Conciliazione e arbitrato Clausole campione

Conciliazione e arbitrato. 1. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 4, le controversie relative ai contratti di sub-fornitura di cui alla presente legge sono sottoposte al tentativo obbligatorio di conciliazione presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio ha sede il subfornitore, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
Conciliazione e arbitrato. 1. Il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali di lavoro previsto dall’art. 65, comma 1, del D. lgs. n.165/2001, si svolge nelle forme previste dal CCNQ in materia di conciliazione e arbitrato del 23 gennaio 2001 e dal successivo CCNQ del 24 luglio 2003.
Conciliazione e arbitrato. Dopo un lungo e tormentato iter parlamentare1 il d.d.l. n. 1441-quater-F, più noto come “collegato lavoro”, è stato approvato dalla Camera dei Deputati e si è trasformato nella l. 4 novembre 2010, n. 183. Tra i tanti temi toccati dal “collegato lavoro” mi occuperò esclusivamente delle innovazioni introdotte in materia di arbitrato, cercando, nei limiti del possibile, di tenermi alla larga dalle polemiche che ci sono state nel recente passato e che sono destinate a rinfocolarsi con la sua entrata in vigore. Ritengo infatti che quando le posizioni contrapposte sono ampiamente condizionate da pregiudizi ideologici, il loro confronto sia poco utile per comprendere le norme di nuova introduzione e per valutarne la funzionalità. Invece di profondere i propri sforzi per dimostrare che
Conciliazione e arbitrato secondo il CCNQ del 23 gennaio 2001
Conciliazione e arbitrato. 1. Ferma restando, in ogni caso, la possibilità di ricorso giurisdizionale, avverso gli atti applicativi dell’art. 40, del presente contratto, in caso di licenziamento nullo o senza giusta causa, il dirigente può altresì attivare la procedura disciplinata nei commi seguenti.
Conciliazione e arbitrato. 1. Ferma restando, in ogni caso, la possibilità di ricorso giurisdizionale, avverso gli atti applicativi dell'art 29 del CCNL del 22/5/1997, previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, il dirigente può attivare le procedure di conciliazione ed arbitrato previste e disciplinate dal CCNQ in materia di conciliazione ed arbitrato, ai sensi degli artt. 55, 65 e 66 del D.Lgs. n. 165/2001, sottoscritto in data 23/1/2001.
Conciliazione e arbitrato. Qualora sorgessero controversie in ordine al presente Accordo, le parti concordemente decidono di deferire tali controversie ad un Organismo di mediazione scelto di comune accordo, ovvero in mancanza presso l’Organismo di mediazione istituito presso il consiglio Ordine avvocati del Tribunale competente.
Conciliazione e arbitrato. (ART. 15)
Conciliazione e arbitrato. 11 ART. 14 MATERNITÀ 12 ART. 15 CONGEDI PARTENTALI 12
Conciliazione e arbitrato. L’art. 31 del “collegato lavoro” riscrive completamente la disciplina della composizione extragiudiziale delle controversie in materia di lavoro, sostituendo gli articoli 410, 411, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile, con l’obiettivo di valorizzare i sistemi alternativi alla giurisdizione ordinaria, ed in particolare l’arbitrato irrituale.