Enti assicurati Clausole campione

Enti assicurati. Partita 1bis) Beni immobili – 1 ter) Beni immobili ex X.Xxx. 490 del 29/10/1929 e successive modifiche ed integrazioni. Se nel corso del periodo di durata del presente contratto la Contraente dovesse acquisire la proprietà od il godimento, a qualsiasi titolo, di fabbricati per fini istituzionali e non, le condizioni tutte di polizza (economiche, giuridiche, ecc.) verranno immediatamente estese alle nuove fattispecie. E’ fatto obbligo alla Contraente di darne comunicazione alla Società entro 120 giorni dalla scadenza annuale della polizza. Il pagamento del premio aggiuntivo od il rimborso del premio è normato in calce alla presente clausola (regolazione premio). Parimenti anche le alienazioni / dismissioni verranno regolamentate nelle modalità di cui sopra. Se nel corso del periodo di durata del presente contratto la Contraente dovesse acquisire la proprietà od il godimento, a qualsiasi titolo, di enti di cui alla presente Partita 2) Beni mobili, per fini istituzionali e non, le condizioni tutte di polizza (economiche, giuridiche, ecc.) verranno immediatamente estese alle nuove fattispecie. E’ fatto obbligo alla Contraente di darne comunicazione alla Società entro 120 giorni dalla scadenza annuale della polizza. Il pagamento del premio aggiuntivo od il rimborso del premio è normato in calce alla presente clausola (regolazione premio). Parimenti anche le alienazioni / dismissioni verranno regolamentate nelle modalità di cui sopra.
Enti assicurati. La presente garanzia è limitata ai mezzi di trasporto a motore o natanti privati (ovvero non intestati al PRA a nome della Contraente) usati, per motivi di servizio e/o missione per conto e su autorizzazione della Contraente da: - Amministratori, dipendenti di ogni ordine e grado, lavoratori para-subordinati e lavoratori interinali in forza alla Contraente stesso, componenti (anche non dipendenti) degli Organi e/o Organismi Istituzionali della Contraente stessa. Sono anche compresi in garanzia:
Enti assicurati. La presente garanzia è limitata ai mezzi di trasporto a motore privati (ovvero non intestati al PRA a nome del contraente) usati, per motivi di servizio e/o missione per conto e su autorizzazione del contraente da: - Dirigenti che operano a servizio e nell’interesse della Regione Sardegna. Sono anche compresi in garanzia:
Enti assicurati. Si conviene tra le parti che rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti di proprietà, in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità della Contraente alla data di decorrenza della polizza medesima. Per gli enti che venissero ad entrare in proprietà, possesso, godimento, uso o disponibilità della Contraente dopo l'emissione della presente polizza, la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna o dall’inizio dell’utilizzo comunque documentato, se anteriore. Per contro si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della consegna ai cessionari comunque documentata, se posteriore. Varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che la Contraente detenesse in godimento od uso. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui la Contraente consegni gli immobili in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere. A comprovare tutto quanto sopra faranno esclusivamente fede - rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione - le evidenze amministrative della Contraente.
Enti assicurati. Si intendono assicurati tutti i macchinari, le strumentazioni tecnico-scientifiche ed i beni mobili così come individuati alla definizione di “Contenuto” in uso all’Alma Mater Studiorum- Università di Bologna che la stessa riceve e spedisce e per le quali abbia un interesse assicurabile, da/a proprie sedi a/da località diverse; la garanzia è operante anche quando detti beni sono dislocati, utilizzati o trasferiti in sedi mobili (laboratori e/o veicoli e/o natanti). Sono esclusi i Beni Bibliografici e Museografici, nonché le Opere d’arte in genere.
Enti assicurati. La presente garanzia è limitata ai mezzi di trasporto a motori o natanti privati (ovvero non intestati al PRA a nome del Contraente) usati, per motivi di servizio e/o missione per conto e su autorizzazione del Contraente: - dai dipendenti di ogni ordine e grado, dai dirigenti e direttori, dai medici addetti alla continuità assistenziale e turistica, dai para-subordinati e dai lavoratori interinali in forza al Contraente stesso nonché dai medici specialisti ambulatoriali durante l’effettuazione di visite domiciliari; Sono anche compresi in garanzia:
Enti assicurati. La presente copertura assicurativa è riferita al bene indicato sul frontespizio di polizza.
Enti assicurati. La presente garanzia è limitata ai veicoli a motori o natanti privati (ovvero non intestati al PRA a nome del Contraente) usati, per motivi di servizio e/o missione per conto e su autorizzazione del Contraente da: Dipendenti di ogni ordine e grado ed altre categorie per le quali sussista un obbligo di legge o contrattuale alla copertura da parte della Contraente. Sono anche compresi in garanzia:
Enti assicurati. Il valore assicurato corrisponde al valore a nuovo, come appresso definito. Premesso che per “valore a nuovo” si intende convenzionalmente il valore di riacquisto dell’ente nuovo (qualora lo stesso non sia più reperibile sul mercato, sarà considerato il valore di riacquisto di un ente equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento). Le Parti convengono di stipulare l’assicurazione in base al suddetto “valore a nuovo” alle condizioni appresso specificate: Tali spese si intendono limitate al ripristino dell’ente danneggiato nelle condizioni di funzionamento anteriori al sinistro, rimanendo a carico dell’Assicurato ogni altra spesa resasi necessaria per modifiche o migliorie effettuate al momento delle riparazioni. Se alcune parti sono irriparabili, la Società liquiderà un indennizzo pari al più recente costo delle parti stesse praticato dal fabbricante o dal fornitore. L’ammontare del danno è pari all'importo stimati al punto a), defalcato dall’importo stimato al punto b). Per valore a nuovo si intende il costo di rimpiazzo dell’impianto o apparecchio assicurato con altro nuovo e uguale od equivalente comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio. Questa estensione di garanzia riguarda solo impianti o apparecchi in stato di attività ed è prestata a condizioni che i lavori di rimpiazzo o di riparazione siano eseguiti entro un periodo di tempo ragionevole.
Enti assicurati. Il presente contratto assicura le seguenti opere d’arte: