Common use of Terremoto Clause in Contracts

Terremoto. La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Ai soli effetti della presente garanzia, il precedente articolo 13 s’intende annullato ed integralmente sostituito come segue: Rischi esclusi dall'assicurazione - La Società non risponde dei danni: - causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto; - causati da eruzione vulcanica, da inondazione e da maremoto; - di smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; - indiretti, quali mancanza di godimento o di reddito commerciale, sospensione di lavoro, o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati. Resta inoltre convenuto, agli effetti della presente garanzia: - le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro"; La presente garanzia viene prestata in eccedenza alle previdenze disposte dalla Pubblica Amministrazione in caso di calamità naturali. Per i rischi situati all’estero, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari al % della somma assicurata, comunque non inferiore a Euro ; in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima somma maggiore del % della somma assicurata.

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Samples: Progetto Di Gara_lotto 2 All Risks_opere D’arte

Terremoto. La Società risponde dei indennizza i danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di direttamente causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Ai soli effetti Si precisa che ogni sinistro da terremoto si intende riferito ad un singolo evento e si conviene che ogni singolo evento comprenda tutte le scosse sismiche che dovessero aver luogo in un arco di 72 ore dal verificarsi della presente garanzia, il precedente articolo 13 s’intende annullato ed integralmente sostituito come segue: Rischi esclusi dall'assicurazione - prima scossa registrata dalla stazione sismografica più vicina. La Società ha facoltà di recedere dalle suddette garanzie suddette mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni. In tal caso, trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la stessa mette a disposizione dell’Assicurato il rateo di premio netto. La società non risponde dei danni: - causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni da reazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto; . - causati Causati da eruzione vulcanicainondazione. - Causati da mancata o no ma la produzione e distribuzione di energia elettrica, da inondazione e da maremoto; termica o idraulica, salvo che paghi circostanze siano connessi al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati. - di smarrimento furto, smarrimento, rapina, parcheggio o imputabili imputabile ad ammanchi di qualsiasi genere; . - indirettiIndiretti, quali quale cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commercialecommerciale o industriale, sospensione di lavoro, lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati. Resta inoltre convenuto, agli effetti della presente garanzia: - le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile Le spese di demolizione e sgombero dei sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro"; La presente garanzia viene prestata in eccedenza alle previdenze disposte dalla Pubblica Amministrazione in caso di calamità naturaliassicurate nei limiti previsti. Per i rischi situati all’esterolimiti di risarcimento, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, franchigie e/o scoperti vale quanto indicato nella sezione limiti di una franchigia pari al % della somma assicurata, comunque non inferiore a Euro ; in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima somma maggiore del % della somma assicuratarisarcimento.

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Samples: static.cittametropolitanaroma.it

Terremoto. La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di del terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Ai soli effetti della presente garanziaLa Società risponde altresì anche se non vi è stato incendio, il precedente articolo 13 s’intende annullato ed integralmente sostituito come segue: Rischi esclusi dall'assicurazione - esplosione e scoppio dei danni materiali e diretti dovuti a crolli, distruzioni, guasti e danneggiamenti in genere subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto. La Società non risponde dei danni: - causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti radiazione proveniente da trasmutazioni del nucleo dell'atomo dell’atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto; - causati da eruzione vulcanica, da inondazione vulcanica e da maremoto; - causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di smarrimento energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati; - di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; - indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commercialecommerciale o industriale, sospensione di lavoro, lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate e comprese come previsto all’Art. 4.18. Resta inoltre convenutoconvenuto che, agli effetti della presente garanzia: - le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro"; La presente garanzia viene prestata in eccedenza alle previdenze disposte dalla Pubblica Amministrazione in caso di calamità naturali. Per i rischi situati all’estero, - il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia un importo pari al all’1% della somma assicurata, comunque non inferiore a assicurata con il minimo di Euro ; in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima somma maggiore del 20.000,00. Il massimo indennizzo sarà pari al 50% della somma assicurataassicurata con il massimo di Euro 2.000.000,00.

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Samples: www.informatica.aci.it

Terremoto. La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, esplosione e scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Ai soli Agli effetti della presente garanzia, il precedente articolo 13 s’intende garanzia l'art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione si intende annullato ed integralmente sostituito come segue: Rischi esclusi dall'assicurazione - La Società non risponde dei danni: - causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni radiazione, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o di da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, atomiche anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto; - causati da eruzione vulcanicaeruzioni vulcaniche; - causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, da inondazione e da maremototermica o idraulica salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati; - di smarrimento furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; - indirettiindiretti quali cambiamenti di costruzione, quali mancanza di locazione, di godimento o di reddito commercialecommerciale od industriale, sospensione di lavoro, lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati. Resta inoltre convenuto, agli effetti della presente garanzia, che: - le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro"; La presente garanzia viene prestata in eccedenza alle previdenze disposte . Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla Pubblica Amministrazione in caso di calamità naturali. Per i rischi situati all’estero, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari al % della somma assicurata, comunque non inferiore a Euro ; in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima somma maggiore del % della somma assicuratapolizza.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Incendio Rischi Accessori

Terremoto. La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di del terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Ai soli effetti della presente garanziaLa Società risponde altresì anche se non vi è stato incendio, il precedente articolo 13 s’intende annullato ed integralmente sostituito come segue: Rischi esclusi dall'assicurazione - esplosione e scoppio dei danni materiali e diretti dovuti a crolli, distruzioni, guasti e danneggiamenti in genere subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto. La Società non risponde dei danni: - causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti radiazione proveniente da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto; - causati da eruzione vulcanica, da inondazione vulcanica e da maremoto; - causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di smarrimento energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati; - di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; - indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commercialecommerciale o industriale, sospensione di lavoro, lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate e comprese come previsto dalla condizione particolare “S” (Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro). Resta inoltre convenutoconvenuto che, agli effetti della presente garanzia: - le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro"; La presente garanzia viene prestata in eccedenza alle previdenze disposte dalla Pubblica Amministrazione in caso di calamità naturali. Per i rischi situati all’estero, - il pagamento dell’indennizzo dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia un scoperto pari al 10% della somma assicurata, comunque non inferiore a del valore del danno con il minimo di Euro ; in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo 5.000,00 ed il massimo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima somma maggiore del % della somma assicurata.€. 50.000,00=;

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Terremoto. La Premesso che, agli effetti della presente estensione di garanzia, la descrizione del rischio, le somme assicurate con le singole partite, le definizioni, le disposizioni e le condizioni tutte previste dal presente capitolato, si intendono richiamate e confermate, salvo quanto di seguito espressamente derogato, la Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, esplosione e scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Ai soli effetti della presente estensione di garanzia, il precedente articolo 13 s’intende annullato ed integralmente sostituito come segue: Rischi esclusi dall'assicurazione - La la Società non risponde dei danni: - causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni trasmutazione del nucleo dell'atomo o di da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto; - causati da eruzione vulcanica, da inondazione vulcanica e da maremoto; - causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di smarrimento energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati; di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; - indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commercialecommerciale od industriale, sospensione di lavoro, lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati. Resta inoltre convenuto, agli effetti della presente garanzia: - le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro"; La presente garanzia viene prestata in eccedenza alle previdenze disposte dalla Pubblica Amministrazione in caso di calamità naturali. Per i rischi situati all’estero, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari al % assicurate nell’ambito della somma assicurataassicurata a questo titolo specificata nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Demolizione e sgombero”. La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, comunque non inferiore a Euro ; in nessun caso franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima somma maggiore del % della somma assicuratavoce “Terremoto”.

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Samples: www.comune.arezzo.it

Terremoto. La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di del terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Ai soli effetti della presente garanziaLa Società risponde altresì anche se non vi è stato incendio, il precedente articolo 13 s’intende annullato ed integralmente sostituito come segue: Rischi esclusi dall'assicurazione - esplosione e scoppio dei danni materiali e diretti dovuti a crolli, distruzioni, guasti e danneggiamenti in genere subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto. La Società non risponde dei danni: - causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti radiazione proveniente da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto; - causati da eruzione vulcanica, da inondazione vulcanica e da maremoto; - causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di smarrimento energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati; - di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; - indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commercialecommerciale o industriale, sospensione di lavoro, lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate e comprese come previsto dal presente capitolato. Resta inoltre convenutoconvenuto che, agli effetti della presente garanzia: - garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro"; La presente garanzia viene prestata in eccedenza alle previdenze disposte dalla Pubblica Amministrazione in caso secondo quanto riportato nell’Articolo 5 -“Limiti di calamità naturali. Per i rischi situati all’estero, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari al % della somma assicurata, comunque non inferiore a Euro ; in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima somma maggiore del % della somma assicurataindennizzo/franchigie/scoperti”.

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Samples: Atto Di Terrorismo E Sabotaggio

Terremoto. La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Ai soli effetti della presente garanzia, il precedente articolo 13 17 s’intende annullato ed integralmente sostituito come segue: Rischi esclusi dall'assicurazione - La Società non risponde dei danni: - causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto; - causati da eruzione vulcanica, da inondazione e da maremoto; - di smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; - indiretti, quali mancanza di godimento o di reddito commerciale, sospensione di lavoro, o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati. Resta inoltre convenuto, agli effetti della presente garanzia: - le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro"; La presente garanzia viene prestata in eccedenza alle previdenze disposte dalla Pubblica Amministrazione in caso di calamità naturali. Per i rischi situati all’estero, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari al % della somma assicurata, comunque non inferiore a Euro 10.000,00; in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima somma maggiore del 50% della somma assicurata.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Fine Arts