Terremoto Clausole campione

Terremoto. La Società è obbligata anche per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Si precisa inoltre che ogni sinistro da terremoto si intende riferito ad un singolo evento e si conviene che ogni singolo evento comprende tutte le scosse sismiche che dovessero aver luogo in un arco di 72 ore dal verificarsi della prima scossa registrata dalla stazione sismografica più vicina. La presente garanzia è prestata al tasso imponibile annuo dello 0,50°/°° già compreso nei tassi indicati in polizza.
Terremoto. Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Terremoto. La Società risponde dei danni materiali e diretti – compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio – subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto. Ai soli effetti della presente estensione di garanzia, la Società non risponde dei danni:
Terremoto. La Società indennizza i danni causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre, dovuto a cause endogene. Si conviene che le scosse telluriche registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro" purché avvenuti nel periodo di assicurazione. Per questa garanzia è fissato un limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo indicato nella successiva tabella di cui all’Allegato B alla presente polizza. Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato la franchigia indicata nel successivo Allegato B alla presente polizza.
Terremoto. Relativamente ai danni causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovute a cause endogene, si precisa che per singolo sinistro si intendono i danni subiti dagli enti assicurati per effetto del fenomeno tellurico e del suo proseguimento limitatamente alle 72 ore successive all’evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile ai sensi della presente garanzia.
Terremoto. Questa garanzia è valida solo se acquistata e se risulta compresa in polizza.
Terremoto. La Società, a parziale deroga dell’Art. 20 lettera a, si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati per effetto di: - terremoto cioè sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; - maremoto, eruzione vulcanica, franamento del terreno. La Società non indennizza i danni: - causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano diretta conseguenza degli effetti del terremoto sugli enti assicurati; - di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; - dovuti a normale assestamento del terreno. - ai Fabbricati che non siano conformi alle Norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione delle stesse. Le scosse registrate nell’ambito di 80 ore successive dall’evento che ha originato il sinistro sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”. Il pagamento dell’indennizzo relativo alla presente garanzia sarà effettuato previa detrazione, per ciascun sinistro, di una franchigia fissa ed assoluta di euro 10.000,00. In nessun caso la Società pagherà, per ogni anno assicurativo, somma superiore al 50% della somma assicurata alla partita fabbricato e/o contenuto a cui si potranno aggiungere un massimo di euro 3.000 di spese, comprovate da documenti fiscalmente validi, alberghiere e/o di ricovero delle cose non più utilizzabili a seguito dell’evento.
Terremoto. Premesso che, agli effetti della presente estensione di garanzia, la descrizione del rischio, le somme assicurate con le singole partite, le definizioni, le disposizioni e le condizioni tutte previste dal presente capitolato, si intendono richiamate e confermate, salvo quanto di seguito espressamente derogato, la Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto. Ai soli effetti della presente estensione di garanzia, la Società non risponde dei danni: causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto; causati da eruzione vulcanica e da maremoto; causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati; di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nell’ambito della somma assicurata a questo titolo specificata nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Demolizione e sgombero”. La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Terremoto”.
Terremoto. La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Terremoto. A parziale deroga di quanto previsto al paragrafo “Esclusioni” punto 2), la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate per effetto di Xxxxxxxxx. • causati da Esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da Terremoto; • causati da eruzione vulcanica, da Inondazione/Alluvione, da xxxxxxxx; • causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del Terremoto sulle cose assicurate; • di Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; • indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto “singolo Sinistro”, purché avvenuti nel periodo di Assicurazione. In caso di recesso da parte della Compagnia, questa rimborsa la quota del Premio imponibile della presente garanzia indicato in Polizza relativa al periodo di Rischio non corso. Resta altresì convenuto che, in quest’ultimo caso, è fatta salva la facoltà dell’Assicurato di recedere dall’intero contratto, comunicando il suo intendimento, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro la data in cui ha effetto il recesso della garanzia esercitato dalla Compagnia. In tal caso, la Compagnia rimborsa la parte di Premio imponibile di Polizza relativa al periodo di Rischio non corso.