Vincolo di solidarietà Clausole campione

Vincolo di solidarietà. In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all’Assicurato/Contraente.
Vincolo di solidarietà. L’assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità del Contraente/Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti terzi, la Società risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell’Assicurato stesso.
Vincolo di solidarietà. In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all’Assicurato.
Vincolo di solidarietà. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà di quanto dovuto al Danneggiato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.
Vincolo di solidarietà. 1. Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca si in- tendono assunte – anche in caso di cointestazione – in via solidale ed indivisibile anche per gli eredi e per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dal Cliente stesso.
Vincolo di solidarietà. In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione vale fino a concorrenza del massimale con diritto per la Società di esercitare rivalsa o regresso nei confronti soggetti responsabili.
Vincolo di solidarietà. L'Assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.
Vincolo di solidarietà. Fatta salva una diversa intesa tra le parti contraenti, ogni lavoratore resta personalmente e direttamente responsabile dell'adempimento della intera obbligazione lavorativa, indipendentemente dai motivi di assenza di uno dei coobbligati.
Vincolo di solidarietà. In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell’Assicurato stesso. L'Assicurazione vale esclusivamente per la responsabilità derivante all'Assicurato, relativamente al soggetto od ai soggetti indicati all’art. 2.2 “Categorie oggetto della garanzia”, di cui debba rispondere per legge o per mandato istituzionale.
Vincolo di solidarietà. In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti, l’Assicuratore risponderà soltanto per la quota di pertinenza dello stesso, con esclusione, quindi, di quella parte di danno che dovesse ricadere su di esso in virtù del vincolo di solidarietà.