Recupero delle cose rubate Clausole campione

Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d’uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.
Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.
Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate sono recuperate in tutto od in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società non appena ne sia venuto a conoscenza. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla stessa l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose poi recuperate. Se, invece, la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l’Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso per le stesse oppure di farle vendere ripartendosi poi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra la Società e l’Assicurato.
Recupero delle cose rubate. (valida solo per la Sezione Furto)
Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato/Contraente deve darne comunicazione alla Società appena avutane notizia. Le cose recuperate divengono di pro- prietà della Società se il danno è stato inden- nizzato integralmente; se, invece, il danno è stato indennizzato solo in parte, il valore delle cose recuperate sarà ripartito nella stessa proporzione tra l’Assicurato e la Società. È facoltà dell’Assicurato trattenere i beni re- cuperati rimborsando alla Società l’importo riscosso a titolo di indennizzo per i beni me- desimi. L’Assicurato ha il diritto di lasciare alla Socie- tà le cose rubate che vengano ritrovate dopo 60 giorni dalla data di avviso del sinistro.
Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, la Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che la Contraente o l'Assicurato rimborsi alla Società l'importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, la Contraente o l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere, ripartendosi il ricavo della vendita in misura proporzionale tra la Società e la Contraente o l'Assicurato. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.
Recupero delle cose rubate. L’assicurato è tenuto, non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso, ad informare la società. Qualora il recupero del veicolo si verifichi prima del pagamento dell’indennizzo, la società risponde soltanto dei danni eventualmente subiti in conseguenza diretta del furto. In caso di recupero dopo il pagamento dell’indennizzo, l’assicurato si obbliga a rilasciare alla società la procura a vendere quanto sia stato recuperato, autorizzandola a trattenere il ricavato della vendita stessa; se l’indennizzo fosse stato parziale, il ricavato sarà ripartito fra le parti secondo i rispettivi interessi. L’assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato. In questo caso si procederà ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto verrà ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettueranno i relativi conguagli con l’indennizzo precedentemente pagato.
Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso agli Assicuratori appena ne ha avuto notizia. In caso di recupero delle cose rubate, gli Assicuratori hanno diritto di ottenere il rimborso dell’indennità pagata fermo il diritto dell’Assicurato all’indennizzo per gli eventuali danneggiamenti subiti dagli oggetti stessi in conseguenza del sinistro. A garanzia di tale diritto gli Assicuratori sono autorizzati con la presente polizza ad ottenere la consegna delle opere stesse. Queste ultime saranno restituite all’Assicurato contestualmente al rimborso dell’indennità corrisposta.
Recupero delle cose rubate. (valida solo per i settori Furto ed Elettronica). Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia.
Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso ad Europ Assistance appena ne abbia notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà di Europ Assistance se questa ha risarcito integralmente il danno. Se invece Europ Assistance ha risarcito il danno solo in parte, il valore del recupero spetta all’Assicurato fino a concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetta ad Europ Assistance.