RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE. In caso di accertata violazione del presente contratto da parte del medico, l’Azienda ULSS, nelle modalità e forme previste dall’articolo 5 dell’accordo contrattuale, ha facoltà di risolvere il rapporto instaurato con il medico in base al presente contratto. Qualora il medico incaricato intenda interrompere l’attività prima della scadenza contrattuale deve darne preventiva comunicazione all’Azienda ULSS e al Centro di Servizi con un preavviso di almeno 60 giorni, a meno di cause di forza maggiore, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo.
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Samples: Accordo Contrattuale Per La Definizione Dei Rapporti Giuridici Ed Economici Tra L’azienda Unità Locale Socio Sanitaria N. 8 Berica E L’ente Gestore Del Centro Di Servizi Casa Provvidenza, Sito in Comune Di Vicenza, Ai Sensi E Per Gli Effetti Della l.r. N. 22 Del 2002 Articolo 17 Comma 3 Così Come Disposto Dal d.lgs. N. 502 Del 1992 Articolo 8 Quinquies. Tra L’azienda Unità Locale Socio Sanitaria N. 8 Berica Con Sede Legale a Vicenza Viale F. Rodolfi N. 37, p.iva/c.f. 02441500242, Nella Persona Del Direttore Generale, Legale Rappresentante Pro Tempore, Dr. Giovanni Pavesi, Domiciliato Per La Carica Presso La Sede Dell’azienda Ulss; E L’ente Fai Berica s.c.s., Titolare Della Gestione Del Centro Di Servizi Denominato Casa Provvidenza Sito in Vicenza via San Domenico N. 26 (Di Seguito Centro Di Servizi), Con Sede Legale a Vicenza in Viale Crispi N. 142, P. iva/c.f. 01326540240, Nella Persona Della dr.ssa Eleonora Poletto, in Qualità Di Legale Rappresentante Pro Tempore, Il Quale Dichiara, Consapevole Delle Responsabilità Penali Previste Dall’articolo 76 Del d.p.r. N. 445 Del 2000, Di Non Essere Stato Condannato Con Provvedimento Definitivo, www.aulss8.veneto.it, www.aulss8.veneto.it