Common use of Terremoto Clause in Contracts

Terremoto. La Società, a parziale deroga dell’Art. 20 lettera a, si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati per effetto di: - terremoto cioè sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; - maremoto, eruzione vulcanica, franamento del terreno. La Società non indennizza i danni: - causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano diretta conseguenza degli effetti del terremoto sugli enti assicurati; - di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; - dovuti a normale assestamento del terreno. - ai Fabbricati che non siano conformi alle Norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione delle stesse. Le scosse registrate nell’ambito di 80 ore successive dall’evento che ha originato il sinistro sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”. Il pagamento dell’indennizzo relativo alla presente garanzia sarà effettuato previa detrazione, per ciascun sinistro, di una franchigia fissa ed assoluta di euro 10.000,00. In nessun caso la Società pagherà, per ogni anno assicurativo, somma superiore al 50% della somma assicurata alla partita fabbricato e/o contenuto a cui si potranno aggiungere un massimo di euro 3.000 di spese, comprovate da documenti fiscalmente validi, alberghiere e/o di ricovero delle cose non più utilizzabili a seguito dell’evento.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi, www.darag.it

Terremoto. La Società, a parziale deroga dell’Art. 20 lettera a, si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati per effetto di: - terremoto cioè sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; - maremoto, eruzione vulcanica, franamento del terreno. La Società non indennizza i danni: - causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano diretta conseguenza degli effetti del terremoto sugli enti assicurati; - di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; - dovuti a normale assestamento del terreno. ; - ai Fabbricati che non siano conformi alle Norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione delle stesse. Le scosse registrate nell’ambito di 80 ore successive dall’evento che ha originato il sinistro sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”. Il pagamento dell’indennizzo relativo alla presente garanzia sarà effettuato previa detrazione, per ciascun sinistro, di una franchigia fissa ed assoluta di euro 10.000,00. In nessun caso la Società pagherà, per ogni anno assicurativo, somma superiore al 50% della somma assicurata alla partita fabbricato e/o contenuto a cui si potranno aggiungere un massimo di euro 3.000 3.000,00 di spese, comprovate da documenti fiscalmente validi, alberghiere e/o di ricovero delle cose non più utilizzabili a seguito dell’evento.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi, www.darag.it

Terremoto. La Società, a parziale deroga dell’Art. 20 lettera a, si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati per effetto di: - terremoto cioè sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; - maremoto, eruzione vulcanica, franamento del terreno. La Società non indennizza i danni: - causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano diretta conseguenza degli effetti del terremoto sugli enti assicurati; - di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; - dovuti a normale assestamento del terreno. ; - ai Fabbricati che non siano conformi alle Norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione delle stesse. Le scosse registrate nell’ambito di 80 ore successive dall’evento che ha originato il sinistro sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”. Il pagamento dell’indennizzo relativo alla presente garanzia sarà effettuato previa detrazione, per ciascun sinistro, di una franchigia fissa ed assoluta di euro 10.000,00. In nessun caso la Società pagherà, per ogni anno assicurativo, somma superiore al 50% della somma assicurata alla partita fabbricato e/o contenuto a cui si potranno aggiungere un massimo di euro 3.000 di spese, comprovate da documenti fiscalmente validi, alberghiere e/o di ricovero delle cose non più utilizzabili a seguito dell’evento.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Per La Protezione Della Casa E Della Famiglia

Terremoto. La Società, a parziale deroga dell’Art. 20 lettera a, si obbliga a indennizzare i SOCIETÀ risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dal fabbricato assicurato, per effetto di: - terremoto cioè di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; - maremoto, eruzione vulcanica, franamento del terreno. La Società non indennizza i danni: - causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo Agli effetti della presente garanzia si precisa che tali circostanze siano diretta conseguenza degli effetti del terremoto sugli enti assicurati; - di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; - dovuti a normale assestamento del terreno. - ai Fabbricati che non siano conformi alle Norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione delle stesse. Le le scosse registrate nell’ambito di 80 nelle 72 ore successive dall’evento ad ogni evento che ha originato il dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”. Il pagamento dell’indennizzo relativo alla presente garanzia sarà effettuato previa detrazioneLa garanzia, per ciascun sinistroentro il limite indicato nel paragrafo “Ci sono limiti di copertura? – Limiti di indennizzo”, è prestata sulla base del valore di una franchigia fissa fabbricato dichiarato dal Contraente ed assoluta indicato in POLIZZA. Nel caso in cui al momento del sinistro il costo di euro 10.000,00. In nessun caso la Società pagheràricostruzione a nuovo del fabbricato assicurato, per ogni anno assicurativoescluso il valore dell’area, somma risulta superiore al 50% valore del fabbricato indicato in POLIZZA, non è prevista l’applicazione dell’art. 1907 del Codice Civile (regola proporzionale) ma quanto indicato nel successivo paragrafo “Ci sono limiti di copertura? – Franchigie” in merito al calcolo dell’importo della somma assicurata alla partita fabbricato e/o contenuto a cui si potranno aggiungere un massimo di euro 3.000 di spese, comprovate da documenti fiscalmente validi, alberghiere e/o di ricovero delle cose non più utilizzabili a seguito dell’eventofranchigia.

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Samples: www.vittoriaassicurazioni.com

Terremoto. La Società, a parziale deroga dell’Art. 20 28 lettera a, si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati assi- curati per effetto di: - terremoto cioè sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; - maremoto, eruzione vulcanica, franamento del terreno. La Società non indennizza i danni: - causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano diretta conseguenza degli effetti del terremoto sugli enti assicurati; - di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; - dovuti a normale assestamento del terreno. - ai Fabbricati che non siano conformi alle Norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione delle stesse. Le scosse registrate nell’ambito di 80 ore successive dall’evento dall’e- vento che ha originato il sinistro sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati consi- derati pertanto “singolo sinistro”. Il pagamento dell’indennizzo dell’in- dennizzo relativo alla presente garanzia sarà effettuato previa detrazione, per ciascun sinistro, di una franchigia fissa ed assoluta di euro 10.000,00. In nessun caso la Società pagherà, per ogni anno assicurativoassicu- rativo, somma superiore al 50% della somma assicurata alla partita fabbricato e/o contenuto a cui si potranno aggiungere un massimo di euro 3.000 di spese, comprovate compro- vate da documenti fiscalmente validi, alberghiere e/o di ricovero delle cose non più utilizzabili a seguito dell’evento.seguito

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Per La Protezione Della Casa E Della Famiglia

Terremoto. La Società, a A parziale deroga dell’Artdell’art. 20 lettera a2 comma h Condizioni gene- rali di Assicurazione, si obbliga a indennizzare la Compagnia è obbligata, per i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati alle cose assicurate cagionati da terremoto, intendendosi per effetto di: - terremoto cioè tale sommovimento brusco bru- sco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; - maremoto, eruzione vulcanica, franamento del terreno. La Società non indennizza i danni: - causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano diretta conseguenza degli effetti del terremoto sugli enti assicurati; - di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; - dovuti a normale assestamento del terreno. - ai Fabbricati che non siano conformi alle Norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione delle stesse. Le scosse registrate nell’ambito di 80 ore successive dall’evento che ha originato il sinistro sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”en- dogene. Il pagamento dell’indennizzo limite massimo di Indennizzo relativo alla presente garanzia sarà effettuato previa detrazionea que- sta garanzia, sia per ciascun sinistrouno che per tutti i Sinistri che pos- sono verificarsi durante l’annualità assicurativa, di una franchigia fissa ed assoluta di euro 10.000,00. In nessun caso la Società pagherà, per ogni anno assicurativo, somma superiore è pari al 50% della somma assicurata globale di Polizza. Il pagamento dell’Indennizzo è effettuato con la detrazio- ne per singolo Sinistro di un importo pari al 3% della somma assicurata in Polizza. Si precisa che ogni Sini- stro da terremoto si intende riferito ad un singolo even- to e si conviene che ogni singolo evento comprenda tutte le scosse sismiche che dovessero avere luogo in un arco di 72 ore dal verificarsi della prima scossa registra- ta dalla stazione sismografica più vicina. La Compagnia e l’Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garan- zia prestata con questa clausola mediante preavviso di giorni 30 da comunicarsi a mezzo lettera raccomanda- ta. In caso di disdetta da parte della Compagnia, questa provvede al rimborso della parte di Premio, pagata e non goduta, relativa alla partita fabbricato e/o contenuto a cui si potranno aggiungere un massimo di euro 3.000 di spese, comprovate da documenti fiscalmente validi, alberghiere e/o di ricovero delle cose non più utilizzabili a seguito dell’eventogaranzia prestata con questa clausola.

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Terremoto. La SocietàAi sensi della presente garanzia, a parziale in deroga dell’Artall’art. 20 37 lettera aA), si obbliga a indennizzare sono indennizzabili i danni materiali e diretti – compresi quelli causati agli enti assicurati da Incendio, Esplosione, Scoppio – subiti dal Fabbricato e dal suo Contenuto per effetto di: - di terremoto. Per terremoto cioè sommovimento brusco e repentino si intende un seguito di scosse, originatesi da un punto più o meno profondo della crosta terrestre dovuto per effetto di fenomeni di natura tettonica, che imprimono un movimento a cause endogene; - maremotocarattere vibratorio ad una zona più o meno estesa della superficie terrestre. Tale fenomeno può essere classificato come “sussultorio”, eruzione vulcanicaqualora sia caratterizzato da vibrazioni dirette secondo la verticale del luogo di osservazione, franamento del terrenooppure come “ondulatorio”, qualora sia caratterizzato da vibrazioni in senso orizzontale. La Società non indennizza i danni: - causati da mancata o anormale produzione o distribuzione Agli effetti di energia elettrica, termica o idraulica, salvo questa garanzia si precisa che tali circostanze siano diretta conseguenza degli effetti del terremoto sugli enti assicurati; - di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; - dovuti a normale assestamento del terreno. - ai Fabbricati che non siano conformi alle Norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione delle stesse. Le le scosse registrate nell’ambito di 80 ore successive dall’evento nei tre giorni successivi a ogni evento che ha originato il dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “considerati, pertanto, un singolo sinistro. Il pagamento dell’indennizzo relativo alla La presente garanzia sarà effettuato previa detrazione, non opera in relazione ai fenomeni tellurici classificati dalle Autorità con un magnitudo pari o inferiore a 4 secondo la Scala Xxxxxxx o valori equivalenti. L’Impresa non risponde dei danni: Sono altresì esclusi dalla presente copertura i danni derivanti da: La presente copertura opererà entro i seguenti limiti per ciascun sinistro, di una franchigia fissa ed assoluta di euro 10.000,00. In nessun caso la Società pagherà, per ogni anno assicurativo, somma superiore al 50% della somma assicurata alla partita fabbricato e/o contenuto a cui si potranno aggiungere un massimo di euro 3.000 di spese, comprovate da documenti fiscalmente validi, alberghiere e/o di ricovero delle cose non più utilizzabili a seguito dell’evento.:

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Terremoto. La Società, a parziale deroga dell’Art. 20 lettera a, si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati per effetto di: - terremoto cioè sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; - maremoto, eruzione vulcanica, franamento del terreno. La Società non indennizza i danni: - causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano diretta conseguenza degli effetti del terremoto sugli enti assicurati; - di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; - dovuti a normale assestamento del terreno. - ai Fabbricati che non siano conformi alle Norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione delle stesse. Le scosse registrate nell’ambito di 80 ore successive dall’evento che ha originato il sinistro sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”. Il pagamento dell’indennizzo relativo alla presente garanzia sarà effettuato previa detrazione, per ciascun sinistro, di una franchigia fissa ed assoluta di euro 10.000,00. In nessun caso la Società pagherà, per ogni anno assicurativo, somma superiore al 50% della somma assicurata alla partita fabbricato e/o contenuto a cui si potranno aggiungere un massimo di euro 3.000 di spese, comprovate da documenti fiscalmente validi, alberghiere e/o di ricovero delle cose non più utilizzabili a seguito dell’evento.

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