RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA Clausole campione

RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 1. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m., l’A.S.L. Roma 1 può risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, il contrato nei seguenti casi:
RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Il contratto potrà essere risolto di diritto dall’Amministrazione contraente ai sensi dell’art. 1456 codice civile, previa conforme dichiarazione da comunicarsi all’operatore economico aggiudicatario con raccomandata a/r o posta elettronica certificata, nelle seguenti ipotesi:
RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 13.1 Fermo restando quanto previsto dagli artt. 1453 del codice civile e ss. in tema di risoluzione, il presente Contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile, nel caso in cui il Cliente non adempia ai pagamenti nei termini e con le modalità previste dall’articolo 8 per due volte anche non consecutive, fatto salvo l’eventuale ulteriore risarcimento del danno e l’applicabilità degli eventuali interessi di mora nella misura di cui al precedente articolo 8.8.
RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 12.1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 del codice civile, in caso di grave inadempimento di una delle Parti di una delle clausole del Contratto, l’altra Parte potrà intimare per iscritto di adempiere entro 30 giorni dichiarando che, qualora tale termine sia decorso inutilmente, il Contratto si intenderà senz’altro risolto Decorso il termine senza che vi sia adempimento, il Contratto sarà risolto di diritto, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni.
RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Invitalia si riserva il diritto di risolvere il contratto, sempre che l’Operatore aggiudicatario non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essere notificata con preavviso di non meno di quindici (15) giorni mediante posta elettronica certificata, nei casi qui di seguito indicati: - inadempimento alle disposizioni del RUP o del Referente di Contratto riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; - manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione delle prestazioni; - sospensione dell’esecuzione da parte dell’Operatore aggiudicatario senza giustificato motivo; - rallentamento dell’esecuzione, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione del Servizio nei termini previsti; - mancata pubblicazione pubblicitaria; - non rispondenza delle prestazioni alle indicazioni contenute nel presente Capitolato e nei suoi allegati ovvero nel Contratto; - ottenimento del DURC negativo, alle condizioni di cui all’articolo 30, co. 5, del Codice dei Contratti; - gravi violazioni di legge; - revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell’esercizio delle attività oggetto dell’appalto; - violazione dell’obbligo del segreto d’ufficio da parte del personale del contraente su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti ovvero comportamenti diretti a influire sul regolare e programmato svolgimento dell’attività di Invitalia; - affidamento in subappalto senza autorizzazione di Invitalia; - azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto e/o di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Xxxxxxxxx; - violazione di quanto contenuto nel Codice etico espressamente accettato; - ogni altra causa prevista dal presente Capitolato e dagli altri documenti di gara. Fermo restando quanto sopra, il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., nei seguenti casi: • diniego espresso o per fatti concludenti (mancata risposta) dell’accettazione del Contratto; • pubblicazione in testate non registrate o affissioni abusive; • qualora l’importo complessivo delle penali applicate raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore complessivo di aggiudicazione; • [nei casi in cui non siano state concluse le attività di verifica ex articolo 80 del Codice dei Contratti al momento de...
RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 1. Oltre ai casi previsti in altre parti del presente documento, la Società Appaltante potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nelle seguenti ipotesi: ⮚ venga accertata, successivamente alla stipula del contratto, la sussistenza di uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero la perdita degli stessi nel corso dell’esecuzione del presente appalto; ⮚ grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il rapporto contrattuale (ivi compresa la normativa in materia di sicurezza sul lavoro) ovvero reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi e oneri oppure cessazione o qualunque sospensione unilaterale delle attività, anche se motivata dall’esistenza di controversie con la Società Appaltante; ⮚ affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 dall’art. 31, comma 8 del citato decreto e/0 nell’offerta presentata dall’Appaltatore in sede di gara; ⮚ mancato rispetto nei confronti del proprio personale delle condizioni previste dal CCNL di categoria e/o delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva e di salute e sicurezza dei lavoratori; ⮚ mancata completa reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società Appaltante; ⮚ mancata copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile e professionale, in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali, per l’intera durata dell’appalto.
RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione, le Amministrazioni potranno risolvere ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.
RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Oltre a quanto specificato nel CSA, la Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il Contratto, sempre che l’Appaltatore non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essere notificata dalla Stazione Appaltante con preavviso di non meno di quindici (15) giorni mediante lettera raccomandata o anche mediante posta elettronica certificata, nei casi qui di seguito indicati:
RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Il mancato rispetto di quanto previsto nel presente costituisce valida causa di risoluzione del contratto, salva sempre e comunque la facoltà dell’Ente committente di richiedere il risarcimento di tutti i danni causati dalla ditta appaltatrice. Il contratto è risolto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., nei seguenti casi: La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della L. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del presente contratto. La violazione del Patto d’Integrità, nei casi ivi previsti, determina la risoluzione di diritto del presente contratto. La dichiarazione di risoluzione del contratto viene comunicata con posta elettronica certificata.
RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Il mancato rispetto di quanto previsto nel presente capitolato, nell’offerta, nel contratto di accordo quadro e in quello specifico, costituente un grave inadempimento, può costituire valida causa di risoluzione del vincolo contrattuale, salva sempre e comunque la facoltà dell’Ente committente di richiedere il risarcimento di tutti i danni causati dalla ditta appaltatrice. Il contratto è risolto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., nei seguenti casi: - nel caso vengano applicata almeno tre penali entro il primo anno dalla data di stipulazione del contratto; - nel caso l’ammontare delle penali applicate raggiunga una quota pari al 10% dell’importo totale del contratto esecutivo; - in caso di mancanza della copertura assicurativa per responsabilità civile verso tersi di cui all’art. 11; - nel caso l’appaltatore ceda a terzi l’esecuzione dell’attività o subappalti parte di essa senza la prescritta preventiva autorizzazione dell’appaltante; - in caso di frode nell’adempimento degli obblighi contrattuali; - in caso di un ritardo superiore a cinque giorni per la sottoscrizione del contratto esecutivo derivante dall’Accordo Quadro. La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della L. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del presente contratto. La dichiarazione di risoluzione del contratto viene comunicata con posta elettronica certificata.