Agenzia di Tutela della Salute di Brescia
Agenzia di Tutela della Salute di Brescia
Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 000.00000 Fax 000.0000000 - xxx.xxx-xxxxxxx.xx Posta certificata: xxxxxxxxxx@xxx.xxx-xxxxxxx.xx Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980
DECRETO n. 303 del 05/06/2019
Cl.: 1.1.02
OGGETTO: Conferimento di incarichi libero professionali a n. 3 Medici Veterinari per lo svolgimento di attività nell’Area di “Igiene produzione, trasformazione e commercializzazione conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale”, nel territorio del Distretto Veterinario n. 2 di Lonato.
Il DIRETTORE GENERALE – Xxxx. Xxxxxxx Xxxx Xxxxx nominato con X.X.X. XX/0000 del 17.12.2018
Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Xxxx Xxxxxxxx
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che il Direttore del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origina Animale, Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, ha richiesto, con nota in data 15.03.2019 prot.
n. 0028129, l’attivazione di contratti di collaborazione professionale di lavoro autonomo per tre Medici Veterinari libero professionali per l’espletamento delle attività proprie dell’area di Igiene degli alimenti in macelli industriali;
Visti:
- l’articolo 7 “Gestione delle risorse umane” del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, il quale, tra l’altro, prevede, al comma 6 (come modificato dall'art. 17, comma 26, lett. a), del D.L. 1 luglio 2009, n. 78), che, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- il “Regolamento disciplinante il conferimento, da parte dell’ASL di Brescia, cui è subentrata l’ATS di Brescia, di incarichi di collaborazione esterna”, allegato “A” al Decreto del Direttore Generale n. 84 del 10.02.2017;
Accertato che:
- l’oggetto delle prestazioni corrisponde alle competenze attribuite dall’ordinamento a questa Agenzia, in materia di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale;
- le prestazioni oggetto del presente provvedimento sono di natura temporanea e altamente qualificata;
- sono stati preventivamente determinati durata, contenuti della prestazione del professionista e compenso della collaborazione, come risulta dall’allegato “A” al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- non risulta possibile, con gli attuali contingenti di personale veterinario, far fronte alle attività oggetto del presente provvedimento;
Dato atto che, con decreto D.G. n. 92 del 22.02.2018, si è proceduto all’approvazione dell’elenco dei professionisti idonei al conferimento di incarichi nell’area di Igiene produzione, trasformazione e commercializzazione conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale, elenco, in corso di validità triennale, che risulta essere già stato utilizzato per il conferimento degli incarichi di cui al predetto decreto per i primi 9 classificati;
Dato altresì atto che il Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale ha proceduto con note agli atti a interpellare i candidati collocati in posizione utile a partire dal 10° classificato, con il seguente esito:
- Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx (rinuncia nota prot. n. 0034742 del 3.04.2019)
- Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx (rinuncia nota prot. n. 0035836 del 5.04.2019)
- Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx (accetta)
- Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx (decade per decorrenza termini)
- Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx (accetta)
- Dott.ssa Xxxxx Xxxx Xxxxx (rinuncia nota prot. n. 0040558 del 16.04.2019)
- Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx (accetta)
Dato atto che il costo degli incarichi libero professionali in oggetto rientra nel limite di spesa per tale tipologia di contratti per l’anno in corso ed è compatibile con il Bilancio Preventivo Economico per l’anno 2019 e con le Regole anno 2019 di cui alla D.G.R. n. XI/1046 del 17.12.2018;
Ritenuto pertanto di conferire, per lo svolgimento delle attività in oggetto, i seguenti incarichi di collaborazione di lavoro autonomo, in qualità di Veterinari per i quali il Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale ha acquisito preventivamente la disponibilità, dalla data di sottoscrizione del contratto fino al 31.12.2019:
- Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx, nata il 14.11.1986, per un totale di 400 ore nel periodo, per un compenso totale di € 10.800,00, presso il D.V. n. 2;
- Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, nato il 26.11.1985, per un totale di 400 ore nel periodo, per un compenso totale di € 10.800,00, presso il D.V. n. 2;
- Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx nato a il 25.08.1973, per un totale di 400 ore nel periodo, per un compenso totale di € 10.800,00 presso il D.V. n. 2;
come precisato nell’allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Stabilito di regolamentare l’attività in questione mediante l’allegato schema di contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato “B” composto da n. 7 pagine);
Vista la proposta del Direttore del Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale, Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx, qui anche Responsabile del procedimento, che attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento;
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa Xxxx Xxxxxx, in ordine alla regolarità contabile;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx, del Direttore Sociosanitario, Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Xxxx Xxxxxxxx che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;
D E C R E T A
a) di conferire, per le motivazioni esposte in premessa, per lo svolgimento delle attività in oggetto, i seguenti incarichi di collaborazione di lavoro autonomo presso il Distretto Veterinario n. 2 di Lonato, in qualità di Veterinari, dalla data di sottoscrizione del contratto fino al 31.12.2019:
- Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx, nata il 14.11.1986, per un totale di 400 ore nel periodo, per un compenso totale di € 10.800,00;
- Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, nato il 26.11.1985, per un totale di 400 ore nel periodo, per un compenso totale di € 10.800,00;
- Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx nato il 25.08.1973, per un totale di 400 ore nel periodo, per un compenso totale di € 10.800,00;
come precisato nell’allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
b) di precisare che qualora taluno dei professionisti sopraindicati non si rendesse disponibile, il Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale, provvederà a formalizzare un incarico di consulenza al professionista utilmente collocato nell’elenco degli idonei approvato con Decreto D.G. n. 92 del 22.02.2018;
c) di precisare che la copertura finanziaria dei costi previsti dal presente atto, pari a complessivi € 32.400,00 sarà imputata sul conto 43.06.130 “Consulenze e collaborazioni veterinarie” Bilancio Sanitario 2019;
d) di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l’allegato schema di contratto recante le modalità e le condizioni del rapporto di collaborazione di cui sopra (allegato “B”, composto da n. 7 pagine);
e) di stabilire che l’onere complessivo omnicomprensivo (comprensivo anche di marche da bollo), nonché i relativi centri di costo, derivante dal presente provvedimento è precisato nell’allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
f) di procedere, a cura del Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale, alla pubblicazione dei contenuti del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web dell’Agenzia, in conformità al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. ed al PTPC vigente;
g) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
h) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxx Xxxx Xxxxx
Allegato "A"
Oneri anno 2019 | |||||||||||||||
COGNOME | NOME | PROFILO PROFESSIONALE | STRUTTURA DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO | DATA PRESUNTA INIZIO INCARICO | DATA PRESUNTA SCADENZA INCARICO | UNITA' DI MISURA DELLA PRESTAZIONE | QUANTITA' PRESTAZIONE | COSTO COMPLESSIVO (al netto delle marche da bollo) ANNO 2019 | MARCHE DA BOLLO ANNO 2019 | COSTO COMPLESSIVO (comprensivo di marche da bollo) ANNO 2019 | PROGRAMMA DI SPESA | BILANCIO | CODICE CONTO DI BILANCIO | DESCRIZIONE CONTO DI BILANCIO | CENTRO DI COSTO |
XXXXXXXX | XXXXXXX | VETERINARIO | Distretto Veterinario n. 2 Lonato | data del provvediment o | 31/12/19 | ORE NEL PERIODO | 400 | 10.784,00 | € 16,00 | € 10.800,00 | 14002/2019 | SANITARIO | 43.06.130 | CONS.COLLAB. VETERIN.COMM. | 03020400 |
XXXXX | XXXXXXX | VETERINARIO | Distretto Veterinario n. 2 Lonato | data del provvediment o | 31/12/19 | ORE NEL PERIODO | 400 | 10.784,00 | € 16,00 | € 10.800,00 | 14002/2019 | SANITARIO | 43.06.130 | CONS.COLLAB. VETERIN.COMM. | 03020400 |
XXXXXXXX | XXXXXX | VETERINARIO | Distretto Veterinario n. 2 Lonato | data del provvediment o | 31/12/19 | ORE NEL PERIODO | 400 | 10.784,00 | € 16,00 | € 10.800,00 | 14002/2019 | SANITARIO | 43.06.130 | CONS.COLLAB. VETERIN.COMM. | 03020400 |
Il Responsabile del procedimento: Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx. 1/1
Rep. n. Cl. 1.4.15
SCHEMA DI CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DI LAVORO AUTONOMO
TRA
L'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia (di seguito denominata anche “Committente” o “A.T.S.”) con sede in Brescia – Viale Duca degli Abruzzi n. 15, Codice Fiscale e Partita Iva n. 03775430980, posta elettronica certificata xxxxxxxxxx@xxx.xxx-xxxxxxx.xx – di cui il rappresentante legale pro-tempore è il Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxx Xxxx Xxxxx, a ciò legittimato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. XI/1058 del 17.12.2018, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore del Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale, Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx (a ciò delegato dal Direttore Generale con nota prot. n. 0002297 del 9.01.2019)
E
Il/La Sig./Sig.ra ………………………… (di seguito denominato anche “Professionista”), nata a
…………..(….) il………….., residente in ………………….. (…..) via ……………………., …….. di cittadinanza
…………….. - Codice Fiscale ………………………… - Partita I.V.A. ……………………………
PREMESSO CHE
a) L’A.T.S. di Brescia, giusto decreto del Direttore Generale n. ……. del , intende acquisire
la collaborazione di un Veterinario, con rapporto di lavoro autonomo e libero professionale;
b) Il Professionista dichiara di essere in possesso del diploma di laurea in Medicina Veterinaria conseguito il …………………… e di essere in possesso di tutti i requisiti di legge per l’esercizio dell’attività oggetto del presente contratto, compresa l’acquisizione a suo esclusivo carico dei crediti formativi ECM nella misura minima stabilita dalle vigenti disposizioni in materia (vedi art. 19 del presente contratto), rendendosi disponibile a prestare la propria collaborazione professionale in favore del Committente, con rapporto di lavoro autonomo ut supra;
c) Il Professionista dichiara sotto la propria responsabilità di non essere dipendente di una Pubblica Amministrazione, ovvero se dipendente, in possesso di idonea autorizzazione dell’Ente di appartenenza;
tutto ciò premesso le parti quanto segue
STIPULANO E CONVENGONO
2.2 La collaborazione del Professionista avrà ad oggetto attività proprie dell’area di Igiene degli Alimenti in macelli industriali operanti sul Distretto Veterinario di Lonato.
2.3 La struttura di svolgimento dell’incarico è il Distretto Veterinario di Lonato. L’Agenzia, per motivi oggettivi, anche al fine di una più efficace ed efficiente gestione delle proprie attività, potrà unilateralmente assegnare anche temporaneamente l’attività svolta dal Professionista, o una sua parte, con congruo preavviso, ad altre strutture dell’Agenzia.
ART. 3
NATURA GIURIDICA DEL CONTRATTO
3.1 Per espressa e consapevole volontà delle parti il Professionista opererà quale libero Professionista e, in quanto tale, quale collaboratore indipendente dall’A.T.S., rimanendo inteso che, in forza di tale qualifica, lo stesso si dedicherà allo svolgimento del presente incarico nell’ambito di un rapporto di lavoro autonomo, continuato e semplicemente coordinato con l’organizzazione dell’Agenzia, così come disciplinato dagli artt. 2222 e segg. del c.c. e dalle leggi speciali regolanti i rapporti di lavoro autonomo, incluse le disposizioni inerenti la disciplina fiscale e previdenziale.
3.2 Essendo comune intenzione delle parti escludere qualsivoglia vincolo di subordinazione, anche gerarchica, del Professionista nei confronti del Committente, volendo le parti espressamente dar luogo ad un rapporto di collaborazione autonoma e libero professionale, si dà atto che il Professionista svolgerà la sua attività senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell’A.T.S. con le modalità attuative infra precisate, conformi al disposto delle anzidette disposizioni e delle norme legislative di carattere generale e speciale regolanti la specifica attività professionale.
Inoltre, potrà svolgere attività libero-professionale anche per altri committenti, purché la stessa non sia incompatibile con le norme di legge e con l’interesse del Committente.
3.3 Il Professionista dovrà ovviamente tenere presenti, in quanto applicabili, le disposizioni diramate dalla Direzione A.T.S., in particolare dal Direttore Sanitario dell’A.T.S. per le responsabilità che per legge ad esso competono.
ART. 4
MODALITA’ ATTUATIVE DEL RAPPORTO
4.1 Il Professionista si obbliga ad eseguire personalmente le prestazioni contrattuali coordinando la propria attività con quella degli altri professionisti operanti all’interno dell’A.T.S., nell’ambito di un rapporto paritetico con i medesimi ed improntato su criteri di collaborazione e reciproca consulenza.
4.2 Il Professionista dichiara che le prestazioni che è chiamato a svolgere rientrano nell’oggetto dell’arte o della professione esercitata dallo stesso abitualmente in forma di lavoro autonomo.
4.3 Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il Professionista non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell’ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartitegli, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati.
4.4 Il Professionista ha facoltà di sospendere le sue prestazioni anche in più riprese. In tali casi il Professionista darà adeguato preavviso in forma scritta, almeno 15 giorni prima, salvi casi di forza maggiore, al fine di consentire al Committente l’eventuale prosieguo, con i mezzi ritenuti più idonei, del servizio affidato, al fine di garantire la necessaria continuità e il regolare svolgimento dell’erogazione delle prestazioni. In considerazione della particolare natura delle prestazioni e della necessità di assicurare continuità delle stesse, la sospensione dell’attività è consentita fino ad un massimo di 30 giorni consecutivi per anno solare, rapportati al periodo di durata dell’incarico; oltre tale termine l’A.T.S. ha la facoltà di recedere dal contratto.
4.5 L’attività descritta verrà svolta mediante utilizzo di attrezzature e mezzi propri del Professionista. L’Agenzia si impegna a fornire, se ritenuto necessario per l’espletamento dell’attività oggetto del presente contratto, i locali e le eventuali specifiche attrezzature. È in ogni caso escluso al Professionista l’utilizzo degli automezzi di proprietà o in uso all’Agenzia.
4.6 Il Professionista si obbliga ad eseguire quanto previsto dal presente contratto a favore dell’Agenzia senza vincolo di esclusiva, nel rispetto delle norme consuetudinarie di correttezza e lealtà.
4.7 In applicazione del principio di rotazione degli incarichi, il professionista può essere chiamato, in caso di comprovata necessità dell’Agenzia, a svolgere l’oggetto dell’incarico stabilito dal contratto individuale anche presso una struttura dell’Agenzia diversa da quella abituale.
4.8 Il Professionista, a mente di quanto prescritto dall’art. 5, comma 1 del D.L. n. 179/2012 (convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), che ha esteso l’obbligo di comunicazione al registro delle imprese e all’albo delle imprese artigiane della propria casella di PEC (di cui all’art. 16, comma 6 del D.L. n. 185/2008 (conv. legge n. 2/2009)) anche alle imprese individuali, indica la seguente utenza personale PEC, alla quale l’Agenzia invierà ogni comunicazione relativa al rapporto di cui al presente contratto: Casella di PEC: ……………………………………………………@………………………………………………
4.9 Per i fini previsti dall’art. 15 comma 1 lettera b del D. Lgs 14.03.2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, il Professionista invierà all’Agenzia, prima dell’inizio dell’incarico, tramite il proprio indirizzo PEC, il file pdf in formato testuale del proprio curriculum vitae in formato europeo, contenente pure gli elementi curriculari dichiarati in fase di ammissione alla procedura selettiva. Il Professionista si assume la completa responsabilità in ordine alla veridicità dei dati dichiarati nell’anzidetto curriculum vitae, anche per quanto riguarda la pubblicazione sul sito internet dell’A.T.S. di Brescia degli anzidetti dati. Il file pdf in formato testuale non dovrà contenere dati sensibili.
4.10 Il professionista si impegna a sottoscrivere, ai sensi dell’ art. 15, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, apposita dichiarazione su file pdf in formato aperto, con la propria firma digitale, sul modello fornito dall’ATS, da pubblicare sul sito web dell’ATS di Brescia, concernente i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
4.11 Il professionista si impegna a sottoscrivere, ai sensi dell’art. 53, comma 14 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla Legge n. 190/2012, apposita dichiarazione su file pdf in formato aperto, con la propria firma digitale, sul modello fornito dall’ATS, da pubblicare sul sito web dell’ATS di Brescia, relativa all’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.
4.12 Il professionista si adeguerà alle procedure Agenziali, che potranno anche prescrivere al medesimo professionista l’utilizzo di strumenti informatici forniti dall’Agenzia, che consentano la tracciabilità, il monitoraggio e il rilascio di certificazioni e ricevute all’utenza, relative alle prestazioni rese all’ambito dell’Agenzia in cui il professionista presta la propria attività.
4.13 L’Agenzia, per motivi oggettivi collegati ad una obiettiva riduzione dei volumi di attività presso la struttura ove il Professionista svolge l’incarico, verificatasi successivamente all’inizio del presente incarico, al fine di una più efficace ed efficiente gestione delle proprie attività, potrà procedere unilateralmente, esperito inutilmente quanto previsto dal punto
2.3 del presente contratto, alla eventuale riduzione del monte ore previsto dall’art. 6, con corrispondente riduzione del compenso spettante al Professionista.
ART. 5
PRESENZA PRESSO IL COMMITTENTE
5.1 Il Professionista opererà coordinando la propria attività con l’organizzazione della Committente A.T.S., secondo le specifiche competenze, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle disposizioni inderogabili di legge in materia e dal presente contratto.
ART. 6 COMPENSO
6.1 L’A.T.S. riconoscerà al Professionista un compenso omnicomprensivo lordo (comprensivo anche di marche da bollo) pari a € 10.800,00.
Il compenso è al lordo di qualunque ritenuta previdenziale e/o fiscale attuale e/o futura.
Il Professionista si impegna a prestare la propria opera, con un impegno orario totale non inferiore a complessive ore 400 nell’arco del periodo di cui all’art. 7. Eventuali ore prestate in aggiunta non saranno retribuite. Un eventuale deficit orario alla fine dell’incarico comporterà una decurtazione del compenso complessivamente pattuito per un importo proporzionale alle ore non prestate.
6.2 Non è dovuto alcun rimborso delle spese eventualmente sostenute dal Professionista per l’esecuzione dell’incarico oggetto del presente contratto; al Professionista non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto di prestazione professionale di lavoro autonomo.
6.3 Il compenso verrà liquidato ed accreditato al Professionista previa presentazione di regolare fattura elettronica ai sensi del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, recante Misure urgenti per la presentazione della “fattura elettronica”, nel rispetto degli eventuali termini stabiliti a livello dell’Agenzia.
6.4 La corresponsione del compenso potrà avere luogo anche tramite anticipi con periodicità non inferiore al mese in ragione dello stato di avanzamento dell’attività affidata e comunque secondo criteri di proporzionalità.
ART. 7 DURATA
7.1 L’incarico è conferito a decorrere dal 2019 e terminerà il 31.12.2019, fatto salvo il
recesso anticipato, senza obbligo di comunicarne i motivi, di una delle parti, da inviare con un preavviso minimo di 30 giorni mediante raccomandata a.r. (a tal fine fa fede il timbro postale).
7.2 Ogni ulteriore accordo, concernente l’eventuale prolungamento del presente rapporto professionale di collaborazione oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto, sottoscritto dalle parti. E’ esclusa ogni forma di proroga salvo che per particolari esigenze organizzative a parità di spesa. A tal fine, sono inefficaci autorizzazioni dell’Agenzia al proseguimento dell’attività che non siano anticipatamente decretate dal Direttore Generale, per le quali l’Agenzia provvederà ad una sollecita stipula di conforme contratto.
7.3 Qualora la disdetta fosse comunicata con un preavviso inferiore, l’altra parte avrà diritto, a titolo di penale, ad un importo corrispondente ai giorni di mancato preavviso, calcolato secondo criteri di proporzionalità.
7.4 L'Agenzia si riserva, nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di preavviso, anche la facoltà di inoltrare formale richiesta di risarcimento dei danni causati.
7.5 Nel caso di recesso di una delle parti verrà corrisposto al Professionista un compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto. Nel caso in cui l’oggetto del contratto sia costituito da una relazione tecnica finale il predetto criterio di proporzionalità non avrà effetto.
ART. 8
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
8.1 Il presente contratto sarà automaticamente risolto, in conformità all’art. 1463 c.c.:
- nel caso di decesso o di invalidità del Professionista. Ai fini del presente contratto, invalidità significa infermità fisica o mentale, che renda il Professionista incapace di adempiere agli obblighi derivanti dal presente contratto per un periodo superiore a 120 giorni consecutivi;
- nell’eventualità in cui, in qualsiasi momento, venga meno anche uno solo dei requisiti di legge posseduti dal Professionista per l’esercizio dell’attività oggetto della presente collaborazione.
8.2 Fatta salva l’applicazione dell’art. 1453 x.x. x xx. xxx x.x., xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx oggetto del contratto, l’ATS di Brescia potrà provvedere alla risoluzione del rapporto e/o ad avanzare, in sede giurisdizionale, eventuale richiesta di risarcimento dei danni subiti.
8.3 Nel caso di gravi violazioni da parte del professionista degli obblighi derivanti dai Codici di Comportamento e dal Piano Triennale di prevenzione della Corruzione, l’ATS di Brescia potrà provvedere alla risoluzione del rapporto e/o ad avanzare, in sede giurisdizionale, eventuale richiesta di risarcimento dei danni subiti.
8.4 L’Agenzia si riserva la possibilità di risolvere unilateralmente il contratto qualora, nonostante preventivo avviso al professionista, lo stesso non provveda a fornire tempestivamente, ai sensi di legge, le dichiarazioni da pubblicare sul sito internet dell’Agenzia di cui ai punti 4.8 – 4.9 - 4.10 – 4.11.
8.5 L’Agenzia si riserva la possibilità di risolvere unilateralmente il contratto qualora il professionista non adempia agli obblighi di aggiornamento professionale di cui all’art. 19 del presente contratto.
ART. 9 MODIFICHE
9.1 Le parti convengono altresì che nessuna modifica del presente contratto sarà valida ed efficace se non venga pattuita e provata per iscritto.
ART. 10
QUALIFICAZIONE DEL CONSULENTE
10.1 Il Professionista dichiara sotto la propria personale responsabilità di non versare in alcuna situazione di incompatibilità alla conclusione del presente contratto, in relazione alle vigenti disposizioni di legge e di essere in possesso dei requisiti di legge per l’assolvimento delle funzioni e l’esercizio delle attività oggetto del presente contratto.
ART. 11
SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
11.1 Si richiama il contenuto dell’art. 21 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 (Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’art. 230-bis del c.c. e ai lavoratori autonomi) e succ. modd. ed integrazioni.
Presso l’A.T.S. sono presenti:
la U.O. Prevenzione e Protezione:
- il Responsabile della Unità Operativa (RSPP): tel. 000 0000000; la U.O.Medicina Preventiva:
- il Medico Competente: tel. 030 383.8513.
Il mancato rispetto dei contenuti del presente articolo, reiterato dopo un sollecito scritto dell’A.T.S., darà luogo all’immediata risoluzione del presente contratto ai sensi del precedente art. 8.
ART. 12 RESPONSABILITA’
12.1 Il Professionista deve stipulare, a proprie spese, con un primario Istituto Assicurativo una polizza assicurativa sugli infortuni per la copertura di qualsivoglia infortunio che possa occorrere ad esso Professionista, esonerando l’Agenzia da ogni responsabilità al riguardo. A tal fine, il professionista farà pervenire al Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale dell’ATS di Brescia, entro 10 giorni dalla firma del presente contratto e comunque prima dell’effettivo inizio delle prestazioni, copia del contratto stipulato, attestante la copertura assicurativa di cui sopra. Il mancato invio al Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale dell’A.T.S. di Brescia della suddetta polizza assicurativa in corso di validità costituisce giusta causa di recesso da parte del committente.
12.2 Il Professionista si assume la completa responsabilità per i danni causati o subiti in relazione allo svolgimento dell’attività professionale presso il committente.
ART. 13
ESCLUSIVITA’ DEL PRESENTE ACCORDO
13.1 Le parti richiamano, per quanto non disciplinato dal presente accordo, le disposizioni di cui agli artt. da 2222 a 2237 e seguenti del codice civile, restando esclusa l’applicabilità tra le parti di ogni diversa disposizione normativa esterna, che regolamenti il rapporto di lavoro libero – professionale oggetto del presente accordo, ad esclusione di quelli richiamati dal presente contratto e di quelle norme imperative connesse direttamente all’espletamento dell’attività oggetto del presente contratto.
ART. 14
REVOCA ED ANNULLAMENTO DI OGNI PRECEDENTE PATTUIZIONE
14.1 Il presente contratto annulla e sostituisce ogni precedente pattuizione intervenuta tra le parti.
ART. 15 COMUNICAZIONI
15.1 Qualunque comunicazione, richiesta o permessa dal presente contratto, sarà produttiva di effetti se trasmessa per telegramma, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata. Tutte le comunicazioni saranno indirizzate, salvo che sia diversamente disposto per iscritto dalla parte interessata, all’indirizzo (recapito) risultante in premessa al presente contratto.
ART. 16
TUTELA DEI DATI
16.1 Il lavoro svolto e i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà del Committente. Pertanto il Professionista non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta del Committente.
16.2 Tutti i dati e le informazioni di carattere sanitario, tecnico – amministrativo o scientifico di cui il Professionista entrerà in possesso nello svolgimento dell’incarico professionale oggetto del presente contratto dovranno considerarsi strettamente riservati.
ART. 17
CODICE DI COMPORTAMENTO E PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
17.1 Il professionista dichiara di aver preso visione, sul sito internet dell’Agenzia www.ats- xxxxxxx.xx, nella sezione “Amministrazione Trasparente” :
• del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”
• del Codice di Comportamento dell’Agenzia;
e si impegna ad espletare le attività inerenti l’incarico conferito secondo le linee di comportamento prescritte in tali Codici.
17.2 Il professionista si impegna all'osservanza di quanto previsto dal Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione di tempo in tempo vigente e visionabile sul sito internet dell’Agenzia xxx.xxx-xxxxxxx.xx nella sezione "Amministrazione Trasparente“ consapevole che la violazione degli obblighi ivi contenuti può dar luogo alla risoluzione e/o alla decadenza del/dal rapporto con l’Agenzia.
ART. 18
UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI AGENZIALI
18.1 Il Professionista è tenuto al rispetto del “Regolamento dell’Agenzia sull’utilizzo dei sistemi informatici (posta elettronica – rete intra/internet – postazioni di lavoro)”, approvato con decreto D.G. n. 179 del 05.04.2013, disponibile sul sito Internet dell’Agenzia (xxxx://xxx.xxx-xxxxxxx.xx).
ART. 19
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
19.1 Il Professionista, secondo quanto prescritto dall’Allegato 1, punto 3.2.3.c, della D.G.R. n. 2569 del 31.10.2014, si impegna a trasmettere annualmente, nella forma stabilita dalla legge, la documentazione comprovante l’avvenuto aggiornamento in relazione al profilo professionale rivestito, di cui al presente contratto.
ART. 20 CONTROVERSIE
20.1 Per tutte le controversie che potessero insorgere relativamente all’interpretazione ed esecuzione dell'incarico sarà competente il Foro di Brescia.
Reso in duplice originale in Brescia, presso la sede dell’A.T.S. in data / / .
Il presente contratto di lavoro individuale è esente dall’imposta di bollo in modo assoluto ai sensi dell’art. 25 dell’allegato B al D.P.R. n. 642/1972 e ss.mm.ii..
Il presente atto verrà registrato solo in "caso d'uso" ai sensi del 2° comma dell'art. 5 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986.
Letto, confermato e sottoscritto Brescia lì, ………………………………………
Xxxxxxx xx Xxxxxx della Salute di Brescia Il Professionista
per delega del Direttore Generale Xxxx. Direttore Servizio Gestione Personale
e Sviluppo Professionale Dott. ssa Xxxxx Xxxxxx