Rimborso spese sanitarie Clausole campione

Rimborso spese sanitarie. (infortuni); Derivanti dalla pratica a qualsiasi titolo di alcune attività sportive identificate; Rimborso spese pre e post ricovero (malattie); Derivanti dall’uso e guida di autoveicoli a motore su circuiti adibiti agli sport In continuità: assicura il caso di morte conseguente da infortunio. Le malattie/invalidità permanenti derivanti da: Abuso di alcoolici od uso di allucinogeni, psicofarmaci e stupefacenti; Trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; Guerre, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche; Contaminazioni chimiche o biologiche; Interventi di chirurgia plastica a scopo estetico; Interventi di chirurgia bariatrica per la cura dell’obesità; le prestazioni e le terapie con finalità dietologica. L’assicurazione di tutela legale non è operante: Per le vertenze aventi ad oggetto violazioni civili o penali derivanti da fatto doloso o delitto preterintenzionale dell’assicurato, tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, atti di vandalismo, risse alle quali l’assicurato abbia preso parte, detenzione o impiego di sostanze radioattive, contaminazione, inquinamento di acque, terreni e colture; Per le vertenze: tra gli assicurati e tra assicurato e contraente, dell’assicurato nei confronti del datore di lavoro, nei confronti di Generali Italia; Se l’assicurato non è abilitato alla guida a norma delle vigenti disposizioni; Se al momento del sinistro il veicolo non risulta coperto dall’assicurazione obbligatoria; Se l’assicurato è imputato di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o se sia imputato del reato di fuga o di omissione di soccorso. Il contratto prevede dei limiti entro i quali vengono erogati i servizi e l’applicazione di franchigie (intendendosi per franchigia la percentuale di invalidità permanente o il numero di giorni di ricovero o di inabilità, al di sotto dei quali non viene corrisposto l’indennizzo o viene corrisposto in parte). Sono inoltre previsti dei limiti per alcune delle spese relative alle vertenze assicurate con la garanzia per tutela legale.
Rimborso spese sanitarie. Qualora si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di polizza, che comporti il ricovero dell’Assicurato in Istituto di cura sia in Italia che all’estero, Groupama Assicurazioni S.p.A. rimborsa le spese sanitarie sostenute, sino alla concorrenza del massimale assicurato, per: - xxxxxxx xx xxxxxx e di chirurghi; - diritti di sala operatoria e materiale di intervento, compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicate durante l’intervento; - rette di degenza; - assistenza e cure mediche, consulti, trattamenti terapeutici; - accertamenti diagnostici; - trasporto in ambulanza all’Istituto di cura. In caso di danni estetici al viso dovuti a sfregi e deturpazioni conseguenti ad infortunio, vengono rimborsate le spese documentate sostenute dall’Assicurato entro 2 anni dalla guarigione clinica, per cure e applicazioni effettuate allo scopo di eliminare o ridurre il danno estetico, comprese le spese per interventi di chirurgia plastica ed estetica; sono in ogni caso escluse le protesi dentarie.
Rimborso spese sanitarie. La SOCIETA’ garantisce il RIMBORSO delle spese sostenute dall’ASSICURATO per le seguenti PRESTAZIONI SANITARIE, fino alla concorrenza, per ANNO SOLARE, della SOMMA ASSICURATA indicata in POLIZZA e riferita al totale delle spese per PRESTAZIONI SANITARIE.
Rimborso spese sanitarie. In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza che abbia determinato un ricovero o un intervento chirurgico effettuato anche in regime di day hospital o ambulatorio medico, la Società rimborsa, fino alla concorrenza del massimale annuo indicato in polizza, le seguenti spese sostenute in conseguenza diretta dell’infortunio:
Rimborso spese sanitarie. 3.2 ALTRI RISCHI COMPRESI
Rimborso spese sanitarie. Prestazioni sanitarie per RICOVERO, senza INTERVENTO CHIRURGICO, quando erogate all’ASSICURATO da STRUTTURE SANITARIE e/o medici non convenzionati Max 600 euro al giorno per spese per l’equipe medica in caso di RICOVERI in terapia intensiva/subintensiva o nell’unità coronarica o per cure oncologiche. Max 250 euro al giorno per altri RICOVERI Le spese relative alla STRUTTURA SANITARIA sono rimborsate integralmente. I suddetti limiti non si applicano in caso di MALATTIA IMPROVVISA insorta all’estero o INFORTUNIO accaduto all’estero, che rendono necessario, sempre all’estero, il RICOVERO d’urgenza.
Rimborso spese sanitarie. Per le prestazioni sopraelencate che non risultino avvenute durante il ricovero in istituto di cura o durante un intervento chirurgico ambulatoriale, il rimborso delle spese viene effettuato per un periodo massimo di trenta giorni dalla data dell'infortunio e per un importo massimo pari all'80% delle spese effettivamente sostenute; il rimanente 20% con il minimo di € 75 resta a carico dell'Assicurato.
Rimborso spese sanitarie. Qualora si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di polizza, che comporti il ricovero dell’Assicurato in Istituto di cura sia in Italia che all’estero, la Società rimborsa le spese sani- tarie sostenute, sino alla concorrenza del massimale assicurato, per: › xxxxxxx xx xxxxxx e di chirurghi; › diritti di sala operatoria e materiale di intervento, compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicate durante l’intervento; › rette di degenza; › assistenza e cure mediche, consulti, trattamenti terapeutici; › accertamenti diagnostici; › trasporto in ambulanza all’Istituto di cura. In caso di danni estetici al viso dovuti a sfregi e deturpazioni conseguenti ad infortunio, ven- gono rimborsate le spese documentate sostenute dall’Assicurato entro 2 anni dalla gua- rigione clinica, per cure e applicazioni effettuate allo scopo di eliminare o ridurre il danno estetico, comprese le spese per interventi di chirurgia plastica ed estetica; sono in ogni caso escluse le protesi dentarie.
Rimborso spese sanitarie. In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborsa, fino alla concorrenza della relativa somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo, le spese sanitarie sostenute per:
Rimborso spese sanitarie. (infortuni); Pratica di attività sportive identificate a qualunque titolo praticate; Rimborso spese pre e post ricovero o intervento chirurgico (malattie); Uso e guida di veicoli a motore su circuiti adibiti a sport motoristici;