Sistema incentivante Clausole campione

Sistema incentivante. 1. Il sistema di valutazione del personale dipendente trova la propria fonte nel Sistema di misurazione e valutazione della performance del personale approvato dall'Amministrazione, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs 150/2009. In assenza di tale disciplina, si applica in via transitoria il sistema previsto dal precedente CCDI.
Sistema incentivante. L’Azienda può prevedere l’istituzione di premi incentivanti, comunque definiti, la cui erogazione viene subordinata al raggiungimento di specifici obiettivi, diversi da quelli prescelti per il premio di risultato di cui all’art. 48, che tengano conto dei principi di pari opportunità per i lavoratori. L’Azienda stabilisce l’ammontare globale, i criteri di attribuzione ed i tempi di corresponsione per gruppi omogenei di posizioni lavorative in relazione agli obiettivi medesimi (ad esempio settori aziendali quali strutture centrali o di rete, determinate unità operative aventi caratteristiche omogenee). Nella determinazione dei premi l’Azienda deve tener conto del personale che, in relazione alle mansioni svolte, fornisce contributi indiretti al raggiungimento degli obiettivi specifici assegnati. Gli anzidetti elementi - che devono risultare oggettivi e trasparenti – sono oggetto di informazione, prima della loro applicazione, agli stipulanti organismi sindacali aziendali ovvero in mancanza agli organismi sindacali locali. L’Azienda si rende disponibile, su richiesta dei predetti organismi, da formulare entro 3 giorni dal ricevimento dell’informativa, ad avviare una procedura di confronto, in sede locale, nel corso della quale gli organismi sindacali medesimi formulano considerazioni e proposte. Al termine della procedura - che deve esaurirsi entro 20 giorni dall’informativa - l’Azienda può comunque adottare i provvedimenti deliberati. L’Azienda deve comunicare tempestivamente anche eventuali variazioni di obiettivi e/o criteri rendendosi contestualmente disponibile ad espletare la suddetta procedura. Gli elementi di cui sopra, per quanto di competenza, vengono comunicati ai lavoratori interessati. Criteri di distribuzione e modalità complessivamente adottate dall’Azienda saranno oggetto a consuntivo di apposito incontro, in sede locale, con gli stipulanti organismi sindacali aziendali ovvero in mancanza con le Organizzazioni sindacali locali, nel corso del quale l’Azienda stessa deve segnalare il numero dei premiati (anche distribuiti per gruppi omogenei) e l’ammontare globale dei premi incentivanti assegnati. E’ in ogni caso esclusa l’adozione di sistemi incentivanti da parte di Aziende che: • con riferimento al bilancio dell’anno immediatamente precedente non siano in possesso dei requisiti per l’erogazione del Premio di risultato; • nell’anno immediatamente precedente all’adozione del sistema incentivante siano state oggetto di intervento da parte dei “Fo...
Sistema incentivante. 1. L’impresa può prevedere l’istituzione di premi incentivanti (anche sotto forma di stock option e stock granting), la cui erogazione viene subordinata al raggiungimento di specifici obiettivi, diversi da quelli prescelti per il premio aziendale di cui all’art. 41.
Sistema incentivante. L’azienda può prevedere l’istituzione di premi incentivanti (anche sotto forma di stock option e stock granting), la cui erogazione viene subordinata al raggiungimento di specifici obiettivi, diversi da quelli prescelti per il premio aziendale di cui all’art. 41. L’azienda stabilisce l’ammontare globale, i criteri di attribuzione ed i tempi di corresponsione per gruppi omogenei di posizioni lavorative in relazione agli obiettivi medesimi (ad esempio settori aziendali quali strutture centrali o sportelli, determinate unità operative aventi caratteristiche omogenee). Nella determinazione dei premi l’azienda deve tener conto del personale che, in relazione alle mansioni svolte fornisce contributi indiretti al raggiungimento degli obiettivi specifici assegnati. Gli anzidetti elementi - che devono risultare oggettivi e trasparenti - sono oggetto di informazione agli organismi sindacali aziendali prima della loro applicazione. L’azienda si rende disponibile, su richiesta, dei predetti organismi, da formulare entro 3 giorni dal ricevimento dell’informativa, ad avviare una procedura di confronto nel corso della quale gli organismi sindacali medesimi formulano considerazioni e proposte. Al termine della procedura - che deve esaurirsi entro 15 giorni dall’informativa - l’azienda può comunque adottare i provvedimenti deliberati. L’azienda deve comunicare tempestivamente anche eventuali variazioni di obiettivi e/o criteri rendendosi contestualmente disponibile ad espletare la suddetta procedura. Gli elementi di cui sopra, per quanto di competenza, vengono comunicati ai lavoratori/lavoratrici interessati. Criteri di distribuzione e modalità complessivamente adottate dall’azienda saranno oggetto a consuntivo di apposito incontro con i medesimi organismi sindacali, nel corso del quale l’azienda stessa deve segnalare il numero dei premiati (anche distribuiti per gruppi omogenei) e l’ammontare globale dei premi incentivanti assegnati.
Sistema incentivante. Le Parti stipulanti avvieranno entro 90 giorni dalla stipulazione del presente contratto i lavori di una Commissione di studio per esamina- re tutte le problematiche connesse alla materia, anche alla luce delle espe- rienze maturate in altri settori, in Italia ed in Europa.
Sistema incentivante. Articolo 10
Sistema incentivante. Al fine di raggiungere il giusto equilibrio fra le esigenze di redditività della banca e la correttezza deontologica dovuta alla clientela, fra obiettivi a breve e a lungo termine, nel rispetto delle capacità professionali e delle competenze delle lavoratrici e dei lavoratori, occorre: ▪ definire un codice comportamentale per i responsabili, con l’impegno dell’azienda a far cessare improprie pressioni commerciali, ▪ impedire l’esasperato controllo individuale, stabilendo che la rilevazione di dati e risultati sia effettuata sulla base di strumenti informatici predisposti e approvati in sede centrale, ▪ eliminare le graduatorie nominative e/o comparative, ▪ delimitare le campagne di prodotto alla sola correzione del raggiungimento di obiettivi. Nel Contratto integrativo dovrà essere inserita la procedura di confronto prevista dal Protocollo sullo sviluppo sostenibile e compatibile del sistema bancario del 16/6/04, nonché procedure di informativa a livello centrale e di area, durante l’anno, sull’andamento del budget e proiezione sulla distribuzione del premio sulle figure professionali. Per quanto riguarda il premio incentivante, si richiede: ▪ definizione di una percentuale massima del salario premiante e incentivante rispetto alla massa salariale, con un rapporto equilibrato/bilanciato tra sistema incentivante e premio aziendale; ▪ aumento dell’importo minimo uguale per tutti in caso di raggiungimento degli obiettivi generali di filiale/ente; ▪ abbassamento della soglia minima di punteggio per l’erogazione della quota relativa ai comportamenti; ▪ revisione del meccanismo in essere (obiettivi ponderati) e conseguente valorizzazione della squadra al fine del raggiungimento degli obiettivi specifici; ▪ previsione di valutazione e accesso al sistema incentivante per le colleghe al rientro dalla maternità, per il personale in riconversione professionale e a disposizione dell’area; ▪ erogazione dell’intero importo del bonus incentivante per i part-time, per il personale beneficiario della Legge 104/92, ecc.; ▪ diversificazione delle “famiglie professionali” all’interno dei profili più elevati dei servizi centrali/strutture territoriali e comunicazione del piano incentivi con tempi e modalità analoghi a quelli previsti per la Rete.
Sistema incentivante. CAPITOLO VII
Sistema incentivante. L azienda può prevedere l istituzione di premi incentivanti (anche sotto forma di stock option e stock granting), la cui erogazione viene subordinata al raggiungimento di specifici obiettivi, diversi da quelli prescelti per il premio aziendale di cui all art. 40. L azienda stabilisce l ammontare globale, i criteri di attribuzione ed i tempi di corresponsione per gruppi omogenei di posizioni lavorative in relazione agli obiettivi medesimi (ad esempio settori aziendali quali strutture centrali o di rete, determinate unità operative aventi caratteristiche omogenee). Nella determinazione dei premi l azienda deve tener conto del personale che, in relazione alle mansioni svolte, fornisce contributi indiretti al raggiungimento degli obiettivi specifici assegnati. Gli anzidetti elementi che devono risultare oggettivi e trasparenti sono oggetto di informazione agli organismi sindacali aziendali prima della loro applicazione. L azienda si rende disponibile, su richiesta dei predetti organismi, da formulare entro 3 giorni dal ricevimento dell informativa, ad avviare una procedura di confronto nel corso della quale gli organismi sindacali medesimi formulano considerazioni e proposte. Al termine della procedura che deve esaurirsi entro 15 giorni dall informativa l azienda può comunque adottare i provvedimenti deliberati. L azienda deve comunicare tempestivamente anche eventuali variazioni di obiettivi e/o criteri rendendosi contestualmente disponibile ad espletare la suddetta procedura. Gli elementi di cui sopra, per quanto di competenza, vengono comunicati ai lavoratori/lavoratrici interessati. Criteri di distribuzione e modalità complessivamente adottate dall azienda saranno oggetto a consuntivo di apposito incontro con i medesimi organismi sindacali, nel corso del quale l azienda stessa deve segnalare il numero dei premiati (anche distribuiti per gruppi omogenei) e l ammontare globale dei premi incentivanti assegnati.
Sistema incentivante. Successivamente alla definizione del presente accordo, verrà negoziato un sistema per obiettivi e/o un sistema incentivante, in linea con il CCNL Alimentare e con gli orientamenti contenuti nell’Accordo Interconfederale del 23 luglio 1993, sottoscritto da Governo, Associazioni Imprenditoriali e Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori (3).