CURE ONCOLOGICHE Clausole campione

CURE ONCOLOGICHE. La Società rimborsa, fino a concorrenza di euro 10.000,00 per nucleo e per anno, le prestazioni legate a patologie oncologiche sostenute per: - assistenza infermieristica domiciliare; - chemioterapia; - radioterapia; - altre terapie finalizzate alle cure oncologiche; - visite specialistiche. Ai fini del rimborso delle terapie e visite specialistiche soprariportate, tali prestazioni devono essere effettuate da medico con specializzazione attinente alla patologia denunciata. Qualora le suindicate prestazioni siano contemplate anche nelle precedenti lett. A e B del presente art. “Area prestazioni extraospedaliere specialistiche e/o ambulatoriali”, in caso di rimborso delle prestazioni, si procederà - in primo luogo – ad erogare il massimale previsto per la presente garanzia “Cure oncologiche”. Ad esaurimento del predetto massimale, verrà utilizzato quello previsto per le suddette lett. A e B.
CURE ONCOLOGICHE. Nei casi di malattie oncologiche la Società liquida le spese relative a chemioterapia e terapie radianti (se non effettuate in regime di ricovero o day hospital), con massimale autonomo. Si intendono inclusi in garanzia le visite, gli accertamenti diagnostici e le terapie (anche farmacologiche). Nel caso di utilizzo di strutture sanitarie e di personale convenzionato con la Società, le spese per le prestazioni erogate all’Assicurato vengono liquidate direttamente dalla Società alle strutture medesime senza applicazione di alcuno scoperto o franchigia. Nel caso in cui l’Assicurato si rivolga a strutture sanitarie o a personale non convenzionato con la Società, le spese sostenute vengono rimborsate con l’applicazione di uno scoperto del 25%. Nel caso in cui l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la Società rimborsa integralmente i ticket sanitari a carico dell’Assicurato. Il massimale annuo assicurato per il complesso delle prestazioni suindicate corrisponde a €. 8.500,00 per nucleo familiare.
CURE ONCOLOGICHE. Nei casi di malattie oncologiche la Società/Cassa liquida le spese relative a chemioterapia e terapie radianti (se non effettuate in regime di ricovero o day – hospital), con massimale autonomo. Si intendono inclusi in garanzia le visite, gli accertamenti diagnostici, le terapie (anche farmacologiche) e le spese infermieristiche professionali ambulatoriali o domiciliari. Nel caso di utilizzo di strutture sanitarie e di personale convenzionato con la Società/Cassa, le spese per le prestazioni erogate all’Assicurato vengono liquidate direttamente dalla Società/Cassa alle strutture medesime senza applicazione di alcuno scoperto o franchigia. Nel caso in cui l’Assicurato/Assistito si rivolga a strutture sanitarie o a personale non convenzionato con la Società/Cassa, le spese sostenute vengono rimborsate senza applicazione di alcuno scoperto o franchigia. Nel caso in cui l’Assicurato/Assistito si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la Società/Cassa rimborsa integralmente i tickets sanitari a carico dell’Assicurato/Assistito. Il massimale annuo assicurato/Il limite assistenziale per il complesso delle prestazioni suindicate corrisponde a € 8.500,00 per nucleo familiare per le prestazioni effettuate mediante utilizzo del Servizio Sanitario Nazionale o mediante l’utilizzo di strutture sanitarie e medici convenzionati con la Società/Cassa. Con riferimento, invece alle prestazioni effettuate presso strutture sanitarie o medici non convenzionati il predetto massimale deve intendersi ridotto ad Euro 8.000,00 per nucleo familiare.
CURE ONCOLOGICHE. 1) Copia delle fatture e/o ricevute fiscali.
CURE ONCOLOGICHE. II Fornitore/Fondo sanitario dovrà rimborsare entro un limite assistenziale di € 7000,00 anno/nucleo, con scoperto a carico dell’assistito pari al 19 %, e minimo non rimborsabile di € 60,00, le spese sostenute a seguito di patologie oncologiche per: - visite specialistiche; - terapie radianti; - chemioterapia; - assistenza infermieristica domiciliare.
CURE ONCOLOGICHE. La Società provvede al pagamento delle spese relative a chemioterapia e terapie radianti (da effettuarsi sia in regime di Ricovero o Day-Hospital che in regime di extraricovero) nei casi di Malattia Oncologica. Si intendono incluse in garanzia le visite specialistiche, gli accertamenti diagnostici e le terapie farmacologiche. La garanzia è prestata nei limiti dello specifico Massimale indicato in Polizza per Annualità Assicurativa.
CURE ONCOLOGICHE a) nel caso di utilizzo di Centri Sanitari Convenzionati con Equipe Medica Convenzionata, a pagare direttamente al Centro Sanitario Convenzionato e all’Equipe Medica Convenzionata l’indennizzo spettante all’Assicurato per le spese relative alle prestazioni ricevute;
CURE ONCOLOGICHE. La Società provvede aL rimborso delle spese per le visite specialistiche accertamenti diagnostici, terapie, terapie mediche e farmacologiche relative a malattie oncologiche. Le spese sostenute vengono rimborsate integralmente. Per l’attivazione della garanzia è necessaria una prescrizione medica contenente il quesito diagnostico o la patologia che ha reso necessaria la prestazione stessa. Il massimale annuo assicurato per il complesso delle prestazioni suindicate corrisponde a € 20.000,00 per nucleo familiare.
CURE ONCOLOGICHE. In caso di malattia oncologica, l’Assicuratore rimborsa o prende in carico le spese sostenute per: • prestazioni mediche ed infermieristiche; • esami ed accertamenti diagnostici, • cure, trattamenti e terapie riconosciute dai protocolli internazionali oncologici (a titolo indicativo e non esaustivo: chemioterapia, radioterapia, cure palliative, terapie del dolore etc.) comprensive dell’eventuale degenza in Day Hospital o in regime di ricovero. Le prestazioni sopra elencate vengono rimborsate o prese in carico su prescrizione del medico oncologo o di base anche in caso di trattamento domiciliare in presenza di scadute condizioni cliniche del paziente senza applicazione di alcuno scoperto e/o franchigia sino alla concorrenza del limite massimo di assistenza di € 50.000,00 anno. Successivamente, in caso di esaurimento di detto limite massimo, saranno applicati, nell’ordine, i massimali e gli scoperti previsti dagli artt. 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 del presente Piano Sanitario A e i massimali, gli scoperti e le franchigie previsti dal Piano Sanitario B qualora sottoscritto.
CURE ONCOLOGICHE. La Cassa rimborsa senza alcun limite, le spese sostenute per le terapie relative a malattie oncologiche.