Contract
DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE | |||
DELL’AREA VASTA N. 4 | |||
N. | 327/AV4 | DEL | 05/05/2021 |
Oggetto: CONTRATTO PONTE PROTESI ORTOPEDICHE E SISTEMI DI CEMENTAZIONE EX ART. 63 COMMA 2 LETT. X XXX X. XXX. 00/0000 XXXX VASTA 4 – NUMERO GARA 8115689 – AFFIDAMENTO | |||
IL DIRETTORE GENERALE ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 4 |
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VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;
DATO ATTO della coerenza e compatibilità economica del presente programma di spesa;
- D E T E R M I N A -
1. Di approvare il documento istruttorio del presente provvedimento e quanto in esso descritto e precisato, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
2. Di affidare con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ex art. 63 comma 2 lett. c
D. Lgv. 50/2016, per le ragioni indicate nel documento istruttorio, la fornitura di protesi ortopediche e sistemi di cementazione in favore dell’Area Vasta 4 di Fermo agli operatori economici indicati negli allegati al documento istruttorio;
3. Di stabilire che il contratto avrà durata presunta di mesi 24, dall’01.06.2021 al 31/05/2023, con opzione di recesso anticipato in favore dell’AV4 in caso di aggiudicazione della gara d’appalto del soggetto aggregatore e di modifica, revoca o rinegoziazione dei relativi contratti ponte, in caso di adozione, in costanza di vigenza dei contratti ponte di cui trattasi, degli atti necessari all’emissione degli ordinativi di fornitura da parte di questa Area Vasta relativamente alla procedura aperta per la fornitura di protesi d’anca in conto deposito per la quale soggetto aggregatore è ESTAR-Toscana,
come da determina DGASUR n. 207 del 15.04.2021, subordinatamente al parere del DEC con riferimento alla congruità tecnica dei relativi beni;
4. Di prendere atto che con Xxxxxxxxx DGASUR n. 813 del 2016 si delegavano le Direzioni di Area Vasta all’adozione dei provvedimenti di eventuale aggiudicazione degli appalti specifici basati sull’Accordo Quadro e si delegavano, altresì, le Direzioni delle Unità Operative e Logistica alla sottoscrizione dei contratti aggiudicati;
5. Di dare atto che il Direttore pro-tempore dell’U.O.C. Supporto all’Area Acquisti e Logistica di questa Area Vasta è delegato alla firma degli atti di formalizzazione dei rapporti contrattuali con gli operatori economici di cui al documento istruttorio;
6. Di dare atto che il rapporto negoziale con gli aggiudicatari sarà regolato dallo schema di contratto ponte allegato al documento istruttorio;
7. Di prendere atto che RUP del presente procedimento è il xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, dipendente dell’UOC Supporto all’Area Acquisti e Logistica dell’A.S.U.R. Marche – Area Vasta 4 di Fermo e che collaboratore semplice del RUP è la Sig.ra Xxxxxxx Xxxxxxxx, anch’essa dipendente dell’UOC Supporto all’Area Acquisti e Logistica dell’A.S.U.R. Marche – Area Vasta 4 di Fermo;
8. Di prendere atto che direttore dell’esecuzione (DEC) del presente procedimento è il Direttore pro- tempore dell’UOC Ortopedia e Traumatologia o suo delegato;
9. Di accantonare, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 113 D.lgs. 50/2016 e del “Regolamento attuazione disciplina criteri, affidamento incarichi, modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione e liquidazione del fondo incentivante”, approvato con determina DGASUR n. 705 del 30/10/2020, la somma complessiva di € 8.244,03, di cui € 4.737,95 riferita al 20% per l’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione ed € 3.506,08 per le somme effettivamente riconosciute per le funzioni tecniche ai soggetti che svolgono le attività della presente procedura, con riferimento alla sola fase esecutiva, da ripartire come da documento istruttorio;
10. Di dare atto della coerenza e compatibilità della spesa - secondo quanto indicato nel documento istruttorio ed attestato in calce al medesimo dal Direttore UOC Supporto Area Contabilità e Bilancio e dal Dirigente UOS Controllo di Gestione – per la somma complessiva per mesi 24 pari ad € 2.377.219,67, oltre IVA nei termini di legge, comprensiva, per l’anno 2021, dell’importo dell’accantonamento del fondo incentivante ex art. 113 D.lgs. 50/2016, da imputarsi come segue:
o budget 2021: € 699.195,25 oltre IVA nei termini di legge;
o budget 2022: € 1.184.487,82 oltre IVA nei termini di legge;
o budget 2023: € 493.536,60 oltre IVA nei termini di legge;
11. Di dare atto che il presente atto non è sottoposto a controllo ai sensi dell’art. 4 della L. 412/1991 e dell’art. 28 della L.R. 26/1996 e successive modificazioni;
12. Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente Determina rientra nei casi “aggiudicazione”;
13. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e successive modificazioni;
14. Di dichiarare il presente atto efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo ASUR ai sensi dell’art. 26 comma 6 LR 26/96.
Firma
Il Direttore Generale anche in funzione di Direttore della AREA VASTA 4
Giusta determina n. 206/ASURDG del 14.04.2021 Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx
La presente determina consta di n. 25 pagine, di cui n. 14 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - (UOC ACQUISTI E LOGISTICA)
Normativa di riferimento: L.R. 13/2003 (Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale); D. Lgv. 50/2016 (codice degli appalti); determina 813ASUR/DG2016 (Approvazione accordo quadro fornitura protesi ortopediche).
In data 29.12.2016, con Determina n. 813ASUR/DG2016, venivano approvati gli esiti del procedimento unico ASUR, con capofila l’Area Vasta 2, relativo alla conclusione di un accordo quadro per la fornitura
– di durata quadriennale – di protesi ortopediche ed altri dispositivi impiantabili e di sintesi per ortopedia/traumatologia, a beneficio di tutte le sedi operative di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche. Il predetto accordo quadro prevedeva l’adozione dei provvedimenti di aggiudicazione degli appalti specifici per i due Lotti di seguito descritti:
a) Lotto 1: Protesi ortopediche – Cemento / Sistemi di cementazione (CIG 5205997C9E);
b) Lotto 2: Altri dispositivi impiantabili e di sintesi per ortopedia / traumatologia (CIG 520606980A). La succitata determina, inoltre, da un lato, delegava le Direzioni di Area Vasta all’adozione dei provvedimenti di eventuale aggiudicazione degli appalti specifici basati sull’Accordo Quadro; dall’altro lato, delegava le Direzioni delle Unità Operative e Logistica alla sottoscrizione dei contratti aggiudicati secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Con Determina 632/AV4 del 31.08.2017, in esecuzione della succitata Determina 813ASUR/DG2016, questa Area Vasta aggiudicava gli appalti specifici in favore dei concorrenti selezionati, tra quelli partecipanti all’accordo quadro ASUR stipulato in data 28.02.2017. La durata dei singoli contratti, stipulati in esecuzione della succitata Determina, era di mesi 48, con termine iniziale presunto in data 01.06.2017 e termine finale in data 31.05.2021, per un impegno di spesa complessivo di € 3.544.927,36, oltre IVA al nei termini di legge. Con Determina 462/AV4 del 19.06.2018, a seguito della richiesta del Direttore pro-tempore UOC Ortopedia e DEC del relativo procedimento amministrativo, venivano aggiudicati altri due appalti specifici, e stipulati i relativi contratti, aventi medesimi termini temporali iniziali e finali degli appalti aggiudicati con la predetta Determina 632/AV4 del 31.08.2017, per un impegno di spesa complessivo ulteriore di € 348.048,00.
Nel mese di febbraio del 2021, l’UOC Supporto all’Area Acquisti e Logistica di questa Area Vasta, considerato l’approssimarsi della scadenza dei summenzionati contratti, stante l’assenza di gara di pari oggetto utilmente aggiudicata dal soggetto aggregatore, in conformità alle previsioni del DPCM 24/12/2015 che individua il summenzionato appalto tra le categorie di beni e servizi per le quali le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di ricorrere a CONSIP o ad altro soggetto aggregatore (SUAM per la Regione Marche) per la stipula dei relativi contratti, con competenza esclusiva dei predetti soggetti allo svolgimento delle relative procedure di gara e nelle more dell’espletamento della medesima – peraltro già calendarizzata ed assegnata all’Area Dipartimentale A.S.U.R. – al fine di garantire le relative forniture senza soluzione di continuità, riteneva necessario procedere con un contratto ponte, ex art. 63, co. 2, lett. c, del D.lgs 50/2016, per la durata di mesi 24, dall’01.06.2021 al 31/05/2023, previa valutazione della sussistenza delle condizioni tecniche ed economiche, salva la facoltà di revoca in caso di approvazione di un nuovo Accordo Quadro.
Il connesso e conseguente affidamento risulta coerente alla circolare MEF prot. 20518 del 19/02/2016, che forniva indicazioni operative circa la legittima gestione del periodo transitorio inevitabilmente intercorrente tra la scadenza del contratto preesistente e l’utile aggiudicazione della nuova gara d’appalto del soggetto aggregatore, come segue: “Nel caso di fabbisogno di beni e servizi afferenti a categorie merceologiche indicate nel DPCM 24.12.2015, in caso di gara non ancora bandita dall’Ente del Servizio Sanitario Nazionale, è obbligatorio ricorrere ai Soggetti Aggregatori di riferimento ovvero alla CONSIP. L’Ente del SSN verifica la presenza di iniziative attive (es. convenzioni…) alle quali aderire presso il Soggetto Aggregatore di riferimento o presso CONSIP. In assenza di iniziative attive, se il Soggetto Aggregatore di riferimento ha in programma un’iniziativa che tuttavia è in fase di avvio e comunque non ancora perfezionata, è possibile ricorrere alle seguenti fattispecie: stipula di un “contratto ponte” ai sensi dell’art.57 comma 2 lett. c del Codice degli Appalti (procedura negoziata senza pubblicazione di bando) per lo “stretto tempo necessario” all’avvenuta attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento o CONSIP, eventualmente inserendo clausola di auto tutela che consenta di risolvere il contratto anticipatamente”.
Con nota del 24.02.2021 (Doc. in Atti), la Stazione Unica Appaltante delle Marche (SUAM), comunicava all’A.S.U.R. Marche l’avvenuta aggiudicazione della procedura aperta – cui SUAM, a suo tempo, aveva chiesto e disposto di aderire – per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura di protesi d’anca in conto deposito occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana e della Regione Marche, per un periodo di 48 mesi, per la quale soggetto aggregatore è ESTAR-Regione
Toscana. Con determina ASURDG/207 del 15.04.2021 veniva disposta l’adesione alla predetta procedura da parte dell’ASUR Marche e si delegavano le Aree Vaste all’adozione degli atti necessari all’emissione degli ordinativi di fornitura, previo confronto e verifica dei relativi fabbisogni con le unità organizzative utilizzatrici dei beni di cui trattasi. A tal riguardo, questa Area Vasta si riserva di modificare, revocare o rinegoziare i contratti ponte di pari oggetto, subordinatamente al parere del DEC con riferimento alla congruità tecnica dei relativi beni, in caso di adozione dei predetti atti necessari all’emissione degli ordinativi di fornitura da parte di questa Area Vasta in costanza di vigenza dei contratti ponte di cui trattasi.
Veniva nominato responsabile del presente procedimento (RUP) il xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, dipendente della UOC Supporto all’Area Acquisti e Logistica dell’A.S.U.R. Marche – Area Vasta 4 di Fermo. Veniva altresì individuata, quale collaboratrice semplice del RUP, con particolare riferimento agli atti di natura contabile, la Sig.ra Xxxxxxx Xxxxxxxx, dipendente della UOC Supporto all’Area Acquisti e Logistica dell’A.S.U.R. Marche – Area Vasta 4 di Fermo.
Per ragioni di economia procedimentale e massima celerità dell’azione amministrativa, già nel mese di febbraio 2021, quattro mesi prima della scadenza dei relativi contratti, veniva precauzionalmente avviata negoziazione con i fornitori, proprio per l’ipotesi di mancata utile aggiudicazione della gara del soggetto aggregatore, predeterminando le condizioni migliorative del futuro ed eventuale contratto ponte. A tal riguardo, al fine di garantire l’economicità e l’efficienza dell’azione amministrativa di cui alla
L. 241/1990, il RUP formulava ai fornitori aggiudicatari apposita richiesta di offerta migliorativa sulle condizioni economiche vigenti (Doc. in Atti). I predetti fornitori comunicavano le relative offerte migliorative come da tabella allegata (Allegato n. 2: “Quadro migliorie offerte”), con riferimento alle quali si verificava la possibilità di applicare le relative scontistiche anche per il rapporto contrattuale ancora in essere.
Si dà atto che direttore dell’esecuzione (DEC) del presente procedimento è il Direttore pro-tempore dell’UOC Ortopedia e Traumatologia o suo delegato.
In data 16.02.2021, il Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxx, Direttore pro-tempore UOC Ortopedia e Traumatologia, confermava all’UOC Supporto all’Area Acquisti e Logistica di questa Area Vasta la valutazione positiva sulla diligente esecuzione del contratto da parte dei predetti fornitori (Doc. in Atti).
Il RUP provvedeva alla redazione dello schema di contratto ponte per la regolamentazione del rapporto negoziale con gli aggiudicatari, come da documento allegato (Allegato n. 3: “Schema di contratto ponte”).
Si rileva che, con riferimento al biennio 2019-2020, questa Area Vasta, relativamente all’Accordo Quadro in oggetto, procedeva alla liquidazione effettiva dei predetti fornitori per un importo complessivo, IVA inclusa, pari ad € 2.368.975,64, come da seguente tabella riepilogativa:
LIQUIDAZIONI EFFETTIVE ANNO 2019 | LIQUIDAZIONI EFFETTIVE ANNO 2020 | |
LOTTO 1 | € 764.824,97 | € 661.861,97 |
LOTTO 2 | € 451.022,08 | € 491.266,62 |
TOTALE ANNO | € 1.215.847,05 | € 1.153.128,59 |
TOTALE 2019-2020 | € 2.368.975,64 |
Fermo rimanendo l’oggetto, con riferimento alla presente procedura negoziata e ai relativi contratti ponte, si ritiene meglio rispondente a ragioni di economia procedimentale la suddivisione in tanti lotti quanti sono i soggetti aggiudicatari, come da tabella allegata (Allegato n. 1 “Elenco aggiudicatari e CIG per lotti aggiudicatari”).
Si attesta che la spesa derivante dalla presente determina per mesi 24, per gli anni 2021, 2022 e 2023, individuata tenuto conto delle predette liquidazioni effettive nel biennio 2019-2020 e del minor costo derivante dalle migliorie economiche offerte (come da Allegato n. 2: “Quadro migliorie offerte”), sarà resa coerente con il piano biennale degli acquisti di beni e servizi approvato con Determina DGASUR
n. 94 del 19/02/2021 e successive modifiche ed integrazioni (CUI: F02175860424202190300) e compatibile con i budget 2021 e seguenti, quando definiti e assegnati:
Competenza | Conto CoGe | Descrizione conto | Importo | Rif. Aut/sub |
2021 | 0501130101 | Acquisti di dispositivi medici | € 690.951,22 | AV4PROVV n. 2 sub 5 |
0526050102 | Accantonamento incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs. 50/2016 | € 8.244,03 | AV4PROVV n. 19 sub 7 | |
2022 | 0501130101 | Acquisti di dispositivi medici | € 1.184.487,82 | AV4PROVV n. 2 sub 5 |
2023 | 0501130101 | Acquisti di dispositivi medici | € 493.536,60 | AV4PROVV n. 2 sub 5 |
Si dà atto che il valore per la costituzione del fondo di cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2016 è pari all’1% dell’importo complessivo dell’affidamento, al netto dell’IVA, in ossequio al “Regolamento attuazione
disciplina criteri, affidamento incarichi, modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione e liquidazione del fondo incentivante”, approvato con determina DGASUR 705 del 30/10/2020, per una somma complessiva effettiva di accantonamento di € 8.244,03, di cui € 4.737,95 riferita al 20% per l’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione ed € 3.506,08 per le somme effettivamente riconosciute per le funzioni tecniche ai soggetti che svolgono le attività della presente procedura, con riferimento alla sola fase esecutiva, da ripartire come da seguente tabella:
Ruolo | Nominativo | Importo |
Responsabile del procedimento | Xxxxxx Xxxxxxxxx | € 2.842,77 |
Collaboratore semplice | Xxxxxxx Xxxxxxxx | € 663,31 |
Con riferimento alla competenza all’adozione del presente atto, si evidenzia che, come già affermato, con Xxxxxxxxx 813ASUR/DG2016 si delegavano le Direzioni di Area Vasta all’adozione dei provvedimenti di eventuale aggiudicazione degli appalti specifici basati sull’Accordo Quadro e le Direzioni delle Unità Operative e Logistica alla sottoscrizione dei contratti aggiudicati secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Conseguentemente, la determina di affidamento in oggetto viene proposta per l’adozione al Direttore pro-tempore dell’Area Vasta 4 di Fermo e i successivi rapporti contrattuali saranno formalizzati mediante atti sottoscritti dal Direttore dell’UOC Supporto all’Area Acquisti e Logistica di questa Area Vasta.
Si procedeva all’acquisizione dei CIG per ciascun aggiudicatario per la presente procedura, come da tabella allegata (Allegato n. 1 “Elenco aggiudicatari e CIG per lotti aggiudicatari”), con numero gara 8115689.
Per le ragioni sopra esposte se ne propone l’adozione al Direttore pro-tempore dell’Area Vasta 4 mediante il seguente schema di determina:
▪ Di approvare il documento istruttorio del presente provvedimento e quanto in esso descritto e precisato, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
▪ Di affidare con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ex art. 63 comma 2 lett. c
D. Lgv. 50/2016, per le ragioni indicate nel documento istruttorio, la fornitura di protesi ortopediche e sistemi di cementazione in favore dell’Area Vasta 4 di Fermo agli operatori economici indicati negli allegati al documento istruttorio;
▪ Di stabilire che il contratto avrà durata presunta di mesi 24, dall’01.06.2021 al 31/05/2023, con opzione di recesso anticipato in favore dell’AV4 in caso di aggiudicazione della gara d’appalto del soggetto aggregatore e di modifica, revoca o rinegoziazione dei relativi contratti ponte, in caso di adozione, in costanza di vigenza dei contratti ponte di cui trattasi, degli atti necessari all’emissione degli ordinativi di fornitura da parte di questa Area Vasta relativamente alla procedura aperta per la fornitura di protesi d’anca in conto deposito per la quale soggetto aggregatore è ESTAR-Toscana, come da determina DGASUR n. 207 del 15.04.2021, subordinatamente al parere del DEC con riferimento alla congruità tecnica dei relativi beni;
▪ Di prendere atto che con Xxxxxxxxx DGASUR n. 813 del 2016 si delegavano le Direzioni di Area Vasta all’adozione dei provvedimenti di eventuale aggiudicazione degli appalti specifici basati sull’Accordo Quadro e si delegavano, altresì, le Direzioni delle Unità Operative e Logistica alla sottoscrizione dei contratti aggiudicati;
▪ Di dare atto che il Direttore pro-tempore dell’U.O.C. Supporto all’Area Acquisti e Logistica di questa Area Vasta è delegato alla firma degli atti di formalizzazione dei rapporti contrattuali con gli operatori economici di cui al documento istruttorio;
▪ Di dare atto che il rapporto negoziale con gli aggiudicatari sarà regolato dallo schema di contratto ponte allegato al documento istruttorio;
▪ Di prendere atto che RUP del presente procedimento è il xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, dipendente dell’UOC Supporto all’Area Acquisti e Logistica dell’A.S.U.R. Marche – Area Vasta 4 di Fermo e che collaboratore semplice del RUP è la Sig.ra Xxxxxxx Xxxxxxxx, anch’essa dipendente dell’UOC Supporto all’Area Acquisti e Logistica dell’A.S.U.R. Marche – Area Vasta 4 di Fermo;
▪ Di prendere atto che direttore dell’esecuzione (DEC) del presente procedimento è il Direttore pro- tempore dell’UOC Ortopedia e Traumatologia o suo delegato;
▪ Di accantonare, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 113 D.lgs. 50/2016 e del “Regolamento attuazione disciplina criteri, affidamento incarichi, modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione e liquidazione del fondo incentivante”, approvato con determina DGASUR n. 705 del 30/10/2020, la somma complessiva di € 8.244,03, di cui € 4.737,95 riferita al 20% per l’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione ed € 3.506,08 per le somme effettivamente riconosciute per le funzioni tecniche ai soggetti che svolgono le attività della presente procedura, con riferimento alla sola fase esecutiva, da ripartire come da documento istruttorio;
▪ Di dare atto della coerenza e compatibilità della spesa - secondo quanto indicato nel documento istruttorio ed attestato in calce al medesimo dal Direttore UOC Supporto Area Contabilità e Xxxxxxxx
e dal Dirigente UOS Controllo di Gestione – per la somma complessiva per mesi 24 pari ad € 2.377.219,67, oltre IVA nei termini di legge, comprensiva, per l’anno 2021, dell’importo dell’accantonamento del fondo incentivante ex art. 113 D.lgs. 50/2016, da imputarsi come segue:
o budget 2021: € 699.195,25 oltre IVA nei termini di legge;
o budget 2022: € 1.184.487,82 oltre IVA nei termini di legge;
o budget 2023: € 493.536,60 oltre IVA nei termini di legge;
▪ Di dare atto che il presente atto non è sottoposto a controllo ai sensi dell’art. 4 della L. 412/1991 e dell’art. 28 della L.R. 26/1996 e successive modificazioni;
▪ Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente Determina rientra nei casi “aggiudicazione”;
▪ Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e successive modificazioni;
▪ Di dichiarare il presente atto efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo ASUR ai sensi dell’art. 26 comma 6 LR 26/96.
Fermo, 16/04/2021
Il RUP
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx
Il Direttore UOC Supporto Area Acquisti e Logistica
Dott. Xxxxxx Xx Xxxxx
RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE
Sulla base di quanto dichiarato dal Direttore UOC Supporto all’Area Acquisti e Logistica, il dirigente amministrativo UOSD Supporto all’Area Controllo di Gestione, attesta che sarà garantita la compatibilità economica per ciascun fattore produttivo ivi indicato rispetto ai budget 2021 e seguenti quando definiti ed assegnati.
Il Dirigente Amministrativo UOSD Supporto all'Area Controllo di Gestione
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx
Il direttore UOC Area Supporto Contabilità Xxxxxxxx e Xxxxxxx attesta la corretta imputazione della spesa al piano dei conti ed agli esercizi di competenza.
Il Dirigente Amministrativo UOC Supporto all’Area Contabilità Bilancio e Finanza
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx
- ALLEGATI -
Allegato n. 1: Elenco aggiudicatari e CIG per lotti aggiudicatari Allegato n. 2: Migliorie offerte
Allegato n. 3: Schema di contratto ponte
Allegato n. 1: Elenco aggiudicatari e CIG per lotti aggiudicatari
AGGIUDICATARI | CIG PER LOTTI AGGIUDICATARI | IMPORTO (€) |
Activa Srl (Xxxxxxx & Xxxxxxx Medical) | 871429608E | 277.488,56 |
Arthrex Italia Srl | 871431610F | 26.248,15 |
Bioteck Spa | 8714396313 | 21.380,10 |
Clinika Srl | 871440065F | 9.868,45 |
Xxxxxx Hospital Srl | 8714406B51 | 1.115.130,03 |
Limacorporate Spa | 871441311B | 74.076,00 |
Link Italia Spa | 8714422886 | 106.772,56 |
Medacta Italia Srl | 8714456496 | 214.843,20 |
Mikai Spa | 8714467DA7 | 61.671,42 |
Next Medical Srl (Ex Medcomtech) | 8714480863 | 3.267,16 |
Orthofix Srl | 87144900A6 | 12.718,52 |
Permedica Spa | 8714507EA9 | 11.606,40 |
Xxxxx & Nephew Srl | 8714516619 | 11.246,47 |
Xxxxxxx Italia Srl | 8714521A38 | 267.493,94 |
Zimmer Biomet Srl | 87145301A8 | 155.164,68 |
Allegato n. 2: Migliorie offerte
FORNITORE | OFFERTA MIGLIORATIVA SULLE CONDIZIONI ECONOMICHE VIGENTI | NOTE |
Activa Srl (Xxxxxxx & Xxxxxxx Medical) | 0% | |
Arthrex Italia Srl | Proposta migliorativa di sconto con differenti regimi per ciascuna tipologia di beni | Doc. in Atti: 1) Listino 2021 2) Elenco offerte affiancamento |
Bioteck Spa | 0% | |
Clinika Srl | 0% | |
Xxxxxx Hospital Srl | Proposta migliorativa di sconto con differenti regimi per ciascuna tipologia di beni | Doc. in Atti: - Proposta migliorativa di sconto |
Limacorporate Spa | 0% | |
Link Italia Spa | 5% | |
Medacta Italia Srl | 2% | |
Mikai Spa | 5% | |
Next Medical Srl (Ex medcomtech) | 0% | |
Orthofix Srl | 0% | |
Permedica Spa | 5% | |
Xxxxx & Nephew Srl | 0% | |
Xxxxxxx Italia Srl | 0% | |
Zimmer Biomet Srl | 5% |
Allegato n. 3: Schema di contratto ponte
CONTRATTO PER LA FORNITURA DI PROTESI ORTOPEDICHE ED ALTRI DISPOSITIVI IMPIANTABILI E DI SINTESI PER ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA OCCORRENTI ALLA U.O.C. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO 'A. MURRI" PRESSO LA SEDE OPERATIVA DI FERMO DELL'AREA VASTA 4 DELL'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE DELLE MARCHE
TRA
AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE DELLE MARCHE, con sede ad ANCONA, Xxx Xxxxxx xxx Xxxxxx x. 00, (xx seguito denominate Azienda}, Codice Fiscale e Partita lVA. 02175860424, rappresentata dal dott. Xxxxxx Xx Xxxxx, nato a Roma il 27.01.1972, Codice Fiscale XXXXXX00X00X000X, domiciliato per la carica in Fermo, Via Zeppilli n. 18, che interviene nel presente contratto in qualità di Direttore pro - tempore della Unita Operativa Complessa Supporto all’Area Acquisti e Logistica dell'articolazione aziendale denominata AREA VASTA 4 (di seguito denominata AV4)
IMPORTO PRESUNTO MESI 24: € CIG:
E L’OPERATORE ECONOMICO
(di seguito “Operatore economico” P.IVA/C.F. corrente a In Via Rappresentato per la sottoscrizione del presente contratto dal Sig. Nato a il CF E res.te a in via
PREMESSO
- che in data 29.12.2016, con Determina n. 813ASUR/DG2016, venivano approvati gli esiti del procedimento unico ASUR, con capofila l’Area Vasta 2, relativo alla conclusione di un accordo quadro per la fornitura – di durata quadriennale – di protesi ortopediche ed altri dispositivi impiantabili e di sintesi per ortopedia/traumatologia, a beneficio di tutte le sedi operative di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche. Il predetto accordo quadro prevedeva l’adozione dei provvedimenti di aggiudicazione degli appalti specifici per due i Lotti di seguito descritti:
a) Lotto 1: Protesi ortopediche – Cemento / Sistemi di cementazione (CIG 5205997C9E);
b) Lotto 2: Altri dispositivi impiantabili e di sintesi per ortopedia / traumatologia (CIG 520606980A).
- che con le determine n. 632/AV4 del 31.08.2017 e n. 462/AV4 del 19.06.2018, l’AV4 aggiudicava gli appalti specifici in favore dei concorrenti selezionati tra quelli partecipanti all’Accordo Quadro;
- che la durata dei singoli contratti, successivamente stipulati in esecuzione delle succitate determine, era di 48 mesi, con termine finale in data 31.05.2021
CONSIDERATO
- che con determina n. stante ogni presupposto di legittimità e di merito in essa esplicitato che qui si intende integralmente richiamato, il direttore pro-tempore dell’AV4, dato l’approssimarsi della scadenza dei predetti contratti, nelle more dell’aggiudicazione di gara di pari oggetto da parte del soggetto aggregatore, al fine di garantire le relative forniture senza soluzione di continuità, disponeva di affidare, con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ex art. 63, comma 2, lett. c, D.lgs. 50/2016, la fornitura di protesi ortopediche e sistemi di cementazione in favore dell’AV4 agli operatori economici aggiudicatari;
DATO ATTO
- che l’Operatore economico di cui al presente contratto risulta aggiudicatario ai sensi della succitata determina AV4;
- che il Direttore pro-tempore dell’U.O.C. Supporto all’Area Acquisti e Logistica dell’AV4, con la succitata determina AV4, veniva delegato alla firma degli atti di formalizzazione dei rapporti contrattuali con gli operatori economici aggiudicatari;
PRESO ATTO
- che la durata dei rapporti contrattuali di cui alla succitata determina AV4 era presuntivamente prevista per mesi 24, dal 01.06.2021 al 31.05.2023;
- che la predetta determina AV4 prevedeva opzione di recesso anticipato a favore dell’AV4 in caso di aggiudicazione della gara d’appalto del soggetto aggregatore oppure opzione di modifica, revoca o di rinegoziazione in caso di adesione all’Accordo Quadro di cui alla procedura aperta per la fornitura di protesi d’anca in conto deposito per il quale soggetto aggregatore è ESTAR-Toscana, come da Decreto n. 40/SUAM del 23.02.2021;
- che, fermo rimanendo l’oggetto, con riferimento alla procedura negoziata di cui alla predetta determina AV4 e al presente contratto, ai fini dell’acquisizione del codice identificativo di gara (CIG), per ragioni di economia procedimentale si individua un unico lotto per ciascun operatore economico, e che permane la suddivisione in due sub-lotti, così come di seguito delineati, per finalità descrittive e di uniformità di categoria merceologica;
SI STIPULA IL SEGUENTE CONTRATTO:
INDICE
Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO
Art. 2 – ALLEGATI E DOCUMENTI RICHIAMATI “PER RELAZIONE” Art. 3 – DURATA DEL VINCOLO CONTRATTUALE
Art. 4 – DESCRIZIONE DELLA FORNITURA E PREZZI Art. 5 – MODALITA’ DELLA FORNITURA
• Art. 5.1 – GENERALITA’
• Art. 5.2 – CONTO DEPOSITO
• Art. 5.2.1 CONTRATTO ESTIMATORIO
• Art. 5.3 – ONERI DELLA STAZIONE APPALTANTE
• Art. 5.4 – LISTINI INTEGRATIVI
Art. 6 – FORNITURA DI PRODOTTI NON DISCIPLINATI DA DEPOSITO Art. 7 – FORNITURA ALTRI PRODOTTI
Art. 8 – ALTRE DISPOSIZIONI
Art. 9 – ULTERIORI ONERI RELATIVI ALLA FORNITURA
Art. 10 – RITIRO DEI DISPOSITIVI AL TERMINE DEL CONTRATTO Art. 11 – CESSIONE DEL CONTRATTO
Art. 12 – PAGAMENTI
Art. 13 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI Art. 14 – GARANZIA DEFINITIVA
Art. 15 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO Art. 16 – PENALI
Art. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Art. 18 – REVISIONE DI XXXXXX
Art. 19 – RISERVATEZZA
Art. 20 – RESPONSABILE DI COMMESSA Art. 21 – RESPONSABILITA’ CIVILE
Art. 22 – PATTO D’INTEGRITA’ Art. 23 – FORO COMPETENTE Art. 24 – ALLERT
Art. 25 – XXXXXXXX XXXXXXXXXX
Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
Con espresso richiamo alle disposizioni dell'Accordo Quadro sottoscritto di cui alle Premesse e a quanto stabilito nella determina AV4 , il presente contratto ha per oggetto la fornitura di protesi ortopediche ed altri dispositivi impiantabili e di sintesi per ortopedia / traumatologia, occorrenti alla Unita Operativa Complessa di Ortopedia e Traumatologia del Presidio Ospedaliero "A. MURRI" di Fermo AV4, secondo il fabbisogno derivante dalle circostanze cliniche e tecnico-scientifiche che saranno valutate di volta in volta, pari ad un importo presunto di € per mesi 24.
Si applicano, laddove non incompatibili, le disposizioni di cui al predetto Accordo Quadro e al relativo contratto specifico stipulato dall’operatore economico con l’AV4, in scadenza in data 31.05.2021.
Art. 2 - ALLEGATI E DOCUMENTI RICHIAMATI "PER RELAZIONE"
Ai fini e per gli effetti del presente contratto, si intendono integralmente richiamati "per relazione", quale sua parte integrante e sostanziale:
a. l'Accordo Quadro sottoscritto in data 28.02.2017 in modalità olografa, successivamente formalizzato dal Responsabile Unico del Procedimento in formate digitale in data 16.03.2017;
b. l'offerta economica per il lotto n. 1 - "protesi ortopediche - cemento / sistemi di cementazione" - esclusivamente per le tipologie di impianto e per le tipologie di cementazione / sistemi di cementazione rispettivamente oggetto della selezione stessa, ed alle quotazioni unitarie riportate nella medesima offerta;
c. l'offerta economica per il lotto n. 2 - "altri dispositivi impiantabili e di sintesi per ortopedia e traumatologia', esclusivamente per le tipologie di impianto, per le tipologie di cemento e sistemi di cementazione, per i dispositivi e/o prodotti rispettivamente oggetto della selezione stessa, ed alle quotazioni unitarie riportate nella medesima offerta;
d. il capitolato d'oneri, quale approvato con determina dell'Azienda n. 488/ASURDG in data 17.06.2013.
e. tutta la documentazione amministrativa e tecnico - illustrativa acquisita in atti prodotta dall'Operatore Economico a corredo delle citate offerte economiche;
f. ogni altra documentazione protocollata e trasmessa all'Operatore Economico dal Responsabile Unico del Procedimento nel corso dell'esperimento della procedura concorsuale di gara e fino alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro e del precedente contratto stipulato dall’operatore economico con l’AV4, in scadenza in data 31.05.2021;
g. la documentazione relativa alla richiesta di offerta migliorativa avanzata dall’AV4 all’operatore economico nel mese di febbraio 2021 e conseguente riscontro da parte dello stesso.
Art. 3 - DURATA DEL VINCOLO CONTRATTUALE
Ai sensi e per gli effetti di quanto espressamente previsto nella determina AV4 n. , la validità del presente contratto decorre dal 01/06/2021, e comunque a far data dalla effettiva stipulazione dello stesso, con termine finale in data 31/05/2023, salvo opzione di recesso anticipato a favore dell’AV4 in caso di aggiudicazione della gara d’appalto del soggetto aggregatore SUAM oppure opzione di modifica, revoca o di rinegoziazione a favore dell’AV4 in caso di adesione all’Accordo Quadro di cui alla procedura aperta per la fornitura di protesi d’anca in conto deposito per il quale soggetto aggregatore è ESTAR-Toscana, come da Decreto n. 40/SUAM del 23.02.2021.
Art. 4 - DESCRIZIONE DELLA FORNITURA E XXXXXX
Fatta salva ogni altra prerogativa esplicitata nel presente contratto, l'Operatore Economico si impegna ad eseguire la fornitura negli esclusivi termini ed oggetto della selezione formalizzata nell'Accordo Quadro, e secondo le condizioni tecnico - economico- contrattuali di cui:
a. all'offerta economica per il sub-lotto n 1 ("protesi ortopediche - cemento / sistemi di cementazione") per le tipologie / impianto e per le tipologie di cementa / sistemi di cementazione rispettivamente oggetto della selezione stessa, e alle quotazioni unitarie riportate nella medesima offerta;
b. all'offerta economica per il sub-lotto n. 2 ("altri dispositivi impiantabili e di sintesi per ortopedia / traumatologia") per le tipologie / impianto, per le tipologie di cementazione/sistemi di cementazione, per i dispositivi e/o prodotti rispettivamente oggetto della selezione stessa, ed alle quotazioni unitarie riportate nella medesima offerta.
II prezzo dei prodotti offerti si intende omnicomprensivo di tutti i costi necessari per la fornitura, quali trasporto, imballaggio, consegna, carico e scarico e di tutto quanta risultasse necessario per la corretta esecuzione del contratto nel senso richiesto dal capitolato d'oneri, esclusa la sola IVA.
In caso di prodotti afferenti ad eventuali listini integrativi, saranno applicate le identiche percentuali di sconto sui prezzi di listino dei prodotti offerti In gara.
Saranno altresì applicate le percentuali di sconto eventualmente offerte a seguito della proposta di offerta migliorativa avanzata dall’AV4 all’operatore economico nel mese di febbraio 2021 e riscontrata dallo stesso.
Art. 5 - MODALITA' DELLA FORNITURA
5.1 - GENERALITA'
Con riferimento ai dispositivi e tipologie / impianto relativi al fabbisogno per il sub-lotto 1 - protesi ortopediche - cemento / sistemi di cementazione, ed ove compatibile e ritenuto opportuno, per i dispositivi / prodotti e/o loro combinazioni di impianto / tipo relativi al fabbisogno per il sub-lotto 2 - altri dispositivi impiantabili e di sintesi per ortopedia / traumatologia, questa Amministrazione, fatte salve diverse ipotesi di seguito regolamentate nel presente contratto, accede alla fornitura dei prodotti occorrenti secondo le seguenti modalità di prassi corrente:
- consegna / costituzione da parte dell'Operatore Economico di un conto deposito di set di base dei dispositivi impiantabili oggetto del presente contratto, dettagliato per tipologia, di prodotto / quantità / lotto di produzione / codice CND / numero di Repertorio dei Dispositivi Medici/ data di scadenza dei dispositivi;
- fornitura in comodato d'uso gratuito da parte dell'Operatore Economico dello strumentario chirurgico occorrente per i relativi impianti;
- acquisto in somministrazione dei dispositivi impiantati a titolo di esclusiva reintegrazione delle componenti dei set di base depositati effettivamente utilizzate.
II deposito del set di base di dispositivi impiantabili e l’utilizzazione in comodato d'uso gratuito del relativo strumentario chirurgico di impianto si intendono - di norma e salva diversa pattuizione - di natura continuativa e sono rispettivamente regolati secondo le disposizioni del presente contratto.
5.2 – CONTO DEPOSITO
L’aggiudicatario costituisce un autonomo deposito di beni oggetto della fornitura presso la Stazione Appaltante, che può utilizzarli al bisogno nelle prestazioni sanitarie connesse, senza preavviso. L’avvenuto utilizzo determina la perdita della proprietà dell’Aggiudicatario e, quando comunicato – di regola mediante invio di ordinativo di fornitura – l’obbligo di reintegro in capo a quest’ultimo nei tempi e modalità previste dal contratto d’appalto. L’inventario del conto deposito è redatto a cura dell’aggiudicatario, con validazione a carico del responsabile dell’esecuzione della Stazione Appaltante. L’inventario del conto deposito viene periodicamente verificato.
Il DEC o suo incaricato ha la responsabilità di stoccaggio e custodia secondo le regole della buona tecnica di conservazione (a titolo esemplificativo: integrità del confezionamento, controllo scadenze e conseguente utilizzo, assenza di scritte o etichette ulteriori rispetto a quelle originali, rispetto delle condizioni ambientali di temperatura o umidità ove previste. L’aggiudicatario ha diritto all’accesso al deposito dedicato, previa autorizzazione del DEC.
La bolla o il verbale di consegna firmato per accettazione non esonera l’aggiudicatario dalla responsabilità e conseguente obbligo di sostituzione per eventuali vizi di produzione, compresa la perdita di sterilità non imputabile alla Stazione Appaltante, non emersi al momento della consegna ma accertati al momento dell’utilizzo.
Se pertinente, il DEC anche tramite l’utilizzatore mette a disposizione le informazioni necessarie a rintracciare i pazienti interessati in caso di allert di sicurezza.
In caso di fornitura dei prodotti oggetto del presente contratto senza soluzione di continuità, l’operatore economico è esonerato, con riferimento al precedente contratto in scadenza il 31.05.2021, dalla redazione dell’inventario finale in contraddittorio col DEC e non si dà luogo al verbale di chiusura del conto deposito.
Entro 15 giorni dalla data di scadenza del presente contratto, l’operatore economico, salvo perfezionamento di un nuovo rapporto contrattuale con continuità della fornitura senza soluzione, dovrà redigere inventario finale in contraddittorio col DEC e ritirare i beni presenti ed inutilizzati, in condizioni di integrità e funzionalità. L’inventario sarà allegato a verbale di chiusura del conto deposito e dovrà essere contestualmente trasmesso al RUP. Ogni spesa connessa resta in capo all’aggiudicatario.
5.2.1 – CONTRATTO ESTIMATORIO
Richiamata ogni circostanza di cui ai precedenti punti 5.1 e 5.2, il rapporto in tal senso instaurato si intende regolamentato, ove applicabile in relazione alla specifica peculiarità della fornitura in argomento, secondo le modalità del contratto estimatorio, avente per oggetto set di dispositivi impiantabili, in base alle esigenze medico - chirurgiche della struttura
interessata alla fornitura, secondo quanto previsto degli articoli 1556 e seguenti del Codice Civile. I prodotti depositati sono da considerarsi beni infungibili, singolarmente individuabili mediante codice distintivo.
L'incaricato di sala operatoria presso la struttura interessata all'appalto, di norma, ad impianto avvenuto, trasmette alla competente Unita Operativa di questa Stazione appaltante richiesta di reintegrazione, recante indicazione dei dispositivi del set deposito di base utilizzati. Sulla base di delta comunicazione, la competente Unita Operativa di questa Stazione appallante emette ordinativo di acquisto del materiale impiantato.
L'ordinativo recherà il dettaglio del materiale impiantato / utilizzato. Le informazioni contenute nell'ordinativo dovranno essere riportate nella relativa fattura, che dovrà fare riferimento anche alla/e bolla/e di consegna emessa/e a suo tempo in conto deposito.
L'Operatore Economico si impegna a provvedere alla reintegrazione delle componenti utilizzate ed ordinate entro 3 (tre) giorni dalla data di ricevimento dell'ordinativo. In seguito all'ordine di acquisto da parte della competente Unita Operativa della Stazione appaltante, l'Operatore Economico emetterà fattura, cui seguirà pagamento del corrispettivo secondo quanta disposto dal successivo articolo 12 del presente contratto.
È fatto divieto all'Operatore Economico, fatte salve circostanze specificamente autorizzate dalla Stazione appaltante, emettere fattura o procedere alla reintegrazione in assenza di ordinativo.
Entro il termine di durata del contratto, l’Unita Operativa interessata all'appalto, previo accordo scritto con l'Operatore Economico, potrà, sulla base di effettive mutate necessita, richiedere la variazione e/o l'implementazione dei depositi base costituiti con ii presente contratto.
Al fine di garantire un costante verifica dei set deposito base dei dispositivi presso le sale operatorie, l’Operatore Economico è tenuto ad effettuare dei controlli periodici sulla composizione del set stesso, con cadenza minima semestrale, da tracciarsi secondo modalità da concordare, previo accordo e contraddittorio con l'incaricato di sala operatoria e con la Direzione dell'esecuzione del contratto. Nessuna pretesa potrà essere vantata dall'Operatore Economico in caso di contestazioni o controllo del materiale giacente presso le sale operatorie trascorsi 6 (sei) mesi dall'ultima verifica.
L'accesso al conto deposito da parte dell'Operatore Economico e comunque consentito in ogni momento, previa comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Direzione dell'Esecuzione del Contratto. Eventuali mancate corrispondenze dovranno essere verificate dall'Operatore Economico controllando la documentazione in possesso alla Stazione appaltante, individuando le eventuali cause di incongruenza dei dati e procedendo alla soluzione del problema, in accordo con l'incaricato di sala operatoria e/o con la Direzione dell'Esecuzione del Contratto.
In sede di inventario, l'Operatore Economico si impegna a segnalare all'incaricato di sala operatoria e/o alla Direzione dell'Esecuzione del Contratto i dispositivi prossimi alla scadenza. Qualora la Stazione appaltante non ne preveda in tempo utile l'impianto, l'Operatore Economico e tenuto a procedere al loro ritiro ed alla loro contestuale sostituzione, al fine di non avere in deposito dispositivi scaduti, restando inteso in ogni caso nessun onere a carico della Stazione appallante per dispositivi scaduti.
L'Operatore Economico dovrà procedere alla sostituzione dei dispositivi che per perdita di sterilità non imputabile agli operatori della Stazione appaltante o per qualche vizio di produzione, non dovessero garantire la massima sicurezza dell'intervento, entro 24 / 48 ore dalla richiesta inoltrata dall’incaricato di sala operatoria e/o dalla Direzione dell'Esecuzione del Contratto, senza oneri a carico della Stazione Appaltante.
L'Operatore Economico, per proprie eccezionali esigenze, previa autorizzazione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, potrà prelevare temporaneamente dei dispositivi, per poi garantirne ii reintegro entro il termine concordato in sede di autorizzazione.
Per tutto il periodo del vincolo contrattuale, l'Operatore Economico è tenuto a fornire in comodato d'uso gratuito lo strumentario chirurgico eventualmente necessario per la effettuazione dell'impianto dei dispositivi oggetto del presente contratto, secondo quanta previsto dagli articoli 1803 e seguenti del Cadice Civile e nelle quantità concordate con la Unità Operativa interessata all'appalto al momento della costituzione del deposito base dei dispositivi di riferimento.
5.3 - ONERI DELLA STAZIONE APPALTANTE
La Stazione appallante, attraverso le diverse figure responsabili di cui al presente contratto, si impegna:
a. a provvedere ad una adeguata custodia, sorveglianza e manutenzione del materiale in deposito e/ comodato d'uso, secondo le regole della buona tecnica di conservazione (integrità del confezionamento, controllo scadenze, corretto
utilizzo dei prodotti in base alla loro scadenza) e stoccaggio in locali e contenitori adeguati sulla base delle istruzioni impartite dall'Operatore Economico;
b. ad impiegare i dispositivi secondo l'uso per cui sono progettati;
c. ad informare immediatamente l'Operatore Economico di eventuali danni ai materiali in deposito e/o in comodato in conseguenza dei quali possa essere derivata perdita o inservibilità del bene.
5.4 - LISTINI INTEGRATIVI
In corso di contratto l'operatore avrà facoltà di proporre listini integrativi. La possibilità di fornire i prodotti dei listini integrativi, direttamente oppure tramite conto deposito, subordinata alla formale approvazione da parte dell'AV4. La proposta dovrà avvenire mediante invio del listino integrativo e della relativa documentazione tecnica (completa di indicazione di CND e repertorio). Fino ad espressa autorizzazione è fatto divieto di procedere ad utilizzo o impianto.
Art. 6 - FORNITURA PRODOTTI NON DISCIPLINATI DA DEPOSITO
In relazione ai dispositivi per i quali non è prevista originariamente e continuativamente la costituzione di un deposito base, l'Operatore Economico e tenuto a fornire, entro i termini programmati da parte della Unita Operativa destinataria della fornitura, secondo quantità e gamma concordata, un deposito base dei dispositivi potenzialmente necessari per l'intervento, da ritirare successivamente alla effettuazione dell'impianto. La costituzione e/o fornitura temporanea del set occorrente, potrà essere effettuata soltanto previa comunicazione alla Unita Operativa della struttura competente per la successiva emissione dell'ordinativo, salvi casi di urgenza.
In tal ipotesi, l'Operatore Economico e tenuto a fornire in comodato d'uso gratuito temporaneo, ove necessario, e secondo le modalità previste dal capitolato d'oneri, ave applicabili, lo strumentario chirurgico destinate all'impianto dei dispositivi occorrenti.
Ad impianto avvenuto, sulla base della comunicazione dell'incaricato di sala operatoria utilizzatrice, la competente Unita Operativa della Stazione Appaltante emetterà ordinativo di acquisto del materiale effettivamente utilizzato. La fatturazione dei dispositivi utilizzati dovrà riportare gli estremi dell'ordine e l'esatta indicazione delle quantità e della tipologia dei prodotti impiantali.
L'Operatore Economico, in caso di urgenza e qualora di interesse della Unita Operativa interessata, dovrà assicurare la propria disponibilità a fornire, secondo le medesime modalità previste nel presente articolo, eventuali set di dispositivi e relativi strumentari di impianto comunque presenti nella propria offerta selezionata, ancorché non specificamente previsti nel novero dei prodotti oggetto del presente contratto.
Art. 7 - FORNITURA ALTRI PRODOTTI
Per i dispositivi / prodotti non disciplinati dal contratto estimatorio, la prestazione a carico dell'operatore economico aggiudicatario avviene sulla base del corrispondente ordinativo di fornitura emesso dalla competente Unita Operativa della Stazione appaltante, nel rispetto dei termini e delle modalità Indicate nell'ordinativo stesso.
I dispositivi impiantabili ed i prodotti forniti in relazione all'appalto secondo le modalità di cui al presente contratto ed al capitolato d'oneri dovranno essere conformi a quanta dichiarato e presentato in offerta, immuni da vizi che ne rendano non idonea la specifica utilizzazione, ed essere comunque conformi, in tutti i loro requisiti tecnici e merceologici, alla vigente normativa nazionale e/o comunitaria in materia, con particolare riferimento alla conformità ad ogni vigente disposizione nazionale ed internazionale attinente la produzione, l'importazione e l'immissione in commercio e, in generale, disciplinante la loro fornitura.
I prodotti forniti in confezione sterile dovranno possedere, all'atto della consegna, un periodo di validità e scadenza non inferiore ai 2/3 (due terzi) della durata prevista.
In relazione a qualsiasi ipotesi contemplata nel presente contratto e nel capitolato d'oneri, i dispositivi occorrenti dovranno essere consegnati a cura dell'Operatore Economico franco di ogni rischio e spesa, con mezzi idonei alla qualità della merce trasportata, presso le strutture interessate e/o presso i luoghi di consegna espressamente indicati nell'ordinativo di fornitura. I dispositivi / prodotti consegnati dovranno essere esattamente conformi a quelli presentati in offerta e di cui alla documentazione tecnica prodotta.
I documenti di trasporto che accompagnano i dispositivi / prodotti all'atto della consegna dovranno contenere gli estremi dell'ordine e/o della comunicazione di utilizzo, e l'esatta indicazione delle quantità, della tipologia di prodotto, del lotto di produzione, del codice CND, del numero di Repertorio dei Dispositivi Medici e della data di scadenza.
II giudizio sull'accettabilità o meno dei dispositivi / prodotti e riservato al personale competente della Stazione appaltante presso la Unita Operativa interessata alla fornitura. La firma per ricevuta pasta sul documento di trasporto in occasione del le varie consegne indica solo una corrispondenza del numero dei colli inviati e di quanta accertabile a vista, non esonerando l'Operatore Economico da eventuali contestazioni che possano insorgere all'atto della utilizzazione del prodotto. L'accettazione della merce non solleva l'Operatore Economico dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti e/o occulti e/o non corrispondenza a quanta ordinate, obbligando l'Operatore Economico stesso alla sostituzione e/o integrazione della merce non idonea o non corrispondente.
L'effetto traslativo della proprietà in capo alla Stazione Appaltante della merce consegnata non si produce al momento del suo ritiro (presa in consegna della sala operatoria / magazzino), bensì all'utilizzo del dispositivo.
L'Operatore Economico deve ritirare i dispositivi / prodotti ritenuti non accettabili, ed in pendenza a in mancanza del ritiro, detti dispositivi rimarranno a rischio e a disposizione del fornitore stesso, senza alcuna responsabilità da parte della Stazione appaltante e/o della Unità Operativa ricevente per ulteriori degradamenti a deprezzamenti che i dispositivi stessi possano subire.
Art. 8 - ALTRE DISPOSIZIONI
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di concordare con l'Operatore Economico, per tutta la durata di validità del presente contratto, ulteriori variazioni, modifiche e/o appendici al contratto stesso, ferma restando la circostanza secondo cui tali variazioni non comportino modifiche e le alterazioni sostanziali ai contenuti ed alle condizioni economiche.
Fatto salvo quanta esplicitato nel precedente capoverso in termini di non modificabilità e/o alterazione sostanziale dei contenuti e delle condizioni economiche, qualora l'operatore economico aggiudicatario immetta nel mercato dispositivi e/o prodotti e/o strumentari chirurgici di migliori caratteristiche per rendimento e funzionalità, gli stessi dovranno essere proposti in sostituzione di quelli oggetto del presente contratto.
Resta intesa che in nessun caso sarà possibile introdurre modifiche di qualsiasi natura ai dispositivi e/o prodotti e/o strumentari chirurgici forniti senza preventiva accettazione da parte della Stazione Appaltante. L'Operatore Economico, pertanto, è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante ogni modifica dei prodotti offerti, la quale avrà facoltà di accettare o meno quanta proposto.
Art. 9 - ULTERIORI ONERI RELATIVI ALLA FORNITURA
L'Operatore Economico assume l'obbligo di garantire alla Stazione Appaltante il sicuro ed indisturbato possesso dei prodotti forniti e di mantenerli estranei ed indenni di fronte ad azioni o pretese al riguardo da parte di terzi.
L'Operatore Economico assume ogni responsabilità per l'uso di prodotti o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti, per invenzioni modelli industriali e marchi e diritti d'autore. L'Operatore Economico assume pertanto a proprio carico tutti gli onerii derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperlte nei confronti della Stazione Appaltante in relazione ai beni oggetto della fornitura o In relazione alla loro utilizzazione, obbligandosi a tenere indenne la Stazione Appaltante dagli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio, nonché delle spese e dei danni a cui lo stesso dovesse essere condannato con sentenza passata in giudicato.
L'Operatore Economico e direttamente responsabile di ogni danno che possa derivare alla Stazione Appaltante ed a terzi nell'espletamento della fornitura a derivante da vizio o difetto dei prodotti forniti.
La Stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere agli operatori di cui l'Operatore Economico si avvale per l'esecuzione del contratto. Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, si intende integralmente richiamato "per relazione", per quanta applicabile e non in contrasto con il presente contratto, il capitolato d'oneri.
Si intende in tal senso esplicitamente richiamare che nell’ipotesi in cui le Autorità competenti dispongano ii divieto di vendita e ii ritiro di un prodotto dal commercio, per salvaguardare la salute pubblica da situazioni di rischio e pericolosità, l'Operatore Economico è obbligato, a propria cura e spese, al ritiro del prodotto entro i termini previsti dal relativo provvedimento.
Qualsiasi comunicazione sulla sicurezza dei dispositivi o ritiro volontario da parte dell’Operatore Economico dovrà essere inviata ai Responsabili della vigilanza dei Dispositivi Medici della Stazione appaltante.
Art. 10 - RITIRO DEI DISPOSITIVI AL TERMINE DEL CONTRATTO
Alla scadenza del contratto, salvo perfezionamento di un nuovo rapporto contrattuale con continuità della fornitura senza soluzione, l'Operatore Economico, previo accordo con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, dovrà provvedere al ritiro dei prodotti non utilizzati. Xxxx redatto a cura dell'Operatore Economico, del Direttore dell'Esecuzione del Contratto e dell'incaricato di sala operatoria apposite verbale attestante lo state degli stessi, unitamente alla bolla di reso, sulla quale saranno dettagliati i dispositivi e le relative quantità. Le spese relative al ritiro del materiale sane a carico dell'Operatore Economico.
L'Operatore Economico è autorizzato, ad emettere fattura per i prodotti che all'atto delia restituzione risultino eventualmente non riconsegnati, danneggiati, mancanti o de - sterilizzati, nei soli casi in cui tali circostanze possano ricondursi, previo contraddittorio, a responsabilità della Stazione appaltante.
Art. 11 – CESSIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 105 D. Lgv. 50/2016, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, escussione della garanzia definitiva e risoluzione del contratto medesimo. Pertanto, il trasferimento delle obbligazioni ad un soggetto terzo, sia pure solo parziale, non potrà in nessun caso produrre effetti giuridici, all’infuori di quelli sanzionatori sopra indicati.
Art. 12 - PAGAMENTI
Ai sensi del D. Lgv. n°231/02 si stabilisce che il pagamento verrà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di registrazione elettronica della fattura, previo accertamento da parte della Stazione Appaltante della conformità delle prestazioni effettuate a quelle oggetto di contratto. Nel caso di beni inventariali per i quali sia previsto il collaudo, tale accertamento avverrà in contraddittorio. La fattura dovrà indicare i riferimenti dell’ordinativo di fornitura AREAS, ove presente; il codice univoco ufficio 0TXQBM (zero TXQBM) per la fatturazione elettronica; codice commessa #MWAQ7R#.
In caso di dispositivi medici l’aggiudicatario è tenuto all’inserimento delle informazioni relative al tipo di dispositivo e al codice di repertorio, nel rispetto delle indicazioni per la fatturazione elettronica di cui al DL 28/2015 art. 9 ter comma 9. Per i dettagli operativi si rinvia al prot. 11088 dell’11.04.2016 disponibile al link xxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxx.xxx?XX_XXx00000&xxxxx0000.
Al pagamento tardivo saranno applicati gli interessi di legge. La Stazione Appaltante, al fine di garantirsi sul rispetto del le clausole contrattuali, può sospendere, ferma l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all’aggiudicatario cui sono stati contestati inadempimenti, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.
In caso di prestazioni periodiche o continuative, l’aggiudicatario emetterà fattura mensile o con diversa periodicità da concordarsi. In caso di prestazioni eterogene e relative voci di costo (ad esempio canone di noleggio, di assistenza, materiale di consumo etc.), l’aggiudicatario è tenuto a richiesta della Stazione Appaltante all’emissione di fatture distinte per ciascuna voce di costo. A richiesta è altresì tenuto a corredare la fattura con tabella di dettaglio.
L’aggiudicatario deve trasmettere regolarmente la documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, come previsto dal presente capitolato. La SA può sospendere l’emissione i mandati di pagamento in caso di violazioni di legge ovvero mancato o irregolare pagamento dei crediti dei dipendenti da parte dell’aggiudicatario fino a che quest’ultimo non dimostri l’avvenuta cessazione delle violazioni addebitate ovvero il saldo del debito verso i lavoratori. Analoga sospensione avviene in caso di irregolarità DURC. Per tali sospensioni l’aggiudicatario non può né opporre eccezioni né avanzare pretesa alcuna.
Art. 13 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
A pena di nullità del contratto ovvero di risoluzione dello stesso, l’aggiudicatario è tenuto agli obblighi di tracciabilità di cui alla L 136/2010. Si richiama in particolare il dovere di comunicare all’UOC Supporto Area Contabilità e Bilancio AV4 (fax 0734/0000000 tel. 0734/0000000 PEC xxxxxxxxx0.xxxx@xxxxxxx.xx) gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro gg. 7 dalla loro accensione nonché, entro lo stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutti i documenti contabili (fattura, bonifico etc.) devono riportare il CIG di gara. Gli obblighi di tracciabilità si estendono agli eventuali subappaltatori e sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture. Parimenti a pena di nullità, l’aggiudicatario è pertanto obbligato ad inserire nei rispettivi contratti “di filiera” un’apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della succitata L 136/2010. Al fine di consentire i relativi controlli, l’aggiudicatario è parimenti obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante copia dei rispettivi contratti “di filiera”. Inoltre, qualora l’aggiudicatario, il subappaltatario o il subcontraente abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all’immediata
risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
Art. 14 - GARANZIA DEFINITIVA
Ai sensi dell’art.103 D. Lgv. 50/2016, al quale si rinvia per ogni maggior dettaglio, l’aggiudicatario è obbligato a costituire garanzia definitiva del 10% dell’importo contrattuale di aggiudicazione, entro la data di stipula del contratto. Lo svincolo della garanzia provvisoria, se prestata, sarà comunicato per iscritto solo successivamente al ricevimento di regolare cauzione definitiva. La garanzia definitiva deve essere rilasciata da istituto italiano od estero ammesso ad operare in Italia ed iscritto nel Registro unico degli intermediari assicurativi o nell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea come risultante da IVASS. Essa dovrà coprire l’intero periodo di validità del contratto ed essere estesa in caso di proroga o rinnovo. Sarà restituita su richiesta espressa dell’aggiudicatario al termine del contratto, dopo aver accertato la completa e regolare esecuzione del contratto. Lo svincolo sarà efficace solo se comunicato per iscritto dalla Stazione Appaltante. Ai sensi del succitato art. 103 D. Lgv. 50/2016 comma 11 è facoltà della Stazione Appaltante esonerare l’aggiudicatario dalla prestazione della garanzia, subordinatamente ad una miglioria del prezzo di aggiudicazione. In caso di concorrenti plurimi (RTI e Consorzi), la cauzione deve essere stipulata da – ed in favore di – tutti i concorrenti partecipanti.
Art. 15 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto si perfezionerà a norma dell’art.32 D. Lgv. 50/2016 mediante stipula dello stesso nelle forme della scrittura privata con firma digitale ai sensi del D. Lgv. 82/2005 e del DPR 445/2000, indipendentemente dall’apposizione di eventuale firma olografa; con eventuale registrazione in caso d’uso ed assunzione delle relative spese a carico dell’aggiudicatario stesso. Con la stipula s’intendono espressamente approvati tutti gli allegati ed i documenti richiamati per relationem, quale parte integrante e sostanziale del contratto medesimo.
L’Operatore economico ha l’obbligo di trasmettere la seguente documentazione: cauzione definitiva, giustificativo di pagamento bollo virtuale o altra modalità di legge, copia polizza responsabilità civile, estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
L’imposta di bollo, pari ad € 16,00 ogni 100 righe o 4 pagine, ai sensi dell’art.3, comma 1, Tariffa (parte I) D.M.20/08/1992 e del Decreto 25 Maggio 2007 del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato sulla G.U. n.146 del 26.06.2007 è stabilita a carico dell’aggiudicatario, che potrà assolverla con le modalità previste dall’art.15 DPR 642/72 oppure art.3 lett. a) DPR 642/72 mediante versamento ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate che rilascia apposito contrassegno; o infine con modalità informatiche ex art. 7 Decreto del MEF del 23/01/2004 (circolare n°36 del 2006 xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx ). In caso di utilizzo del modello F23 il codice ufficio/ente è TQX ed il codice tributo è 456T, descrizione “imposta di bollo”. Sono fatte salve le esenzioni previste dalla legge.
Art. 16 - PENALI
In caso di inadempimento anche parziale delle obbligazioni contrattuali, il RUP formula contestazione all’aggiudicatario, assegnando un termine di gg. 15 per le eventuali controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, comunica la penale in misura da stabilirsi, sentito il responsabile dell’esecuzione se del caso, in misura compresa tra lo 0,1% 2% dell'ammontare netto contrattuale comprensivo di opzioni solo se già esercitate, e comunque complessivamente non superiore al 10%, da determinare in relazione alla gravità ed alle conseguenze dell’inadempimento (grado di negligenza, all’eventuale reiterazione ed all’effettivo disservizio). In caso di adempimento tardivo, sono applicate penali in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille del valore iniziale del contratto, da determina in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo. Nel caso di beni inventariali, la mancata o negativa verifica di conformità oltre il termine di gg 25 dalla data di consegna sarà considerato adempimento tardivo. L’esecuzione parziale o difforme è considerata inadempimento. L’irrogazione della penale non esclude l’obbligo di risarcimento dell’eventuale maggior danno, quando accertato.
Nel caso in cui dall’inadempimento derivino sanzioni amministrative a carico della stazione appaltante, all’importo della relativa penale andrà aggiunto quello della summenzionata sanzione.
Qualora la somma delle penali irrogate in corso di esecuzione ecceda il 10% dell’ammontare netto contrattuale di cui sopra, il responsabile del procedimento, sentito il direttore dell’esecuzione, può promuovere l’avvio della risoluzione del contratto per inadempimento.
La penale deve essere pagata entro gg. 30 dalla relativa comunicazione. Il pagamento va effettuato in favore di ASUR Area Vasta 4 - XX00X0000000000000000000000; causale “penale contratto (specificare oggetto e CIG)”. In mancanza sarà
garantita dall’eventuale credito dell'aggiudicatario relativo al contratto del quale trattasi oppure dalla cauzione definitiva, fermo l’obbligo di reintegro entro gg. 15 dalla richiesta.
Art. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 108 D. Lgv. 50/2016 (risoluzione), oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto, nei seguenti casi:
a. Xxxxxxx, anche sopravvenuta, dei requisiti generali di cui all’art. 80 D. Lgv. 50/2016;
b. Carenza, anche sopravvenuta, dei requisiti speciali eventualmente necessari all’espletamento dell’attività oggetto dell’appalto;
c. grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, risultante dalla comminazione di una o più penali complessivamente non inferiori al 10% del valore dell'ammontare netto contrattuale, comprensivo di opzioni solo se già esercitate;
d. violazione del divieto di cessione del contratto e/o dei limiti al subappalto;
e. interruzione delle prestazioni oggetto dell’appalto;
f. mancato pagamento del canone o del corrispettivo in caso di concessioni o altro contratto attivo;
g. violazione degli obblighi di riservatezza;
h. violazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
i. violazione degli obblighi di sicurezza;
j. mancato rispetto del termine di avvio delle prestazioni di fornitura o di servizi, che si protragga oltre il doppio del termine di attivazione delle prestazioni eventualmente indicato, se pertinente;
k. Mancato rispetto dei termini di consegna, che si protragga oltre il doppio del termine eventualmente indicato, se pertinente.
l. Mancato superamento del periodo di prova, se previsto da apposita clausola;
In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) negativo per due volte consecutive, la Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione a quest’ultimo di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. La risoluzione del contratto per colpa dell’aggiudicatario importa escussione della garanzia definitiva residua; fatto salvo l’eventuale maggior danno. In caso di risoluzione del contratto, l’aggiudicatario si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicura re la continuità delle prestazioni oggetto di appalto fino a nuovo affidamento, se richiesto dalla Stazione Appaltante.
Art. 18 - REVISIONE PREZZI
Le condizioni economiche ed i prezzi della presente fornitura resteranno invariati per tutta la durata del contratto. Ai sensi dell’art. 106 comma 3 D. Lgv. 50/2016, l’eventuale revisione prezzi è subordinata alla prova a carico dell’aggiudicatario dell’effettivo aumento dei prezzi per cause imprevedibili, con particolare riferimento ai singoli e specifici fattori di costo, e decorrerà dal mese successivo a quello del giorno di ricevimento della richiesta, qualora accolta. La richiesta, che a pena di irricevibilità non potrà effettuarsi nei primi 12 mesi di fornitura, non potrà eccedere l’indice ISTAT di riferimento, pena la facoltà di risoluzione del contratto da parte della Stazione Appaltante.
Data la natura di servizio pubblico dell’attività oggetto del presente contratto, l’aggiudicatario rinuncia espressamente al diritto di cui all’art.1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente alle prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente, compreso il mancato accordo circa la richiesta di revisione del prezzo.
Art. 19 - RISERVATEZZA
I dati dell’aggiudicatario, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D.lgs. 196/2003 - così come modificato dal D.lgs. 101/2018 - saranno trattati dall’ASUR MARCHE, anche con strumenti informatici, unicamente per lo svolgimento degli adempimenti di istituto, di legge e dei regolamenti in materia, correlati al rapporto contrattuale ed alla gestione amministrativa e contabile dello stesso. Con il presente capitolato/contratto si trasmette l’informativa di cui all’art.13 GDPR. L’aggiudicatario riconosce e accetta che qualora l’oggetto contrattuale comporti il trattamento di dati personali per conto dell’ASUR MARCHE, lo stesso sarà designato e costituito, con la stipula del contratto e in relazione all’espletamento dell’appalto, quale Responsabile esterno del Trattamento dei dati nel rispetto dei principi e degli obblighi previsti dal Regolamento UE n. 679/2016(GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, specialmente in riferimento alle disposizioni di cui all’art. 28 GDPR.
L’aggiudicatario si impegna a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto. Si impegna ad imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente verranno a conoscenza delle informazioni riservate. L’aggiudicatario dovrà ottemperare diligentemente a tutti gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento nonché formare i propri dipendenti sui loro obblighi e vigilare sull’operato dei propri incaricati del trattamento.
Il legale rappresentante dell’aggiudicatario da atto del ricevimento dell’informativa di cui all’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
Art. 20 - RESPONSABILE DI COMMESSA
L’aggiudicatario comunica entro la data di stipula del contratto nome e recapiti (telefono cellulare, fax, e-mail e PEC) del responsabile della commessa, avente titolo e mandato per impegnare l’aggiudicatario stesso e spenderne il nome in tutto quanto riferito all’appalto in oggetto. Le comunicazioni ordinarie tra le parti avvengono mediante posta elettronica, salvo che la natura o l’oggetto della comunicazione (a titolo esemplificativo contestazione di inadempimento, penali, risoluzione o recesso) non richiedano l’utilizzo della PEC.
Art. 21 – RESPONSABILITA’ CIVILE
L’aggiudicatario si impegna a manlevare e a tenere indenne la SA da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti della stessa per danni direttamente o indirettamente derivanti dalle prestazioni oggetto di appalto.
L'aggiudicatario è obbligato a disporre di polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla SA contro la responsabilità civile per danni causati a terzi (persone fisiche, beni mobili e beni immobili) per tutta la durata dell’esecuzione oppure della garanzia, compresa eventuale estensione qualora esercitata.
Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al cinque per cento dell’ammontare netto del valore iniziale del contratto escluse opzioni non ancora esercitate, con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00. L’obbligo di copertura assicurativa decorre dalla data di avvio dell’esecuzione e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dal termine finale dell’esecuzione risultante dal contratto ovvero dall’effettiva cessazione delle prestazioni, se successiva al predetto termine finale.
L’aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia della polizza, oppure del certificato di polizza, entro la data di stipula del contratto ovvero, in caso di esecuzione d’urgenza, entro il termine di avvio dell’esecuzione stessa. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia.
Qualora l’aggiudicatario presenti una polizza di durata inferiore a quella contrattuale, è obbligato a trasmettere la documentazione relativa alla nuova copertura assicurativa non oltre gg. 30 dalla data di scadenza della precedente. In ogni caso dovrà essere assicurata copertura senza soluzione di continuità.
Art. 22 – PATTO D’INTEGRITA’
Il Patto d’Integrità ASUR, disponibile al link xxxx://000.00.00.00/xxx/xxxxx/xxxxx-xx-xxxxxxxxx, stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra Stazione Appaltante ASUR gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno a contrastare fenomeni di corruzione e non compiere alcun atto che possa influenzare indebitamente o distorcere il corretto svolgersi delle procedure di affidamento e, in caso di aggiudicazione, la successiva esecuzione del contratto. La stipula del contratto importa formale adesione
Art. 23 - FORO COMPETENTE
La definizione delle controversie derivanti dall’esecuzione del presente contratto è devoluta all’Autorità Giudiziaria Ordina ria competente del Foro di Fermo, fatti salvi i casi che la legge devolve alla competenza esclusiva del Giudice Amministrativo.
Art. 24 - ALLERT
In caso di comunicazione relative ad eventuali profili di sicurezza (allert) concernenti materiali o dispositivi forniti nell’ambito dell’appalto, l’aggiudicatario ha l’obbligo di darne tempestiva comunicazione tramite PEC al responsabile Allert AV4 Dott.ssa
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, indicando ogni informazione utile e necessaria all’individuazione esatta del bene e del suo utilizzo. Se pertinente, il DEC anche tramite l’utilizzatore mette a sua volta a disposizione le informazioni necessarie a rintracciare i pazienti interessati.
Art. 25 – XXXXXXXX XXXXXXXXXX
Ai fini e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, si approvano espressamente: articolo 1 (Oggetto del contratto), articolo 3 (Durata del vincolo contrattuale), l'articolo 5 (Modalità della fornitura), articolo 7 (Fornitura altri prodotti), articolo 9 (Ulteriori oneri relativi alla fornitura), articolo 10 (Ritiro dei dispositivi al termine del contratto), articolo 11 (Cessione di contratto), articolo 16 (Penali), articolo 17 (Risoluzione del contratto), articolo 21 (Responsabilità civile) e l'articolo 23 (Foro competente). La firma digitale importa approvazione espressa.
II presente contratto deve essere firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. 82/2005 e del DPR 445/2000, indipendentemente dall'apposizione di eventuale finna olografa.