Common use of Somministrazione di lavoro Clause in Contracts

Somministrazione di lavoro. a) a tempo determinato Ai sensi della vigente normativa le imprese possono ricorrere a contratti di somministrazione a tempo determinato di durata non superiore a n. 12 mesi. I contratti di somministrazione a tempo determinato di durata complessiva superiore a n. 12 mesi potranno essere stipulati solo in presenza delle condizioni indicate di cui alle lettere a) b) e b-bis, comma 1, dell’art. 19 del d.lgs. n. 81/2015. Pertanto il ricorso a contratti di lavoro somministrato a tempo determinato è ammesso per: • esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; • esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria; • specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all’art. 51 d.lgs. 81/2015. Xxxxx i limiti percentuali del ricorso al lavoro somministrato previsti dall’art. 31 del D.lgs. n. 81/2015 e delle prerogative della contrattazione collettiva ex art. 51 del D.lgs. n. 81/2015 e ferme le deroghe di legge, nei casi in cui i rapporti percentuali di cui sopra diano un numero inferiore a 10, resta ferma la possibilità di intrattenere fino a 5 contratti per il settore della panificazione industriale e 3 per il settore non industriale. L’eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui sopra è arrotondata all’unità intera superiore. L’azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle RSU o, in mancanza, alle XX.XX. territoriali aderenti alle Associazioni sindacali firmatarie del CCNL, il numero e i motivi del ricorso al lavoro somministrato a termine. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata dall’azienda utilizzatrice entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto di fornitura. Inoltre, una volta l’anno, anche per il tramite dell’associazione imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, l’azienda utilizzatrice fornisce agli stessi destinatari di cui sopra il numero e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro somministrato conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. Al fine di procedere al monitoraggio circa la diffusione del ricorso al lavoro temporaneo, l’Associazione imprenditoriale fornirà, una volta all’anno, all’Osservatorio nazionale i dati aggregati relativi ai motivi, alle qualifiche ed alle durate medie dei contratti di lavoro temporaneo stipulati nel territorio di competenza.

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Samples: Accordo Di Rinnovo, Accordo Di Rinnovo

Somministrazione di lavoro. a) a tempo determinato Ai sensi della vigente normativa Il contratto di somministrazione di lavoro può essere attivato per qualifiche e mansioni non appartenenti all’area educativa e docente, nel rispetto dei succes-sivi punti e nelle seguenti fattispecie: per particolari punte di attività; per l’effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo; per l’esecuzione di servizi che per le imprese possono ricorrere a loro caratteristiche richiedano l’im-piego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente disponibili nella Scuola. I lavoratori assunti con contratto di somministrazione di lavoro impegnati per le fattispecie sopra individuate non potranno superare per ciascun trimestre il 5% delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti occupati nell'Istituto. Alle lavoratrici ed ai lavoratori con contratti di somministrazione a tempo determinato di durata non superiore a n. 12 mesi. I contratti di somministrazione a tempo determinato di durata complessiva superiore a n. 12 mesi potranno essere stipulati solo in presenza delle condizioni indicate di cui alle lettere a) b) e b-bis, comma 1, dell’art. 19 del d.lgs. n. 81/2015. Pertanto il ricorso a contratti di lavoro somministrato a tempo determinato è ammesso per: • esigenze temporanee si applicano tutte le condizioni normative ed economiche previste dal presente Contratto e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze dai diversi livelli di sostituzione di altri lavoratori; • esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria; • specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all’artcontrattazione. 51 d.lgs. 81/2015. Xxxxx i limiti percentuali del ricorso al lavoro somministrato previsti dall’art. 31 del D.lgs. n. 81/2015 e delle prerogative della contrattazione collettiva ex art. 51 del D.lgs. n. 81/2015 e ferme le deroghe di legge, nei casi in cui i rapporti percentuali di cui sopra diano un numero inferiore a 10, resta ferma la possibilità di intrattenere fino a 5 contratti per il settore della panificazione industriale e 3 per il settore non industriale. L’eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui sopra è arrotondata all’unità intera superiore. L’azienda utilizzatrice L’AGIDAE comunica preventivamente alle RSU o, RSA od in mancanza, loro assenza alle XX.XX. territoriali aderenti alle Associazioni sindacali territoriali, firmatarie del presente CCNL, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro da stipulare ed il motivo del ricorso al lavoro somministrato a terminedegli stessi. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata dall’azienda utilizzatrice entro i cinque giorni successivi alla stipula del Annualmente, l’Istituto che utilizza il contratto di forniturasomministrazione è tenuto a fornire alle XX.XX. Inoltreterritoriali, una volta l’annofirmatarie del presente CCNL, anche per il tramite dell’associazione imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, l’azienda utilizzatrice fornisce agli stessi destinatari di cui sopra il numero e ed i motivi dei contratti di fornitura lavoro di lavoro somministrato somministrazione conclusi, la durata di cia-scuno degli stessi, il numero e la qualifica delle lavoratrici e dei lavoratori in-teressati. E’ vietata l’utilizzazione dei lavoratori con contratto di somministrazione lavoro negli Istituti: che siano stati interessati, nei 12 mesi precedenti, da licenziamenti per ridu-zione di personale che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura, salvo che la stessa avvenga per sostituire lavoratori as-senti con diritto alla conservazione del posto; nei quali siano in corso sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario anche in rapporto all’applicazione del contratto di solidarietà difensivo, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura; per la sostituzione di lavoratori in sciopero; da parte delle Scuole che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. Al fine di procedere al monitoraggio circa la diffusione 4 del ricorso al lavoro temporaneo, l’Associazione imprenditoriale fornirà, una volta all’anno, all’Osservatorio nazionale i dati aggregati relativi ai motivi, alle qualifiche D.lgs. n. 626/94 e successive modificazioni ed alle durate medie dei contratti di lavoro temporaneo stipulati nel territorio di competenzaintegrazioni.

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Samples: www.sinasca.it

Somministrazione di lavoro. a) La circolare del Ministero del Lavoro, nel ricordare che il nuovo regime di acausalità trova applicazione anche nei confronti del contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato Ai sensi della vigente normativa determinato, contiene importanti chiarimenti in merito al rapporto fra il quadro normativo e la contrattazione collettiva. In particolare, il Dicastero ribadisce che le imprese previsioni normative non contengono alcuna limitazione quantitativa per l'utilizzo di tale tipologia contrattuale e che gli unici limiti che possono ricorrere a essere legittimamente posti discendono unicamente dai contratti collettivi nazionali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, ai quali il legislatore riconosce in via esclusiva tale competenza. Da ciò discende, innanzitutto, la validità delle previsioni contrattuali che introducano un limite percentuale (o numerico) di utilizzo del contratto di somministrazione a tempo determinato e, pertanto, per quanto riguarda il CCNL Terziario, si conferma la validità degli articoli 65 e 66 e le percentuali di durata utilizzo ivi previste. Altro aspetto di particolare rilevanza è rappresentato dall'impossibilità per il personale ispettivo di applicare la sanzione amministrativa introdotta nell'art. 5, comma 4 septies del D.L. 34/2014, convertito dalla L. n. 78/2014, in quanto tale norma si riferisce esclusivamente al contratto a tempo determinato. Pertanto, in caso di violazione dei limiti percentuali previsti dalla contrattazione collettiva, non superiore potranno essere applicate le sanzioni introdotte dal predetto articolo 5, rimanendo, al contrario in vigore, per tale tipologia contrattuale unicamente le sanzioni amministrative previste dall'art. 18, comma 3, del D. Lgs. n. 276/2003. Con riferimento alla forma richiesta per l'instaurazione del contratto di apprendistato, il D.L. 34/2014, convertito nella L. 78/2014, richiede oltre alla forma scritta del contratto e del patto di prova, anche quella del Piano Formativo Individuale, seppur in forma sintetica. A tale proposito, il Dicastero chiarisce che, seppur sia venuto meno il termine di 30 giorni per la sua elaborazione, laddove la contrattazione collettiva nazionale lo preveda, tale termine dovrà essere rispettato. Pertanto, poiché il D.Lgs. n. 176/2011 attribuisce alla contrattazione collettiva nazionale ampia delega in materia, i termini previsti nel CCNL Terziario per la predisposizione del Piano formativo individuale continueranno a trovare piena applicazione. La circolare ministeriale fornisce anche chiarimenti in merito alla clausola di stabilizzazione degli apprendisti. In particolare, superando una precedente interpretazione, la cui incongruenza era stata fortemente evidenziata da Confcommercio nelle sedi ministeriali, viene precisato che la sanzione "trasformativa" in caso di violazione della clausola di stabilizzazione potrà trovare applicazione unicamente nei confronti dei datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti. Ciò in quanto la normativa introduce una limitazione alla delega già conferita alle parti sociali, che potranno introdurre clausole modificative del regime legale esclusivamente nei confronti di tali datori di lavoro. Pertanto, pur restando ferma la validità delle percentuali di stabilizzazione previste nel CCNL Terziario, la trasformazione del contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato potrà operare unicamente nei confronti di quei datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti e che violino il limite dell'80% previsto dal CCNL Terziario. Mentre invece, il suddetto limite contrattuale, come pure quello legale (20%), non operano alcune effetto sanzionatorio trasformativo nelle imprese che occupino fino a 50 dipendenti. Con riferimento alle modifiche introdotte in materia di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, la circolare ministeriale chiarisce che la determinazione del compenso introdotta nel novellato art. 3 del D. Lgs. n. 12 mesi167/2011 costituisce un limite minimo retributivo sul quale la contrattazione collettiva potrà operare unicamente modifica in melius. I contratti Tale limite minimo è costituito dalla sommatoria delle ore di somministrazione lavoro effettivamente prestate, nonché del 35% delle ore di formazione. Viene, inoltre, ammessa la possibilità, anche per tale tipologia di apprendistato, di un utilizzo anche a tempo determinato e, quindi, per le attività stagionali. Per quanto concerne la formazione trasversale e di durata complessiva superiore base prevista per il contratto di apprendistato professionalizzante, viene riconfermata l'obbligatorietà, subordinandola alla sussistenza dei seguenti specifici criteri: • venga disciplinata come obbligatoria a n. 12 mesi potranno essere stipulati solo livello regionale: • sia realmente disponibile; • ovvero in presenza delle condizioni indicate di cui alle lettere a) b) e b-bisvia sussidiaria sia definita obbligatoria dalla disciplina contrattuale vigente. Pertanto, comma 1, dell’art. 19 del d.lgs. n. 81/2015. Pertanto il ricorso a contratti i datori di lavoro somministrato saranno tenuti a tempo determinato è ammesso per: • esigenze temporanee far svolgere agli apprendisti la formazione trasversale e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; • esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria; • specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all’art. 51 d.lgs. 81/2015. Xxxxx i limiti percentuali del ricorso al lavoro somministrato previsti dall’art. 31 del D.lgs. n. 81/2015 e delle prerogative della contrattazione collettiva ex art. 51 del D.lgs. n. 81/2015 e ferme le deroghe di legge, nei casi base unicamente nel caso in cui i rapporti percentuali la stessa sia stata definita come obbligatoria a livello regionale ed abbiano ricevuto entro 45 giorni dalla comunicazione di cui sopra diano un numero inferiore a 10instaurazione del rapporto di lavoro comunicazione sulle modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica (ivi compresi le sedi ed il calendario delle attività previste). In caso contrario il mancato svolgimento, resta ferma la possibilità di intrattenere fino a 5 contratti per atteso che il settore della panificazione industriale e 3 per il settore CCNL Xxxxxxxxx non industrialedefinisce tale attività obbligatoria, non potrà essere sanzionato dal personale ispettivo. L’eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui sopra è arrotondata all’unità intera superiore. L’azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle RSU o, in mancanza, alle XX.XX. territoriali aderenti alle Associazioni sindacali firmatarie del CCNLDa ultimo, il numero e i motivi dicastero evidenzia come durante la fase transitoria debbano essere fatti salvi gli effetti prodotti. Pertanto, nel periodo 21 marzo – 19 maggio 2014 l'eventuale mancata formalizzazione del ricorso al lavoro somministrato a termine. Ove ricorrano motivate ragioni piano formativo individuale ovvero il mancato rispetto delle clausole di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata dall’azienda utilizzatrice entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto di fornitura. Inoltre, una volta l’anno, anche per il tramite dell’associazione imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, l’azienda utilizzatrice fornisce agli stessi destinatari di cui sopra il numero e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro somministrato conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. Al fine di procedere al monitoraggio circa la diffusione del ricorso al lavoro temporaneo, l’Associazione imprenditoriale fornirà, una volta all’anno, all’Osservatorio nazionale i dati aggregati relativi ai motivi, alle qualifiche ed alle durate medie dei contratti di lavoro temporaneo stipulati nel territorio di competenzastabilizzazione non possono produrre alcun effetto sul piano sanzionatorio.

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Samples: Contratto a Tempo Determinato

Somministrazione di lavoro. a1. Il contratto di somministrazione lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 81/2015 e dalle disposizioni del presente CCNL. 2) Le Aziende possono stipulare contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, per soddisfare esigenze temporanee o eccezionali. Il ricorso al contratto di somministrazione non è consentito per i profili professionali delle categorie A e B. 4. La percentuale massima di lavoratori che possono essere utilizzati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato Ai sensi della vigente normativa le imprese possono ricorrere non potrà superare nell'arco di 12 mesi la media del 6% dei lavoratori occupati all’inizio di ciascun anno dall'impresa utilizzatrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato. 4. Qualora in sede di contrattazione integrativa siano individuate ulteriori fattispecie, come previsto dal comma 2, tale percentuale può essere elevata fino al massimo del 10% dei lavoratori occupati all’inizio di ciascun anno dall’impresa utilizzatrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato. 5. Alle lavoratrici ed ai lavoratori con contratti di somministrazione a tempo determinato di durata non superiore a n. 12 mesilavoro si applicano tutte le condizioni normative ed economiche previste dal presente contratto e dai diversi livelli di contrattazione. La contrattazione integrativa definisce le condizioni, i criteri e le modalità per l’utilizzo dei servizi socio/ricreativi eventualmente previsti per il personale, nell’ambito delle disponibilità già destinate dalle aziende per tale specifica finalità. 6) L’Azienda comunica tempestivamente al somministratore, titolare del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori somministrati, le circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti da contestare al lavoratore somministrato, ai sensi dell’art.7 della legge n.300/1970. 7. Le Aziende sono tenute, nei riguardi dei lavoratori somministrati, ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal D.Lgs.n.81/2008, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all’attività lavorativa in cui saranno impegnati. 7. I contratti lavoratori somministrati hanno diritto di esercitare presso gli enti utilizzatori i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla legge n.300/1970 e possono partecipare alle assemblee del personale dipendente Diritto di informazione 8.Fermo restando le competenze proprie dell’amministrazione, queste forniranno, ove richiesto, informazioni quali- quantitative sul ricorso al lavoro in somministrazione a tempo determinato determinato, in ogni caso, annualmente, la struttura che utilizza il contratto di durata complessiva superiore somministrazione è tenuta a n. 12 mesi potranno essere stipulati solo in presenza delle condizioni indicate di cui comunicare alle lettere a) b) e b-bis, comma 1, dell’art. 19 del d.lgs. n. 81/2015. Pertanto il ricorso a contratti di lavoro somministrato a tempo determinato è ammesso per: • esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, Rappresentanze Sindacali Aziendali ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; • esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria; • specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all’art. 51 d.lgs. 81/2015. Xxxxx i limiti percentuali del ricorso al lavoro somministrato previsti dall’art. 31 del D.lgs. n. 81/2015 e delle prerogative della contrattazione collettiva ex art. 51 del D.lgs. n. 81/2015 e ferme le deroghe di legge, nei casi in cui i rapporti percentuali di cui sopra diano un numero inferiore a 10, resta ferma la possibilità di intrattenere fino a 5 contratti per il settore della panificazione industriale e 3 per il settore non industriale. L’eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui sopra è arrotondata all’unità intera superiore. L’azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle RSU alla Rappresentanza Sindacale Unitaria o, in mancanza, alle delle XX.XX. territoriali aderenti alle Associazioni sindacali territoriali, firmatarie del presente CCNL, il numero e i motivi del ricorso al lavoro somministrato a termine. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata dall’azienda utilizzatrice entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto di fornitura. Inoltre, una volta l’anno, anche per il tramite dell’associazione imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, l’azienda utilizzatrice fornisce agli stessi destinatari di cui sopra il numero e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro somministrato somministrazione conclusi, la durata di ciascuno degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. Al fine Resta fermo quanto previsto in tema di procedere diritto di informazione quanto previsto al monitoraggio circa comma 2. Divieti 9) E’ vietata l’utilizzazione dei lavoratori con contratto di somministrazione lavoro negli Istituti: • che siano stati interessati, nei 12 mesi precedenti, da licenziamenti per riduzione di personale che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la diffusione fornitura, salvo che la stessa avvenga per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del ricorso al lavoro temporaneo, l’Associazione imprenditoriale fornirà, posto o che abbia una volta all’anno, all’Osservatorio nazionale i dati aggregati relativi ai motivi, alle qualifiche ed alle durate medie dei contratti durata iniziale non superiore a tre mesi; Art. 24 - Somministrazione di lavoro temporaneo stipulati nel territorio Il contratto di competenza.somministrazione di lavoro può essere concluso, a tempo determinato, esclusivamente con le agenzie di lavoro debitamente autorizzate secondo la vigente disciplina. Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato è consentito per ragioni organizzative, tecniche, produttive e sostitutive. Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato è comunque ammesso all’interno delle strutture sanitarie per lo svolgimento di mansioni di assistenza diretta ed indiretta al paziente. Tale causale trova la sua motivazione nella carenza, ormai strutturale e non contingente, specialmente in alcune regioni, di siffatto personale, così ovviandosi anche a negativi vuoti di organico. • nei quali siano in corso sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario anche in rapporto all’applicazione del contratto di solidarietà difensivo, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura; • per la sostituzione di lavoratori in sciopero; • da parte degli Istituti che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi della normativa vigente. Art. 25 –

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Samples: www.fpcgil.it

Somministrazione di lavoro. a) In relazione a quanto disposto dal decreto legislativo n. 276/03, che mantiene in vigore le clausole contrattuali dell’edilizia in materia di lavoro temporaneo, le parti confermano i contenuti degli accordi 18 febbraio 2002 e 2 ottobre 2003, le cui pattuizioni sono automaticamente applicabili per i lavoratori in somministrazione. La somministrazione a tempo determinato Ai è consentita per gli operai nelle seguenti ipotesi : punte di attività connesse ad esigenze di mercato derivanti dall’acquisizione di nuovi lavori ; esecuzione di un’opera e di lavorazioni definite e predeterminate nel tempo che non possano essere attuate ricorrendo al normale livello occupazionale; impiego di professionalità diverse o che rivestano carattere di eccezionalità rispetto a quelle normalmente occupate, in relazione alla specializzazione dell’impresa; impiego di professionalità carenti sul mercato del lavoro locale; sostituzione di lavoratori assenti, comprese le ipotesi di assenza per periodi di ferie non programmati, per lavoratori in aspettativa, congedo o temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate o che partecipino a corsi di formazione; per fronteggiare punte di più intensa attività riguardanti servizi o uffici, indotte da eventi specifici e definiti. Per gli impiegati dell’edilizia la somministrazione a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Il ricorso alla somministrazione e’ vietato: per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce in contratto di somministrazione; da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche; per l’esecuzione di lavori che espongono ad agenti cancerogeni di cui al titolo VII del decreto legislativo 626/94 e successive modificazioni; per lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa le imprese possono ricorrere in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti; per costruzioni di pozzi a profondità superiori a 10 metri; per lavori subacquei con respiratori; per lavori in cassoni ad aria compressa; per lavori comportanti l’impiego di esplosivi. Nei casi di cui ai numeri da 4 a 9 la somministrazione di lavoro sarà consentita soltanto nei confronti delle agenzie che siano state specificamente abilitate,a norma di legge, allo svolgimento delle attività sopra indicate. Il ricorso alla somministrazione a tempo determinato nelle ipotesi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 per gli operai non può superare, mediamente nell’anno, cumulativamente con i contratti a termine di cui all’art. 95, il 25% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell’impresa. Fermo restando quanto previsto dall’art. 10, commi 7 e 8 del decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001, tale percentuale è comprensiva anche dei contratti di somministrazione a tempo determinato per gli impiegati. Resta ferma in ogni caso la possibilità di durata non superiore a n. 12 mesi. I contratti utilizzare almeno sette rapporti di somministrazione a tempo determinato e/o di durata complessiva superiore contratti a n. 12 mesi potranno essere stipulati solo in presenza delle condizioni indicate termine, comunque non eccedenti la misura di cui alle lettere a) b) e b-bis, comma 1, dell’art. 19 un terzo del d.lgs. n. 81/2015. Pertanto il ricorso a contratti numero di lavoro somministrato lavoratori a tempo determinato è ammesso per: • esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; • esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria; • specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all’artindeterminato dell’impresa. 51 d.lgs. 81/2015. Xxxxx i limiti percentuali del ricorso al lavoro somministrato previsti dall’art. 31 del D.lgs. n. 81/2015 e delle prerogative della contrattazione collettiva ex art. 51 del D.lgs. n. 81/2015 e ferme le deroghe di legge, nei casi in cui i rapporti percentuali di cui sopra diano un numero inferiore a 10, resta ferma la possibilità di intrattenere fino a 5 contratti per il settore della panificazione industriale e 3 per il settore non industriale. L’eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui sopra è arrotondata Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all’unità intera superiore. L’azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle RSU o, in mancanza, alle XX.XX. territoriali aderenti alle Associazioni sindacali firmatarie del CCNL, il numero e i motivi del ricorso al lavoro somministrato a termine. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata dall’azienda utilizzatrice entro i cinque giorni successivi La media è computata con riferimento alla stipula del contratto di fornitura. Inoltre, una volta l’anno, anche per il tramite dell’associazione imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, l’azienda utilizzatrice fornisce agli stessi destinatari di cui sopra il numero e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro somministrato conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica media annua dei lavoratori interessati. Al fine di procedere al monitoraggio circa la diffusione del ricorso al lavoro temporaneo, l’Associazione imprenditoriale fornirà, una volta all’anno, all’Osservatorio nazionale i dati aggregati relativi ai motivi, alle qualifiche ed alle durate medie dei contratti di lavoro temporaneo stipulati nel territorio di competenzain forza nell’anno solare precedente.

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Samples: Accordo Per Il Rinnovo Dell’integrativo Provinciale Ucea Api