Common use of Somministrazione di lavoro Clause in Contracts

Somministrazione di lavoro. Gli Enti possono stipulare contratti di somministrazione di lavoro, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, ai sensi degli artt. 30 e segg. del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni. Il numero di lavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’Ente al 1° gennaio dell’anno di stipula del contratto salvo diversa disposizione del contratto aziendale. Fermo restando il limite previsto dall’art. 3.4 sul contingentamento del personale a tempo determinato, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e di quelli somministrati a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’Ente al 1°gennaio dell’anno di stipulazione dei predetti contratti salvo diversa disposizione del contratto aziendale. L’impresa fornitrice è titolare del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori somministrati, pertanto l’Ente utilizzatore deve comunicare all’impresa fornitrice le circostanze di fatto, disciplinarmente rilevanti, da contestare al lavoratore temporaneo ai sensi dell’art. 7, legge 300/1970. Ai lavoratori somministrati si applica lo stesso CCNL e lo stesso accordo aziendale in vigore presso l’Ente. L’attribuzione ai lavoratori somministrati di trattamenti economici correlati ai risultati conseguiti o collegati all’andamento economico dell’Ente, è rimessa agli accordi aziendali stipulati in materia di trattamenti incentivanti. Gli Enti utilizzatori sono tenuti, nei riguardi dei lavoratori somministrati, ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal D.lgs. 81/2008, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all’attività lavorativa svolta. È fatto divieto agli Enti di attivare rapporti per l’assunzione di personale di cui al presente articolo con soggetti diversi dalle agenzie abilitate alla fornitura di lavoro temporaneo dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Non Dirigente

Somministrazione di lavoro. Gli Enti possono stipulare contratti di somministrazione lavoro temporaneo per soddisfare esigenze a carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a situazioni di lavorourgenza non fronteggiabili con il personale in servizio. I rapporti di lavoro temporaneo non si configurano come rapporti diretti di lavoro subordinato ma concernono quei contratti mediante i quali un’impresa, sia fornitrice di lavoro interinale, pone uno o più lavoratori a tempo determinato disposizione dell’Azienda che ne utilizza la prestazione lavorativa per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo non risolvibili con personale già in organico. Gli Enti utilizzatori, possono far ricorso a tempo indeterminato, ai sensi degli artt. 30 e segg. del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni. Il numero di lavoratori con contratto contratti di somministrazione nelle fattispecie e alle condizione di seguito riportate: - per posizioni professionali nuove o non ancora stabilizzate e per specializzazioni non presenti negli assetti organizzativi dell’ente o di difficile reperibilità sul mercato del lavoro locale relativi all’avvio di nuovi servizi o all’introduzione di nuove tecnologie; - per far fronte a tempo determinato picchi non può eccedere il 20% del numero prevedibili di attività. A fronte della eventuale stabilizzazione dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’Ente al 1° gennaio dell’anno di stipula del contratto salvo diversa disposizione del contratto aziendale. Fermo restando il limite previsto dall’art. 3.4 sul contingentamento nuovi servizi o tecnologie, l’Ente, mediante la necessaria formazione, favorisce l’acquisizione delle relative conoscenze da parte del personale a tempo determinato, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e di quelli somministrati a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’Ente al 1°gennaio dell’anno di stipulazione dei predetti contratti salvo diversa disposizione del contratto aziendaledipendente. L’impresa fornitrice è titolare del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori somministratitemporanei, pertanto l’Ente utilizzatore deve comunicare all’impresa fornitrice le circostanze di fatto, disciplinarmente rilevanti, da contestare al lavoratore temporaneo ai sensi dell’art. 7, legge 300/1970. Ai lavoratori somministrati si applica lo stesso CCNL e lo stesso accordo aziendale in vigore presso l’Ente. L’attribuzione ai lavoratori somministrati di trattamenti economici correlati ai risultati conseguiti o collegati all’andamento economico dell’Ente, è rimessa agli accordi aziendali stipulati in materia di trattamenti incentivanti. Gli Enti utilizzatori sono tenuti, nei riguardi dei lavoratori somministraticon rapporto temporaneo, ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal D.lgs. 81/2008626/1994, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all’attività lavorativa svolta. È Gli Enti provvedono alla tempestiva e preventiva informazione delle Rappresentanze sindacali aziendali, sul numero, sui motivi, sul contenuto, anche economico, sulla durata prevista dei contratti di lavoro temporaneo e sui relativi costi. Nei casi di motivate ragioni d’urgenza le amministrazioni forniscono l’informazione in via successiva, comunque non oltre i cinque giorni seguenti la stipulazione dei contratti di fornitura, ai sensi dell’art, 7, comma 4, punto a) della legge 24 giugno 1997, n. 196. E’ escluso il ricorso al lavoro interinale per le mansioni di cui alle aree D ed educativa. E’, comunque, vietata la fornitura di lavoro temporaneo a favore di Enti che non dimostrino, alla Direzione Provinciale del lavoro, di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. n. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni. E’ fatto divieto agli Enti di attivare rapporti per l’assunzione di personale di cui al presente articolo con soggetti diversi dalle agenzie abilitate alla fornitura di lavoro temporaneo dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale. Le Parti si impegnano a verificare l’andamento dell’istituto dopo un anno dalla data di stipula del presente CCNL.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale

Somministrazione di lavoro. Gli Enti possono stipulare La somministrazione di lavoro a tempo determinato e indeterminato è consentita nelle circostanze e con le modalità fissate dalle disposizioni legislative vigenti. Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato è comunque ammesso all’interno delle strutture sani- tarie per lo svolgimento di mansioni di assistenza diretta ed indiretta al paziente. Tale causale trova la sua motivazione nella carenza, ormai strutturale e non contingente, specialmente in alcune re- gioni, di siffatto personale, così ovviandosi anche a negativi vuoti di organico. Tali ragioni sussistono in relazione alla delicata funzione di assistenza e cura dei pazienti espletata dalle strutture sanitarie ogni qualvolta si determinano vuoti di organico per qualsiasi accadimento (malattia, infortunio, maternità, fe- rie, picchi di attività, nuove attività sperimentali, carenza di personale sul mercato, ecc.). Il ricorso a tali contratti di somministrazione di lavorolavoro è ampiamente motivato dall’inderogabile necessità di garantire sempre, sia a tempo determinato che a tempo indeterminatosenza soluzione di continuità, ottimali livelli di assistenza ai sensi degenti, così tutelando il diritto alla salute degli arttutenti. 30 e segg. L’utilizzo del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni. Il numero di lavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato e indeterminato non può eccedere potrà superare il 20% del numero dei lavoratori annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza presso l’Ente al 1° gennaio dell’anno nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di stipula av- vio di nuove attività e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del contratto salvo diversa disposizione del contratto aziendaleposto. Fermo restando il limite previsto dall’art. 3.4 sul contingentamento del personale a tempo determinato, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e di quelli somministrati a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’Ente al 1°gennaio dell’anno di stipulazione dei predetti contratti salvo diversa disposizione del contratto aziendale. L’impresa fornitrice è titolare del potere disciplinare Le imprese utilizzatrici sono tenute nei confronti dei lavoratori somministrati, pertanto l’Ente utilizzatore deve comunicare all’impresa fornitrice le circostanze con contratto di fatto, disciplinarmente rilevanti, da contestare al lavoratore temporaneo ai sensi dell’art. 7, legge 300/1970. Ai lavoratori somministrati si applica lo stesso CCNL e lo stesso accordo aziendale in vigore presso l’Ente. L’attribuzione ai lavoratori somministrati di trattamenti economici correlati ai risultati conseguiti o collegati all’andamento economico dell’Ente, è rimessa agli accordi aziendali stipulati in materia di trattamenti incentivanti. Gli Enti utilizzatori sono tenuti, nei riguardi dei lavoratori somministrati, somministrazione ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti previste dal D.lgsD.Lgs. 81/20089 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all’attività lavorativa svoltanella quale saranno impiegati. È fatto divieto agli Enti La stipula di attivare rapporti contratti di somministrazione a tempo determinato è vietata: - per l’assunzione sostituire lavoratori in sciopero; - presso unità produttive in cui nei sei mesi precedenti siano stati effettuati licenziamenti collettivi di personale lavoratori con le stesse mansioni; - presso unità produttive in cui vi sia una sospensione o riduzione di orari di lavoro in regime di cassaintegrazione guadagni che interessano lavoratori adibite alle medesime mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione; - la somministrazione è vietata se non è stata effettuata la valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 81/2008. Le imprese utilizzatrici sono tenute altresì a comunicare alle RSU o alle rappresentanza aziendali e, in mancanza, alle XX.XX. firmatarie il presente articolo con soggetti diversi dalle agenzie abilitate alla fornitura di lavoro temporaneo dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.contratto collettivo a livello territoriale:

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Samples: www.frgeditore.it

Somministrazione di lavoro. Gli Enti possono stipulare contratti di somministrazione di lavoro, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, ai sensi degli arttArt. 30 e segg. del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni. Il numero di lavoratori con contratto di 43 La somministrazione a tempo determinato è consentita per gli operai nelle ipotesi espressamente indicate all’art. 43 del CCNL cui si rimanda, mentre per gli impiegati dell’edilizia è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. È vietato il ricorso alla somministrazione per sostituire lavoratori in sciopero; presso unità nei quali si sia proceduto a licenziamenti collettivi, riduzioni di orario o sospensione dei rapporti nei 6 mesi precedenti, per le mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione; da parte di imprese che non può eccedere il 20% del numero hanno effettuato la valutazione dei lavoratori rischi ex lege; per eseguire lavori che espongono ad agenti cancerogeni; per lavori che espongono a tempo indeterminato in forza presso l’Ente al 1° gennaio dell’anno di stipula del contratto salvo diversa disposizione del contratto aziendaleradiazioni ionizzanti; per lavoro subacquei con respiratori. Fermo restando il limite previsto dall’art. 3.4 sul contingentamento del personale Il ricorso alla somministrazione a tempo determinato, unitamente ai contratti a termine, non può superare il numero 505 dei rapporti a tempo indeterminato. La percentuale è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e di quelli somministrati a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’Ente nell’anno solare precedente Licenziamenti Art. 44 Si rimanda al 1°gennaio dell’anno di stipulazione dei predetti contratti salvo diversa disposizione testo del contratto aziendaleCCNL Assemblee Art. L’impresa fornitrice è titolare del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori somministrati, pertanto l’Ente utilizzatore deve comunicare all’impresa fornitrice le circostanze di fatto, disciplinarmente rilevanti, da contestare al lavoratore temporaneo ai sensi dell’art. 7, legge 300/1970. Ai lavoratori somministrati si applica lo stesso CCNL e lo stesso accordo aziendale in vigore presso l’Ente. L’attribuzione ai lavoratori somministrati di trattamenti economici correlati ai risultati conseguiti o collegati all’andamento economico dell’Ente, è rimessa agli accordi aziendali stipulati in materia di trattamenti incentivanti. Gli Enti utilizzatori sono tenuti, nei riguardi dei lavoratori somministrati, ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal D.lgs. 81/2008, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all’attività lavorativa svolta. È fatto divieto agli Enti di attivare rapporti per l’assunzione di personale di cui al presente articolo con soggetti diversi dalle agenzie abilitate alla fornitura 45 I dipendenti hanno diritto a riunirsi nel luogo di lavoro temporaneo dal Ministero sino a 10 ore annue, per le quali verranno regolarmente retribuiti. L’assemblea viene convocata da RSA/RSU e/o dalle XX.XX. per ragioni di interesse sindacale con preavviso non inferiore a 2 gg., con l’indicazione dell’ordine del Lavoro e della Previdenza socialegiorno. Le assemblee devono tenersi in luoghi idonei all’interno dell’unità produttiva. Nelle unità con meno di 5 dipendenti i lavoratori hanno diritto a permessi retribuiti nel limite complessivo di 8 ore annue.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro