FRANCHIGIA FRONTALE Clausole campione

FRANCHIGIA FRONTALE. Ove non previste superiori, le garanzie di polizza verranno prestate sotto deduzione di una franchigia fissa di Euro 150,00 per singolo sinistro.
FRANCHIGIA FRONTALE. Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti Art.4 Calcolo del premio
FRANCHIGIA FRONTALE. Per i danni dovuti a qualsiasi causa, salvo quanto diversamente indicato, si applica una franchigia pari ad € 500,00.
FRANCHIGIA FRONTALE. Se opzionata dal Contraente e valorizzata a “SI” sul Modulo di Polizza, verrà applicata, per ogni Sinistro la Franchigia frontale pari ad € 350,00, con l’avvertenza che: eventuali scoperti/minimi di Scoperto/Franchigie di importo superiore previsti nella Garanzia, prevalgono sulla franchigia frontale; eventuali scoperti/minimi di Scoperto/Franchigie di importo inferiore previsti nella Garanzia, sono sostituiti dalla franchigia frontale.
FRANCHIGIA FRONTALE. Il pagamento dell’indennizzo per singolo sinistro sarà effettuato con applicazione di una franchigia frontale di Resta inteso che, in caso di accordo diverso, la franchigia o lo scoperto sarà operante esclusivamente per la garanzia R.C.T. e non opererà pertanto né per la R.C.O né per le spese legale. Non si farà luogo a cumulo di franchigie e scoperti.
FRANCHIGIA FRONTALE. Per ogni sinistro rimane a carico dell’Assicurato la franchigia di 1.500,00 euro, salvo eventuali diversi scoperti/franchigie più elevati previsti per alcune specifiche garanzie all’art. 5 - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo. a) causati da atti di guerra, di insurrezione, occupazione militare, invasione; b) causati da esplosione o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; c) causati da terremoto, eruzioni vulcaniche, da inondazioni, alluvioni, frane e valanghe; d) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione; e) causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente; f) causati con dolo dei Rappresentanti legali e dei Soci a responsabilità illimitata, se l’Assicurato o il Contraente sono persone giuridiche; g) causati alla macchina od all’impianto nel quale si è verificato lo scoppio se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetti dei materiali; h) di smarrimento, furto o ammanchi delle cose assicurate anche se avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione; Salva l’inclusione con specifiche garanzie aggiuntive riportate in polizza, sono altresì esclusi i danni: i) causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, terrorismo o sabotaggio; j) causati da eventi atmosferici, da allagamenti e da sovraccarico di neve; k) alle cose dei clienti non consegnate al gestore dell’esercizio,e di cui questi deve rispondere anche ai sensi degli artt.1783 e seguenti del codice civile; l) ai veicoli dei clienti; m) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo, di fuoriuscita del fluido frigorigeno o di mancato o anormale mantenimento dell’atmosfera controllata, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’assicurazione.
FRANCHIGIA FRONTALE. La presente assicurazione è prestata con una franchigia assoluta per sinistro, per qualsiasi tipo di danno, di Euro , salvo eventuali scoperti e/o franchigie diversamente previste dalle condizioni di polizza. Resta inteso che, in caso di sinistro indennizzabile a termini contrattuali, la Società provvederà a liquidare al danneggiato l’intero importo del danno, ed a richiedere in materia documentata e con cadenza quadrimestrale gli importi delle franchigie al Contraente, che ne è tenuto al pagamento, entro 60 (sessanta) giorni. Tale previsione di gestione dei danni, è valida anche per i sinistri il cui importo sia inferiore alla franchigia contrattuale prevista. In quel caso la Società richiederà al Contraente l’intero importo liquidato al danneggiato, rispettando i termini del precedente comma.
FRANCHIGIA FRONTALE. Tutte le garanzie dei Capitoli 1,2,3 “Incendio, “Furto”, “Responsabilità Civile” operano, per ogni Sinistro per danni a cose, previa applicazione di una c.d. “Franchigia frontale” indicata sulla Polizza, salvo Franchigia di importo superiore indicata per la singola garanzia, nel qual caso il danno sarà liquidato con applicazione della stessa. Qualora sia previsto in Polizza uno Scoperto, l’importo della Franchigia frontale sarà equivalente all’importo minimo dello Scoperto stesso (salvo che non sia già previsto un minimo superiore rispetto alla stessa), che resta in ogni caso a carico dell’Assicurato. La Franchigia frontale di cui al presente articolo dopo due anni di vigenza del Contratto senza denuncia di sinistri, per tutte le garanzie assicurate verrà considerata non più efficace. Qualora il contratto in vigore sostituisca, senza soluzione di continuità, un analogo contratto con ▇▇▇▇ si terrà conto anche del periodo di validità della polizza sostituita. Tale agevolazione non trova applicazione per franchigie e scoperti e minimi di scoperto relativi a specifiche garanzie o quando viene esclusa esplicitamente tale condizione. In caso di denuncia di sinistro la franchigia frontale in vigore verrà ripristinata e il periodo dei due anni decorrerà dall’anno assicurativo successivo anche se il pagamento avverrà in tale annualità
FRANCHIGIA FRONTALE tutte le garanzie dei Capitoli 1 “Incendio“, 2 “Furto”, 3 “Responsabilità Civile” operano, per ogni Sinistro per danni a cose, previa applicazione della “Franchigia frontale” indicata sulla Polizza, salvo Franchigia superiore indicata per la singola garanzia, nel qual caso il danno sarà liquidato con applicazione di tale Franchigia superiore. Qualora sia previsto in Polizza uno Scoperto, l’importo della Franchigia frontale sarà equivalente all’importo minimo dello Scoperto stesso (salvo che non sia già previsto un minimo superiore rispetto alla stessa), che resta in ogni caso a carico dell’Assicurato. La Franchigia frontale di cui al presente articolo, dopo due anni di vigenza del Contratto, anche in caso di nuovo Contratto per i medesimi rischi, senza denuncia di ▇▇▇▇▇▇▇▇, verrà eliminata. Dopo la prima denuncia di ▇▇▇▇▇▇▇▇ la Franchigia verrà ripristinata al valore originario della Polizza in vigore.
FRANCHIGIA FRONTALE. L’assicurazione entra in vigore dopo i primi €. 5.000,00 per reclamante rct/o, importo che resta a totale carico del Contraente /Assicurato quale Self Insurance Retention (S.I.R.) Si conviene pertanto che: 1. Per i danni il cui ammontare rientri nella S.I.R. medesima, le operazioni di accertamento, gestione, trattazione e liquidazione rimarranno a totale carico della Società mentre la liquidazione rimarrà a totale carico del Contraente-Assicurato; 2. Per i danni il cui ammontare superi la S.I.R. la Società provvederà alla gestione e trattazione del sinistro. In ogni caso la Società resterà obbligata esclusivamente al pagamento degli importi eccedenti la “S.I.R.” e la responsabilità di indennizzare la porzione di danno corrispondente alla “S.I.R.” resterà a totale carico dell’Assicurato. L’importo pari a €. 5.000,00 annulla e sostituisce ogni ammontare previsto nel wording se inferiore.