Mancato o ritardato pagamento Clausole campione

Mancato o ritardato pagamento. Il mancato, inesatto, o ritardato pagamento può comportare gravi conseguenze a carico del Cliente e/o Garante, a titolo esemplificativo ma non esaustivo la vendita forzata dei beni. In tali casi, inoltre, il soggetto inadempiente potrebbe essere segnalato nei Sistemi di Informazioni Creditizie di cui Cofidis si avvale che comporta maggiori difficoltà di ottenere in futuro ulteriori crediti.
Mancato o ritardato pagamento. Il mancato, inesatto, o ritardato pagamento può comportare gravi conseguenze a carico del Cliente, a titolo esemplificativo ma non esaustivo la vendita forzata dei beni. In tali casi, inoltre, il soggetto inadempiente potrebbe essere segnalato nei Sistemi di Informazioni Creditizie di cui Cofidis si avvale che comporta maggiori difficoltà di ottenere in futuro altri crediti. A tale proposito, il Cliente acconsente espressamente a ricevere l’eventuale preavviso di segnalazione nei Sistemi di Informazioni Creditizie attraverso comunicazioni telefoniche registrate sul proprio numero di cellulare, o tramite forme di messaggistica istantanea (per esempio: WhatsApp).
Mancato o ritardato pagamento. Il ritardo nel pagamento, anche parziale delle nostre fatture oltre la loro pattuita scadenza, dà luogo all'immediata decorrenza degli interessi di mora che saranno addebitati alle condizioni e nella misura previste dal Decreto Legislativo 9.10.2002 n. 231, attuativo della Direttiva 29.6.2000/35/CE ed eventuali successive modifiche. Inoltre il mancato o ritardato pagamento delle fatture, dà diritto alla nostra Società, salvo ogni altra azione, di pretendere il pagamento anticipato delle restanti forniture oppure di ritenere sospeso o risolto il contratto e di sospendere od annullare l'espletamento di eventuali altri contratti in corso, senza che il compratore possa avanzare pretese di compensi o indennizzi o riserve al riguardo; il compratore resta obbligato al risarcimento di tutti i danni (emergenti o di lucro cessante) derivanti dalla mancata esecuzione dei contratti stessi.
Mancato o ritardato pagamento. In caso di mancato o ritardato pagamento, anche parziale, il Cliente sarà tenuto a pagare le penali di mora dovute dal giorno successivo alla data di scadenza del
Mancato o ritardato pagamento. Il pagamento del canone non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato pagamento, anche di una sola rata del canone, decorsi 30 giorni dalla data di scadenza, comporta la risoluzione di diritto del contratto ed il conseguente risarcimento dei danni, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
Mancato o ritardato pagamento. In caso di mancato o ritardato pagamento, anche parziale, il Cliente sarà tenuto a pagare le penali di mora dovute dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento e OVHcloud avrà il diritto di addebitare gli interessi di mora al tasso applicabile ai sensi del D.Lgs. n.231/2002 e del D.Lgs. n. 192/2012, maturati su base giornaliera dalla data di scadenza fino alla data del pagamento effettivo, sia prima sia dopo la sentenza. Inoltre, ogni inadempimento o ritardo nel pagamento (anche parziale) delle somme dovute dal Cliente ai sensi del Contratto che persista per più di quindici (15) giorni dopo la notifica dell'inadempimento o del ritardo nel pagamento inviata al Cliente via e-mail, risulterà di diritto, e senza richiedere alcuna ulteriore notifica o comunicazione formale, (a) la richiesta immediata di tutte le somme ancora dovute dal Cliente ai sensi del Contratto, indipendentemente dai termini di pagamento, e (b) il diritto di OVHcloud di decidere di sospendere immediatamente e senza preavviso tutti o parte dei Servizi del Cliente (compresi quelli pagati), di rifiutare qualsiasi nuovo Ordine o rinnovo dei Servizi al Cliente e di risolvere in tutto o in parte il Contratto. In caso di mancato o ritardato pagamento, i Clienti commerciali saranno tenuti a pagare una quota fissa di recupero di quaranta (40) Euro, fatto salvo il diritto di OVHcloud di richiedere, previa presentazione di documenti giustificativi, un risarcimento supplementare nei casi in cui le spese di recupero siano superiori all'importo di tale quota fissa.
Mancato o ritardato pagamento. In caso di mancato o ritardato pagamento, anche parziale, rispetto alla scadenza pattuita ed indicata in fattura, il Venditore potrà, senza alcun preavviso, sospendere le attività commerciali oggetto di ciascun ordine e/o comunque sospendere le relative consegne sino al saldo di quanto dovuto dall’Acquirente. In ogni caso, in caso di ritardato pagamento alle scadenze convenute, maturano a favore del Venditore gli interessi di mora sui ritardati pagamenti calcolati al tasso ufficiale di riferimento della Banca Centrale Europea aumentato di 4 (quattro) punti. Resta inteso che la proprietà sui beni di cui a ciascun ordine rimarrà in capo al Venditore sino all’integrale pagamento del corrispettivo da parte dell’Acquirente. Il ritardo sui pagamenti causerà altresì la sospensione della garanzia dei prodotti venduti. Il Venditore, in caso di mancato o ritardato pagamento anche parziale da parte dell’Acquirente avrà comunque la facoltà di sospendere le consegne eventualmente ancora da eseguire ovvero di ritenere risolto di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 del C.C., previa comunicazione scritta all’Acquirente.
Mancato o ritardato pagamento. Art. 19 – Foro competente e legge applicabile; Art. 20 – Disposizioni Finali.
Mancato o ritardato pagamento. 4.1 L’Acquirente non può comunque sospendere o ritardare i pagamenti, neppure in caso di contestazione, reclamo o ritardo nella consegna dei Prodotti da parte di Xxxxxxx o per qualsiasi altro motivo, né potrà operare la compensazione tra le somme allo stesso spettanti a qualsiasi titolo ed il prezzo dovuto per l'acquisto dei Prodotti. In caso di mancato o ritardato pagamento, totale o parziale, l’Acquirente dovrà sulla somma in sospeso un interesse di mora pari a quello previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.
Mancato o ritardato pagamento. 5.1 Nell’eventualità di un pagamento totalmente o parzialmente ritardato, il Cliente è tenuto a corrispondere alla Venditrice sulla somma dovuta e fatturata un interesse di mora. Tale tasso di interessi sarà pari al tasso XXXXXXX a tre mesi in vigore durante il periodo di mora maggiorato di 8 punti, oppure, se maggiore, al tasso ufficiale di interesse in vigore nello Stato del Cliente al momento del mancato pagamento aumentato di 10 punti percentuali.