Correttezza del rapporto commerciale Clausole campione

Correttezza del rapporto commerciale. Il Fornitore si obbliga al mantenimento di una condotta commerciale corretta nei confronti di AMT. In particolare, per ciascun lotto, l’eventuale rapporto esistente tra il costruttore e il rivenditore (Fornitore) dovrà essere impostato in maniera tale da: - non dare luogo nei confronti di AMT a restrizioni della concorrenza; - non dare luogo all’applicazione di condizioni di mercato (nello specifico settore) vessatorie e/o incoerenti con la generale realtà del mercato medesimo; - non dare luogo all’applicazione di condizioni commerciali immotivatamente onerose nei confronti di AMT. In particolare il Fornitore si obbliga ad estendere ad AMT ogni iniziativa commerciale promossa dalla Casa Madre dei ricambi, che risulti migliorativa rispetto alle condizioni d'acquisto in vigore con AMT Il Fornitore sottoporrà tempestivamente per iscritto ad AMT le condizioni di acquisto migliorative ed i relativi termini che AMT stessa potrà applicare, salvo sua rinuncia, sui nuovi ordini. Qualora AMT certifichi la presenza di elementi riconducibili all’esistenza di situazioni contrarie ai termini di condotta sopra indicati, si riserva di mettere in atto una o più delle azioni di seguito indicate: - darne formale e circostanziata segnalazione all’Autorità Antitrust; - darne formale e circostanziata segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione; - risolvere di diritto il contratto con le conseguenze di cui all’art. 10.8; - rimane riservata ogni azione a tutela del proprio interesse.

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  • Rapporto di lavoro a tempo parziale 1. Le amministrazioni possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante:

  • Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale La banca provvederà chiudere il rapporto contrattuale nel più breve tempo possibile, comunque non oltre 5 giorni lavorativi dalla richiesta del cliente.

  • Costituzione del rapporto di lavoro Le Aziende possono assumere lavoratori con rapporto subordinato di telelavoro, ovvero trasformare consensualmente - a tempo indeterminato o per un periodo predeterminato - rapporti di lavoro già in essere. Nel primo caso l’Azienda deve precisare, all’atto dell’assunzione, l’unità produttiva di appartenenza, mentre nel secondo caso gli interessati restano convenzionalmente in organico nell’unità produttiva di appartenenza al momento della trasformazione. Nell’ipotesi di trasformazione del rapporto in telelavoro a tempo indeterminato, il lavoratore ha facoltà di chiedere, trascorsi due anni, il ripristino del lavoro con le modalità tradizionali. L’Azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, accoglie la richiesta.

  • Disciplina del rapporto a tempo parziale Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:

  • Cessazione del rapporto di lavoro Il rapporto di lavoro cessa nei seguenti casi:

  • Risoluzione del rapporto di lavoro La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente. Durante i primi tre mesi ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto, in qualsiasi momento, e senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Trascorso tale periodo e fino alla scadenza del termine, il recesso dal contratto può comunque avvenire qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. In caso di recesso, il contrattista è tenuto a dare un preavviso pari a 30 giorni; il termine di preavviso decorre dal 1° giorno o dal giorno 16 di ciascun mese. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

  • Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

  • Utilizzo del nome e del logo del Politecnico di Milano Il Politecnico di Milano non potrà essere citato a scopi pubblicitari, promozionali e nella documentazione commerciale né potrà mai essere utilizzato il logo del Politecnico di Milano se non previa autorizzazione da parte del Politecnico stesso. Le richieste di autorizzazione possono essere inviate a xxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx.

  • Tempi massimi di chiusura del rapporto In caso di recesso dal Contratto ed in caso di cessazione per qualsiasi causa dello stesso, la Concedente provvederà ad estinguere il rapporto entro 90 (novanta) giorni lavorativi bancari, qualora non si verifichino cause impeditive non dipendenti dalle Parti. Tale termine decorre dal momento in cui l’Utilizzatore ha adempiuto a tutte le richieste della Concedente strumentali all’estinzione del rapporto.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.