AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale X. Xxxxxxx n. 37 – 00000 XXXXXXX
DELIBERAZIONE
n. 1112 del 8-8-2018
O G G E T T O
Fornitura in prova del sistema robotico chirurgico Da vinci completo di tavolo operatorio Trumpf e fornitura di kit consumabili per interventi di Urologia, Ginecologia e Chirurgia Generale: delibera a contrarre tramite procedura negoziata.
Proponente: UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica Anno Proposta: 2018
Numero Proposta: 1231
Il Direttore del Servizio “Provveditorato Economato e Gestione della Logistica” riferisce che:
“con lettera prot. n. 120802 del 18.12.2017, è stato richiesto alla Commissione Regionale per l’Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) l’ autorizzazione alla prova ed al successivo acquisto del sistema per la chirurgia robotica Da Vinci Xi e del tavolo dedicato Trumpf (modello Trusystem 7000);
con DRGV n. 370 del 26 marzo 2018, pubblicato nel BURV 34 del 6 aprile 2018, alla luce del parere favorevole Commissione Regionale per l’Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.), relativo alla seduta del 12 febbraio 2018, prot. 53302, è stato autorizzato l’investimento per la prova e la futura acquisizione della sopraindicata fornitura;
trattandosi di specifico operatore economico, in quanto AB Medica è l ’unico rivenditore in Italia del sistema robotico in oggetto, è necessario espletare una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63 comma 3 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, senza previa pubblicazione del bando di gara;
con nota n. 16375 del 15 febbraio 2018, è stato nominato il gruppo tecnico incaricato di redigere i documenti di gara;
con mail del 3 agosto 2018, il gruppo tecnico nominato ha licenziato il capitolato speciale di gara e la lettera d’invito per la fornitura di Kit per interventi chirurgici durante il periodo di prova;
durante il periodo di prova, verranno forniti a titolo gratuito per sei mesi, decorrenti dalla data del collaudo, il robot chirurgico Da Vinci Xi e il tavolo dedicato Trumpf (modello Trusystem 7000), presso il Gruppo operatorio dell’Ospedale di Vicenza, a fronte dell’acquisto dei kit necessari agli interventi chirurgici, secondo prezzi pari a quelli praticati presso le Aziende Sanitarie del Veneto, vale a dire con lo sconto del 20% sul prezzo di listino, per una complessiva spesa di € 264.816,00;
in merito all’installazione dell’apparecchio, è pervenuto, in data 2 agosto, con nota prot. 79654, il parere favorevole senza necessità di lavori di adeguamento, da parte del Direttore dell’ U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali;
è stato redatto il DUVRI per i rischi da interferenza che allo attuale risultano essere pari ad € 0,00;
vengono proposti all’approvazione il Capitolato Speciale di Gara (all. 1), la lettera d’invito con relativi allegati (all. 2), il D.U.V.R.I. (all. 3) allegati al presente provvedimento quale parte integrante, per l’avvio di una procedura negoziata;
la procedura negoziata verrà espletata in modalità telematica attraverso la piattaforma di e- procurement di Regione Lombardia denominata SINTEL, in virtù della delibera n. 698 del 7 giugno 2017 di questa Azienda, con cui è stato approvato lo schema di convenzione tra Regione Lombardia – Regione Veneto e Azienda regionale Centrale Acquisti (ARCA Spa);
il sistema SIMOG dell’ANAC ha attribuito alla procedura in oggetto il numero di gara 7169254 ed il CIG 7590563ABC;
è necessario ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 nominare il Responsabile della procedura di affidamento, riservando al provvedimento di aggiudicazione la nomina del Responsabile dell’esecuzione del contratto;
ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 è necessario riservare nel quadro economico dei costi una quota pari al 2% del valore del finanziamento/prezzo indicativo per gli incentivi per funzioni tecniche relative alla presente procedura di gara, che potrà essere distribuita tra il personale che svolgerà le funzioni sulla base dell’adottando regolamento;
non è applicabile quanto disposto dal Decreto Legge del 12.07.2004, n. 168 “Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica” in quanto trattasi di beni per i quali non risulta attualmente attivata una convenzione da parte di Consip S.p.A.”.
Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio - Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.
Sulla base di quanto sopra
IL DIRETTORE GENERALE XXXXXXXX
1. di indire procedura negoziata, ai sensi degli artt. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di kit necessari agli interventi chirurgici, con installazione ed utilizzo a titolo di comodato gratuito del robot chirurgico Da Vinci Xi e del tavolo dedicato Trumpf (modello Trusystem 7000) per un periodo di prova sei mesi, ad uso del Gruppo Operatorio dell’Ospedale di Vicenza, invitando la ditta AB Medica Spa, per le motivazioni espresse in premessa, a fronte della corresponsione di € 264.816,00 (Iva esclusa);
2. di approvare il Capitolato Speciale (all.1), la lettera d’ invito ed i relativi allegati (all.2), il
D.U.V.R.I. (all. 3) quali parti integranti del presente provvedimento;
3. di prendere atto che l’investimento ha ricevuto parere favorevole dalla CRITE con nota prot. 53302 del 12 febbraio 2018 e successivamente è stata autorizzata con DRGV n. 370 del 26 marzo 2018, pubblicato nel BURV 34 del 6 aprile 2018;
4. di dare atto che l’onere complessivo di spesa pari ad € 323.075,52 (Iva 22% inclusa) sarà ricompreso, tra i costi, sul conto 54.02.000126/FAR del Bilancio Sanitario relativo agli esercizi 2018/2019 e ripartito indicativamente come segue:
anno 2018 € 161.537,76;
anno 2019 € 161.537,76;
5. di dare atto che ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 il quadro economico dell’appalto dovrà prevedere la quota pari al 2% del valore del finanziamento/prezzo indicativo che sarà pari al massimo ad € 5.296,32 per gli incentivi per funzioni tecniche da assegnare al personale sulla base dell’adottando regolamento;
6. di nominare, ai sensi dell’art. 31 de d.lgs. 50/2016, il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx- Direttore del “Servizio Provveditorato Economato e Gestione della Logistica” Responsabile della procedura di affidamento;
7. di riservare a successivo provvedimento la nomina del Responsabile dell’esecuzione del contratto;
8. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.
*****
Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo (Xxx.xx Dr. Xxxxxxx Xxxxxx)
Il Direttore Sanitario
(Xxx.xx per la Dr.ssa Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx – Dr.ssa Xxxxxx Xxxxxxx)
Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari (Xxx.xx Dr. Xxxxxxxxx Xxxxx)
IL DIRETTORE GENERALE
(X.xx digitalmente Xxxxxxxx Xxxxxx)
Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.
Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 9-8-2018 all’Albo on-line dell’Azienda con le seguenti modalità:
Oggetto e contenuto
Copia del presente atto viene inviato in data 9-8-2018 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).
IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DELL’UOC AFFARI GENERALI
Servizio Sanitario Nazionale – Regione del Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale X. Xxxxxxx n. 37 – 00000 XXXXXXX
COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. iPA AUV
Tel. 0000 000000 - Fax 0000 000000 Mail xxxxxxxxxx@xxxxx0.xxxxxx.xx PEC xxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxx0@xxxxxxxxx.xx
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 COMMA 2 LETT. B DEL D.LGS 50/2016 PER LA FORNITURA DI KIT CHIRURGICI CON L’UTILIZZO DEL ROBOT CHIRURGICO DAVINCI MODELLO Xi IN COMODATO D’USO GRATUITO
N. GARA 7169254 CIG 7590563ABC
CAPITOLATO SPECIALE
INDICE
INDICE
ART. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA
ART. 2 CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA
ART. 3 TRASPORTO E CONSEGNA DELLA FORNITURA
ART. 4 CONSEGNA LOCALI, INSTALLAZIONE E COLLAUDO DELL’APPARECCHIATURA
ART. 5 INTEGRAZIONE NELL’AMBIENTE DEL SISTEMA INFORMATIVO
ART. 6 FORMAZIONE DEL PERSONALE E AFFIANCAMENTO DA PARTE DEL PERSONALE DELLA DITTA
ART. 7 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE FULL RISK ART. 8 VERIFICA DI CONFORMITA’
ART. 9 NORMATIVE DI SICUREZZA E DI IGIENE SUL LAVORO ART. 10 TUTELA CONTRO AZIONI DI XXXXX
ART. 11 REPERTORIO NAZIONALE DEI DISPOSITIVI MEDICI ART. 12 SUBAPPALTO
ART. 13 MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI
ART. 14 ESECUZIONE DEL CONTRATTO - INADEMPIMENTI E PENALI
ART. 15 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
ART. 16 OBBLIGO DELL’APPALTATORE DI OSSERVANZA DELLE CLAUSOLE CONTENUTE NEI PROTOCOLLI DI LEGALITA’ O NEI PATTI DI INTEGRITA’ ART. 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN CASO DI VIOLAZIONE DEGLI
OBBLIGHI PREVISTI DAL CODICE DI CONDOTTA DEI DIPENDENTI PUBBLICI, DI CUI AL D.P.R. 62/2013
ART. 19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN CASO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI CUI ALL’ART. 53, COMMA 16 TER DLGS N. 165/2001
“INCOMPATIBILITA’ EX DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE” ART. 20 RECESSO UNILATERALE
ART. 21 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE ART. 22 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
ART. 23 FORO ESCLUSIVO
ART. 24 NORME E CONDIZIONI FINALI
ART. 25 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ART. 26 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
ART. 27 RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (GESTITI DAI SISTEMI SOFTWARE FORNITI)
ART. 28 CAUZIONE DEFINITVA
L’Azienda Ulss n. 8 “Berica” indice gara a procedura negoziata ex art. 63 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 per la fornitura di kit chirurgici per l’esecuzione di interventi l’utilizzo del robot chirurgico da Vinci modello Xi in comodato d’uso gratuito, presso il Gruppo Operatorio dell’Ospedale “San Bortolo” di Vicenza.
ART. 1
OGGETTO DELLA FORNITURA
Il presente capitolato speciale disciplina l’acquisizione di kit chirurgici di kit chirurgici per l’esecuzione di interventi l’utilizzo del robot chirurgico da Vinci modello Xi in comodato d’uso gratuito, per la durata di 6 mesi decorrenti dalla data di collaudo positivo dell’apparecchio
La gara è ad un lotto unico.
In particolare, l’oggetto della fornitura e relativo finanziamento/prezzo indicativo sono di seguito riportati:
LOTTO UNICO (CIG 7590563ABC)
€264.816,00
Totale valore del finanziamento/prezzo indicativo (IVA esclusa)
La fornitura dovrà comprendere le seguenti componenti:
Tipo di intervento | Numero sedute previste | pazienti | Kit necessario | costo per 10 interventi | costo per singolo intervento | costo per gli interventi richiesti |
prostatatectomie radicali | 24 | 12 | kit prostatectomia radicale | € 48.830,00 | € 4.883,00 | € 58.596,00 |
Interventi su rene per neoplasia | 12 | kit nefrectomia radicale | € 30.062,00 | € 3.006,20 | € 36.074,40 | |
isterectomie semplici | 24 | 8 | kit isterectomia radicale 2 | € 36.480,00 | € 3.648,00 | € 29.184,00 |
isteroannessectomie | 16 | kit isterectomia radicale 1 | € 42.645,00 | € 4.264,50 | € 68.232,00 | |
colecistectomia | 24 | 12 | kit colicistectomia | € 24.922,00 | € 2.492,20 | € 29.906,40 |
chirurgia colon rettale | 12 | kit chirurgia colorettale | € 35.686,00 | € 3.568,60 | € 42.823,20 | |
72 | € 264.816,00 |
La ditta aggiudicataria dovrà fornire:
1. Robot chirurgico Davinci modello Xi in comodato d’uso gratuito per il periodo di 6 mesi dalla data del collaudo con esito positivo;
2. Tavolo chirurgico Trumpf Medical, modello Trusystem 7000, in comodato d’uso gratuito;
3. manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature, inclusa la sostituzione di tutte le parti di ricambio delle apparecchiature, qualora necessario;
4. formazione e training del personale, anche di nuovo inserimento nel corso del contratto, addetto all’uso delle apparecchiature fornita per il tempo necessario all’apprendimento;
5. almeno per i primi 20 interventi (per équipe chirurgica), presenza ed assistenza di proprio personale qualificato ed idoneo a garantire la gestione in sicurezza del sistema, sia da parte del personale infermieristico che dei chirurghi utilizzatori;
6. materiale di consumo necessario per l’esecuzione degli interventi chirurgici sopra indicati, comprensivo di tutto quanto necessario per l’esecuzione degli interventi e di eventuali apparecchi di raccordo per la sterilizzazione degli strumenti,
La fornitura deve esser comprensiva di tutti i prerequisiti necessari per l'installazione e di tutti i servizi necessari per l'avvio.
L’apparecchiatura fornita, necessaria all’esecuzione dell’attività richiesta, dovrà essere conforme alla normativa vigente applicabile ed alle norme di sicurezza ed in particolare rispettare almeno le seguenti normative, se ed in quanto applicabili:
• Norma CEI 62-5 (CEI EN 60601-1) e la particolare CEI 62-99 (CEI EN 60601-2-24)
• Direttiva Comunitaria 89/336 relativa alla compatibilità Elettromagnetica (Marcatura CE)
• Direttiva Comunitaria 89/392, se prevista dal sistema (Marcatura CE)
• Direttiva 93/42
Le apparecchiature fornite dovranno essere conformi alla normativa vigente applicabile ed alle norme di sicurezza vigenti.
Le strumentazioni offerte dovranno essere di ultima generazione, ancora in produzione e di nuova fabbricazione e mai usate, pertanto non sono ammesse apparecchiature ricondizionate.
ART. 2 CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA
La fornitura per l’aggiornamento dell’apparecchiatura è altresì comprensiva:
- Trasporto, consegna e quant’altro necessario per rendere completamente funzionante e funzionale l’apparecchiatura;
- Prove di accettazione/Collaudo;
- Istruzione del personale;
- Servizio di assistenza e manutenzione “full risk” per i 6 mesi decorrenti dal collaudo con esito positivo
- Relativi servizi connessi
L’impresa aggiudicataria s’impegna a fornire, senza alcun onere aggiuntivo, l’aggiornamento e i componenti tecnologicamente più avanzati posti in commercio fino al momento della consegna, anche se non oggetto dell’offerta ma comunque equivalenti alla stessa, nella versione più aggiornata disponibile al momento della consegna.
ART. 3
TRASPORTO E CONSEGNA DELLA FORNITURA
La consegna e l’installazione dell’apparecchiatura dovrà essere effettuata, presso il Gruppo Operatorio dell’Ospedale “San Bortolo” di Vicenza, presso la Sala Operatoria vano 5.2.119, complete del documento di consegna.
Il fornitore dovrà effettuare la consegna e a proprio rischio.
La consegna dovrà essere effettuata entro un termine massimo previsto in offerta e comunque non superiore a 30 giorni naturali e consecutivi dalla data del contratto e secondo le modalità indicate dal DEC.
.
Il Documento di Trasporto (DDT), che accompagna la merce all’atto della consegna, dovrà contenere gli estremi dell’ordine a fornitore/contratto dell’Azienda X.X.XX. e dovrà obbligatoriamente specificare:
• Quantità
• Descrizione
• Nome commerciale
• Codice ditta
• Serial number
ART.4
CONSEGNA LOCALI, INSTALLAZIONE E COLLAUDO
L’attrezzatura necessaria all’aggiornamento tecnologico della RM 3 Tesla dovrà essere trasportata, consegnata, installata e collaudata, presso il Gruppo Operatorio del P.O. San Bortolo di Vicenza, non oltre 3 giorni naturali consecutivi a partire dalla data del Verbale di Consegna dei Locali.
L’aggiudicatario, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto, dovrà consegnare all’Azienda Ulss un programma con l’indicazione delle tempistiche per l’esecuzione dell’ installazione e della consegna, dando conto delle tempistiche di tutte le attività previste dal presente capitolato fino al collaudo del nuovo sistema, prevedendo di limitare il più possibile la indisponibilità dei locali.
L’Azienda ULSS provvederà ad approvare il programma con le tempistiche dei tempi per l’esecuzione dell’installazione ovvero a chiedere modifiche entro 7 giorni dalla presentazione. In caso di richiesta di modifica, l’aggiudicatario dovrà effettuarle nei successivi 7 giorni.
Quindi il Direttore dell’esecuzione del Contratto concorderà, entro 2 giorni dall’approvazione del programma, con la ditta la consegna dei locali nel termine non dilazionabile dei 10 giorni successivi, tenendo conto dell’urgenza di aggiornamento dell’apparecchiatura di proprietà e la necessità di interrompere l’attività sanitaria con la minima ripercussione possibile sulla lista d’attesa.
Unitamente all’apparecchiatura ed al materiale di consumo dedicato con le caratteristiche tecnico- qualitative previste dal presente capitolato, dovranno essere trasmessi i manuali d’uso e di manutenzione.
La ditta fornitrice sarà responsabile, sia nei confronti degli operatori che degli utenti, della perfetta esecuzione dell’installazione.
La ditta aggiudicataria dovrà procedere, alla effettuazione del collaudo dell’apparecchiatura, salvo diverso accordo con l’amministrazione, entro 2 giorni lavorativi dalla segnalazione di “pronti al via”, e comunque nel rispetto del termine massimo previsto dal programma e di 5 giorni naturali consecutivi dalla consegna dei locali.
Il collaudo viene effettuato dal Fornitore in contraddittorio con l’Amministrazione e deve riguardare la totalità del Sistema compresi gli eventuali Dispositivi oggetto dell’Ordinativo di Fornitura ed i relativi sistemi software installati.
I collaudi verranno effettuati nel rispetto delle indicazioni riportate nella Direttiva dei dispositivi medici 93/42/CEE e nella Guida CEI 62-122 “Guida alle prove di accettazione ed alle verifiche periodiche di sicurezza e/o prestazione dei dispositivi medici alimentati da una particolare sorgente di alimentazione” e sue eventuali successive revisioni.
Il collaudo consisterà:
• nell’accertamento della presenza di tutte le componenti dell’Apparecchiatura, compresi software e Dispositivi;
• nella verifica della conformità tra i requisiti tecnici posseduti dalle Apparecchiature e dai relativi Dispositivi, con quelli dichiarati ed emersi in sede di offerta;
• nella verifica della conformità dell’Apparecchiatura ai requisiti e alle caratteristiche tecniche previsti dalle norme di legge;
• nell’accertamento delle corrette condizioni di funzionamento delle Apparecchiature sulla scorta di tutte le prove funzionali e diagnostiche stabilite per ciascun tipo di Apparecchiatura nei manuali tecnici del Fornitore, con prove di funzionamento sia a livello di hardware che di software, mediante dimostrazioni effettuate dal tecnico del Fornitore, inclusa la eventuale riproduzione di immagini test e verifica dell’interfacciamento ai sistemi RIS e PACS.
• nella esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica generali e particolari conformemente a quanto previsto dalle norme CEI generali e particolari di riferimento.
• l’esecuzione delle prove in campo per la verifica della conformità ai requisiti di benessere ambientale (acustico, climatico e luminoso).
Clinica.
Il collaudo dovrà essere in linea con le eventuali indicazioni della Fisica Sanitaria e/o Ingegneria Il Fornitore dovrà produrre in sede di collaudo la certificazione dell’azienda di produzione attestante
la data di fabbricazione, il numero di matricola progressivo e le dichiarazioni di conformità attestanti la
rispondenza dell’Apparecchiatura fornita alle vigenti norme di sicurezza.
Il Fornitore, a proprio carico, dovrà procurare gli eventuali dispositivi/attrezzature/oggetti test che dovessero essere necessari ai fini del collaudo. Tutte le operazioni consigliate nei manuali tecnici si intendono obbligatorie per il Fornitore.
La fornitura è da considerarsi collaudata con esito positivo quando tutti i suoi componenti sono collaudati con esito positivo.
Delle suddette operazioni verrà redatto apposito “verbale di collaudo”, firmato dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) e controfirmato dal Fornitore. In caso di collaudo positivo, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazione” della Fornitura. Il verbale dovrà contenere la data e il luogo dell’istruzione del personale (previamente concordato con l’Amministrazione). Il collaudo positivo non esonera comunque il Fornitore per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano in seguito accertati. Le prove di collaudo devono concludersi entro 5 giorni solari dal loro inizio, salvo diverso accordo con l’Amministrazione.
Tutti gli oneri sostenuti per la fase di collaudo saranno da considerarsi a carico del Fornitore.
Qualora l’esito del collaudo fosse negativo, entro ulteriori 3 giorni dovrà avvenire il nuovo collaudo.
Qualora anche la seconda prova di collaudo risultasse negativa, la stazione appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto per inadempienza dell’appaltatore. La ditta dovrà provvedere a proprie spese
alla rimozione immediata delle apparecchiature fornite, fatto salvo il diritto dell’amministrazione di vedersi rimborsati i danni tutti patiti.
Dal collaudo decorreranno i mesi di garanzia dell’apparecchiatura (di tipo full risk), oltre che il periodo di 6 mesi in cui l’apparecchio sarà fornito in comodato d’uso gratuito.
Al termine del contratto la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere a proprie spese al ritiro di tutti gli strumenti e apparecchi forniti, che verranno resi nelle condizioni in cui si trovano a seguito dell’uso
ART. 5
INTEGRAZIONE NELL’AMBIENTE DEL SISTEMA INFORMATIVO
La ditta dovrà realizzare e garantire l’integrazione e il collegamento dell’apparecchiatura con i sistemi software ed hardware aziendali, necessari per lo svolgimento dell’attività connessa all’utilizzo dell’apparecchiatura
I software proposti dovranno essere conformi alla normativa sulla privacy, secondo il D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii..
ART. 6
FORMAZIONE DEL PERSONALE E AFFIANCAMENTO DA PARTE DEL PERSONALE DELLA DITTA
La Ditta dovrà assicurare, a proprie spese, la formazione del personale medico, sanitario e tecnico addetto alla fornitura, comprendente:
• Istruzione iniziale per il corretto utilizzo della versione aggiornata dell’apparecchiatura e, istruzione per la soluzione autonoma degli inconvenienti più frequenti, mediante corsi di formazione e materiale didattico, compresi eventuali aggiornamenti.
• Le attività formative andranno ripetute in sessioni successive per coprire la totalità degli interessati in funzione delle rispettive indisponibilità per servizio. Nel corso del periodo di garanzia e del periodo di assistenza tecnica, la ditta dovrà procedere con integrazioni alla formazione, secondo le esigenze che verranno manifestate dai Responsabili delle Unità Operativa interessata, anche a copertura del personale in turn-over.
• Assistenza telefonica al personale addetto.
• Modalità di comunicazione (es. orari, numeri di telefono, etc.) con il fornitore per eventuali richieste di intervento, assistenza e manutenzione e per ogni altro tipo di esigenza connessa con i servizi previsti e con le esigenze di utilizzo dell’aggiornamento e dei relativi dispositivi/accessori.
Le istruzioni, il manuale d’uso e di manutenzione, le schede di sicurezza e le schede tecniche, dovranno essere tutte in lingua italiana.
Tutti i momenti formativi, salvo diversi accordi, dovranno essere effettuati presso l’Azienda X.X.XX.. Dovranno altresì essere previste delle sedute formative presso altre aziende in cui sono già presenti apparecchiature identiche.
Il corso di formazione deve prevedere il rilascio di un attestato nominativo volto a certificare l’addestramento avuto sull’aggiornamento dell’apparecchiatura.
Tutte le attività di formazione dovranno essere preventivamente concordate dalla Ditta aggiudicataria con l’Azienda X.X.XX. ed organizzate in modo adeguato rispetto alle esigenze cliniche ed organizzative.
Almeno per i primi 20 interventi (per équipe chirurgica), presenza ed assistenza di proprio personale qualificato ed idoneo a garantire la gestione in sicurezza del sistema, sia da parte del personale infermieristico che dei chirurghi utilizzatori.
ART. 7
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E CONTRATTO DI MANUTENZIONE FULL RISK
La Ditta dovrà indicare il tipo e la durata della garanzia con decorrenza dalla data dell’avvenuto collaudo favorevole.
Nel corso del periodo di utilizzo in comodato d’uso gratuito dell’apparecchiatura dovrà essere garantita la relativa assistenza e la manutenzione.
La manutenzione degli strumenti, sia ordinaria che straordinaria, nonché un’adeguata copertura assicurativa R.C., per qualsiasi danno che gli strumenti dovessero provare a terzi, saranno a totale carico della Ditta aggiudicataria.
La manutenzione dovrà essere di tipo “full risk” per tutta la durata del contratto.
La manutenzione dovrà coprire la riparazione e/o la sostituzione a titolo gratuito, senza nulla escluso, di tutte le parti di ricambio e quant’altro necessario per il perfetto funzionamento dell’apparecchiatura fornita.
Dovranno essere garantite le seguenti SLA (Service Level Agreement) di minima:
a) servizio di manutenzione ordinaria tale da consentire di mantenere i massimi livelli prestazionali attraverso le seguenti fasi:
• manutenzione generale programmata;
• verifiche di sicurezza;
• sostituzione parti difettose.
Gli interventi di manutenzione ordinaria saranno effettuati con cadenza semestrale, tale da garantire il rispetto delle normative in materia e senza determinare l’interruzione del servizio.
Il calendario delle singole visite di manutenzione periodica sarà comunicato con congruo anticipo al Direttore dell’Esecuzione del Contratto e al Servizio di Ingegneria Clinica;
Dopo aver eseguito ciascun intervento manutentivo, la Ditta provvederà a consegnare al Servizio di Ingegneria Clinica e al suddetto Direttore, i certificati attestanti l’avvenuta esecuzione dell’intervento.
b) servizio di manutenzione straordinaria in grado di consentire di porre rimedio ad occasionali problemi tecnici
• Tipo “full risk” si intende: manutenzione preventiva (almeno 2 visite), evolutiva (per i sistemi HD e SW dovuta ad adeguamenti normativi nazionali e/o regionali, aggiornamento di versione, ecc), correttiva, parti di ricambio incluse, numero di interventi illimitati e controlli qualità.
• Tempo massimo di intervento garantito in caso di chiamata per guasto tecnico bloccante (cioè macchina non utilizzabile) = 8 ore lavorative dalla chiamata, escluso i giorni festivi di calendario;
• Tempo massimo di intervento garantito in caso di chiamata per guasto tecnico non bloccante (cioè macchina utilizzabile) = 16 ore lavorative dalla chiamata, escluso i giorni festivi di calendario.
• Tempo massimo di risoluzione garantito dall’inizio dell’intervento per guasto tecnico bloccante e non bloccante = 24 ore lavorative (cioè macchina ferma al max. 3 giorni lavorativi dall’inizio intervento), escluso i giorni festivi di calendario;
• Interventi di manutenzione evolutiva sul software riguardanti adeguamenti a normative regionali e nazionali: dovranno essere realizzati entro 15 gg. dall’emanazione della normativa e comunque garantiti entro l’entrata in vigore della normativa stessa.
La Ditta dovrà fornire garanzie tecnologiche di primissimo livello sia dal punto di vista elettronico ed informatico che da quello meccanico e della sua manutenzione.
Si richiede di dettagliare in sede di offerta, nel piano per il servizio di assistenza e manutenzione, in base alle richieste del presente Capitolato Speciale le caratteristiche in termini di modalità e di tempi con cui la Ditta offerente intende prestare servizio di assistenza e manutenzione. In particolare si richiede di indicare: modalità del servizio, sede del servizio, organico e personale, helpdesk telefonico, teleassistenza, servizio e- mail di supporto, servizio di mailing list, servizi web con accesso a FAQ, ecc.
Superati i tempi sopra definiti sarà avviato il conteggio delle giornate di inadempienza in base alle quali saranno calcolate le penalità di cui all’art. 14 del presente Capitolato.
La manutenzione dovrà prevedere obbligatoriamente, oltre a quanto sopra indicato, gli aggiornamenti alla documentazione e alla manualistica in merito alle correzioni apportate ed agli interventi effettuati.
ART. 8 VERIFICA DI CONFORMITA’
Per ogni singola apparecchiatura fornita, successivamente al relativo collaudo positivo, il Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni eseguite rispetto a quelle pattuite, ai sensi degli art. 102 del d.lgs. 50/2016.
ART. 9
NORMATIVE DI SICUREZZA E DI IGIENE SUL LAVORO
Le Ditte dovranno dichiarare a quali norme di sicurezza CEI o altre norme internazionali sulla sicurezza, sono conformi gli aggiornamenti proposti.
Il fornitore dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D. Lgs. 81/08) e mediante operatori in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l’INAIL e l’INPS (o equivalenti casse assicurative e previdenziali).
Il fornitore deve, pertanto, osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano le prestazioni, tutte le norme di cui sopra ed adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro dei lavoratori tutti, senza con ciò creare danno o disturbo alle attività/proprietà dell’Azienda.
Il fornitore inoltre deve prendere visione delle disposizioni relative alle informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti dell’Azienda X.X.XX. e le misure di prevenzione ed emergenza adottate ai sensi dell’art. 26, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 81/08.
Tali informazioni sono disponibili presso i preposti Uffici dell’X.X.XX. (Ufficio Prevenzione e Protezione Az. Le).
Per quanto concerne possibili interferenze relative alla condivisione della rete stradale ospedaliera il fornitore dovrà tenere conto, altresì, della specifica viabilità interna e delle norme del codice della strada.
Il fornitore è quindi obbligato a:
- Informare di tutte le disposizioni il proprio personale, fare osservare le prescrizioni ricevute, nonché garantire la presenza di personale tecnico idoneo;
- Ottemperare a tutte le disposizioni vigenti in materia di Sicurezza ed Igiene sul Lavoro ed alle normative ambientali applicabili alla realtà dell’Azienda ULSS;
- Formare ed informare in materia di sicurezza sul lavoro il proprio personale;
- Fornire al proprio personale idoneo cartellino di riconoscimento riportante: nome dell’impresa, qualifica, nome e cognome dell’operatore;
- Fornire al proprio personale macchine, attrezzature ed opere provvisionali conformi alla normativa vigente;
- Munire il proprio personale di idonei dispositivi di protezione individuale;
- Cooperare a ridurre i rischi da interferenza.
Entro il termine di 15 giorni dall’aggiudicazione definitiva dovrà essere comunicato all’Azienda X.X.XX. n. 8 Berica il nominativo del Responsabile aziendale del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del decreto sopra citato e dovrà dichiarare a firma del Legale Rappresentante di essere in regola con le norme che disciplinano la sicurezza sui luoghi di lavoro.
In considerazione delle modalità previste per l’espletamento del presente appalto, nonché in considerazione di quanto indicato con determina dall’Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 5 marzo 2008, il presente contratto non evidenzia rischi da interferenza.
In ogni caso, ai sensi dell’Art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 viene predisposto, ai fini della promozione della cooperazione e del coordinamento di cui al comma 2 dell’Art. 26 del medesimo decreto, il Documento di Valutazione dei rischi che indica le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze (DUVRI). I costi per la sicurezza sono pari ad € 0,00.
Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria rilevi la presenza di rischi da interferenza e/o costi per la sicurezza dovrà proporre l’integrazione delle misure di sicurezza e/o quantificare i relativi oneri-.
Per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti su aspetti della sicurezza, è possibile contattare l’Ufficio Prevenzione e Protezione dell’Azienda ULSS 8 Berica (mail: xxxxxxxxxx.xxx@xxxxx0.xxxxxx.xx).
***
Laddove le apparecchiature nel loro funzionamento siano destinate ad usare agenti chimici o specifici kit contenenti sostanze chimiche e/o cancerogene, assieme alle relative schede di sicurezza (rigorosamente in italiano ed in formato elettronico), la ditta aggiudicataria dovrà fornire, per ogni apparecchio, un documento di valutazione dei livelli di esposizione personale ad agenti chimici e/o fisici durante l’utilizzo della medesima apparecchiatura.
ART. 10
TUTELA CONTRO AZIONI DI XXXXX
L’appaltatore assumerà ogni responsabilità per l’uso di apparecchiature/dispositivi o per l’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d’autore.
L’appaltatore dovrà pertanto assumere a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni esperite nei confronti dell’ente appaltante in relazione alla fornitura o in relazione al loro uso, obbligandosi di tenere indenne l’Azienda X.X.XX. n. 8 “Berica”” dagli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio, dalle spese, dai danni, nonché da qualunque altra somma per qualsivoglia altro titolo, a cui la stessa dovesse essere condannata con sentenza passata in giudicato.
ART. 11
REPERTORIO NAZIONALE DEI DISPOSITIVI MEDICI
Se dovuto, prima dell’inizio della fornitura l’appaltatore è tenuto - qualora non abbia già provveduto - all’inserimento nel Repertorio Nazionale dei Dispositivi Medici commercializzati in Italia (RDM) dei prodotti oggetto della presente procedura, ai sensi del D.M. 20/02/2007 del Ministero della Salute, nel limite delle disposizioni di legge in vigore.
A seguito della comunicazione di aggiudicazione - a comprova dell’avvenuto inserimento del prodotto nel predetto repertorio nazionale - l’appaltatore dovrà obbligatoriamente comunicare per iscritto al committente il numero del repertorio acquisito.
Sarà cura del committente verificare a Repertorio l’effettivo inserimento del dispositivo in questione, prima dell’avvio della fornitura.
ART. 12 SUBAPPALTO
È ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto all’art. 105 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Azienda Sanitaria. L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:
a) il contratto di subappalto in copia autentica;
b) dichiarazione di assenza di forme di controllo o di collegamento di cui all’art. 2359 del C.C. con il titolare del subappalto o del cottimo;
c) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione;
d) dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016
e) eventuale indicazione se il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa.
La Stazione Appaltante provvederà a effettuare le verifiche di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, con particolare riferimento a quanto disposto al comma 14. L’offerta presentata in sede di gara dovrà quindi espressamente prevedere il costo delle parti del contratto che la Ditta intende assegnare in subappalto.
Il contratto di subappalto dovrà contenere, a pena di nullità del contratto, le clausole di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/10. In particolare l’Azienda X.X.XX. provvederà a verificare che sia state poste nel contratto le seguenti clausole:
1. L’impresa .....….…. in qualità di subappaltatore dell’impresa ..…………nell’ambito del contratto sottoscritto con l’Azienda ULSS n. 8 “Berica”, CIG n……...…, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
2. L’impresa, in qualità di subappaltatore, si impegna a dare immediata comunicazione all’Azienda X.X.XX. n. 8 “Berica”, della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Detto contratto di subappalto dovrà contenere espressamente una clausola con la quale entrambe le parti contraenti assumono l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.
Con il deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore deve trasmettere la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016.
L’Azienda X.X.XX. provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.
Il concorrente è tenuto ad indicare nell’offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.
Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:
- l’omessa dichiarazione della terna;
- l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.
ART. 13
MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI
L’appaltatore, a seguito del ricevimento dell’ordine di fatturazione dovrà emettere la relativa fattura elettronica intestata all’Azienda X.X.XX. n. 8 “Berica”.
Le fatture elettroniche prodotte dovranno essere emesse nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili nel sito xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/.
Al fine del rispetto degli obblighi descritti in premessa, per indirizzare correttamente le fatture emesse, dovrà essere utilizzato il Codice Univoco Ufficio UFI8LR, reperibile anche nel sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx.
L’amministrazione non potrà accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio in forma elettronica.
Le condizioni economiche sono quelle derivanti dai prezzi proposti in sede di gara di appalto, che dovranno comprendere e comprenderanno tutto quanto richiesto dal presente capitolato e quanto integrativamente proposto dall’appaltatore in sede di offerta.
L’IVA a carico dell’X.X.XX. sarà applicata nella misura ridotta dove e se prevista dalla normativa vigente.
Non possono essere addebitati all’X.X.XX. costi derivanti dalla fornitura di apparecchi o materiali di consumo erogati prima della data di emissione degli ordini di fatturazione.
Il pagamento del corrispettivo sarà disposto da parte di questa Azienda X.X.XX. successivamente al buon fine del collaudo e del “Piano di Formazione del Personale” (Busta B del Disciplinare di Gara) , come previsto degli art. 5 e 6 del presente capitolato, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura.
L’appaltatore dovrà emettere fattura intestata all’Azienda X.X.XX. n. 8 “Berica”, in cui dovranno essere indicati:
- Descrizione dei prodotti forniti, relativa quantità e relativo importo
- Aliquota IVA (l’IVA a carico dell’X.X.XX. sarà applicata nella misura ridotta dove e se prevista dalla normativa vigente)
- Il numero alfanumerico e la data dell’ordine a fornitore
- Il numero e la data del DDT di consegna
- CIG
- Codice Univoco Ufficio
Il pagamento del corrispettivo sarà disposto da parte di questa Azienda X.X.XX., successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità, di cui all’art. 9 del presente capitolato.
***
L’Azienda X.X.XX. emetterà la fattura relativa alla vendita delle apparecchiature in proprietà, con riferimento al DDT di cui all’art. 3 del presente capitolato.
La Ditta dovrà effettuare il pagamento entro 60 giorni dal ricevimento della fattura; in caso di ritardato pagamento troverà applicazione quanto disposto dal D. Lgs. n. 231/2002.
***
Pagamenti
I pagamenti delle suddette fatture saranno effettuati, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002, a 60 giorni dall’emissione del certificato di verifica di conformità.
Per quanto riguarda gli interessi moratori troverà applicazione quanto disposto dal D. Lgs. 231/2002.
Resta salva, in capo all’Azienda X.X.XX., l’azione di responsabilità per vizi e/o difetti e/o difformità dei beni forniti.
Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.
L’Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate
inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.).
Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel contratto e nei singoli ordinativi di fornitura; qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo l’ordinativo di fornitura e/o il contratto si potranno risolvere di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo PEC o con lettera raccomandata A.R. da parte dell’X.X.XX..
L’affidatario della fornitura assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13.08.2010 n. 136.
Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.
ART. 14
ESECUZIONE DEL CONTRATTO - INADEMPIMENTI E PENALI
Si evidenzia che in caso di particolare urgenza, l’Amministrazione può disporre, prima della stipula del contratto, anche nella forma della lettera commerciale, l'anticipata esecuzione dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016. Resta inteso che l’esecuzione anticipata non potrà eccedere i limiti di un quinto dell'importo contrattuale.
Il Fornitore è tenuto all’esecuzione a regola d’arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura dei beni/prodotti oggetto del presente Capitolato. Nella esecuzione il Fornitore è tenuto alla diligenza ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dal D.M. 6/7/1999. Il Fornitore garantisce, altresì, che i prodotti oggetto della contrattazione, oltre ad essere conformi alle prescrizioni di legge per le specifiche categorie merceologiche cui appartengono, sono forniti nel rispetto delle norme:
▪ di igiene sulla produzione e sul commercio;
▪ di igiene sui contenitori, garantendo il trasporto fino alla consegna mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e refrigerazione al fine di garantire la catena del freddo. I prodotti da conservare a temperatura diversa da quella ambientale dovranno essere evidenziati mediante apposite etichette;
▪ sulla infortunistica e sulla prevenzione degli incendi.
La prestazione a carico del Fornitore avviene sulla base del corrispondente ordinativo e nel rispetto dei termini, delle modalità e dei luoghi ivi indicati.
Il Fornitore deve effettuare le consegne, entro 7 giorni naturali consecutivi dalla data di ricevimento dell’ordine, a proprio rischio e con carico di spese di qualsiasi natura (in porto franco).
In situazioni di particolare necessità ed urgenza, da dichiararsi a cura dell’Amministrazione, il Fornitore dovrà provvedere, sempre a proprio rischio e spese, alla consegna delle merci entro e non oltre 24 ore dal ricevimento della richiesta.
L’Amministrazione ha, tuttavia, la facoltà, da esercitarsi entro 24 ore dall’invio dell’ordine, di annullarlo, avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l’invio dell’ordine medesimo. Trascorso tale termine, l’ordine diverrà irrevocabile.
I prodotti consegnati dovranno avere una validità residuale non inferiore ai 2/3 (due terzi) rispetto alla complessiva validità.
Il Fornitore dovrà predisporre la propria struttura commerciale alla ricezione degli ordini sia via fax che per posta elettronica certificata.
In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali l’Azienda X.X.XX. si riserva di applicare le seguenti penali:
1) in caso di ritardo nella consegna dell’apparecchiatura e/o del materiale di consumo, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il fornitore non provveda alla consegna entro i termini previsti dall’art. 3 del presente capitolato, sarà addebitata – per ogni giorno di ritardo - una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, tenuto conto anche della gravità e delle conseguenze del mancato adempimento, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento.
La penale sarà applicata anche nel caso di consegna parziale.
La consegna dovrà, in ogni caso, avvenire entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla data del contratto.
L’Azienda X.X.XX., in caso di ritardo, procederà come di seguito indicato:
1. Assegnerà alla Ditta un termine di 10 giorni per effettuare l’installazione
2. Decorsi 10 giorni di ritardo, l’Azienda X.X.XX. deciderà se risolvere il contratto e procederà all’annullamento dell’ordine
3. Con l’annullamento dell’ordine cessa la corresponsione delle penali, fatti salvi i maggiori danni
4. l’Azienda X.X.XX. addebiterà le penali fino al massimo del 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale.
In tal caso l’Azienda X.X.XX. chiederà, a titolo di risarcimento danni, il costo maggiore sostenuto per le quantità residue poste in gara.
2) in caso di ritardo nel collaudo delle apparecchiature, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il fornitore non provveda al collaudo entro i termini previsti dall’art. 4 del presente capitolato, sarà addebitata – per ogni giorno di ritardo - una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, tenuto conto anche della gravità e delle conseguenze del mancato adempimento, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento.
3) in caso di ritardi negli interventi di manutenzione, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il fornitore non provveda ad effettuare gli interventi entro i termini previsti dall’art. 9 del presente capitolato, sarà addebitata – per ogni giorno di ritardo - una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, tenuto conto anche della gravità e delle conseguenze del mancato adempimento, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento.
Agli importi delle penalità sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:
a) Maggiori spese per acquisti sul libero mercato
b) Oneri di natura organizzativa
c) Danni di immagine all’esterno della qualità dei servizi forniti dal committente
d) Minori introiti
e) Maggiori danni.
L’appaltatore dovrà procedere al pagamento delle penali entro 60 gg. dalla comunicazione, trascorsi i quali, l’incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti all’appaltatore - in esecuzione del rapporto intrattenuto con l’Azienda o a qualsiasi altro titolo dovute – e/o sulla cauzione. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, l’appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.
ART. 15
OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
La ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione all’Azienda Ulss ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Nei termini previsti dall’art. 3 comma 7 della L. 136/2010 la Ditta dovrà comunicare al Servizio Finanziario e Fiscale dell’Azienda Ulss n. 8 “Berica” (telefax n. 0444- 753174) i seguenti dati:
1. estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l’indicazione Dell’opera /servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
2. le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
3. ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Il mancato rispetto dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dalla L. 136/2010 determinerà ai sensi dell’art. 1456 del C.C. la risoluzione del contratto.
ART. 16
OBBLIGO DELL’APPALTATORE DI OSSERVANZA DELLE CLAUSOLE CONTENUTE NEI PROTOCOLLI DI LEGALITA’ O NEI PATTI DI INTEGRITA’
Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 7 settembre 2015, approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 1036 del 10 agosto 2015 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale: (xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/xxx/xxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxxxxx-xx-xxxxxxxx).
L’appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al suddetto Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Il contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
L’appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all’Allegato 1, lett. a) del “Protocollo di legalità”, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell’autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. L’appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l’applicazione a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall’applicazione delle penali saranno affidate in custodia all’appaltatore e destinate all’attuazione di misure incrementali della sicurezza dell’intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.
L’Azienda Sanitaria si riserva di valutare le cc.dd. “Informazioni supplementari atipiche” – di cui all’art. 1 septies del Decreto Legge 6 settembre 1982, n. 629 (Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa), convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell’impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all’art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998.
ART. 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Azienda Sanitaria, in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.).
L’Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi:
• In caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
• Nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;
• Nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara;
• In caso di perdita, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica;
• In caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati.
La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto.
Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.
ART. 18
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN CASO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL CODICE DI CONDOTTA DEI DIPENDENTI PUBBLICI, DI CUI AL D.P.R. 62/2013
La “Ditta Aggiudicataria”, con riferimento alle prestazioni relative alla fornitura in questione, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R.
La “Ditta Aggiudicataria” si impegna, pertanto, a darne la massima diffusione a tutti i collaboratori che a qualunque titolo sono coinvolti nell’esecuzione della fornitura in questione.
La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, costituisce causa di risoluzione del contratto.
ART. 19
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN CASO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI CUI ALL’ART. 53, COMMA 16 TER DLGS N. 165/2001 “INCOMPATIBILITÀ EX DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”
L’aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto contenente la clausola attestante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e del Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera dell’A.N.A.C. (già CIVIT) n. 72 dell’11 settembre 2013, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
La violazione degli obblighi sopra richiamati, costituisce causa di risoluzione del contratto.
ART. 20 RECESSO UNILATERALE
L’Azienda Sanitaria potrà in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi al fornitore con PEC o lettera raccomandata A.R., recedere dal contratto ai sensi dell’art. 1373 C.C., così come previsto dall’art. 21-sexies L. 241/90.
L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di recedere anticipatamente il contratto, con preavviso di almeno 30 giorni, nel caso in cui venga attivata analoga fornitura regionale centralizzata, o di Area Vasta, o Consip.
ART. 21
SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE
Sono a carico della Impresa aggiudicataria tutte le spese inerenti alla eventuale registrazione del contratto, oltre a tasse o imposte che dovessero anche in avvenire colpire il contratto, ad esclusione dell’imposta sul valore aggiunto che rimane a carico dell’Azienda X.X.XX..
ART. 22 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Successivamente all’aggiudicazione definitiva sarà stipulato apposito contratto ai sensi e con le modalità previste dall’art. 32 del d.lgs. 50/2016.
In caso di urgenza, il committente nelle more della stipula del contratto, può disporre, l’anticipata esecuzione dello stesso, ai sensi del combinato disposto dei commi 8 e 13 dell’art. 32 del d.lgs. 50/2016.
Nel caso in cui la Ditta appaltatrice, ai sensi del medesimo comma 8 dell’art. 32 del sopra citato Decreto Legislativo, si sciolga dal vincolo dell’aggiudicazione e, conseguentemente, non stipuli il contratto, l’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria definitiva di gara, al fine di individuare il nuovo offerente affidatario.
L’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria anche nel caso in cui l’aggiudicatario receda dal contratto.
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
ART. 23 FORO ESCLUSIVO
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Vicenza.
In ogni caso - nelle more d’eventuale giudizio dell’autorità giudiziaria – l’appaltatore non potrà sospendere o interrompere la fornitura, pena l’incameramento della cauzione definitiva posta a garanzia della fornitura e fatta salva la possibilità per l’Azienda Sanitaria di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.
ART. 24
NORME E CONDIZIONI FINALI
Si evidenzia che il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
La Stazione Appaltante si riserva di comunicare con la ditta mediante una delle modalità indicate all’art. 52 D. Lgs. 50/2016.
Per ogni altra qualsiasi norma non espressamente dichiarata o contenuta nel Disciplinare e Capitolato di gara, valgono le norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.
ART. 25 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si provvede all’informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dalle imprese saranno raccolti presso l’Azienda X.X.XX. n. 8 “Berica” – Servizio Appalti e Public e-Procurement- xxxxx Xxxxxxx x. 00, per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del contraente. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, può avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all’instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
L’impresa dovrà espressamente rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l’esclusione; con riferimento al vincitore il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge. La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo nei casi e con le modalità di cui all’art. 19 del D. Lgs. 196/03.
In relazione al trattamento dei dati conferiti l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare e dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti del Direttore del Servizio Gare dell’X.X.XX. n. 8 “Berica”, viale Rodolfi n. 37, titolare del trattamento.
Si informa inoltre che, in ottemperanza a quanto previsto dal nuovo Regolamento Europeo 2016/679, questa Azienda ULSS ha nominato il Responsabile aziendale della Protezione dei Dati - RPD (Data Protection Officer nell’accezione inglese), i cui dati di contatto sono i seguenti:
_ Avvocato Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Studio Legale Cervato Law & Business Via Xxxxxxx Xxxxxxxx n. 78 / C 00000 - Xxxxxx (XX)
ART. 26
OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
L’impresa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari agli adempimenti contrattuali.
L’impresa s’impegna altresì a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza, ivi compresi quelli eventualmente adottati dalla Azienda Sanitaria.
In casi di osservanza degli obblighi di riservatezza, l’Azienda X.X.XX. ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, fermo restando l’obbligo dell’impresa al risarcimento dei danni che dovessero derivare all’Azienda X.X.XX..
ART. 27
RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (GESTITI DAI SISTEMI SOFTWARE FORNITI)
1. Nell’ambito dell’attività oggetto del contratto, l’appaltatore potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni e sensibili relativi ai servizi offerti agli utenti della stazione appaltante.
2. L’appaltatore pertanto ai sensi dell’art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso. In casi particolari, e previa accurata verifica delle relative condizioni, l’appaltatore potrà rivestire il ruolo di Titolare del trattamento.
3. I dati personali oggetto del trattamento sono strettamente necessari per adempiere al contratto stesso.
4. L’appaltatore, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (inclusi i provvedimenti del Garante) e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.
Il Responsabile esterno del trattamento dovrà assolvere, in particolare, i seguenti compiti, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti, dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione ed imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate;
- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell’attività oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione. Il Responsabile esterno non produce copie dei dati personali e non esegue nessun tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti; non potrà, inoltre, diffondere, né comunicare, dati oltre ai casi previsti nel contratto o necessari per l’adempimento dello stesso. In nessun caso il Responsabile esterno acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati nell’ambito di svolgimento del contratto;
- adottare preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 31 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi indicati nell’art.
31 e analiticamente specificate nell’allegato B (“Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza”) del citato decreto. Qualora, ai sensi delle norme concernenti le misure minime di sicurezza, risulti necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno provvede, nei termini di legge, al relativo adeguamento, senza alcun costo per la stazione appaltante;
- individuare, per iscritto, le persone Incaricate del trattamento e fornire loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per gli scopi e le finalità previste in contratto e nel rispetto delle misure minime di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito, previste dal Codice e delle disposizioni impartite dal Titolare. Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite;
- rispettare le istruzioni e le procedure in materia di privacy, adottate dall’Azienda ULSS per garantire la sicurezza dei dati personali; in particolare, qualora gli Incaricati del Responsabile esterno accedano, per esigenze di servizio, alle sedi o al sistema informativo del Titolare, il Responsabile esterno risponderà di eventuali violazioni ai sensi dell’art. 2049 del codice civile;
- provvedere alla formazione degli Incaricati del trattamento;
- verificare annualmente lo stato di applicazione del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l’incarico è stato portato a termine o revocato;
- comunicare, tempestivamente, al Titolare, le eventuali richieste degli interessati all’accesso, alla rettifica, all’integrazione, alla cancellazione dei propri dati, ai sensi dell’art. 7 (diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- avvisare, tempestivamente, il Titolare qualora ricevesse ispezioni o richieste di informazioni, documenti od altro, da parte del Garante, in merito ai trattamenti effettuati per la stazione appaltante;
- fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da quest’ultimo, i dati e le informazioni necessari per consentire, allo stesso, di svolgere una tempestiva difesa in eventuali procedure instaurate davanti al Garante o all’Autorità Giudiziaria e relative al trattamento dei dati personali connessi all’esecuzione del contratto in vigore tra le parti;
- consentire che il Titolare – come imposto dalla normativa – effettui verifiche periodiche in relazione al rispetto delle presenti disposizioni;
- comunicare al Titolare, del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati.
Si precisa che tale nomina sarà valida per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell’incarico. All’atto della cessazione delle operazioni di trattamento, il Responsabile esterno dovrà restituire tutti i dati personali del Titolare, a quest’ultimo, e provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema informativo, e dagli archivi cartacei, i medesimi dati o copie degli stessi, dandone conferma per iscritto al Titolare.
Il Titolare e il Responsabile esterno si mantengono vicendevolmente indenni per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese, avanzate nei rispettivi confronti a seguito dell’eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che siano imputabili a fatto, comportamento od omissione dell’altro.
ART. 28 CAUZIONE DEFINITIVA
La Ditta aggiudicataria, a garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l’Azienda Sanitaria abbia eventualmente pagato in più durante l’esecuzione della fornitura, dovrà costituire a favore dell’Azienda X.X.XX. - entro 15 giorni dalla richiesta - il deposito cauzionale definitivo di cui all’Art. 103 D. Lgs. 50/2016.
Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto e, pertanto, va reintegrato qualora l’Amministrazione appaltante medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all’incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di richiesta dell’Azienda X.X.XX. interessata, sorge in quest’ultima la facoltà di risolvere il contratto. Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (Art. 1382 c.c.).
L'importo sarà ridotto su richiesta dell’aggiudicatario ai sensi di quanto disposto all’art. 93, comma 8, del D.lgs 50/2016. Per fruire del beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito, e lo dovrà documentare producendo copia dichiarata conforme all’originale ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R.445/2000, della certificazione dichiarata.
Si precisa inoltre che: a) in caso di partecipazione in RTI e/o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste; b) in caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45 comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio sia in possesso della predetta certificazione.
La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze ed in tal caso dovrà essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico 19/1/2018 n. 31.
La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione.
Il deposito cauzionale dovrà ritenersi svincolato, solo dopo l’esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 103 del D.Lgs 50/2016.
Il deposito cauzionale dovrà ritenersi svincolato, decorsi 24 mesi dal rilascio del certificato di verifica di conformità.
28
Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 “BERICA”
Xxxxx X. Xxxxxxx x. 00 – 00000 XXXXXXX
COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. iPA AUV
DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA INTERFERENZE
(ai sensi dell’art.26, commi 2 e 3, del D.lg. 81/2008)
IL PRESENTE DOCUMENTO COSTITUISCE SPECIFICA TECNICA AI SENSI DELL’ARTICOLO 68 E DELL’ALLEGATO VIII DEL D.Lgs. 163/2006
ESECUZIONE DELL’APPALTO: FORNITURA ED INSTALLAZIONE IN PROVA DI UN “ROBOT DA VINCI” PER CHIRURGIA ROBOTICA – PRESIDIO OSPEDALIERO DI VICENZA
Ditta Appaltatrice
Il Datore di Lavoro ULSS n.8
Xxxxxxxx Xxxxxx
Il
Vicenza, li 01/08/2018 | Revisione num.. 0/0 | Numero pagine 23 |
Allegato al contratto n. ……….. del …………………………………
INDICE
PREMESSA 3
1 - RIFERIMENTI LEGISLATIVI 4
2 - DEFINIZIONI 4
3 - SCOPO 6
4 - GENERALITA’ SULLA GARA D’APPALTO/ CONTRATTO 6
5 - DATI GENERALI E REFERENTI AZIENDA COMMITTENTE 7
6 - SOGGETTI NOMINATI DAL COMMITTENTE CON COMPITI DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 7
7 - SOGGETTI NOMINATI DALLA DITTA APPALTATRICE CON COMPITI DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 7
8 - VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI RICHIESTI 8
9 - INFORMAZIONE, FORMAZIONE E/O ADDESTRAMENTO RICHIESTI 8
10 - AREE INTERESSATE DAI LAVORI / SERVIZI / FORNITURE OGGETTO DEL PRESENTE APPALTO 9
11 - SOGGETTI TERZI PRESENTI ALL’INTERNO DELLE AREE INTERESSATE ALL’APPALTO 9
12 - MISURE DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE ADDETTO ALLE LAVORAZIONI 9
13 - METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELL’ENTITA’ DEI RISCHI DA INTERFERENZE 10
14 - VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA PREVISTI E SCELTA DELLE MISURE DI PREVENZIONE 11
15 - ONERI PER LA SICUREZZA 12
16 - LIQUIDAZIONE ONERI PER LA SICUREZZA 12
17 - EMERGENZA ANTINCENDIO E PRONTO SOCCORSO 13
18 - NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO PER L’ELIMINAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA 14
19 - ULTERIORI OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 16
20 - PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI 17
21 - VERIFICHE 17
22 - AGGIORNAMENTO ED ESECUTIVITA’ DEL D.U.V.R.I 17
Allegato 1 18
Allegato 2 19
Allegato 3 21
Allegato 4 23
Vicenza, li 01/08/2018 | Revisione num.. 0/0 | pag. 2/23 |
PREMESSA
Il presente documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) è redatto ai sensi dell’art.26, comma 3, del D.lg. n. 81 del 09.04.2008, ed è il documento preliminare utile per la gara d’appalto.
Il D.U.V.R.I. definitivo sarà costituito dal presente documento preliminare, aggiornato con le eventuali modifiche, integrazioni, ulteriori informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni, presentate dalla ditta appaltatrice a seguito dell’aggiudicazione. Sarà firmato ed allegato al contratto di appalto.
Il DUVRI - così come ribadito nella determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 3 del 05.03.2008 - è da considerarsi un documento “dinamico”, pertanto la valutazione dei rischi effettuata prima dell’espletamento dell’appalto dovrà essere aggiornata in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo, che potranno emergere prima o nel corso dell’esecuzione dell’appalto, e comunque qualora si ravvisasse la necessità di un aggiornamento del medesimo documento dopo l’aggiudicazione dell’appalto, quando si sarà in grado di conoscere l’organizzazione del lavoro della ditta aggiudicataria, anche su indicazione o richiesta della Ditta medesima.
Il DUVRI definitivo potrà quindi subire aggiornamenti a seguito di sopraggiunte esigenze. Per tale scopo sono di fondamentale importanza.
1. il ruolo del Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) e del/i Preposti che sovrintendono i lavori;
2. le riunioni di cooperazione e coordinamento, da convocare da parte del RUP/DEC ad inizio lavori e/o durante l’esecuzione dei medesimi, le cui conclusioni saranno sempre verbalizzate.
Il presente documento, redatto dal Soggetto di cui all’art. 26 comma 3 dell’ULSS n.8 (con il supporto del Servizio Prevenzione Protezione), è gestito dal Responsabile Unico di Procedimento (RUP) attraverso il Direttore Esecutivo di Contratto (DEC).
Copia del Documento definitivo, firmato, è trasmessa dal RUP:
• al Direttore Esecutivo del Contratto / Direttore U.O. interessata;
• ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), su richiesta dei medesimi;
Vicenza, li 01/08/2018 | Revisione num.. 0/0 | pag. 3/23 |
1 - RIFERIMENTI LEGISLATIVI.
D.Lgs 81 del 9 Aprile 2008 e s.m.i. - Cod. Civ. artt. 1559, 1655, 1656, 1677; 2222 e segg..
2 - DEFINIZIONI
Appaltante o Committente | Il soggetto per conto del quale viene svolta l’attività di servizio, lavori o forniture, indipendentemente da eventuali frazionamenti nella sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare di potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto (art. 1, c. 2, D. Lgs. 165/2001). |
Appaltatore | E’ il soggetto che si obbliga nei confronti del Committente a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri secondo le modalità pattuite e la regola dell'arte. |
Appalto | L’appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l'obbligazione di compiere in favore di un'altra (committente o appaltante) il compimento di un’opera o di un servizio. |
Contratto d'appalto | Contratto d’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro (art. 1655 c.c.); |
Contratto d'opera | Il contratto d'opera si configura quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, pervenendo al risultato concordato (art. 2222 c.c.); |
Contratto di somministrazione | La somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire a favore dell'altra parte prestazioni periodiche o continuative di cose e di servizi (artt. 1559 e 1677 del Codice Civile). |
E’ la cessione di una quota di lavoro, servizio o fornitura da parte del soggetto affidatario del contratto ad un terzo, il subappaltatore, previa autorizzazione del committente (art. 1656 c.c.) e con le limitazioni di cui all’art. 118 D.Lgs. 163/2006. Il subappaltante deve corrispondere al subappaltatore gli oneri della sicurezza previsti per la quota parte del lavoro, servizio o fornitura affidato in subappalto. | |
Contratto in concessione | Le «concessioni di lavori pubblici» sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto, in conformità al codice dei contratti, l'esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica, che presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità al codice dei contratti. La «concessione di servizi» è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo. |
Datore di lavoro | Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomia nei poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo. |
DUVRI | Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza di cui all’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Documento redatto dal committente al fine di valutare i rischi connessi all’espletamento dell’appalto e definirne le misure di prevenzione, protezione, coordinamento e cooperazione nonché i relativi costi per eliminare o ridurre i rischi da interferenza. Nel campo di applicazione del D.Lgs. 163/2006 (appalti pubblici) tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto. Tale documento deve essere allegato al contratto d’appalto o d’opera e deve essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. |
Vicenza, li 01/08/2018 | Revisione num.. 0/0 | pag. 4/23 |
Forniture di materiali o attrezzature | Trasporto, movimentazione di materiale e attrezzature da parte di terzi, dalla sede produttiva ovvero deposito, al committente/stazione appaltante. |
Interferenza | E’ ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi, ovvero laddove si configuri una continuità fisica e di spazio e/o una contiguità produttiva fra tali soggetti in quanto in tali casi i lavoratori ai fini della loro sicurezza, devono essere opportunamente coordinati. Tali misure devono altresì garantire la sicurezza di soggetti terzi (es. utenti, pazienti, visitatori). |
Imprenditore, fornitore e prestatore di servizi | Persona fisica o giuridica o ente senza personalità giuridica, ivi compreso il Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi. Secondo le definizione del “codice dei contratti pubblici”: a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le so-cietà cooperative; b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili, tra impren-ditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperati-ve di produzione e lavoro d) i raggruppamenti temporanei e) i consorzi ordinari f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 g) operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. |
Lavoratore | Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso. |
Lavoratore autonomo o prestatore d’opera | E’ colui che mette a disposizione del committente, dietro un compenso, il risultato del proprio lavoro senza vincolo di subordinazione. Se la singola persona compone la ditta individuale e ne è anche titolare è l’unico prestatore d’opera. |
Oneri per la sicurezza | Gli oneri per la sicurezza si riferiscono ai costi delle misure preventive da porre in essere per ridurre o eliminare i soli rischi interferenti (art. 26, comma 5, D.Lgs 81/08). Tali costi non sono soggetti a ribasso d’asta, devono essere preventivamente quantificati dalla stazione appaltante in maniera analitica e non a percentuale. |
Oneri per la sicurezza propri dell’impresa | Sono riferiti ai rischi propri dell’attività delle singole imprese/ditte appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l’obbligo dell’appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo i rischi. Ai sensi dell’art. 26, comma 6, D.Lgs. 81/08, nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte, tale costo deve essere specificatamente indicato, e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche del lavoro |
Pericolo | Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni. |
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) | Secondo l’art. 10 del D.Lgs. 163/06, per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni nominano un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell‘affidamento e dell’esecuzione |
Responsabile dei Lavori – Referente dell’appalto per l’Azienza (RL) | Soggetto individuato dall’Azienda che ha capacità decisionale e di spesa per la gestione dei rapporti con l’appaltatore, solitamente identificato con il RUP (nel caso di lavori che comportano cantieri temporanei e mobili) o con il Responsabile della Struttura (o persona da questi designata) che gestisce la prestazione contrattuale prevista. Nel bando di gara o nella lettera di affidamento deve essere specificamente indicato il nome ed il recapito telefonico del RL. |
Vicenza, li 01/08/2018 | Revisione num.. 0/0 | pag. 5/23 |
Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) | Ai sensi dell’art. 119 D.Lgs. n. 163/2006, nei servizi e nelle forniture dove è richiesta una specifica competenza o una presenza logistica nel luogo di esecuzione viene affidato ad un dipendente qualificato il controllo dell’esecuzione e la supervisione dell’appalto nel rispetto del capitolato. In questo caso il RUP riveste un ruolo prettamente amministrativo. Nel bando di gara o nella lettera di affidamento deve essere specificamente indicato il nome ed il recapito telefonico del DEC. Il Direttore dell’Esecuzione si rapporta con il RUP, per gestire la prestazione contrattuale inviandogli tutte le note necessarie (autorizzazione al pagamento di spese in relazione all’avanzamento dei lavori, DUVRI definitivo, inadempienze contrattuali da parte della ditta, ecc.) e assolvendo agli impegni di coordinamento per prevenire rischi interferenti. |
Referente operativo dei lavori - Preposto (PRE) | Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, coordina le attività lavorative specifiche dell’U.O. di competenza e le attività interferenti derivanti da lavori affidati ad imprese appaltatrici; nello specifico, per queste ultime risulta il referente operativo nei confronti del DEC. |
Rischio | Proprietà di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione. |
Rischi da interferenze | Sono i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e delle altre persone equiparate che all’interno dell’Azienda possono derivare dalla presenza, anche non contemporanea, di personale del committente e di personale di altre ditte d’appalto. A mero titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i rischi: ▪ derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi; ▪ immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni del fornitore di servizi; ▪ esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare il fornitore di servizi, e non compresi tra quelli specifici dell’attività propria del fornitore di servizi; ▪ derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata). |
3 - SCOPO
Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali, denominato D.U.V.R.I., è redatto da questa Azienda ULSS 8 “BERICA” ai sensi dell’articolo n. 26 c.2 e 3, del D. Lgs. n. 81/”08 e s.m.i.
Esso serve per individuare e programmare le attività di cooperazione e coordinamento, volte ad eliminare o ridurre i rischi interferenziali individuati, indicando anche il nominativo dei vari referenti / responsabili dell’appalto.
4 - GENERALITA’ SULLA GARA D’APPALTO/ CONTRATTO
La gara d’appalto/contratto di cui alla presente valutazione dei rischi da interferenza ha per oggetto la FORNITURA ED INSTALLAZIONE IN PROVA DI UN “ROBOT DA VINCI” PER CHIRURGIA ROBOTICA – SALA OPERATORIA PRESIDIO OSPEDALIERO DI VICENZA
Durata del contratto: mesi 6
Vicenza, li 01/08/2018 | Revisione num.. 0/0 | pag. 6/23 |
5 - DATI GENERALI E REFERENTI AZIENDA COMMITTENTE
Vedi sito internet aziendale xxxx://xxx.xxxxx0.xxxxxx.xx
Azienda ULSS 8 “Berica” Sede Legale in via Rodolfi n. 37 - 36100 Vicenza Tel. 0000.000000 (centralino) Fax 0000.000000 (Servizio Approvvigionamenti) Partita IVA e Codice Fiscale 02441500242
Datore di Lavoro: Xxxxxxxx Xxxxxx Responsabile Servizio Prevenzione
e Protezione - RSPP dr. Xxxxxxx Xxxxx
Medico Competente: dr.ssa Xxxxxxxxx Xxxxx
Rappresentanti dei Lavoratori (come da elenco agli atti)
6 - SOGGETTI NOMINATI DAL COMMITTENTE CON COMPITI DI SICUREZZA E COORDINAMENTO RELATIVAMENTE ALL’APPALTO:
FUNZIONE | NOMINATIVO | RECAPITI (tel. e cell.) |
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) o Responsabile Lavori (RL) | dott. | |
Responsabile Procedimento Procedura di affidamento | dott. | |
Direttore dell’Esecuzione del contratto (DEC) | dr. | |
Referente Operativo dei Lavori incaricato all’applicazione del DUVRI - Preposto (PRE) | sig. | |
Coordinatore U.O. - Preposto (PRE) | sig. | |
Altro Preposto (PRE) | sig. | |
Altro Preposto (PRE) | sig. |
7 - SOGGETTI NOMINATI DALLA DITTA APPALTATRICE CON COMPITI DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO RELATIVAMENTE ALL’APPALTO
Da compilare ad avvenuta aggiudicazione e prima della firma del contratto.
FUNZIONE | NOMINATIVO | RECAPITI (tel. e cell.) |
Soggetto autorizzato con delega alla sottoscrizione del DUVRI | ||
Responsabile del SPP | ||
Responsabile/Referente locale | ||
Preposto per la sicurezza |
Vicenza, li 01/08/2018 | Revisione num.. 0/0 | pag. 7/23 |
8 - VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI RICHIESTI
(da compilare nel corso della riunione di coordinamento con la ditta appaltatrice, prima dell’inizio lavori)
La ditta ha visionato il documento contenente le informazioni sui rischi presenti e sulle principali azioni di prevenzione e protezione da adottare (il riscontro della presa visione, allegato 1, è depositato c/o ………………………………………………………………………………………………… ) | □ SI □ NO |
La ditta ha effettuato un sopralluogo dell’area interessata dal lavoro/servizio/fornitura oggetto dell’appalto (il verbale di sopralluogo è depositato c/o ) | □ SI □ NO |
La ditta ha preso atto delle istruzioni di come comportarsi in caso di emergenza (punto 19) ed ha istruito il proprio personale (consegnato istruzione operativa, ecc ) | □ SI □ NO |
La ditta ha consegnato la documentazione attestante la propria idoneità tecnico-professionale (depositata c/o ) | □ SI □ NO |
La ditta ha consegnato copia del proprio DVR (o estratto) o POS contenente i rischi propri dell’attività oggetto del presente appalto (consegnata a ) | □ SI □ NO |
La ditta ha consegnato copia delle procedure di lavoro/sicurezza che utilizzerà (intese come procedure interne oltre alle prescrizioni del capitolato) | □ SI □ NO □ N.A. |
La ditta ha consegnato l’elenco del personale impiegato nello svolgimento dell’attività (con le relative qualifiche) | □ SI □ NO |
La ditta ha consegnato l’elenco delle sostanze pericolose che utilizzerà nello svolgimento dell’attività e le schede di sicurezza relative a tali sostanze | □ SI □ NO □ N.A. |
La ditta ha consegnato l’elenco delle attrezzature che utilizzerà nello svolgimento dell’attività (con la dichiarazione di regolare manutenzione e conformità alle normative) | □ SI □ NO □ N.A. |
La ditta ha personale formato per i rischi presenti nelle aree dove dovrà operare (vedi art.9) | □ SI □ NO |
………………………………………………………………………………………………………… | □ SI □ NO |
9 - INFORMAZIONE, FORMAZIONE E/O ADDESTRAMENTO RICHIESTI
Per lo svolgimento della propria attività nei luoghi previsti dall’appalto è richiesto che il personale della ditta appaltatrice abbia ricevuto una documentata informazione, formazione e/o addestramento sulle seguenti tematiche inerenti la sicurezza.
TEMATICA | Xxxxxxx Xxxxxxxx Formatore | Riscontro documentale | |
X | Formazione Generale di base – 4 ore | Attestazione + Foglio firma | |
X | Formazione Specifica | Attestazione + Foglio firma | |
X | Primo soccorso | Attestazione + Foglio firma | |
X | Antincendio base – 4 ore | Attestazione + Foglio firma | |
Antincendio livello elevato – 16 ore | Attestazione + Foglio firma | ||
X | Rischio biologico | Attestazione + Foglio firma | |
Procedure di lavoro/sicurezza aziendali | Attestazione + Foglio firma |
Vicenza, li 01/08/2018 | Revisione num.. 0/0 | pag. 8/23 |
X | Dispositivi di Protezione Individuale specifici dell’attività | Attestazione + Foglio distribuzione | |
Rischio chimico | Attestazione + Foglio firma | ||
Rischio radiazioni ionizzanti | Attestazione + Foglio firma | ||
Rischio radiazioni non ionizzanti | Attestazione + Foglio firma | ||
Rischio Utilizzo bombole gas | Attestazione + Foglio firma | ||
Altro….. | Attestazione + Foglio firma |
NB La tabella verrà completata a cura della ditta appaltatrice, prima dell’inizio dell’appalto, con le informazioni richieste e allegando copia delle attestazioni previste
10 - AREE INTERESSATE DAI LAVORI / SERVIZI / FORNITURE OGGETTO DEL PRESENTE APPALTO
Le aree interessate dai lavori che si intendono appaltare (comprese le aree di passaggio interne/esterne) sono ben identificate nel Capitolato Speciale d’Appalto ove è anche descritta l’attività richiesta e la modalità di svolgimento del servizio.
Anche i locali, gli spogliatoi, il mobilio e le attrezzature che saranno messe a disposizione della ditta aggiudicataria, sono identificati ed elencati nel Capitolato Speciale d’Appalto.
11 - SOGGETTI TERZI PRESENTI ALL’INTERNO DELLE AREE INTERESSATE ALL’APPALTO
Nelle aree interessate dai lavori di cui all’appalto in oggetto, oltre al personale dell’Azienda ULSS possono essere presenti i dipendenti di altre ditte appaltatrici di lavori/servizi/forniture con i quali l’appaltatore potrebbe dover rapportarsi nel corso della propria attività e comunque prima di qualsiasi intervento che possa originare rischi interferenti.
La ditta deve tenere presente che nelle aree promiscue delle U.O. (es. corridoi), reparti degenza, ecc, oltre al personale dipendente ULSS sono presenti pazienti, utenti, visitatori, e pertanto ogni presenza in queste aree richiede una particolare attenzione e rispetto delle norme generali riportate ai punti 18, 19 e 20 del presente elaborato e delle norme indicate nel Documento Informativo sui Rischi Specifici allegato al presente documento.
12 - MISURE DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE ADDETTO ALLE LAVORAZIONI
Nell'ambito dello svolgimento delle attività, il personale esterno occupato deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori della Ditta sono pertanto tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento (ex art 26 comma 8 del D.Lgs. 81/08 – art. 6 Legge 123/07).
Vicenza, li 01/08/2018 | Revisione num.. 0/0 | pag. 9/23 |
13 - METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELL’ENTITA’ DEI RISCHI DA INTERFERENZE
La metodica indicata è utilizzata per valutare l’efficacia dell’intervento proposto per ridurre i rischi interferenti, quando questi non sono eliminabili, e/o per stabilire la soglia di accettabilità sotto la quale non si ritengono necessari interventi di riduzione del rischio (significatività da 1 a 3).
La significatività dei rischi da interferenze è valutata secondo la formula:
Dove:
RI = rischio da interferenza
RI = gR x pl
gR= gravità del rischio per uno o più soggetti coinvolti nella interferenza e/o nella sovrapposizione
pI = probabilità che si verifichi una interferenza e/o sovrapposizione tra uno o più soggetti
• Significatività del rischio da interferenza RI = gR x pI | |||||
pI | IMPROBABILE | POCO PROBABILE | PROBABILE | MOLTO PROBABILE | |
gR | Lieve | 1 | 2 | 3 | 4 |
Medio | 2 | 4 | 6 | 8 | |
Grave | 3 | 6 | 9 | 12 | |
Molto grave | 4 | 8 | 12 | 16 |
La significatività del rischio da interferenze RI dovrà essere classificata:
1 – 3 Trascurabile – NON RILEVANTE
Rischi potenziali sotto controllo quanto basta. Possibili azioni migliorative da valutare in fase di programmazione
4 – 6 RILEVANTE - Lieve
Verificare che i rischi potenziali siano sotto controllo. Promuovere azioni migliorative e/o correttive da programmare nel tempo
8 – 9 RILEVANTE - Alto
Effettuare miglioramenti su gR o su pI. Promuovere azioni migliorative e/o correttive da programmare nel medio termine in funzione della durata delle attività
12 – 16 RILEVANTE - Molto alto
Effettuare miglioramenti immediati su gR o su pI. Promuovere azioni correttive immediate.
• Indice di probabilità di interferenza (pI) | ||
Valore | Livello | Definizione |
1 | Improbabile | Le lavorazioni si svolgono in un area confinata o transennata dove opera una sola impresa o un singolo lavoratore autonomo. In quell’area non sono previste altre attività oltre a quelle in corso |
2 | Poco probabile | Un'unica impresa o un singolo lavoratore autonomo sta lavorando in una propria area osservando una distanza di sicurezza da un'altra area occupata da terzi |
3 | Probabile | Più imprese o lavoratori autonomi devono intervenire sequenzialmente (quindi in tempi diversi) nella stessa area per portare a termine un opera nel suo complesso |
4 | Molto probabile | Più imprese o lavoratori autonomi nella stessa area per portare a termine un’opera nel suo complesso |
• Indice di gravità del rischio (gR) | ||
Valore | Livello | Definizione |
1 | Lieve | Un impresa o un singolo lavoratore autonomo utilizzano unicamente attrezzature manuali operando a livello del piano di calpestio |
2 | Medio | Un impresa o un singolo lavoratore autonomo utilizzano unicamente attrezzature manuali operando in quota (modeste opere provvisionali, tra battelli, scale a pioli ecc) |
3 | Grave | Un impresa o un singolo lavoratore autonomo introducono rischi tali da obbligare terzi a utilizzare DPI |
4 | Molto grave | Un impresa o un singolo lavoratore autonomo introducono rischi tali da obbligare terzi a predisporre misure di protezione collettiva |
Vicenza, li 01/08/2018 | Revisione num.. 0/0 | pag. 10/23 |
14 - VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA PREVISTI E SCELTA DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
TIPOLOGIA ATTIVITA’ | AREA | RISCHI DA INTERFERENZA | RI = gR x pl | MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE | COMPETENZA ULSS n.8 | COMPETENZA APPALTATORE | |
1 | Lavori con presenza di energia elettrica | GRUPPO OPERATORIO | Uso improprio impianti elettrici; presenza di cavi a pavimento | 1 x 3 | Concordare l’azione con il preposto ULSS | Permesso di lavoro da parte del preposto ulss | Particolare attenzione alle prolunghe elettriche che potrebbero essere toccate da altri e, se posate a pavimento, oggetto di inciampo da parte del personale ULSS. Concordare le momentanee interruzioni di energia |
2 | Intervento su apparecchiature contaminate e/o in ambienti a rischio biologico | GRUPPO OPERATORIO | Infezione per contatto con materiale potenzialmente infetto. | 1 x 3 | Concordare l’azione con il preposto ULSS. Rispettare le procedure operative e di sicurezza | Permesso di lavoro da parte del preposto ulss Pulizia e disinfezione preventiva | Usare idonei DPI, calzature comprese; ritenere l’apparecchiatura sempre contaminata. Non interferire con le operazioni in atto sulle altre attrezzature presenti. Delimitare l’area. Attenzione nell’uso di prodotti infiammabili / nocivi. |
3 | Interventi di manutenzione | GRUPPO OPERATORIO | Incendio. Uso di prodotti chimici volatili per manutenzione | 1 x 3 | Vietato l’uso di solventi infiammabili e di qualsiasi sorgente di innesco | Permesso di lavoro da parte del preposto ulss | Vietato l’uso di solventi infiammabili, di fiamme libere, e l’uso di attrezzatura che potrebbe causare l’innesco. Prima di ogni intervento richiedere formale autorizzazione al preposto di Reparto, il quale fornirà specifica informazione sui rischi, sulle procedure, sulla delimitazione dell’area. |
4 | Installazione, manutenzione | GRUPPO OPERATORIO | Polvere | 3 x 3 | Vietato produrre polvere o concordare l’azione con il preposto ULSS | Permesso di lavoro da parte del preposto ulss | Vietato produrre polvere sia nelle fasi dell’installazione che nella manutenzione ordinaria/straordinaria. Se lavorazioni necessarie, concordare i lavori e i tempi con il Preposto ULSS |
5 | Gestione Emergenze (incendio, altre) | Qualsiasi area/sede | Emergenza incendio | 1 x 3 | Piano di emergenza e di evacuazione. Vie di fuga, uscite di sicurezza, idranti ed estintori. | Sono presenti lavoratori propriamente formati che agiscono conformemente a piani di emergenza ed evacuazione specifici | seguire le indicazioni di esodo presenti o impartite dal personale delle squadre d’emergenza dell'ULSS Situazioni di emergenza andranno comunicate: • direttamente ad un lavoratore ULSS • oppure telefonicamente componendo il numero di telefono delle Emergenze |
6 | Trasporto dall’area scarico al sito previsto | Ingresso, corridoi, ascensore | Urti, schiacciamenti, cadute | 2 x 3 | Delimitazione aree, lavorazione in più persone, vigilanza | Permesso di lavoro da parte del preposto ulss | Delimitare l’area si scarico del materiale dal camion di consegna; moviere a terra per direzione lavori; trasporto con attrezzatura a norma; chiusura al passaggio pedonale dei corridoi nelle fasi critiche del trasporto verso il sito. |
L’individuazione e valutazione dei rischi interferenti e’ stata effettuata a priori; ad aggiudicazione avvenuta e prima dell’inizio lavori verranno riportate le integrazioni/modifiche concordate nel corso della prima riunione di coordinamento con la ditta appaltatrice, che sarà convocata dal RUP/DEC.
Successive integrazioni potrebbero essere necessarie; esse saranno introdotte previa Riunione di Coordinamento richiesta dalla Ditta o dal Referente Esecutivo del Contratto (anche su indicazione del Preposto).
Vicenza, li 01/08/2018 | Revisione num.. 0/0 | pag. 11/23 |
Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 “BERICA”
Xxxxx X. Xxxxxxx x. 00 – 00000 XXXXXXX
COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. iPA AUV
15 - ONERI PER LA SICUREZZA
L’adozione delle misure per l’eliminazione/riduzione dei rischi interferenti e l’attuazione delle misure di prevenzione previste nella scheda precedente comporta costi per la sicurezza:
si □ no ❒
Eventuali rischi che dovessero evidenziarsi, associati alle interferenze causate dal lavoro/servizio/fornitura in oggetto, sono da ritenersi di lieve entità e che possono quindi essere eliminati/ridotti adottando semplici accorgimenti organizzativi e osservando gli obblighi e le prescrizioni riportate negli artt. 18, 19 e 20.
Nel caso in questione i costi per la sicurezza sono pari a zero euro in quanto i provvedimenti organizzativi necessari sono da ritenersi compensati tra le parti negli oneri generali (oneri per la sicurezza propri dell’appaltatore).
16 - LIQUIDAZIONE ONERI PER LA SICUREZZA
La liquidazione degli oneri per la sicurezza previsti dal DUVRI viene disposta dal RUP, sentito il REC, previo riscontro, se necessario, da parte del PRE dell’applicazione delle prestazioni e/o delle prescrizioni per la sicurezza concordate.
Vicenza, li 01/08/2018 | Revisione num.. 0/0 | pag. 12/23 |
17 - EMERGENZA ANTINCENDIO E PRONTO SOCCORSO
La ditta committente deve essere provvista di personale specificatamente formato per situazioni di emergenza incendio (e di primo soccorso) che possano coinvolgere i propri lavoratori.
In caso di emergenze tecniche e sanitarie comunque va richiesto l’intervento della squadra di emergenza della committente, come previsto dalle ordinarie procedure aziendali.
Indicazioni in caso di incendio
Numeri telefonici di emergenza per l’Ospedale di Vicenza :
0444-75.3115 (chiamata con cellulare) |
|
3115 (se con telefono interno) |
|
ALLARME
Chiunque scopra un principio di incendio deve:
- avvisare immediatamente il personale dipendente ULSS presente in zona e seguire la procedura aziendale in caso di incendio;
- in caso di mancanza di personale chiamare il Numero telefonico di emergenza.
Il personale delle imprese esterne in appalto in caso di segnalazione o avviso di incendio deve:
- mettere in condizioni di sicurezza impianti e attrezzature (es.: spegnere fiamme libere, disattivare apparecchiature elettriche, ecc.);
- rimuovere immediatamente tutta l’eventuale attrezzatura che potrebbe costituire intralcio agli interventi di soccorso e al movimento delle persone in genere (es. carrelli, scale portatili, attrezzatura, ecc.);
- recarsi all’esterno attraverso l’uscita più vicina seguendo le indicazioni impartite, senza attraversare, se possibile, la zona dell’intervento;
- il più alto in grado del personale delle imprese, verifica che non vi siano propri collaboratori in pericolo ed effettua il censimento dei colleghi;
CESSATO ALLARME
- a nessuno è consentito rientrare nei locali di lavoro sino a quando il Dirigente/Preposto della zona in emergenza non ha dato il benestare, e comunque solo dopo la comunicazione di “cessato allarme”.
Vicenza, li 01/08/2018 | Revisione num.. 0/0 | pag. 13/23 |
18 - NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO PER L’ELIMINAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA
Prima dell’inizio del lavoro/servizio/fornitura, la ditta appaltatrice dovrà contattare il RUP ed eventualmente il DEC dell’appalto, per concordare la data della prima riunione di coordinamento.
Per la stesura del verbale dell’incontro è predisposta una traccia fac-simile (all.3).
Premesso che l’Azienda appaltatrice, secondo quanto stabilito dal D. lgs. 81/08, deve elaborare un proprio e specifico “Piano di Valutazione dei Rischi dell’Appalto” che tenga conto anche dei fattori di rischio indicati come presenti nelle strutture dell’Azienda ULSS n.8 “Berica”, e che tutti i lavori/servizi/forniture devono essere svolti in modo da eliminare/ridurre le interferenze, si dispone comunque che, per l’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto, l’azienda incaricata rispetti le seguenti regole :
1. deve preventivamente prendere visione delle aree in cui saranno eseguiti i lavori e delle relative limitazioni informandosi, presso i Responsabili/Preposti delle Strutture in cui andrà ad operare, dell’assetto funzionale delle aree stesse e degli aspetti antinfortunistici, interpellando anche il Referente Esecutivo dei lavori appaltati;
2. deve costantemente tenere informati i Responsabili/Preposti delle Strutture in cui va a lavorare sui possibili rischi non eliminabili derivanti dalle attività che verranno eseguite;
3. deve programmare affinché tutti i Preposti incaricati ai sensi del D.lgs. 81/08, partecipino alle riunioni di cooperazione e coordinamento con gli incaricati dell’azienda sanitaria, per l’analisi preventiva dei rischi di interferenza;
4. deve informare e formare preventivamente, ai sensi del D.lgs. 81/08, tutti i lavoratori incaricati alla esecuzione dei lavori, di cui all’appalto in oggetto:
a) sui rischi specifici degli ambienti di lavoro in cui si svolge l’attività appaltata;
b) sul rischio incendio e gestione delle emergenze secondo i criteri del DM 10/03/98 con i contenuti formativi di cui all’Allegato IX ;
5. deve fornire al proprio personale l’apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro, da esporre durante l’esercizio dell’attività;
6. deve concordare le tempistiche (es: giorni ed orari di accesso ai locali del Committente) con i riferimenti Aziendali forniti in sede di aggiudicazione onde evitare eventuali interferenze con l’attività della Committente;
7. deve accedere alle aree aziendali, scaricare il proprio materiale e parcheggiare seguendo scrupolosamente i dettami comunicati dall’Azienda ULSS “8” onde evitare eventuali interferenze con percorsi pedonali e/o dedicati alle emergenze;
8. deve tempestivamente allontanare contenitori, scatole, casse, cesti, roller, pallets vuotati e i rifiuti; non sono permessi stoccaggi di prodotti e/o di attrezzature presso luoghi non identificati dal committente se non autorizzati;
9. deve smaltire, a sua cura e spese, i rifiuti prodotti nell’esercizio delle attività appaltate;
10. non può usufruire di aree di stoccaggio dell’Azienda ULSS “8”, se non diversamente specificato e concordato con l’Azienda stessa;
11. in situazioni di allarme e/o emergenza in genere, deve seguire le istruzioni del personale in servizio dell’Azienda Committente ULSS “8” Berica;
12. se necessario, ovvero nelle lavorazioni anche temporanee che producono rischio di caduta di oggetti dall’alto, scivolamenti, occupazioni di spazi, ecc., deve provvedere a delimitare/segnalare le aree di lavoro per disciplinare la circolazione delle persone (dipendenti, pazienti, pubblico del committente) e comunque adottare tutte le misure di sicurezza adeguate ad evitare interferenze con concomitanti attività svolte nelle pertinenze dell’Azienda ULSS n.8.
13. non deve eseguire lavorazioni che prevedano la produzione di polvere, rumore, fibre pericolose, gas pericolosi e radiazioni pericolose in presenza di pazienti e nemmeno di personale dipendente ULSS o di terzi. Se necessarie tali lavorazioni vanno concordate e adottate tutte le specifiche misure di prevenzione / protezione previste;
14. deve lasciare in uso al personale le apparecchiature installate/manutentate solo se in condizioni di sicurezza. Se non utilizzabili, le apparecchiature devono essere ritirate; quando non è possibile il ritiro, non devono comunque essere pericolose per l’incolumità (ne deve essere interdetto l’uso ed esposto apposito avviso).
Vicenza, li 01/08/2018 | Revisione num.. 0/0 | pag. 14/23 |
Nelle operazioni di carico, scarico e movimentazione merci :
• l’automezzo deve essere posizionato nel luogo indicato all’atto dell’aggiudicazione e secondo le informazioni del Referente aziendale;
• durante le attività di carico/scarico devono essere spenti i motori, fatto salvo particolari esigenze da concordare con il Referente aziendale (a motore acceso lo scarico dei fumi deve essere convogliato verso l’alto);
• l’area di carico/scarico delle merci deve essere delimitata/segnalata utilizzando apposite barriere mobili di confinamento (applicare la Procedura di Sicurezza - Allegato 4 – presente in intranet);
• l’appaltatore deve movimentare il materiale, se non diversamente specificato, con mezzi propri ed adeguati, atti ad effettuare le manovre in sicurezza, senza provocare danni a persone o a cose;
• ai fini dell’attività di carico/scarico non è prevista la presenza di personale dell’Azienda USL con compiti di collaborazione, ma solo con compiti di controllo a debita distanza di sicurezza;
• se previsto, gli operatori ULSS che collaborano alle attività di scarico utilizzeranno solo xxxxxxxx e attrezzature di proprietà del committente;
• all’operatore dell’azienda appaltatrice è vietato sostare nei pressi delle zone operative dei carrelli elevatori e al di sotto dei carichi sospesi;
• nelle operazioni di manovra degli automezzi e in caso di limitata visibilità, deve essere presente una persona a terra per fornire indicazioni all’autista;
• le attrezzature non targate utilizzate per la movimentazione delle merci, devono possedere l’autorizzazione da parte della motorizzazione civile per transitare all’esterno dei presidi ospedalieri nella pubblica via;
• è fatto assoluto divieto al personale dipendente dell’ULSS 8 Berica di salire sui mezzi della ditta appaltatrice, ovvero la ditta appaltatrice deve astenersi dal richiedere qualsiasi intervento al personale ULSS;
• agli autisti è assolutamente vietato accedere all’interno delle strutture aziendali se non espressamente previsto dal contratto.
Inoltre:
• quando non diversamente previsto in fase contrattuale, i servizi igienici utilizzabili dal personale della ditta appaltatrice sono quelli riservati agli utenti dell’azienda ULSS;
• nelle Unità Operative e, comunque, nei singoli settori lavorativi è di norma disponibile un telefono sia per l’emergenza sia per le comunicazioni aziendali (previo permesso del personale della Committente);
• all’interno dei locali dell’Azienda ULSS n.8 le uscite di emergenza e i relativi percorsi sono chiaramente indicati come da normativa vigente; esse non devono mai essere ostruite, neppure in via provvisoria;
• è fatto assoluto divieto di fumare all’interno di qualsiasi ambiente ULSS;
• è vietato usare fiamme libere, gettare mozziconi di sigaretta e materiale infiammabile all’interno e/o in prossimità delle aree della committenza;
• é fatto assoluto divieto al personale dipendente dell’Assuntore di utilizzare attrezzature ed utensili della Committenza e viceversa (salvo specifiche autorizzazioni).
• é vietato a qualsiasi lavoratore presente in Azienda ULSS assumere bevande alcoliche e qualsiasi altra sostanza di abuso che possa alterare il tono psichico durante l’orario di lavoro pena l’allontanamento dal posto di lavoro.
L’Appaltatore si impegna TASSATIVAMENTE:
• ad osservare e fare osservare al proprio personale e ad eventuali sub-appaltatori e fornitori, tutte le leggi e i regolamenti in materia di salute e sicurezza nei posti di lavoro compreso quanto previsto nel presente documento;
• ad impiegare personale dotato delle abilitazioni necessarie ed idoneo alle mansioni specifiche in conformità alla sorveglianza sanitaria ove prevista;
• ad impiegare personale adeguatamente formato ed informato, dotato di ausili e dpi idonei alla sicurezza del lavoro da eseguire;
• a trasmettere il Documento (Piano di Valutazione dei Rischi dell’Appalto) indicante l’elenco delle attività svolte nelle aree dell’appaltante per l’esecuzione dell’appalto, l’indicazione dei relativi rischi per la salute e la sicurezza propri, le eventuali interferenze e le procedure adottate;
• a fornire l’elenco delle eventuali sostanze o prodotti usati e relative schede di sicurezza, l’elenco delle apparecchiature usate, nonché l’elenco del personale previsto.
Vicenza, li 01/08/2018 | Revisione num.. 0/0 | pag. 15/23 |
INFINE SI PRECISA CHE:
PER ACCEDERE NEI VARI REPARTI O LUOGHI DI LAVORO E’ NECESSARIA SEMPRE L’AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA DEL RESPONSABILE DELL’U.O., O DI UN SUO DELEGATO FACENTE FUNZIONI, O DEL DIRETTORE ESECUTIVO DEL CONTRATTO, TRAMITE UN “PERMESSO DI LAVORO” (v. allegato 2).
Nell’eseguire lavori in zona controllata (zone a rischio Radiazioni Ionizzanti) è necessario che l’incaricato della ditta esterna prenda contatti con l’Esperto Qualificato attraverso il Responsabile dell’U.O. interessata ai lavori (che a sua volta interesserà la Direzione Medica del Presidio Ospedaliero) per adempiere agli obblighi previsti dai D.lgs 230/95 e 241/00 articoli 62 e 63.
19 - ULTERIORI OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
In relazione all'aggiudicazione dell'appalto viene anche richiesto che l'Appaltatore:
1. organizzi i propri mezzi ed il proprio personale nel rispetto delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro;
2. abbia cura di conservare tutti i materiali e le attrezzature utilizzati negli spazi assegnati evitando, durante le lavorazioni, di lasciarli incustoditi e/o posti in modo da recare ingombro al passaggio e/o pericolo per il personale;
3. garantisca che tutti gli utensili, i mezzi e le attrezzature utilizzati nel corso dell’espletamento dell’appalto siano rispondenti alle norme vigenti e sottoposti a regolare manutenzione;
4. fornisca ai propri dipendenti:
- il tesserino di riconoscimento (art.18, c.1, let. u; art. 20, c.3; art. 26, c.8 del D. Lgs. 81/08);
- i dispositivi di protezione individuale (art.18, c.1, let. d; artt. 74-79 del D. Lgs. 81/08 );
- la formazione necessaria (art. 36 e 37 del D. Lgs. 81/08);
5. si faccia carico della sorveglianza sanitaria dei propri dipendenti per lo svolgimento della loro attività sottoponendoli alle visite mediche ed agli accertamenti necessari (art.18, c.1, let. g; artt. 38-42, sez. V; art. 242-244, 259-261, 279-231 del D. Lgs. 81/08);
6. metta a punto le Procedure Operative di Sicurezza necessarie all’esecuzione ottimale del lavoro/servizio/fornitura previsti dall’appalto prima dell’avvio dello stesso;
7. nelle aree di transito interne all’Azienda, si attenga alle disposizioni di viabilità interna controllando la velocità, rispettando la segnaletica ed evitando il parcheggio fuori dagli spazi previsti (si rammenta che è assolutamente vietato parcheggiare davanti alle uscite di sicurezza, in corrispondenza dei percorsi di esodo, di fronte agli attacchi idrici motopompa dei VVF ed alle porte dei quadri/cabine elettriche);
8. segnali al RUP ed al Servizio di Prevenzione e Protezione della stazione appaltante tutti gli infortuni eventualmente occorsi ai propri dipendenti impegnati all’interno dell’Azienda;
9. si impegni a rispettare tutte le procedure interne dell’Azienda (che saranno rese disponibili);
10. si impegni a comunicare al RUP qualsiasi tipo di variazione rispetto alle condizioni di lavoro descritte, concordando l’eventuale revisione del presente DUVRI (qualora la ditta appaltatrice variasse le condizioni di lavoro senza darne opportuna e tempestiva comunicazione, essa si assume tutte le responsabilità civili e penali che ne conseguono).
Vicenza, li 01/08/2018 | Revisione num.. 0/0 | pag. 16/23 |
20 - PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI
1. Divieto di intervenire sulle lavorazioni in atto senza la prescritta autorizzazione;
2. Divieto di accedere ai locali ad accesso autorizzato se non specificatamente autorizzati dal responsabile della struttura con apposita autorizzazione nella quale sono indicate le misure di prevenzione e protezione;
3. Divieto di rimuovere o manomettere in un alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o protezioni installati su impianti o macchine;
4. Divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;
5. Divieto di compiere lavori di saldatura, usare fiamme libere, utilizzare mezzi ignifori o fumare nei luoghi con pericolo di incendio o di scoppio ed in tutti gli altri luoghi ove vige apposito divieto;
6. Divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;
7. Divieto di compiere, su organi in moto, qualsiasi operazione (pulizia, lubrificazioni, riparazioni, registrazioni, ecc.);
8. Divieto di accedere, senza specifica autorizzazione, all'interno di cabine elettriche o di altri luoghi ove esistono impianti o apparecchiature elettriche in tensione;
9. Divieto di permanere in luoghi diversi da quelli in cui si deve svolgere il proprio lavoro;
10. Divieto di apportare modifiche, di qualsiasi genere, a macchine ed impianti senza preventiva autorizzazione dell’Azienda.
11. Divieto di usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere, possano costituire pericolo per chi li indossa;
12. Obbligo di rispettare i divieti e le limitazioni della segnaletica di sicurezza;
13. Obbligo di rispettare scrupolosamente i cartelli monitori affissi all'interno delle strutture aziendali;
14. Obbligo di richiedere l’intervento del referente dell’Azienda Committente, in caso di anomalie riscontrate nell’ambiente di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi specifici;
15. Obbligo di recingere la zona di lavoro quando si effettuano lavorazioni a rischio, e comunque sempre le zone sottostanti a lavori che si svolgono in posizioni sopraelevate;
16. Obbligo, nel caso di lavori di saldatura o di utilizzo di fiamme libere, di richiedere di volta in volta la preventiva autorizzazione scritta al referente dell’Azienda;
17. Obbligo di usare i mezzi di protezione e/o i dispositivi di protezione individuali previsti, compresi gli otoprotettori nelle aree rumorose segnalate e le calzature di sicurezza;
18. Obbligo di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge;
19. Obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze di dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze o pericoli).
NB: In caso di impedimento del rispetto delle limitazioni e prescrizioni sopra riportate, l’Impresa /Affidatario si impegna a concordare con i Referenti dell’ULSS, preventivamente all’avvio dei lavori, servizi o forniture, le misure di prevenzione e protezione compensative.
21 - VERIFICHE
L’Azienda ULSS 8 “BERICA” in ottemperanza all’obbligo di coordinamento impostole dalla legge, effettuerà attraverso sopralluoghi di verifica svolti dai propri servizi, idonei audit atti a certificare l’osservanza delle prescrizioni sottoscritte dal contraente.
Eventuali inadempienze ricadranno tra le more previste dal CSA.
22 - AGGIORNAMENTO ED ESECUTIVITA’ DEL D.U.V.R.I.
Il DUVRI è un documento dinamico, le cui indicazioni/prescrizioni preliminari stabilite verranno eventualmente integrate nel corso della prima riunione di cooperazione e coordinamento sulla base delle informazioni che verranno fornite dalla ditta appaltatrice.
Con la sottoscrizione da parte della stessa ditta, il DUVRI diventerà esecutivo e qualsiasi modifica dovrà essere condivisa dalle parti.
I riscontri documentali (verbali di coordinamento, ecc.) saranno sempre allegati al DUVRI.
Vicenza, li 01/08/2018 | Revisione num.. 0/0 | pag. 17/23 |
Allegato 1
ARTICOLO CONTRATTUALE SULL’INFORMAZIONE
L'appaltatore/subappaltatore/somministratore, lavoratore autonomo nel sottoscrivere il presente contratto dichiara di aver ricevuto copia del Documento Informativo sui Rischi Specifici e del Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI), e che dallo stesso ha individuato tutti i rischi presenti ed è in grado di mettere in atto ogni più completa misura di prevenzione e protezione, collettiva e individuale, volta a eliminare i rischi presenti.
Si rende disponibile, inoltre, a collaborare e coordinarsi con il committente e con altre eventuali imprese o lavoratori in appalto al fine di garantire una reciproca informazione, cooperazione e coordinamento volta all'eliminazione dei rischi segnalati e di altri eventuali individuati.
L'appaltatore/subappaltatore/somministratore/lavoratore autonomo con la sottoscrizione del contratto solleva il committente da ogni responsabilità in merito alla preventiva informazione sui rischi presenti nel sito oggetto dei lavori e delle modalità di cooperazione, di reciproca informazione e di coordinamento.
(Avvenuta informazione sui rischi presenti)
Data, …………….………
FIRME
Il RUP L’Appaltatore
Vicenza, li 01/08/2018 | Revisione num.. 0/0 | pag. 18/23 |
Allegato 2
PERMESSO DI LAVORO PER INTERVENTI
PARTE RISERVATA ALLA DITTA/LAVORATORE AUTONOMO
DITTA : ……………………………………………………..
PERMESSO N. ……………. | ||
Data | Ora entrata | Ora Uscita |
Ospedale
Ospedale di Vicenza
Luogo di lavoro
Reparto/U.O./Ambulatorio:
Esempio:
INTERVENTO DI RITIRO ATTREZZATURA MEDICALE
Descrizione sintetica intervento
Incaricato/i dell’intervento/i
Sigg.
Attrezzature di lavoro utilizzate
Esempio :
- Set da (*)
- Bombola per saldatura
- Sorgente di fiamma libera
Xxxxxx introdotti nell’ambiente di
lavoro
Precauzioni standard che verranno
adottate
□ Delimitazione dell’area di lavoro
□ Interdizione area di lavoro
□ Sfasamento temporale
-
-
-
-
(*) Set composto da attrezzatura da MANUTENTORE (es. elettricista)
Vicenza, li 01/08/2018 | Revisione num.. 0/0 | pag. 19/23 |
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE USATI
Mani □ Guanti chimici/biologici □ Guanti isolanti
Volto/Capo | □ Visiera/Occhiali □ Facciale filtrante FFP3 | □ Elmetto □ Facciale filtrante FFP2 |
Corpo | □ Calzature antinfortunistiche □ Tyvek /Tychem | □ Vestizione specifica con tuta di □ …………………………………….. |
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA PREVISTI
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Cognome e Nome Preposto Ditta Appaltatrice | Cognome e Nome incaricato dell’esecuzione del lavoro |
Firma | Firma |
PARTE RISERVATA ALL’AZIENDA ULSS 8 “Berica”
Rischi presenti all’interno
dell’ambiente di lavoro
□ Biologico
□ Polveri
□ Chimico
□ Radiazioni Ionizzanti
□ Radiazioni Ottiche □ Radiazioni non ionizzanti
□ …………………………. □ …………………….
Precauzioni standard da adottare
Tuta in Tychem, copri calzari, guanti in ……………
Rispettare rigorosamente le procedure di sicurezza adottate nell’U.O.
Precauzioni particolari da adottare
Note
Cognome e Nome | Cognome e Nome |
Firma Preposto ULSS (es. Coordinatore U.O.) | Firma incaricato dell’esecuzione del lavoro |
Nota : Per i lavori su impianti elettrici in tensione è necessaria una autorizzazione specifica.
Vicenza, li 01/08/2018 | Revisione num.. 0/0 | pag. 20/23 |
Allegato 3
VERBALE DELLA RIUNIONE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO AI SENSI DELL’ART. 26 DEL D.LGS. 81/08
prot. n. ……. del …………………..
Oggetto dell’affidamento: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
Riferimento contratto: ……………………………………………………………………………………………..............................................……
Impresa/Affidatario: …………………………………………………………………………………………….…………………………………………..…
In data odierna ......................... il sig./dott RUP/DEC/PRE incaricato dell’Azienda ULSS 8
“BERICA” ed il sig./dott in rappresentanza dell’impresa sopra indicata in qualità di
affidatario, con riferimento al luogo e alle modalità di esecuzione dei lavori/servizi/forniture previsti, si sono riuniti per un incontro di cooperazione e coordinamento.
Altri presenti ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…..
L’Azienda ULSS 8 “BERICA” in qualità di committente dei lavori, al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento per la gestione della sicurezza durante l’esecuzione dei lavori oggetto dell’affidamento, dichiara di aver fornito all’Impresa/affidatario le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui è destinato ad operare, e sulle misure di prevenzione e protezione e di emergenza adottate dall’Azienda.
L’Azienda ha inoltre provveduto alla condivisione dei rischi interferenti che si potrebbero determinare durante la esecuzione dei lavori/servizi/forniture e delle misure necessarie per eliminarli/ridurli.
Il Rappresentante dell’Impresa/affidatario dichiara:
• di aver preso visione delle aree in cui devono essere eseguiti i lavori/servizi/fornitura e delle relative limitazioni;
• di essere stato edotto dell’assetto funzionale delle aree relative all’ambiente di lavoro in cui deve operare e dei relativi aspetti antinfortunistici;
• di essere perfettamente a conoscenza dei pericoli che possono derivare dalla manomissione delle misure di sicurezza adottate e dell’operare all’esterno delle aree di cui sopra;
• di aver ricevuto dettagliate informazioni sulle misure di prevenzione e protezione adottate dall’Azienda per il proprio personale;
• di impegnarsi a sua volta a rendere edotti i propri dipendenti dei rischi, tramite una formazione/ informazione/addestramento secondo quanto previsto dagli articoli 36 e 37 del D. Lgs. 81/08, sollevando l’Azienda dagli obblighi incombenti al riguardo;
• di essere a conoscenza della vigente normativa riguardante la sicurezza sul lavoro, che osserverà e farà osservare al proprio personale durante l'esecuzione dei lavori, unitamente a tutte le altre cautele o misure che si rendessero necessarie per prevenire infortuni o eventi comunque dannosi;
• di aver consegnato/ di consegnare la documentazione ancora mancante: …………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
La ditta appaltatrice dichiara inoltre che i rischi da interferenza indotti dalla medesima e non valutati in fase preliminare, sono i seguenti: ………….……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Le misure che il Committente e Appaltatore concordano di attuare per eliminare/ridurre tali rischi sono:
………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Eventuali altre note aggiuntive: ……………………………………………………………………………………………………………………………..…….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Impegni di coordinamento
Nel caso in cui durante l’esecuzione dei lavori/servizi/forniture vi siano modifiche delle condizioni tali da determinare rischi interferenti aggiuntivi, le parti si impegnano a contattarsi per scambiarsi le informazioni, valutare le interferenze ed i rischi che queste possono comportare, concordare le misure di prevenzione e protezione volte ad
Vicenza, li 01/08/2018 | Revisione num.. 0/0 | pag. 21/23 |
eliminarle/ridurle e coordinare gli interventi concordati. A seguito di ciascun incontro verrà redatto un verbale che dovrà essere sottoscritto dalle parti.
In caso di impedimento del rispetto delle limitazioni e prescrizioni elencate nell’art. 18 del DUVRI l’Impresa/Affidatario si impegna a concordare con il RUP/DEC/PRE dell’Azienda preventivamente all’avvio dei lavori/servizi/fornitura, le misure di prevenzione e protezione compensative.
Qualora l’Impresa/Affidatario intenda sub-appaltare parte dell’attività, dovrà chiedere preventiva autorizzazione al RUP e trasmettere tutte le informazioni relative alla sicurezza ricevute, gli impegni di coordinamento e gli eventuali costi della sicurezza riconosciuti alla lavorazione sub-appaltata al sub-appaltatore, rispondendo per eventuali sue inadempienze.
L’Impresa/affidatario si impegna a coordinare le proprie attività con tutte le ditte presenti nell’area interessata all’appalto ed a riferire al RUP/DEC/PRE eventuali non conformità osservate.
L’Impresa/Affidatario si impegna a contattare il RUP/DEC/PRE dell’appalto dell’Azienda ULSS-8 per qualsiasi incertezza o chiarimento relativo alla scelta delle procedure più idonee a tutelare il personale, e per definire il necessario coordinamento, nel caso di impreviste interferenze dei lavori/servizi/forniture con le attività dell’Azienda Committente.
Individuazione dei referenti della ditta appaltatrice: vedi tabella punto 7 del DUVRI
Gestione emergenze
Nel caso di riscontro di evidenze o di indizi che fanno presumere la presenza di situazioni di emergenza in atto in aree a pericolosità specifica, prima di accedere ai locali e prima di attivare qualsiasi intervento, contattare il RUP/REC/PRE dell’appalto o la reperibilità dell’Azienda ULSS 8 al numero indicato per le Emergenze. .
Le eventuali azioni e/o contromisure da adottare andranno preventivamente concordate con il suddetto personale di reperibilità. Nell’impossibilità di reperire il personale di reperibilità dell’Azienda il dipendente della ditta appaltatrice si astiene dall’attuare qualsiasi intervento attivo, fatto salvo l’allertamento diretto degli Enti di Soccorso (115 VVF o 118 Emergenza) in caso di manifesta criticità della situazione riscontrata.
Pianificazione delle attività
Descrivere in sintesi gli interventi pianificati ed allegare la tabella riassuntiva della pianificazione
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Il DEC
dell’Azienda ULSS 8
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Il Referente per l’Impresa Appaltatrice
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Allegato 4
Vicenza, li 01/08/2018 | Revisione num.. 0/0 | pag. 23/23 |