LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO Clausole campione

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO. La tabella seguente rappresenta una breve rassegna della normativa essenziale a livello nazionale ed europeo relativa ai fattori ambientali di interesse per lo studio. In sede di Rapporto Ambientale sarà approfondito per tema di studio la normativa regionale di riferimento e di recepimento della legislazione sovraordinata.
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO. Il Protocollo d’accoglienza rappresenta uno strumento con cui l’Istituto amplia il Piano dell’Offerta Formativa. Esso è coerente con la legislazione vigente e si propone di dare concreta attuazione alle seguenti normative: - DPR 394/99 Art.45; - “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” (C.M. n. 24, febbraio 2006); - Documento programmatico “La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri”, Ottobre 2007; - DPR 22 giugno 2009 , n. 122 “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni”; - Nota MIUR prot. 465 del 27 gennaio 2012 - Studenti con cittadinanza non italiana iscritti a classi di istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Esami di Stato. - MIUR, Prot. 236 del 31 GENNAIO 2012, Linee guida per la progettazione dei percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana. - MIUR FEBBRAIO 2014 Linee guida per gli alunni stranieri.
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO. La definizione del rapporto di prestazione sportiva, nonché le modalità ed i termini di sua costituzione sono disciplinati dall’art. 4 della l. 23 marzo 1981 n. 914 che nell’ordinamento italiano ha posto le basi normative del professionismo sportivo partendo dall’abolizione del cosiddetto vincolo sportivo (in forza del quale era esclusa qualsiasi libertà contrattuale dell’atleta, così completamente assoggettato alla volontà della società sportiva che, sola ed anche contro la volontà dell’atleta, decideva del suo trasferimento ad altra società sportiva) ed attribuendo al rapporto di prestazione sportiva la natura di lavoro subordinato. Con il successivo art. 5 rubricato «Cessione di contratto»,5 la l. n. 91/1981 ha, in primo luogo (co. 1), previsto la possibilità per le parti contraenti di apporre 2 Così F. C. ARRESI, La cessione del contratto, Xxxxxxx, Milano, 1950, 51.
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO. LA TUTELA DEL DESIGN NELLA LEGGE ITALIANA La disciplina del design industriale in Italia è complessa e può avere fondamentalmente due tipologie di protezione: La protezione di Disegni e Modelli registrati La registrazione avviene a seguito di presentazione della domanda presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, anche per il tramite delle Camere di Commercio. Il Codice della Proprietà Industriale stabilisce che la registrazione può avvenire se il disegno o il modello presentano: Il Brevetto per invenzione o per Modello di Utilità Il brevetto per invenzione è un diritto che consiste nel fatto di poter produrre, importare/esportare, commercializzare in esclusiva e nell'ambito di un territorio specifico (ad esempio un singolo Stato) un certo bene o attuato in esclusiva un certo procedimento produttivo. L'istituto della protezione brevettuale prevede la concessione per un periodo limitato di tempo (al massimo 20 anni) del diritto consistente nel vantaggio competitivo di poter sfruttare un'innovazione in regime di monopolio e, al tempo stesso, richiede di corredare la domanda di brevetto con una descrizione tecnica che, venendo resa pubblica dopo 18 mesi dal deposito della domanda di esclusiva, mette in grado i terzi di conoscere l'innovazione in ogni dettaglio. Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego di macchine o parti di esse, strumenti, utensili ovvero oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti. Per essere protetto come modello di utilità, la cui durata massima è 10 anni, è necessario che il prodotto industriale sia nuovo e originale e che abbia particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego. Il Diritto d'Autore Il Diritto d'Autore protegge le opere dell'ingegno di carattere creativo e, tra le categorie protette, vi sono anche le opere figurative, tra le quali rientra il design industriale. Questa protezione si attua in modo automatico quando viene immesso sul mercato l'oggetto, senza formalità e senza spese, ma si garantisce tutela solo se al design ne viene riconosciuto il carattere creativo e il valore artistico dell'opera. La protezione vale per tutta la vita dell'autore e mantenuta sino al settantesimo anno solare dopo la sua morte. L'ordinamento italiano ha introdotto...
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO. 1. L’Ente si attiene alle procedure previste dalla normativa della U.E. recepita o comunque vigente nell’ordinamento giuridico italiano, in quanto applicabili.
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO. Il tema dei contributi erogati dalla pubblica amministrazione, fat- to salvo quale riferimento generale l’articolo 118 della Costituzione, può essere, in prima approssimazione, inquadrato considerando: • l'articolo 1, commi 125-129 della legge 4 agosto 2017, n. 124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, che disciplina la parte più strettamente legata alla rendicontazione dei contri- buti da parte dei soggetti del terzo settore e delle imprese; • gli articoli 55 e 56 del Codice del Terzo Settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117) proprio in relazione ai rapporti con tali sog- getti; tuttavia, l'articolo 12 fa riferimento anche a sussidi e sovven- zioni che riguardano tutte le persone fisiche, la cui regolamenta- zione è contenuta nell’approvazione dei regolamenti di accesso alle prestazioni sociali e alle prestazioni relative ai servizi alla persona; • il DPR 600/1973, in relazione agli aspetti più propriamente fi- scali legati ai contributi; • l'articolo 12 della legge n. 241/90, dove si evidenzia che la conces- sione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attri- buzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinati alla predeterminazione, cioè sul fatto che i contributi, i sussidi o altro beneficio economico devono fondarsi su una regolamentazione, su criteri specifici che possano permettere la trasparenza del processo amministrativo. Le fonti citate concordano nel delineare un contesto normativo fa- vorevole alla concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici di qualunque natura da parte della pubblica amministrazione nel caso siano rispettati principi di equità, trasparenza nell'azione ammi- nistrativa e perseguimento di utilità sociali per la comunità amministra- ta, in modo da realizzare il miglior impiego delle risorse a disposizione. Non va dimenticato il riferimento all’articolo 29 della 241/90, per il quale le regioni e gli enti locali regolano, con riguardo all’azione amministrativa, le materie disciplinate dalla citata legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie dei cittadini. Da ultimo, l’art. 2-bis evidenzia che attengono ai livelli essenziali delle prestazioni le disposizioni concernenti gli obblighi per la pubbli- ca amministrazione di garantire la partecipazione degli interessati al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato, di misurare i tempi effettivi di loro co...
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO. COMPARTO DELL’ABBIGLIAMENTO
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO. I l considerando n. 8 della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 relativa al coordi- namento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di fornitu- re e di servizi, affermava che «prima dell’avvio della procedura di aggiudicazione di un appalto le amministrazioni aggiudicatrici possono, avvalendosi di un dialogo tecnico, sollecitare o accettare consulenze che possono essere utilizzate nella preparazione del capitolato d’oneri a condizione che tali consulenze non abbiano l’effetto di ostacolare la concorrenza». Tale considerando non si è tramutato in un articolo specifico né il le- gislatore nazionale lo ha recepito nel Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163/2006), forse ritenendo che mercato e Pubblica Amministrazione non fossero pronti per supera- re le diffidenze reciproche e avviare un dialogo maturo. La svolta nei rapporti, almeno a livello normativo, è incisa nell’art. 40 della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici, in cui scompare il riferimento al dialogo tecnico, sostituito dalla possibilità di svolgere consultazioni di mercato: «Prima dell’avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato ai fini della preparazione dell’appalto, e per informare gli operatori economici degli appalti da essi programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi. A tal fine, le ammini- strazioni aggiudicatrici possono ad esempio sollecitare o accettare consulenze da parte di esperti o autorità indipendenti o di partecipanti al mercato. Tali consulenze possono essere utilizzate nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbiano l’effetto di falsare la concorrenza e non comportino una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza». A questo punto il re- cepimento dell’istituto diventa pressoché obbligatorio ed entra a far parte del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016) con gli artt. 66 e 67. Secondo la relazio- ne tecnica del Codice, la norma contenuta nell’art. 66 rappresenterebbe «un elemento di novità e modernizzazione delle procedure che consentirà alle stazioni appaltanti di avere maggiori informazioni strumentali al miglioramento delle procedure». Al comma 1 dell’art. 66 il legislatore specifica che la consultazione può avere quattro obiettivi: ■ la preparazione dell’appalto; ■ lo svolgimento della relativa procedura; ■ informare gli operatori sull’attività contra...
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO. OCCHIALI DA VISTA E OCCHIALI PREMONTATI Va inoltre riportata la seguente avvertenza, prevista dal D.M.:
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO. L'evoluzione della normativa della Regione Xxxxxx-Romagna, già a partire dalla metà degli anni '90, ha visto un incremento nell'utilizzo degli accordi di programma (Leggi Regionali: 6/1995 – 30/1996 – 19/1998 – 20/2000 – 14/2014 – 24/2017) con la chiara finalità di consentire alle Amministrazioni lo stimolo e il coordinamento di politiche territoriali, investimenti finanziari, attività amministrative e scelte operative necessarie ad un risultato di interesse comune (generale e pubblico), integrando l'azione della Pubblica Amministrazione e di soggetti privati con lo scopo di perseguire specifiche finalità pubbliche e, contemporaneamente, private di interesse generale. In sostanza, la legislazione regionale ha via via esteso la possibilità di ricorrere a procedure speciali per agevolare la realizzazione di progetti privati nella ormai consolidata consapevolezza (sostanziale e giuridica) che lo sviluppo di attività economiche private di eccellenza “costituisca già di per sé un interesse pubblico in senso stretto per le numerose e positive ricadute che genera per i territori e le comunità locali” (Circolare Regionale PG.2015.03.08657 del 13/05/2015). Il contesto normativo ed amministrativo nel quale si inserisce il presente Accordo è quindi quello consolidato dalle numerose normative urbanistiche regionali che riconoscono “espressamente e senz'altro l'interesse pubblico a sostenere insediamenti, ampliamenti, ristrutturazioni, [...] di insediamenti produttivi, in particolare ove gli stessi presentino caratteristiche di innovazione e specializzazione del prodotto e del processo; di responsabilità sociale di impresa; di sostenibilità ambientale e sociale” (ibidem), come nel caso di specie.