Common use of STIPULAZIONE DEL CONTRATTO Clause in Contracts

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. Come previsto dall’art. 11, comma 10, del D.Lgs 163/2006 il contratto sarà stipulato, nella data fissata dalla stazione appaltante, non prima che siano decorsi 35 (trentacinque) giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006. Tale termine dilatorio, come previsto dall’art.11, comma 10-bis, lettera a) del D.Lgs. 163/2006 potrà non essere applicato se è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva. Ai sensi dell’art. 11, comma 10-ter, del D.Lgs. 163/2006 se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010), o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

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STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. Come previsto dall’art. 11, comma 10, del D.Lgs 163/2006 il contratto sarà stipulato, nella data fissata dalla stazione appaltante, non prima che siano decorsi 35 (trentacinque) giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006. Tale termine dilatorio, come previsto dall’art.11, comma 10-bis, lettera a) del D.Lgs. 163/2006 potrà non essere applicato se è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva. Ai sensi dell’art. 11, comma 10-ter, del D.Lgs. 163/2006 se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo dell'art. 14, comma 4, del codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010), o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

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STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. Come previsto dall’art. 11, comma 10, del D.Lgs 163/2006 il contratto sarà stipulato, nella data fissata dalla stazione appaltante, non prima che siano decorsi 35 (trentacinque) giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006. Tale termine dilatorio, come previsto dall’art.11, comma 10-bis, lettera a) del D.Lgs. 163/2006 potrà non essere applicato se è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva. Ai sensi dell’art. 11, comma 10-ter, del D.Lgs. 163/2006 se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelareAll’atto dell’assunzione in garanzia, il contratto è stipulato in base alle regole di seguito riportate. In caso di contratto di durata annuale stipulato con altra impresa, il Contraente deve pre- sentare: • la carta di circolazione o certificato di circolazione; • il certificato di proprietà; • l’originale dell’attestazione di rischio rilasciata dal precedente assicuratore. In caso di mancata consegna della documentazione sopra indicata, il contratto è stipulato con la maggiorazione del premio del 25% (Pejus) ed è assegnato alla classe di merito C.U. 18, con possibilità di revisione di tale maggiorazione e di tale classe, con conseguente conguaglio del premio corrisposto, qualora tale documentazione venga consegnata entro 3 mesi dalla stipulazione del contratto. In presenza dell’attestazione di rischio si applicano le seguenti disposizioni. Il contratto è assegnato alla alla classe di merito C.U. riportata sull’attestato di ri- schio ed è stipulato ai premi di tariffa, a meno che dall’attestazione dello stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore, risulti che sia dovuta una delle mag- giorazioni di cui al punto “III – Pejus”. Se il precedente contratto era stipulato in forma diversa da “Maggiorazione del pre- mio per sinistrosità (Pejus)” il contratto è stipulato ai premi di tariffa senza maggio- razione ed è assegnato alla classe di merito C.U. riportata nell’attestato rilasciato da precedente assicuratore. Nel caso in cui l’attestato di rischio non può essere stipulatoriporti la classe di merito C.U., dal momento si procede alla determinazione della notificazione dell'istanza cautelare alla stessa, secondo le regole riportate al successivo paragrafo “VIII – Criteri per la determinazione della classe di merito C.U.”. Se il veicolo non ha circolato dalla data di scadenza del precedente contratto, l’atte- stazione appaltante e per i successivi venti giornidello stato del rischio è valida, ai fini dell’assegnazione della classe di me- rito, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di primo grado non aver circolato nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto. In questo caso il contratto viene stipulato ai premi di tariffa senza maggiorazione, a meno che dall’attestazione dello stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore, risulti che sia dovuta una delle maggiorazioni di cui al punto “III – Pejus”. Resta ferma l’assegnazione alla classe di merito C.U. riportata sul- l’attestato di rischio rilasciato dal precedente assicuratore. In caso di vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, definitiva espor- tazione all’estero o cessazione della circolazione (art. 103 del Codice della Strada) del veicolo indicato sull’attestazione, avvenute dopo il rilascio della stessa, il Con- traente ha diritto di mantenere la pubblicazione classe di merito C.U. risultante dall’attestazione, per un altro veicolo, a condizione che: • il Contraente dichiari che il veicolo non ha circolato nel periodo successivo alla scadenza contrattuale; • l’attestazione non sia già stata impiegata per l’assicurazione di altro veicolo ac- quistato in sostituzione del dispositivo precedente, fatta salva, per proprietario persona fi- sica, l’applicazione dell’art. 134, comma 4 bis, della sentenza di primo grado Legge (legge n. 40/2007, c.d. legge “Bersani”). L’assunzione in garanzia può essere effettuata purché il proprietario o il locatario, in caso di decisione contratti di leasing, del veicolo alienato e del veicolo da assicurare coinci- dano. E’ fatta eccezione, e quindi il proprietario o locatario può essere diverso, nei seguenti casi: • il proprietario del veicolo da assicurare è il coniuge, in regime di comunione le- gale di beni, del proprietario del veicolo alienato; • il proprietario del veicolo da assicurare è uno dei precedenti comproprietari del veicolo alienato. • Il proprietario del veicolo da assicurare è, nel caso di società di persone, un socio della società proprietaria del veicolo alienato e viceversa; certificati da adeguata documentazione valida ai fini di legge. In presenza delle predette condizioni, il contratto viene stipulato ai premi di tariffa senza maggiorazione, a meno che dall’attestazione dello stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore, risulti che sia dovuta una delle maggiorazioni di cui al punto “III – Pejus”. In caso di veicolo rubato e successivamente ritrovato o di consegna in conto vendita non andata a buon fine, qualora il Contraente abbia già utilizzato l’attestato di ri- schio per l’assicurazione di altro veicolo, al nuovo contratto eventualmente stipulato per il veicolo tornato in possesso del proprietario è assegnata: • per proprietario persona fisica, la stessa classe di merito all'udienza cautelare ovvero fino e la stessa eventuale maggiorazione di premio, assegnate al veicolo assicurato in sostituzione di quello rubato o consegnato in conto vendita qualora sia applicabile l’art. 134 comma 4 bis, della Legge (legge n. 40/2007, c.d. legge “Bersani”); • negli altri casi, la classe di merito C.U. 14 ed il contratto è stipulato ai premi di ta- riffa senza maggiorazione di premio. Nel caso di veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata temporanea, il Contraente deve esibire, in originale, il precedente contratto temporaneo. Il nuovo contratto è assegnato alla pronuncia classe di detti provvedimenti se successivamerito C.U. indicata nel precedente contratto e viene stipulato ai premi di tariffa senza maggiorazione, a meno che dal precedente contratto temporaneo risulti che sia dovuta la maggiorazione di cui al punto “III – Pejus”. L'effetto sospensivo sulla stipula Ai fini dell’assegnazione della classe di merito e dell’eventuale maggiorazione di pre- mio, il contratto temporaneo precedente, al pari dell’attestazione dello stato del ri- schio, ha validità 5 anni a partire dalla data di scadenza dello stesso. Se il veicolo non ha circolato dopo la scadenza del contratto cessa quandotemporaneo il Contraente deve dichia- rare, in sede ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di esame non aver cir- colato nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto. Nel caso di contratto per il quale sia stata effettuata la risoluzione consensuale prima della domanda cautelarescadenza annuale o per i contratti conclusi a distanza (via internet o telefoni- camente) per i quali sia stata esercitata la facoltà di recesso a seguito di ripensa- mento, il giudice Contraente deve esibire il precedente contratto e consegnare alla Società una dichiarazione, rilasciata dal precedente assicuratore, di avvenuta risoluzione an- ticipata del rapporto. Il contratto è assegnato alla classe di merito C.U. determinata in base alle indicazioni contenute in tale dichiarazione e nel contratto ed è stipulato ai premi di tariffa senza maggiorazione, a meno che dalla dichiarazione rilasciata dal precedente assicura- tore, risulti che sia dovuta la maggiorazione di cui al punto “III – Pejus”. Nel caso di veicolo venduto, per il quale sia stata ceduta la polizza di assicurazione all’acquirente del veicolo stesso, il nuovo contratto, previa presentazione della rela- tiva documentazione, sarà inserito nelle classi di merito C.U. 14 ed, è stipulato ai premi di tariffa senza maggiorazione, fatta salva, per il proprietario persona fisica, l’applicazione dell’art. 134, comma 4 bis della Legge (legge n. 40/2007, c.d. legge “Bersani”,), qualora ne ricorrano le condizioni. Nel caso di veicolo già assicurato all’estero il contratto è assegnato alla classe di merito e C.U. 14 ed è stipulato ai premi di tariffa senza maggiorazione, a meno che il Contraente consegni una dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero attestante la du- rata del periodo di assicurazione e gli eventuali sinistri verificatisi in detto periodo. In tal caso si dichiara incompetente procede alla determinazione della classe di merito C.U., secondo le regole ri- portate al successivo paragrafo “VIII – Criteri per la determinazione della classe di merito C.U.” ed all’eventuale maggiorazione di premio risultante dal numero degli eventuali si- nistri indicati nella dichiarazione. Ai fini dell’assegnazione della classe di merito, la dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore, al pari dell’attestazione dello stato del rischio, ha validità 5 anni a partire dalla data di scadenza della stessa. Se il veicolo non ha circolato dopo la scadenza del contratto, il Contraente deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 14e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, comma 4di non aver circolato nel periodo successivo alla scadenza del prece- dente contratto. Se la precedente annualità assicurativa risulta scaduta da oltre 5 anni, al contratto viene applicata la maggiorazione del codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010), o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio 25% ed lo stesso è assegnato alla classe di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelareC.U. 18.

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