattuale.
L'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di annullare o revocare gli atti di gara, compreso il Bando di Gara e il presente Disciplinare, di non aggiudicare e di non stipulare i Contratti, senza incorrere in responsabilità di alcun tipo o titolo, né precontrattuale né contrattuale né extracontrattuale e senza che le imprese concorrenti possano avanzare pretese, richieste o eccezioni di alcun genere e tipo.
19 NORME APPLICABILI
La presente concessione è disciplinata dalla documentazione di gara e dall’art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché dalle altre disposizioni del D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii. e dal D.P.R. n. 207/2010 ss.mm.i., ove compatibili o espressamente richiamate all’interno della documentazione di gara. La concessione è altresì disciplinata dal D. Lgs. n. 115/2008 ss. mm. ii.
20 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il Contratto Quadro nonché i Contratti Attuativi oggetto della presente procedura ad evidenza pubblica sono soggetti alla normativa di cui alla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
L’Aggiudicatario, con la sottoscrizione del Contratto Quadro e dei Contratti Attuativi, assumerà pertanto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. nonché di cui alla legge n. 217/2010 e ss.mm.ii.
In tutti i contratti di subappalto/subfornitura dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascun subcontraente della filiera si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e alla legge n. 217/2010 e ss.mm.ii.
Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese interessate a qualsiasi titolo all’oggetto della presente procedura di gara dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, aperti presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva. Il bonifico bancario o postale dovrà riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’affidatario, i Codici Identificativi di Gara relativi a ciascun lotto oggetto di affidamento. L’Aggiudicatario dovrà pertanto comunicare formalmente al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro apertura, o dalla loro destinazione per la commessa pubblica, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi.
L’Aggiudicatario, con la sottoscrizione dei Contratti Attuativi, si impegna altresì a trasmettere copia di tutti i contratti dei relativi subappaltatori e subcontraenti ai Comuni contenenti, a pena di nullità assoluta, la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136/2010 e alla legge n. 217/2010.
Tutte le transazioni eseguite in maniera non conforme all’art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. comporteranno l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., fatta salva in ogni caso la risoluzione di diritto del contratto di concessione, qualora il Comune verifichi l’inadempimento di quanto previsto dal citato art. 3 ai commi 8, 9 e 9 bis.
L’Aggiudicatario si impegna sin d’ora a dare immediata comunicazione alle Amministrazioni Comunali e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Le notizie e i dati relativi alla Amministrazione Aggiudicatrice ed ai Comuni, comunque venuti a conoscenza dell’affidatario o di chiunque collabori alle sue attività in relazione all’esecuzione della presente concessione non dovranno, in alcun modo e in qualsiasi forma, essere comunicate, divulgate o lasciate a disposizione di terzi e non potranno essere utilizzate per fini diversi da quelli previste dal Bando di Xxxx e dal presente Disciplinare di Gara.
21 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, titolare dei dati rilasciati ai fini della partecipazione alla presente gara è l'Amministrazione Aggiudicatrice, la Città Metropolitana di Torino.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e dell’eventuale stipula e gestione dei contratti.
Il conferimento dei dati di cui al comma 1, compresi quelli giudiziari, ai sensi dell’art. 4, comma.1, lett. e), del D.Lgs. n. 196/2003, ha natura obbligatoria, connessa all’adempimento di obblighi di legge, regolamentari e normative comunitarie in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Il trattamento dei dati avverrà con l’ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici, secondo i principi indicati all’art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 196/2003.
I dati forniti potranno essere comunicati ad altre strutture interne alla Amministrazione Aggiudicatrice per le attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti.
Responsabile del trattamento dei dati nella fase di svolgimento della procedura di gara è la Città Metropolitana di Torino.
In relazione al trattamento dei dati raccolti, il soggetto interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. n. 196/2003.
22 ESCLUSIONE DI RIMBORSI E SPESE
Le spese di partecipazione alla presente procedura sono e restano a carico dei concorrenti che, in nessun caso, potranno chiederne il rimborso alla Amministrazione Aggiudicatrice né al Comune.
In nessun caso – né nell’ipotesi in cui la procedura dovesse essere dichiarata deserta, né qualora la Amministrazione Aggiudicatrice dovesse decidere per qualsiasi motivo di sospendere e/o reindire e/o non aggiudicare la gara, né ove l’aggiudicazione provvisoria non dovesse essere approvata, né in alcun altro caso – i concorrenti potranno pretendere dalla Amministrazione Aggiudicatrice o dai Comuni alcunché a titolo di indennizzo, risarcimento, rimborso spese o a qualunque altro titolo.
Le spese contrattuali sono a carico dell’ Aggiudicatario.
23 FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie derivanti dall’esecuzione ed interpretazione degli stipulandi Contratto Quadro e Contratti Attuativi EPC di concessione, resta esclusivamente competente il Foro di Torino. Avverso il presente bando può essere presentato ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, .
Torino 29,12,2915
IL DIRIGENTE SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI ED ESPROPRIAZIONI
Dott.ssa Domenica VIVENZA (firma digitale)
Elenco Allegati
Allegato A Scheda degli Edifici
Allegato B Baseline di Riferimento per i Consumi ed il Canone Allegato C Scheda Risparmio Gas Metano Offerto
Allegato D Scheda Vita Utile degli Interventi
Allegato E Scheda Riduzione Emissione di CO2 per Impiego Fonti Alternativi Allegato F Scheda Determinazione Importo dei Lavori Offerti
Allegato G Scheda Determinazione del Valore degli Investimenti offerti
Allegato H Scheda Determinazione del Valore attuale dello Sgravio di Bilancio offerto
Elenco Modelli
1. Modello di domanda di partecipazione e di dichiarazione di sussistenza dei requisiti di qualificazione
2. Modello di dichiarazione per i soggetti di cui all’art. 38 co. 1 lett. b), c) ed m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006
3. Modello di dichiarazione dei soggetti cessati dalla carica ai sensi dell’art. 38 co. 1 lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006
4. Modello di dichiarazione da rendersi da parte del soggetto ausiliario in caso di avvalimento
5. Modello di Dichiarazione del Soggetto Progettista