Presentazione dell’istanza Clausole campione

Presentazione dell’istanza. Per partecipare alla selezione il candidato deve presentare debita istanza in carta semplice secondo il modello allegato (ALLEGATO A), da redigere a macchina o con carattere stampatello, in cui deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, quanto segue:  cognome e nome;  codice fiscale;  data e luogo di nascita;  residenza (via, n. civico, C.A.P., provincia, numero di telefono);  diploma di laurea, con indicazione della data e dell’Università presso cui sia stato conseguito, oltreché del voto finale;  dichiarazione di cittadinanza italiana;  dichiarazione di non aver riportato condanne penali e non avere a proprio carico procedimenti penali in corso;  dichiarazione di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;  dichiarazione di non essere stato destituito dall' impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127 lettera d) del D.P.R. 10/01/1957, n.3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;  dichiarazioni del possesso dei requisiti generali e speciali previsti dall’art. 4 del presente avviso non in precedenza richiamati;  recapito al quale si desidera che vengano trasmesse le eventuali comunicazioni;  disponibilità ad iniziare l’attività subito dopo il conferimento dell'incarico;  dichiarazione del possesso di posizione di lavoro autonomo con partita IVA o disponibilità ad aprirne una entro 10 giorni dalla data di affidamento dell’incaricoaccettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel presente avviso. L’istanza deve essere sottoscritta in originale dal candidato.
Presentazione dell’istanza. L'istanza di autorizzazione è presentata all'Autorità competente prima dell'acquisizione o dell'incremento della partecipazione qualificata in un'impresa vigilata (1). Il candidato acquirente parte di un contratto da cui derivi l'acquisizione o l'incremento di una partecipazione qualificata (2) assicura che l'efficacia del contratto, se stipulato prima della conclusione del procedimento di autorizzazione, sia subordinata alla condizione sospensiva che l'autorizzazione sia ottenuta (3). (4) In deroga a quanto precede, nei casi previsti dalla Parte I, Capo V (“Acquisizione o incremento involontario di una partecipazione qualificata”), l'istanza di autorizzazione può essere presentata successivamente all'acquisizione o all'incremento di una partecipazione qualificata. In questi casi, l'istanza di autorizzazione è presentata non appena si verifichi l'evento che comporta l'acquisizione o l'incremento involontario della partecipazione qualificata o, se successivo, nel momento in cui il candidato acquirente ne viene a conoscenza. In caso di offerta pubblica di acquisto o di scambio (OPA o OPS), l'istanza di autorizzazione è presentata prima della promozione dell'offerta, in tempo utile per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione secondo quanto previsto dal Capo II della presente Parte.
Presentazione dell’istanza. 1.L’istituto dell’ interpello del contribuente in materia di tributi locali è disciplinato dall’articolo 11 della legge 27.07.2000 n. 212 e successivamente modificato e integrato con D.lgs 24.09.2015 n. 156.
Presentazione dell’istanza. L'iscritto interessato, o i suoi eredi o aventi causa in forza di legge, deve provvedere al deposito di idonea istanza al fine del rilascio del parere di congruità. La richiesta di parere di congruità può essere presentata solamente da un iscritto all’Albo degli avvocati tenuto dall’Ordine di Brescia, o suoi eredi e aventi causa. Condizione di ricevibilità dell’istanza è che sia proposta da soggetto legittimato: in caso contrario l’istanza verrà valutata come irricevibile e il Consiglio dell’Ordine non sarà tenuto a conservare alcun atto depositato. In presenza di accordo con il cliente, l'Ordine non è competente per la liquidazione. 1L'istanza deve essere depositata mediante accesso al gestionale Sfera secondo le specifiche tecniche individuate dal Consiglio dell'Ordine. All’atto del deposito dell’istanza debbono essere assolti l’imposta di bollo e gli altri oneri dovuti per legge: il mancato assolvimento di tali oneri determina l’inammissibilità dell’istanza.
Presentazione dell’istanza. Il primo problema che è emerso nell’applicazione del nuovo articolo è l’individuazione del momento fino a cui risulta possibile proporre l’istanza di sospensione (o scioglimento) dei contratti pendenti. La norma indica che è il ricorso di cui all’articolo 161 lo strumento che il debitore deve utilizzare per la proposta. Dal punto di vista letterale, quindi, la norma non parrebbe dare adito ad alcun dubbio nel prevedere il deposito del ricorso il momento ultimo per poterla richiedere. Nella seconda proposizione del primo comma dell’art 169 bis f. fall. è però indicato il giudice delegato, oltre che il tribunale, come possibile soggetto a cui proporre tale richiesta. Essendo il giudice delegato nominato soltanto col decreto di ammissione, parte della dottrina ha interpretato tale riferimento come una possibilità per il debitore di proporre un’autonoma istanza di sospensione o scioglimento in un momento successivo al deposito del ricorso67. I sostenitori di questa teoria portano come argomenti a favore, oltre al dato letterale, il “presupposto che il debitore debba prima fare (sia pur sommaria) disclosure delle proprie intenzioni sulla proposta concordataria” 68 . Tale disclosure spesso può presentare delle difficoltà, 67 Tra i sostenitori segnalo Censoni F.P., La continuazione e lo scioglimento dei contratti pendenti nel concordato preventivo, in xxx.xxxxxx.xx, 11 marzo 2013, 17, in cui afferma che: “Ragionevolmente appare preferibile ritenere che l’istanza possa essere proposta anche successivamente al ricorso introduttivo, soprattutto se si parte dal presupposto che il debitore debba prima fare (sia pur sommaria) disclosure delle proprie intenzioni sulla proposta concordataria; ma è evidente che ciò debba avvenire comunque in tempi molto rapidi e possibilmente prima della scadenza delle reciproche obbligazioni, perché nel frattempo il contratto continua e l’esecuzione da parte del contraente in bonis della prestazione da lui dovuta finirebbe per gravare della controprestazione il patrimonio del debitore concordatario, già assoggettato ad un vincolo di natura coattiva”. Sempre in favore di tale soluzione si esprime Nardecchia G.B., Sub art. 169 bis, in Codice Commentato del fallimento, diretto da Lo Xxxxxx X., Xxxxxx 0000, il quale afferma che “il riferimento al giudice delegato quale legittimato, in alternativa al tribunale, all’emissione dell’autorizzazione, fa ritenere che tale facoltà possa essere esercitata anche dopo l’ammissione”. 68 Censoni F.P....
Presentazione dell’istanza. L’istanza di certificazione, completa degli allegati, è presentata alla Commissione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta PEC, ovvero – ove venga attivata dalla Commissione – secondo una procedura telematica o anche mediante consegna a mano. In quest’ultimo caso ne verrà rilasciata ricevuta. Dalla data di ricezione della istanza ovvero della documentazione integrativa richiesta decorre il termine di cui all’articolo 78, comma 2, lett. b), del D.lgs. 276/2003. Il procedimento deve essere portato a termine entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell’istanza, ovvero dal ricevimento dell’ulteriore documentazione che venga richiesta dalla Commissione. Il termine di 30 (trenta) giorni di cui sopra si intende sospeso nel periodo feriale, che viene concordato dal 1° al 7 gennaio, dal 1° agosto al 1° settembre e dal 23 al 31 dicembre di ogni anno.
Presentazione dell’istanza. DI ACCESSO CIVICO E DI ACCESSO GENERALIZZATO
Presentazione dell’istanza. L’istanza di accreditamento dovrà essere inserita nella piattaforma telematica Sintel di Aria Spa entro il termine ultimo delle ore 11,00 del giorno 30/09/2021.
Presentazione dell’istanza. L’istanza è presentata in triplice copia, di cui una in bollo, presso la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente unitamente ad una serie di allegati: - l’accordo sindacale; - la scheda informativa contenente tutti i dati strutturali dell’impresa, secondo il modello allegato n. 3) alla circolare n. 20/2004 del Ministero del lavoro; - il dettaglio dell’orario ridotto e dell’orario ordinario con riferimento al periodo di applicazione del regime di solidarietà (Allegati n. 4 e 5 alla circolare n. 20/2004 del Ministero del lavoro); - l’elenco nominativo del personale interessato con la specificazione delle informazioni richieste dall’allegato n. 6) alla suddetta circolare.
Presentazione dell’istanza ll soggetto, interessato al rilascio del parere di congruità, deve presentare istanza scritta da depositarsi in originale presso la segreteria dell’ Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Benevento secondo il modulo facente parte integrante e sostanziale del presente Regolamento (allegato).