RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA Clausole campione

RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA. Degenza in Istituto di Cura (pubblico o privato) resa necessaria da infortunio o malattia la cui durata sia maggiore di 7 pernottamenti consecutivi.
RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA. La degenza in istituto di cura (pubblico o privato) resa necessaria da infortunio o malattia la cui durata sia maggiore di 7 pernottamenti consecutivi.
RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA. Degenza con pernottamento in Istituto di Cura (pubblico o privato) resa necessaria da Infortunio o Malattia.
RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA. La Società provvede al pagamento delle spese per le seguenti prestazioni: a) Pre- ricovero Xxxxx, accertamenti diagnostici e visite specialistiche effettuati nei 100 giorni precedenti l’inizio del ricovero, purché resi necessari dalla malattia o dall’infortunio che ha determinato il ricovero. Onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento; diritti di sala operatoria e materiale di intervento ivi comprese le endoprotesi. Prestazioni mediche e infermieristiche, consulenze medico-specialistiche, medicinali, esami e accertamenti diagnostici durante il periodo di ricovero. Non sono comprese in garanzia le spese voluttuarie. Le spese sostenute vengono rimborsate nel limite di € 300,00 al giorno.
RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA. Degenza in Istituto di Cura (pubblico o privato) resa necessaria da infortunio o malattia.
RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA. (ART. 7.D)
RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA. La Società provvede al pagamento delle spese per le seguenti prestazioni: a) Pre- ricovero Xxxxx, accertamenti diagnostici e visite specialistiche effettuati nei 100 giorni precedenti 1’inizio del ricovero, purché resi necessari dalLa malattia o dall’infortunio che ha determinato il ricovero. Onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento; diritti di sala operatoria e materiale di intervento ivi comprese le endoprotesi. Prestazioni mediche e infermieristiche, consulenze medico-specialistiche, medicinali, esami e accertamenti diagnostici durante il periodo di ricovero. Non sono comprese in garanzia le spese voluttuarie. Nel caso di ricovero in istituto di cura non convenzionato con la Società, le spese sostenute vengono rimborsate nel limite di € 300,00 al giorno. Assistenza infermieristica privata individuale nel limite di € 50,00 al giorno per un massimo di 30 giorni per ricovero. Esami e accertamenti diagnostici, medicinali, prestazioni mediche e chirurgiche, trattamenti fisioterapici o rieducativi, noleggio di apparecchi fisioterapici e riabilitativi e cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera) effettuati nei 100 giorni successivi alla cessazione dei ricovero, purché resi necessari dalla malattia o dall’infortunio che ha determinato il ricovero. Sono compresi in garanzia i medicinali prescritti dal medico curante all’atto delle dimissioni dall’ istituto di cura. Nel caso di day-hospital, la Società provvede al pagamento delle spese per le prestazioni previste al punto 3.1 “Ricovero in Istituto di cura” con i relativi limiti in esso indicati. La garanzia non è operante per le visite specialistiche, le analisi cliniche e gli esami strumentali effettuati a soli fini diagnostici.
RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA. (Art.22): f) ASSISTENZA INFERMIERISTICA privata individuale - € 75,00 al giorno per max 30 gg durante il RICOVERO RICOVERO in ISTITUTO DI CURA (Art.22): g) post - RICOVERO 120 gg successivi al RICOVERO € 500.000,00 Trasporto sanitario (Art. 23) - € 1.500,00 per RICOVERO Parto e ABORTO (Art. 27): a) parto cesareo - € 5.000,00 per ASSICURATO e annualità assicurativa Parto e ABORTO (Art. 27): b) parto non cesareo, ABORTO TERAPEUTICO o SPONTANEO - € 4.000,00 per ASSICURATO e annualità assicurativa RICOVERO del neonato (Art. 28) Nei primi 2 anni di vita -

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  • ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza.

  • Che tipo di assicurazione è? Ci sono limiti di copertura?

  • Costituzione del rapporto di lavoro Le Aziende possono assumere lavoratori con rapporto subordinato di telelavoro, ovvero trasformare consensualmente - a tempo indeterminato o per un periodo predeterminato - rapporti di lavoro già in essere. Nel primo caso l’Azienda deve precisare, all’atto dell’assunzione, l’unità produttiva di appartenenza, mentre nel secondo caso gli interessati restano convenzionalmente in organico nell’unità produttiva di appartenenza al momento della trasformazione. Nell’ipotesi di trasformazione del rapporto in telelavoro a tempo indeterminato, il lavoratore ha facoltà di chiedere, trascorsi due anni, il ripristino del lavoro con le modalità tradizionali. L’Azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, accoglie la richiesta.

  • Rapporto di lavoro a tempo parziale 1. Le amministrazioni possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante:

  • Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza 1. L’ appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

  • Diritto di ripensamento Se Lei è un cliente domestico il diritto di ripensamento (cioè la facoltà di rivedere la scelta fatta e restare nella situazione di partenza) va esercitato sempre in forma scritta entro: • 14 giorni dalla conclusione del contratto se il contratto viene stipulato in un luogo diverso dagli uffici o dagli sportelli dell’impresa di vendita (ad esempio, a casa del cliente o in un centro commerciale); • 14 giorni dalla consegna della proposta sottoscritta nel caso di proposta contrattuale da parte del cliente.

  • Obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. X.xx. n. 50/2016 e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dall’Accordo Quadro le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell’Accordo Quadro.

  • Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere 1. Il Tesoriere tiene aggiornato e conserva il giornale di cassa; deve, inoltre, conservare i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa.

  • OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso telefonico e scritto all’Impresa secondo le modalità previste alle singole garanzie. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

  • Che cosa NON è assicurato? Sezione II – Responsabilità Civile Estensioni Diverse La garanzia “Responsabilità Civile deli addetti al servizio di sicurezza e salute dei lavoratori” non comprende: × Le sanzioni civili, multe, ammende inflitte a seguito dell’inosservanza delle disposizioni di legge Persone non considerate terzi Non sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione RCT: × il coniuge, i genitori, i figli dell’assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; × le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio. Sezione IV – Assicurazione Assistenza – Spese Mediche – Bagaglio – Annullamento Gite – Assicurazione assistenti di lingua straniera Spese mediche - “Spese mediche da malattia in viaggio” Sono escluse le spese sostenute: × dopo il termine del viaggio, cioè al rientro dell’Assicurato alla propria residenza; × per occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e protesi in genere nonché le spese per cure dentistiche; × per cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per applicazioni di apparecchi protesici, per cure infermieristiche, termali e dimagranti; × per cure di carattere estetico, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio; × verificatosi nel corso della copertura. Spese mediche - “grandi interventi chirurgici” Sono escluse le spese sostenute: × qualora l’Assicurato non abbia denunciato alla Società, direttamente o tramite terzi, l’avvenuto sinistro; × per interventi chirurgici non presenti nell’elenco “Grandi interventi”; × per cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per applicazioni di carattere estetico, per acquisto e/o applicazione di apparecchi protesici, occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e ortodontici conseguenti al ricovero per “Grande Intervento”; × per le visite, le cure infermieristiche, fisioterapiche e dentarie conseguenti a ricoveri per “Grandi Interventi Assicurazione bagaglio Sono esclusi: × i corredi foto-cine-ottici affidati a terzi (albergatori, vettori ecc.); × i beni che non risultano indicati nella denuncia sporta alle Autorità competenti; × i beni di consumo (intendendosi per tali, a puro titolo esemplificativo, creme, profumi, bevande, medicinali, sigarette) nonché i beni acquistati durante il viaggio salvo gli acquisti di prima necessità sostenuti per il fabbisogno personale in conseguenza di sinistro risarcibile a termini di polizza; × i beni consegnati ad impresa di trasporto o di spedizioni quando questi non viaggiano insieme all’Assicurato. Assicurazione assistenti di lingua straniera temporaneamente in Italia Sono escluse dalla garanzia “Spese mediche da malattia in Viaggio” le spese sostenute: × per spese per occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e protesi in genere; × per interventi a carattere estetico o per eliminazione di difetti e/o malformazioni congenite e/o cure fisioterapiche e/o termali e dimagranti e/o cure infermieristiche e/o cure dentarie (fatte salve quelle sopra specificate); × per interventi o ricoveri conseguenti a malattie preesistenti; × per ricoveri per effettuare ricerche, analisi rituali o periodiche (check up) non determinate quindi da sinistro indennizzabile; × per cure riabilitative, fisioterapiche, idropiniche, dietetiche e termali, i trattamenti terapeutici di agopuntura, nonché l’eliminazione di difetti fisici congeniti o malformazioni preesistenti alla stipulazione della polizza; × per stati di gravidanza oltre il 6° mese, parto, puerperio o interruzioni volontarie di gravidanza; × per prestazioni sanitarie e cure per infertilità, sterilità maschile e femminile, fecondazione assistita e simili, impotenza; × conseguenti a tentativi di suicidio; × connesse a delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato; × connesse ad atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato o quando questo si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da esso procurato; × infortuni causati all’Assicurato da etilismo, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l’uso di psicofarmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza × sinistri connessi alla partecipazione ad attività sportive svolte a titolo professionale e relativi allenamenti; × atti di guerra, servizio militare, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall’inizio delle ostilità qualora l’Assicurato risulti sorpreso mentre si trova in viaggio in un Paese in pace alla sua partenza); × infortuni o causati da guerra anche non dichiarata o insurrezioni e atti di terrorismo o sabotaggio a cui l’Assicurato abbia preso parte attiva; × connesse a scioperi, sommosse, tumulti popolari, vandalismo a cui l’Assicurato abbia preso parte attiva; × eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale; × visite di controllo, esami clinici e/o diagnostici sostenuti in Italia in conseguenza di malattie e/o infortuni occorsi all’estero; × prestazioni sanitarie non riconosciute dalla medicina ufficiale nonché quelle non effettuate da medici o paramedici abilitati all’esercizio dell’attività professionale; × malattie, malformazioni, stati patologici e infortuni verificatisi prima della data di decorrenza della copertura e già diagnosticati in tale data all’Assicurato; × le malattie o gli infortuni che, in generale, non impediscano all’Assicurato la continuazione del soggiorno; × dopo il termine del viaggio, cioè al rientro dell’Assicurato alla propria residenza; × i danni derivanti direttamente e/o indirettamente da asbesto. × É escluso il rimborso di qualsiasi spesa sostenuta a causa di malattie preesistenti alla data di decorrenza del contratto. Sono escluse dalla garanzia “Rimpatrio Sanitario”: × tutte le malattie preesistenti alla data di sottoscrizione della copertura; × le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della Centrale Operativa, possono essere curate sul posto; × le infermità o lesioni che non precludano all’Assicurato la continuazione del viaggio o del soggiorno; × le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali; × tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato × i danni derivanti direttamente e/o indirettamente da asbesto. × tutte le spese diverse da quelle indicate. Sezione VIII – Assicurazione Kasko Lenti e Montature ed effetti personali a scuola Delimitazioni / Esclusioni base La Società non indennizza l’Assicurato per i danni: × alle attrezzature professionali; × agli oggetti di metallo prezioso, pietre preziose e pellicce, nel caso in cui non siano indossati; × alle apparecchiature fotocinetiche e loro accessori; × ai beni di consumo, intendendosi per tali, a mero titolo esemplificativo, creme, profumi, bevande, medicinali, sigarette. Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza e alle definizioni in esse contenute.