FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA Clausole campione

FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA. La presente assicurazione è stipulata con Franchigia fissa ed assoluta per ogni Sinistro nell’ammontare precisato in Polizza. Il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a UNIPOLSAI ASSICU- RAZIONI l’importo del risarcimento rientrante nei limiti della Franchigia. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 149 e 150 del Codice UNIPOLSAI ASSICU- RAZIONI conserva il diritto di gestire il Sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della Franchigia.
FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA. Qualora nel contratto sia stata pattuita l’applicazione di una Franchigia fissa ed assoluta, il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a UNIPOLSAI ASSICURA- ZIONI l’importo del risarcimento rientrante nei limiti della Franchigia. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 149 e 150 del Codice UNIPOLSAI ASSICU- RAZIONI conserva il diritto di gestire il Sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della Franchigia. Ai fini dell’evoluzione delle classi di merito non si tiene conto dei Sinistri il cui importo rientri nei limiti della Franchigia, purché sia stato effettuato il dovuto rimborso a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI. Qualora quest’ultimo avvenga dopo la scadenza naturale del contratto, UNIPOLSAI ASSICU- RAZIONI assegna il contratto stesso, all’atto del primo rinnovo successivo al rimborso, alla classe di merito cui lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso in cui il Sinistro non fosse avvenuto. In questo caso UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non procede ad alcun conguaglio di Premio. Nel caso in cui il rapporto assicurativo sia cessato UNIPOLSAI ASSICURAZIONI mette a disposizione degli aventi diritto una nuova Attestazione.
FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA. Qualora nel contratto sia stata pattuita l'applicazione di una Franchigia fissa ed assoluta, il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a UNIPOLSAI ASSICURA- ZIONI l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della Franchigia. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 149 e 150 del Codice, UNIPOLSAI ASSICU- RAZIONI conserva il diritto di gestire il Sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della Franchigia. Ai fini dell'evoluzione delle classi di merito non si tiene conto dei Sinistri il cui importo rientri nei limiti della Franchigia, purché sia stato effettuato il dovuto rimborso a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI. Qualora quest'ultimo avvenga dopo la naturale scadenza del contratto, UNIPOLSAI ASSICU- RAZIONI assegna il contratto stesso, all'atto del primo rinnovo successivo al rimborso, alla classe di merito cui lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso in cui il Sinistro non fosse avvenuto. In questo caso UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non procede ad alcun conguaglio di Premio. Nel caso in cui il rapporto assicurativo sia cessato UNIPOLSAI ASSICURAZIONI mette a disposizione degli aventi diritto una nuova Attestazione.
FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA. La garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione è stipulata nella forma con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell’ammontare precisato in polizza. Il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l’importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. La Società conserva il diritto alla gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze previsto dall’art. 2.9 “Gestione delle vertenze” anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia. É fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque, di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della franchigia indicata in polizza.
FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA. Qualora nel contratto sia stata pattuita l'applicazione di una Franchigia fissa ed assoluta, il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a SYSTEMA l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della Franchigia. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 149 e 150 del Codice SYSTEMA conserva il diritto di gestire il Sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della Franchigia. Ai fini dell’evoluzione delle classi di merito non si tiene conto dei Sinistri il cui importo rientri nei limiti della Franchigia, purché sia stato effettuato il dovuto rimborso a SYSTEMA. Qualora quest'ultimo avvenga dopo la naturale scadenza del contratto, SYSTEMA assegna il contratto stesso, all'atto del primo rinnovo esplicito successivo al rimborso, alla classe di merito cui lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso in cui il Sinistro non fosse avvenuto. In questo caso SYSTEMA non procede ad alcun conguaglio di Premio. Nel caso in cui il rapporto assicurativo sia cessato SYSTEMA mette a disposizione degli aventi diritto una nuova Attestazione.
FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA. L’Assicurazione è stipulata nella formula tariffaria con “Franchigia fissa ed assoluta” per ogni Sinistro, il cui ammontare è precisato nell’Applicazione. Tale formula tariffaria non prevede variazione di Premio in funzione del verificarsi o meno di Sinistri. Il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l’importo del Risarcimento rientrante nei limiti della Franchigia. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 149 e 150 del Codice la Società provvede a gestire il Sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della Franchigia.
FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA. L’assicurazione è stipulata nella forma tariffaria a franchigia fissa ed assoluta, nell’ammontare precisato, per ogni sinistro. Il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all’Impresa l’importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. L’Impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia. E’ Fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque, di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della franchigia indicata.
FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA. (clausola 19)
FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA è la quota parte del danno, determinata in valore assoluto o percentuale che rimane in ogni caso a carico dell’assicurato in caso di sinistro, qualunque sia l’entità del danno che egli ha subito. Si applica sulla somma assicurata, ed il suo ammontare è quindi definibile a priori. ESEMPIO: Nel caso in cui venga stipulato un contratto assicurativo con massimale garantito di € 60.000 con previsione che la garanzia viene prestata applicando una franchigia fissa e assoluta del 10% del massimale spese legali assicurato (ossia dedotto il 10% di 60.000, massimale pari a Euro 54.000,) qualora si verificasse un sinistro e l'importo delle spese legali poste a carico dell'assicurato fosse di Euro 51.000 (Ipotesi a), la liquidazione da parte della Compagnia sarà integrale e pari a Euro 51.000; diversamente, qualora l'importo delle spese legali poste a carico dell'assicurato fosse di Euro 55.000 (Ipotesi b), la liquidazione da parte della Compagnia sarà inferiore alle spese legali sostenute dall'assicurato e pari a Euro 54.000.
FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA. (clausola 19) pag.14