PER QUESTI MOTIVI Clausole campione

PER QUESTI MOTIVI. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 2.706,32, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo. Dichiara nel resto il ricorso inammissibile. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
PER QUESTI MOTIVI. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.165,00, oltre interessi dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
PER QUESTI MOTIVI. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso ai sensi di cui in motivazione. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
PER QUESTI MOTIVI. Il Collegio respinge il ricorso.
PER QUESTI MOTIVI. Il Collegio accoglie ai sensi di cui in motivazione. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
PER QUESTI MOTIVI. Il Collegio dichiara la non procedibilità del ricorso.
PER QUESTI MOTIVI. Il Collegio, previa enunciazione del principio di diritto di cui in motivazione, rinvia il procedimento al Collegio rimettente, per la decisione nel merito.
PER QUESTI MOTIVI. Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l’Intermediario rettifichi la contestata segnalazione per il periodo successivo all’accordo transattivo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
PER QUESTI MOTIVI. Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.